12.2016.37
Società anonima - carenze organizzative - scioglimento - restituzione del termine d'appello
18 aprile 2016Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.37
Lugano
18 aprile 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
quale giudice unico ai sensi
dell’art. 48b lett. b LOG
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2014.4714
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 30
ottobre 2014 da
AO
1
contro
AP
1
con cui è stata chiesta
l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, che era priva
dell’organo di revisione abilitato e non ne aveva deciso la rinuncia secondo la
procedura di opting out;
nell’ambito della quale il
Pretore, con decisione 2 dicembre 2015, ha pronunciato lo scioglimento della
convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili
al fallimento;
ed ora sul “reclamo” 26
febbraio 2016 con cui la convenuta ha chiesto “la concessione dell’effetto
sospensivo della pronuncia del Pretore, assicurando in buona fede e fermamente
circa il compimento in tempi strettissimi di tutte le restanti azioni
necessarie al rispristino della legalità” della società;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
con istanza 30 ottobre 2014, promossa in procedura sommaria (DTF 138 III 166
consid. 3.9; II CCA 4 novembre 2014 inc. n. 12.2014.82), AO 1 ha convenuto in
giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
chiedendo che nei confronti della società, che era priva dell’organo di
revisione abilitato e non ne aveva deciso la rinuncia secondo la procedura di opting
out ai sensi dell’art. 727 CO e che era stata invano diffidata (sia per
raccomandata che tramite pubblicazione sul FUSC: cfr. doc. B e C) al ripristino
della situazione legale, fossero adottate le necessarie misure (art. 154 cpv. 3
ORC, 731b e 941a cpv. 1 CO);
che
con decisione 26 novembre 2014 il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv.
1 n. 1 CO, ha assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per ripristinare
la situazione legale, pena lo scioglimento della società e la sua liquidazione
secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
che
in data 29 dicembre 2014, preso atto che il precedente 26 dicembre la convenuta
aveva chiesto di disporre di un periodo di tempo più ampio per ripristinare la
situazione legale, il termine in questione è stato prorogato di 30 giorni;
che il
termine prorogato essendo scaduto infruttuosamente, con decisione 2 dicembre
2015 il Pretore, in virtù dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, ha pronunciato lo
scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento;
che
con “reclamo” 26 febbraio 2016 la convenuta, la cui denominazione è nel
frattempo divenuta AP 1, ha chiesto “la concessione dell’effetto sospensivo
della pronuncia del Pretore, assicurando in buona fede e fermamente circa il
compimento in tempi strettissimi di tutte le restanti azioni necessarie al
rispristino della legalità” della società;
che
in considerazione del fatto che l’impugnativa è rivolta contro una decisione
pretorile adottata in procedura sommaria e che la causa non pone questioni di
principio e non è di rilevante importanza la medesima può senz’altro essere
decisa da questa Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione
dell’art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 e 3 LOG;
che non
avendo la convenuta lamentato un notificazione irregolare della decisione
impugnata, il gravame, che correttamente avrebbe dovuto essere allestito sotto
forma di appello anziché di “reclamo” (avendo per oggetto una decisione finale
di prima istanza pronunciata in una controversia patrimoniale con un valore
litigioso superiore a fr. 10'000.-, cfr. art. 308 cpv. 1 e 2 CPC) ed avrebbe
dovuto essere presentato entro il termine di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC)
dalla notificazione della decisione pretorile, avvenuta tramite invio postale
raccomandato del 2 dicembre 2015 rispettivamente tramite pubblicazione sul
foglio ufficiale del 4 dicembre 2015 (cfr. FUCT 96/2015 p. 10188), è di
principio irricevibile siccome tardivo: con lo stesso non è pertanto possibile
rimettere in discussione quanto statuito dal giudice di prime cure, evidenziando
in particolare che la situazione legale sarebbe stata a breve ripristinata;
che
resta da esaminare se la convenuta possa pretendere la restituzione del termine
per appellare (II CCA 6 marzo 2012 inc. n. 12.2011.223), ciò che giusta l’art.
148 CPC presuppone che la stessa rende verosimile di non aver colpa
dell’inosservanza del termine o di averne solo in lieve misura (cpv. 1),
ritenuto che la relativa domanda deve essere presentata entro 10 giorni dalla
cessazione del motivo dell’inosservanza (cpv. 2);
che nel
caso di specie il quesito deve senz’altro essere risolto negativamente;
che
la convenuta, la quale ha addotto di essere venuta a conoscenza della decisione
pretorile solo il 16 febbraio 2016 allorché ne aveva ricevuto una copia
dall’Ufficio fallimenti in occasione del suo interrogatorio da parte di
quest’ultimo, ha in effetti aggiunto che l’impossibilità di ritirare i due
invii raccomandati del 2 dicembre 2015 (a sé stessa e al suo amministratore)
era dovuta al fatto che “io [ndR l’amministratore della società]
ero in vacanza e non ho potuto ritirare la raccomandata, mentre tuttora non mi
è chiaro come la società che fornisce i servizi di segreteria a AP 1 non abbia
provveduto a fare il suo dovere” (reclamo p. 1);
che da
una parte la convenuta non ha dunque preteso né tanto meno provato che
l’asserito impedimento all’osservanza del termine per appellare, ossia la
vacanza del suo amministratore, possa essere perdurato fino al 16 febbraio 2016
(cioè fino a 10 giorni prima della data di inoltro del “reclamo”): non si può
quindi ritenere che la richiesta di restituzione del termine sia stata
inoltrata nel termine previsto dall’art. 148 cpv. 2 CPC;
che dall’altra
la convenuta stessa ha a quel momento ammesso che il mancato ritiro dei due invii
raccomandati, che aveva poi portato all’inosservanza del termine, era riconducibile
alla negligenza della società a cui aveva delegato in quel periodo di vacanza i
suoi servizi di segreteria (che non aveva “provveduto a fare il suo dovere”):
ritenuto che quella società aveva nell’occasione agito quale semplice
ausiliaria della convenuta, quest’ultima deve assumersi la colpa di costei (II
CCA 6 marzo 2012 inc. n. 12.2011.223; I CCA 24 agosto 2011 inc. n. 11.2011.102)
e non può così sostenere di non aver avuto colpa dell’inosservanza del termine
o di averne avuta solo in lieve misura in sensi dell’art. 148 cpv. 1 CPC;
che, a
prescindere da quanto precede, la convenuta non ha in ogni caso spiegato perché
sarebbe stata impedita di prendere conoscenza della pubblicazione sul foglio
ufficiale del 4 dicembre 2015, da cui pure risultava che il Pretore - come indicato
nella decisione depositata presso la Pretura e a disposizione delle parti
interessate - aveva pronunciato lo scioglimento della società e ne aveva
ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, e
con ciò di consultare gli atti presso la Pretura e di agire entro il termine
d’impugnazione (TF 30 novembre 2011 4A_613/2011 consid. 6.2);
che
il “reclamo” (recte: appello con domanda di restituzione del termine) della
convenuta, deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile;
che
le spese processuali di questa sede, calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. A;
TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6,
22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6 pubbl. in SJ 132 I p. 541; ZSR 2011 p. 86;
II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133), seguono la soccombenza (art. 106
CPC), ritenuto che non si attribuiscono ripetibili all’istante, che non è stato
invitato a presentare osservazioni al gravame.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG,
decide:
Fatti
I. Il “reclamo” (recte: appello con domanda di restituzione del
termine) 26 febbraio 2016 di AP 1 è
respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali di
fr. 1’500.- sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
-
Ufficio dei Fallimenti, Via al Fiume 7, Viganello
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente
giudice
Antonio Fiscalini
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).