12.2016.50
Pretesa parzialmente abbandonata (per ritiro / mancanza di interesse) - giudizio sulle ripetibili - reclamo
9 settembre 2016Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.50
Lugano
9 settembre 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.42 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 17 febbraio
2013 (recte: 2014) da
CO 1
CO 2
entrambi rappr. da RA 2
contro
RE 1
RE 2
entrambi rappr. da RA 1
con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei
convenuti al pagamento di fr. 180’000.- oltre interessi, somma poi ridotta in
occasione dell’udienza di prime arringhe del 3 febbraio 2015 a fr. 12'200.-
oltre interessi;
domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato
la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 29 febbraio 2016
ha respinto, ponendo a carico degli attori in solido la tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 1’000.- nonché l’indennità per ripetibili di fr. 2’000.-;
reclamanti i convenuti, con reclamo 14 aprile 2016, con cui chiedono in via
principale la riforma del querelato giudizio nel senso di aumentare a fr. 12'000.-
le ripetibili a loro favore e in via subordinata l’annullamento del solo dispositivo
in materia di spese e ripetibili con conseguente rinvio dell’incarto al Pretore
per un nuovo giudizio sul tema, protestando spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con atto pubblico del 19
aprile 2013 (doc. A) RE 1 e RE 2 hanno costituito a favore di CO 1 e CO 2, per
un prezzo di fr. 1'200'000.-, un diritto di compera avente per oggetto l’appartamento
di cui all’unità PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________,
diritto di compera che è poi stato regolarmente esercitato il 13 giugno 2013
(doc. C), con conseguente iscrizione a RF, l’indomani (doc. D), del relativo
trapasso di proprietà;
che i nuovi proprietari
dell’appartamento, avendo in seguito appreso che il 14 maggio 2013 (doc. F) l’assemblea
dei condomini aveva deciso di posizionare un cassonetto interrato per la
raccolta dei rifiuti in una parte della proprietà in uso comune vicino al muro
di sostegno del loro giardino, hanno contestato ai venditori di aver sottaciuto
loro la circostanza, a loro dire, costitutiva di un difetto della cosa venduta
(doc. K);
che con petizione 17 febbraio
2014 CO 1 e CO 2, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. 0),
hanno convenuto in giudizio RE 1 e RE 2 innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 180'000.-
oltre interessi (fr. 165’000.- a titolo di indennità per il minor valore dell’immobile
compravenduto, fr. 2’800.- a titolo di risarcimento del danno relativo ai
maggiori costi connessi con il trapasso di proprietà in funzione della
differenza di prezzo e fr. 12'200.- a titolo di risarcimento delle spese legali
proprocessuali);
che i convenuti si sono opposti
alla petizione e le parti, in replica e in duplica, si sono poi confermate
nelle loro rispettive posizioni;
che in occasione dell’udienza di
prime arringhe del 3 febbraio 2015 gli attori, preso atto che nell’ambito
dell’assemblea straordinaria del 2 dicembre 2014 i condomini avevano rinunciato
alla posa del cassonetto interrato, hanno ridotto le loro pretese a fr.
12'200.- oltre interessi, mantenendo di fatto solo la pretesa avente per
oggetto le spese legali preprocessuali;
che, una volta esperita
l’istruttoria, le parti hanno versato agli atti i loro relativi allegati
conclusionali;
che con la decisione 29 febbraio
2016 qui oggetto di impugnativa il Pretore ha respinto la petizione e ha posto
a carico degli attori in solido la tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr. 1’000.- nonché le ripetibili di fr. 2'000.-: per quanto qui interessa, le
ripetibili dovute dalla parte interamente soccombente sono state da lui
calcolate “senza tener conto del valore di causa, quindi in base ai criteri …
dell’art. 11 cpv. 5 RTar” (Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili), e
ciò in considerazione del fatto che il tema oggetto della vertenza era stato
limitato al quesito del riconoscimento delle spese preprocessuali;
che con il reclamo 14 aprile 2016
che qui ci occupa i convenuti hanno chiesto in via principale di riformare il
querelato giudizio nel senso di aumentare a fr. 12'000.- le ripetibili a loro
favore, ritenendo in sostanza che queste ultime dovessero essere calcolate in
base ai criteri dell’art. 11 cpv. 1 e 3 RTar e meglio sulla base del valore
litigioso di fr. 180'000.- inizialmente azionato, ritenuto che la riduzione
della pretesa degli attori intervenuta nel corso della causa era dovuta a una
loro desistenza; in via subordinata hanno chiesto di annullare il solo
dispositivo in materia di spese e ripetibili con conseguente rinvio
dell’incarto al Pretore per un nuovo giudizio sul tema; in entrambi i casi, hanno
protestato spese e ripetibili di secondo grado;
che la decisione sulle spese
giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed
assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv.
1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello
se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di
quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv.
2 CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a
quell’importo (art. 319 lett. a CPC); giusta l’art. 110 CPC, laddove il
dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia
dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la
decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini, Commentario CPC, p. 447);
che nel caso concreto, essendo
stato per l’appunto impugnato a titolo indipendente il solo dispositivo
pretorile in materia di ripetibili in una vertenza patrimoniale con un valore
litigioso superiore a fr. 10'000.-, il reclamo inoltrato dai convenuti,
presentato tempestivamente, è senz’altro ricevibile;
che la domanda ricorsuale subordinata,
con cui i convenuti hanno chiesto di annullare il solo dispositivo in materia
di spese e ripetibili con conseguente rinvio dell’incarto al Pretore per un
nuovo giudizio sul tema, è manifestamente irricevibile, non essendo stata
minimamente motivata (art. 321 cpv. 1 CPC);
che il presente giudizio si
limiterà pertanto ad esaminare la domanda ricorsuale principale, con cui i
convenuti hanno chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di aumentare
da fr. 2'000.- a fr. 12'000.- le ripetibili a loro favore;
che, per giurisprudenza invalsa,
nella fissazione delle ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di
apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò
che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed
Fatti
i massimi delle tariffe applicabili (II CCA 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115,
11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 31 luglio 2014 inc. n. 12.2014.66, 21 agosto
2014 inc. n. 12.2014.112, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121, 3 marzo 2015
inc. n. 12.2014.125 e inc. n. 12.2014.213, 22 luglio 2016 inc. n. 12.2016.16;
III CCA 14 febbraio 2011 inc. n. 13.2011.3);
che, in forza del rinvio di cui
all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere stabilite in base alle
tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino dunque in base al RTar;
che nel caso di specie è
incontestabile, essendo in presenza di una pratica con un valore determinato,
che le ripetibili debbano di principio essere stabilite in virtù dell’art. 11
RTar;
che l’art. 11 cpv. 1 e 3 RTar dispone
che in una causa con un valore litigioso tra i fr. 100'000.- e i fr. 500'000.-,
determinato secondo le norme della procedura civile, le ripetibili devono
essere determinate tra il 6% e il 9% del valore litigioso;
che, su queste basi, l’importo
riconoscibile a titolo di ripetibili alla parte vincente per l’integrale trattazione
di una causa come quella in esame, con un valore litigioso di fr. 180’000.-, sarebbe
oscillato tra un minimo di fr. 10'800.- e un massimo di fr. 16'200.- e nella
presente fattispecie, tenuto conto della difficoltà medio-bassa della lite,
sarebbe stato di circa fr. 12'600.- (pari al 7% del valore litigioso);
che nel caso concreto, a ben
vedere, non vi è però stata l’integrale trattazione di una causa con un valore
litigioso di fr. 180'000.-, atteso che, come detto, in occasione dell’udienza
di prime arringhe del 3 febbraio 2015 gli attori avevano provveduto a ridurre
le loro pretese a fr. 12'200.- oltre interessi;
che in tali circostanze,
dovendosi ritenere che di fatto parte della causa (e meglio la pretesa di complessivi
fr. 167'800.-) non sia terminata con un giudizio di merito e in particolare a
seguito di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o di irricevibilità, a
quella parte della causa (alla rimanente pretesa di fr. 12'200.- continuano
invece ad essere applicabili i criteri dell’art. 11 cpv. 1 e 3 RTar) torna dunque
applicabile l’art. 13 cpv. 2 RTar, disposizione che in tal caso permette di
ridurre in misura adeguata le ripetibili risultanti dalla tariffa;
che sulla base delle
considerazioni appena esposte, tenuto conto che la riduzione del valore
litigioso nella misura in cui si è detto è avvenuta prima dell’esperimento
dell’istruttoria (limitata all’assunzione di due testi e a due edizioni di
documenti, ritenuto che il legale dei convenuti, confrontato con una petizione
di 11 pagine e con una replica pure di 11 pagine, aveva in precedenza allestito
una risposta di 11 pagine e una duplica di 9 pagine e si era espresso su una
domanda di sospensione della procedura, mentre il suo allegato conclusionale si
era poi esteso su 8 pagine) e dunque all’incirca dopo lo svolgimento di 2/3
dell’onere di patrocinio “normale”, si può tutto sommato ritenere che le
prestazioni svolte con riferimento alla pretesa di complessivi fr. 167'800.-
avrebbero giustificato l’attribuzione di un’indennità ripetibile parziale di circa
fr. 7’850.- (fr. 12'600.- x fr. 167'800.- : fr. 180'000.- x 2/3), mentre quelle
effettuate con riferimento alla pretesa di fr. 12'200.- avrebbero giustificato
il riconoscimento di un’indennità ripetibile piena di circa fr. 850.- (fr.
12'600.- x fr. 12'200.- : fr. 180'000.-), complessivamente quindi di fr.
8'700.-;
che essendo pacifico, stante
l’esito della causa (che respingeva la petizione nella misura in cui era stata
mantenuta), che gli attori erano soccombenti - e con ciò tenuti a corrispondere
alla controparte un’indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC) -
con riferimento alla pretesa di fr. 12'200.-, resta ancora da esaminare se essi
lo erano - con identica conseguenza sulla questione delle ripetibili - anche con
riferimento alla pretesa di complessivi fr. 167'800.-;
che il quesito va senz’altro
risolto affermativamente;
che in effetti nella circostanza
che essi abbiano abbandonato quella pretesa a seguito della rinuncia da parte
dei condomini alla posa del cassonetto interrato può essere intravisto o un
atto di desistenza oppure un comportamento conseguente a un fatto che aveva reso
priva d’oggetto o d’interesse quella pretesa: mentre la prima ipotesi comportava
di per sé la soccombenza degli attori (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC),
nella seconda occorreva ancora accertare con un giudizio sommario se gli attori,
senza quell’episodio, sarebbero stati soccombenti (art. 107 lett. e CPC; Killias, Berner Kommentar, n. 23 ad art.
242 CPC; II CCA 16 novembre 2015 inc. n. 12.2014.40 e 43), ciò che nel caso di
specie sarebbe stato più che verosimile, visto e considerato che il Pretore,
nei considerandi della sua decisione (a cui si può qui rinviare), aveva espressamente
negato che la posa del cassonetto interrato fosse costitutiva di un difetto del
bene venduto e - si aggiunga qui - la pretesa non era in ogni caso stata ancora
dimostrata nel suo ammontare (entità che per altro pareva sin d’ora esagerata,
se solo si pensa che la posa del cassonetto interrato sarebbe costata fr.
5'000.-, cfr. doc. F);
che in tali circostanze, la somma
attribuita dal Pretore, manifestamente insufficiente, non può essere
confermata, non rispettando le tariffe applicabili (cfr. II CCA 6 maggio 2011
inc. n. 12.2011.78, 21 agosto 2014 inc. n. 12.2014.112 e III CCA 14 febbraio
2011 inc. n. 13.2011.3);
che, in parziale accoglimento del
reclamo, le ripetibili a favore dei convenuti possono così essere stabilite in
fr. 8'700.-;
che le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore
qui litigioso di
fr. 10'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), che in concreto va
attribuita per 1/3 ai convenuti e per 2/3 agli attori, e ciò, a prescindere dal
fatto che questi ultimi non abbiano preso posizione sul reclamo innanzi a
questa Camera, in quanto il giudizio pretorile è in definitiva stato riformato
a loro sfavore (senza che siano dati motivi eccezionali per porre le spese
giudiziarie a carico dell’ente pubblico, cfr. TF 8 gennaio 2013 4A_518/2012
consid. 3.1, 29 luglio 2015 4A_9/2015 consid. 6), tanto più che gli stessi
avevano a suo tempo contribuito all’emanazione del giudizio ora riformato,
auspicando in particolare che la controparte fosse ritenuta integralmente
soccombente (cfr. conclusioni p. 6 seg.).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la
TG
decide:
I. Il
reclamo 14 aprile 2016 di RE 1 e RE 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 29 febbraio 2016 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così
riformata:
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1’000.-
sono poste a carico solidale degli attori, con l’obbligo sempre solidale di
rifondere ai convenuti fr. 8’700.- per ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese processuali di fr. 500.- sono a carico dei reclamanti in solido per 1/3 e
per 2/3 sono poste a carico dei reclamati in solido, che rifonderanno ai
reclamanti sempre in solido fr. 250.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).