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Decisione

12.2016.47

Provvedimento cautelare - appello

23 giugno 2016Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i costi di trasporto e la relativa assicurazione dall’attuale luogo di deposito

a __________ sarebbero stati a carico dei convenuti, prevedendo pure che i

costi di deposito sarebbero invece stati a carico degli istanti (tenuti ad

anticipare a tale scopo entro 10 giorni dalla ricezione della decisione fr.

10'000.-, pena la decadenza del provvedimento cautelare), obbligando altresì

gli istanti a presentare entro 15 giorni dalla ricezione della decisione un

contratto di assicurazione per il deposito dell’opera per la somma di fr.

3'600'000.- (pena la decadenza del provvedimento cautelare), il tutto

assegnando agli istanti un termine fino al 2 giugno 2016 per presentare

l’azione di merito (pena la decadenza del provvedimento cautelare);

appellanti i convenuti con reclamo

29 marzo 2016, con cui chiedono, previa concessione dell’effetto sospensivo al

rimedio giuridico, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere

l’istanza cautelare e in via subordinata di meglio precisare alcuni dispositivi

della decisione pretorile, protestando le spese e le ripetibili di entrambe le

sedi;

mentre gli istanti con

osservazioni (recte: risposta) 13 aprile 2016 postulano la reiezione del

gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

richiamata la decisione 21

aprile 2016 con cui il presidente di questa Camera ha provvisoriamente sospeso

l’esecuzione della decisione cautelare;

letti ed

esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. Con istanza 26 aprile 2013

la società del Liechtenstein AO 1, patrocinata dall’avv. AO 2, e la Comunione

ereditaria fu J__________ __________, pure rappresentata dall’avv. AO 2, agente

però questa volta nella sua qualità di esecutore testamentario della

successione, hanno convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della

giurisdizione di Locarno-Campagna AP 1 e la società svizzera AP 2, chiedendo,

in via supercautelare e cautelare, che a questi ultimi fosse fatto ordine di

consegnare il quadro “__________” attribuito ad __________ al rappresentante

della Pretura che lo avrebbe poi depositato presso un istituto bancario, in

un’apposita cassetta di sicurezza, con costi a carico degli istanti, il tutto con

la comminatoria dell’art. 292 CP.

I convenuti si sono integralmente

opposti all’istanza.

Considerandi

2.

Con la decisione cautelare 14

marzo 2016 qui impugnata il Pretore ha sostanzialmente accolto l’istanza, a suo

dire promossa da AO 1 e dall’esecutore testamentario della successione avv. AO

2, facendo ordine ai convenuti di depositare il dipinto fino a diversa

decisione presso la Banca __________ (dispositivo n. 1), stabilendo che per ogni

giorno di ritardo calcolato dall’undicesimo giorno successivo alla ricezione

della decisione i convenuti sarebbero stati tenuti in solido a pagare una multa

disciplinare di fr. 1'000.- al giorno (dispositivo n. 2), prevedendo che i

costi di trasporto e la relativa assicurazione dall’attuale luogo di deposito a

__________ sarebbero stati a carico dei convenuti (dispositivo n. 5),

prevedendo pure che i costi di deposito sarebbero invece stati a carico degli

istanti (tenuti ad anticipare a tale scopo entro 10 giorni dalla ricezione

della decisione fr. 10'000.-, pena la decadenza del provvedimento cautelare) (dispositivo

n. 3), obbligando altresì gli istanti a presentare entro 15 giorni dalla

ricezione della decisione un contratto di assicurazione per il deposito

dell’opera per la somma di fr. 3'600'000.- (pena la decadenza del provvedimento

cautelare) (dispositivo n. 4), il tutto assegnando agli istanti un termine fino

al 2 giugno 2016 per presentare l’azione di merito (pena la decadenza del

provvedimento cautelare) (dispositivo n. 6) e ponendo la tassa di giustizia di

fr. 15'000.- a carico dei convenuti in solido, tenuti altresì a rifondere

sempre in solido fr. 25'000.- agli istanti a titolo di ripetibili (dispositivo

n. 7).

3.

Con il reclamo 29 marzo

2016.

che qui ci occupa, avversato dagli istanti con risposta 13 aprile 2016, i

convenuti hanno chiesto, previa concessione dell’effetto sospensivo al rimedio

giuridico, di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza

cautelare e in via subordinata di precisare i dispositivi n. 1, 2 e 4 della

decisione pretorile come meglio si dirà più avanti, con protesta delle spese e delle

ripetibili di primo e secondo grado.

Con decisione 21 aprile

2016.

il presidente di questa Camera ha provvisoriamente sospeso l’esecuzione

del giudizio impugnato.

4.

I convenuti, preso atto dei

rimedi giuridici indicati in calce alla decisione pretorile, hanno qui impugnato

quella pronuncia con un reclamo, presentato nel termine di 10 giorni dal

ricevimento di quell’atto. In realtà, atteso che il querelato giudizio

costituiva una decisione di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari

attinente una controversia patrimoniale con un valore litigioso, secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione, di almeno fr. 10'000.- (il

valore del dipinto oggetto dei provvedimenti cautelari è in effetti stato

quantificato dal Pretore, senza per altro che le parti abbiano avuto da ridire

in questa sede, in fr. 3'600'000.-), esso avrebbe dovuto essere impugnato mediante

appello (art. 308 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC). Ciò non comporta tuttavia alcun

pregiudizio per gli istanti, che del resto nulla hanno eccepito, nulla ostando

in effetti a che il reclamo sia “convertito” in appello, di cui per altro

adempie tutte le condizioni formali (cfr. TF 7 novembre 2013 4A_137/2013

consid. 7.1; II CCA 8 marzo 2013 inc. n. 12.2013.14, 19 agosto 2013 inc. n.

12.2013

, 20 settembre 2013 inc. n. 12.2012.116, 17 febbraio 2014 inc. n.

12.2013

, 17 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.187).

5.

Giusta l’art. 261 cpv. 1

CPC il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l’istante

rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo (lett. a) e

la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (lett.

b).

La dottrina e la giurisprudenza

ne hanno dedotto che l’adozione di un provvedimento cautelare è subordinata

all’esistenza dei seguenti presupposti: la parvenza di buon fondamento della

richiesta di tutela giurisdizionale di merito, l’esistenza di una lesione o di

una minaccia di lesione del diritto dell’istante, il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile, l’urgenza e la proporzionalità (Trezzini, Commentario CPC, p. 1161

segg.; II CCA 20 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.221, 18 giugno 2012 inc. n.

12.2012

, 18 settembre 2012 inc. n. 12.2012.46, 10 ottobre 2012 inc. n.

12.2012

, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 18 agosto 2014 inc. n.

12.2014

, 17 agosto 2015 inc. n. 12.2015.48, 22 gennaio 2016 inc. n.

12.2015

).

6.

Nel querelato giudizio il

Pretore ha innanzitutto considerato non verosimile che gli istanti fossero

divenuti proprietari del dipinto in questione, e dunque potessero vantare una

pretesa reale alla consegna dello stesso tutelabile in via cautelare, a seguito

dell’avvenuto pagamento del prezzo di fr. 360'000.- indicato nel contratto di

compravendita 13 febbraio 2007 di cui al doc. B, e ciò in quanto il prezzo

effettivamente concordato, come del resto risultava pure dalla “vertrauliche

Vereinbarung” del 9 marzo 2007 (doc. D), era quello di € 3'000'000.- riportato

nel contratto di compravendita di pari data di cui al doc. 8, non del tutto

pagato (fermo restando che in base agli accordi il passaggio di proprietà

sarebbe avvenuto solo previo pagamento dell’intero prezzo).

Il giudice di prime cure

ha tuttavia ritenuto verosimile che quest’ultimo contratto fosse tuttora in

vigore, non essendo risultato che lo stesso fosse stato disdetto e non

risultando che alla fine del termine concordato per ridiscutere il prezzo (verso

fine 2008) le parti avessero avviato trattative a proposito della vendita o del

prezzo, esse avendo anzi continuato a comportarsi come se l’accordo fosse

ancora valido e a collaborare in vista della rivendita dell’opera (inviata a

Londra per una perizia e successivamente ritrasferita in un deposito blindato

presso la ditta B__________ __________). Egli ha pertanto ritenuto che con quel

contratto fosse stata resa verosimile l’esistenza di una pretesa obbligatoria

alla consegna dell’opera tutelabile in via cautelare. Esaminando poi la

questione a sapere se gli istanti corressero il rischio di subire un danno

difficilmente riparabile nel caso in cui l’opera fosse rimasta nelle mani dei

convenuti tale da imporre l’adozione dei provvedimenti cautelari richiesti, il

primo giudice, preso atto da una parte che i convenuti, pur non sembrando

finora aver compiuto atti di disposizione sull’opera, persistevano nel

sostenere che l’opera apparteneva loro e a rifiutarne il deposito presso terzi,

e che dall’altra i rapporti tra le parti apparivano vieppiù difficili a seguito

della richiesta di restituzione di un mutuo di fr. 740'000.- presentata dagli

istanti, ha in sostanza concluso per l’affermativa, rilevando che la vendita a

terzi non era da escludere e avrebbe implicato per gli istanti l’impossibilità

di far valere la pretesa contrattuale e il pericolo di subire un ingente danno

per l’impossibilità di rivendere l’opera.

Il Pretore, ammessa

implicitamente la legittimazione attiva di AO 1, firmataria del contratto di

cui al doc. 8 e della “vertrauliche Vereinbarung” (doc. D), ha infine pure

respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’esecutore

testamentario della successione fu J__________ __________ avv. AO 2: in effetti

benché con scritto 23 marzo 2015 (doc. RR) gli organi del trust avessero

preteso che l’opera appartenesse a quella entità giuridica e non agli eredi di

J__________ __________, nel testo della “vertrauliche Vereinbarung” quest’ultimo

era stato designato come “tatsächlicher Käufer” e di conseguenza non si

poteva escludere che egli si identificasse con il trust stesso.

7.

Con la prima censura

d’appello i convenuti hanno rimproverato al Pretore di aver riconosciuto

all’avv. AO 2, nella sua qualità di esecutore testamentario della successione

fu J__________ __________, la legittimazione attiva nella presente fattispecie:

essi hanno in particolare rilevato che la causa era stata inizialmente promossa

dalla Comunione ereditaria fu J__________ __________ rappresentata dall’avv. AO

2.

in qualità di esecutore testamentario e non invece da quest’ultimo

personalmente; hanno evidenziato che nemmeno si conosceva in modo certo ed

ufficiale la composizione della Comunione ereditaria; hanno aggiunto che l’avv.

AO 2 neppure era al beneficio di un valido certificato di esecutore

testamentario, l’attestazione 8 febbraio 2013 (doc. P), oltretutto erronea

nella misura in cui non menzionava l’esistenza - pacifica - di un testamento

pubblico, non potendo essere intesa in tal senso; ed hanno in ogni caso contestato

che J__________ __________, che non aveva firmato a titolo personale il

contratto di cui al doc. 8, potesse identificarsi con il trust stesso sulla

base del contenuto della “vertrauliche Vereinbarung” (doc. D) e con ciò

pretendere l’adozione dei provvedimenti cautelari in parola.

Dovendosi già accogliere - come

meglio si dirà qui di seguito - quest’ultima censura, non è necessario

esprimersi sulle altre.

Il solo fatto che nella “vertrauliche

Vereinbarung” (doc. D) J__________ __________, che aveva firmato l’atto in

rappresentanza dell’ “offizieller “Käufer”” AO 1, fosse stato designato

come “tatsächlicher Käufer” non basta in effetti per ritenere verosimile

(e non solo - come preteso dal Pretore - per non escluderlo, ciò che di per sé non

sarebbe ancora sufficiente per consentire l’adozione dei provvedimenti

cautelari a suo favore) che egli si identificasse con il trust stesso. In

realtà dal punto 4 dell’accordo (secondo cui “wird bei einem Wiederverkauf

des “__________” durch die “Treuhand” nach Abzug von Spesen und Provisionen Dritter

und eines 3% igen Honorars für die “Treuhand” beim Wiederverkauf des “__________”

mehr als 3'000'000.- Euro erlöst, so steht von der verbleibenden Erlössumme

jeweils die Hälfte dem “Verkäufer” und der “Treuhand” (zugunsten Herrn J__________

__________ als tatsächlicher “Käufer”) zu”) si evince unicamente che

l’eventuale quota di utile del 50% spettante al trust in caso di rivendita

dell’opera ad un prezzo superiore a € 3'000'000.- sarebbe andata internamente a

favore di J__________ __________ per il suo fattivo intervento in una tale vendita

(senza per altro che un’analoga indicazione fosse stata prevista per il caso di

ottenimento di un prezzo inferiore a € 3'000'000.-), mentre nulla risulta in

merito al fatto che il trust fosse un mero “paravento giuridico” di

quest’ultimo. E in ogni caso gli organi del trust avevano dichiarato che gli

attivi di quell’entità giuridica, pure utilizzati per l’acquisto del quadro

(doc. GG), mai erano appartenuti a J__________ __________ personalmente (doc.

RR). Le circostanze indicate dal Pretore, cui gli istanti non ne hanno aggiunte

altre in questa sede, sono in definitiva ben lungi dal far apparire verosimile che

quest’ultimo si identificasse con il trust stesso e potesse così vantare un

diritto obbligatorio alla consegna del dipinto in base al doc. 8.

8.

I convenuti hanno in

seguito contestato al Pretore di non aver provveduto a sanzionare il manifesto

conflitto di interessi in cui era venuto a trovarsi l’avv. AO 2, che agiva da

un lato quale esecutore testamentario della successione fu J__________ __________

e dall’altro quale patrocinatore di AO 1 nonostante dallo scritto di cui al

doc. RR risultava chiaramente che quelle parti si trovavano su posizioni

diametralmente opposte sulla questione della titolarità dei diritti sul

dipinto. Il rilievo è in realtà infondato. Nonostante sia vero che quelle due

parti pretendevano di essere ciascuna l’esclusiva titolare dei diritti sul

dipinto qui litigioso, è in effetti incontestabile che esse in questa procedura

hanno per un momento lasciato da parte ogni loro divergenza d’opinione sul tema

e si sono invece “coalizzate” per ottenere l’adozione delle misure cautelari

nei confronti dei convenuti (cfr. doc. GG). Non essendo in presenza di un

conflitto di interessi, non vi è pertanto motivo per non ammettere che le

stesse possano essere qui rappresentate o patrocinate dal medesimo legale.

9.

I convenuti hanno pure censurato

siccome errato l’accertamento pretorile secondo cui le parti avrebbero

continuato a comportarsi come se l’accordo di cui al doc. 8 fosse ancora valido

e a collaborare in vista della rivendita dell’opera (inviata a Londra per una

perizia e successivamente ritrasferita in un deposito blindato presso la ditta

B__________ __________), aggiungendo poi che l’esistenza della presente

controversia tra le parti e l’inoltro di una procedura giudiziaria volta al

recupero di un mutuo di fr. 740'000.- dimostravano la chiara volontà degli

istanti di ritenere conclusi tutti gli accordi tra le parti, tra cui il

contratto di cui al doc. 8; parimenti censurata era così la conclusione del

Pretore secondo cui in base a quel contratto era stata resa verosimile

l’esistenza di una pretesa obbligatoria alla consegna dell’opera tutelabile in

via cautelare. La censura deve essere disattesa.

In questa sede i

convenuti, venendo meno all’obbligo di motivazione a loro incombente (art. 311

cpv. 1 CPC), non hanno in effetti censurato l’assunto pretorile secondo cui era

stato reso verosimile che quest’ultimo contratto non fosse stato disdetto e non

era risultato che alla fine del termine concordato per ridiscutere il prezzo

(verso fine 2008) le parti avessero avviato trattative a proposito della

vendita o del prezzo, essi essendosi limitati a censurare, oltretutto a torto

(cfr. la “request and offer for a credit agreement” formulata nel luglio 2011 all’indirizzo

di terzi da AO 1 [doc. 3 prodotto dai convenuti], con per altro la relativa

ammissione dei convenuti in merito al fatto che gli istanti stavano a quel

momento agendo per loro a titolo fiduciario [lettera 3 maggio 2013 p. 2],

rispettivamente l’ulteriore coinvolgimento degli istanti nelle trattative

intavolate con altri interessati nel marzo 2012, risultante dal doc. QQ e

ulteriormente confermato dagli stessi convenuti [complemento della duplica 30

marzo 2015 p. 12 seg. e soprattutto p. 14], sicché la questione a sapere se l’invio

del dipinto a Londra nel febbraio 2008 per una perizia e il suo successivo

trasferimento nel maggio 2011 in un deposito blindato presso la ditta B__________

__________ sia avvenuto ad opera degli istanti o dei convenuti può anche

rimanere indecisa), l’ulteriore argomento secondo cui esse avevano anzi

continuato a comportarsi come se l’accordo fosse ancora valido e a collaborare

in vista della rivendita dell’opera.

È vero che essi hanno qui

aggiunto che l’esistenza della presente controversia tra le parti e l’inoltro

di una procedura giudiziaria volta al recupero di un mutuo di fr. 740'000.-

dimostrerebbero la chiara volontà degli istanti di ritenere conclusi tutti gli

accordi tra le parti, tra cui il contratto di cui al doc. 8, sennonché quanto

evocato non è idoneo a sconfessare la diversa conclusione pretorile secondo cui

era invece verosimile che quel contratto fosse tuttora in vigore: innanzitutto

quelle circostanze sono state invocate a sostegno del loro buon diritto per la

prima volta e con ciò irritualmente solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC);

non si vede del resto come si possa ritenere che l’inoltro di questa procedura,

volta a far depositare il dipinto presso terzi in vista dell’inoltro della

causa di merito finalizzata alla riconsegna dello stesso, possa indiziare la

mancanza di volontà degli istanti di prevalersi delle prerogative contenute nel

doc. 8, tutt’altro; nemmeno il fatto che gli istanti abbiano inoltrato una

procedura giudiziaria volta al recupero di un mutuo di fr. 740'000.-, che in

base alla “vertrauliche Vereinbarung” (doc. D) avrebbe potuto essere

compensato in caso di rivendita del dipinto (“das … gegebene Gesamtdarlehen

von 740'000.- SFR … kann von der “Treuhand” im Wiederverkaufsfalle mit dem dem

“Verkäufer” zustehenden Verkaufserlös verrechnet werden”), può essere

ragionevolmente inteso nel senso che gli istanti ritenessero ormai terminato

quell’accordo, il tenore della “Vereinbarung” non escludendo affatto che

quella somma potesse essere recuperata anche in altri modi.

10.

Come detto, il Pretore,

preso atto da una parte che i convenuti, pur non sembrando finora aver compiuto

atti di disposizione sull’opera, persistevano nel sostenere che la stessa apparteneva

loro e a rifiutarne il deposito presso terzi, e che dall’altra i rapporti tra

le parti apparivano vieppiù difficili a seguito della richiesta di restituzione

di un mutuo di fr. 740'000.- presentata dagli istanti, aveva ritenuto che questi

ultimi corressero il rischio di subire un danno difficilmente riparabile nel

caso in cui l’opera fosse restata nelle mani dei convenuti, rilevando che la

vendita a terzi non era da escludere e avrebbe implicato per gli istanti

l’impossibilità di far valere la pretesa contrattuale e il pericolo di subire

un ingente danno per l’impossibilità di rivendere l’opera.

A fronte di questa circostanziata

argomentazione, in questa sede i convenuti si sono limitati a censurare come

errato il fatto che essi avessero persistito a rifiutare il deposito dell’opera

presso terzi. Ora, a parte il fatto che la contestazione di questo solo aspetto

non è ancora sufficiente a sconfessare la conclusione che il Pretore aveva poi

tratto da tutte le altre circostanze appena menzionate, si osserva che la

stessa è comunque incontestabilmente infondata. Con decisione supercautelare 29

aprile 2013 il Pretore aveva in effetti ordinato ai convenuti di consegnare

immediatamente alla Pretura il dipinto in questione. Nonostante sia vero che costoro

a più riprese si siano detti disposti ad adempiere a questo ordine previo il

chiarimento da parte del giudice di tutta una serie di aspetti (cfr. lettera 3

maggio 2013 e complemento istanza di cauzione 22 maggio 2013), che nel corso

dell’udienza del 22 maggio 2013 le parti abbiano concordato di prendere visione

dell’opera quello stesso giorno presso AP 2 per permettere alla parte istante di

sincerarsi del luogo in cui la stessa era allora depositata (verbale di udienza

p. 2) e che ad un certo punto, dopo vari incontri tra le parti, gli istanti

abbiano dichiarato di non essere contrari a che il quadro rimanesse per il

momento nel caveau presso AP 2 (cfr. lettera 18 luglio 2013), è però

altrettanto vero che l’ordine supercautelare, immediatamente esecutivo (a

prescindere dal buon fondamento o meno dei postulati chiarimenti), non è mai

stato formalmente revocato e ciononostante non è mai stato adempiuto dai

convenuti.

11.

Per il caso, qui verificatosi,

di conferma del giudizio che ammetteva il provvedimento cautelare volto al

deposito del dipinto presso terzi, i convenuti hanno chiesto in via subordinata

di modificare alcuni dei dispositivi pretorili, da loro ritenuti poco chiari e

lacunosi, e meglio nel senso di precisare: con riferimento al dispositivo n. 1,

l’indirizzo e la precisa localizzazione dello stabile __________ della Banca __________

presso cui doveva avvenire il deposito (__________, __________, __________ o

altro), il nome e il cognome del funzionario di banca a cui ci si doveva

rivolgere per la consegna, il nome del titolare della relazione bancaria e

dunque del deposito in cui doveva avvenire il deposito, il nome, il cognome e

la qualifica della persona incaricata di verificare la conformità e lo stato di

conservazione dell’opera da consegnare e della sua cornice nonché l’adeguatezza

del suo imballaggio, l’indicazione del tenore della ricevuta che doveva essere

rilasciata ai depositanti a nome delle persone che la dovevano sottoscrivere; con

riferimento al dispositivo n. 2, l’indicazione che la multa disciplinare di fr.

1'000.- al giorno decorreva unicamente dall’undicesimo giorno dalla ricezione

della comunicazione da parte della Pretura che le controparti avevano adempiuto

compiutamente a tutti gli obblighi che erano stati loro imposti; con

riferimento al dispositivo n. 4, il nome e il cognome, rispettivamente la

ragione sociale dei beneficiari della polizza assicurativa (ossia quali delle

parti in causa oppure la Pretura), l’indicazione che la polizza doveva durare

sino alla crescita in giudicato della causa di merito, l’indicazione che la

polizza doveva contenere una clausola che prevedeva l’avviso automatico ed

immediato alla Pretura qualora le parti obbligate non avessero pagato tempestivamente

i premi, l’indicazione che il provvedimento cautelare decadeva non solo qualora

non venisse fornita la prova della assicurazione nel termine di 15 giorni ma

anche nel caso di ritardo nel pagamento dei successivi premi. La censura è

irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). I convenuti non

hanno in effetti spiegato per quali ragioni di fatto e di diritto la diversa

formulazione dei dispositivi n. 1, 2 e 4 adottata dal Pretore sarebbe errata e

con ciò da riformare. Il solo fatto che essi abbiano affermato di ritenere poco

chiari e lacunosi quei dispositivi e abbiano così instato per una loro

precisazione non è a sua volta sufficiente, dato che essi non hanno illustrato (salvo

quanto si dirà qui di seguito con riferimento alla polizza assicurativa) i

motivi alla base delle loro critiche, poco importando se le precisazioni ora postulate

(perlopiù riguardanti mere questioni di dettaglio) potessero essere utili o anche

opportune. Contrariamente a quanto preteso nel gravame non è invece vero che la

formulazione del dispositivo pretorile n. 4 avrebbe già indotto i convenuti a

sottoscrivere una polizza assicurativa a favore degli eredi di J__________ __________

nonostante costoro non fossero legittimati attivamente: il dispositivo pretorile

non prevedeva in effetti che la polizza fosse allestita a favore di costoro.

12.

I convenuti hanno infine

ritenuto “assai difficile da comprendere”, ponendosi pure alcune domande

lasciate senza risposta, le ragioni che avevano indotto il Pretore a rifiutare

di subordinare l’emanazione dei provvedimenti cautelari alla presentazione di

una garanzia di fr. 1'400'000.- a carico degli istanti: in assenza di una

critica puntuale dell’argomentazione resa dal Pretore sul tema, ciò non costituisce

ancora una valida censura d’appello. Non essendo poi neppure stato preteso che,

in riforma del giudizio pretorile (di cui era stato chiesto solo

l’annullamento), una tale garanzia dovesse essere concessa da parte di questa

Camera, il rilievo dev’essere dichiarato irricevibile.

13.

In definitiva, l’appello può

pertanto essere accolto solo parzialmente e meglio nella misura in cui all’avv.

AO 2, nella sua qualità di esecutore testamentario della successione fu J__________

__________, andava negata la legittimazione attiva, ciò che implica di

riformare di conseguenza i dispositivi pretorili n. 3, 4, 6 e 7. Quanto al

Dispositivo

dispositivo n. 6, avente per oggetto il termine del 2 giugno 2016 per l’inoltro

della causa di merito, lo stesso deve pure essere modificato nel senso che quel

termine, nel frattempo trascorso (senza alcun effetto pratico, dato che al

gravame era stato concesso l’effetto sospensivo), viene ora riagendato al 30

agosto 2016.

Le spese processuali e le

ripetibili di entrambe le sedi, calcolate sulla base di un valore litigioso di

fr. 3'600'000.-, seguono di principio la rispettiva soccombenza delle parti

(art. 106 CPC), ritenuto che a questo proposito si è pure tenuto conto del

fatto che entrambe le parti istanti erano state rappresentate dal medesimo

legale, il quale nell’occasione neppure aveva provveduto ad allestire allegati

separati per ciascuna di esse, e che il tema della legittimazione attiva

dell’esecutore testamentario (che aveva poi comportato la soccombenza della

Comunione ereditaria fu J__________ __________) aveva comportato un dispendio

di lavoro tutto sommato contenuto, ciò che giustificava una ripartizione delle

spese e delle ripetibili tra le parti sulla base di considerazioni equitative

(art. 107 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 seg. CPC, la LTG e il Regolamento sulle

ripetibili

decide:

I. Il reclamo (recte:

appello) 29 marzo 2016 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto.

Di conseguenza la

decisione 14 marzo 2016 della Pretura della giurisdizione di

Locarno-Campagna è così riformata:

1. (invariato)

2. (invariato)

3. I

costi di deposito presso la Banca __________ sono a carico dell’istante AO 1, __________,

che verserà a tale scopo entro 10 giorni dalla ricezione di questa decisione

l’importo di fr. 10'000.- a titolo di anticipo sul conto della Pretura di

Locarno-Campagna, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento della

somma entro il termine, questo provvedimento cautelare decade.

4. L’istante AO 1, __________, è tenuto a presentare entro 15

giorni dalla ricezione di questa decisione un contratto d’assicurazione per il

deposito dell’opera per l’importo di fr. 3'600'000.-, con l’avvertenza che,

scaduto infruttuoso il termine, il provvedimento cautelare decade.

5. (invariato)

6. All’istante AO 1, __________, è assegnato un termine fino al 30 agosto

2016 per presentare l’azione di merito, tendente al riconoscimento della

proprietà dell’opera o alla consegna dell’opera, con l’avvertenza che, scaduto

infruttuoso il termine, il provvedimento cautelare decade.

7. La tassa di giustizia di fr. 15’000.-, da anticipare dagli istanti in

solido, è a carico dall’istante avv. AO 2, __________, nella sua qualità

di esecutore testamentario della successione fu J__________ __________, per 1/4 e per 3/4 è a carico dei convenuti in solido. L’istante avv. AO

2, __________, nella sua qualità di

esecutore testamentario della successione fu J__________ __________, rifonderà ai convenuti fr. 12'500.- per ripetibili. I convenuti rifonderanno

in solido all’istante AO 1, __________, fr. 25'000.- per ripetibili.

8. (invariato)

II. Le spese processuali

di fr. 15’000.- sono poste a carico degli appellanti in

solido per 3/4 e per 1/4 sono poste a carico dell’appellato avv. AO 2, nella

sua qualità di esecutore testamentario della successione fu J__________ __________. L’appellato avv. AO 2, nella sua qualità

di esecutore testamentario della successione fu J__________ __________, rifonderà agli appellanti fr. 6’250.- per ripetibili. Gli appellanti rifonderanno

in solido all’appellato AO 1 fr. 12’500.-

per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Locarno-Campagna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il

ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento

(art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne

soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni

pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono

causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).