Lexipedia

Decisione

12.2016.65

Iscrizione della liberazione successiva delle quote sociali di una Sagl costituita secondo il diritto anteriore (al 1 gennaio 2008)

6 ottobre 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. La ricorrente, iscritta al

registro di commercio (in quanto Sagl) il 30 gennaio 1998, ha un capitale sociale

di fr. 50'000.-, suddiviso in due quote di fr. 25'000.- ciascuna, l'una

appartenente a G__________, socio senza diritto di firma, e l'altra al di lui

figlio M__________, socio e gerente. Il capitale è liberato sino a concorrenza di

fr. 30'000.- (cfr. estratto del registro di commercio, doc. 1 prodotto dall'Ufficio

del registro di commercio; in seguito URC).

B. a. Dopo vicissitudini che

non occorre riassumere, il 15 marzo 2016 M__________ ha notificato all'URC, ai

fini dell'iscrizione nel registro di commercio, la cessione, per donazione, della

quota di G__________ al figlio F__________ ed il verbale dell'assemblea

straordinaria dei soci che concerneva la modifica dell'art. 4 dello statuto

sociale, relativo al capitale sociale, e l'approvazione del trasferimento della

quota sociale. Alla notifica era allegata una copia autentica del rogito n. 8__________

di identica data del notaio S__________ che, da un lato, formalizzava la

cessione della quota e, dall'altro, verbalizzava le risoluzioni assembleari

testé menzionate. L'atto contemplava anche la liberazione della parte rimanente

del capitale sociale, sino all'importo di fr. 50'000.-, in adeguamento al (nuovo)

diritto della Sagl, in vigore dal 1° gennaio 2008. La modifica dello statuto

era volta a specificare che i soci avevano provveduto ad effettuare i

conferimenti corrispondenti al prezzo di emissione delle rispettive quote.

b. Con lettera 21 marzo 2016 l'URC

ha comunicato alla società istante, attraverso il notaio, che dopo il 1°

gennaio 2008 la liberazione successiva del capitale sociale di una Sagl

sottostava al nuovo diritto. In virtù dei rimandi di cui agli art. 777c cpv. 2

e 781 cpv. 5 CO, essa era pertanto retta dalle disposizioni del diritto della

società anonima, applicabili per analogia: dunque dall'art. 634a cpv. 2 CO

combinato con gli art. 633 segg. e 652d CO. Ora, secondo l'art. 634a CO e

l'art. 54 cpv. 2 lett. c ORC, toccava al consiglio di amministrazione decidere

non soltanto della liberazione successiva del capitale sociale ma anche della

modifica dello statuto. Si trattava di un'eccezione all'art. 698 cpv. 2 CO

(cfr. doc. 8 prodotto dall'URC).

c. A fronte delle osservazioni

formulate con scritto 4 aprile 2016 dal notaio, il quale ribadiva la correttezza

degli atti prodotti (cfr. doc. 9 prodotto dall'URC), con decisione 5 aprile

2016 l'URC ha rifiutato l'iscrizione delle modifiche. L'Ufficio ha richiamato lo

scritto 21 marzo 2016, specificando che esso applicava alla lettera la

comunicazione 10 giugno 2008 dell'Ufficio federale del registro di commercio concernente

l'iscrizione della liberazione successiva del capitale sociale di una Sagl costituita

in virtù del diritto anteriore.

C. Con ricorso 6 maggio 2016 la

RI 1 impugna la decisione suddetta dinanzi a questa Camera. L'insorgente critica

la comunicazione 10 giugno 2008 dell'Ufficio federale del registro di commercio.

A suo giudizio il problema dei conferimenti necessari per adeguare le esistenti

Sagl al nuovo diritto non è regolato dal nuovo diritto sostanziale concernente

la costituzione delle Sagl o l'aumento del loro capitale sociale, che rinviano

a titolo suppletivo alle disposizioni del diritto della società anonima, bensì

direttamente dalle disposizioni transitorie (DT) previste all'entrata in vigore

del nuovo diritto, e in particolare dall'art. 3 DT. Per questo motivo, la

modifica degli statuti rimane di competenza esclusiva dell'assemblea dei soci a

tenore dell'art. 804 cpv. 2 cifra 1 CO. Assemblea cui aveva del resto

partecipato il socio e gerente della società, il quale ne ha approvato le

risoluzioni, adottate all'unanimità. La ricorrente sollecita pertanto l'annullamento

della decisione di rifiuto e chiede alla Camera di ordinare all'URC di

procedere alle sollecitate iscrizioni.

D. Con risposta 21 giugno 2016

l'Ufficio del registro di commercio contesta le tesi dell'insorgente. Riconferma

la bontà della sua decisione, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario,

in diritto.

Considerato

Considerandi

1.

La competenza di questa

Camera e la tempestività del gravame sono date dall'art. 6 cpv. 1 della legge

cantonale sul registro di commercio del 12 marzo 1997 (RL 4.1.1.3), mentre che la

legittimazione della ricorrente discende dall'art. 65 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1), che regge

la procedura di ricorso (cfr. art. 6 cpv. 2 della legge cantonale su registro

di commercio testé menzionata). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

2.

2.1. Secondo il nuovo

diritto della Sagl, adottato il 15 dicembre 2005 ed in vigore dal 1° gennaio

2008.

(RU 2007, 4791), le quote sociali devono essere completamente liberate

(art. 774 cpv. 2 e 777c cpv. 1 CO). Giusta l'art. 3 cpv. 1 delle disposizioni

transitorie promulgate in quel frangente, nelle Sagl iscritte nel registro di

commercio al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto "i

conferimenti che non sono stati eseguiti sino a concorrenza del prezzo di

emissione dell'insieme delle quote sociali devono essere effettuati entro due

anni", ovvero entro il 1° gennaio 2010.

2.2

Nella comunicazione 10

giugno 2008 all'intenzione delle autorità cantonali competenti e concernente

l'iscrizione della liberazione successiva del capitale sociale di Sagl

costituite in virtù del diritto anteriore (doc. 12 prodotto dall'URC, pubbl. in

REPRAX 1/2008, pag. 34 seg.), l'Ufficio federale del registro di commercio sostiene

che né il diritto rivisto, né le disposizioni transitorie né l'ORC indicano

come il registro di commercio debba effettuare la liberazione successiva del

capitale sociale in tale ipotesi. Si è pertanto in presenza di una lacuna

legislativa. Posto che la liberazione successiva del capitale sociale

effettuata dopo il 1° gennaio 2008 sottostà alle disposizioni del diritto della

Sagl rivisto (art. 1 cpv. 2 DT), il citato Ufficio federale esprime quindi il

parere che, in virtù dei rimandi di cui agli art. 777c cpv. 2 e 781 cpv. 5 CO,

tale liberazione successiva sia retta dalle disposizioni del diritto della

società anonima, da applicare per analogia, in concreto dall'art. 634a cpv. 1

CO. Rientra pertanto nella competenza della direzione della società di decidere

non soltanto la liberazione successiva, ma anche l'eventuale modifica dello

statuto.

Nel caso in esame l'URC si è

attenuto alla testé menzionata direttiva, emanata dall'autorità federale in

applicazione dell'art. 5 cpv. 2 lett. a ORC, di cui la ricorrente contesta il

fondamento. In merito questa Corte considera quanto segue.

2.3

È pacifico l'obbligo per la

ricorrente, il cui capitale sociale era liberato - al 1° gennaio 2008 - sino a

di fr. 30'000.-, di eseguire i conferimenti sino a concorrenza del prezzo di

emissione dell'insieme delle quote sociali, di fr. 50'000.-. È quanto prevede l'art.

3.

cpv. 1 DT. La disposizione in esame si limita tuttavia a stabilire

genericamente l'obbligo di liberare completamente le quote sociali anche per le

Sagl esistenti a tale data e che non soddisfacevano questo requisito legale,

prescritto dal nuovo diritto (art. 774 cpv. 2 e 777c cpv. 1 CO). Come rileva

giustamente l'URC nella risposta al gravame, parafrasando la comunicazione 10

giugno 2008 dell'Ufficio federale del registro di commercio, la norma in questione

non si esprime tuttavia in merito alle modalità - e di riflesso alle competenze

- relative a quest'operazione. L'Ufficio federale ha dunque concluso alla

sussistenza di una lacuna legislativa. Quest'opinione è condivisa in dottrina (Lukas Handschin, Personengesellschafs-

und GmbH-Recht – Entwicklungen 2008, in njus.ch 2009, pag. 5 segg., 15; cfr.

inoltre, sul tema, Rino Siffert,

SHK-HRegV, art. 171 n. 5 seg.). Per questo motivo, giacché il nuovo diritto della

Sagl rinvia, a titolo suppletivo, a quello della società anonima sia per quanto

concerne la procedura di esecuzione dei conferimenti al momento della

costituzione della società (art. 777c cpv. 2 CO), sia per quanto attiene alla

procedura di aumento del capitale sociale (art. 780 cpv. 2 CO), l'Autorità

federale ha indicato a quelle cantonali di colmare la lacuna applicando parimenti

per analogia il diritto della società anonima allo scopo di determinare l'iter da

seguire per l'adeguamento al nuovo diritto delle Sagl esistenti al 1° gennaio

2008.

il cui capitale sociale, a quella data, non fosse ancora stato liberato

integralmente. Secondo il diritto della società anonima spetta, indelegabilmente

(Franz Schenker, BSK OR-II, art.

634a n. 4, con rinvii), al consiglio di amministrazione di decidere se devono

essere richiesti conferimenti ulteriori relativi alle azioni non interamente liberate

(art. 634a cpv. 1 CO). Verificandosi quest'evenienza, spetta poi al consiglio

di amministrazione medesimo non solo di constatare che i conferimenti ulteriori

sono stati effettuati conformemente alle esigenze legali, statutarie o alla

deliberazione del consiglio stesso, ma anche di modificare lo statuto

societario. Quest'opinione, sostenuta dal Consiglio federale nel messaggio concernente

la revisione del diritto della società anonima e corrispondente alla prassi già

in auge prima dell'introduzione dell'art. 634a CO, è condivisa da tutta la

dottrina, sicuramente almeno quando - come in concreto - non è necessario

inserire nello statuto clausole concernenti i conferimenti in natura (cfr.

riassuntivamente F. Schenker, op.

cit., art. 634a n. 10). Essa è stata concretizzata dal Consiglio federale all'art.

54.

ORC, il quale regolamenta l'iscrizione dei conferimenti ulteriori del

capitale azionario della società anonima. Tale norma prevede difatti segnatamente,

a questo scopo, la necessità di presentare l'atto pubblico concernente, oltre

alle constatazioni del consiglio di amministrazione, le deliberazioni dello

stesso in merito alla modifica dello statuto societario (cfr. cpv. 1 lett. a,

cpv. 2 lett. a e c dello stesso); e questo - sia detto per completezza - quand'anche

nello statuto debbano essere inserite delle disposizioni necessarie in materia

di conferimenti in natura e di assunzioni di beni (cfr. cpv. 2 lett. b dello

stesso).

2.4

È quindi a torto che la

ricorrente sostiene che il solo art. 3 cpv. 1 DT basti per regolare l'adattamento

delle Sagl esistenti al 1 gennaio 2008 al nuovo diritto in merito alla

prestazione dei conferimenti. È inoltre ovvio e riconosciuto, come essa

afferma, che non ci si trovi in presenza né della costituzione della società né

dell'aumento del suo capitale sociale, in relazione ai quali gli art. 777c cpv.

2.

e 781 cpv. 5 CO rispettivamente rinviano alle norme del diritto della società

anonima, ma sicuramente non all'art. 634a CO, perché secondo il nuovo diritto

della Sagl le quote sociali devono essere completamente liberate. Le predette

disposizioni di rinvio hanno semplicemente ispirato l'Ufficio federale a

suggerire di applicare, in quanto applicabile, anche per quanto concerneva le

modalità di adattamento delle Sagl esistenti al nuovo diritto, entrato in

vigore al 1° gennaio 2008, la soluzione, collaudata e completa, adottata dal

legislatore per l'effettuazione e l'iscrizione di conferimenti ulteriori del capitale

azionario della società anonima. Invano l'insorgente disquisisce sul fatto che,

per quanto attiene la Sagl, possa sussistere un conflitto di interessi in capo

al gerente che è chiamato a sollecitare i conferimenti mancanti e che è nello

stesso tempo socio e, quindi, debitore degli stessi. A prescindere dal fatto

che la normativa transitoria non lascia in merito alcun margine decisionale al

gerente di una Sagl, fissando un termine di esecuzione dei conferimenti

mancanti di due anni dall'entrata in vigore del nuovo diritto (art. 3 cpv. 1

DT), il problema si pone, in termini analoghi, all'amministratore della società

anonima che è in pari tempo azionista della stessa. La tesi, divisata dall'insorgente,

secondo cui, nella fattispecie, all'assemblea dei soci aveva partecipato anche

il socio e gerente della società, il quale ne aveva quindi approvato le

risoluzioni, adottate all'unanimità, non muta il risultato. L'accertamento

della liberazione del capitale e la modifica dello statuto spettavano

indelegabilmente al solo (socio e) gerente, per cui nella fattispecie le relative

risoluzioni non sono manifestamente state adottate dall'organo competente. Il

richiamo al formalismo eccessivo è privo di ogni pertinenza.

3.

Sulla scorta di

quanto precede, il ricorso dev'essere respinto.

4.

La tassa di giudizio è posta

a carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa

di giudizio, di fr. 1'000.-, già anticipata dalla ricorrente, è posta a suo carico.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione all'Ufficio federale

del registro di commercio, Berna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La segretaria

Rimedio

giuridico:

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).