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Decisione

12.2016.57

Locazione - indennità per migliorie e modificazioni del conduttore - compensazione con le pigioni - risarcimento danni

11 ottobre 2016Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. AO 1 (in seguito: locatore) ha

concesso in locazione a AP 1 e AP 2 (in seguito: conduttori) un appartamento di

4 locali sito nel Comune di __________. Il contratto di locazione, concluso a

tempo indeterminato a far tempo dal 1° marzo 2010, prevedeva una pigione

mensile di fr. 980.-.

Nelle more del contratto, che è

poi stato disdetto dal locatore con effetto al 31 gennaio 2013, i conduttori

hanno provveduto ad effettuare importanti lavori di ristrutturazione nell’appartamento.

B. Questi lavori hanno dato

origine alle due cause promosse innanzi alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio sud di cui si dirà qui di seguito, poi congiunte per l’istruttoria e

per il giudizio (impregiudicata tuttavia la loro mantenuta indipendenza).

B.a Con petizione 15 ottobre 2012

(inc. n. OR.2012.29), avversata dal locatore, i conduttori, al beneficio della

necessaria autorizzazione ad agire, hanno chiesto la condanna di quest’ultimo

al pagamento di un importo indeterminato a titolo di indennità ex art. 260a

cpv. 3 CO (ossia per l’aumento di valore dell’ente locato a seguito dei lavori

di ristrutturazione effettuati), che nei considerandi hanno indicato essere di almeno

fr. 45'640.- (fr. 77'000.- costo dei lavori effettuati ./. fr. 31'360.- pigioni

non pagate fino a novembre 2012) oltre interessi.

Tenuto conto delle risultanze

peritali, in sede conclusionale hanno poi quantificato la loro pretesa in fr.

57'950.- (pari all’aumento di valore per i lavori effettuati, da cui non hanno

più provveduto a dedurre le pigioni non pagate) oltre interessi.

B.b Con petizione 11 ottobre 2013

(inc. n. SE.2013.58), avversata dai conduttori, il locatore, al beneficio della

necessaria autorizzazione ad agire, ha chiesto la condanna di questi ultimi in

solido al pagamento di una somma poi ridotta in sede conclusionale da fr.

29'376.20 a fr. 28'501.30 oltre interessi a titolo di risarcimento dei danni

riscontrati nell’ente locato al momento della sua riconsegna (fr. 4'500.- per

ritinteggio delle pareti, fr. 30'236.60 per ripristino delle murature e delle

aperture, fornitura di un lavabo mancante nel bagno e rifacimento della cucina mancante,

fr. 7'200.- per riacquisto di due stufe mancanti, fr. 650.- per riacquisto di

dieci lampade mancanti e fr. 800.- per riacquisto di dieci fioriere mancanti,

ritenuto che da tutte queste posizioni è poi stato dedotto il 35% per

l’intervenuto deprezzamento delle infrastrutture e sono stati aggiunti fr.

300.- per l’intervento del perito comunale).

C. Il 29 marzo 2016 il Pretore

ha statuito su entrambe le cause.

C.a Egli ha parzialmente accolto

la petizione 15 ottobre 2012 (inc. n. OR.2012.29) nel senso che ha condannato

il locatore al pagamento ai conduttori di fr. 3’280.- oltre interessi a titolo

di indennità ex art. 260a cpv. 3 CO, ponendo la tassa di giustizia di fr.

3'000.- e le spese per 1/20 a carico del locatore e per 19/20 a carico dei

conduttori in solido, tenuti altresì a rifondere sempre in solido alla

controparte fr. 5'000.- per ripetibili. Dall’aumento di valore dell’ente locato

risultante dai lavori di ristrutturazione (di fr. 57'950.-), il primo giudice

ha dedotto il valore degli interventi meramente voluttuari (fr. 7'950.-) e il

valore dei lavori per i quali non era emerso un assenso foss’anche tacito del

locatore (fr. 8'500.-), e dall’importo così ottenuto ha dedotto le pigioni non

pagate fino a fine maggio 2013 (fr. 38'220.-).

C.b Egli ha parzialmente accolto

anche la petizione 11 ottobre 2013 (inc. n. SE.2013.58) nel senso che ha

condannato i conduttori in solido al pagamento al locatore di fr. 11'301.60

oltre interessi a titolo di risarcimento dei danni riscontrati nell’ente locato

al momento della sua riconsegna, aggiungendo che quell’importo poteva essere

parzialmente estinto per compensazione con il credito di fr. 3’280.- oltre

interessi relativo alla prima petizione; la tassa di giustizia di fr. 200.- e

le spese sono state poste per 4/10 a carico dei conduttori in solido e per 6/10

a carico del locatore, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 600.-

per ripetibili. Per il primo giudice il locatore poteva pretendere le spese per

la stuccatura di alcuni fori (fr. 300.-), il costo per la fornitura di un

lavabo nel bagno (fr. 1'105.-, già dedotto il 35% per l’intervenuto

deprezzamento) e di una cucina senza lavastoviglie (fr. 6'834.10, già dedotto

il 35% per l’intervenuto deprezzamento), il costo per il riacquisto di due

stufe (fr. 2’340.-, già dedotto il 35% per l’intervenuto deprezzamento) e di

dieci lampade mancanti (fr. 422.50, già dedotto il 35% per l’intervenuto

deprezzamento) nonché la spesa per l’intervento del perito comunale (fr. 300.-).

D. Con l’appello 27 aprile 2016

che qui ci occupa, avversato dal locatore con risposta 23 giugno 2016, i

conduttori hanno impugnato la pronuncia del Pretore in tutti i suoi punti.

D.a Essi, nell’ambito dell’inc.

n. OR.2012.29, hanno chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere

integralmente la loro petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le

sedi.

D.b Nell’ambito dell’inc. n.

SE.2013.58, hanno invece chiesto di modificare la sentenza pretorile nel senso

di accogliere la petizione della controparte limitatamente a fr. 300.-, somma relativa

alle spese per la stuccatura di alcuni fori, protestando spese e ripetibili di

entrambe le sedi.

E. Nelle more della procedura

d’appello, e meglio in data 7 agosto 2016, il locatore è deceduto. Allo stesso

sono pertanto subentrati i membri della sua comunione ereditaria, la moglie __________

e i figli __________ e __________.

Considerandi

in diritto:

sull’appello riferito alla

decisione nell’inc. n. OR.2012.29

1.

Prima di passare in

rassegna le censure sollevate dai conduttori, occorre evadere l’obiezione del

locatore, esposta nella sua risposta all’appello, secondo cui “la petizione

avrebbe dovuto essere respinta ab initio già solo in applicazione delle

tesi di cui ai considerandi 4) e 5) delle conclusioni di causa, che qui si

rinnovano, siccome trattavasi di temi da disaminare ex officio e,

quindi, indipendentemente dal fatto che essi non sono stati sollevati in sede

di scambio di allegati, ciò che vale a maggior ragione in un caso ove una delle

parti - laica - non era all’epoca rappresentata da un legale”. Il rilievo è

irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Il fatto di

richiamare o di rinviare al contenuto di altri allegati scritti non costituisce

in effetti ancora una valida motivazione ricorsuale (DTF 138 III 374 consid.

4.3

; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 3, 27 settembre 2012 4A_252/2012

consid. 9.2.1, 14 maggio 2013 4D_103/2012, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid.

3.

), specie laddove, come nel caso concreto, il giudice aveva provveduto ad

esaminare le tesi esposte dal locatore in quei considerandi.

2.

In questa sede i conduttori

ritengono innanzitutto “indubbio” che tutti i lavori di ristrutturazione

dell’ente locato fossero avvenuti con il consenso per atti concludenti del

locatore, di modo che, contrariamente a quanto deciso dal Pretore,

dall’indennità ex art. 260a cpv. 3 CO a loro favore non poteva essere dedotto

l’importo di fr. 8'500.-. A sostegno di questa circostanza, osservano che le

testimonianze delle persone che avevano svolto i lavori provavano che il

locatore era a conoscenza che il suo appartamento veniva ristrutturato, il che

dimostrava, come del resto provato anche dal comportamento tenuto dallo stesso,

che il suo consenso alla ristrutturazione “a piacimento degli inquilini” era

globale. La censura è infondata. Il fatto che il locatore fosse a conoscenza

che il suo appartamento veniva ristrutturato non dimostra in effetti ancora, a

fronte della sua tempestiva contestazione e in assenza di migliori prove sul

tema (non essendo neppure stato qui precisato quale sarebbe stato il

comportamento tenuto dal locatore tale da comprovare la circostanza asserita

dai conduttori), che egli fosse d’accordo con qualsiasi intervento che sarebbe

poi stato effettuato dalla controparte nell’ente locato. Stando così le cose, la

conclusione del Pretore di ammettere il consenso tacito del locatore limitatamente

all’esecuzione delle opere di cui era stato posto a conoscenza appare pertanto

corretta.

3.

Nell’appello i conduttori rimproverano

in seguito al Pretore di aver dedotto dall’indennità ex art. 260a cpv. 3 CO a

loro favore un importo di fr. 7'950.- con l’erronea motivazione che si trattava

di interventi inutili, poco importando poi se gli stessi non corrispondessero

al gusto del locatore. La censura deve essere disattesa. La deduzione in

questione non è in effetti stata ammessa dal giudice di prime cure per il fatto

che si trattava di interventi inutili o non graditi al locatore, bensì in

quanto alla luce delle risultanze della perizia giudiziaria (p. 10) - da lui

per altro apprezzata in modo del tutto corretto - si trattava di interventi

meramente voluttuari, circostanza questa che i conduttori, venendo meno al loro

obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non hanno qui assolutamente censurato.

4.

I conduttori lamentano poi

il fatto che il Pretore abbia posto in compensazione all’indennità ex art. 260a

cpv. 3 CO a loro favore le pigioni ancora dovute al locatore di complessivi fr.

38'220.-.

La censura è irricevibile

per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), ritenuto che i conduttori non

si sono confrontati con l’argomentazione addotta dal Pretore per ammettere la

relativa deduzione, secondo cui questi ultimi non si erano opposti alla

compensazione in occasione dell’udienza del 13 maggio 2013. Essa in ogni caso

sarebbe infondata anche nel merito. In base alla dottrina (SVIT,

Schweizerisches Mietrecht Kommentar, 3ª ed., n. 85 ad art. 260-260a CO), in

pendenza di contratto (non così se lo stesso è giunto a scadenza), la parte

conduttrice non può in effetti compensare, contro la volontà della controparte,

l’indennità ex art. 260a cpv. 3 CO a suo favore con le pretese spettanti a

quest’ultima. Nel caso di specie, al contrario, la proposta di compensare quell’indennità

con le pigioni insolute, formulata dai conduttori negli allegati preliminari

(petizione p. 3 seg.), non è stata contestata, e dunque è stata accettata, dal

locatore (risposta p. 2 seg.), tanto più che nel frattempo il contratto di

locazione era giunto al termine. In tali circostanze i conduttori sono

malvenuti a contestare la compensazione.

5.

Con l’ultima censura i conduttori

contestano la determinazione della soccombenza e l’assegnazione delle spese e

delle ripetibili, ritenute non eque, chiedendo in sostanza la modifica del

grado di soccombenza e la riduzione delle ripetibili poste a loro carico.

5.1

La censura è innanzitutto

irricevibile in ordine, in quanto i conduttori non hanno indicato il grado di

soccombenza e l’entità delle ripetibili che a loro dire sarebbero stati

congrui, il fatto di non ritenere equo quanto deciso nel querelato giudizio e

di chiederne una modifica o una riduzione non potendo costituire una

sufficiente domanda d’appello ai sensi dell’art. 311 cpv. 1 CPC (ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 76 ad art. 311 CPC con numerosi

rif.; cfr. pure, con riferimento a domande di riduzioni di importi assegnati

dall’istanza inferiore, DTF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3 e 6.3 e II CCA 27

febbraio 2014 inc. n. 12.2012.19).

5.2

Essa sarebbe stata in ogni

caso infondata anche nel merito.

5.2.1

Per giurisprudenza invalsa,

nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il Pretore gode di

un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di

eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti

rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe applicabili (II CCA 19 agosto

2013.

inc. n. 12.2013.115, 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 31 luglio 2014 inc.

n. 12.2014.66, 21 agosto 2014 inc. n. 12.2014.112, 25 novembre 2014 inc. n.

12.2014

, 3 marzo 2015 inc. n. 12.2014.125 e n. 12.2014.213, 22 luglio 2016

inc. n. 12.2016.16; III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3). Ora, tenuto conto

del valore litigioso di fr. 57'950.- e rammentato che in presenza di un tale

valore l’art. 7 cpv. 1 vLTG stabiliva una tassa di giustizia da fr. 2'000.- a

fr. 8'000.- mentre che l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulle ripetibili

prevedeva un’aliquota dall’8% al 15%, il giudice di prime cure, esponendo un

tassa di fr. 3'000.- e attribuendo un’indennità per ripetibili di fr. 5'000.- (corrispondente

ad un’indennità piena di fr. 5'555.-, pari a circa il 9.5%), è rimasto entro i

limiti delle tariffe applicabili, per cui il suo giudizio, per altro congruo,

sfugge di principio a ogni critica.

5.2.2

Resta ancora da esaminare se,

come preteso dai conduttori, le particolari circostanze del caso avrebbero imposto

di prescindere dal principio secondo cui le spese giudiziarie andavano caricate

alle parti in considerazione della loro rispettiva soccombenza (art. 106 cpv. 1

e 2 CPC). Non è così. L’art. 107 CPC permette al giudice di ripartire le spese

giudiziarie secondo il suo prudente criterio quando il criterio di ripartizione

secondo la soccombenza si rileva troppo severo e ingiusto (TF 12 febbraio 2014

5A_816/2013 consid. 4.1). Ciò è in particolare il caso quando l’azione è stata

sostanzialmente accolta, ma non nell’entità delle conclusioni, e l’ammontare

della pretesa dipendeva dall’apprezzamento del giudice o era difficilmente

quantificabile (art. 107 cpv. 1 lett. a CPC), ritenuto che la norma ha

carattere potestativo e il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento,

sia per quanto attiene alle modalità di ripartizione secondo il principio di

soccombenza, sia per quanto attiene alla possibilità di derogare a tale

principio, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso (II CCA 9 novembre

2015.

inc. n. 12.2015.29). Sennonché, nel caso di specie è ampiamente a torto

che i conduttori hanno preteso l’esistenza delle condizioni eccezionali di cui

all’art. 107 cpv. 1 lett. a CPC: il fatto che nel querelato giudizio il loro

diritto ad un’indennità ex art. 260a cpv. 3 CO sia stato riconosciuto non

toglie in effetti che la pretesa in capitale da loro formulata fosse chiaramente

eccessiva, sia per il fatto che essi potevano immaginare sin dall’inizio che

l’aumento di valore dell’ente locato a seguito dei lavori di ristrutturazione

sarebbe stato inferiore al costo dei lavori effettuati e in quanto essi non

avevano pagato, ed anzi continuavano a non pagare anche nelle more della causa,

le pigioni mensili dovute alla controparte (posizione che essi stessi avevano

proposto di porre in deduzione al loro credito). In tali circostanze, non si

può ritenere che, applicando il criterio della ripartizione delle spese

giudiziarie in base alla soccombenza anziché quello della ripartizione secondo

equità, il giudice di prime cure abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

6.

Ne discende che l’appello

dei conduttori dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese

processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla

base di un valore ancora litigioso di fr. 54’670.- (fr. 57'950.- ./. fr.

3'280.-), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

sull’appello riferito alla

decisione nell’inc. n. SE.2013.58

7.

I conduttori ritengono

innanzitutto che il locatore, avendo consentito alla ristrutturazione dell’ente

locato, non potesse pretendere il ripristino della situazione precedente, richiesta

questa che in effetti non aveva fatto oggetto di una sua riserva per scritto ai

sensi dell’art. 260a cpv. 2 CO. L’osservazione non è in realtà pertinente, in

quanto nessuna delle pretese riconosciute dal Pretore concerne eventuali interventi

di ripristino dell’ente locato. Le pretese effettivamente volte al ripristino

di quest’ultimo (e meglio quelle relative al ripristino delle murature e delle

aperture) erano del resto già state da lui disattese.

8.

I conduttori rilevano poi

che il fatto che a seguito dei lavori di ristrutturazione l’ente locato fosse stato

profondamente trasformato rispetto a prima non permetteva ancora di ritenerlo

difettoso, con conseguente diritto del locatore di pretendere il risarcimento

dei danni per i difetti riscontrati. I conduttori fraintendono. Il loro obbligo

di risarcimento non è in effetti dovuto al fatto che l’ente locato sia stato

profondamente trasformato, quanto piuttosto al fatto che quest’ultimo, al

momento della sua restituzione, non poteva essere considerato in uno “stato

risultante da un uso conforme al contratto” ai sensi dell’art. 267 cpv. 1 CO. La

parte che ha ricevuto in locazione un appartamento con un lavabo nel bagno, una

cucina completa, due stufe e dieci lampade, tutti funzionanti (non essendo mai

stato preteso il contrario), non può in effetti pretendere di aver agito

conformemente al contratto laddove ha poi provveduto a restituire

l’appartamento senza un lavabo in bagno, senza una cucina, senza due stufe e

senza dieci lampade, tanto più che nemmeno ha asserito o provato che quegli

elementi fossero stati sostituiti da altre installazioni altrettanto funzionali.

9.

Nella sua decisione il

Pretore ha in seguito spiegato che dal valore a nuovo degli elementi mancanti sopramenzionati

(lavabo in bagno, cucina, due stufe e dieci lampade), quantificato in sede peritale,

doveva essere dedotta, per stessa ammissione del locatore, una percentuale del

35% per tener conto della vetustà di quanto in precedenza installato,

percentuale per altro non espressamente contestata dai conduttori, e

considerato che, seppur vetuste, quelle installazioni, risultando perfettamente

servibili, avevano ancora un valore residuo. In questa sede i conduttori obiettano

che la controparte non aveva però dimostrato lo stato iniziale e con ciò il

valore effettivo degli elementi ora mancanti, eliminati oltretutto con il

consenso del locatore siccome ormai vetusti e privi di valore residuo, e

sostituiti da altre installazioni nuove da loro poi rimosse al termine della

locazione. La censura, per altro non provata nella misura in cui i conduttori

pretendono che l’eliminazione degli elementi ora mancanti sia avvenuta con il

consenso del locatore, è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv.

1.

CPC). Essi non si sono in effetti confrontati con l’argomentazione del

Pretore secondo cui la percentuale di deprezzamento del 35% proposta dal

locatore per tener conto della vetustà degli elementi mancanti non era stata da

loro espressamente contestata e oltretutto si giustificava (verosimilmente sulla

base di considerazioni equitative) in considerazione della “perfetta

servibilità” delle infrastrutture eliminate, spiegando per quali ragioni di

fatto o di diritto la stessa fosse errata (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011

consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014

4A_474/2013 consid. 3.2; per tante: II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150).

10.

Chiedendo di riformare la decisione

pretorile nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 300.-, somma

relativa alle spese per la stuccatura di alcuni fori, i conduttori hanno di

fatto pure chiesto di respingere l’altra pretesa sempre di fr. 300.-, ammessa

invece dal Pretore, avente per oggetto la spesa per l’intervento del perito

comunale. Nella loro impugnativa la relativa censura al giudizio di prime cure

non è stata tuttavia minimamente motivata, sicché il gravame, su questo punto,

deve essere dichiarato irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

11.

Ne discende che l’appello

dei conduttori dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese

processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla

base di un valore ancora litigioso di fr. 11'001.60 (fr. 11'301.60 ./. fr.

300.

-), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. In quanto riferito alla

decisione resa il 29 marzo 2016 dal Pretore nell’inc. n. OR.2012.29, l’appello

27.

aprile 2016 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese processuali

dell’appello di cui al dispositivo n. I, di

fr. 4’000.-, sono a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla

controparte sempre in solido fr. 2’500.- per ripetibili.

III. In quanto riferito alla

decisione resa il 29 marzo 2016 dal Pretore nell’inc. n. SE.2013.58, l’appello

27.

aprile 2016 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

IV. Le spese processuali

dell’appello di cui al dispositivo n. III, di fr. 200.-, sono a carico degli

appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte sempre in solido fr. 400.-

per ripetibili.

V. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio sud

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di locazione è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).