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Decisione

12.2016.52

Versamento di una somma di denaro senza accordo scritto fra le parti. Interpretazione del contratto quale mutuo con obbligo di restituzione. Onere della prova. Nessun obbligo legale di compensare il p

12 dicembre 2017Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

3.

Non avendo ottenuto il preteso rimborso, con domanda di esecuzione

27 febbraio 2014 (n. __________) AO 1 ha chiesto all’Ufficio esecuzioni di

Lugano di far spiccare un precetto esecutivo nei confronti di AP 1 per fr.

25'000,- oltre interessi del 5% dal 10 settembre 2013, contro il quale la debitrice

escussa ha interposto tempestiva opposizione (doc. 8).

4.

Previo tentativo di conciliazione (inc. CM.2014.265 e CM.2015.20),

con petizione 4 marzo 2015 AO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1, di condannare AP 1 a pagare fr. 25'000.-, oltre interessi al

5% dal 10 settembre 2013, ulteriori fr. 228.- quale rimborso di spese esecutive

e fr. 300.- pari ai costi della procedura di conciliazione. L’attrice ha

inoltre chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla

controparte al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzioni di

Lugano. In sostanza, l’attrice ha sostenuto che tra le parti si sarebbe

perfezionato un contratto di mutuo e che la convenuta sarebbe di conseguenza tenuta

a rimborsare l’importo versatole a questo titolo il 14 dicembre 2012.

5.

La convenuta si è opposta alla domanda con osservazioni 20 aprile

2015, rilevando come l’importo di fr. 25'000.- non fosse in relazione con un

contratto di mutuo, ma bensì da ricondurre a più estesi rapporti contrattuali

tra le parti, che riguarderebbero anche personalmente l’azionista della società

attrice, già dipendente della società convenuta, e in particolare gli accordi

con esso raggiunti in merito al riacquisto di una partecipazione societaria a

tacitazione di ogni reciproca pretesa. A suo parere il versamento in questione è

avvenuto in maniera del tutto spontanea, non è stato concluso un contratto di

finanziamento e non esiste alcun obbligo di restituzione della somma in

questione.

Esperita l’istruttoria, con le rispettive conclusioni scritte le parti hanno

ribadito le loro rispettive richieste.

6.

Con decisione 29 febbraio 2016 il Pretore ha accolto la petizione, condannando

la convenuta al pagamento di

fr. 25'000.- oltre

interessi e di fr. 228.- a titolo di rimborso delle spese esecutive, rigettando

nel contempo l’opposizione interposta al PE summenzionato.

Il Pretore ha anzitutto esaminato le relazioni intercorse tra le due società

coinvolte e le persone ad esse riconducibili, rilevando come dai documenti agli

atti risulti la prova del bonifico di

fr. 25'000.- e la

registrazione di tale elargizione nel bilancio dell’attrice come “prestito AP

1” (doc. 11), ritenuto inoltre che la creditrice ha reclamato il rimborso

della somma non appena si è concluso il contratto di lavoro tra la convenuta e __________

C__________.

A fronte di tali accertamenti il Pretore ha quindi rimproverato alla convenuta

di non aver fatto fronte all’onere della prova che le incombeva in merito alle

circostanze invocate per contestare l’esistenza dell’asserito debito. In

particolare nulla sarebbe stato provato in merito ad una pattuizione che la

esonerasse dall’obbligo di restituzione, non sussistendo prova alcuna dell’animus

donandi, requisito necessario per poter qualificare il versamento della

somma in questione quale donazione. A mente del primo giudice la debitrice

avrebbe pure mancato all’onere della prova in merito dell’asserita tacitazione della

pretesa di restituzione contestualmente agli accordi raggiunti tra le parti per

il riacquisto di una partecipazione societaria. Il Pretore ha poi esaminato la

circostanza che ha visto coinvolto in questa seconda operazione

l’amministratore unico dell’attrice, concludendo che ciò non ha comunque potuto

ingenerare dubbi sull’entità giuridica coinvolta, e di rimando sull’estensione

dei rapporti discussi in tale occasione, come peraltro deducibile dalle

ammissioni della convenuta stessa.

Alla luce di tali accertamenti, considerato il contesto commerciale dei

rapporti sorti tra le parti, che inducono a ritenere poco verosimili

elargizioni senza obbligo di restituzione (più compatibili con rapporti di tipo

personale), tenuto conto della relazione tra l’attrice e __________ C__________,

nonché della concomitanza della richiesta di restituzione con lo scioglimento

del rapporto di lavoro tra questi e l’attrice, il Pretore ha quindi concluso

che un’immissione di liquidità senza obbligo di restituzione appare poco

probabile, a fronte peraltro del comportamento processuale lineare dell’attrice

e dell’assenza di prove, o fosse anche solo indizi, a suffragio della tesi

contraria. La petizione è quindi stata accolta.

7.

Con appello 18 aprile 2016 la convenuta è insorta contro il giudizio

pretorile postulandone la riforma nel senso di respingere integralmente la

petizione, con protesta di spese processuali e ripetibili di entrambe le sedi.

L’appellata si è opposta con risposta 9 giugno 2016 con la quale ha chiesto di

respingere integralmente l’appello.

8.

In termini generali l’appellante rimprovera al Pretore un errato

accertamento dei fatti poiché, a suo parere, gli elementi emersi dagli allegati

e dall’istruttoria non sarebbero stati debitamente soppesati e valutati, il primo

giudice avendo ommesso di considerarne alcuni degni di rilievo e avendo

peraltro lasciato intendere che gli elementi determinanti per il giudizio non

sarebbero univoci, incontrovertibili e convergenti.

A tratti l’appellante si duole delle scelte pretorili in merito all’assunzione delle

prove, omettendo tuttavia di indicare quali elementi avrebbero eventualmente

potuto apportare le prove non assunte e in quale modo questi sarebbero atte a sovvertire

la conclusione pretorile.

9.

La parte iniziale dell’appello è da intendere quale tentativo di

perorare la tesi secondo la quale nessun contratto di finanziamento si sarebbe

concluso tra le parti, circostanza che, a mente dell’appellante, sarebbe atta

ad escludere un obbligo di restituzione della somma di fr. 25'000.- bonificata

“su libera iniziativa unilaterale del Signor C__________, in maniera

spontanea” ovvero senza che un tale versamento gli sia stato richiesto

(appello pag. 4 n. 5.1).

A ben vedere, così come esposta, la versione dei fatti ribadita dall’appellante

neppure sarebbe qualificabile come censura ai sensi dell’art. 311 cpv. 1 CPC,

la critica al giudizio pretorile risultando più che altro implicita e

sottintesa e non confrontandosi puntualmente con le articolate argomentazioni

esposte dal primo giudice a questo riguardo.

In ogni modo, se anche si volesse esaminare l’argomentazione nel merito, questa

risulta infondata già solo per il fatto che si avvale di una serie di

circostanze che, prima ancora che irrilevanti, sono da ritenere non

Considerandi

adeguatamente provate dalla convenuta che ha inteso avvalersene. Giustamente infatti

il Pretore ha rilevato come non sia emersa la prova di quello che la convenuta

pretende essere stato il ruolo personalmente avuto da __________ C__________ nella

relazione sorta tra le parti in causa, non essendo dimostrata una correlazione

tra il bonifico in questione e le non meglio precisate relazioni contrattuali

inerenti al rapporto di lavoro, il ruolo di azionista o ulteriori pattuizioni

invocate e rimaste prive di riscontri concreti. Alla luce delle emergenze

istruttorie nulla permette quindi di concludere che il rapporto giuridico sorto

a seguito del versamento della somma in questione abbia riguardato altri

soggetti al di fuori delle due società contrapposte nella procedura in esame.

10.

L’appellante insiste nel sostenere che la decisione pretorile

confermerebbe la mancata conclusione di un contratto di finanziamento, siccome

attesterebbe l’assenza di uno scambio di volontà consensuali.

Siccome l’appellante ommette di spiegare che cosa si potrebbe dedurre da tale asserzione,

la sua argomentazione non adempie anzitutto i presupposti richiesti dall’art. 310

e 311 cpv. 1 CPC ed è perciò inammissibile. La stessa si basa comunque su

errate premesse poiché, come evidenziato dal Pretore, è fuori di dubbio che la

documentazione relativa all’asserito contratto di mutuo risulta incompleta,

posto che le parti non hanno concluso alcun contratto scritto, ma a mente del

primo giudice ciò è di rilievo solo poiché esclude la possibilità di trarre

conclusioni sulla base di un’interpretazione del tenore dell’accordo o di un

esplicito scambio di volontà, ma non ha certo impedito di apprezzare i

documenti agli atti e il comportamento preprocessuale delle parti e di dedurne la

conclusione di un contratto di mutuo.

11.

Non è atto a sovvertire la conclusione pretorile neppure lo sforzo

profuso dall’appellante per sottolineare come il versamento di

fr. 25'000.- sarebbe

avvenuto in maniera del tutto spontanea e addirittura inaspettata, ovvero quale

iniziativa di __________ C__________ senza che ciò sia stato richiesto (a

quest’ultimo o all’attrice). Tale soggettiva valutazione, peraltro rimasta

priva di riscontri probatori, non si confronta con il giudizio pretorile. Su

questo punto l’appello è quindi nuovamente inammissibile.

La tesi risulta pure contraddittoria siccome sottintende l’assenza di un titolo

che giustifichi la trattenuta della somma di cui è stata chiesta la

restituzione.

12.

L’appellante rimprovera al Pretore di non aver preso in

considerazione la circostanza che avrebbe visto __________ F__________,

amministratore unico della AO 1, consegnare a __________ B__________, che agiva

per conto della AP 1, la somma di fr. 10'000.- in cambio delle azioni della AO

1, senza che in quel frangente fosse fatta valere la compensazione con il

contestato credito di fr. 25'000.-. Secondo l’appellante questa circostanza “lascia

agevolmente presupporre che AO 1 non avesse alcuna pretesa da vantare a titolo

di prestito nei confronti della AP 1 e che i rapporti fra le parti erano stati

tacitati definitivamente con l’unico versamento di fr. 10'000.-“ (appello,

pag. 5, p. 6). L’appellante contesta altresì che __________ F__________ abbia in

quel frangente rappresentato __________ C__________ personalmente, come

ritenuto dal Pretore per “spiegare e giustificare l’inspiegabile mancata

compensazione fra le pretese e il versamento di fr. 10'000.-“ (appello,

pag. 6, p. 6).

Oltre ad aver

nuovamente mancato la prova delle circostanze invocate, in particolare degli

elementi che permettano di chiarire se l’acquirente delle azioni fosse __________

C__________ personalmente o piuttosto AO 1, l’appellante non può beneficiare di

alcuna deduzione dalla pretesa rinuncia della controparte a far valere la

compensazione. Non sussiste infatti obbligo legale alcuno di compensare il

proprio debito col proprio credito, l’art. 120 CO essendo una disposizione

potestativa. Al riguardo l’appello non può essere accolto.

13.

Sempre con riferimento alla transazione di fr. 10'000.- di cui si è

detto sopra, l’appellante pretende che il Pretore sia incorso in un errore

laddove ha rilevato come la convenuta stessa avrebbe confermato “di non aver

avuto dubbio alcuno che questo accordo coinvolgesse unicamente __________ C__________

personalmente, e che l’intenzione di “chiudere la pendenza” menzionata

dallo stesso facesse riferimento unicamente al “riacquisto delle azioni” non

coinvolgendo quindi nessun’altra problematica collegata” (sentenza pag. 3).

A mente dell’appellante, nel contesto in cui è stata inserita tale dichiarazione

(osservazioni, pag. 3 e 4) la convenuta intendeva invece affermare altro. La

tesi non può essere seguita.

Da un lato l’appellante non ha fornito prova alcuna al riguardo della presunta

tacitazione. Dall’altro non si confronta con le conclusioni del Pretore, il

quale ha esaminato la fattispecie considerando le circostanze concrete,

valutando il contesto commerciale in cui sono sorti i rapporti tra le parti, il

rapporto di lavoro precedente, l’acquisto delle azioni di AO 1 da parte AP 1 e

il fatto che la somma di fr. 25'000.- è stata richiesta non appena __________ C__________

ha sciolto il rapporto di impiego con quest’ultima. L’appellante si limita a

contrapporvi soggettive valutazioni e interpretazioni degli atti di causa e non

contesta la deduzione del Pretore che ha ritenuto improbabile un’immissione di

liquidità per fr. 25'000.- nella società convenuta senza obbligo di

restituzione.

La convenuta non ha fornito validi elementi che potessero in qualche modo

contrapporsi agli elementi probatori apportati dall’attrice (versamento,

registrazione a bilancio come “prestito AP 1” e richiesta di rimborso

non appena il contratto di lavoro con __________ C__________ si è concluso),

non riuscendo altresì a provare l’esistenza di un contratto di donazione che potesse

escludere l’obbligo di restituzione della somma di fr. 25'000.-

14.

A mente dell’appellante, il dettaglio di bilancio 2012, apportato

dall’appellata in udienza, dal quale risulterebbe che l’importo di fr. 25'000.-

è stato inserito come “prestito AP 1”, sarebbe un documento “anonimo”,

nel quale il prestito è stato collocato in una voce che non gli è propria,

ovvero sarebbe stato creato ad arte. L’appellante lamenta il fatto che tale

bilancio non presenterebbe una veste ufficiale, mancando una data e la

sottoscrizione da parte della società C__________ __________ SA. Contrariamente

a quanto pretende l’appellante, ciò non permette di escluderne categoricamente

il valore sul piano probatorio. Infatti, come sopra esposto, il Pretore ha

basato la sua valutazione su diversi elementi probatori, di cui il bilancio

2012.

era peraltro solo uno tra altri a suffragare la venuta in essere del

contratto di mutuo. Le conclusioni pretorili risultano quindi coerenti e

sufficientemente motivate e resisterebbero alla critica anche in assenza del

documento contestato.

15.

L’appellante rimprovera quindi al primo giudice di aver esposto una

serie di ipotesi e di apprezzamenti formulati “in termini di probabilità, di

verosimiglianze, non sulla base di prove agli atti” (appello pag. 9 n. 8).

La censura non può essere seguita. L’appellante si limita a pretendere che la

controparte non avrebbe adempiuto l’onere della prova, non indicando invece in

cosa il Pretore avrebbe errato nel ritenere che gli elementi apportati

dall’attrice erano da valutare tenuto conto del contesto prevalentemente

commerciale o perché non sarebbe corretta la valutazione del primo giudice secondo

il quale “appare poco probabile un’immissione di liquidità senza obbligo di

restituzione dell’entità di fr. 25'000.- nella società nuova datrice di lavoro”.

Siccome l’appellante non si confronta con le conclusioni del Pretore, il quale

ha apprezzato gli indizi agli atti, tale censura è perciò irricevibile (art.

310.

e 311 cpv. 1 CPC).

16.

Ne discende che l’appello dev’essere respinto, nella misura in cui è

ricevibile, con conseguente conferma della decisione del Pretore (art. 318 cpv.

1.

lett. a CPC).

Le spese processuali sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di

rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello. Il

valore litigioso, valido anche per un eventuale ricorso in materia civile al

Tribunale federale, è di fr. 25'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 cpv. 1 CPC, la LTG e il Rtar;

decide: 1. L’appello 18 aprile 2016 di

AP 1, __________, è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

di fr. 2'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico con

l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'200.- per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).