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Decisione

12.2016.63

Risoluzione consensuale del contratto di lavoro: interpretazione secondo la concorde volontà delle parti

7 settembre 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta la

necessaria autorizzazione ad agire (CM.2011.32), AP 1, con petizione 11 maggio

2011, ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, AO 1, chiedendo di accertare la data di cessazione del rapporto di lavoro

al 31 agosto 2006 e di condannare la datrice di lavoro al pagamento

dell’importo di fr. 47'000.- a titolo di contributi sociali e previdenziali

asseritamente non versati per il periodo 20 ottobre 2005 – 31 agosto 2006. A

suo dire, il rapporto di lavoro avrebbe infatti preso fine il 31 agosto 2006 e

non al momento della firma del contratto di risoluzione il 19 ottobre 2005. Con

risposta 5 settembre 2011 la convenuta si è integralmente opposta alla

petizione, adducendo che il rapporto di lavoro avrebbe preso fine il 19 ottobre

2005. Lei avrebbe calcolato e versato agli assicuratori sociali e al fondo

previdenziale tutti i contributi imposti dalla legge e dalle relative polizze

assicurative, sulla base dell’importo netto pattuito tra le parti a titolo di

liquidazione.

C. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore, con decisione 18 marzo 2016 ha respinto integralmente la petizione,

caricando all’attore le spese processuali, con l’obbligo per quest’ultimo di

rifondere alla convenuta fr. 5'000.- di ripetibili. In estrema sintesi, il

primo giudice ha ritenuto che il rapporto di lavoro avesse preso fine il 19

ottobre 2005 e pertanto nulla era più dovuto all’attore a titolo di asseriti

contributi arretrati.

D. Con appello 3 maggio

2016 l’attore ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di

accogliere la petizione limitatamente a fr. 41'402.91 e, in via subordinata, di

annullare la decisione e rinviare l’incarto al Pretore per nuova decisione,

previa assunzione di due testi, il tutto con protesta di spese e ripetibili di

entrambi i gradi di giudizio. Con risposta 10 giugno 2016 la convenuta si è

opposta integralmente al gravame, protestando spese e ripetibili di appello.

Gli argomenti delle parti saranno ripresi, per quanto necessario, nei

considerandi in diritto.

Considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che

trova applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore

è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). L’appello, presentato nel

termine di 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata, tenuto conto

delle ferie giudiziarie, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata

nel termine fissato da questa Camera il 1° ottobre 2015. Ciò posto, nulla osta

alla trattazione del gravame.

2. Nella decisione

impugnata il Pretore, premesso che in concreto non era contestata né la

validità dell’accordo di risoluzione, né che l’importo di liquidazione era

stato pattuito al netto, ha rilevato che l’unico punto controverso consisteva

nella determinazione della data di risoluzione del rapporto di lavoro. Il primo

giudice, sulla base del chiaro tenore letterale dell’accordo di risoluzione

(doc. G), ha al proposito concluso che le parti avevano consensualmente

concordato di porre termine al rapporto di lavoro il 19 ottobre 2005. Egli ha

ritenuto il riferimento alla data del 31 agosto 2006 (corrispondente alla data

di pensionamento dell’attore) un parametro temporale per calcolare l’entità

della liquidazione da versargli a saldo di ogni pretesa, senza alcun influsso

sul momento in cui il contratto di lavoro ha effettivamente preso fine e quindi

sull’ammontare degli oneri sociali e previdenziali dovuti. Il primo giudice ha

concluso che l’attore, al quale incombeva l’onere della prova, non era riuscito

a dimostrare una volontà differente rispetto a quella risultante dal chiaro

tenore e dallo scopo dell’accordo di risoluzione e ha pertanto respinto

integralmente la petizione.

3. L’appellante lamenta

una violazione del diritto alla prova sancito dall’art. 152 CPC e rimprovera al

Pretore di avere arbitrariamente rifiutato l’assunzione dei testi __________ B__________

e __________ R__________, la cui audizione era stata da lui richiesta in prima

sede. Egli chiede pertanto che siano sentiti in sede di appello (art. 316 cpv.

3 CPC), rispettivamente che l’incarto sia rinviato all’autorità inferiore

affinché proceda alla loro assunzione (art. 318 cpv. 1 lett. c CPC).

3.1. In virtù del diritto alla

prova, espressamente codificato nel nuovo Codice di diritto processuale

svizzero all’art. 152 cpv. 1 CPC come componente del diritto di

essere sentiti, ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i

pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Il diritto

alla prova non è, tuttavia, assoluto. Esso è controbilanciato da uno strumento

al servizio dell’economicità e celerità del processo, ovvero dall’apprezzamento

anticipato delle prove da parte del giudice (Haberbeck,

Abgrenzung der zulässigen antizipierten Beweiswürdigung von der Verletzung des

Rechts auf Beweis im Zivilprozess, in: Jusletter 3 febbraio 2014, n. 2, p. 2). L’apprezza-mento

anticipato delle prove, principio ammesso anche dalla nuova procedura civile

federale (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero

(CPC), in: FF 2006 p. 6684; Haberbeck,

op. cit., n. 1-5, pag. 2 e 3; Hasenböhler

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., n. 35 ad art. 152; DTF 138

III 374 consid. 4.3.2), permette al giudice, senza cadere nell’arbitrio, di

rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se quelli precedentemente

assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento o se non

ritiene pertinenti i mezzi di prova offerti (cfr. Messaggio, op. cit., ibidem; Haberbeck, op. cit., n. 3, pag. 2).

Giusta l’art. 316 cpv. 3

CPC in sede di appello è data la possibilità di riassumere prove già acquisite

dal Pretore, nonché di assumere prove ritualmente offerte dalle parti ma da

questi respinte (Trezzini in:

Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile

svizzero (CPC), p. 1389 ad art. 316 CPC; Reetz/Hilber

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, n. 47 ad art. 316 e n.

32 ad art. 317; sentenze II CCA 11 febbraio 2013 inc. n. 12.2012.95, 12

febbraio 2014 inc. n. 12.2012.127, 9 aprile 2015 inc. n. 12.2013.34, 17 agosto

2015 inc. n. 12.2015.48, 12.2014.35 del 5 novembre 2015). Anche in sede di

appello è data la possibilità al giudice di rifiutare l’assunzione di una determinata

prova procedendo a un apprezzamento anticipato delle prove (DTF 138 III 374

Considerandi

consid. 4.3.2). E’ in ogni caso necessario che i mezzi di prova offerti possano

essere considerati rilevanti.

3.2

In concreto l’appellante

chiede l’assunzione dei testi __________ R__________ e __________ B__________,

che, a suo dire, avrebbero condotto le negoziazioni alla base dell’accordo di

risoluzione. La loro audizione, richiesta in prima sede ma rifiutata dal

Pretore, sarebbe rilevante per dimostrare la reale volontà delle parti.

3.2.1

Con ordinanza 23 marzo 2012 il

primo giudice, ritenuto che un coinvolgimento diretto dei due testi nella

conclusione del contratto di risoluzione appariva inverosimile a fronte del

loro grado gerarchico all’interno del gruppo societario di cui fa parte la convenuta

e in assenza di altra documentazione, ha posticipato la decisione formale in

merito a una loro audizione una volta escussi gli altri testimoni ammessi. Con ordinanza

23.

gennaio 2015 il Pretore, atteso che le prove fino a quel momento

amministrate non avevano reso verosimile un coinvolgimento di __________ R__________

e __________ B__________ nelle trattative che avevano portato alla conclusione

del contratto di risoluzione sottoscritto dalle parti in causa, ha ritenuto una

loro audizione non necessaria.

3.2.2

Preliminarmente si rileva che

la richiesta formulata in sede di appello di assunzione dei due testi citati si

basa su allegazioni fattuali nuove, risultando pertanto inammissibile non

essendo adempiute le condizioni dell’art. 317 cpv. 1 CPC. L’appellante, infatti,

nel tentativo di dimostrare un coinvolgimento dei due testi nella conclusione

dell’accordo di risoluzione, allega per la prima volta in questa sede – e con

ciò irritualmente - tutta una serie di circostanze mai evocate in precedenza in

merito al suo ruolo all’interno della convenuta (consid. 7.2, 7.3 e 7.4). Sia

come sia, contrariamente a quanto vuole far intendere l’appellante, la sua tesi

è smentita proprio da quanto riferito dai testi ammessi ed escussi dal Pretore.

Il teste __________ Z__________, allora coordinatore delle aree amministrative

delle società controllate dal gruppo societario di cui faceva parte anche la convenuta,

ha infatti confermato di avere incaricato personalmente la società P__________ __________

(in seguito P__________) nella persona dell’avv. __________ C__________, di

allestire una bozza di accordo e definire gli aspetti economici sulla base

della legislazione locale, di avere seguito lo sviluppo della trattativa unitamente

alla società P__________ e di avere ratificato l’accordo (domanda 4, 5 e 6). Il

fatto che il teste __________ Z__________ dipendesse gerarchicamente da __________

B__________ (amministratore delegato del gruppo) nulla dice in merito alla

partecipazione diretta alle trattative dei due testi, la cui audizione è stata

rifiutata dal Pretore. Quanto riferito da __________ Z__________ è confermato

del resto anche dall’avv. __________ C__________, il quale ha riferito di

essersi occupato di “supportare l’allestimento dell’accordo… nonché del calcolo

dell’importo lordo da pagare dalla convenuta visto che le parti avevano

concordato un importo al netto” (verbale di audizione 12 settembre 2012, pag. 1

e 2). Contrariamente a quanto pretende l’appellante, dal solo fatto che l’avv. __________

C__________ non abbia partecipato direttamente ai colloqui diretti tra le parti

non si può ancora dedurre che gli stessi siano avvenuti tra l’appellante e i

due testi rifiutati dal Pretore.

Ne discende che in

concreto non si vede in che maniera il primo giudice abbia violato il principio

dell'apprezzamento anticipato delle prove offerte (art. 152 CPC). Per i

medesimi motivi questa Camera ritiene l’audizione dei due testi inutile,

giacché insuscettibile di apportare dei chiarimenti alla fattispecie, i cui

contorni sono stati definiti in modo preciso dal Pretore, sulla scorta dei

documenti e delle deposizioni raccolte nel corso dell'istruttoria.

4.

L’appellante

rimprovera al Pretore un errato apprezzamento delle prove per avere concluso

che le parti avessero pattuito quale somma di liquidazione un importo netto. A

suo dire e con riferimento all’allegato A dell’accordo di liquidazione (doc. G),

le parti si sarebbero invece accordate su un importo lordo.

La censura è irricevibile

poiché si fonda su una circostanza nuova, mai evocata in precedenza, e quindi

in contrasto con i dettami dell’art. 317 CPC. Come rettamente accertato dal

Pretore, l’appellante in prima sede non ha mai contestato che l’ammontare della

liquidazione concordato tra le parti fosse da intendere al netto. Come ammesso

dall’attore stesso con le sue conclusioni e come rettamente premesso dal

Pretore, l’unico punto controverso in concreto era la definizione della data di

risoluzione del rapporto di lavoro. Per l’attore esso si sarebbe concluso

unicamente il 31 agosto 2006 e non il 19 ottobre 2005: conseguentemente il

datore di lavoro avrebbe dovuto sobbarcarsi gli oneri sociali e previdenziali

fino a tale data, cifrando la pretesa in fr. 47'000.- (petizione, pag. 4 e 5; conclusioni,

pag. 4 e 5). Ne discende che la domanda formulata in appello di condannare la

convenuta al pagamento della somma di fr. 41'402.91, pari alla differenza tra

l’importo complessivo lordo che le parti avrebbero pattuito a titolo di

liquidazione e quello (sempre lordo) risultante dal conteggio di salario di

ottobre 2005 (doc. H), costituisce un’inammissibile mutazione dell’azione, non

essendo adempiute le condizioni poste dall’art. 317 cpv. 2 CPC.

5.

Con l’ultima censura

l’appellante contesta l’accertamento pretorile, secondo cui il rapporto di

lavoro aveva preso termine il 19 ottobre 2005. Egli si limita a ribadire che

l’accordo di risoluzione contiene “innumerevoli richiami alla data del 31 agosto

2006, in modo da non lasciare dubbi circa la reale volontà delle parti” (appello,

pag. 11). Tale modo di procedere non adempie i presupposti di motivazione

dell’art. 311 cpv. 1 CPC. Egli omette infatti di confrontarsi con la motivazione

del Pretore, il quale, sulla base del chiaro tenore letterale dell’accordo di

risoluzione, ha concluso che le parti avevano concordato di porre termine al

rapporto di lavoro il 19 ottobre 2005 e ha ritenuto il riferimento del 31 agosto

2006.

un parametro temporale per calcolare l’ammontare della liquidazione da

versare all’appellante a saldo di ogni pretesa. Il primo giudice ha inoltre

concluso che l’attore, al quale incombeva l’onere della prova, non era riuscito

a dimostrare una volontà differente rispetto a quella risultante dal chiaro

tenore e dallo scopo dell’accordo di risoluzione. Ne discende che anche su

questo punto l’appello è irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

La censura andrebbe in

ogni caso respinta, poiché infondata. Come rettamente accertato dal Pretore,

dall’istruttoria non è emerso alcun elemento dal quale poter dedurre una

differente volontà delle parti rispetto a quella emersa dall’accordo di risoluzione

in merito alla data di risoluzione del contratto di lavoro il 19 ottobre 2005.

Il riferimento alla data del 31 agosto 2006 (corrispondente alla data di pensionamento

dell’attore) nell’accordo di risoluzione è funzionale al calcolo dell’importo

di liquidazione, pattuito al netto di ogni deduzione sociale e previdenziale,

che la convenuta si è impegnata a versare all’attore il 19 ottobre 2005. Da ciò

se ne deduce che la datrice di lavoro si è assunta l’obbligo di versare

all’attore l’importo di liquidazione netto e di farsi carico di tutti i

contributi sociali e previdenziali a esso connessi. Ciò non equivale tuttavia a

una pattuizione circa il loro ammontare, il cui importo definitivo è stato

determinato conformemente alla legislazione in materia e alle polizze

assicurative, come risulta dagli atti di causa, tant’è che né le autorità

preposte alla verifica del corretto versamento degli oneri sociali né

l’istituto di previdenza hanno contestato alcunché alla convenuta.

6.

Ne discende che

l’appello dell’attore deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile,

con conferma del primo giudizio.

Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC).

Il valore di causa supera

la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un

eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 3 maggio

2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza

la sentenza 18 marzo 2016 della Pretura di Lugano, sezione 1, è confermata.

2. Gli oneri

processuali di fr. 2'500.-, già anticipati dall’appellante, restano a suo carico,

con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili

d’appello.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).