12.2016.55
Autorità di conciliazione in materia di affitto agricolo: nel Canton Ticino è il segretario assessore
19 maggio 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.55
Lugano
19 maggio 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa inc. n. CM.2016.1 della Pretura
del Distretto di Riviera promossa con istanza 14 gennaio 2016 da
AP
1
rappr. da RA 1
contro
AO
1
rappr. da RA 2
con la
quale l’istante ha chiesto che le parti siano citate per l’obbligatorio
tentativo di conciliazione e che l’istanza sia interamente accolta, in via
principale nel senso di accertare la nullità della disdetta del contratto di affitto agricolo della part. __________ RFD __________
notificata il 26 novembre 2015 dal patrocinatore della convenuta all’istante,
in via subordinata, nella misura in cui la disdetta fosse valida, che sia
concessa una protrazione del contratto di affitto agricolo stipulato tra le
parti per una durata massima di 6 anni;
istanza
che il Segretario assessore ha dichiarato irricevibile per difetto di
competenza con decisione 12 aprile 2016, dopo che il tentativo di conciliazione
era stato limitato a questo tema;
appellante
l’istante con atto di appello 25 aprile 2016 con
cui chiede che l’istanza sia dichiarata ricevibile e le parti siano nuovamente
citate dalla Pretura adita per l’esperimento di conciliazione;
vista la
risposta 7 dicembre 2016 della parte appellata;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
Fatti
A. Con “Dichiarazione” 26 aprile
2003, intitolata anche “Contratto d’affitto”, AO 1 ha concesso a AP 1 la
gestione del mapp. __________ di __________, con una superficie di m2 12462,
“nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di fitto agricolo” (v.
doc. A). In data 26 novembre 2015 il legale di AO 1 ha comunicato a AP 1 di non
più ritenere valido il contratto a suo tempo stipulato preannunciando che dal
1° gennaio 2016 sarebbe stato affidato ad altra persona (v. doc. C). Con
scritto 2 dicembre 2015 indirizzato al predetto legale AP 1 ha in sostanza contestato
la validità della disdetta, facendo riferimento ai termini previsti dalla
legislazione sull’affitto agricolo (v. doc. D). L’avvocato di AO 1 ha precisato
a AP 1 il 16 dicembre successivo che il terreno era stato concesso a titolo
gratuito, che non era mai stato versato un affitto e che quindi si era in
presenza di un comodato, revocabile in ogni tempo (v. doc. E).
B. In data 14 gennaio 2016 AP 1 ha convenuto AO 1 dinnanzi alla
Pretura del Distretto di Riviera chiedendo che le parti fossero citate per l’obbligatorio tentativo di conciliazione, che fosse accertata la nullità della disdetta al contratto di affitto
agricolo della part. __________ RFD __________ e, in via subordinata, nella
misura in cui la disdetta fosse valida, che fosse
concessa una protrazione per la durata massima di 6 anni.
L’udienza del 18 febbraio 2016 è stata limitata alla discussione
sulla competenza dell’autorità adita. Entrambe le parti hanno sostenuto la
competenza del Segretario assessore quale autorità di conciliazione e hanno
quindi negato la competenza dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione.
C. Con decisione 12 aprile 2016 il Segretario assessore ha dichiarato
irricevibile l’istanza non ritenendo data la sua competenza a trattare la
vertenza in esame quale autorità di conciliazione. In sintesi, procedendo
all’interpretazione dell’art. 4 della Legge di applicazione del Codice
di diritto processuale civile svizzero (LACPC) nonché di una
sentenza di questa Camera, il Segretario assessore ha ritenuto che occorreva nel
caso in esame preventivamente adire l’Ufficio di
conciliazione in materia di locazione.
D. Con atto di appello 25 aprile 2016 AP 1 chiede che il primo giudizio sia annullato e che le parti siano citate
dalla Pretura del Distretto di Riviera per l’esperimento di conciliazione. Premesso
come il contratto ha per oggetto un terreno agricolo
per il quale è stato sempre corrisposto un fitto consistente in una forma di
formaggio, l’appellante rimprovera al Segretario assessore di aver confuso il
contratto di affitto regolato dagli art. 275 segg. CO
con il contratto di affitto agricolo regolato dalla Legge federale sull’affitto
agricolo (LAAgr). A suo avviso le controversie concernenti contratti sottoposti
a questa seconda legge sono di competenza del giudice ordinario. Sempre secondo
l’appellante il termine “terreni” indicato all’art. 4 LACPC, che regola la
competenza degli Uffici di conciliazione in materia di locazione, non si
riferisce ai terreni sottoposti alla LAAgr.
Con la risposta 7 dicembre 2016 AO 1 ha dichiarato di condividere
le argomentazioni giuridiche dell’appellante sul tema della competenza.
Considerato
Considerandi
1.
L’appello, inoltrato il 25 aprile 2016 a seguito della
notificazione della decisione del Segretario assessore del Distretto di Riviera
avvenuta il 12 aprile 2016, è tempestivo (art. 308
segg. CPC).
Nel corso dell’udienza del 18 febbraio 2016 l’istante ha quantificato il valore
litigioso in almeno fr. 10'000.- e la parte convenuta si è limitata a prenderne
atto. Analogamente ha fatto il Segretario assessore che ha così indicato
l’appello quale rimedio giuridico. Qualche perplessità può sorgere in merito,
in particolare alla luce del doc. B e di quanto emerge dal punto 2
dell’appello. Visto l’esito del gravame non occore tuttavia approfondire il
tema, da un lato poiché la convenuta non ha contestato il dato fornito
dall’istante, d’altro lato poiché sul tema in esame la giurisprudenza di questa
Camera e quella della Camera civile dei reclami sono
identiche.
2.
Occorre
in primo luogo rilevare che il Segretario assessore sembra
partire dal presupposto che il contratto concluso dalle parti (v. doc. A) sia
regolato dalla LAAgr. Detto presupposto non appare di
per sé errato. Se è vero che il legale di AO 1 aveva contestato la natura del
contratto (v. doc. E), è altrettanto vero che nel corso dell’udienza in Pretura
entrambe le parti avevano convenuto che “trattasi di un terreno agricolo”, ciò
che risulta sufficiente ai fini del presente giudizio nel senso che
l’applicazione della LAAgr non appare certamente da escludere. A questo
risultato si giunge inoltre alla luce del doc. A che
fa espresso riferimento alle disposizioni in materia di affitto agricolo,
come pure del doc. B che dà atto dell’esistenza di una controprestazione. Rimangono beninteso riservati gli approfondimenti sul contratto
che potranno emergere dall’istruttoria di causa. Si tratta quindi di stabilire
se una vertenza concernente un terreno agricolo, oggetto di un contratto che
perlomeno di primo acchito è sottoposto alla LAAgr, dev’essere sottoposta alla
preventiva conciliazione del giudice ordinario (in casu il Segretario
assessore) o dell’autorità di conciliazione in materia di locazione e affitto.
3.
3.1
Stante
quanto precede occorre rilevare che, in base a quanto
prescrive l'art. 276a CO, la LAAgr si applica all'affitto di aziende
agricole o di fondi adibiti all'agricoltura in quanto preveda disposizioni
speciali, mentre per il resto torna applicabile il Codice delle obbligazioni (a
eccezione delle disposizioni concernenti l'affitto di locali d'abitazione e
commerciali). Giusta l'art. 47 LAAgr alle azioni civili si applicano le
disposizioni del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre
2008.
(CPC), il quale, entrato in vigore il 1° gennaio
2011, stabilisce che l'organizzazione dei tribunali e delle autorità di
conciliazione (art. 3 CPC), come pure la competenza per materia e la competenza
funzionale dei tribunali è determinata dal diritto cantonale (art. 4 cpv. 1 CPC),
salvo per quel che concerne l'obbligo per i Cantoni di
istituire delle autorità paritetiche di conciliazione per le controversie in
materia di locazione di locali d'abitazioni o commerciali (art. 200 cpv. 1 CPC)
e in quelle concernenti la legge federale sulla parità dei sessi (art. 200 cpv.
2.
CPC; cfr. Haldy in: Code de procédure civile commenté, 2011, art. 3, n. 5).
3.2
Per quanto concerne invece le controversie in materia di contratto
di affitto agricolo, i Cantoni non hanno nessun obbligo di disporre di
un'autorità paritetica di conciliazione e sono liberi di approntare la loro
organizzazione giudiziaria, l'art. 200 cpv. 1 CPC non applicandosi all'affitto
agricolo (Honegger in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. ediz., Art. 200 N 3; Alvarez/Peter, Berner Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Art. 200 N 4; Infanger, BSK ZPO, 2. ediz., Art. 200 N
2e). In virtù dell'art. 33 CPC per le azioni in materia di locazione
e di affitto di beni immobili è competente il giudice del luogo di situazione
della cosa. Tale disposizione è applicabile anche all'affitto agricolo (Trezzini, CPC Comm, art. 33, pag. 59; Feller/Bloch in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm.,
3.
ediz., Art. 33 N 27).
3.3
A livello cantonale l'art. 23 della Legge
sul diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo del 30 gennaio 2007 (RL
8.1.3
) prevede che “le controversie relative al contratto d'affitto sono
decise, salvo disposizioni contrarie, dal giudice civile”. E siccome il Codice
di diritto processuale civile svizzero dispone che per le controversie (come quella in esame) con un valore inferiore
a fr. 100'000.- la procedura decisionale dev'essere sempre
preceduta da un tentativo di conciliazione davanti a un'autorità di
conciliazione (art. 197 e 199 cpv. 1 CPC), nel Cantone Ticino l'autorità di conciliazione per il tentativo di
conciliazione obbligatorio nelle controversie con un valore litigioso superiore
a fr. 5'000.- è di principio il Segretario assessore (art.
3.
cpv. 1 LACPC, art. 35 cpv. 2 lett. a, 37 LOG).
In definitiva,
la controversia che riguarda un contratto di affitto agricolo non rientra nella
competenza speciale degli Uffici di conciliazione in materia di locazione ma in
quella del Segretario assessore (rispettivamente del
Giudice di pace a dipendenza del valore: art. 2 LACPC e 31 LOG).
Visto quanto precede a torto quindi il Segretario assessore ha negato la sua
competenza. Giova per concludere osservare che egli neppure poteva riconoscere
una competenza degli Uffici di conciliazione in materia di locazione in virtù
di un’interpretazione (a contrario) della sentenza 2 febbraio 2009 di questa
Camera (inc. 12.2008.121), da un lato poiché pronunciata sotto l’egida di normative
processuali differenti, d’altro lato poiché dal considerando 8 di quel giudizio
non si può dedurre che, essendo stata pure postulata - in via subordinata - una
protrazione (nell’ipotesi di conferma della validità della contestata disdetta),
insorga una competenza dei citati uffici.
4.
Ciò posto, l’appello dev'essere accolto, con conseguente
annullamento della decisione impugnata e rinvio dell'incarto al Segretario
assessore affinché convochi nuovamente le parti per il tentativo di concilazione
(art. 202 segg. CPC).
Visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato, in
applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC si rinuncia al prelievo delle
spese giudiziarie. Non si assegnano ripetibili, non potendo queste essere
addebitate allo Stato del Cantone Ticino (art. 107 cpv. 2 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L’appello
25 aprile 2016 di AP 1 è
accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata
al Segretario assessore del Distretto di Riviera affinché proceda al tentativo
di conciliazione.
2. Non si
prelevano spese giudiziarie e non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricordo in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso.