12.2016.58
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti - rendiconto - regiudicata
15 settembre 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.58
Lugano
15 settembre 2016/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria (tutela giurisdizionale nei casi
manifesti) - inc. n. SO.2016.552
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 4
febbraio 2016 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
volta ad ottenere da lui, con la comminatoria
dell’art. 292 CP, un ampio e dettagliato rendiconto relativo al mandato di
pianificazione successoria conferito dal defunto dott. L__________ __________, domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il
Pretore con decisione 13 aprile 2016 ha parzialmente accolto;
appellante il convenuto con atto di appello 28 aprile 2016, con cui ha chiesto
in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare
irricevibile l’istanza o in subordine di respingerla e in via ancor più
subordinata il suo annullamento, il tutto protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre l’istante con osservazioni (recte: risposta)
27 maggio 2016 ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e
ripetibili;
preso atto della replica spontanea 6 giugno 2016 del
convenuto e della duplica spontanea 9 giugno 2016 dell’istante;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il dott. L__________ __________
è stato per molti anni cliente dell’avv. C__________ __________ prima e
dell’avv. AP 1 poi nell’ambito di molteplici contratti di mandato;
che il dott. L__________ __________,
di cui AO 1 è figlia, è deceduto il 15 febbraio 2009;
che con istanza 4 febbraio 2016,
promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti
(art. 257 CPC), avversata dall’avv. AP 1, AO 1 ha chiesto che a quest’ultimo fosse
fatto ordine “di fornire immediatamente … più ampio e dettagliato
rendiconto scritto e documentato, senza nulla tacere, in merito a tutto quanto
è o è stato di sua conoscenza o in suo possesso con riferimento al mandato di
pianificazione successoria conferito dal defunto dott. L__________ __________,
in particolare di fornire, con dichiarazione di completezza, oltre a
descrittivo della consulenza prestata, segnatamente: copia del mandato; copia
della corrispondenza postale o telefonica pervenuta dal mandante o con questo
scambiata; copia delle note raccolte nel corso degli incontri avuti con il
mandante o con terzi, rapporti interni, memo, pareri aventi per oggetto
l’indicata pianificazione successoria; copia della corrispondenza scambiata con
Fatti
i rappresentanti del Liechtenstein o di altri Paesi; copia dei mandati
conferiti alla fondazione dal de cuius, oltre che degli statuti e regolamenti,
in bozza e definitivi; copia della documentazione bancaria o commerciale,
assunta nell’ambito del mandato in questione; copia di time sheet, delle
fatture emesse e dei giustificativi di accredito”, il tutto con la
comminatoria dell’art. 292 CP;
che con decisione 13 aprile 2016
il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, nel senso che ha fatto ordine al
convenuto di “di fornire … ampio e dettagliato rendiconto scritto e
documentato, senza nulla tacere, in merito a tutto quanto è o è stato di sua
conoscenza o in suo possesso con riferimento al mandato di pianificazione
successoria conferito dal defunto dott. L__________ __________, in
particolare di fornire, con dichiarazione di completezza, oltre a descrittivo
della consulenza prestata, segnatamente: copia del mandato; copia della
corrispondenza postale o telefonica pervenuta dal mandante o con questo
scambiata; copia rapporti interni, memo, pareri aventi per oggetto l’indicata
pianificazione successoria; copia della corrispondenza scambiata con i
rappresentanti del Liechtenstein o di altri Paesi; copia dei mandati conferiti
alla fondazione dal de cuius, oltre che degli statuti e regolamenti, in bozza e
definitivi; copia della documentazione bancaria o commerciale, assunta
nell’ambito del mandato in questione”, “senza nulla sottacere”, il
tutto con la comminatoria dell’art. 292 CP, aggiungendo poi che “per il
resto l’istanza è inammissibile e la parte istante va rinviata alla procedura
ordinaria”; egli ha quindi posto la tassa di giustizia e le spese, di
complessivi fr. 500.-, per 1/4 a carico dell’istante e per 3/4 a carico del
convenuto, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 1’275.- per
ripetibili (ritenuto che le ripetibili dovute alla parte interamente vincente
sarebbero state di fr. 1’700.-);
che con l’appello 28 aprile 2016
che qui ci occupa il convenuto ha chiesto in via principale la riforma del querelato
giudizio nel senso di dichiarare irricevibile l’istanza o in subordine di
respingerla e in via ancor più subordinata il suo annullamento, il tutto protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
che con risposta 27 maggio 2016 l’istante
ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
che le parti hanno poi presentato
due ulteriori allegati spontanei (il convenuto in data 6 giugno 2016 e
l’istante il 9 giugno 2016);
che nel caso di specie l’istanza deve
essere dichiarata irricevibile già in accoglimento dell’eccezione di
litispendenza sollevata tempestivamente dal convenuto (art. 59 cpv. 2 lett. d e
60 CPC);
che in effetti con istanza 22
settembre 2015 (inc. n. SO.2015.4145), pure promossa nella procedura sommaria
di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) e tuttora pendente,
avversata dal qui convenuto, la qui istante aveva chiesto che a quest’ultimo
fosse fatto ordine “di fornire immediatamente … più ampio e
dettagliato rendiconto scritto e documentato, senza nulla tacere, in merito a
tutto quanto è o è stato di sua conoscenza o in suo possesso o controllo,
diretto o indiretto, e riferibile ai beni economicamente riconducibili al di
lei padre dott. L__________ __________ suscettibili di comporre l’asse
ereditario, agli atti di disposizione o trapassi di proprietà su tali beni,
verificatisi dopo il decesso di quest’ultimo, indicandone precisamente i
retroscena loro riferiti, indicando la loro attuale situazione, fossero essi
anche intestati o stati intestati a persone giuridiche, fondazioni, trust o
altre strutture societarie o che fossero infine stati intestati, quali
beneficiarie economiche alle signore __________ o __________, rispettivamente
seconda moglie del dott. L__________ __________, e sorellastra dell’istante”,
aggiungendo che “in particolare” il convenuto avrebbe dovuto “fornire
ricostruzione per gli ultimi 10 anni (dal 1° gennaio 2004 in poi) con evidenza,
per ciascuna voce di: (i) proventi / plusvalenze conseguiti con distinta indicazione
delle categorie di prodotto finanziario; (ii) minusvalenze finanziarie; (iii)
spese sostenute (mandati fiduciari, spese bancarie e simili); (iv) consistenza
patrimoniale al 1° gennaio; (v) consistenza patrimoniale al 31 dicembre dello
stesso anno”, il tutto con la comminatoria dell’art. 292 CP;
che, pacifico che le parti nelle
due cause siano le medesime, è incontestabile che la richiesta oggetto della
presente causa, volta in sostanza ad ottenere un ampio e dettagliato rendiconto
relativo al mandato di pianificazione successoria conferito dal defunto dott. L__________
__________ al convenuto, sia già compresa nella richiesta, oggetto della causa
inc. n. SO.2015.4145, già pendente, volta ad ottenere da quest’ultimo un ampio
e dettagliato rendiconto relativo a ogni circostanza di sua conoscenza, in suo
possesso o controllo, e riferibile ai beni economicamente
riconducibili al defunto dott. L__________ __________ suscettibili di comporre
l’asse ereditario nonché agli atti di disposizione o trapassi di proprietà su
tali beni (questioni queste delle quali, tra le altre cose, dovevano allora pure
essere indicati i retroscena), e ciò in quanto il mandato di pianificazione
successoria conferito al convenuto era per l’appunto una circostanza riferibile
ai beni economicamente riconducibili al defunto dott. L__________ __________
suscettibili di comporre l’asse ereditario nonché agli atti di disposizione o
trapassi di proprietà su tali beni e meglio costituiva proprio il suo
retroscena (l’istante stessa, a p. 3 della sua risposta all’appello, ha ammesso
che “la figlia del de cuius [n.d.R. cioè proprio lei stessa] ha posto
all’inizio di tutto ciò una domanda globale, desiderando essere informata sui
beni di sua proprietà, ottenendo risposte invece frammentarie parziali … con la
conseguenza, per lei, di doversi inserire con domande più precise e affinate, a
dipendenza degli indizi di volta in volta messile a disposizione”);
che, a prescindere da quanto
precede, l’istanza doveva comunque essere dichiarata irricevibile in quanto,
come si dirà qui di seguito, le condizioni per concedere la tutela
giurisdizionale in procedura sommaria non erano assolutamente adempiute (art.
257 cpv. 3 CPC);
che giusta l’art. 257 CPC il
giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela
giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o
immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo
restando che se queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3);
che in base alla giurisprudenza
del Tribunale federale (DTF 138 III 620 consid. 5.1.1, 141 III 23 consid. 3.2),
un fatto è incontestato se non è contestato dal convenuto, mentre un fatto è
immediatamente comprovabile in base alla norma, se può essere accertato senza
ritardi e senza dispendio particolare; la prova del fatto deve di regola essere
portata mediante documenti (e l’ispezione oculare); la tutela giurisdizionale
nei casi manifesti non soggiace a una limitazione del rigore probatorio:
l’istante non può perciò limitarsi a rendere verosimile la sua pretesa, ma deve
recarne la prova piena, così da creare chiarezza nei rapporti fattuali; se la
controparte contesta i fatti in modo verosimile, la tutela giurisdizionale nei
casi manifesti non può essere accordata; ciò sarà in particolare il caso
laddove essa sostanzi e adduca in modo concludente obiezioni, che dal punto di
vista fattuale non possano essere immediatamente confutate e siano atte a far
vacillare il convincimento del giudice già formato in precedenza; decisivo è in
definitiva sapere se l’approfondito chiarimento delle obiezioni della parte
convenuta possa mutare il convincimento del giudice circa l’avvenuta
dimostrazione della pretesa dell’istante, così che esse non possano a priori
essere considerate prive di rilevanza (in tal senso pure II CCA 23 gennaio 2013
inc. n. 12.2012.175);
che sempre in base alla
giurisprudenza dell’Alta Corte (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2, 141 III 23
consid. 3.2), la situazione giuridica è chiara ai sensi della norma, laddove la
conseguenza giuridica è senz’altro evincibile dall’applicazione della legge
tenendo conto della dottrina e della giurisprudenza e l’applicazione del
diritto porta a un risultato univoco; per contro la situazione giuridica non è
di regola chiara se l’applicazione di una disposizione impone al tribunale una
decisione di apprezzamento o in equità previa valutazione di tutte le
circostanze del caso (in tal senso pure II CCA 13 dicembre 2012 inc. n.
12.2012.190);
che nel caso di specie non si può
ammettere che tutti i fatti siano incontestati o immediatamente comprovabili:
in effetti, nonostante quanto obiettato a suo tempo dal convenuto, l’istante
non ha preteso né dimostrato che tutti i documenti oggetto della sua richiesta
di rendiconto, di cui era in particolare chiesta la produzione in copia (si
pensi segnatamente al mandato e alla documentazione bancaria o commerciale
assunta nell’ambito del mandato in questione), fossero esistenti in forma cartacea
e fossero dunque producibili come richiesto;
che nemmeno si può ritenere che
la situazione giuridica sia del tutto chiara: pur potendosi ammettere, come
rilevato dal Pretore, che l’attività di pianificazione successoria del defunto
dott. L__________ __________ svolta in concreto dal convenuto non sia coperta
dal segreto professionale dell’avvocato (cfr. TF 7 gennaio 2010 5A_620/2007
consid. 7.3.2), si osserva in effetti che il rendiconto non è però possibile
laddove si tratta di meri documenti interni, come studi preparatori, note,
proposte, ecc. (DTF 122 IV 322 consid. 3c/aa), ciò che esclude che l’istante
possa pretendere la consegna della copia dei rapporti interni e dei memo aventi
per oggetto l’indicata pianificazione successoria, nonché delle bozze dei
mandati conferiti alla fondazione dal de cuius, compresi gli statuti e i regolamenti;
che l’istanza doveva in ogni caso
essere dichiarata irricevibile anche per il fatto, sancito dal Pretore con il
suo giudizio (che concludeva per il parziale accoglimento dell’istanza e, per
il resto, per la sua irricevibilità) senza che l’istante avesse ritenuto di
censurarlo, che la domanda di tutela giurisdizionale nei casi manifesti
promossa dall’istante non aveva potuto trovare integrale accoglimento (DTF 141
III 23 consid. 3.3 e 3.4; TF 17 maggio 2013 5A_768/2012 consid. 4.3; II CCA 16
giugno 2015 inc. n. 12.2015.32);
che in tali circostanze l’appello
del convenuto deve pertanto essere accolto già nella sua domanda principale,
senza che sia necessario esaminare le altre censure d’appello;
che, incontestabile il carattere
pecuniario di un’azione di rendiconto (RtiD I-2006 n. 21c p. 649; II CCA 16
agosto 2007 inc. n. 12.2006.199, 26 giugno 2009 inc. n. 12.2008.130, 2 luglio
2010 inc. n. 12.2009.191, 10 giugno 2010 inc. n. 12.2009.160, 26 aprile 2012 inc.
n. 12.2010.70, 15 novembre 2012 inc. n. 12.2010.234, 26 gennaio 2015 inc. n.
12.2014.147; DTF 126 III 445 consid. 3b; TF 8 febbraio 2008 4A_246/2007 consid.
2.1 in: SZZP 2008 130, 9 giugno 2008 4A_20/2008 consid. 1.2 in: RtiD I-2009 12c
p. 605), nel caso di specie le spese processuali e le ripetibili di entrambe le
sedi seguono la soccombenza (art. 106 CPC), fermo restando che per la loro
quantificazione si è considerato un valore litigioso ampiamente superiore ai
fr. 30'000.-, atteso che dai documenti allegati all’istanza risultava che
l’asse ereditario del dott. L__________ __________, che formava di fatto
l’oggetto delle informazioni richieste con l’azione di rendiconto, aveva un
valore multimilionario (cfr. doc. C; cfr. pure l’inc. n. SO.2015.4145, specie
il suo doc. D, di cui era stato chiesto il richiamo, secondo cui lo stesso nel
novembre 2014 era di circa € 90'000’000.-).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la
TG
decide:
I. L’appello 28 aprile 2016 dell’avv. AP 1 è
accolto.
Di
conseguenza la decisione 13 aprile 2016 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. L’istanza è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.-, sono poste a carico dell’istante,
che rifonderà al convenuto fr. 1’700.- per ripetibili.
Considerandi
II. Le spese processuali di fr. 5’000.- sono a carico
dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 4’500.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).