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Decisione

12.2016.62

Contratto di architetto, contratto di progettazione: venuta in essere, rescissione, onorario per il mancato guadagno

20 aprile 2018Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

B. In data

8 agosto 2007 AO 1 ha trasmesso a A__________ (cfr. doc. N), funzionario presso

Banca __________, istituto presso il quale AP 1 intendeva richiedere il

finanziamento necessario per la costruzione della villa, una copia del

contratto SIA per "le prestazioni nell'architettura" dal quale

risultava che AO 1 avrebbe curato la “progettazione - esecuzione - direzione

architettonica” di una “villa a R__________ mappale __________” (cfr.

doc. O). In relazione all’onorario, tale contratto - che non era però sottoscritto

dalle parti - prevedeva uno scadenzario dei pagamenti e delle prestazioni, ed

in particolare il versamento di un primo acconto di fr. 30’000.- entro il 15

agosto 2007 (cfr. allegato 5 del doc. O). In ragione del mancato pagamento di

questo importo e di un atteggiamento elusivo del committente, AO 1 ha inviato

allo stesso, in data 27 settembre 2007, uno scritto chiedendo spiegazioni (cfr.

doc. Q) nonché la versione definitiva del contratto per le prestazioni

d’architetto (cfr. doc. P). Nonostante diversi richiami (cfr. doc. R, S e T), AP

1 è rimasto inattivo, non ha sottoscritto l’accordo e non ha provveduto al

versamento dell’acconto richiesto.

In data 6

febbraio 2008 AO 1 ha, quindi, inviato alla controparte la fattura relativa

alle prestazioni effettuate sino a quel momento pari a fr.

78'640.57 (cfr. doc. U e V); anche tale fattura non è stata né contestata né

onorata.

C. In

data 6 ottobre 2010 AO 1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano chiedendo

la condanna di AP 1 al versamento di complessivi fr. 78'640.57 oltre interessi

e accessori, a titolo di onorario e di mancato utile per la rescissione

anticipata del contratto. In breve, l’attore ha sostenuto la venuta in essere

tra le parti di un contratto di appalto. A suo dire, iI convenuto sarebbe

tenuto al pagamento delle prestazioni eseguite dall’architetto e al versamento

di un risarcimento per il mancato utile dovuto alla rescissione anticipata per

atti concludenti del contratto da parte del committente.

AP

1 si è opposto alla petizione

contestando integralmente le pretese attoree. In sintesi, egli ha negato la venuta

in essere di un contratto oneroso tra le parti, asserendo che l’attore aveva

svolto le prestazioni a titolo promozionale con l’intento di convincerlo a

conferirgli un incarico. Egli avrebbe pertanto agito a titolo gratuito. Nel

contempo, il convenuto ha contestato l’ammontare dell’onorario, argomentando che,

nella denegata ipotesi che si volesse seguire la tesi attorea, le prestazioni

svolte dall’attore erano già comprese nella richiesta d’acconto di fr.

30'000.-.

In

sede di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle

rispettive allegazioni e richieste.

Esperita

l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale.

Nei rispettivi allegati conclusivi esse hanno ribadito le proprie antitetiche

posizioni. L’attore ha ridotto la sua pretesa a fr. 69'581.60 oltre interessi

ed accessori sulla base delle risultanze della perizia giudiziaria.

D. Con sentenza del 15

marzo 2016 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione condannando il

convenuto al pagamento di fr. 67'202.- oltre interessi.

E. Con atto di appello

del 3 maggio 2016 il convenuto chiede la riforma del querelato giudizio nel

senso di respingere integralmente la petizione, subordinatamente, di ammetterla

limitatamente all’importo di fr. 21'080.10, con protesta di tasse, spese e

ripetibili, mentre l’attore con risposta del 27 giugno 2016 postula la

reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.

E considerato

Considerandi

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile

svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739, 1834). Giusta l'art.

405.

cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento

della comunicazione della decisione. Il giudizio pretorile del 15 marzo 2016 è

stato comunicato alle parti dopo il 1° gennaio 2011. La procedura ricorsuale è

così retta dal CPC.

2.

Nel proprio giudizio

il Pretore, dopo aver ripercorso le norme che reggono il contratto di

architetto, ha analizzato l’attività svolta da AO 1 giungendo alla conclusione

che il convenuto non potesse in buona fede ritenere che le prestazioni eseguite

dall’architetto non fossero da remunerare. Il primo giudice ha pertanto

accertato la venuta in essere di un contratto di progettazione e il carattere

oneroso del lavoro svolto dall’attore. Il Pretore, dopo aver ricordato il

diritto del committente a recedere dal contratto e il contestuale obbligo di

corrispondere all’appaltatore sia l’onorario per le prestazioni già effettuate

che l’indennizzo per il mancato guadagno ai sensi dell’art. 377 CO, ha considerato

che con il proprio comportamento AP 1 ha chiaramente manifestato la volontà di

rescindere predetto contratto. Il giudice di prima sede, facendo proprie le

considerazioni espresse dal perito giudiziario, ha quindi quantificato in fr.

48'202.- l’onorario spettante all’attore e in fr. 19'000.- l’indennizzo per il

mancato guadagno, per complessivi fr. 67'202.-.

3.

Con l’appello AP 1 dichiara

di censurare “sia l’errata applicazione del diritto che una errata ed

arbitraria valutazione delle prove e il conseguente accertamento inesatto dei

fatti e delle relazioni contrattuali tra le parti” (cfr. appello pag. 2).

Più nel dettaglio, riprendendo sostanzialmente quanto asserito in prima sede, egli

contesta che l’attività dell’attore sia stata svolta a titolo oneroso e

sostiene che quanto fatto dall’architetto sia stata semplicemente un’attività

promozionale nella speranza (poi disillusa) di ottenere un incarico. Egli

afferma, inoltre, che si trattava di un’“attività innestatasi a fianco di

altri due incarichi già in corso” e pertanto, a suo dire, “svolta a

carattere accessorio agli stessi” (cfr. appello pag. 5). L’appellante

prosegue criticando, in maniera invero piuttosto confusa, il Pretore per aver

riconosciuto all’attore un onorario che andava al di là di quanto

effettivamente elaborato, ovvero il progetto di massima, e che teneva conto

anche della remunerazione necessaria per completare il mandato. Da ultimo, AP 1

lamenta un’errata quantificazione del credito riconosciuto ad AO 1. In

particolare, egli rimprovera al giudice di prima sede di aver conteggiato più

ore di quelle effettivamente svolte dall’architetto e di avere erroneamente

ammesso un fattore di maggiorazione del 20% per la difficoltà del progetto, in realtà,

neppure richiesto dall’attore.

4.

Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e

di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).

L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata

spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con

ciò da riformare (v. Reetz/Theiler

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n.

36.

ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,

n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n.4A_659/2011,

consid. 4; sentenza II CCA del 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e

riferimenti). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica

puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e

una propria lettura dei fatti. Problematica che concerne, in particolare, le

argomentazioni sollevate ai paragrafi G, H (cfr. appello, pag. 3 seg.) e,

parzialmente, al paragrafo O (cfr. appello, pag. 8). L’appello in esame

viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed

espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno

analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica

al giudizio impugnato.

5.

Come

accennato sopra, la prima contestazione, sollevata invero in maniera assai

generica e senza che venga sviluppata una reale argomentazione, verte sulla

natura del rapporto venuto in essere tra le parti e sulla natura onerosa o meno

dello stesso (cfr. appello pag. 3 seg.) .

5.1

Nella propria decisione

il Pretore ha già ampiamente esposto la dottrina e la giurisprudenza

applicabili alla fattispecie. In questa sede è pertanto sufficiente ricordare

che quando l’architetto viene incaricato di svolgere dei lavori

preliminari per la realizzazione di un’opera, come l’allestimento di piani e

progetti, si perfeziona un contratto di progettazione che soggiace alle norme

sul contratto d’appalto (DTF 130 III 361 consid. 4.1,

127.

III 543 consid. 2a; Gauch, Der Werkvertrag, 5a ed., Schulthess, 2011, n. 49). La venuta in

essere di un siffatto contratto presuppone un accordo delle parti sull’obbligo

del committente di pagare le prestazioni dell’appaltatore in quanto l’aspetto

oneroso del rapporto costituisce un elemento essenziale

del contratto d’appalto. Un accordo tacito è sufficiente (Zindel/Pulver, Basler Kommentar OR I, 6.

A. Art. 363 CO, N. 4; sentenza TF 4A_9/2015 del 29 luglio

2015.

consid. 4.3). L’onere della prova ricade sull’appaltatore, a meno che in base

alle circostanze del caso non si debba ritenere che le prestazioni fornite

dall’appaltatore fossero dovute unicamente dietro remunerazione, ciò sarà ad

esempio il caso se le prestazioni sono svolte dall’appaltatore nell’ambito

dell’esercizio della sua professione (sentenza TF 4C.421/2006 del 4 aprile

2007, consid. 2.1, Gauch, op. cit., n. 113) oppure se l’estensione dell’attività svolta

dall’appaltatore va ben oltre a quella necessaria ad allestire una semplice

offerta, sicché il committente non può in buona fede ritenere che una mercede

non sia dovuta (DTF 119 II 40 consid. 2b; sentenza TF 4A_42/2010 del 19 marzo

2010.

consid. 2.1).

5.2

A prescinde

dall’effettiva ammissibilità della censura, su cui permangono seri dubbi (cfr. consid.

4), la contestazione va comunque respinta nel merito in quanto priva di buon

fondamento. Nel caso specifico, infatti, è incontestato che il committente ha

interpellato AO 1 in relazione all’edificazione di una villa chiedendogli delle

proposte. Risulta, inoltre, dagli atti che, a seguito di questa richiesta,

l’architetto ha raccolto i dati catastali necessari e fatto realizzare un

modello del terreno, procedendo poi all’elaborazione di un primo progetto di

massima e di due ulteriori varianti. L’istruttoria ha rilevato che le fatture per

le spese vive, emesse cioè in relazione alle prestazioni di terzi, dopo aver

ricevuto il preavviso favorevole dall’architetto sono state saldate da AP 1,

circostanza ammessa da quest’ultimo. E’ inoltre pacifico che tra le parti vi

sono stati degli incontri in relazione a questo progetto edificatorio; AP 1

contesta, infatti, unicamente il loro numero ma non che vi siano effettivamente

stati dei colloqui.

Tutti questi elementi

portano a ritenere che AP 1 - contrariamente a quanto egli cerca di sostenere

in sede giudiziaria - fosse perfettamente informato del lavoro svolto da AO 1 e

dell’estensione dello stesso; ciò malgrado non ha sollevato alcuna obbiezione

al riguardo. È innegabile che l’attore ha agito nell’ambito della sua attività professionale

e che quanto da lui elaborato è andato al di là di quanto necessario ad

allestire una semplice offerta, circostanza che non poteva certo sfuggire

all’appellante. Per tutti questi motivi AP 1 non poteva in buona fede ritenere

che le prestazioni svolte da AO 1 potessero essere state eseguite

a titolo benevolo e gratuito .

L’argomentazione attorea,

riproposta nell’appello, secondo cui queste prestazioni sarebbero state

effettuate dall’architetto a titolo “promozionale” e avrebbero avuto “carattere

accessorio” agli altri incarichi “già in corso” (cfr. appello pag. 4

e 5), oltre ad essere priva di supporto probatorio si scontra - senza però riuscire

a sovvertirla - con la presunzione di fatto illustrata poc’anzi.

Neppure può essere seguita

la tesi appellatoria secondo cui le varianti di progetto sarebbero state

elaborate su iniziativa dell’attore medesimo e non a seguito di “specifiche

richieste del convenuto” (cfr. appello pag. 4), come invece stabilito dal

Pretore (cfr. sentenza cit., pag. 3), in quanto inconciliabile con le

risultanze testimoniali (cfr. audizione testimoniale del 20 gennaio 2012 di P__________,

pag. 2 seg. e di E__________, pag. 5 seg. nonché interrogatorio formale di AO

1.

del 7 maggio 2014, pag. 4), la veridicità delle quali non è peraltro mai stata

contestata dal convenuto.

Così stando le cose è

pertanto a giusta ragione che il Pretore ha ammesso la venuta in essere tra le

parti, per atti concludenti, di un contratto di progettazione e la conseguente onerosità

delle prestazioni fornite da AO 1.

6.

Nel prosieguo

dell’appello AP 1 pretende che l’estensione del contratto debba essere limitata

al periodo in cui l’attore ha avuto un’”attività concludente”, ovvero

alla fase dell’“elaborazione del progetto di massima” (cfr. appello,

pag. 5; tesi riproposta anche in seguito a pag. 9). Trattasi invero di

un’argomentazione nuova e con ciò irricevibile, essendo stata sollevata per la

prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC). Negli allegati

introduttivi e nelle conclusioni, infatti, il convenuto non ha mai sostenuto,

neppure a titolo subordinato, che – nella denegata ipotesi in cui fosse stata

ammessa la conclusione di un contratto di progettazione – tale progettazione

sarebbe stata limitata solo a un progetto di massima.

Ad un primo esame, la

contestazione appellatoria pare, in ogni caso, infondata anche nel merito. È

fuor di dubbio che, nell’ambito di una valutazione generale, l’atteggiamento

passivo assunto da AP 1 e l’assenza di una manifestazione di disaccordo alla

ricezione della bozza del contratto d’architetto (doc. O punto 2) e della

versione definitiva di contratto (doc. P), che illustravano l’estensione delle

prestazioni, vanno a suo detrimento. Egli deve, infatti, lasciarsi imputare la

presunzione di un suo tacito assenso al contenuto dello scritto e di una

conformità dello stesso con quanto discusso tra le parti. Per completezza è utile

ricordare che la bozza di contratto è stata inviata al consulente bancario

incaricato di seguire la procedura di finanziamento presso Banca __________

proprio su richiesta di AP 1 (doc. N).

Vale, inoltre, la pena

sottolineare l’estrema contraddittorietà delle richieste appellatorie su questo

punto. Da un canto, infatti, AP 1 quantifica l’onorario semmai spettante alla

controparte in “fr. 30'000.- o poco più” (cfr. appello pag. 9) mentre

nel petitum subordinato riduce, senza particolari spiegazioni, questo importo a

fr. 21'080.10 (cfr. appello pag. 2).

Alla luce di tutto quanto

precede, l’assunto pretorile secondo cui l’accordo venuto in essere tra le

parti non si limitava al solo progetto di massima ma si estendeva alle prestazioni

indicate nei doc. O e P non da adito a critiche e va confermato.

7.

Da ultimo, l’appellante

contesta l’ammontare del credito riconosciuto dal Pretore all’architetto per le

sue prestazioni.

7.1

Per quanto attiene all’impegno

orario AP 1 contesta il monte ore di 290 ore riconosciuto dal perito - e

ripreso nella sentenza dal Pretore (cfr. sentenza pag. 5 ) - e chiede che dallo

stesso vengano dedotte “50-60 ore per i 33 incontri indicati in agenda”

a suo dire non provati (cfr. appello pag. 6).

In primis, è necessario chiarire

che, diversamente da quanto sembra credere l’appellante, la quantificazione

delle ore lavorative totali da parte del perito non è stata fatta in diretta

funzione del numero e della durata degli incontri tra l’attore e il convenuto,

rispettivamente il suo compagno, evincibili dall’agenda (cfr. doc. Y), bensì in

astratto. Al riguardo il perito, infatti, ha spiegato di essersi limitato a “stimare

il tempo che si può ragionevolmente e oggettivamente presumere come necessario

per lo svolgimento delle prestazioni relative a un progetto della portata di

quello documentato agli atti.” Egli ha quindi precisato di aver fatto capo

ai “metodi di calcolo usualmente utilizzati nell’ambito dell’allestimento

dei preventivi di onorario (…)” e di aver “stimato il tempo necessario

in circa 290 ore”, ripartite tra: “raccolta dei dati e dei documenti,

analisi delle intenzioni e delle esigenze del committente studio preliminare di

soluzioni possibili”, elaborazione delle tre varianti di progetto e “proposta

di contratto, corrispondenza ecc.” (cfr. perizia del 6 novembre 2013, pag.

9).

In sede di delucidazione

peritale, il perito ha poi spiegato che il dispendio orario per i colloqui era

già stato considerato nelle 290 ore ritenute necessarie per lo svolgimento

dell’incarico in esame, precisando, inoltre, che lo svolgimento degli stessi pareva

in linea con l’attività richiesta (cfr. delucidazione del 30 gennaio 2014, pag.

5).

A questo proposito è

necessario sottolineare che l’appellante non contesta che un dispendio di 50-60

ore lavorative per lo svolgimento d’incontri con la committenza sia da

ritenersi adeguato per un simile progetto, rispettivamente non indica per quali

ragioni la stima (astratta) delle ore necessarie all’esecuzione delle

prestazioni effettuata dal perito sarebbe errata. Egli si limita, infatti, a

rimproverare all’attore di non aver portato la prova “che tutti questi 33 incontri

si riferissero integralmente al preteso incarico” come pure di non aver

fornito la prova “della durata di questi incontri” (appello pag. 6),

aspetto che però, come illustrato poc’anzi, si rivela marginale nella

quantificazione delle ore totali.

Accertato quanto sopra, è

nondimeno utile chiarire che l’effettivo svolgimento degli incontri e il loro

numero emerge sia dall’agenda di cui al doc. Y che dalle deposizioni

testimoniali agli atti (cfr. audizione testimoniale del 20 gennaio 2012 di P__________,

pag. 2 e di E__________, pag. 7 nonché interrogatorio formale di AO 1 del 7

maggio 2014, pag. 4), dichiarazioni la cui veridicità non è mai stata messa in

dubbio dall’appellante.

7.2

In relazione alla

maggiorazione del 20% per difficoltà, AP 1 rimprovera al perito di aver

applicato nel calcolare l’onorario dovuto all’architetto questo supplemento per

il grado di difficoltà del progetto e al Pretore di non averlo corretto eliminandolo.

In sintesi, l’appellante sostiene che il perito e il Pretore hanno applicato un

“grado di difficoltà maggiore di quello che era stato applicato dall’attore

stesso” e rimprovera loro di aver riconosciuto ad AO 1 “più di quanto

egli non abbia pensato di chiedere” (cfr. appello, pag. 7).

Vero è che il perito ha

applicato al calcolo dell’onorario un fattore pari a 1.2 che si traduce in una

maggiorazione del 20% del tempo stimato come necessario, in considerazione

della difficoltà del progetto (cfr. perizia, pag. 5 in fine e delucidazioni

peritali, pag. 5, quesito b), mentre l’attore ha applicato un fattore del 1.1.

Nella fattispecie, tuttavia, l’onorario complessivo riconosciuto dal perito - e

ripreso dal Pretore nella sentenza impugnata (cfr. sentenza cit., pag. 5) - è

inferiore a quanto postulato da AO 1, ragion per cui la critica secondo cui il

Pretore avrebbe riconosciuto più di quanto richiesto si rivela priva di

fondamento.

È inoltre necessario sottolineare

che l’appellante non adduce alcun motivo di merito per cui l’applicazione di

questo supplemento sarebbe errata. Non sussistendo motivi per discostarsi dalle

valutazioni peritali, il Pretore le ha a giusto titolo riprese nella propria

sentenza.

7.3

In merito al

risarcimento per mancato guadagno, AP 1 rimprovera al Pretore di aver

riconosciuto all’attore un’indennità per rescissione anticipata ai sensi

dell’art. 377 CO “a dispetto delle considerazioni esposte dal perito

giudiziario” (cfr. appello pag. 7). L’appellante lamenta inoltre - invero,

senza però sufficientemente sostanziare le proprie affermazioni - “l’estrema

contraddittorietà e insostenibilità della sentenza” che, a suo dire,

sarebbe “interamente sbilanciata a favore dell’attore” (cfr. appello

pag. 8). Censure che come si dirà qui di seguito si rivelano inconsistenti

oltre che, come indicato in precedenza, parzialmente irricevibili (cfr. consid.

4).

Il primo rilievo concerne il

contenuto della perizia. In realtà, diversamente da quanto cerca di sostenere

l’appellante, il perito non ha escluso la concessione di una pretesa

risarcitoria ma si è astenuto dall’esprimersi sul tema ritenendo che “richiede

apprezzamenti di carattere giuridico che non sono di sua competenza” (cfr.

perizia, pag. 12). In sede di delucidazioni egli ha poi proceduto ad una

calcolazione teorica del risarcimento, quantificato in fr. 19'000.-, prendendo

in considerazione il calcolo dell’onorario effettuato dal perito di parte arch.

Pellegrini (cfr. doc. W). A prescidere da quello che sostiene ora

l’appellante, dagli atti non risulta che egli abbia validamente contestato il

metodo di calcolo seguito dal perito in prima sede, tale non può infatti essere

considerata la generica censura, circoscritta all’assenza di contratto, alla

non meglio motivata impossibilità di quantificare il mancato guadagno e

all’assenza di presupposti giuridici per rivendicarlo, contenuta nelle

conclusioni (cfr. conclusioni, pagg. 3 in fine e 4). Così stando le cose la valutazione

pretorile di attenersi a questo importo non dà adito a critiche e va confermata.

8.

In definitiva,

l’appello deve essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza

dell’appellante il quale rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per

ripetibili. Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale

federale è superiore a fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi

richiamati gli art 96 e 106 CPC e la LTG,

decide: 1. L’appello 3 maggio 2016 di AP

1 è respinto.

2. Le spese processuali

d’appello di complessivi fr. 6'000.- sono poste a carico di AP 1. L’appellante

rifonderà alla controparte fr. 4’500.- per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).