12.2016.63
Risoluzione consensuale del contratto di lavoro: interpretazione secondo la concorde volontà delle parti
7 settembre 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.63
Lugano
7 settembre 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2011.46 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 11 maggio
2011 da
AP
1
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 1
con cui l’attore ha
chiesto l’accertamento della fine del rapporto di lavoro al 31 agosto 2006 e la
condanna della convenuta al pagamento di fr. 47'000.-;
domanda avversata da
controparte, che ha postulato la reiezione integrale della petizione, e che il
Pretore, con decisione 18 marzo 2016, ha respinto, ponendo le spese giudiziarie
a carico dell’attore;
appellante l’attore
AP 1, con appello 3 maggio 2016, con cui chiede la riforma del giudizio
impugnato, nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 41'402.91
e, in via subordinata, di annullare la decisione e rinviare l’incarto al
Pretore per nuova decisione, previa assunzione di due testi, il tutto con
protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;
mentre con risposta 10
giugno 2016 la convenuta postula la reiezione del gravame, con protesta delle
spese processuali e delle ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AP 1 e la società AO 1
sono stati legati da un rapporto di lavoro di durata pluridecennale, il quale è
stato sciolto consensualmente con un accordo di risoluzione contrattuale datato
19 ottobre 2005 (doc. G).
Fatti
B. Ottenuta la
necessaria autorizzazione ad agire (CM.2011.32), AP 1, con petizione 11 maggio
2011, ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, AO 1, chiedendo di accertare la data di cessazione del rapporto di lavoro
al 31 agosto 2006 e di condannare la datrice di lavoro al pagamento
dell’importo di fr. 47'000.- a titolo di contributi sociali e previdenziali
asseritamente non versati per il periodo 20 ottobre 2005 – 31 agosto 2006. A
suo dire, il rapporto di lavoro avrebbe infatti preso fine il 31 agosto 2006 e
non al momento della firma del contratto di risoluzione il 19 ottobre 2005. Con
risposta 5 settembre 2011 la convenuta si è integralmente opposta alla
petizione, adducendo che il rapporto di lavoro avrebbe preso fine il 19 ottobre
2005. Lei avrebbe calcolato e versato agli assicuratori sociali e al fondo
previdenziale tutti i contributi imposti dalla legge e dalle relative polizze
assicurative, sulla base dell’importo netto pattuito tra le parti a titolo di
liquidazione.
C. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore, con decisione 18 marzo 2016 ha respinto integralmente la petizione,
caricando all’attore le spese processuali, con l’obbligo per quest’ultimo di
rifondere alla convenuta fr. 5'000.- di ripetibili. In estrema sintesi, il
primo giudice ha ritenuto che il rapporto di lavoro avesse preso fine il 19
ottobre 2005 e pertanto nulla era più dovuto all’attore a titolo di asseriti
contributi arretrati.
D. Con appello 3 maggio
2016 l’attore ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di
accogliere la petizione limitatamente a fr. 41'402.91 e, in via subordinata, di
annullare la decisione e rinviare l’incarto al Pretore per nuova decisione,
previa assunzione di due testi, il tutto con protesta di spese e ripetibili di
entrambi i gradi di giudizio. Con risposta 10 giugno 2016 la convenuta si è
opposta integralmente al gravame, protestando spese e ripetibili di appello.
Gli argomenti delle parti saranno ripresi, per quanto necessario, nei
considerandi in diritto.
Considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che
trova applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore
è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). L’appello, presentato nel
termine di 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata, tenuto conto
delle ferie giudiziarie, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata
nel termine fissato da questa Camera il 1° ottobre 2015. Ciò posto, nulla osta
alla trattazione del gravame.
2. Nella decisione
impugnata il Pretore, premesso che in concreto non era contestata né la
validità dell’accordo di risoluzione, né che l’importo di liquidazione era
stato pattuito al netto, ha rilevato che l’unico punto controverso consisteva
nella determinazione della data di risoluzione del rapporto di lavoro. Il primo
giudice, sulla base del chiaro tenore letterale dell’accordo di risoluzione
(doc. G), ha al proposito concluso che le parti avevano consensualmente
concordato di porre termine al rapporto di lavoro il 19 ottobre 2005. Egli ha
ritenuto il riferimento alla data del 31 agosto 2006 (corrispondente alla data
di pensionamento dell’attore) un parametro temporale per calcolare l’entità
della liquidazione da versargli a saldo di ogni pretesa, senza alcun influsso
sul momento in cui il contratto di lavoro ha effettivamente preso fine e quindi
sull’ammontare degli oneri sociali e previdenziali dovuti. Il primo giudice ha
concluso che l’attore, al quale incombeva l’onere della prova, non era riuscito
a dimostrare una volontà differente rispetto a quella risultante dal chiaro
tenore e dallo scopo dell’accordo di risoluzione e ha pertanto respinto
integralmente la petizione.
3. L’appellante lamenta
una violazione del diritto alla prova sancito dall’art. 152 CPC e rimprovera al
Pretore di avere arbitrariamente rifiutato l’assunzione dei testi __________ B__________
e __________ R__________, la cui audizione era stata da lui richiesta in prima
sede. Egli chiede pertanto che siano sentiti in sede di appello (art. 316 cpv.
3 CPC), rispettivamente che l’incarto sia rinviato all’autorità inferiore
affinché proceda alla loro assunzione (art. 318 cpv. 1 lett. c CPC).
3.1. In virtù del diritto alla
prova, espressamente codificato nel nuovo Codice di diritto processuale
svizzero all’art. 152 cpv. 1 CPC come componente del diritto di
essere sentiti, ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i
pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Il diritto
alla prova non è, tuttavia, assoluto. Esso è controbilanciato da uno strumento
al servizio dell’economicità e celerità del processo, ovvero dall’apprezzamento
anticipato delle prove da parte del giudice (Haberbeck,
Abgrenzung der zulässigen antizipierten Beweiswürdigung von der Verletzung des
Rechts auf Beweis im Zivilprozess, in: Jusletter 3 febbraio 2014, n. 2, p. 2). L’apprezza-mento
anticipato delle prove, principio ammesso anche dalla nuova procedura civile
federale (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero
(CPC), in: FF 2006 p. 6684; Haberbeck,
op. cit., n. 1-5, pag. 2 e 3; Hasenböhler
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., n. 35 ad art. 152; DTF 138
III 374 consid. 4.3.2), permette al giudice, senza cadere nell’arbitrio, di
rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se quelli precedentemente
assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento o se non
ritiene pertinenti i mezzi di prova offerti (cfr. Messaggio, op. cit., ibidem; Haberbeck, op. cit., n. 3, pag. 2).
Giusta l’art. 316 cpv. 3
CPC in sede di appello è data la possibilità di riassumere prove già acquisite
dal Pretore, nonché di assumere prove ritualmente offerte dalle parti ma da
questi respinte (Trezzini in:
Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC), p. 1389 ad art. 316 CPC; Reetz/Hilber
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, n. 47 ad art. 316 e n.
32 ad art. 317; sentenze II CCA 11 febbraio 2013 inc. n. 12.2012.95, 12
febbraio 2014 inc. n. 12.2012.127, 9 aprile 2015 inc. n. 12.2013.34, 17 agosto
2015 inc. n. 12.2015.48, 12.2014.35 del 5 novembre 2015). Anche in sede di
appello è data la possibilità al giudice di rifiutare l’assunzione di una determinata
prova procedendo a un apprezzamento anticipato delle prove (DTF 138 III 374
Considerandi
consid. 4.3.2). E’ in ogni caso necessario che i mezzi di prova offerti possano
essere considerati rilevanti.
3.2
In concreto l’appellante
chiede l’assunzione dei testi __________ R__________ e __________ B__________,
che, a suo dire, avrebbero condotto le negoziazioni alla base dell’accordo di
risoluzione. La loro audizione, richiesta in prima sede ma rifiutata dal
Pretore, sarebbe rilevante per dimostrare la reale volontà delle parti.
3.2.1
Con ordinanza 23 marzo 2012 il
primo giudice, ritenuto che un coinvolgimento diretto dei due testi nella
conclusione del contratto di risoluzione appariva inverosimile a fronte del
loro grado gerarchico all’interno del gruppo societario di cui fa parte la convenuta
e in assenza di altra documentazione, ha posticipato la decisione formale in
merito a una loro audizione una volta escussi gli altri testimoni ammessi. Con ordinanza
23.
gennaio 2015 il Pretore, atteso che le prove fino a quel momento
amministrate non avevano reso verosimile un coinvolgimento di __________ R__________
e __________ B__________ nelle trattative che avevano portato alla conclusione
del contratto di risoluzione sottoscritto dalle parti in causa, ha ritenuto una
loro audizione non necessaria.
3.2.2
Preliminarmente si rileva che
la richiesta formulata in sede di appello di assunzione dei due testi citati si
basa su allegazioni fattuali nuove, risultando pertanto inammissibile non
essendo adempiute le condizioni dell’art. 317 cpv. 1 CPC. L’appellante, infatti,
nel tentativo di dimostrare un coinvolgimento dei due testi nella conclusione
dell’accordo di risoluzione, allega per la prima volta in questa sede – e con
ciò irritualmente - tutta una serie di circostanze mai evocate in precedenza in
merito al suo ruolo all’interno della convenuta (consid. 7.2, 7.3 e 7.4). Sia
come sia, contrariamente a quanto vuole far intendere l’appellante, la sua tesi
è smentita proprio da quanto riferito dai testi ammessi ed escussi dal Pretore.
Il teste __________ Z__________, allora coordinatore delle aree amministrative
delle società controllate dal gruppo societario di cui faceva parte anche la convenuta,
ha infatti confermato di avere incaricato personalmente la società P__________ __________
(in seguito P__________) nella persona dell’avv. __________ C__________, di
allestire una bozza di accordo e definire gli aspetti economici sulla base
della legislazione locale, di avere seguito lo sviluppo della trattativa unitamente
alla società P__________ e di avere ratificato l’accordo (domanda 4, 5 e 6). Il
fatto che il teste __________ Z__________ dipendesse gerarchicamente da __________
B__________ (amministratore delegato del gruppo) nulla dice in merito alla
partecipazione diretta alle trattative dei due testi, la cui audizione è stata
rifiutata dal Pretore. Quanto riferito da __________ Z__________ è confermato
del resto anche dall’avv. __________ C__________, il quale ha riferito di
essersi occupato di “supportare l’allestimento dell’accordo… nonché del calcolo
dell’importo lordo da pagare dalla convenuta visto che le parti avevano
concordato un importo al netto” (verbale di audizione 12 settembre 2012, pag. 1
e 2). Contrariamente a quanto pretende l’appellante, dal solo fatto che l’avv. __________
C__________ non abbia partecipato direttamente ai colloqui diretti tra le parti
non si può ancora dedurre che gli stessi siano avvenuti tra l’appellante e i
due testi rifiutati dal Pretore.
Ne discende che in
concreto non si vede in che maniera il primo giudice abbia violato il principio
dell'apprezzamento anticipato delle prove offerte (art. 152 CPC). Per i
medesimi motivi questa Camera ritiene l’audizione dei due testi inutile,
giacché insuscettibile di apportare dei chiarimenti alla fattispecie, i cui
contorni sono stati definiti in modo preciso dal Pretore, sulla scorta dei
documenti e delle deposizioni raccolte nel corso dell'istruttoria.
4.
L’appellante
rimprovera al Pretore un errato apprezzamento delle prove per avere concluso
che le parti avessero pattuito quale somma di liquidazione un importo netto. A
suo dire e con riferimento all’allegato A dell’accordo di liquidazione (doc. G),
le parti si sarebbero invece accordate su un importo lordo.
La censura è irricevibile
poiché si fonda su una circostanza nuova, mai evocata in precedenza, e quindi
in contrasto con i dettami dell’art. 317 CPC. Come rettamente accertato dal
Pretore, l’appellante in prima sede non ha mai contestato che l’ammontare della
liquidazione concordato tra le parti fosse da intendere al netto. Come ammesso
dall’attore stesso con le sue conclusioni e come rettamente premesso dal
Pretore, l’unico punto controverso in concreto era la definizione della data di
risoluzione del rapporto di lavoro. Per l’attore esso si sarebbe concluso
unicamente il 31 agosto 2006 e non il 19 ottobre 2005: conseguentemente il
datore di lavoro avrebbe dovuto sobbarcarsi gli oneri sociali e previdenziali
fino a tale data, cifrando la pretesa in fr. 47'000.- (petizione, pag. 4 e 5; conclusioni,
pag. 4 e 5). Ne discende che la domanda formulata in appello di condannare la
convenuta al pagamento della somma di fr. 41'402.91, pari alla differenza tra
l’importo complessivo lordo che le parti avrebbero pattuito a titolo di
liquidazione e quello (sempre lordo) risultante dal conteggio di salario di
ottobre 2005 (doc. H), costituisce un’inammissibile mutazione dell’azione, non
essendo adempiute le condizioni poste dall’art. 317 cpv. 2 CPC.
5.
Con l’ultima censura
l’appellante contesta l’accertamento pretorile, secondo cui il rapporto di
lavoro aveva preso termine il 19 ottobre 2005. Egli si limita a ribadire che
l’accordo di risoluzione contiene “innumerevoli richiami alla data del 31 agosto
2006, in modo da non lasciare dubbi circa la reale volontà delle parti” (appello,
pag. 11). Tale modo di procedere non adempie i presupposti di motivazione
dell’art. 311 cpv. 1 CPC. Egli omette infatti di confrontarsi con la motivazione
del Pretore, il quale, sulla base del chiaro tenore letterale dell’accordo di
risoluzione, ha concluso che le parti avevano concordato di porre termine al
rapporto di lavoro il 19 ottobre 2005 e ha ritenuto il riferimento del 31 agosto
2006.
un parametro temporale per calcolare l’ammontare della liquidazione da
versare all’appellante a saldo di ogni pretesa. Il primo giudice ha inoltre
concluso che l’attore, al quale incombeva l’onere della prova, non era riuscito
a dimostrare una volontà differente rispetto a quella risultante dal chiaro
tenore e dallo scopo dell’accordo di risoluzione. Ne discende che anche su
questo punto l’appello è irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).
La censura andrebbe in
ogni caso respinta, poiché infondata. Come rettamente accertato dal Pretore,
dall’istruttoria non è emerso alcun elemento dal quale poter dedurre una
differente volontà delle parti rispetto a quella emersa dall’accordo di risoluzione
in merito alla data di risoluzione del contratto di lavoro il 19 ottobre 2005.
Il riferimento alla data del 31 agosto 2006 (corrispondente alla data di pensionamento
dell’attore) nell’accordo di risoluzione è funzionale al calcolo dell’importo
di liquidazione, pattuito al netto di ogni deduzione sociale e previdenziale,
che la convenuta si è impegnata a versare all’attore il 19 ottobre 2005. Da ciò
se ne deduce che la datrice di lavoro si è assunta l’obbligo di versare
all’attore l’importo di liquidazione netto e di farsi carico di tutti i
contributi sociali e previdenziali a esso connessi. Ciò non equivale tuttavia a
una pattuizione circa il loro ammontare, il cui importo definitivo è stato
determinato conformemente alla legislazione in materia e alle polizze
assicurative, come risulta dagli atti di causa, tant’è che né le autorità
preposte alla verifica del corretto versamento degli oneri sociali né
l’istituto di previdenza hanno contestato alcunché alla convenuta.
6.
Ne discende che
l’appello dell’attore deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile,
con conferma del primo giudizio.
Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC).
Il valore di causa supera
la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un
eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 3 maggio
2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza
la sentenza 18 marzo 2016 della Pretura di Lugano, sezione 1, è confermata.
2. Gli oneri
processuali di fr. 2'500.-, già anticipati dall’appellante, restano a suo carico,
con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili
d’appello.
3. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).