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Decisione

12.2016.50

Pretesa parzialmente abbandonata (per ritiro / mancanza di interesse) - giudizio sulle ripetibili - reclamo

9 settembre 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i massimi delle tariffe applicabili (II CCA 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115,

11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 31 luglio 2014 inc. n. 12.2014.66, 21 agosto

2014 inc. n. 12.2014.112, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121, 3 marzo 2015

inc. n. 12.2014.125 e inc. n. 12.2014.213, 22 luglio 2016 inc. n. 12.2016.16;

III CCA 14 febbraio 2011 inc. n. 13.2011.3);

che, in forza del rinvio di cui

all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere stabilite in base alle

tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino dunque in base al RTar;

che nel caso di specie è

incontestabile, essendo in presenza di una pratica con un valore determinato,

che le ripetibili debbano di principio essere stabilite in virtù dell’art. 11

RTar;

che l’art. 11 cpv. 1 e 3 RTar dispone

che in una causa con un valore litigioso tra i fr. 100'000.- e i fr. 500'000.-,

determinato secondo le norme della procedura civile, le ripetibili devono

essere determinate tra il 6% e il 9% del valore litigioso;

che, su queste basi, l’importo

riconoscibile a titolo di ripetibili alla parte vincente per l’integrale trattazione

di una causa come quella in esame, con un valore litigioso di fr. 180’000.-, sarebbe

oscillato tra un minimo di fr. 10'800.- e un massimo di fr. 16'200.- e nella

presente fattispecie, tenuto conto della difficoltà medio-bassa della lite,

sarebbe stato di circa fr. 12'600.- (pari al 7% del valore litigioso);

che nel caso concreto, a ben

vedere, non vi è però stata l’integrale trattazione di una causa con un valore

litigioso di fr. 180'000.-, atteso che, come detto, in occasione dell’udienza

di prime arringhe del 3 febbraio 2015 gli attori avevano provveduto a ridurre

le loro pretese a fr. 12'200.- oltre interessi;

che in tali circostanze,

dovendosi ritenere che di fatto parte della causa (e meglio la pretesa di complessivi

fr. 167'800.-) non sia terminata con un giudizio di merito e in particolare a

seguito di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o di irricevibilità, a

quella parte della causa (alla rimanente pretesa di fr. 12'200.- continuano

invece ad essere applicabili i criteri dell’art. 11 cpv. 1 e 3 RTar) torna dunque

applicabile l’art. 13 cpv. 2 RTar, disposizione che in tal caso permette di

ridurre in misura adeguata le ripetibili risultanti dalla tariffa;

che sulla base delle

considerazioni appena esposte, tenuto conto che la riduzione del valore

litigioso nella misura in cui si è detto è avvenuta prima dell’esperimento

dell’istruttoria (limitata all’assunzione di due testi e a due edizioni di

documenti, ritenuto che il legale dei convenuti, confrontato con una petizione

di 11 pagine e con una replica pure di 11 pagine, aveva in precedenza allestito

una risposta di 11 pagine e una duplica di 9 pagine e si era espresso su una

domanda di sospensione della procedura, mentre il suo allegato conclusionale si

era poi esteso su 8 pagine) e dunque all’incirca dopo lo svolgimento di 2/3

dell’onere di patrocinio “normale”, si può tutto sommato ritenere che le

prestazioni svolte con riferimento alla pretesa di complessivi fr. 167'800.-

avrebbero giustificato l’attribuzione di un’indennità ripetibile parziale di circa

fr. 7’850.- (fr. 12'600.- x fr. 167'800.- : fr. 180'000.- x 2/3), mentre quelle

effettuate con riferimento alla pretesa di fr. 12'200.- avrebbero giustificato

il riconoscimento di un’indennità ripetibile piena di circa fr. 850.- (fr.

12'600.- x fr. 12'200.- : fr. 180'000.-), complessivamente quindi di fr.

8'700.-;

che essendo pacifico, stante

l’esito della causa (che respingeva la petizione nella misura in cui era stata

mantenuta), che gli attori erano soccombenti - e con ciò tenuti a corrispondere

alla controparte un’indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC) -

con riferimento alla pretesa di fr. 12'200.-, resta ancora da esaminare se essi

lo erano - con identica conseguenza sulla questione delle ripetibili - anche con

riferimento alla pretesa di complessivi fr. 167'800.-;

che il quesito va senz’altro

risolto affermativamente;

che in effetti nella circostanza

che essi abbiano abbandonato quella pretesa a seguito della rinuncia da parte

dei condomini alla posa del cassonetto interrato può essere intravisto o un

atto di desistenza oppure un comportamento conseguente a un fatto che aveva reso

priva d’oggetto o d’interesse quella pretesa: mentre la prima ipotesi comportava

di per sé la soccombenza degli attori (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC),

nella seconda occorreva ancora accertare con un giudizio sommario se gli attori,

senza quell’episodio, sarebbero stati soccombenti (art. 107 lett. e CPC; Killias, Berner Kommentar, n. 23 ad art.

242 CPC; II CCA 16 novembre 2015 inc. n. 12.2014.40 e 43), ciò che nel caso di

specie sarebbe stato più che verosimile, visto e considerato che il Pretore,

nei considerandi della sua decisione (a cui si può qui rinviare), aveva espressamente

negato che la posa del cassonetto interrato fosse costitutiva di un difetto del

bene venduto e - si aggiunga qui - la pretesa non era in ogni caso stata ancora

dimostrata nel suo ammontare (entità che per altro pareva sin d’ora esagerata,

se solo si pensa che la posa del cassonetto interrato sarebbe costata fr.

5'000.-, cfr. doc. F);

che in tali circostanze, la somma

attribuita dal Pretore, manifestamente insufficiente, non può essere

confermata, non rispettando le tariffe applicabili (cfr. II CCA 6 maggio 2011

inc. n. 12.2011.78, 21 agosto 2014 inc. n. 12.2014.112 e III CCA 14 febbraio

2011 inc. n. 13.2011.3);

che, in parziale accoglimento del

reclamo, le ripetibili a favore dei convenuti possono così essere stabilite in

fr. 8'700.-;

che le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore

qui litigioso di

fr. 10'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), che in concreto va

attribuita per 1/3 ai convenuti e per 2/3 agli attori, e ciò, a prescindere dal

fatto che questi ultimi non abbiano preso posizione sul reclamo innanzi a

questa Camera, in quanto il giudizio pretorile è in definitiva stato riformato

a loro sfavore (senza che siano dati motivi eccezionali per porre le spese

giudiziarie a carico dell’ente pubblico, cfr. TF 8 gennaio 2013 4A_518/2012

consid. 3.1, 29 luglio 2015 4A_9/2015 consid. 6), tanto più che gli stessi

avevano a suo tempo contribuito all’emanazione del giudizio ora riformato,

auspicando in particolare che la controparte fosse ritenuta integralmente

soccombente (cfr. conclusioni p. 6 seg.).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la

TG

decide:

I. Il

reclamo 14 aprile 2016 di RE 1 e RE 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 29 febbraio 2016 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così

riformata:

2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1’000.-

sono poste a carico solidale degli attori, con l’obbligo sempre solidale di

rifondere ai convenuti fr. 8’700.- per ripetibili.

Considerandi

II. Le

spese processuali di fr. 500.- sono a carico dei reclamanti in solido per 1/3 e

per 2/3 sono poste a carico dei reclamati in solido, che rifonderanno ai

reclamanti sempre in solido fr. 250.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).