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Decisione

12.2016.33

Contratto di architetto - responsabilità del mandatario, superamento del preventivo. Norma SIA 102. Valutazione delle prove (teste). Danno della fiducia (Vertrauensschaden)

3 ottobre 2017Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i materiali utilizzati per soddisfare i loro desideri erano di notevole pregio,

aspetto rimarcato pure da dei profani (cfr. audizione testimoniale di __________

G__________ cit., pag. 3).

Alla luce di quanto

precede, il fatto che le proprietarie non abbiano asseritamente preso coscienza

dell’evoluzione dei costi non può essere imputato all'architetto, quanto

piuttosto al loro - di per sé sicuramente legittimo - desiderio di avere una

casa corrispondente ai loro desideri, aspetto che alla fine sembra aver

prevalso sul contenimento dei costi.

9. Da ultimo, le

appellanti criticano il Pretore per non aver debitamente ponderato,

nell’accertamento della sussistenza del danno, poi negato dal magistrato, la loro

necessità di far capo ai fondi della cassa pensione. A detta delle stesse,

questo aspetto proverebbe che il costo complessivo dell’intervento di

ristrutturazione superava le loro possibilità economiche e le ha messe in

difficoltà finanziaria.

9.1. Già si è detto che il

danno alla fiducia (“Vertrauensschaden”) è pari alla differenza tra il valore

oggettivo della costruzione e l'utilità soggettiva di questa per il committente

(cfr. consid. 5). Nel caso concreto il costo finale della costruzione è stato valutato

dal perito in fr. 1'104'061.05 (cfr. perizia pag. 28) mentre che il valore

soggettivo dell’immobile è stato quantificato dal Pretore in fr. 1'008'641.80

(cfr. sentenza impugnata pag. 14), da qui l’importo di fr. 95'419.25 indicato

dal primo giudice al punto 9 della sua sentenza e definito – in maniera invero

imprecisa - quale “superamento del preventivo”. Per quel che ne è

dell’utilità soggettiva della costruzione, non risulta che essa sia in qualche

Considerandi

modo inferiore al valore oggettivo della costruzione, circostanza questa

neppure mai addotta dalle proprietarie.

Di transenna si ricorda

che i maggiori costi sono dovuti in misura preponderante a modifiche e aggiunte

volute dalle stesse committenti.

Per quanto attiene alla

situazione economica delle appellanti, contrariamente a quanto sostengono le

stesse, l’impiego di fondi previdenziali per far fronte al pagamento dei lavori

non è sufficiente, da solo, a dimostrarne lo stato di bisogno. Esse non hanno,

infatti, mai dimostrato che l’utilizzo di questi fondi fosse dettato da una

reale necessità e non invece da una loro libera scelta, circostanza che sarebbe

stato possibile provare producendo, ad esempio, l’estratto dei loro conti

bancari e le decisioni di tassazione.

Malgrado quanto asserito dalle

appellanti non vi è prova che il costo complessivo della costruzione le abbia

in qualche modo messe in difficoltà finanziarie. Anzi, la circostanza che

l’appartamento sito al secondo piano sia stato messo in locazione solo per un

anno e poi sia stato lasciato libero (cfr. interrogatorio formale di AP 1 del

14.

gennaio 2015 pag. 1 seg. e interrogatorio formale di AP 2 del 14 gennaio

2015.

pag. 6) depone a favore della tesi opposta, ovvero che malgrado il

sorpasso dei costi preventivati la situazione finanziaria delle attrici non ne abbia

risentito in maniera significativa.

Alla luce di tutto quanto

precede, ne discende che, indipendentemente dall'importo di cui il preventivo è

stato superato e da un'eventuale responsabilità dell'architetto per mancata informazione,

le pretese delle attrici devono essere respinte per mancata realizzazione delle

premesse legali del danno. La sentenza pretorile che nega la sussistenza del

danno va pertanto confermata.

10.

In definitiva, l’appello

deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. La tassa di giustizia,

le spese e le ripetibili di appello, calcolate su un valore litigioso di

fr. 242'677.55 seguono la soccombenza delle appellanti, le quali rifonderanno

alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la

LTG,

decide:

1. L’appello 17 febbraio 2016 di AP 1 e di AP 2 è

respinto.

2. Le

spese d’appello di complessivi fr. 8’000.-, già anticipate dalle appellanti,

restano a loro carico, in solido, con obbligo di versare alla controparte fr. 8'500.-,

in solido, per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).