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Decisione

12.2016.55

Autorità di conciliazione in materia di affitto agricolo: nel Canton Ticino è il segretario assessore

19 maggio 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con “Dichiarazione” 26 aprile

2003, intitolata anche “Contratto d’affitto”, AO 1 ha concesso a AP 1 la

gestione del mapp. __________ di __________, con una superficie di m2 12462,

“nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di fitto agricolo” (v.

doc. A). In data 26 novembre 2015 il legale di AO 1 ha comunicato a AP 1 di non

più ritenere valido il contratto a suo tempo stipulato preannunciando che dal

1° gennaio 2016 sarebbe stato affidato ad altra persona (v. doc. C). Con

scritto 2 dicembre 2015 indirizzato al predetto legale AP 1 ha in sostanza contestato

la validità della disdetta, facendo riferimento ai termini previsti dalla

legislazione sull’affitto agricolo (v. doc. D). L’avvocato di AO 1 ha precisato

a AP 1 il 16 dicembre successivo che il terreno era stato concesso a titolo

gratuito, che non era mai stato versato un affitto e che quindi si era in

presenza di un comodato, revocabile in ogni tempo (v. doc. E).

B. In data 14 gennaio 2016 AP 1 ha convenuto AO 1 dinnanzi alla

Pretura del Distretto di Riviera chiedendo che le parti fossero citate per l’obbligatorio tentativo di conciliazione, che fosse accertata la nullità della disdetta al contratto di affitto

agricolo della part. __________ RFD __________ e, in via subordinata, nella

misura in cui la disdetta fosse valida, che fosse

concessa una protrazione per la durata massima di 6 anni.

L’udienza del 18 febbraio 2016 è stata limitata alla discussione

sulla competenza dell’autorità adita. Entrambe le parti hanno sostenuto la

competenza del Segretario assessore quale autorità di conciliazione e hanno

quindi negato la competenza dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione.

C. Con decisione 12 aprile 2016 il Segretario assessore ha dichiarato

irricevibile l’istanza non ritenendo data la sua competenza a trattare la

vertenza in esame quale autorità di conciliazione. In sintesi, procedendo

all’interpretazione dell’art. 4 della Legge di applicazione del Codice

di diritto processuale civile svizzero (LACPC) nonché di una

sentenza di questa Camera, il Segretario assessore ha ritenuto che occorreva nel

caso in esame preventivamente adire l’Ufficio di

conciliazione in materia di locazione.

D. Con atto di appello 25 aprile 2016 AP 1 chiede che il primo giudizio sia annullato e che le parti siano citate

dalla Pretura del Distretto di Riviera per l’esperimento di conciliazione. Premesso

come il contratto ha per oggetto un terreno agricolo

per il quale è stato sempre corrisposto un fitto consistente in una forma di

formaggio, l’appellante rimprovera al Segretario assessore di aver confuso il

contratto di affitto regolato dagli art. 275 segg. CO

con il contratto di affitto agricolo regolato dalla Legge federale sull’affitto

agricolo (LAAgr). A suo avviso le controversie concernenti contratti sottoposti

a questa seconda legge sono di competenza del giudice ordinario. Sempre secondo

l’appellante il termine “terreni” indicato all’art. 4 LACPC, che regola la

competenza degli Uffici di conciliazione in materia di locazione, non si

riferisce ai terreni sottoposti alla LAAgr.

Con la risposta 7 dicembre 2016 AO 1 ha dichiarato di condividere

le argomentazioni giuridiche dell’appellante sul tema della competenza.

Considerato

Considerandi

1.

L’appello, inoltrato il 25 aprile 2016 a seguito della

notificazione della decisione del Segretario assessore del Distretto di Riviera

avvenuta il 12 aprile 2016, è tempestivo (art. 308

segg. CPC).

Nel corso dell’udienza del 18 febbraio 2016 l’istante ha quantificato il valore

litigioso in almeno fr. 10'000.- e la parte convenuta si è limitata a prenderne

atto. Analogamente ha fatto il Segretario assessore che ha così indicato

l’appello quale rimedio giuridico. Qualche perplessità può sorgere in merito,

in particolare alla luce del doc. B e di quanto emerge dal punto 2

dell’appello. Visto l’esito del gravame non occore tuttavia approfondire il

tema, da un lato poiché la convenuta non ha contestato il dato fornito

dall’istante, d’altro lato poiché sul tema in esame la giurisprudenza di questa

Camera e quella della Camera civile dei reclami sono

identiche.

2.

Occorre

in primo luogo rilevare che il Segretario assessore sembra

partire dal presupposto che il contratto concluso dalle parti (v. doc. A) sia

regolato dalla LAAgr. Detto presupposto non appare di

per sé errato. Se è vero che il legale di AO 1 aveva contestato la natura del

contratto (v. doc. E), è altrettanto vero che nel corso dell’udienza in Pretura

entrambe le parti avevano convenuto che “trattasi di un terreno agricolo”, ciò

che risulta sufficiente ai fini del presente giudizio nel senso che

l’applicazione della LAAgr non appare certamente da escludere. A questo

risultato si giunge inoltre alla luce del doc. A che

fa espresso riferimento alle disposizioni in materia di affitto agricolo,

come pure del doc. B che dà atto dell’esistenza di una controprestazione. Rimangono beninteso riservati gli approfondimenti sul contratto

che potranno emergere dall’istruttoria di causa. Si tratta quindi di stabilire

se una vertenza concernente un terreno agricolo, oggetto di un contratto che

perlomeno di primo acchito è sottoposto alla LAAgr, dev’essere sottoposta alla

preventiva conciliazione del giudice ordinario (in casu il Segretario

assessore) o dell’autorità di conciliazione in materia di locazione e affitto.

3.

3.1

Stante

quanto precede occorre rilevare che, in base a quanto

prescrive l'art. 276a CO, la LAAgr si applica all'affitto di aziende

agricole o di fondi adibiti all'agricoltura in quanto preveda disposizioni

speciali, mentre per il resto torna applicabile il Codice delle obbligazioni (a

eccezione delle disposizioni concernenti l'affitto di locali d'abitazione e

commerciali). Giusta l'art. 47 LAAgr alle azioni civili si applicano le

disposizioni del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre

2008.

(CPC), il quale, entrato in vigore il 1° gennaio

2011, stabilisce che l'organizzazione dei tribunali e delle autorità di

conciliazione (art. 3 CPC), come pure la competenza per materia e la competenza

funzionale dei tribunali è determinata dal diritto cantonale (art. 4 cpv. 1 CPC),

salvo per quel che concerne l'obbligo per i Cantoni di

istituire delle autorità paritetiche di conciliazione per le controversie in

materia di locazione di locali d'abitazioni o commerciali (art. 200 cpv. 1 CPC)

e in quelle concernenti la legge federale sulla parità dei sessi (art. 200 cpv.

2.

CPC; cfr. Haldy in: Code de procédure civile commenté, 2011, art. 3, n. 5).

3.2

Per quanto concerne invece le controversie in materia di contratto

di affitto agricolo, i Cantoni non hanno nessun obbligo di disporre di

un'autorità paritetica di conciliazione e sono liberi di approntare la loro

organizzazione giudiziaria, l'art. 200 cpv. 1 CPC non applicandosi all'affitto

agricolo (Honegger in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. ediz., Art. 200 N 3; Alvarez/Peter, Berner Kommentar, Schweizerische

Zivilprozessordnung, Art. 200 N 4; Infanger, BSK ZPO, 2. ediz., Art. 200 N

2e). In virtù dell'art. 33 CPC per le azioni in materia di locazione

e di affitto di beni immobili è competente il giudice del luogo di situazione

della cosa. Tale disposizione è applicabile anche all'affitto agricolo (Trezzini, CPC Comm, art. 33, pag. 59; Feller/Bloch in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm.,

3.

ediz., Art. 33 N 27).

3.3

A livello cantonale l'art. 23 della Legge

sul diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo del 30 gennaio 2007 (RL

8.1.3

) prevede che “le controversie relative al contratto d'affitto sono

decise, salvo disposizioni contrarie, dal giudice civile”. E siccome il Codice

di diritto processuale civile svizzero dispone che per le controversie (come quella in esame) con un valore inferiore

a fr. 100'000.- la procedura decisionale dev'essere sempre

preceduta da un tentativo di conciliazione davanti a un'autorità di

conciliazione (art. 197 e 199 cpv. 1 CPC), nel Cantone Ticino l'autorità di conciliazione per il tentativo di

conciliazione obbligatorio nelle controversie con un valore litigioso superiore

a fr. 5'000.- è di principio il Segretario assessore (art.

3.

cpv. 1 LACPC, art. 35 cpv. 2 lett. a, 37 LOG).

In definitiva,

la controversia che riguarda un contratto di affitto agricolo non rientra nella

competenza speciale degli Uffici di conciliazione in materia di locazione ma in

quella del Segretario assessore (rispettivamente del

Giudice di pace a dipendenza del valore: art. 2 LACPC e 31 LOG).

Visto quanto precede a torto quindi il Segretario assessore ha negato la sua

competenza. Giova per concludere osservare che egli neppure poteva riconoscere

una competenza degli Uffici di conciliazione in materia di locazione in virtù

di un’interpretazione (a contrario) della sentenza 2 febbraio 2009 di questa

Camera (inc. 12.2008.121), da un lato poiché pronunciata sotto l’egida di normative

processuali differenti, d’altro lato poiché dal considerando 8 di quel giudizio

non si può dedurre che, essendo stata pure postulata - in via subordinata - una

protrazione (nell’ipotesi di conferma della validità della contestata disdetta),

insorga una competenza dei citati uffici.

4.

Ciò posto, l’appello dev'essere accolto, con conseguente

annullamento della decisione impugnata e rinvio dell'incarto al Segretario

assessore affinché convochi nuovamente le parti per il tentativo di concilazione

(art. 202 segg. CPC).

Visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato, in

applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC si rinuncia al prelievo delle

spese giudiziarie. Non si assegnano ripetibili, non potendo queste essere

addebitate allo Stato del Cantone Ticino (art. 107 cpv. 2 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L’appello

25 aprile 2016 di AP 1 è

accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata

al Segretario assessore del Distretto di Riviera affinché proceda al tentativo

di conciliazione.

2. Non si

prelevano spese giudiziarie e non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricordo in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso.