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Decisione

12.2016.58

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti - rendiconto - regiudicata

15 settembre 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i rappresentanti del Liechtenstein o di altri Paesi; copia dei mandati

conferiti alla fondazione dal de cuius, oltre che degli statuti e regolamenti,

in bozza e definitivi; copia della documentazione bancaria o commerciale,

assunta nell’ambito del mandato in questione; copia di time sheet, delle

fatture emesse e dei giustificativi di accredito”, il tutto con la

comminatoria dell’art. 292 CP;

che con decisione 13 aprile 2016

il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, nel senso che ha fatto ordine al

convenuto di “di fornire … ampio e dettagliato rendiconto scritto e

documentato, senza nulla tacere, in merito a tutto quanto è o è stato di sua

conoscenza o in suo possesso con riferimento al mandato di pianificazione

successoria conferito dal defunto dott. L__________ __________, in

particolare di fornire, con dichiarazione di completezza, oltre a descrittivo

della consulenza prestata, segnatamente: copia del mandato; copia della

corrispondenza postale o telefonica pervenuta dal mandante o con questo

scambiata; copia rapporti interni, memo, pareri aventi per oggetto l’indicata

pianificazione successoria; copia della corrispondenza scambiata con i

rappresentanti del Liechtenstein o di altri Paesi; copia dei mandati conferiti

alla fondazione dal de cuius, oltre che degli statuti e regolamenti, in bozza e

definitivi; copia della documentazione bancaria o commerciale, assunta

nell’ambito del mandato in questione”, “senza nulla sottacere”, il

tutto con la comminatoria dell’art. 292 CP, aggiungendo poi che “per il

resto l’istanza è inammissibile e la parte istante va rinviata alla procedura

ordinaria”; egli ha quindi posto la tassa di giustizia e le spese, di

complessivi fr. 500.-, per 1/4 a carico dell’istante e per 3/4 a carico del

convenuto, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 1’275.- per

ripetibili (ritenuto che le ripetibili dovute alla parte interamente vincente

sarebbero state di fr. 1’700.-);

che con l’appello 28 aprile 2016

che qui ci occupa il convenuto ha chiesto in via principale la riforma del querelato

giudizio nel senso di dichiarare irricevibile l’istanza o in subordine di

respingerla e in via ancor più subordinata il suo annullamento, il tutto protestando

spese e ripetibili di entrambe le sedi;

che con risposta 27 maggio 2016 l’istante

ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;

che le parti hanno poi presentato

due ulteriori allegati spontanei (il convenuto in data 6 giugno 2016 e

l’istante il 9 giugno 2016);

che nel caso di specie l’istanza deve

essere dichiarata irricevibile già in accoglimento dell’eccezione di

litispendenza sollevata tempestivamente dal convenuto (art. 59 cpv. 2 lett. d e

60 CPC);

che in effetti con istanza 22

settembre 2015 (inc. n. SO.2015.4145), pure promossa nella procedura sommaria

di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) e tuttora pendente,

avversata dal qui convenuto, la qui istante aveva chiesto che a quest’ultimo

fosse fatto ordine “di fornire immediatamente … più ampio e

dettagliato rendiconto scritto e documentato, senza nulla tacere, in merito a

tutto quanto è o è stato di sua conoscenza o in suo possesso o controllo,

diretto o indiretto, e riferibile ai beni economicamente riconducibili al di

lei padre dott. L__________ __________ suscettibili di comporre l’asse

ereditario, agli atti di disposizione o trapassi di proprietà su tali beni,

verificatisi dopo il decesso di quest’ultimo, indicandone precisamente i

retroscena loro riferiti, indicando la loro attuale situazione, fossero essi

anche intestati o stati intestati a persone giuridiche, fondazioni, trust o

altre strutture societarie o che fossero infine stati intestati, quali

beneficiarie economiche alle signore __________ o __________, rispettivamente

seconda moglie del dott. L__________ __________, e sorellastra dell’istante”,

aggiungendo che “in particolare” il convenuto avrebbe dovuto “fornire

ricostruzione per gli ultimi 10 anni (dal 1° gennaio 2004 in poi) con evidenza,

per ciascuna voce di: (i) proventi / plusvalenze conseguiti con distinta indicazione

delle categorie di prodotto finanziario; (ii) minusvalenze finanziarie; (iii)

spese sostenute (mandati fiduciari, spese bancarie e simili); (iv) consistenza

patrimoniale al 1° gennaio; (v) consistenza patrimoniale al 31 dicembre dello

stesso anno”, il tutto con la comminatoria dell’art. 292 CP;

che, pacifico che le parti nelle

due cause siano le medesime, è incontestabile che la richiesta oggetto della

presente causa, volta in sostanza ad ottenere un ampio e dettagliato rendiconto

relativo al mandato di pianificazione successoria conferito dal defunto dott. L__________

__________ al convenuto, sia già compresa nella richiesta, oggetto della causa

inc. n. SO.2015.4145, già pendente, volta ad ottenere da quest’ultimo un ampio

e dettagliato rendiconto relativo a ogni circostanza di sua conoscenza, in suo

possesso o controllo, e riferibile ai beni economicamente

riconducibili al defunto dott. L__________ __________ suscettibili di comporre

l’asse ereditario nonché agli atti di disposizione o trapassi di proprietà su

tali beni (questioni queste delle quali, tra le altre cose, dovevano allora pure

essere indicati i retroscena), e ciò in quanto il mandato di pianificazione

successoria conferito al convenuto era per l’appunto una circostanza riferibile

ai beni economicamente riconducibili al defunto dott. L__________ __________

suscettibili di comporre l’asse ereditario nonché agli atti di disposizione o

trapassi di proprietà su tali beni e meglio costituiva proprio il suo

retroscena (l’istante stessa, a p. 3 della sua risposta all’appello, ha ammesso

che “la figlia del de cuius [n.d.R. cioè proprio lei stessa] ha posto

all’inizio di tutto ciò una domanda globale, desiderando essere informata sui

beni di sua proprietà, ottenendo risposte invece frammentarie parziali … con la

conseguenza, per lei, di doversi inserire con domande più precise e affinate, a

dipendenza degli indizi di volta in volta messile a disposizione”);

che, a prescindere da quanto

precede, l’istanza doveva comunque essere dichiarata irricevibile in quanto,

come si dirà qui di seguito, le condizioni per concedere la tutela

giurisdizionale in procedura sommaria non erano assolutamente adempiute (art.

257 cpv. 3 CPC);

che giusta l’art. 257 CPC il

giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela

giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o

immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo

restando che se queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3);

che in base alla giurisprudenza

del Tribunale federale (DTF 138 III 620 consid. 5.1.1, 141 III 23 consid. 3.2),

un fatto è incontestato se non è contestato dal convenuto, mentre un fatto è

immediatamente comprovabile in base alla norma, se può essere accertato senza

ritardi e senza dispendio particolare; la prova del fatto deve di regola essere

portata mediante documenti (e l’ispezione oculare); la tutela giurisdizionale

nei casi manifesti non soggiace a una limitazione del rigore probatorio:

l’istante non può perciò limitarsi a rendere verosimile la sua pretesa, ma deve

recarne la prova piena, così da creare chiarezza nei rapporti fattuali; se la

controparte contesta i fatti in modo verosimile, la tutela giurisdizionale nei

casi manifesti non può essere accordata; ciò sarà in particolare il caso

laddove essa sostanzi e adduca in modo concludente obiezioni, che dal punto di

vista fattuale non possano essere immediatamente confutate e siano atte a far

vacillare il convincimento del giudice già formato in precedenza; decisivo è in

definitiva sapere se l’approfondito chiarimento delle obiezioni della parte

convenuta possa mutare il convincimento del giudice circa l’avvenuta

dimostrazione della pretesa dell’istante, così che esse non possano a priori

essere considerate prive di rilevanza (in tal senso pure II CCA 23 gennaio 2013

inc. n. 12.2012.175);

che sempre in base alla

giurisprudenza dell’Alta Corte (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2, 141 III 23

consid. 3.2), la situazione giuridica è chiara ai sensi della norma, laddove la

conseguenza giuridica è senz’altro evincibile dall’applicazione della legge

tenendo conto della dottrina e della giurisprudenza e l’applicazione del

diritto porta a un risultato univoco; per contro la situazione giuridica non è

di regola chiara se l’applicazione di una disposizione impone al tribunale una

decisione di apprezzamento o in equità previa valutazione di tutte le

circostanze del caso (in tal senso pure II CCA 13 dicembre 2012 inc. n.

12.2012.190);

che nel caso di specie non si può

ammettere che tutti i fatti siano incontestati o immediatamente comprovabili:

in effetti, nonostante quanto obiettato a suo tempo dal convenuto, l’istante

non ha preteso né dimostrato che tutti i documenti oggetto della sua richiesta

di rendiconto, di cui era in particolare chiesta la produzione in copia (si

pensi segnatamente al mandato e alla documentazione bancaria o commerciale

assunta nell’ambito del mandato in questione), fossero esistenti in forma cartacea

e fossero dunque producibili come richiesto;

che nemmeno si può ritenere che

la situazione giuridica sia del tutto chiara: pur potendosi ammettere, come

rilevato dal Pretore, che l’attività di pianificazione successoria del defunto

dott. L__________ __________ svolta in concreto dal convenuto non sia coperta

dal segreto professionale dell’avvocato (cfr. TF 7 gennaio 2010 5A_620/2007

consid. 7.3.2), si osserva in effetti che il rendiconto non è però possibile

laddove si tratta di meri documenti interni, come studi preparatori, note,

proposte, ecc. (DTF 122 IV 322 consid. 3c/aa), ciò che esclude che l’istante

possa pretendere la consegna della copia dei rapporti interni e dei memo aventi

per oggetto l’indicata pianificazione successoria, nonché delle bozze dei

mandati conferiti alla fondazione dal de cuius, compresi gli statuti e i regolamenti;

che l’istanza doveva in ogni caso

essere dichiarata irricevibile anche per il fatto, sancito dal Pretore con il

suo giudizio (che concludeva per il parziale accoglimento dell’istanza e, per

il resto, per la sua irricevibilità) senza che l’istante avesse ritenuto di

censurarlo, che la domanda di tutela giurisdizionale nei casi manifesti

promossa dall’istante non aveva potuto trovare integrale accoglimento (DTF 141

III 23 consid. 3.3 e 3.4; TF 17 maggio 2013 5A_768/2012 consid. 4.3; II CCA 16

giugno 2015 inc. n. 12.2015.32);

che in tali circostanze l’appello

del convenuto deve pertanto essere accolto già nella sua domanda principale,

senza che sia necessario esaminare le altre censure d’appello;

che, incontestabile il carattere

pecuniario di un’azione di rendiconto (RtiD I-2006 n. 21c p. 649; II CCA 16

agosto 2007 inc. n. 12.2006.199, 26 giugno 2009 inc. n. 12.2008.130, 2 luglio

2010 inc. n. 12.2009.191, 10 giugno 2010 inc. n. 12.2009.160, 26 aprile 2012 inc.

n. 12.2010.70, 15 novembre 2012 inc. n. 12.2010.234, 26 gennaio 2015 inc. n.

12.2014.147; DTF 126 III 445 consid. 3b; TF 8 febbraio 2008 4A_246/2007 consid.

2.1 in: SZZP 2008 130, 9 giugno 2008 4A_20/2008 consid. 1.2 in: RtiD I-2009 12c

p. 605), nel caso di specie le spese processuali e le ripetibili di entrambe le

sedi seguono la soccombenza (art. 106 CPC), fermo restando che per la loro

quantificazione si è considerato un valore litigioso ampiamente superiore ai

fr. 30'000.-, atteso che dai documenti allegati all’istanza risultava che

l’asse ereditario del dott. L__________ __________, che formava di fatto

l’oggetto delle informazioni richieste con l’azione di rendiconto, aveva un

valore multimilionario (cfr. doc. C; cfr. pure l’inc. n. SO.2015.4145, specie

il suo doc. D, di cui era stato chiesto il richiamo, secondo cui lo stesso nel

novembre 2014 era di circa € 90'000’000.-).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la

TG

decide:

I. L’appello 28 aprile 2016 dell’avv. AP 1 è

accolto.

Di

conseguenza la decisione 13 aprile 2016 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

1. L’istanza è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.-, sono poste a carico dell’istante,

che rifonderà al convenuto fr. 1’700.- per ripetibili.

Considerandi

II. Le spese processuali di fr. 5’000.- sono a carico

dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 4’500.- a titolo di ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).