12.2016.42
Indebito arricchimento - termini di prescrizione
18 maggio 2017Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.42
Lugano
18 maggio 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Balerna
e Canepa Meuli (giudice supplente)
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2015.9 della Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 18 marzo 2015 da
AO
1
rappr. dall' RA 2
contro
AP
1
rappr. dall' RA 1
con la quale l’attore ha
postulato l’accertamento di un credito verso il convenuto di fr. 239'054.-
oltre interessi al 5% dal 2 settembre 2014, con conseguente condanna al
pagamento del medesimo importo a convalida del sequestro di cui al decreto
SO.2014.765 della Pretura di Locarno Campagna e al verbale di sequestro dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno del 2 settembre 2014, nonché il rigetto in
via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo
n. __________ dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di Locarno del 15 settembre
2014; con protesta di tasse e spese e ripetibili, comprese quelle relative alla
procedura di conciliazione;
domanda avversata da
convenuto, che ha chiesto la reiezione integrale della petizione con
conseguente conferma dell’opposizione al precetto esecutivo e annullamento del
sequestro, e che il Pretore, con giudizio 3 febbraio 2016, ha accolto
riconoscendo integralmente il credito vantato dell’attore e rigettando in via
definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzioni e fallimenti di Locarno del 15 settembre;
appellante il
convenuto che con atto di appello 7 marzo 2016 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, con conferma
dell’opposizione e annullamento del sequestro suddette, con protesta di tasse e
spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre l’attore, con
risposta 13 aprile 2016, chiede di respingere l’appello nella misura in cui è
ammissibile, pure con protesta di spese e
ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Il 10 dicembre 2010 il
notaio AO 1 ha rogato l’atto pubblico di compravendita, con cui AP 1 ha venduto
a __________ M__________ e __________ C__________ la PPP __________ del mapp. __________
di M__________ per il prezzo di fr. 670'000.-. Al momento della sottoscrizione
l’importo era già depositato sul conto clienti dell’attore (doc. C, inc. CM
2014.238 della Pretura di Locarno Campagna, di seguito CM). Secondo la clausola
n. 2 del rogito, prima di procedere al versamento del saldo al venditore il
notaio doveva estinguere il debito ipotecario di fr. 255'000.- presso C__________
B__________, trattenere e pagare fr. 502.20 per imposte arretrate del
convenuto, fr. 25'000.- per debiti del convenuto verso la comunione dei
comproprietari garantiti da ipoteche legali provvisorie, fr. 30'000.- a
garanzia della tassa sull’utile immobiliare, fr. 3'000.- per onorari e spese
notarili, fr. 36'046.- per l’onorario della mediazione di vendita, fr. 9'397.80
ad estinzione di altri debiti del convenuto, fr. 10'000.- a saldo del prezzo di
cessione di un parcheggio e trattenere fr. 30'000.- in garanzia del corretto
adempimento da parte del venditore di tutte le obbligazioni a suo carico come
da punto 4 del rogito. Tutte queste operazioni sono state svolte dall’attore
(doc. D e doc. E CM), con la precisazione che per estinguere i debiti garantiti
da ipoteca legale egli ha versato fr. 20'186.- dei fr. 25'000.- trattenuti a
tale titolo (doc. E7 CM), per la tassa sull’utile immobiliare ha pagato fr.
14'341.- (doc. E9 CM), per la mediazione immobiliare ha versato fr. 40'605.-
pari all’importo della mercede indicato nel rogito e a due altre fatture (doc.
E4 CM), e per estinguere i debiti, oltre a quelli indicati nel rogito per fr.
9'397.80, ha pagato altre due fatture di fr. 540.- e fr. 652.30 (doc. E9 CM e
E10 CM). L’attore ha anche effettuato, su richiesta del convenuto (doc. E11 CM),
due altri pagamenti di rispettivamente fr. 5'000.- e fr. 7'000.- (doc. E5 CM).
Il notaio AO 1 ha versato a AP 1
il 22 dicembre 2010 fr. 239'054.- (doc. E5 CM, doc. E12 CM) sul conto della C__________
B__________ e fr. 20'000.- sul conto corrente postale a lui intestati (doc. E5
CM, doc. E11 CM), e ancora sullo stesso conto della C__________ B__________ il
24 febbraio 2011 fr. 273'868.- (doc. E8 CM, doc. E12 CM) e il 12 dicembre 2011
fr. 14'466.60 (doc. E10 CM, doc E 12 CM). In sintesi, l’attore ha effettuato
pagamenti a terzi per fr. 361'665.40 e ha versato al convenuto fr. 547'388.60,
per un totale di uscite dal suo conto clienti di fr. 909'054.--, a fronte dei
fr. 670'000.- depositati presso lo stesso quale provento della vendita
dell’appartamento di M__________.
B. Il 26 agosto 2014 il notaio AO
1, accortosi di avere effettuato a favore di AP 1 un versamento di fr.
239'053.40 superiore a quanto gli spettava, dedotti dall’importo ricavato dalla
vendita i pagamenti concordati, ha richiesto a quest'ultimo la rifusione dell'eccedenza
(doc. F CM). Il 1° settembre 2014, vantando il predetto credito ha anche
ottenuto il sequestro del foglio di PPP n. __________ del mapp. __________ di __________,
con diritto esclusivo sull’appartamento n. 13, di proprietà di AP 1, in
applicazione dell’art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF. A convalida del sequestro, il 15
settembre successivo egli ha fatto spiccare contro il convenuto dall’Ufficio
esecuzioni e fallimenti di Locarno il precetto esecutivo n. __________, avverso
il quale l'escusso ha interposto opposizione.
C.
a. Il 22 dicembre 2014 il notaio AO 1
ha promosso un’istanza di conciliazione, con cui ha chiesto la condanna di AP 1
al versamento di fr. 239'053.40 contro di lui vantato, a convalida del
sequestro del 1° settembre 2014, e il rigetto definitivo dell'opposizione al
precetto esecutivo. La procedura si è conclusa con il rilascio
dell’autorizzazione ad agire in giudizio il 15 marzo 2015 (doc. A), cui
l’attore ha dato seguito inoltrando la petizione in esame mediante la quale,
dopo aver esposto le circostanze di fatto dell’errore in cui è incorso, ha sottoposto
a giudizio le medesime richieste.
b. Con risposta 20 maggio 2015 il
convenuto si è opposto alla richiesta attorea, sostenendo che il rimborso era
stato richiesto tardivamente e che nel frattempo, non essendosi accorto del
versamento sul suo conto, dopo avere estinto i suoi debiti, ha continuato a
prelevare in buona fede delle somme per il suo sostentamento.
c. In replica l’attore ha contestato
l’eccezione di prescrizione della sua pretesa e la sussistenza della buona fede
da parte del convenuto.
d. Il convenuto non ha prodotto
alcuna duplica.
e. Sentite le parti all’udienza di
prime arringhe e assunte le audizioni testimoniali, le parti hanno presentato i
rispettivi memoriali conclusivi riconfermandosi nelle rispettive richieste.
D. Con decisione 3 febbraio
2016 il Pretore ha accolto la petizione, riconoscendo un credito a favore del
notaio AO 1 di fr. 239'054.- oltre interessi al 5% dal 2 settembre 2014 e per
questo importo ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da AP 1
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di
Locarno del 15 settembre 2014. Il primo giudice ha posto a carico del convenuto
la tassa di giustizia, di fr. 2'000.-, le spese, di fr. 200.-, e le ripetibili,
di fr. 16'000.-, dell’azione di merito, così come la tassa di giustizia della
procedura di conciliazione, di fr. 2'000.-. Il Pretore ha ammesso la
sussistenza di una pretesa per indebito arricchimento dell’attore e ha negato
che fosse intervenuta la prescrizione del credito, così come non ha ammesso che
il convenuto non fosse tenuto alla restituzione del denaro perché lo aveva utilizzato
in buona fede.
Considerato
in diritto: 1. La dottrina e la giurisprudenza
richiedono che l’appellante si confronti criticamente con la decisione
impugnata e spieghi per quali ragioni di fatto e motivi di diritto sarebbe
errata e da riformare
(decisione del TF 4A_659/2011 del
7 dicembre 2011 consid. 4; II CCA 23 febbraio 2012 inc. n. 12.2012.13, 24
febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 18
aprile 2013 inc. 12.2011.119; Reetz/Theiler,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 36 ad art.
311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92
ad art. 311). Nella fattispecie, l'appellante non si confronta criticamente con
le argomentazioni del Pretore, ma si limita a proporre una sua interpretazione
dei fatti. L'appello risulta pertanto, in larga misura irricevibile per difetto
di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), salvo per quanto verrà esaminato nel
seguito.
2.
2.1. L’appellante sostiene che il Pretore
ha accertato i fatti in modo parziale, perché a suo parere l’attore sarebbe già
stato a conoscenza della situazione finanziaria e dello stato dei versamenti il
12 dicembre 2011. Questa circostanza risulterebbe dal doc. 1 da lui prodotto,
con l’indicazione della causale dell’ultimo versamento ricevuto dal notaio e
indicante “saldo compravendita M__________”. Per questo motivo,
allorquando l’attore ha avanzato la pretesa di ripetizione dell’indebito
versato, questa era già prescritta. L’appellante sostiene che già il giorno 12
dicembre 2011, con una tenuta contabile regolare che avrebbe dovuto essere
prodotta agli atti (che lui peraltro non ha mai richiesto prima, nemmeno in
edizione) e l’avvenuta “segnalazione” della fine della pratica a livello
di pagamenti, l’attore “conosceva (o avrebbe dovuto conoscere)" (cfr.
atto IX, pag. 3, punto 3 seg.) di aver versato un importo eccessivo rispetto al
saldo rimasto, dedotti dal ricavato della vendita i pagamenti che doveva eseguire.
2.2. Nelle comparse di prima sede,
eccependo l’intervenuta prescrizione della pretesa della controparte, l'appellante
aveva affermato che il termine dovesse essere calcolato a partire dal 3°-5°
giorno del mese successivo all’addebito dell’importo di fr. 273'868.- al
momento della recezione dell’estratto conto cartaceo o subordinatamente dai
primi mesi dell’anno 2012 (cfr. atto II, pag. 2, ad 1). Secondo gli atti il
versamento di detto importo è avvenuto il 24 febbraio 2011 (doc. E8 CM). Nelle
conclusioni l'appellante ha esposto genericamente che l’attore “avrebbe
dovuto accorgersi dell’eccessivo versamento già nei mesi seguenti dall’estratto
conto bancario e/o dal controllo contabile necessario per l’attività e dunque
essere a conoscenza da anni” (cfr. atto VII, pag. 3, punto 1). In appello
il ricorrente propone una terza versione dei fatti, affermando che il 12
dicembre 2011 costituiva la data a partire dalla quale si doveva calcolare il
termine di prescrizione e appoggiandosi inoltre, senza il benché minimo
riscontro agli atti, alla "segnalazione" della fine della pratica
(peraltro non è dato di sapere a chi, dove, e quando). I riferimenti ad alcune
affermazioni della teste M__________, estrapolate dall’appellante senza alcuna
concludenza probatoria, nulla portano a riguardo di questa tesi. La censura è
quindi irricevibile, visto che la circostanza è stata addotta per la prima
volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC).
3. L’appellante riprende
ancora, come aveva già sostenuto nella risposta, che la data del 24 febbraio
2011 costituiva il momento a partire dal quale l’attore “avrebbe dovuto
rendersi conto che a parte venditrice era stato versato un importo eccessivo a
seguito della compravendita” (cfr. atto IX, pag. 4, punto 5).
L’affermazione, priva di qualsivoglia riscontro istruttorio, non rappresenta
una valida motivazione e nemmeno mette in discussione i rilievi del Pretore.
4. L’appellante afferma che la
teste M__________ “ha ammesso che lo studio notarile era a conoscenza del
saldo negativo (ovvero eccessivo versamento), ma non l’ha comunicato”.
Questa affermazione non trova alcun riscontro nella citata testimonianza. Anzi,
la teste ha inequivocabilmente riferito che solamente nell’agosto 2014 è stato
scoperto l’eccessivo versamento in favore dell’appellante e che l’errore fosse
da ricondurre alla mancata contabilizzazione nella scheda del cliente del
versamento fatto il 22 dicembre 2010.
5. L’appellante assume che
determinante per stabilire l’inizio della prescrizione è “il momento in cui
il notaio, usando l’attenzione ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle
circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificativi la
restituzione” ed enumera, per l’ennesima volta, le due possibili date, cioè
febbraio 2011 e dicembre 2011. Questa tesi è tuttavia in contrasto con la
dottrina e la giurisprudenza, citate dal Pretore, secondo cui l’inizio del
termine di cui all’art. 67 cpv. 1 CO non risale al momento in cui il
danneggiato avrebbe potuto scoprire l’entità del suo credito, facendo prova
dell’attenzione richiesta dalle circostanze, bensì al momento in cui se ne è
effettivamente accorto (DTF 129 III 506 consid. 3.4). L’opinione del ricorrente
non può essere condivisa perché, come stabilito dal Tribunale federale, in
materia di prescrizione né l’art. 60 CO né l’art. 67 CO equiparano l’ignoranza
colposa alla conoscenza, diversamente da quanto stabilisce per l’errore l’art.
26 CO. Questa differenza si giustifica con il fatto che, interpretando in senso
restrittivo le norme sulla decorrenza del termine annuale di prescrizione, si
renderebbe eccessivamente ardua, per il danneggiato, la possibilità di esigere
sia la riparazione di un danno causato da atto illecito (art. 41 CO) sia la
retrocessione di un trapasso patrimoniale indebito (art. 62 CO). Secondo
costante giurisprudenza, il termine di prescrizione relativo comincia a
decorrere una volta che il creditore ha conosciuto l’esistenza, la natura e gli
elementi del danno, in modo da fondare e motivare un’azione giudiziaria (DTF
108 Ib 99 consid. 1c e rinvii).
6. Ne consegue che l’appello,
nella misura in cui è ricevibile, deve essere integralmente respinto ed il giudizio
di prime cure confermato (art. 318 cpv. 1 let. a CPC). Le spese processuali
fissate in applicazione degli art. 7 e 13 LTG sulla base di un valore litigioso
di fr. 239'054.-, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al
Tribunale Federale, sono poste a carico dell’appellante, che è inoltre tenuto a
rifondere alla controparte congrue ripetibili (art. 11 Rtar).
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide
Fatti
I. L’appello
7 marzo 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di
conseguenza la sentenza 3 febbraio 2016 della Pretura del Distretto di
Locarno-Campagna (inc. OR.2015.9) è confermata.
Considerandi
II. La tassa di giustizia e le
spese di appello, di fr. 8’000.-, sono poste a carico dell’appellante, che
rifonderà all'appellato fr. 6’000.- per ripetibili d’appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza
(art. 119 LTF).