12.2016.43
Scioglimento di una società anonima a seguito di carenze (mancanza dell'organo di revisione) nell'organizzazione
3 giugno 2016Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.43
Lugano
3 giugno 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa inc. n. SO.2016.36 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 19 gennaio
2016 da
AO
1
contro
AP
1
rappr. dall' RA 1
chiedente l’adozione delle
misure necessarie nei confronti della convenuta priva di un organo di revisione
ex art. 727 CO, domanda su cui la convenuta non si è espressa;
nell’ambito della quale il
Pretore, con sentenza 29 febbraio 2016, ha accolto l'istanza, ha pronunciato lo
scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante la convenuta con
atto di appello 8 marzo 2016, con cui chiede di riformare il querelato giudizio
nel senso di respingere l'istanza dell'AO 1 senza emettere tassa di giudizio e
senza assegnazione di ripetibili;
mentre che l'Ufficio
istante non è stato invitato a presentare una risposta;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che, con istanza 19 gennaio 2016,
l'AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di
Mendrisio-Nord AP 1, chiedendo che nei confronti della società, rimasta priva
di un organo di revisione ex art. 727 CO, e invano diffidata sia per
raccomandata (cfr. doc. B) sia tramite pubblicazione sul FUSC (cfr. doc. C) a
ripristinare la situazione legale (art. 154 cpv. 1 e 2 ORC), fossero adottate
le misure necessarie (art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO, art. 154 cpv. 3 ORC);
che il 21 gennaio 2016 il
Pretore, sulla base dell'art. 731 b cpv. 1 n. 1 CO, ha assegnato alla convenuta
un termine di 30 giorni per nominare l'organo di revisione, pena lo
scioglimento della società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni
applicabili al fallimento;
che, scaduto infruttuosamente il
termine assegnato, con decisione 29 febbraio 2016 il Pretore, fondandosi
sull’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento della convenuta e
ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento, senza prelevare né tassa di giustizia né spese;
che con l’appello 8 marzo 2016, AP
1 chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza
dell'AO 1, revocando di conseguenza il suo scioglimento e la sua liquidazione
in via di fallimento; l'appellante adduce di avere nel frattempo ripristinato
la situazione legale, grazie alla nomina, da parte dell'assemblea generale
straordinaria del 7 marzo 2016, di un nuovo organo di revisione, annunciata il
giorno stesso all'AO 1 (cfr. doc. C, D ed E allegati all'appello);
che, giusta l'art. 317 cpv. 1
CPC, in appello nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto
se:
a. vengono immediatamente
addotti, e
b. dinanzi alla giurisdizione
inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente
esigibile, tenuto conto delle circostanze;
che, nel caso di specie, la
nomina di un nuovo organo di revisione, debitamente comprovata dai documenti
(doc. C, D, E) allegati all’impugnativa, costituisce un vero e proprio novum,
trattandosi di un fatto che si è verificato dopo l’emanazione della pronunzia
pretorile, di modo che la stessa può e deve essere tenuta in considerazione
senza restrizioni in questa sede in applicazione dell'art. 317 cpv. 1 CPC (cfr.
Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC),
in: FF 2006 p. 6747);
che, ferma questa premessa, il
ripristino della situazione di legalità nelle more della procedura ricorsuale è
idoneo ad evitare lo scioglimento di una società che presentava lacune
nell’organizzazione (Lorandi,
Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu
Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; cfr. TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 11.4.3, pubbl. in DTF 136 III
369; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133, 28 ottobre 2011 inc. n.
12.2011.142; 29 gennaio 2015 inc. 12.2014.221);
che la presa in considerazione di
questo fatto nuovo implica, dunque, la reiezione dell'istanza 19 gennaio 2016
dell'AO 1 e, di conseguenza, anche l'annullamento della pronuncia pretorile,
che l'accoglieva (in tal senso Lorandi,
in: AJP 11/2008 p. 1388; Machado,
Carences dans l’organisation de la société anonyme - Arrêt 4A_106/2010 du 22
juin 2010 de la 1ère Cour de droit civil - (publié en partie à l’ATF 136 III
369), in: Reprax 1/2011 p. 56 seg.; Philippin,
nota a sentenza in JdT 2010 p. 362; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133,
28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.142);
che, per quanto riguarda le spese
e le ripetibili, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-,
pari al capitale nominale della società convenuta (cfr. doc. A allegato
all'istanza dell'AO 1; TF 22
giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 19
agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc.
n. 12.2011.133, 28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.142; 29 gennaio 2015 inc.
12.2014.221), non vi è motivo di modificare il giudizio di prima sede, visto
che il ripristino della situazione di legalità è avvenuto solo in appello; del
resto l'appellante ha esplicitamente condiviso, su questo oggetto, il giudizio
di prima istanza, in cui Pretore non ha prelevato una tassa di giudizio né
attribuito ripetibili;
che, per quanto attiene invece a
questa sede, all’istante (rispettivamente al Cantone) non possono essere
caricate le spese procedurali (art. 154 cpv. 3 2ª frase ORC; Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388);
inoltre, per quanto concerne la convenuta, qui appellante, essa è risultata,
alla fin fine, vincente, ma avrebbe potuto risparmiare la presente procedura -
come già quella dinnanzi al Pretore - se avesse ripristinato tempestivamente la
situazione legale, anziché rimanere passiva di fronte alle ingiunzioni che
aveva ricevuto, di modo che, in applicazione dell’art. 108 CPC, si giustifica
di porre a suo carico quantomeno le spese processuali di questa sede, dalla
stessa inutilmente causate (cfr. per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012
consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 4; II CCA 24 giugno 2013 inc. n.
12.2013.57, 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62, 27 novembre 2013 inc. n.
12.2013.165, 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197); invano l'appellante si
richiama, peraltro genericamente, all'età avanzata ed ai problemi di salute
della sua amministratrice unica: circostanze confinate tuttavia allo stadio
dell'allegazione; la sua domanda di non prelevare una tassa di giudizio non può
quindi essere accolta; alla stessa non vengono infine assegnate ripetibili, cui
essa ha del resto espressamente rinunciato;
che, in definitiva, l'appello può
essere accolto solo parzialmente;
Per questi motivi
decide:
Fatti
I. L’appello 8 marzo 2016 di AP
1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza i
Dispositivo
dispositivi n. 2, 3 e 4 della sentenza 29 febbraio 2016 della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-Nord sono annullati, mentre il dispositivo n. 1 è
così riformato:
1. L’istanza è respinta.
II. La tassa di giustizia e le
spese di appello, di complessivi
fr. 1'000.-, sono poste a
carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio- Nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).