12.2016.41
Controversia fiscale USA/banche svizzere; adesione della banca a un "Non Prosecution Agreement" e trasmissione di dati di dipendenti al dipartimento di giustizia statunitense; protezione dei dati, con
25 agosto 2017Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.41
Lugano
25 agosto 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Epiney-Colombo (giudice supplente)
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2014.28 della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 27 novembre
2014 da
AP
1
rappr. da RA 1
contro
AO
1
rappr. da RA 2
volta a ordinare il divieto alla convenuta di trasmettere al
Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti d'America (DOJ) qualsiasi dato
concernente la persona e l’attività dell’attore, a qualunque periodo si
riferisca, con protesta di spese e ripetibili assortite, con la replica 8
aprile 2015, dalla comminatoria dell’azione penale ai sensi dell’art. 292 CP.
domande alle quali si è opposta la convenuta e che il Pretore ha
respinto con decisione 23 febbraio 2016,
appellante l’attore che con atto di appello del 7 marzo 2016 chiede di
riformare la decisione di prima sede e di accogliere la petizione, con protesta
di spese e ripetibili,
mentre la convenuta con la risposta del 29 aprile 2016 propone di
respingere l'appello, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A. AP
1 (in seguito: ex-dipendente)
ha lavorato presso la banca AO 1,
__________, dal 1988 al 31
dicembre 2012 (doc. 6), data del suo pensionamento anticipato, da ultimo con la
qualifica di Relationship Manager.
B. Il
Dipartimento federale delle finanze (in seguito: DFF) e lo U. S. Department
of Justice (in seguito: U. S. DoJ) hanno sottoscritto il 29 agosto 2013 un
accordo, denominato “Joint Statement”, per porre fine alla controversia
fiscale tra gli Stati Uniti e le banche svizzere (doc. E, 14). AO 1, __________ ha aderito il 31 dicembre 2013 come banca della
Categoria 2 al Programma U. S. denominato “Program for Non-Prosecution
Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks” (in seguito Programma U.
S.) previsto nell’ambito del contenzioso fiscale tra le autorità U. S. e le
banche svizzere (doc. 2). La banca ha quindi chiesto al Consiglio federale
l’autorizzazione ai sensi dell’art. 271 del Codice penale svizzero (doc. 3),
che è stata rilasciata dal DFF il 24 gennaio 2014 per la durata di un anno, con
la precisazione che la richiedente aveva comunque l’obbligo di rispettare le
altre disposizioni della legislazione svizzera applicabili alla fattispecie
(doc. 4). La banca ha scritto ad AP 1 il 4 luglio 2014 per comunicargli, in
lingua inglese, che in adempimento degli obblighi previsti nel Programma U. S.
avrebbe trasmesso allo U. S. DoJ una lista II.D.2 contenente il suo nome
e cognome e il ruolo di Relationship Manager a suo tempo ricoperto per
relazioni bancarie “U. S. related” (cosiddetti Relevant Data),
qualora non vi si fosse opposto (doc. D, 5). AP 1 si è opposto alla
trasmissione dei suoi dati alle autorità U. S. il 9 luglio 2014 (doc. F).
C. Con
istanza 17 luglio 2014 l’ex-dipendente si è rivolto alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-Sud, chiedendo di far divieto in via supercautelare
e cautelare alla banca di comunicare allo U. S. DoJ qualsiasi dato concernente
la sua persona e la sua attività, a qualunque periodo sia riferito. Il Pretore
ha accolto la richiesta in via supercautelare con provvedimento del 18 luglio
2014 e dopo aver sentito le parti il 31 luglio 2014 ha confermato il divieto
con decisione cautelare del 26 settembre 2014, impartendo all’attore un termine
di sessanta giorni per avviare la causa di merito (incarto CA.2014.12).
D. AP
1 ha promosso l’azione di merito contro AO 1, __________ con petizione 27 novembre 2014, con la quale ha chiesto di far divieto
alla banca di comunicare allo U. S. DoJ qualsiasi dato concernente la
persona e l’attività dell’attore, a qualunque periodo si riferisca, con
protesta di spese e ripetibili. L’attore si è opposto alla trasmissione dei
suoi dati personali allo U. S. DoJ, invocando la protezione della sua
personalità, con particolare riferimento all’art. 328b CO, e contestando che la
banca possa prevalersi di un motivo giustificativo per trasferire i dati
all’estero. Nella sua risposta del 30 gennaio 2015 la banca convenuta si è opposta
alla petizione, ritenendo, in estrema sintesi, che la trasmissione dei dati
dell’attore relativi alle relazioni bancarie “U. S. related” sia lecita
ai sensi degli art. 6 e 13 LPD e che vi siano interessi pubblici e privati
preminenti agli interessi privati dell’attore, per il quale non esiste alcun
rischio insito nella trasmissione dei suoi dati allo U. S. DoJ. L’attore
ha avviato con istanza 31 marzo 2015 una nuova procedura cautelare (incarto
CA.2015.4), stralciata poi dai ruoli il 28 maggio 2015. Nella replica dell’8
aprile 2015 e nella duplica dell’11 maggio 2015 le parti hanno sostanzialmente
ribadito le proprie posizioni e le rispettive domande di giudizio, l’attore
chiedendo inoltre di assortire al divieto di comunicazione la comminatoria dell’azione
penale ai sensi dell’art. 292 CP. Al dibattimento del 7 settembre 2015 le parti
hanno confermato le proprie domande di giudizio e hanno offerto i loro mezzi di
prova, che il Pretore ha ammesso. Ultimata l’istruttoria, consistente
nell’audizione di __________ ____________________, il Pretore ha fissato alle
parti un termine per la produzione delle conclusioni di causa. Prima della
scadenza di tale termine, la convenuta ha chiesto di acquisire agli atti quali
nuovi documenti il Non-Prosecution Agreements (NPA) sottoscritto il
10/17 novembre 2015 (doc. 49) e il rinnovo dell’autorizzazione rilasciata dal
DFF (doc. 50) e ha rilevato che comunque essa rimaneva obbligata a fornire allo
U. S. DoJ i dati previsti dal noto Programma. Il Pretore ha ammesso la
produzione dei nuovi documenti con decisioni ordinatorie 15 dicembre 2015 e 20
gennaio 2016. Nelle conclusioni 22 gennaio 2016 la convenuta ha ribadito la
liceità della trasmissione dei dati per le relazioni bancarie “U. S. related”
da lei indicate e ha chiesto di respingere la petizione con protesta di spese e
ripetibili. L’attore, a sua volta, nelle conclusioni 11 gennaio 2016 ha
confermato le domande di petizione, completate in sede di replica.
E. Nella
sentenza 23 febbraio 2016 il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2'000.- a carico dell’attore,
tenuto a rifondere alla convenuta fr. 5'000.- per ripetibili.
F. L’attore
è insorto contro la decisione pretorile con un appello 7 marzo 2016, con il
quale ne chiede la riforma nel senso di accogliere le domande di giudizio
formulate con la petizione. Nella sua risposta 29 aprile 2016 l'appellata
propone di respingere il gravame, con protesta di spese e ripetibili, con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
E considerato
Considerandi
1.
Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale
svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, la procedura davanti
al Pretore essendo stata avviata il 14 settembre 2014 (art. 404 e 405 CPC). La
protezione dei diritti della personalità di una persona fisica non ha natura
patrimoniale. L'appello è dunque ricevibile (art. 308 cpv. 1 CPC).
2.
Durante
la procedura di prima sede la banca convenuta si è fusa con AO 1, __________,
che ne ha ripreso attivi e passivi. La fusione di persone giuridiche con
ripresa di attivi e passivi è un caso di successione universale per legge (cfr.
Messaggio del Consiglio federale sulla Legge sulla fusione, FF 2000 pag. 3781
in fondo e 3844) e nulla osta dunque alla modifica del nome della convenuta
(art. 84 cpv. 4 CPC, 22 cpv. 1 LFus).
3.
Nella
decisione impugnata il Pretore, dopo aver esposto le norme legali in materia di
protezione dei dati, ha accertato che la banca convenuta aveva aderito nella
Categoria 2 al programma unilaterale statunitense che prevede la trasmissione
al Dipartimento di giustizia statunitense (U. S. DoJ) di nome, cognome,
funzione e altri dati di propri dipendenti (attuali o ex) che tra il 1° agosto
2008.
e il 31 dicembre 2014 hanno seguito clienti statunitensi. Ha rilevato che
l’autorizzazione concessa dal DFF non aveva incidenza sull’obbligo di
rispettare la legislazione svizzera sulla protezione dei dati e la protezione
della personalità dell’ex dipendente. Secondo il primo giudice la trasmissione
di dati personali alle autorità U. S. è di principio illecita ai sensi
dell’art. 6 cpv. 1 LPD, non prevedendo la legislazione statunitense un’adeguata
protezione dei dati. Il Pretore ha poi esaminato i motivi giustificativi
invocati dalla convenuta a sostegno della trasmissione dei dati. Il primo
giudice ha escluso l’eccezione dell’art. 6 cpv. 2 lett. d seconda ipotesi LPD,
ritenendo verosimile che i dati possano essere utilizzati anche in altre procedure
negli U. S. A. Ha invece ammesso l’esistenza di un interesse pubblico
preponderante ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. d prima ipotesi LPD, e ha
costatato che l’attore, il cui ruolo operativo era minore e limitato a pochi
clienti “U. S. related” senza attività di procacciamento, non aveva
provato un reale e oggettivo rischio di essere perseguito negli U. S. A. La
trasmissione dei dati prevista dalla banca, prosegue il Pretore, rispetta il
principio della proporzionalità e dell’immutabilità posto dall’art. 4 LPD.
Sulla base di tali argomentazioni il primo giudice ha così respinto la
petizione, ponendo i costi processuali e le ripetibili a carico dell’attore.
4.
L’appellante
rimprovera al primo giudice, in sostanza, un’errata applicazione del diritto
per aver ammesso il motivo giustificativo dell’interesse pubblico
preponderante. Egli rileva che la banca convenuta non ha rilevanza sistemica
per la piazza finanziaria svizzera e ritiene che il primo giudice ha abusato
del suo potere di apprezzamento ammettendo il danno d’immagine e di reputazione
che un’eventuale incriminazione negli U. S. A. comporterebbe per la convenuta.
L’appellante osserva che il Parlamento svizzero non ha ritenuto indispensabile
per l’interesse pubblico la partecipazione di tutte le banche al noto Programma
e ritiene che in ogni caso l’interesse pubblico, anche qualora esistesse, non
sarebbe preponderante. Il rischio di un procedimento penale per l’ex dipendente
della banca, prosegue l’appellante, è concreto, dal momento che il NPA ottenuto
dalla banca (doc. 50) mette al riparo da procedimenti penali e/o amministrativi
quest’ultima e non i suoi dipendenti. L’appellante rileva poi che il Pretore
non ha motivato la conformità della trasmissione dei dati con l’art. 4 LPD.
Afferma che la raccolta dei dati del dipendente era necessaria nell’ambito
professionale, ma non aveva lo scopo di trasmetterli a terzi. Inoltre la
trasmissione dei dati viola l’art. 328b CO ed è illecita, dal momento che la
comunicazione del nome e del ruolo avuto dal dipendente non è connessa con la
sua attività.
5.
L’appellata,
dal canto suo, chiede la conferma del giudizio pretorile, eventualmente con
sostituzione dei motivi, e la reiezione dell’appello. Rimprovera al Pretore di
aver ritenuto illecita la trasmissione dei dati all’estero e rileva che l’art.
328b CO non instaura una regolamentazione più rigida di quella prevista dalla
LPD, alla quale rinvia. Secondo l’appellata non vi è illiceità nella
trasmissione dei dati alle autorità U. S., a norma dell’art. 6 cpv. 1 LPD, in
quanto non vi è un rischio di grave pregiudizio per l’attore. Il solo fatto che
la legislazione U. S. non sarebbe adeguata per la protezione dei dati non è
determinante, dal momento che il Joint Statement sottoscritto dal DFF e
dallo U. S. DoJ prevede un quadro ben definito e regolamentato per l’uso
dei dati, che saranno utilizzati, se del caso, nel rispetto del diritto
statunitense. L’appellata rileva inoltre che uno dei suoi clienti (doc. 45a) ha
aderito alla “Offshore Voluntary Disclosure”, di modo che il nome
dell’attore è già noto alle autorità statunitensi. La banca sarebbe poi
obbligata a fornire il nome dell’attore se così le fosse richiesto nell’ambito
di una richiesta di assistenza giudiziaria amministrativa. Il divieto di
produzione dei dati richiesto dall’attore sarebbe in questo caso privo di
oggetto e decadrebbe l’interesse giuridico alla procedura in corso. L’appellata
ribadisce che la mancata comunicazione di tutti i dati, compresi nome, cognome
e ruolo dell’attore, la esporrebbe a procedure penali e/o amministrative negli
U. S. A., con conseguente sua “morte” o quantomeno un suo forte
ridimensionamento per la perdita dell’autorizzazione a operare negli U. S. A.
Circa il 10% dei suoi dipendenti ed ex-dipendenti, prosegue l’appellata, ha presentato
opposizione alla trasmissione dei loro dati, come riferito dal testimone __________
J__________, e tale circostanza la obbliga a fornire i dati mancanti per
evitare ripercussioni. La banca ravvisa un interesse pubblico prevalente su
quello privato dell’attore, nella necessità per la Svizzera di risolvere il
contenzioso fiscale con gli U. S. A. L’attore non correrebbe alcun rischio,
anche perché con la conclusione del NPA i rischi per gli ex-dipendenti e
dipendenti diminuiscono drasticamente, come indicato dall’Associazione svizzera
dei banchieri. Per contro il mancato rispetto degli obblighi previsti dal
Programma da parte di una banca ne comprometterebbe senso e scopo per tutta la
piazza finanziaria svizzera. Infine l’appellata osserva che i nomi dei
dipendenti ed ex-dipendenti non sono dati protetti dall’art. 328b CO e che a
ogni modo il principio della finalità posto dall’art. 4 cpv. 3 LPD è
rispettato, i dipendenti di una banca dovendo attendersi che la datrice di
lavoro fornisca alle autorità come la FINMA le informazioni richieste.
6.
Non
è contestato che l’attore, da ultimo Private Banker Senior presso la
convenuta, si era occupato come Relationship Manager di alcune relazioni
bancarie “U. S. related” (doc. 36-42, 48) e che la banca convenuta
partecipa al Programma nella Categoria 2 (doc. 2). Lo NPA del 10 dicembre 2015
prodotto agli atti (doc. 49) attesta che la banca ha pagato una multa di US$
18'792'000.- (pag. 2) e che essa è comunque tenuta a
comunicare, in particolare, il nome e la funzione delle persone che hanno “structured,
operated or supervised” le relazioni bancarie “U. S. related”. Da
tale accordo risulta inoltre che solo la banca è al riparo da procedure
fiscali, amministrative o penali, a esclusione di ogni altra persona. In altre
parole, la concessione dello NPA non beneficia ai dipendenti e agli
ex-dipendenti della banca.
7.
L'art.
6.
cpv. 1 LPD stabilisce che i dati personali – ovvero tutte le informazioni
relative a una persona identificata o identificabile (art. 3 lett. a LPD) –
“non possono essere comunicati all'estero qualora la personalità della persona
interessata possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all'assenza
di una legislazione che assicuri una protezione adeguata”. E sotto questo
profilo è notorio per i tribunali svizzeri che almeno fino al 12 aprile 2017,
data d’entrata in vigore dello “Swiss-US-Privacy Shield”, gli Stati
Uniti non assicuravano una protezione adeguata alle persone fisiche (Baeriswyl/Blonski, Handkommentar Datenschutzgesetz, Berna 2015,
pag. 79, nota 13; Molo/Giovanoli, Das
US-Programm aus Schweizer Sicht. Rechtliche Auswirkungen der Vereinbarung
[“Joint Statement”] zur Beilegung des Steuerstreits der Banken mit den USA, in:
Jusletter 16 dicembre 2013, n. 57). Dopo l’entrata in vigore dello “Swiss-US-Privacy
Shield” la legislazione U. S. è considerata garantire una protezione dei
dati adeguata giusta l’art. 6 cpv. 1 LPD solo con riferimento alla trasmissione
di dati ad aziende statunitensi che hanno aderito allo Privacy Shield e sono
registrate nell’elenco tenuto dall’U. S. Department of Commerce
(opuscolo IFPDT sulla comunicazione dei dati ad autorità estere). Il Privacy
Shield si applica solo alle aziende e non alle autorità (cfr. per il Safe
Harbor, Baeriswil/Pärli, Handkommentar Datenschutzgesetz, N. 15 ad
art. 6). La trasmissione di dati ad autorità U. S. al di fuori di una procedura
di assistenza giudiziaria deve di conseguenza rispettare le norme sulla
protezione dei dati, l’autorità estera essendo “un terzo” ai sensi della LPD. A
tale stato di fatto non può sopperire la circostanza, alla quale l’appellata dà
grande risalto, che il noto Programma (doc. 16) definisca un quadro
regolamentato e preciso per l’uso dei dati forniti dalle banche. Lo Joint
Statement (doc. 14-15) prevede in effetti che i dati dovrebbero essere
utilizzati nel rispetto della legislazione statunitense, il che equivale a dire
che il rispetto della legislazione svizzera non sarebbe garantito. Ora, il
contratto di lavoro a suo tempo esistente tra l’attore e la convenuta
sottostava pacificamente al diritto svizzero, che è pertanto il solo diritto
applicabile alla protezione dei dati dell’ex dipendente (Geiser, Rechte und Pflichten von Banken und Bankmitgliedern
in Verfahren vor Behörden und Gerichten, in ZBJV 152 – 2016 pag. 251).
7.1
L’appellata
ribadisce che l’appellante non ha provato di correre rischi di perseguimento
negli U. S. A. La banca rileva che il primo giudice ha considerato “marginale”
il ruolo svolto dall’attore in relazione a clienti “U. S. related”, e
che dall’istruttoria, segnatamente dalla deposizione del testimone __________ J__________,
che si occupa al suo interno della partecipazione al Programma, non sono emersi
casi di dipendenti o ex-dipendenti di banche della Categoria 2 aderenti al
Programma oggetto di procedure penali o amministrative negli U. S. A. dopo la
trasmissione dei loro dati alle autorità statunitensi. Per contro, prosegue la
convenuta, essa ha un interesse preponderante a partecipare al Programma.
Rileva inoltre che sarebbe obbligata a fornire all’Amministrazione federale
delle contribuzioni, nell’ambito di una richiesta di assistenza giudiziaria
internazionale, il nome dell’attore qualora ne fosse richiesta, con la
conseguenza che le autorità statunitensi verrebbero a conoscenza del nome
dell’attore e del suo rifiuto a trasmettere i suoi dati, suscitando così
sospetti sul suo operato.
7.2
L’appellata
trascura la circostanza che trattandosi di trasmettere dati personali
all’estero, in uno Stato che non ha una legislazione equivalente a quella
svizzera in materia di protezione dei dati, era suo compito provare l’esistenza
di motivi giustificativi ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 e 13 LPD e non incombeva
all’attore provare l’esistenza di un “grave rischio” ai sensi dell’art. 6 cpv.
1.
LPD. Tutte le argomentazioni dell’appellata sull’assenza di casi di
dipendenti o ex-dipendenti oggetto di procedure amministrative o penali negli
U. S. A. sono dunque inutili ai fini del giudizio e ci si può dispensare
dall’esaminarle nei dettagli. Del resto, quanto esposto dall’appellata al
riguardo si fonda esclusivamente su opinioni delle cerchie interessate, come
l’Associazione svizzera dei banchieri (doc. 29) e non su informazioni
provenienti da fonti ufficiali statunitensi.
7.3
Vana
è anche la tesi dell’appellata incentrata sul fatto che nell’ambito della Voluntary
Disclosure di un cliente (doc. 45a) le autorità statunitensi sarebbero già
venute a conoscenza delle informazioni richieste. Nella misura in cui i dati
rilevanti dell’attore sarebbero già noti per altri canali, l’interesse
dell’autorità statunitense ad averlo direttamente dalla convenuta sarebbe da
ritenersi assai ridotto. Infine, l’argomentazione relativa a un’ipotetica
domanda di assistenza giudiziaria internazionale è irrilevante per il giudizio
e costituisce una mera ipotesi speculativa, senza alcun supporto concreto.
Qualora la banca fosse confrontata in futuro a una concreta domanda di
assistenza giudiziaria internazionale, le persone coinvolte disporranno delle
vie legali a loro accessibili.
7.4
Si
deve dunque concludere che a ragione il Pretore ha considerato di principio
illecita la trasmissione dei dati relativi all’attore (nome, cognome e ruolo
avuto nella gestione dei conti “U. S. related”) in applicazione
dell’art. 6 cpv. 1 LPD.
8.
Spetta
di conseguenza alla banca convenuta dimostrare l’esistenza di un motivo
giustificativo ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 e 13 LPD. Giusta l’art. 6 cpv. 2
lett. d LPD la trasmissione di dati personali all'estero può avvenire anche
qualora la legislazione dello Stato destinatario non assicuri una protezione
adeguata della personalità se “nel caso specifico la comunicazione è
indispensabile per tutelare un interesse pubblico preponderante oppure per
accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia” (art. 6 cpv. 2
lett. d LPD).
8.1
È
indubbio che l'attuazione del Program for Non-Prosecution Agreements or
Non-Target Letters for Swiss Banks possa rispondere all'interesse
nazionale. Il Consiglio federale ha tentato invano di promulgare una legge allo
scopo (messaggio del 29 maggio 2013, in: FF 2013 pag. 3283), limitandosi per
finire a sottoscrivere il 29 agosto 2013 un accordo di collaborazione con il
Dipartimento di giustizia americano (“Joint Statement”) e consigliare
alle banche svizzere di cooperare (‹https://www.sif.admin.ch/ sif/it/home/dokumentation/medienmitteilunlungen/medienmitteilun
gen.msg-id-50049.html›; BJM 2015 pag. 181 consid. 7.5 e 7.6;
ZR
115/2016 pag. 120 consid. 4.1.1 con rinvii). L’autorizzazione rilasciata dal
DFF, prorogata fino al 31 dicembre 2019 (doc. 4, 50), è un documento
prestampato, identico per tutte le banche, destinato a escludere la punibilità
secondo l'art. 271 n. 1 CP degli istituti svizzeri che intendono trasmettere
dati alle autorità statunitensi. Simile autorizzazione non dispensa la singola
banca però dal rispettare il diritto interno, segnatamente la protezione dei
dati e della personalità a norma dell'art. 28 CC, come risulta anche dal
modello di decisione (DTF 141 III 119 consid. AE pag. 123). Non è dunque un
nullaosta per valersi di un superiore interesse preponderante nel senso
dell'art. 6 cpv. 2 lett. d o 13 cpv. 1 LPD (Geiser, op. cit., pag. 251).
8.2
Non
basta invocare il Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target
Letters for Swiss Banks per rendere attendibile un “interesse pubblico
preponderante” (nel senso dell'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD) o un interesse
preponderante della banca come “motivo giustificativo” (nel senso dell'art. 13
cpv. 1 LPD) che autorizzi una lesione della personalità. Se così fosse,
l'interesse alla diffusione dei dati prevarrebbe sistematicamente
sull'opposizione dell'interessato e la protezione della personalità sarebbe
vanificata in partenza. L'interessato che non consente alla comunicazione del
suo nome ad autorità estere ha diritto, nel caso in cui la banca intenda
procedere ugualmente, alla decisione di un giudice, come del resto noto anche
alle autorità statunitensi prima della conclusione del “Joint Statement”
(cfr. anche sentenza del Tribunale federale del 22 settembre 2016 4A_83/2016
consid. 3.3.1, 3.3.4). Nel caso concreto non risulta che la banca appellata sia
una banca “sistemica” nella piazza finanziaria svizzera e in causa essa non ha
né allegato né provato quale sia la sua situazione concreta. Tutto si ignora
delle dimensioni della convenuta e della sua importanza nella piazza
finanziaria svizzera, del numero dei suoi dipendenti, delle sue cifre di
bilancio, e dell’importanza del mercato finanziario statunitense per la sua
attività. L’appellata, infatti, non ha fornito alcun elemento che consenta di
apprezzare la sua rilevanza nell’ambito della piazza finanziaria svizzera,
elemento significativo in considerazione della più recente giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. sentenza del Tribunale federale del 22 settembre 2016
4A_83/2016 consid. 3.3.4).
8.3
Nella
sentenza del 22 settembre 2016 4A_83/2016 il Tribunale federale ha ritenuto che
il quesito a sapere se la comunicazione dei dati all’estero è “indispensabile
per tutelare un interesse pubblico preponderante” deve essere risolto al
momento in cui viene emanato il giudizio. Ora, nel frattempo la vertenza
fiscale tra le banche svizzere e le autorità statunitensi ha perso vigore e non
vi è alcun serio indizio di una possibile ripresa e di una minaccia alla piazza
finanziaria svizzera e alla buona reputazione della Svizzera come partner
contrattuale. La trasmissione dei dati dell’attore non è dunque da ritenere
“indispensabile per tutelare un interesse pubblico preponderante” e a torto il
Pretore ha ammesso il motivo giustificativo dell’art. 6 cpv. 2 lett. d prima
ipotesi LPD. Su questo punto l’appello è di conseguenza fondato.
9.
La
banca invoca anche come motivo giustificativo ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett.
d LPD la sua necessità di “accertare, esercitare o far valere un diritto in
giustizia”, in quanto la trasmissione dei dati dell’attore è indispensabile al
mantenimento del NPA che le è stato concesso. La mancata comunicazione di tutti
i dati, secondo l’appellata, la esporrebbe al rischio di procedure penali e/o
amministrative e fiscali negli U. S. A. Una sua incriminazione negli U. S. A.
equivarrebbe alla sua scomparsa o quantomeno a un suo forte ridimensionamento
per l’impossibilità di operare nel mercato finanziario statunitense. Da qui la
necessità di trasmettere tutti i dati rilevanti ai sensi del noto Programma,
compresi quelli dell’attore. L’argomentazione non può essere condivisa. Il
motivo giustificativo invocato, infatti, presuppone l’esistenza concreta di una
procedura davanti a un tribunale statale o arbitrale (Baeriswil/Pärli, Handkommentar Datenschutzgesetz, N. 35 ad
art. 6). Non risulta che l’appellata sia coinvolta in una procedura giudiziaria
negli U. S. A., ciò che le impedisce di far valere il motivo giustificativo
dell’art. 6 cpv. 2 lett. d seconda ipotesi LPD.
10.
Per
trasmettere in modo lecito alle autorità statunitensi i dati oggetto della
vertenza, la convenuta avrebbe dovuto provare l’esistenza di un motivo
giustificativo ai sensi degli art. 6 cpv. 2 e 13 LPD. Ciò non è avvenuto.
L’interesse privato della banca alla trasmissione dei dati e la sua volontà di
porsi al riparo da procedure U. S. non è di conseguenza prevalente
sull’interesse privato dell’attore a non consentire la divulgazione dei suoi
dati personali all’estero (sentenza del Tribunale federale del 22 settembre
2016.
4A_83/2016 consid. 3.4.3 con rif., ZR 115/2016 Nr. 21 S. 117 E. 4.4). Come
risulta dal NPA ottenuto dall’appellata (doc. 49), tale accordo tutela
esclusivamente la banca, ma non i suoi dipendenti ed ex-dipendenti, che restano
esposti a procedimenti fiscali, penali e amministrativi negli U. S. A. La
limitazione della libertà personale dell’attore, quindi, è evidente. I mandati
d'arresto statunitensi possono essere eseguiti in qualsiasi Stato con il quale
gli U. S. A. hanno sottoscritto un accordo di estradizione (AJP 2015 pag.
1609), tra i quali figura anche la Confederazione Svizzera (cfr. Trattato di
estradizione tra la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America, RS
0.353.933
). Un mandato di arresto emanato dagli U. S. A. può condurre
all'arresto in Italia di un cittadino svizzero (caso del dirigente svizzero di
UBS arrestato a __________) e all'arresto nella Confederazione svizzera di un
cittadino straniero (caso dei funzionari FIFA arrestati a __________ su mandato
USA, DTF 142 IV 250), in entrambi i casi con il rischio di estradizione negli
U. S. A.
11.
L’art.
328b CO consente il trattamento di dati personali del lavoratore “soltanto in
quanto si riferiscano all’idoneità lavorativa o siano necessari all’esecuzione
del contratto di lavoro”, rinviando per il resto alla legge federale sulla
protezione dei dati. Nella nozione di “dati personali” sono compresi nome e
cognome del lavoratore (cfr. Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 328b CO), come
risulta chiaramente anche dall’art. 3 lett. d LPD. Il Pretore non si è espresso
sulla conformità della trasmissione dei dati con il principio dell’immutabilità
dello scopo sancito dall’art. 4 cpv. 3 LPD, al quale rinvia l’art. 328b CO.
Visto l’esito dell’appello, tale quesito può rimanere indeciso, non essendo
funzionale al giudizio.
12.
In
conclusione, la trasmissione dei dati dell’attore negli U. S. A. è illecita e
nel caso concreto, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, la banca
convenuta non ha provato l’esistenza dei motivi giustificativi previsti
dall’art. 6 cpv. 2 e 13 LPD. L'appello è pertanto fondato e va accolto, con
conseguente riforma della decisione impugnata.
13.
L’art.
114.
lit. c CPC prevede l’esenzione dalle spese processuali per le vertenze
fondate sul diritto del lavoro fino a un valore di fr. 30'000.- o senza valore
patrimoniale (sentenza del Tribunale federale 10 febbraio 2016 4A_332/2015
consid. 6.5). Nella fattispecie l’attore ha invocato nella petizione 27
novembre 2014 anche l’art. 328b CO e la procedura giudiziaria è pertanto esente
da spese processuali sia in prima sede sia in appello. L’appellante non ha
contestato la sentenza del Pretore su tale specifico punto e il dispositivo di prima
sede sulle spese processuali può dunque rimanere invariato, salvo la diversa
ripartizione in base al principio della soccombenza. Le spese ripetibili
seguono a loro volta la soccombenza (art. 106 CPC) e sono calcolate secondo i
criteri stabiliti dagli art. 11, 12 e 14 Rtar. La vertenza non ha valore
patrimoniale.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la
LTG e il Rtar
decide: I. L'appello 7
marzo 2016 è accolto e la decisione impugnata è così riformata:
1. La
petizione 27 novembre 2014 è accolta e di conseguenza è fatto divieto a AO 1
(già AO 1, __________, di trasmettere al Dipartimento di Giustizia statunitense
(U. S. DoJ) qualsiasi dato concernente la persona e/o l’attività di , __________,
e ciò per riferimento a qualunque periodo tali dati si riferiscano.
2. Le
spese processuali pari a complessivi fr. 2'000.- sono poste a carico di AO 1, __________,
con l’obbligo di rifondere ad AP 1 fr. 5'000.- per ripetibili.
II. Non
si prelevano spese processuali di appello. L’appellata rifonderà all’appellante
fr. 3'000.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30'000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF).
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di
ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non
nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).