12.2016.6
Contratto di mediazione, onere della prova. Apprezzamento delle prove, valore probatorio dell'interrogatorio/deposizione delle parti. Domanda di cancellazione di un precetto esecutivo, incompetenza pe
11 maggio 2018Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.6
Lugano
11 maggio 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna (giudice supplente)
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2015.18 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 31 marzo
2015 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 2
con cui ha chiesto la
condanna della controparte al pagamento di fr. 20'000.- oltre interessi, nonché
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
fatto spiccare dall’UE di Mendrisio;
domande avversate dalla
convenuta che ne ha postulato la reiezione, con la richiesta di voler
cancellare il PE summenzionato;
sulle quali ha statuito
il Pretore con decisione 23 dicembre 2015, respingendo integralmente la
petizione e ordinando all’UE di Mendrisio di procedere alla cancellazione del
PE in questione;
appellante l’attrice
che con appello 13 gennaio 2016 chiede la riforma del querelato giudizio, nel
senso di accogliere le domande formulate con la petizione, con protesta di
spese giudiziarie di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli
atti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Il 27 novembre 2014 AP 1
ha indirizzato a AO 1 una fattura dell’importo di fr. 20'000.- con la causale
seguente: “commissione convenuta per l’appalto del contratto relativo le opere
da impianto sanitario e riscaldamento, sottoscritto il 20.3.2013, per un
importo totale di fr. 430'000.- (IVA compresa)” e concernente le opere eseguite
presso la residenza “__________” (doc. D). Indicando quale titolo la fattura
testé menzionata, il 5 febbraio 2015 per il medesimo importo la prima ha fatto
spiccare dall’UE di Mendrisio il PE n. __________ nei confronti di AO 1, al
quale quest’ultima ha interposto tempestiva opposizione (doc. E).
Fatti
B. Esperito infruttuoso
il tentativo di conciliazione, con petizione 31 marzo 2015 AP 1 ha adito la
Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, chiedendo la condanna di AO 1 al
versamento di fr. 20'000.- oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ fatto spiccare dall’UE di
Mendrisio. Con osservazioni 30 aprile 2015 la convenuta si è opposta alle
richieste avversarie, chiedendone la reiezione nonché postulando la
cancellazione del PE testé menzionato. Esperita l’istruttoria, nelle
conclusioni scritte le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.
Statuendo con decisione 23 dicembre 2015 il Pretore ha respinto integralmente
la petizione e ha fatto ordine all’UE di Mendrisio di procedere alla
cancellazione del PE in questione.
C. Con appello 13
gennaio 2016 l’attrice chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di
accogliere le domande formulate con la petizione. Il gravame non è stato
notificato per risposta alla parte appellata.
Considerato
in diritto: 1. Dopo aver ricordato che
compete al mediatore che pretende il versamento della provvigione dimostrare le
circostanze che permettano di confermare l’esistenza di un accordo tra le
parti, il Pretore ha spiegato, in sintesi, che nella fattispecie l’attrice non
era riuscita a comprovare l’esistenza di un contratto di mediazione. Da qui, la
reiezione integrale della petizione.
2. L’appellante
rimprovera al primo giudice, anzitutto, un’erronea valutazione della
testimonianza di __________ __________ (memoriale, pag. 8).
2.1 Il Pretore ha evidenziato che
il teste ha affermato di non essere a conoscenza dell’esistenza di un contratto
di mediazione tra l’attrice e la convenuta (decisione querelata, pag. 3).
L’appellante non contesta tale emergenza processuale ma sostiene che ciò
sarebbe inconferente ai fini del giudizio e non potrebbe portare a “indurre, o
anche solo a propendere, per la reiezione della petizione”. Essa afferma, al
riguardo, che in effetti il teste non doveva forzatamente essere a conoscenza
di un simile accordo, tant’è che se così fosse stato “sarebbe stato non solo
probabile, ma persino provato che la pretesa dell’attrice era fondata”. Tali
argomentazioni sono inconsistenti, dato che l’appellante sembra dimenticare che
le compete l’onere della prova. Per tacere del fatto che, così facendo, nemmeno
si confronta compiutamente con la motivazione pretorile che, invece, ha ben
evidenziato tale aspetto.
2.2 L’appellante sostiene,
inoltre, che se da detta testimonianza non si può ritenere provata la pretesa
della controparte, neppure può essere dedotto alcunché in senso contrario. Essa
rinvia ai passaggi della testimonianza laddove il teste ha affermato: “(…) __________
e __________ si conoscevano bene già prima di questi lavori”; “Per la AO 1, il
referente è sempre stato __________ __________”; “La AO 1 è stata da me
incaricata su indicazione della direzione lavori (__________ __________)”
(verbale 17 settembre 2015, pag. 1 seg.). A suo dire, quindi, “resta comunque
il fatto che è comprovato che il teste (committente) si riferiva a __________, e
che egli ha conferito l’appalto alla convenuta, e che è stato solo un
indicazione della propria direzione lavori che egli ha stipulato un contratto
(…) con la convenuta medesima” (gravame, pag. 8). Non si comprende, tuttavia,
dove risieda la critica al giudizio di prima sede. Al riguardo, infatti, il
Pretore si è limitato a spiegare che dalle testimonianze (compresa per
l’appunto quella qui in esame) non emerge la dimostrazione della tesi attorea
sull’esistenza di un contratto di mediazione (decisione impugnata, pag. 3 in
alto). Ne discende che su questo punto il gravame è finanche irricevibile (art.
310 e 311 cpv. 1 CPC). Si aggiunga che il teste ha altresì affermato di non
aver “mai saputo di provvigioni dovute da AO 1 a chicchessia per i lavori da me
appaltati”, nonché di essere venuto a conoscenza di “questo ipotetico accordo
(…) in questo momento e la cosa non mi fa piacere, anche perché la direzione
lavori mi aveva garantito di escludere l’esistenza di questi accordi in
generale” (verbale 17 settembre 2015, pag. 1 in fondo).
3. L’appellante
prosegue affermando che “analogo discorso” a quello fatto per il teste __________
__________ vale per le dichiarazioni di __________ __________, dato che non si
sarebbe mai occupato di questioni contrattuali e quindi non potrebbe sapere
alcunché (memoriale, pag. 8 in fondo). Per i medesimi motivi illustrati al
considerando precedente, ai quali si rinvia, anche su questo punto il gravame è
irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
4. L’attrice afferma,
altresì, che il teste __________ __________ non sarebbe la persona di
riferimento della convenuta e ciò sarebbe sufficiente per “giustificare una sua
ignoranza in merito” alla questione della mediazione. Essendo egli, poi,
dipendente della controparte dal 2012 ma senza aver indicato il mese esatto,
gli accordi tra le parti sulla questione potrebbero risalire a un periodo
precedente alla sua assunzione (appello, pag. 9). Sempre per i medesimi motivi
indicato al considerando 2 su questo punto il gravame è inammissibile.
5. L’appellante
sostiene, inoltre, che le dichiarazioni di __________ __________ (presidente
della convenuta) formulate in sede di interrogatorio e quelle dei testi
menzionati sopra si conciliano sia con la sua tesi sia con quella avversaria,
sicché non portano elementi significativi né in favore dell’esistenza né
dell’inesistenza di una pattuizione sulla provvigione. Ancora una volta,
tuttavia, non si comprende dove risieda la critica al giudizio pretorile, dato
che il primo giudice, va ribadito, ha ricordato l’onere della prova in capo
all’attrice e ha accertato che le risultanze testé menzionate non dimostrano la
sua tesi, circostanza peraltro ammessa, come esposto poc’anzi, dall’appellante
medesima.
6. L’attrice asserisce
Considerandi
che determinante ai fini di causa è la testimonianza di __________ __________
(direttore lavori) (memoriale, pag. 10).
6.1
Il Pretore ha riportato il
passaggio in questione, ove il teste ha dichiarato: “Ricordo che in
un’occasione, quando si parlava della possibilità di far presentare un’offerta
dalla AO 1, che __________ mi aveva presentato come idonea a eseguire i lavori
previsti, __________ ebbe a dire a __________ che, ottenendo il lavoro avrebbe
dovuto ricordarsi “di sistemare” una pendenza di un importo di fr. 20'000.-.
Francamente io non sapevo e non so di cosa si trattasse. __________ comunque
annuì. (…) Nella discussione tra __________ e __________ non so se i fr.
20'000.- fossero una provvigione, so soltanto che si trattava di sistemare una
pendenza di quell’importo tra di loro. Il senso era «ti faccio prendere i
lavori e tu mi sistemi la pendenza»” (verbale 17 settembre 2015, pag. 3). Secondo
il primo giudice, da tale dichiarazione – peraltro contraria a quella di __________
__________ – non emerge in alcun modo uno scambio di volontà concordanti tra le
parti in merito alla pattuizione di una provvigione, ritenuto che il teste ha
unicamente dichiarato di aver sentito le parti discutere di “una pendenza da
regolare” senza che sia dato di sapere di cosa effettivamente si trattasse
(decisione impugnata, pag. 3).
6.2
L’appellante critica
anzitutto il confronto eseguito dal primo giudice tra la testimonianza qui
trattata e l’interrogatorio di __________ __________. A suo dire, il valore di quest’ultimo
non sarebbe comparabile, per importanza probatoria, a quello di una
testimonianza (gravame, pag. 10 in fondo). Come ancora recentemente spiegato
dal Tribunale federale, sia l’interrogatorio sia la deposizione delle parti
sono dei mezzi di prova previsti dalla legge (art. 168 cpv. 1 lit. f CPC) e il
giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove (art.
157.
CPC). L’Alta Corte ha nondimeno sottolineato che nel Messaggio del Consiglio
federale del 28 giugno 2006 relativo al CPC (FF 2006 pag. 6698) è indicato che
in ragione della parzialità del loro autore, le dichiarazioni che una parte fa
a proprio favore hanno un valore probatorio molto limitato e devono quindi
essere suffragate da ulteriori prove (TF 5A_56/2018 del 6.3.2018 consid.
4.2
). Ciò posto, nel presente caso l’appellante dimentica, una volta di
nuovo, che le compete l’onere della prova e che il Pretore si è, in definitiva,
limitato a spiegare che dall’interrogatorio non è emersa la dimostrazione della
sua tesi. È quindi unicamente a fronte dell’inconcludenza di tale emergenza che
il primo giudice ha evidenziato quanto emerso dall’interrogatorio di __________
__________.
6.3
Secondo l’appellante, poi, al
contrario di quanto reputato dal Pretore il teste __________ __________ non si
è limitato a riferire di aver sentito le parti parlare di una “pendenza da
regolare”, senza che sia dato di sapere di cosa effettivamente si trattasse. L’attrice
afferma che nel verbale è indicato anzitutto tra virgolette “sistemare”, così
che è da intendersi “mettere apposto”, cioè saldare. Inoltre, a suo dire il
teste ha affermato “ti faccio prendere i lavori e tu mi sistemi la pendenza”,
ossia che avrebbe messo apposto “quella pendenza di fr. 20'000.- ”, cosa che __________
__________ avrebbe accettato (memoriale, pag. 11). Così facendo, tuttavia,
l’appellante non si confronta compiutamente con il giudizio pretorile, laddove,
per l’appunto, è indicato – come già detto al considerando precedente e qui
ribadito – che da tale testimonianza non emerge in alcun modo uno scambio di
volontà concordanti tra le parti in merito alla pattuizione di una provvigione.
Come correttamente indicato dal Pretore, il teste ha infatti unicamente
dichiarato di aver sentito le parti discutere di “una pendenza da regolare”, e
meglio: “__________ ebbe a dire a __________ che, ottenendo il lavoro avrebbe
dovuto ricordarsi «di sistemare» una pendenza di un importo di fr. 20'000.-”.
Il teste in questione ha soggiunto che “nella discussione tra __________ e __________
non so se i fr. 20'000.- fossero una provvigione, so soltanto che si trattava
di sistemare una pendenza di quell’importo tra di loro. Il senso era «ti faccio
prendere i lavori e tu mi sistemi la pendenza»”. Non vi è quindi alcun
riferimento a che tale pendenza fosse inerente a una provvigione a seguito di
un contratto di mediazione. Non si può quindi escludere che essa concernesse
un’altra questione. Tant’è che l’appellante medesima nemmeno sostiene che il
teste avrebbe invece fatto riferimento alla questione della provvigione. Si aggiunga
che la credibilità del teste __________ __________ è minata dalla discordanza
tra quanto da egli affermato nel suo scritto 24 novembre 2014 indirizzato a AP
1.
e quanto invece riferito nelle dichiarazioni summenzionate. Infatti, nella
missiva in questione egli ha asserito che “in occasione della discussione per
la delibera delle opere da sanitario-riscaldamenti da eseguire presso il
cantiere del __________, propr. __________ ad __________, il sig. __________ __________
della Spett. AO 1 si era impegnato a versarle al momento della firma del
contratto d’appalto l’importo di fr. 20'000.- quale commissione per
l’acquisizione dell’appalto in questione” (doc. B), mentre in sede di audizione
testimoniale ha dichiarato che “francamente io non sapevo e non so di cosa si
trattasse” (verbale 17 settembre 21015, pag. 3). Ne consegue che, in
definitiva, anche su questo punto le argomentazioni dell’appellante non sono di
ausilio alla sua tesi.
7.
Il Pretore ha
ordinato all’UEF di Mendrisio di procedere alla cancellazione del PE n. __________
del 3 febbraio 2015 (dispositivo n. 1.1). Orbene, la gestione del registro
delle esecuzioni (compresa, in particolare, la comunicazione d’informazioni a
terzi secondo l’art. 8a LEF) rientra nell’esclusiva competenza dell’ufficio
d’esecuzione che tiene il registro, non in quella del giudice civile (TF 4A_440/2014
consid. 4.2, SZZP/RSPC 2015, 179 segg.). La richiesta di cancellazione di
un’esecuzione – o meglio detto di divieto di comunicazione a terzi (in virtù
dell’art. 8a cpv. 3 LEF) – dev’essere rivolta all’ufficio d’esecuzione
competente, il quale valuterà se sono date le condizioni legali per accedere
alla domanda, segnatamente se l’esecuzione è stata dichiarata nulla o annullata
da una decisione giudiziale (art. 8a cpv. 3 lett. a LEF) oppure se risulta in
modo indiscutibile dall’esito di una decisione giudiziale (ad esempio di
disconoscimento o di accertamento negativo di debito) che l’esecuzione era
ingiustificata sin dall’inizio (sentenza TF 4A_440/2014 citata sopra, consid.
4.2
e 2). La decisione dell’ufficio può essere impugnata con ricorso giusta gli
art. 17 seg. LEF dinanzi alle apposite autorità di vigilanza cantonali (art. 13
LEF) e non al giudice civile (CEF, 14.2016.137 del 24.11.2016 consid. 2). La
domanda di cancellazione in questione formulata dalla convenuta andava pertanto
dichiarata inammissibile per carenza di competenza per materia del giudice
adito (art. 59 cpv. 2 lit. b CPC), presupposto processuale da rilevare
d’ufficio in ogni stadio di causa e, quindi, anche in questa sede (art. 60 CPC).
Ne consegue che la decisione querelata va riformata su questo punto, sebbene
per motivi nemmeno invocati dall’appellante.
8.
In sintesi,
l’appello è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi. Le spese
processuali di fr. 1'000.- sono poste integralmente a carico dell’appellante
(art. 106 cpv. 1 CPC). Infatti, come esposto al considerando precedente la
riforma della decisione impugnata non concerne una sua specifica richiesta di
giudizio. Non si assegnano ripetibili alla controparte, dato che in
applicazione dell’art. 312 cpv. 1 CPC il gravame non le è stato notificato per
la risposta. Il valore di causa ai fini di un eventuale ricorso in materia
civile al Tribunale federale è di fr. 20'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione della LTG e del RTar
decide: 1. L’appello 13 gennaio 2016
di AP 1 è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza
la decisione 23 dicembre 2015 inc. SE.2015.18, invariati gli altri dispositivi,
è così riformata:
1.1 La
domanda riconvenzionale formulata da AO 1 e volta alla cancellazione del PE n. __________
del 3 febbraio 2015 è dichiarata inammissibile.
2. Le spese processuali
di fr. 1'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico. Non si
assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).