12.2016.33
Contratto di architetto - responsabilità del mandatario, superamento del preventivo. Norma SIA 102. Valutazione delle prove (teste). Danno della fiducia (Vertrauensschaden)
3 ottobre 2017Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.33
Lugano
3 ottobre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. AO.2006.79 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 1° febbraio 2006
da
AP 1
AP 2
rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 2
con cui le attrici hanno
chiesto la condanna della controparte al pagamento di
fr. 242'677.55 oltre interessi,
pretesa avversata dal
convenuto che ha postulato la reiezione integrale della petizione e che, in via
riconvenzionale, ha chiesto la condanna, in solido, delle attrici al pagamento
di fr. 6'711.45 oltre interessi,
sulle quali ha statuito il
Pretore con sentenza del 31 dicembre 2015 respingendo sia la petizione che
l’azione riconvenzionale,
appellanti le attrice
con atto di appello del 17 febbraio 2016 con cui chiedono la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di tasse, spese e
ripetibili,
mentre il convenuto con
risposta del 21 aprile 2016 postula la reiezione del gravame pure con protesta
di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. AP 1 e AP 2 sono proprietarie
del mappale n. __________ di __________ sul quale è ubicato un immobile abitativo
di tre piani. Nel corso degli anni 2000-2002 lo stabile in questione ha
necessitato importanti lavori di ristrutturazione interni ed esterni.
In
un primo tempo, per la progettazione di questi lavori, le proprietarie hanno
interpellato l’arch. __________ R__________ di __________ a cui hanno affidato
il relativo incarico. Dopo poco, tra le parti sono però sorti dei dissidi, a causa
di un sorpasso del preventivo di spesa, che hanno indotto l’architetto a
rinunciare al mandato.
B. Nel
corso del mese di ottobre 2000, AP 1 e AP 2 hanno quindi affidato all’arch. AO
1 l’incarico di continuare i lavori di riattazione. Questi ha quindi ripreso in
mano il progetto e ha portato a termine gli interventi di ristrutturazione.
Terminati i lavori, le proprietarie hanno rimproverato all’arch. AO 1 un
sorpasso dei costi preventivati, rimprovero che quest’ultimo ha però
contestato.
C. In data 1 febbraio
2006 AP 1 e AP 2 hanno inoltrato una petizione con cui hanno chiesto la
condanna di AO 1 al pagamento di fr. 242'677.55 oltre interessi. In breve, le
attrici hanno rimproverato all’architetto di non aver adempiuto correttamente
al contratto. Più nel dettaglio, esse hanno addebitato al convenuto un’errata
stima dei costi di ristrutturazione e il superamento del preventivo da lui
allestito; preventivo che, a detta delle stesse, avrebbe dovuto essere
altamente affidabile e non superabile. Esse hanno sostenuto, inoltre, di non
essere state informate dall’architetto dell’evoluzione dei costi e del
superamento del preventivo; questi non avrebbe pertanto rispettato l’impegno
iniziale di contenimento della spesa. A detta delle attrici, il maggior costo
assommerebbe a fr. 242'677.55, importo che corrisponderebbe al danno da loro subito
e di cui chiedono l’indennizzo. Detto importo corrisponde alla differenza tra
il costo finale effettivo di fr. 1'103'261.- e il preventivo da loro accettato
di fr. 860’583.45. Esse hanno altresì sostenuto che vi erano le premesse per
operare una riduzione dell’onorario inizialmente previsto.
AO 1 si è opposto alla
petizione contestando integralmente la pretesa creditoria. In sintesi, egli ha
affermato che gli accordi contrattuali non prevedevano un costo massimo di
spesa e ha negato di aver ricevuto l’incarico di allestire un preventivo
massimo di spesa non superabile. Egli ha, inoltre, sostenuto che il superamento
del preventivo è stato causato da situazioni impreviste e, soprattutto, da
nuove richieste delle attrici. Egli ha contestato l’asserito danno in quanto
inesistente e ha negato che sussistessero le premesse per una riduzione del suo
onorario.
In via riconvenzionale,
inoltre, l’architetto ha chiesto il pagamento di fr. 6'711.45 oltre interessi,
quale scoperto del suo onorario e spese.
In sede di replica e risposta
all’azione riconvenzionale, le
attrici hanno contestato tutte le argomentazioni della controparte. Per quanto
riguarda l’azione riconvenzionale, esse hanno negato di dovere ancora dei soldi
a titolo d’onorario. In particolare, esse hanno sostenuto che l’architetto non solo
non aveva portato a termine le sue prestazioni ma anzi aveva mancato ai sui
obblighi causando loro un importante danno.
In sede di duplica e
replica alla riconvenzionale AO 1 ha ribadito la propria posizione e contestato
le pretese attoree.
In sede di duplica
riconvenzionale le attrici hanno ribadito la tesi secondo cui l’architetto non
avrebbe adempiuto ai suoi compiti.
Esperita l’istruttoria le
parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei rispettivi
allegati conclusivi esse hanno riconfermato le proprie antitetiche posizioni.
D. Con sentenza del 31
dicembre 2015 il Pretore ha respinto sia la petizione che l’azione
riconvenzionale.
E. Con
atto di appello del 17 febbraio 2016 AP 1 e AP 2 postulano la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di tasse,
spese e ripetibili, mentre il convenuto con risposta del 21 aprile 2016 postula
la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.
E considerato,
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).
Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella
data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto
cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura
civile ticinese (CPC-TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna,
che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo
quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2. Il Pretore nella
propria sentenza, dopo aver ricordato i principi che reggono il contratto di
architetto e le norme applicabili al caso concreto, ha analizzato la questione
del superamento del preventivo. Il magistrato, sulla base della perizia giudiziaria,
ha ritenuto che il superamento del preventivo era da ricondurre, da un canto, a
lavori supplementari richiesti dalle proprietarie in corso d’opera e,
dall’altro, a un errore contabile nel preventivo stesso il quale, oltretutto,
non teneva conto dei pagamenti già eseguiti dalle committenti. Il Pretore ha
giudicato che il convenuto avesse agito in maniera negligente, allestendo un
preventivo impreciso che ha indotto in errore le attrici sulla reale situazione
finanziaria e sul reale costo di proseguimento dei lavori. Il primo giudice ha
osservato come la questione dei costi fosse centrale per le attrici,
circostanza nota all’architetto. Sulla base delle risultanze peritali il Pretore
ha accertato che l’ammontare del sorpasso effettivo del preventivo era di
fr. 195'477.60, importo a cui ha poi dedotto il margine di tolleranza usuale del
10%, arrivando a quantificare il sorpasso in
fr. 110'819.25 (sentenza cit. pag. 9), importo che – in maniera invero poco
chiara – il magistrato ha poi ulteriormente ridotto a fr. 95'419.25 (sentenza
cit. pag. 13; nonché per maggiori dettagli cfr. consid. 9 qui di seguito). Secondo
il Pretore le attrici, anche se non esplicitamente avvisate dall’architetto al
riguardo, disponevano di sufficienti elementi per rendersi conto che le loro
richieste speciali avrebbero causato un aumento dei costi dovuto, in
particolare, alla scelte di materiali pregiati e a lavorazioni di standard
medio-alto. Assodato quanto sopra il magistrato ha giudicato che malgrado il
superamento del preventivo e un’eventuale responsabilità del convenuto per
carente informazione, la pretesa delle attrici non potesse essere accolta per
assenza del danno. Egli ha, infatti, ritenuto che le attrici non avrebbero
adottato un comportamento diverso anche se fossero state informate del sorpasso
dei costi e, inoltre, che non era stato dimostrato che questo superamento le avesse
messe in seria difficoltà finanziaria. Inoltre, secondo il magistrato, non vi
erano elementi che permettessero di considerare che l’utilità soggettiva
dell’opera fosse inferiore al valore oggettivo stabilito dal perito.
In relazione alla domanda
riconvenzionale, il Pretore ha ritenuto che, in considerazione della
negligenza del convenuto nell’allestimento del preventivo, potesse essere ammessa
una riduzione del suo onorario pari al 15% ed ha pertanto respinto l’azione.
3. Con l’appello le
appellanti contestano il riconoscimento da parte del Pretore di un margine di
tolleranza del 10% sul preventivo e ribadiscono la tesi secondo cui nel caso
concreto il preventivo avrebbe dovuto essere esatto. Esse sostengono inoltre
che le asserite opere supplementari riconosciute dal magistrato dovevano essere
già previste nel preventivo e non conteggiate separatamente. A questo proposito
le appellanti sollevano dubbi sull’attendibilità delle dichiarazioni rese dal
teste __________ W__________. Esse proseguono negando di essere state
consapevoli dell’aumento dei costi e del superamento del preventivo. Le
appellanti rimproverano al Pretore di non aver ammesso la sussistenza di un
danno e di non aver correttamente ponderato il fatto di aver dovuto far capo in
brevissimo tempo a risorse straordinarie, attingendo ai fondi della propria
cassa pensione, per saldare fatture già pendenti e anche poste in esecuzione. A
mente delle appellanti, il superamento del preventivo assomma a bel oltre fr.
200'000.-.
La problematica sollevata
con l’azione riconvenzionale non è stata oggetto di ricorso.
4. Per
sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui
quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante
deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando
per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da
riformare (v. Reetz/Theiler in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36
ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,
n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n.4A_659/2011,
consid. 4; sentenza II CCA del 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e
riferimenti). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica
puntuale al giudizio di prima istanza ma ripropone le motivazioni addotte in
prima sede limitandosi nel contempo a fornire una propria tesi e una propria
lettura dei fatti. L’appello in esame viene quindi esaminato nella
misura in cui rispetta i principi sopraindicati e espone critiche
circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono
irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio
impugnato.
5. La natura del
contratto, contratto di architetto, sorto tra le parti è pacifica. Nella
propria sentenza il Pretore ha già ampiamente esposto la dottrina e la
giurisprudenza applicabili alla fattispecie. In questa sede è pertanto
sufficiente ricordare che il
mandante che intende chiedere un risarcimento al mandatario deve provare
cumulativamente la violazione del mandato, l’esistenza di un pregiudizio,
nonché la presenza di un nesso di causalità adeguato fra la violazione del
contratto e il danno. Compete per contro al mandatario discolparsi, provando di
aver agito diligentemente.
Le
regole del mandato trovano applicazione anche per quanto concerne in
particolare la responsabilità dell'architetto per il superamento dei costi di
costruzione ritenuto che egli deve allestire con diligenza il preventivo e
verificare costantemente se l'evoluzione dei costi rimane all'interno del
medesimo. Presupposti sostanziali per la responsabilità dell'architetto - la
cui esistenza è da dimostrare dal mandante - sono, oltre al superamento di un
preventivo nelle sue diverse forme (anche quindi in quella del superamento di
un limite massimo dei costi: cfr. Schumacher, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, n. 397
in: Das Architektenrecht, 3a ed., Friburgo 1995, n. 737) che può costituire inadempimento del
contratto da parte dell'architetto, un pregiudizio per il mandante definito
come danno alla fiducia (“Vertrauensschaden”), ossia dipendente
dall'affidabilità attribuibile dal mandante all'informazione sui costi della
costruzione fornitagli dall'architetto (cfr. DTF 122 III 64; Schumacher, op.
cit., ni 764 e 765), rispettivamente l'esistenza di un nesso di causalità
adeguato fra il danno e la cattiva esecuzione del mandato. Responsabilità che è
data tanto in base alle norme di legge (art. 398 cpv. 2 CO), quanto - qualora
il contratto vi faccia riferimento esplicito come nel presente caso - in virtù
della norma SIA 102, art. 1.6 (doc. O). L'architetto non può però essere tenuto
responsabile per il superamento del preventivo qualora questo sia stato causato
da richieste supplementari del committente dopo l'allestimento del preventivo
stesso. In siffatta situazione una sua responsabilità può però essere data
qualora egli abbia violato il suo obbligo di informazione nei confronti del
cliente in merito alle conseguenze delle scelte da questi operate (vedi anche
sentenza IICCA del 2 settembre 2010 inc. 10.2002.26).
Come
accennato sopra, nel caso concreto, si deve inoltre tener conto dei disposti
previsti dalla Norma SIA 102 (doc O), richiamati nel contratto concluso tra le
parti (doc. A), e a cui le parti hanno fatto esplicito riferimento nei loro
allegati di causa.
Per
quanto concerne il danno, è da distinguere se il maggior costo è dovuto a costi
supplementari oppure a un'imprecisione nell'allestimento del preventivo,
rispettivamente a carente diligenza nel controllo dei costi (DTF 122 III 61).
La responsabilità per avere, in violazione del contratto, causato costi
supplementari, che con una corretta esecuzione dei lavori sarebbero stati
evitati, sussiste indipendentemente dall'allestimento o meno di un preventivo.
Tali costi costituiscono un danno e devono essere rifusi dall'architetto
qualora egli li abbia cagionati in modo colpevole (segnatamente per carenze
nella pianificazione, per indicazioni errate o aggiudicazioni inopportune). Il
superamento dei costi dovuto a un'imprecisione nell'allestimento del preventivo
- da ricondurre segnatamente alla mancata considerazione di singole
prestazioni, a errori di calcolo, a carenti accertamenti del terreno o a errori
nella valutazione dei quantitativi - può anch'esso costituire inadempienza
contrattuale dell'architetto, il quale può essere obbligato a risarcire al
committente il danno per la fiducia che questi riponeva nell'attendibilità del
preventivo. Il committente è infatti danneggiato nella misura in cui, qualora
fosse stato a conoscenza dell'erroneità del preventivo, avrebbe disposto
diversamente dei suoi mezzi finanziari e nel caso in cui il maggior valore
della costruzione derivante dall'aumento dei costi sia per lui inutile o gli
investimenti superino le sue possibilità economiche. In tal senso, considerato
che un maggior valore della costruzione è da imputare quale vantaggio al
committente nella misura in cui vi abbia un interesse personale, il danno non
corrisponde al maggior valore oggettivo della costruzione calcolato quale
differenza tra preventivo e costo finale, bensì alla differenza tra il valore
oggettivo della costruzione e l'utilità soggettiva che essa ha per il
committente (DTF 122 III 61; sentenza IICCA del 2 settembre 2010 inc.
10.2002.26). Fa pure parte dei doveri dell’architetto informare il committente
circa il grado di precisione delle sue informazioni sui costi.
6. Come accennato
sopra, le appellanti contestano il margine di tolleranza del 10% applicato dal
Pretore. A detta delle stesse, in base a quanto pattuito tra le parti, il preventivo
in oggetto avrebbe dovuto essere estremamente preciso e pertanto non soggetto a
margine di tolleranza.
6.1. L’istruttoria, come
correttamente rilevato dal Pretore, ha evidenziato l’importanza che rivestiva
la questione del contenimento dei costi per le proprietarie. Circostanza questa
che, alla luce anche delle motivazioni che avevano indotto le stesse a
concludere un nuovo contratto di architetto con il qui convenuto, quest’ultimo
poteva e doveva considerare. Ciò premesso, è necessario però evidenziare che
dagli atti non risulta alcun accordo tra le parti avente per fine quello di
escludere il margine di tolleranza usuale o fissare un prezzo massimo non
superabile. Pattuizione che, per inciso, sarebbe stata non solo inusuale ma
anche estremamente incauta per l’architetto visto il genere di intervento
richiesto, ovvero l’esecuzione di lavori di ristrutturazione su un vecchio
stabile, che per sua natura comporta un grado di imprevedibilità elevato (cfr.
anche perizia pag. 8). Questa censura non può pertanto essere accolta e il
margine di tolleranza ammesso dal primo giudice va confermato.
7. Le appellanti censurano,
in maniera invero piuttosto confusa e generica, gli accertamenti pretorili in
relazione alle migliorie e ai lavori supplementari che sarebbero stati da esse
richiesti in corso d’opera e non conteggiati nel preventivo, circostanza che
esse paiono contestare. In particolare, esse sollevano dubbi sull’attendibilità
delle dichiarazioni rese dal teste K__________ al riguardo e parallelamente
negano che lo stesso abbia avuto un ruolo di loro consulente sul cantiere.
7.1. Giusta l’art. 157 CPC,
il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove. In
base a predetto disposto legale è fondamentale anche l’impressione personale
che il magistrato ha ricavato dal testimone in occasione della sua audizione,
aspetto che può senza dubbio giocare un ruolo nella valutazione del suo peso
probatorio (per i dettagli cfr. Cocchi/Trezzini /Bernasconi, Commentario
al CPC, pag. 743. Nel contempo egli deve però tener conto anche dell’eventuale
vicinanza del testimone ad una parte o se questi è interessato all’esito della
vertenza (cfr. Cocchi/Trezzini
/Bernasconi, op. cit. 746 segg.). A ogni buon conto le dichiarazioni del
teste vanno apprezzate alla luce anche delle altre risultanze istruttorie (cfr.
Cocchi/Trezzini /Bernasconi, op. cit.,
pag. 743 segg., 746 segg.).
7.2. Nel caso concreto,
dagli atti si evince che il testimone è intervenuto sul cantiere in veste di
falegname per conto della ditta __________ SA di cui era uno dei due titolari. A
titolo preliminare, è indispensabile chiarire che, contrariamente a quanto
sembrano credere le appellanti, dalla sentenza di prima istanza non emerge che
il Pretore abbia riconosciuto al teste __________ W__________ un ruolo di
consulente tecnico o di rappresentante delle proprietarie medesime, le
obbiezioni al riguardo sono pertanto ingiustificate.
Per quanto attiene più
specificatamente all’aspetto dei lavori supplementari, a prescindere
dall’effettiva ammissibilità della censura, su cui permangono seri dubbi, la
critica va comunque respinta nel merito in quanto priva di buon fondamento. Nel
caso specifico, infatti, un’attenta lettura della testimonianza agli atti
evidenzia la linearità e completezza della deposizione del teste che ha trovato,
ove possibile, riscontro nelle risultanze istruttorie. In particolare, nel
lungo e dettagliato verbale del 23 agosto 2011 il teste ha esposto con dovizia
di particolari i vari lavori effettuati, da lui personalmente o da artigiani
terzi, a seguito delle richieste di personalizzazione e di miglioria avanzate
dalle proprietarie. Egli ha altresì riferito che si trattava di scelte di
qualità superiore che hanno comportato un aumento dei costi. Più nel dettaglio,
il teste __________ W__________ si è così espresso (cfr. audizione testimoniale
cit., pag. 2): “(…) Ricordo di essere intervenuto quale falegname per lavori
di miglioria in genere. Ricordo che le committenti mi avevano comunicato
dell'esistenza di problemi nei pavimenti e per i pesi delle solette. lo avevo
dato loro il mio consiglio rendendole in particolare attente che i costi di
miglioria non erano a buon mercato, ma che potevano avere anche costi alti. Ricordo
in particolare che le attrici avevano chiesto l'esecuzione di opere
supplementari per lavori di finitura in particolare interventi nella cantina,
ricordo che in cantina entrava acqua e vi era il problema di prevenire la
formazione di funghi nei muri e nel legno. Per questo motivo avevo segnalato l’esistenza
di un prodotto per la prevenzione dei funghi. Ricordo che in relazione ai
lavori del solaio e soffitto le attrici avevano chiesto degli interventi
ulteriori e delle migliorie, ricordo pure che le committenti avevano chiesto di
ingrandire l'abbaino. Hanno inoltre richiesto di inserire i lucernai nel tetto delle
varie camere.” Ed ancora: “(…) posso confermare che le committenti in
corso d'opera hanno chiesto la sostituzione delle finestre che prima dovevano
essere in legno di pino naturale con finestre in legno-metallo. Posso
confermare che questa scelta comporta senz'altro costi supplementari a carico
delle committenti poiché si tratta di finestre di qualità superiore a quella
inizialmente scelta. Questa scelta di finestre comporta nell'immediato costi
superiori, ma a lungo termine è senz'altro più resistente. Ricordo che anche la
scelta dei pavimenti fu una scelta mirata ad una qualità superiore. Ricordo che
vi era la necessità di livellare i pavimenti che trattandosi di casa vecchia
erano fuori livello. È stato quindi scelto un legno immischiato (doghe
immischiate) di copertura che permettessero di ovviare e risolvere il problema
dei livelli. Questa scelta di materiali era una scelta di materiali di qualità
superiore con costi maggiori a quelli inizialmente preventivati. Ricordo che
anche le porte scelte dalla committenti erano di qualità superiore. Ricordo
pure i pavimenti sono stati eseguiti in parte con legno di larice al piano
terreno e al primo piano, se ricordo bene, per la formazione dell'abbaino è
stato scelto un parquet a tre strati. Al termine dei lavori io ritengo che
I'appartamento al piano attico abbia raggiunto una qualità di rifinitura di
standard medio - alto, ricordo infatti che si era proceduto alla levigatura
delle travi faccia vista. Posso ancora aggiungere che tutti questi lavori di
finitura e miglioria hanno comportato un supplemento delle opere da
elettricista, il quale ha dovuto intervenire per nascondere tutti i cavi e
creare le scanalature necessarie per permettere l'esecuzione delle migliorie.
Ricordo anche che le committenti mi hanno incaricato di fornire la cucina su misura,
ricordo anche che hanno chiesto di fornire una cucina con laccatura lucida a
spruzzo e quindi non finita con una semplice verniciatura. Questa scelta è
senz'altro una scelta di qualità superiore che comporta costi aggiuntivi alla
fornitura di una semplice cucina prefabbricata.”
Quanto dichiarato dal
teste __________ W__________ coincide sostanzialmente con i lavori supplementari,
rispettivamente le migliorie in corso d’opera, individuati dal perito e da
questi illustrati nel proprio referto. Infatti, stando a quanto accertato nella
perizia, i costi derivanti da questi lavori sono riconducibili proprio a opere
di falegnameria e affini e a opere di finitura per i lucernari del tetto (cfr.
perizia pagg. 20 e 25), circostanza che attesta ulteriormente la veridicità di
quanto affermato dal testimone.
Come correttamente ritenuto
dal Pretore sulla base degli accertamenti peritali queste spese supplementari
andavano considerate come un aumento del preventivo, in cui non erano state
previste (cfr. per i dettagli delucidazione alla perizia pag.4; sentenza cit. pag.
12).
Alla luce di quanto
precede ne discende che, contrariamente a quanto sostenuto dal rappresentante
legale delle appellanti, le dichiarazioni rese dal teste paiono attendibili e
degne di fiducia. A giusta ragione il magistrato ha fatto affidamento alle
stesse per accertare i fatti.
8. Proseguendo
nell’appello, le appellanti censurano gli accertamenti pretorili nella misura
in cui il Pretore ha ritenuto che le committenti fossero consapevoli dei lavori
eseguiti e dei costi generati dalle scelte di standard medio-superiore da loro
operate, circostanza che esse negano. In questo ambito le proprietarie
contestano nuovamente la portata delle dichiarazioni rese dal tese __________ W__________.
8.1. Come accennato in
precedenza la responsabilità dell’architetto sussiste qualora egli non abbia
informato la committenza sulle conseguenze economiche delle richieste
supplementari da essa avanzate (cfr. consid. 5). Stando a quanto accertato dal
Pretore, risulta dagli atti che le fatture e le richieste di acconto non erano
inviate direttamente alle committenti bensì, come usuale, venivano trasmesse
dagli artigiani alla Direzione lavori (vale a dire in un primo tempo all’arch. __________
R__________ e poi all’arch. AO 1), la quale controllava le richieste e indicava
alle proprietarie quali saldare. Queste pagavano quindi il dovuto tramite la
loro banca. Questo modo di procedere potrebbe indurre a ritenere che esse non
avessero un quadro complessivo delle spese e dell’aumento dei costi generato
dalle loro richieste. Erroneamente. L’istruttoria ha, infatti, evidenziato come
le proprietarie fossero regolarmente presenti sul cantiere, in particolare in
occasione delle riunioni con l’architetto e gli artigiani. Il teste __________
W__________, della cui attendibilità e affidabilità si è già detto in
precedenza (cfr. consid. 7.2 a cui si rinvia), ha inoltre riferito di aver reso
attente le proprietarie del fatto che i lavori speciali da esse richiesti
potevano avere un costo elevato trattandosi di scelte qualitative di livello
medio-alto (cfr. audizione testimoniale cit. pag. 2, a cui si rinvia),
circostanza non esplicitamente contestata dalle stesse. Si trattava, nello
specifico, di scelte qualitative e di lavorazione che sono state definite dal
perito “di standard medio-superiore ad eccezione di taluni particolari
puntuali di lusso, quali il Larice a liste lunghe per i pavimenti o il restauro
di elementi decorativi preesistenti, oltre ad altri singoli dettagli” (cfr.
perizia pag. 8); al riguardo anche il teste __________ G__________, pur non
essendo un tecnico del settore edile, ha riferito di “infissi in noce
laccato” e dell’utilizzo “di materiale così pregiato” (cfr. verbale
di audizione testimoniale del 15 ottobre 2008, pag. 3).
Se pur è vero, come
ammesso dal Pretore nel proprio giudizio, che dagli atti non risulta che
l’architetto abbia avvertito esplicitamente le committenti del maggior costo
causato dalle loro richieste speciali, l’istruttoria ha evidenziato che le
stesse disponevano nondimeno di elementi sufficienti per rendersi conto del
lievitare dei costi di ristrutturazione. Come accennato sopra, da un canto,
perché avvertite dal teste __________ W__________, dall’altro perché regolarmente
presenti alle riunioni di cantiere con l’architetto e gli artigiani. A questo
vada, inoltre, aggiunto che è un dato della comune esperienza il fatto che lavori
supplementari o modifiche ordinate in corso d’opera tendano a far aumentare i
costi. Nel caso specifico, inoltre, le rifiniture richieste dalle appellanti e
Fatti
i materiali utilizzati per soddisfare i loro desideri erano di notevole pregio,
aspetto rimarcato pure da dei profani (cfr. audizione testimoniale di __________
G__________ cit., pag. 3).
Alla luce di quanto
precede, il fatto che le proprietarie non abbiano asseritamente preso coscienza
dell’evoluzione dei costi non può essere imputato all'architetto, quanto
piuttosto al loro - di per sé sicuramente legittimo - desiderio di avere una
casa corrispondente ai loro desideri, aspetto che alla fine sembra aver
prevalso sul contenimento dei costi.
9. Da ultimo, le
appellanti criticano il Pretore per non aver debitamente ponderato,
nell’accertamento della sussistenza del danno, poi negato dal magistrato, la loro
necessità di far capo ai fondi della cassa pensione. A detta delle stesse,
questo aspetto proverebbe che il costo complessivo dell’intervento di
ristrutturazione superava le loro possibilità economiche e le ha messe in
difficoltà finanziaria.
9.1. Già si è detto che il
danno alla fiducia (“Vertrauensschaden”) è pari alla differenza tra il valore
oggettivo della costruzione e l'utilità soggettiva di questa per il committente
(cfr. consid. 5). Nel caso concreto il costo finale della costruzione è stato valutato
dal perito in fr. 1'104'061.05 (cfr. perizia pag. 28) mentre che il valore
soggettivo dell’immobile è stato quantificato dal Pretore in fr. 1'008'641.80
(cfr. sentenza impugnata pag. 14), da qui l’importo di fr. 95'419.25 indicato
dal primo giudice al punto 9 della sua sentenza e definito – in maniera invero
imprecisa - quale “superamento del preventivo”. Per quel che ne è
dell’utilità soggettiva della costruzione, non risulta che essa sia in qualche
Considerandi
modo inferiore al valore oggettivo della costruzione, circostanza questa
neppure mai addotta dalle proprietarie.
Di transenna si ricorda
che i maggiori costi sono dovuti in misura preponderante a modifiche e aggiunte
volute dalle stesse committenti.
Per quanto attiene alla
situazione economica delle appellanti, contrariamente a quanto sostengono le
stesse, l’impiego di fondi previdenziali per far fronte al pagamento dei lavori
non è sufficiente, da solo, a dimostrarne lo stato di bisogno. Esse non hanno,
infatti, mai dimostrato che l’utilizzo di questi fondi fosse dettato da una
reale necessità e non invece da una loro libera scelta, circostanza che sarebbe
stato possibile provare producendo, ad esempio, l’estratto dei loro conti
bancari e le decisioni di tassazione.
Malgrado quanto asserito dalle
appellanti non vi è prova che il costo complessivo della costruzione le abbia
in qualche modo messe in difficoltà finanziarie. Anzi, la circostanza che
l’appartamento sito al secondo piano sia stato messo in locazione solo per un
anno e poi sia stato lasciato libero (cfr. interrogatorio formale di AP 1 del
14.
gennaio 2015 pag. 1 seg. e interrogatorio formale di AP 2 del 14 gennaio
2015.
pag. 6) depone a favore della tesi opposta, ovvero che malgrado il
sorpasso dei costi preventivati la situazione finanziaria delle attrici non ne abbia
risentito in maniera significativa.
Alla luce di tutto quanto
precede, ne discende che, indipendentemente dall'importo di cui il preventivo è
stato superato e da un'eventuale responsabilità dell'architetto per mancata informazione,
le pretese delle attrici devono essere respinte per mancata realizzazione delle
premesse legali del danno. La sentenza pretorile che nega la sussistenza del
danno va pertanto confermata.
10.
In definitiva, l’appello
deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. La tassa di giustizia,
le spese e le ripetibili di appello, calcolate su un valore litigioso di
fr. 242'677.55 seguono la soccombenza delle appellanti, le quali rifonderanno
alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la
LTG,
decide:
1. L’appello 17 febbraio 2016 di AP 1 e di AP 2 è
respinto.
2. Le
spese d’appello di complessivi fr. 8’000.-, già anticipate dalle appellanti,
restano a loro carico, in solido, con obbligo di versare alla controparte fr. 8'500.-,
in solido, per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).