12.2016.40
Società anonima - carenze organizzative - scioglimento - appello - ripristino della situazione legale
26 aprile 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.40
Lugano
26 aprile 2016/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2015.4397 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2 - promossa con istanza 7 ottobre 2015 da
CO
1
contro
RI
1
rappr. dall’avv. RA 1,
chiedente l’adozione delle
misure necessarie nei confronti della convenuta priva di un organo di revisione
ex art. 727 CO, domanda su cui la convenuta non si è espressa;
nell’ambito della quale il
Pretore aggiunto, con sentenza 16 febbraio 2016, ha pronunciato lo scioglimento
della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni
applicabili al fallimento;
appellante la convenuta con
atto di appello 4 marzo 2016, con cui chiede di riformare il querelato giudizio
nel senso di revocare lo scioglimento e la liquidazione in via di fallimento,
protestando spese e ripetibili;
mentre l'istante ha
presentato osservazioni al gravame il 17 marzo 2016 postulandone il parziale
accoglimento;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con istanza 7 ottobre 2015AO
1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, , chiedendo che nei confronti della società, priva di un organo di
revisione ex art. 727 CO (il revisore iscritto S__________ __________ essendo
stato cancellato, cfr. doc. A) e invano diffidata sia per raccomandata (cfr.
doc. B) sia tramite pubblicazione sul FUSC (cfr. doc. C) a ripristinare la
situazione legale (art. 154 cpv. 1 e 2 ORC), fossero adottate le misure
necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC e art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);
che il 9 ottobre 2015 il Pretore
aggiunto ha assegnato alla convenuta ex art. 731b cpv. 1 n. 1 CO un termine di
10 giorni per prendere posizione sull’istanza avvertendola che, in caso di
silenzio, avrebbe deciso senza ulteriore formalità la misura da adottare,
ricordando pure la possibilità di scioglimento e liquidazione della società secondo
le prescrizioni applicabili al fallimento;
che il termine assegnato essendo
scaduto infruttuosamente, il Pretore aggiunto, con decisione 16 febbraio 2016,
in base all’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO ha pronunciato lo scioglimento della
convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili
al fallimento (dispositivo n. 1), ponendo tassa di giustizia e spese a carico
della convenuta (dispositivo n. 2);
che con l’appello 4 marzo 2016
che qui ci occupa, la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel
senso di revocare lo scioglimento e la liquidazione in via di fallimento,
adducendo che nel frattempo, il 29 febbraio 2016, la situazione di legalità era
stata da lei ripristinata, con la modifica statutaria e la rinuncia all’organo
di revisione (doc. D);
che all’appello in questione,
inoltrato contro una decisione finale resa nell’ambito di una causa civile
avviata dopo l’entrata in vigore - il 1° gennaio 2011 - del nuovo codice di
diritto processuale civile svizzero (CPC), sono applicabili le disposizioni
della nuova procedura federale (art. 405 cpv. 1 CPC);
che giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC
nuovi fatti e mezzi di prova sono considerati in appello soltanto se vengono
immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era
possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto
conto delle circostanze (lett. b);
che, visto quanto precede, la
censura d’appello secondo cui la situazione di legalità sarebbe stata
ripristinata dopo la decisione del Pretore dev’essere dichiarata ricevibile e
fondata;
che la dottrina e la
giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che il ripristino
della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura
ricorsuale, è di per sé idoneo ad evitare lo scioglimento della società che
presentava lacune nell’organizzazione, a condizione beninteso che il diritto processuale
applicabile consenta la presentazione di fatti nuovi (nova) in appello (Lorandi, Konkursverfahren über
Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP
11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; cfr. TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 11.4.3, pubbl. in DTF 136 III
369; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133, 28 ottobre 2011 inc. n.
12.2011.142);
che nel caso di specie la
modifica statutaria e la rinuncia all’organo di revisione, debitamente provata
dal doc. D allegato all’impugnativa, costituisce un vero e proprio novum,
trattandosi di un fatto che si è verificato dopo l’emanazione della pronunzia
pretorile (DTF 133 IV 342 consid. 2.1; TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid.
11.1), di modo che lo stesso può e deve essere tenuto in considerazione senza
restrizioni in questa sede (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6747): ciò fa sì che il
provvedimento adottato dal Pretore nei confronti della convenuta dev’essere
annullato, con conseguente reiezione dell’istanza (in tal senso Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388; Machado, Carences dans l’organisation de
la société anonyme - Arrêt 4A_106/2010 du 22 juin 2010 de la 1ère Cour de droit
civil - (publié en partie à l’ATF 136 III 369), in: Reprax 1/2011 p. 56 seg.; Philippin, nota a sentenza in JdT 2010
p. 362; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133, 28 ottobre 2011 inc. n.
12.2011.142);
che, in definitiva, l’appello
deve pertanto essere accolto nel senso che l’istanza va respinta;
che, ciò nonostante, appare rilevante la circostanza che ha visto l’appellante
reagire in modo intempestivo, non prestandosi a critica alcuna l’agire dell’Ufficio
del Registro di commercio e la relativa conclusione pretorile alla luce della
mancata attivazione in tempi utili per scongiurare il contestato provvedimento;
che peraltro, proprio alla luce
della documentata inazione della società (v. in particolare doc. B e C),
quest’ultima è malvenuta nel rimproverare un arbitrio al Pretore aggiunto per
averle assegnato (in data 9 ottobre 2015) un termine di 10 giorni per
esprimersi in merito all’istanza dell’URC, ritenuto poi che essa ha atteso fino
al 29 marzo 2016 per tenere l’assemblea generale in vista del ripristino della
situazione legale;
che pertanto, per quanto riguarda
le spese e le ripetibili di primo e secondo grado, calcolate sulla base di un
valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale nominale della società
convenuta (cfr. doc. A; TF 22
giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 19
agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc.
n. 12.2011.133, 28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.142), vale quanto segue: visto
che il ripristino della situazione di legalità è avvenuto solo in appello, non
vi è motivo di modificare il giudizio di prima sede su tale questione, tanto
più che la convenuta non ha formulato una esplicita richiesta in tal senso con
l’appello; quanto alle spese e alle ripetibili di seconda istanza, va da una
parte considerato che per diritto federale all’istante (rispettivamente al
Cantone) non possono essere caricate le spese procedurali (art. 154 cpv. 3 2ª
frase ORC; Lorandi, in: AJP
11/2008 p. 1388), e dall’altra va tenuto conto che la convenuta è sì risultata
vincente, ma che il ritardo nel ripristinare la situazione di legalità, di cui
si è detto al considerando precedente, giustifica di accollarle gli oneri
processuali (Machado, op. cit., p.
57): nelle particolari circostanze appare pertanto equo, in applicazione
dell’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, porre a carico di quest’ultima la totalità
delle spese giudiziarie, senza attribuzione di ripetibili per la procedura di
secondo grado.
Per i quali motivi
decide:
Fatti
I. L’appello 4 marzo 2016 di AP
1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza
16 febbraio 2016 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, invariati
gli altri dispositivi, è così riformata:
1. L’istanza è respinta.
Considerandi
II. La tassa di giustizia e le
spese di appello di complessivi
fr. 1’500.-, sono poste a
carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro
30.
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).