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Decisione

12.2016.41

Controversia fiscale USA/banche svizzere; adesione della banca a un "Non Prosecution Agreement" e trasmissione di dati di dipendenti al dipartimento di giustizia statunitense; protezione dei dati, con

25 agosto 2017Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

A. AP

1 (in seguito: ex-dipendente)

ha lavorato presso la banca AO 1,

__________, dal 1988 al 31

dicembre 2012 (doc. 6), data del suo pensionamento anticipato, da ultimo con la

qualifica di Relationship Manager.

B. Il

Dipartimento federale delle finanze (in seguito: DFF) e lo U. S. Department

of Justice (in seguito: U. S. DoJ) hanno sottoscritto il 29 agosto 2013 un

accordo, denominato “Joint Statement”, per porre fine alla controversia

fiscale tra gli Stati Uniti e le banche svizzere (doc. E, 14). AO 1, __________ ha aderito il 31 dicembre 2013 come banca della

Categoria 2 al Programma U. S. denominato “Program for Non-Prosecution

Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks” (in seguito Programma U.

S.) previsto nell’ambito del contenzioso fiscale tra le autorità U. S. e le

banche svizzere (doc. 2). La banca ha quindi chiesto al Consiglio federale

l’autorizzazione ai sensi dell’art. 271 del Codice penale svizzero (doc. 3),

che è stata rilasciata dal DFF il 24 gennaio 2014 per la durata di un anno, con

la precisazione che la richiedente aveva comunque l’obbligo di rispettare le

altre disposizioni della legislazione svizzera applicabili alla fattispecie

(doc. 4). La banca ha scritto ad AP 1 il 4 luglio 2014 per comunicargli, in

lingua inglese, che in adempimento degli obblighi previsti nel Programma U. S.

avrebbe trasmesso allo U. S. DoJ una lista II.D.2 contenente il suo nome

e cognome e il ruolo di Relationship Manager a suo tempo ricoperto per

relazioni bancarie “U. S. related” (cosiddetti Relevant Data),

qualora non vi si fosse opposto (doc. D, 5). AP 1 si è opposto alla

trasmissione dei suoi dati alle autorità U. S. il 9 luglio 2014 (doc. F).

C. Con

istanza 17 luglio 2014 l’ex-dipendente si è rivolto alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio-Sud, chiedendo di far divieto in via supercautelare

e cautelare alla banca di comunicare allo U. S. DoJ qualsiasi dato concernente

la sua persona e la sua attività, a qualunque periodo sia riferito. Il Pretore

ha accolto la richiesta in via supercautelare con provvedimento del 18 luglio

2014 e dopo aver sentito le parti il 31 luglio 2014 ha confermato il divieto

con decisione cautelare del 26 settembre 2014, impartendo all’attore un termine

di sessanta giorni per avviare la causa di merito (incarto CA.2014.12).

D. AP

1 ha promosso l’azione di merito contro AO 1, __________ con petizione 27 novembre 2014, con la quale ha chiesto di far divieto

alla banca di comunicare allo U. S. DoJ qualsiasi dato concernente la

persona e l’attività dell’attore, a qualunque periodo si riferisca, con

protesta di spese e ripetibili. L’attore si è opposto alla trasmissione dei

suoi dati personali allo U. S. DoJ, invocando la protezione della sua

personalità, con particolare riferimento all’art. 328b CO, e contestando che la

banca possa prevalersi di un motivo giustificativo per trasferire i dati

all’estero. Nella sua risposta del 30 gennaio 2015 la banca convenuta si è opposta

alla petizione, ritenendo, in estrema sintesi, che la trasmissione dei dati

dell’attore relativi alle relazioni bancarie “U. S. related” sia lecita

ai sensi degli art. 6 e 13 LPD e che vi siano interessi pubblici e privati

preminenti agli interessi privati dell’attore, per il quale non esiste alcun

rischio insito nella trasmissione dei suoi dati allo U. S. DoJ. L’attore

ha avviato con istanza 31 marzo 2015 una nuova procedura cautelare (incarto

CA.2015.4), stralciata poi dai ruoli il 28 maggio 2015. Nella replica dell’8

aprile 2015 e nella duplica dell’11 maggio 2015 le parti hanno sostanzialmente

ribadito le proprie posizioni e le rispettive domande di giudizio, l’attore

chiedendo inoltre di assortire al divieto di comunicazione la comminatoria dell’azione

penale ai sensi dell’art. 292 CP. Al dibattimento del 7 settembre 2015 le parti

hanno confermato le proprie domande di giudizio e hanno offerto i loro mezzi di

prova, che il Pretore ha ammesso. Ultimata l’istruttoria, consistente

nell’audizione di __________ ____________________, il Pretore ha fissato alle

parti un termine per la produzione delle conclusioni di causa. Prima della

scadenza di tale termine, la convenuta ha chiesto di acquisire agli atti quali

nuovi documenti il Non-Prosecution Agreements (NPA) sottoscritto il

10/17 novembre 2015 (doc. 49) e il rinnovo dell’autorizzazione rilasciata dal

DFF (doc. 50) e ha rilevato che comunque essa rimaneva obbligata a fornire allo

U. S. DoJ i dati previsti dal noto Programma. Il Pretore ha ammesso la

produzione dei nuovi documenti con decisioni ordinatorie 15 dicembre 2015 e 20

gennaio 2016. Nelle conclusioni 22 gennaio 2016 la convenuta ha ribadito la

liceità della trasmissione dei dati per le relazioni bancarie “U. S. related”

da lei indicate e ha chiesto di respingere la petizione con protesta di spese e

ripetibili. L’attore, a sua volta, nelle conclusioni 11 gennaio 2016 ha

confermato le domande di petizione, completate in sede di replica.

E. Nella

sentenza 23 febbraio 2016 il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2'000.- a carico dell’attore,

tenuto a rifondere alla convenuta fr. 5'000.- per ripetibili.

F. L’attore

è insorto contro la decisione pretorile con un appello 7 marzo 2016, con il

quale ne chiede la riforma nel senso di accogliere le domande di giudizio

formulate con la petizione. Nella sua risposta 29 aprile 2016 l'appellata

propone di respingere il gravame, con protesta di spese e ripetibili, con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nel seguito.

E considerato

Considerandi

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale

svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, la procedura davanti

al Pretore essendo stata avviata il 14 settembre 2014 (art. 404 e 405 CPC). La

protezione dei diritti della personalità di una persona fisica non ha natura

patrimoniale. L'appello è dunque ricevibile (art. 308 cpv. 1 CPC).

2.

Durante

la procedura di prima sede la banca convenuta si è fusa con AO 1, __________,

che ne ha ripreso attivi e passivi. La fusione di persone giuridiche con

ripresa di attivi e passivi è un caso di successione universale per legge (cfr.

Messaggio del Consiglio federale sulla Legge sulla fusione, FF 2000 pag. 3781

in fondo e 3844) e nulla osta dunque alla modifica del nome della convenuta

(art. 84 cpv. 4 CPC, 22 cpv. 1 LFus).

3.

Nella

decisione impugnata il Pretore, dopo aver esposto le norme legali in materia di

protezione dei dati, ha accertato che la banca convenuta aveva aderito nella

Categoria 2 al programma unilaterale statunitense che prevede la trasmissione

al Dipartimento di giustizia statunitense (U. S. DoJ) di nome, cognome,

funzione e altri dati di propri dipendenti (attuali o ex) che tra il 1° agosto

2008.

e il 31 dicembre 2014 hanno seguito clienti statunitensi. Ha rilevato che

l’autorizzazione concessa dal DFF non aveva incidenza sull’obbligo di

rispettare la legislazione svizzera sulla protezione dei dati e la protezione

della personalità dell’ex dipendente. Secondo il primo giudice la trasmissione

di dati personali alle autorità U. S. è di principio illecita ai sensi

dell’art. 6 cpv. 1 LPD, non prevedendo la legislazione statunitense un’adeguata

protezione dei dati. Il Pretore ha poi esaminato i motivi giustificativi

invocati dalla convenuta a sostegno della trasmissione dei dati. Il primo

giudice ha escluso l’eccezione dell’art. 6 cpv. 2 lett. d seconda ipotesi LPD,

ritenendo verosimile che i dati possano essere utilizzati anche in altre procedure

negli U. S. A. Ha invece ammesso l’esistenza di un interesse pubblico

preponderante ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. d prima ipotesi LPD, e ha

costatato che l’attore, il cui ruolo operativo era minore e limitato a pochi

clienti “U. S. related” senza attività di procacciamento, non aveva

provato un reale e oggettivo rischio di essere perseguito negli U. S. A. La

trasmissione dei dati prevista dalla banca, prosegue il Pretore, rispetta il

principio della proporzionalità e dell’immutabilità posto dall’art. 4 LPD.

Sulla base di tali argomentazioni il primo giudice ha così respinto la

petizione, ponendo i costi processuali e le ripetibili a carico dell’attore.

4.

L’appellante

rimprovera al primo giudice, in sostanza, un’errata applicazione del diritto

per aver ammesso il motivo giustificativo dell’interesse pubblico

preponderante. Egli rileva che la banca convenuta non ha rilevanza sistemica

per la piazza finanziaria svizzera e ritiene che il primo giudice ha abusato

del suo potere di apprezzamento ammettendo il danno d’immagine e di reputazione

che un’eventuale incriminazione negli U. S. A. comporterebbe per la convenuta.

L’appellante osserva che il Parlamento svizzero non ha ritenuto indispensabile

per l’interesse pubblico la partecipazione di tutte le banche al noto Programma

e ritiene che in ogni caso l’interesse pubblico, anche qualora esistesse, non

sarebbe preponderante. Il rischio di un procedimento penale per l’ex dipendente

della banca, prosegue l’appellante, è concreto, dal momento che il NPA ottenuto

dalla banca (doc. 50) mette al riparo da procedimenti penali e/o amministrativi

quest’ultima e non i suoi dipendenti. L’appellante rileva poi che il Pretore

non ha motivato la conformità della trasmissione dei dati con l’art. 4 LPD.

Afferma che la raccolta dei dati del dipendente era necessaria nell’ambito

professionale, ma non aveva lo scopo di trasmetterli a terzi. Inoltre la

trasmissione dei dati viola l’art. 328b CO ed è illecita, dal momento che la

comunicazione del nome e del ruolo avuto dal dipendente non è connessa con la

sua attività.

5.

L’appellata,

dal canto suo, chiede la conferma del giudizio pretorile, eventualmente con

sostituzione dei motivi, e la reiezione dell’appello. Rimprovera al Pretore di

aver ritenuto illecita la trasmissione dei dati all’estero e rileva che l’art.

328b CO non instaura una regolamentazione più rigida di quella prevista dalla

LPD, alla quale rinvia. Secondo l’appellata non vi è illiceità nella

trasmissione dei dati alle autorità U. S., a norma dell’art. 6 cpv. 1 LPD, in

quanto non vi è un rischio di grave pregiudizio per l’attore. Il solo fatto che

la legislazione U. S. non sarebbe adeguata per la protezione dei dati non è

determinante, dal momento che il Joint Statement sottoscritto dal DFF e

dallo U. S. DoJ prevede un quadro ben definito e regolamentato per l’uso

dei dati, che saranno utilizzati, se del caso, nel rispetto del diritto

statunitense. L’appellata rileva inoltre che uno dei suoi clienti (doc. 45a) ha

aderito alla “Offshore Voluntary Disclosure”, di modo che il nome

dell’attore è già noto alle autorità statunitensi. La banca sarebbe poi

obbligata a fornire il nome dell’attore se così le fosse richiesto nell’ambito

di una richiesta di assistenza giudiziaria amministrativa. Il divieto di

produzione dei dati richiesto dall’attore sarebbe in questo caso privo di

oggetto e decadrebbe l’interesse giuridico alla procedura in corso. L’appellata

ribadisce che la mancata comunicazione di tutti i dati, compresi nome, cognome

e ruolo dell’attore, la esporrebbe a procedure penali e/o amministrative negli

U. S. A., con conseguente sua “morte” o quantomeno un suo forte

ridimensionamento per la perdita dell’autorizzazione a operare negli U. S. A.

Circa il 10% dei suoi dipendenti ed ex-dipendenti, prosegue l’appellata, ha presentato

opposizione alla trasmissione dei loro dati, come riferito dal testimone __________

J__________, e tale circostanza la obbliga a fornire i dati mancanti per

evitare ripercussioni. La banca ravvisa un interesse pubblico prevalente su

quello privato dell’attore, nella necessità per la Svizzera di risolvere il

contenzioso fiscale con gli U. S. A. L’attore non correrebbe alcun rischio,

anche perché con la conclusione del NPA i rischi per gli ex-dipendenti e

dipendenti diminuiscono drasticamente, come indicato dall’Associazione svizzera

dei banchieri. Per contro il mancato rispetto degli obblighi previsti dal

Programma da parte di una banca ne comprometterebbe senso e scopo per tutta la

piazza finanziaria svizzera. Infine l’appellata osserva che i nomi dei

dipendenti ed ex-dipendenti non sono dati protetti dall’art. 328b CO e che a

ogni modo il principio della finalità posto dall’art. 4 cpv. 3 LPD è

rispettato, i dipendenti di una banca dovendo attendersi che la datrice di

lavoro fornisca alle autorità come la FINMA le informazioni richieste.

6.

Non

è contestato che l’attore, da ultimo Private Banker Senior presso la

convenuta, si era occupato come Relationship Manager di alcune relazioni

bancarie “U. S. related” (doc. 36-42, 48) e che la banca convenuta

partecipa al Programma nella Categoria 2 (doc. 2). Lo NPA del 10 dicembre 2015

prodotto agli atti (doc. 49) attesta che la banca ha pagato una multa di US$

18'792'000.- (pag. 2) e che essa è comunque tenuta a

comunicare, in particolare, il nome e la funzione delle persone che hanno “structured,

operated or supervised” le relazioni bancarie “U. S. related”. Da

tale accordo risulta inoltre che solo la banca è al riparo da procedure

fiscali, amministrative o penali, a esclusione di ogni altra persona. In altre

parole, la concessione dello NPA non beneficia ai dipendenti e agli

ex-dipendenti della banca.

7.

L'art.

6.

cpv. 1 LPD stabilisce che i dati personali – ovvero tutte le informazioni

relative a una persona identificata o identificabile (art. 3 lett. a LPD) –

“non possono essere comunicati all'estero qualora la personalità della persona

interessata possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all'assenza

di una legislazione che assicuri una protezione adeguata”. E sotto questo

profilo è notorio per i tribunali svizzeri che almeno fino al 12 aprile 2017,

data d’entrata in vigore dello “Swiss-US-Privacy Shield”, gli Stati

Uniti non assicuravano una protezione adeguata alle persone fisiche (Baeriswyl/Blonski, Handkommentar Datenschutzgesetz, Berna 2015,

pag. 79, nota 13; Molo/Giovanoli, Das

US-Programm aus Schweizer Sicht. Rechtliche Auswirkungen der Vereinbarung

[“Joint Statement”] zur Beilegung des Steuerstreits der Banken mit den USA, in:

Jusletter 16 dicembre 2013, n. 57). Dopo l’entrata in vigore dello “Swiss-US-Privacy

Shield” la legislazione U. S. è considerata garantire una protezione dei

dati adeguata giusta l’art. 6 cpv. 1 LPD solo con riferimento alla trasmissione

di dati ad aziende statunitensi che hanno aderito allo Privacy Shield e sono

registrate nell’elenco tenuto dall’U. S. Department of Commerce

(opuscolo IFPDT sulla comunicazione dei dati ad autorità estere). Il Privacy

Shield si applica solo alle aziende e non alle autorità (cfr. per il Safe

Harbor, Baeriswil/Pärli, Handkommentar Datenschutzgesetz, N. 15 ad

art. 6). La trasmissione di dati ad autorità U. S. al di fuori di una procedura

di assistenza giudiziaria deve di conseguenza rispettare le norme sulla

protezione dei dati, l’autorità estera essendo “un terzo” ai sensi della LPD. A

tale stato di fatto non può sopperire la circostanza, alla quale l’appellata dà

grande risalto, che il noto Programma (doc. 16) definisca un quadro

regolamentato e preciso per l’uso dei dati forniti dalle banche. Lo Joint

Statement (doc. 14-15) prevede in effetti che i dati dovrebbero essere

utilizzati nel rispetto della legislazione statunitense, il che equivale a dire

che il rispetto della legislazione svizzera non sarebbe garantito. Ora, il

contratto di lavoro a suo tempo esistente tra l’attore e la convenuta

sottostava pacificamente al diritto svizzero, che è pertanto il solo diritto

applicabile alla protezione dei dati dell’ex dipendente (Geiser, Rechte und Pflichten von Banken und Bankmitgliedern

in Verfahren vor Behörden und Gerichten, in ZBJV 152 – 2016 pag. 251).

7.1

L’appellata

ribadisce che l’appellante non ha provato di correre rischi di perseguimento

negli U. S. A. La banca rileva che il primo giudice ha considerato “marginale”

il ruolo svolto dall’attore in relazione a clienti “U. S. related”, e

che dall’istruttoria, segnatamente dalla deposizione del testimone __________ J__________,

che si occupa al suo interno della partecipazione al Programma, non sono emersi

casi di dipendenti o ex-dipendenti di banche della Categoria 2 aderenti al

Programma oggetto di procedure penali o amministrative negli U. S. A. dopo la

trasmissione dei loro dati alle autorità statunitensi. Per contro, prosegue la

convenuta, essa ha un interesse preponderante a partecipare al Programma.

Rileva inoltre che sarebbe obbligata a fornire all’Amministrazione federale

delle contribuzioni, nell’ambito di una richiesta di assistenza giudiziaria

internazionale, il nome dell’attore qualora ne fosse richiesta, con la

conseguenza che le autorità statunitensi verrebbero a conoscenza del nome

dell’attore e del suo rifiuto a trasmettere i suoi dati, suscitando così

sospetti sul suo operato.

7.2

L’appellata

trascura la circostanza che trattandosi di trasmettere dati personali

all’estero, in uno Stato che non ha una legislazione equivalente a quella

svizzera in materia di protezione dei dati, era suo compito provare l’esistenza

di motivi giustificativi ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 e 13 LPD e non incombeva

all’attore provare l’esistenza di un “grave rischio” ai sensi dell’art. 6 cpv.

1.

LPD. Tutte le argomentazioni dell’appellata sull’assenza di casi di

dipendenti o ex-dipendenti oggetto di procedure amministrative o penali negli

U. S. A. sono dunque inutili ai fini del giudizio e ci si può dispensare

dall’esaminarle nei dettagli. Del resto, quanto esposto dall’appellata al

riguardo si fonda esclusivamente su opinioni delle cerchie interessate, come

l’Associazione svizzera dei banchieri (doc. 29) e non su informazioni

provenienti da fonti ufficiali statunitensi.

7.3

Vana

è anche la tesi dell’appellata incentrata sul fatto che nell’ambito della Voluntary

Disclosure di un cliente (doc. 45a) le autorità statunitensi sarebbero già

venute a conoscenza delle informazioni richieste. Nella misura in cui i dati

rilevanti dell’attore sarebbero già noti per altri canali, l’interesse

dell’autorità statunitense ad averlo direttamente dalla convenuta sarebbe da

ritenersi assai ridotto. Infine, l’argomentazione relativa a un’ipotetica

domanda di assistenza giudiziaria internazionale è irrilevante per il giudizio

e costituisce una mera ipotesi speculativa, senza alcun supporto concreto.

Qualora la banca fosse confrontata in futuro a una concreta domanda di

assistenza giudiziaria internazionale, le persone coinvolte disporranno delle

vie legali a loro accessibili.

7.4

Si

deve dunque concludere che a ragione il Pretore ha considerato di principio

illecita la trasmissione dei dati relativi all’attore (nome, cognome e ruolo

avuto nella gestione dei conti “U. S. related”) in applicazione

dell’art. 6 cpv. 1 LPD.

8.

Spetta

di conseguenza alla banca convenuta dimostrare l’esistenza di un motivo

giustificativo ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 e 13 LPD. Giusta l’art. 6 cpv. 2

lett. d LPD la trasmissione di dati personali all'estero può avvenire anche

qualora la legislazione dello Stato destinatario non assicuri una protezione

adeguata della personalità se “nel caso specifico la comunicazione è

indispensabile per tutelare un interesse pubblico preponderante oppure per

accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia” (art. 6 cpv. 2

lett. d LPD).

8.1

È

indubbio che l'attuazione del Program for Non-Prosecution Agreements or

Non-Target Letters for Swiss Banks possa rispondere all'interesse

nazionale. Il Consiglio federale ha tentato invano di promulgare una legge allo

scopo (messaggio del 29 maggio 2013, in: FF 2013 pag. 3283), limitandosi per

finire a sottoscrivere il 29 agosto 2013 un accordo di collaborazione con il

Dipartimento di giustizia americano (“Joint Statement”) e consigliare

alle banche svizzere di cooperare (‹https://www.sif.admin.ch/ sif/it/home/dokumentation/medienmitteilunlungen/medienmitteilun­

gen.msg-id-50049.html›; BJM 2015 pag. 181 consid. 7.5 e 7.6;

ZR

115/2016 pag. 120 consid. 4.1.1 con rinvii). L’autorizzazione rilasciata dal

DFF, prorogata fino al 31 dicembre 2019 (doc. 4, 50), è un documento

prestampato, identico per tutte le banche, destinato a escludere la punibilità

secondo l'art. 271 n. 1 CP degli istituti svizzeri che intendono trasmettere

dati alle autorità statunitensi. Simile autorizzazione non dispensa la singola

banca però dal rispettare il diritto interno, segnatamente la protezione dei

dati e della personalità a norma dell'art. 28 CC, come risulta anche dal

modello di decisione (DTF 141 III 119 consid. AE pag. 123). Non è dunque un

nullaosta per valersi di un superiore interesse preponderante nel senso

dell'art. 6 cpv. 2 lett. d o 13 cpv. 1 LPD (Geiser, op. cit., pag. 251).

8.2

Non

basta invocare il Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target

Letters for Swiss Banks per rendere attendibile un “interesse pubblico

preponderante” (nel senso dell'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD) o un interesse

preponderante della banca come “motivo giustificativo” (nel senso dell'art. 13

cpv. 1 LPD) che autorizzi una lesione della personalità. Se così fosse,

l'interesse alla diffusione dei dati prevarrebbe sistematicamente

sull'opposizione dell'interessato e la protezione della personalità sarebbe

vanificata in partenza. L'interessato che non consente alla comunicazione del

suo nome ad autorità estere ha diritto, nel caso in cui la banca intenda

procedere ugualmente, alla decisione di un giudice, come del resto noto anche

alle autorità statunitensi prima della conclusione del “Joint Statement”

(cfr. anche sentenza del Tribunale federale del 22 settembre 2016 4A_83/2016

consid. 3.3.1, 3.3.4). Nel caso concreto non risulta che la banca appellata sia

una banca “sistemica” nella piazza finanziaria svizzera e in causa essa non ha

né allegato né provato quale sia la sua situazione concreta. Tutto si ignora

delle dimensioni della convenuta e della sua importanza nella piazza

finanziaria svizzera, del numero dei suoi dipendenti, delle sue cifre di

bilancio, e dell’importanza del mercato finanziario statunitense per la sua

attività. L’appellata, infatti, non ha fornito alcun elemento che consenta di

apprezzare la sua rilevanza nell’ambito della piazza finanziaria svizzera,

elemento significativo in considerazione della più recente giurisprudenza del

Tribunale federale (cfr. sentenza del Tribunale federale del 22 settembre 2016

4A_83/2016 consid. 3.3.4).

8.3

Nella

sentenza del 22 settembre 2016 4A_83/2016 il Tribunale federale ha ritenuto che

il quesito a sapere se la comunicazione dei dati all’estero è “indispensabile

per tutelare un interesse pubblico preponderante” deve essere risolto al

momento in cui viene emanato il giudizio. Ora, nel frattempo la vertenza

fiscale tra le banche svizzere e le autorità statunitensi ha perso vigore e non

vi è alcun serio indizio di una possibile ripresa e di una minaccia alla piazza

finanziaria svizzera e alla buona reputazione della Svizzera come partner

contrattuale. La trasmissione dei dati dell’attore non è dunque da ritenere

“indispensabile per tutelare un interesse pubblico preponderante” e a torto il

Pretore ha ammesso il motivo giustificativo dell’art. 6 cpv. 2 lett. d prima

ipotesi LPD. Su questo punto l’appello è di conseguenza fondato.

9.

La

banca invoca anche come motivo giustificativo ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett.

d LPD la sua necessità di “accertare, esercitare o far valere un diritto in

giustizia”, in quanto la trasmissione dei dati dell’attore è indispensabile al

mantenimento del NPA che le è stato concesso. La mancata comunicazione di tutti

i dati, secondo l’appellata, la esporrebbe al rischio di procedure penali e/o

amministrative e fiscali negli U. S. A. Una sua incriminazione negli U. S. A.

equivarrebbe alla sua scomparsa o quantomeno a un suo forte ridimensionamento

per l’impossibilità di operare nel mercato finanziario statunitense. Da qui la

necessità di trasmettere tutti i dati rilevanti ai sensi del noto Programma,

compresi quelli dell’attore. L’argomentazione non può essere condivisa. Il

motivo giustificativo invocato, infatti, presuppone l’esistenza concreta di una

procedura davanti a un tribunale statale o arbitrale (Baeriswil/Pärli, Handkommentar Datenschutzgesetz, N. 35 ad

art. 6). Non risulta che l’appellata sia coinvolta in una procedura giudiziaria

negli U. S. A., ciò che le impedisce di far valere il motivo giustificativo

dell’art. 6 cpv. 2 lett. d seconda ipotesi LPD.

10.

Per

trasmettere in modo lecito alle autorità statunitensi i dati oggetto della

vertenza, la convenuta avrebbe dovuto provare l’esistenza di un motivo

giustificativo ai sensi degli art. 6 cpv. 2 e 13 LPD. Ciò non è avvenuto.

L’interesse privato della banca alla trasmissione dei dati e la sua volontà di

porsi al riparo da procedure U. S. non è di conseguenza prevalente

sull’interesse privato dell’attore a non consentire la divulgazione dei suoi

dati personali all’estero (sentenza del Tribunale federale del 22 settembre

2016.

4A_83/2016 consid. 3.4.3 con rif., ZR 115/2016 Nr. 21 S. 117 E. 4.4). Come

risulta dal NPA ottenuto dall’appellata (doc. 49), tale accordo tutela

esclusivamente la banca, ma non i suoi dipendenti ed ex-dipendenti, che restano

esposti a procedimenti fiscali, penali e amministrativi negli U. S. A. La

limitazione della libertà personale dell’attore, quindi, è evidente. I mandati

d'arresto statunitensi possono essere eseguiti in qualsiasi Stato con il quale

gli U. S. A. hanno sottoscritto un accordo di estradizione (AJP 2015 pag.

1609), tra i quali figura anche la Confederazione Svizzera (cfr. Trattato di

estradizione tra la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America, RS

0.353.933

). Un mandato di arresto emanato dagli U. S. A. può condurre

all'arresto in Italia di un cittadino svizzero (caso del dirigente svizzero di

UBS arrestato a __________) e all'arresto nella Confederazione svizzera di un

cittadino straniero (caso dei funzionari FIFA arrestati a __________ su mandato

USA, DTF 142 IV 250), in entrambi i casi con il rischio di estradizione negli

U. S. A.

11.

L’art.

328b CO consente il trattamento di dati personali del lavoratore “soltanto in

quanto si riferiscano all’idoneità lavorativa o siano necessari all’esecuzione

del contratto di lavoro”, rinviando per il resto alla legge federale sulla

protezione dei dati. Nella nozione di “dati personali” sono compresi nome e

cognome del lavoratore (cfr. Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 328b CO), come

risulta chiaramente anche dall’art. 3 lett. d LPD. Il Pretore non si è espresso

sulla conformità della trasmissione dei dati con il principio dell’immutabilità

dello scopo sancito dall’art. 4 cpv. 3 LPD, al quale rinvia l’art. 328b CO.

Visto l’esito dell’appello, tale quesito può rimanere indeciso, non essendo

funzionale al giudizio.

12.

In

conclusione, la trasmissione dei dati dell’attore negli U. S. A. è illecita e

nel caso concreto, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, la banca

convenuta non ha provato l’esistenza dei motivi giustificativi previsti

dall’art. 6 cpv. 2 e 13 LPD. L'appello è pertanto fondato e va accolto, con

conseguente riforma della decisione impugnata.

13.

L’art.

114.

lit. c CPC prevede l’esenzione dalle spese processuali per le vertenze

fondate sul diritto del lavoro fino a un valore di fr. 30'000.- o senza valore

patrimoniale (sentenza del Tribunale federale 10 febbraio 2016 4A_332/2015

consid. 6.5). Nella fattispecie l’attore ha invocato nella petizione 27

novembre 2014 anche l’art. 328b CO e la procedura giudiziaria è pertanto esente

da spese processuali sia in prima sede sia in appello. L’appellante non ha

contestato la sentenza del Pretore su tale specifico punto e il dispositivo di prima

sede sulle spese processuali può dunque rimanere invariato, salvo la diversa

ripartizione in base al principio della soccombenza. Le spese ripetibili

seguono a loro volta la soccombenza (art. 106 CPC) e sono calcolate secondo i

criteri stabiliti dagli art. 11, 12 e 14 Rtar. La vertenza non ha valore

patrimoniale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la

LTG e il Rtar

decide: I. L'appello 7

marzo 2016 è accolto e la decisione impugnata è così riformata:

1. La

petizione 27 novembre 2014 è accolta e di conseguenza è fatto divieto a AO 1

(già AO 1, __________, di trasmettere al Dipartimento di Giustizia statunitense

(U. S. DoJ) qualsiasi dato concernente la persona e/o l’attività di , __________,

e ciò per riferimento a qualunque periodo tali dati si riferiscano.

2. Le

spese processuali pari a complessivi fr. 2'000.- sono poste a carico di AO 1, __________,

con l’obbligo di rifondere ad AP 1 fr. 5'000.- per ripetibili.

II. Non

si prelevano spese processuali di appello. L’appellata rifonderà all’appellante

fr. 3'000.- per ripetibili di appello.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Sud

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30'000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF).

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di

ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non

nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).