12.2016.69
Contratto di imprenditore generale, formula chiavi in mano - carente motivazione dell'appello - nozione di fatto contestato
25 giugno 2018Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.69
Lugano
25 giugno 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2012.11 della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 25 aprile
2012 da
AP 1,
AP 2,
entrambi
rappr. dall’avv. RA 1,
contro
AO 1, __________
rappr. dall’avv. RA 2, __________
con cui gli attori hanno
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 189'796.20 oltre
interessi al 5% dal 1. giugno 2007 e di fr. 700.- oltre interessi al 5% dal 25
gennaio 2012,
pretesa avversata dal convenuto,
che ha postulato la reiezione integrale della petizione e che, in via
riconvenzionale, ha chiesto la condanna, in solido, degli attori al pagamento
di fr. 46'396.95 oltre interessi,
pretesa risarcitoria che il
convenuto, con il suo allegato di replica riconvenzionale, ha completato aggiungendo
la richiesta di impartire l’ordine alla B__________, __________, di liberare a
suo favore il saldo in capitale e interessi esistente sul conto corrente 16
145.572.3/01 (il cui ammontare non è stato indicato nel petitum ma che, in base
al doc. 20, era, al 30 aprile 2009, di fr. 16'971.46) vincolato con firma
congiunta delle parti in causa (AO 1 e AP 2/AP 1), pretesa pure avversata dagli
attori con la loro duplica riconvenzionale;
domande sulle quali ha
statuito il Pretore con decisione 11 aprile 2016 respingendo la petizione ed
accogliendo parzialmente l’azione riconvenzionale, condannando gli attori a
pagare, in solido, a AO 1, l’importo di fr. 24'127.- oltre interessi al 5% dal
2 giugno 2010;
appellanti gli attori, con
atto di appello 17 febbraio 2016, con cui chiedono la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere integralmente la domanda riconvenzionale, con
protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre il convenuto con
risposta del 21 aprile 2016 postula la reiezione del gravame pure con protesta
di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. In data 16 aprile
2004, AP 2 e AP 1 (a quel tempo solo __________), in veste di committenti,
hanno sottoscritto un “contratto di imprenditore generale” con AO 1, in
veste di imprenditore. Oggetto del negozio giuridico era la progettazione e
costruzione con formula “chiavi in mano” di una casa unifamiliare sul
mappale n. __________ RFD __________.
Il prezzo dell’opera,
comprensivo del terreno, è stato concordato in fr. 771'986.68, IVA inclusa
(doc. A), suddiviso in fr. 177'300.- per costi del terreno (rogito compreso),
fr. 546'178.- di costi di costruzione in base alle offerte, fr. 48'508.68 di
supplementi per “cambiamenti cliente”. Nell’importo relativo ai costi di
costruzione era compreso anche l’onorario di AO 1, quantificato dalle parti in
fr. 25'000.- (doc. A, pag. 7 e petizione pag. 2).
Conclusa l’edificazione
dell’immobile ed effettuate le liquidazioni finali, AP 2 e AP 1 hanno valutato che
vi era stato uno sforamento dei costi preventivati le cui colpe erano, a loro
avviso, da addebitare a AO 1.
2. Con petizione 25
aprile 2012, AP 2 e AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire
(inc. CM.2011.117 della Pretura di Mendrisio-Nord), hanno convenuto in giudizio
AO 1 di fronte alla citata Pretura del Distretto di Mendrisio-Nord, per
ottenerne la condanna al pagamento di fr. 189'796.20 oltre interessi al 5% dal 1.
giugno 2007 e di fr. 700.- oltre interessi al 5% dal 25 gennaio 2012. Essi, detto
concisamente, hanno sostenuto d’aver pagato, per la casa in questione, un
importo di fr. 189'796.20 superiore rispetto a quanto convenuto
contrattualmente a causa di una manchevole esecuzione del contratto da parte di
AO 1 e dell’erronea valutazione dei costi da lui effettuata.
Il convenuto si è
integralmente opposto alla petizione ed ha formulato una domanda
riconvenzionale tendente ad ottenere la condanna degli attori, in solido, al
pagamento di fr. 43'396.95, di cui fr. 24'127.- per onorario e spese relativi
alle prestazioni concernenti l’edificazione della casa, e fr. 22'269.95 a
titolo di rimborso dell’importo che egli avrebbe dovuto pagare alla ditta B__________
a cui gli attori avevano commissionato la fornitura dei serramenti.
In sede di replica
riconvenzionale, AO 1 ha pure chiesto di far ordine alla B__________ di
liberare a suo favore il saldo in capitale e interessi esistente sul conto
corrente bancario vincolato con firma congiunta delle parti in causa (AO 1 e AP
2/AP 1).
Con duplica
riconvenzionale 5 novembre 2012, gli attori hanno ribadito le proprie
argomentazioni e richieste, postulando la reiezione integrale della domanda
riconvenzionale.
Esperita l’istruttoria, le
parti hanno rinunciato al dibattimento finale producendo dei memoriali
conclusivi scritti nei quali si sono riconfermate nelle rispettive antitetiche
posizioni, ritenuto che la richiesta riconvenzionale di sbloccare a favore del
convenuto il saldo del conto presso B__________ non è più stata avanzata.
3. Con decisione 11 aprile
2016 il Pretore ha respinto integralmente la petizione, ponendo la tassa di
giustizia di fr. 6’000.- e le spese di fr. 6'100.- a carico degli attori, sempre
in solido, tenuti pure a rifondere, in solido, alla controparte fr. 11’500.-
per ripetibili. Con la decisione in oggetto egli ha poi accolto parzialmente la
domanda riconvenzionale, condannando AP 1 e AP 2 a pagare, in solido, all’attore
riconvenzionale, l’importo di fr. 24'127.- (fr. 15'000.- a saldo dell’onorario
e fr. 9'127.- a titolo di rifusione delle spese anticipate) oltre interessi al
5% dal 2 giugno 2010, ponendo le relative tassa di giustizia di fr. 1'500.- e
spese di fr. 200.- per 1/2 a carico dell’attore riconvenzionale e per 1/2 a
carico dei convenuti riconvenzionali, compensate le ripetibili.
Per quanto qui d’interesse,
il primo giudice, ha accertato che le parti, dopo la sottoscrizione iniziale di
un contratto d’appalto generale, hanno in seguito consensualmente abbandonato,
rispettivamente modificato, i loro accordi, stabilendo che i committenti
avrebbero personalmente concluso i contratti con gli artigiani, assumendo AO 1
per contro il ruolo di direttore dei lavori. In questo modo tra i contraenti si
è instaurato un nuovo rapporto giuridico, connotabile come contratto di
architetto o, più in generale, come “Planervertrag”. Ciò posto, esaminando
la fattispecie sotto l’aspetto della responsabilità del convenuto per il
superamento dei costi preteso dagli attori, il Pretore ha concluso che
quest’ultimi non avevano allegato il conferimento all’architetto di un incarico
teso all’allestimento di un preventivo, che non vi era stato un superamento dei
costi, che i committenti avevano potuto verificare in tempo reale l’evoluzione
dei costi e che vi era stata una carente allegazione del danno (inteso come
danno per la fiducia, “Vetrauensschaden”), ancor prima di una sua
dimostrazione. Con riferimento alla domanda riconvenzionale, il Pretore ha
considerato provato che l’importo inizialmente convenuto per le prestazioni di
architetto fosse di fr. 25'000.- e, parallelamente, che gli attori non hanno
comprovato l’accordo di riduzione dello stesso. Per contro, in merito alla
pretesa di rifusione dell’importo versato alla B__________, il giudice ha
stabilito che se AO 1, invece che rifiutarsi di ritirare il decreto ingiuntivo,
avesse partecipato alla procedura giudiziaria italiana eccependo la carenza di
legittimazione passiva, essa avrebbe avuto altro esito e che, inoltre, si poteva
escludere che i coniugi AP 2 e AP 1 sarebbero stati costretti a pagare alla
ditta italiana la somma pretesa. Infine il Pretore ha respinto la domanda del
convenuto e attore riconvenzionale di liberare a suo favore il saldo del conto presso
la B__________, avendo accertato che questo non risultava intestato
congiuntamente a tutte le parti in causa ma solo a AO 1 stesso e che questi non
aveva allegato le circostanze e le motivazioni che giustificherebbero il
provvedimento chiesto.
4. Con l’appello 11
maggio 2016 che qui ci occupa, avversato con risposta 30 giugno 2016 dal
convenuto, gli attori e convenuti riconvenzionali hanno chiesto di riformare il
querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la domanda
riconvenzionale, protestando spese e ripetibili riconvenzionali e di sede
d’appello. Essi hanno ribadito che, essendo venuto meno il contratto d’appalto
generale, anche l’accordo circa la remunerazione del convenuto era decaduto. Pertanto
l’onere della prova in merito all’entità della fattura dell’attore
riconvenzionale gravava su di lui e non sui committenti, come erroneamente
indicato nella sentenza impugnata.
Di conseguenza, non avendo
AO 1 dimostrato la congruità della somma richiesta a titolo d’onorario, la
stessa va respinta. Con riferimento alla somma di fr. 9'127.- a titolo di
rifusione delle spese gravanti gli attori ma anticipate dal convenuto, essi
eccepiscono d’averla a più riprese contestata e che nemmeno le relative spese
non sono mai state dimostrate.
Il convenuto e attore
riconvenzionale, con allegato di risposta 30 giugno 2016, ha ribattuto alle
argomentazioni di controparte evidenziando i committenti, con risposta
riconvenzionale 29 agosto 2012, hanno ammesso - per poi ribadirlo in seguito a
più riprese - che l’onorario concordato tra le parti per le sue prestazioni era
di fr. 25'000.-. Per contro, essi non hanno speso parola alcuna in merito ai
fr. 9'127.- relativi agli anticipi spese da lui fatti a loro favore, se non per
sostenere genericamente che Ceppi fosse già stato tacitato con il pagamento
dell’importo di fr. 10'000.-. In simili condizioni, quindi, a suo dire, l’onere
probatorio volto a dimostrare l’esistenza di un accordo successivo con il quale
l’onorario a saldo di ogni pretesa sarebbe stato ridotto e fissato in fr.
10'000.- ricadeva sugli attori, che tuttavia lo hanno completamente disatteso.
5. Preliminarmente si
osserva che l’atto di appello è parte irricevibile poiché non adeguatamente
motivato secondo i presupposti dell’art. 311 cpv. 1 CPC. Per consolidata
giurisprudenza l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione
impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe
errata e con ciò da riformare. L’appellante deve in altri termini non solo
spiegare per quale motivo le sue argomentazioni sarebbero fondate, ma anche
perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del primo giudice.
Ciò detto, le censure sollevate
dagli appellanti, peraltro in maniera superficiale, laddove ricevibili, non possono
essere accolte neppure nel merito.
5.1. Se, da un lato, la
modifica consensuale intervenuta in un secondo tempo degli accordi presi dalle
parti con il contratto d’appalto generale, accertata dal Pretore, non è più
oggetto di contestazione, è dall’altro pure fatto assodato che la mercede ivi
concordata per le prestazioni dell’architetto, stabilita a corpo, ammontava a
fr. 25'000.- e comprendeva l’onorario per la direzione lavori, per il progetto
e per i piani esecutivi, come emerge dal doc. F.
Con la riforma del
contratto, le parti hanno quindi concordato che i committenti avrebbero
personalmente concluso i contratti con i singoli artigiani, mentre AO 1 avrebbe
assunto il ruolo, oltre che di progettista, di direttore dei lavori e si
sarebbe inoltre accollato l’onere di occuparsi della domanda di costruzione.
A fronte di simili
circostanze, non è per nulla contraddittorio concludere, come fatto nella
sentenza appellata, che l’importo inizialmente convenuto tra i contraenti per
le prestazioni fornite dal convenuto e attore riconvenzionale quale progettista
e direttore lavori abbia continuato ad essere valido nonostante i cambiamenti
degli accordi intervenuti.
In effetti, le correzioni
concordate tra le parti hanno riguardato alcune delle clausole previste nel
contratto iniziale, mentre per altre nulla è mutato. Tra queste vi è, appunto,
quella relativa alle prestazioni di AO 1, che gli stessi committenti hanno a
più riprese ammesso essere state pattuite ad un prezzo a corpo di fr. 25'000.-
(ad esempio: istanza di conciliazione del 19 dicembre 2001, inc. CM.2011.117,
pag. 4 o anche doc. 17).
In sostanza, la
trasformazione di un contratto d’appalto generale, nel quale l’imprenditore
generale procede a subappaltare in proprio nome e per proprio conto parte o la
totalità dei lavori a dei subappaltatori, in un contratto di mandato definibile
come contratto d’architetto (o “Planervetrag”), nel quale la conclusione
dei contratti con gli artigiani rimane di pertinenza dei committenti, mentre
l’architetto si limita alla progettazione e alla direzione lavori, non comporta
automaticamente un annullamento degli accordi in merito alle prestazioni
dell’architetto ed alla loro remunerazione.
Correttamente, quindi, il
primo giudice ha stabilito che l’importo inizialmente pattuito tra le parti per
le prestazioni del convenuto rimaneva pari a fr. 25'000.-.
A fronte della
dimostrazione dell’esistenza e degli estremi del contratto di mandato concluso
tra attori e convenuto, l’onere della prova circa la pretesa conclusione di un
ulteriore accordo di riduzione della mercede, a saldo di ogni pretesa, corrispondenti
ai fr. 10'000.- già anticipatigli, incombeva indiscutibilmente ai coniugi AP 2
e AP 1 stessi.
5.2. La “fattura
definitiva” emessa da AO 1 nei confronti di AP 2 e AP 1 nel giugno 2009
(doc. F), riporta innanzitutto il saldo dell’onorario dovutogli, a fronte di
acconti già corrisposti per fr. 10'000.-, ammontante a fr. 15'000.-.
a. A questo importo,
nella suddetta fattura, sono stati aggiunti fr. 9'127.- corrispondenti agli
anticipi fatti dall’attore riconvenzionale a terzi in nome e per conto dei
committenti e da essi mai rifusi.
In atti non vi è alcuna
prova che attesti l’effettivo pagamento da parte di AO 1 di queste somme, né
tantomeno la loro causale. Ciononostante, il giudice ha ritenuto che si
trattasse di un fatto non controverso poiché non contestato dai convenuti
riconvenzionali, avendo essi formulato circostanziate contestazioni unicamente nei
confronti delle pretese concernenti la voce onorario (sentenza impugnata, pag.
11).
b. Con il loro appello,
Fatti
i committenti hanno contestato la conclusione del primo giudice in merito,
asserendo che la pretesa relativa ai fr. 9'127.- è stata da loro ripetutamente
contestata, sia precedentemente all’inoltro della causa, sia in sede di
risposta riconvenzionale, con la quale essi hanno criticato l’entità della
fattura, sottolineando come gli accordi presi successivamente, prevedevano il
pagamento di fr. 10'000.- a tacitazione di ogni pretesa e come, in ogni caso,
la somma stabilita contrattualmente era di complessivi fr. 25'000.-, alla quale
andava dedotto l’acconto versato, per cui la somma eccedente tale importo non
era in alcun modo giustificata.
c. Giusta l’art. 150
cpv. 1 CPC sono oggetto di prova i fatti controversi, se giuridicamente
rilevanti. Per l’art. 222 cpv. 2 CPC con la risposta il convenuto deve
specificare quali fatti, così come esposti dall’attore, riconosce o contesta.
E’ un fatto controverso
quello la cui correttezza è confutata dalla controparte, esplicitamente o per
atti concludenti. La contestazione deve essere sostanziata, cioè avvenire in
maniera dettagliata (STF 4A_309/2011 consid. 3.1.3, DTF 117 II 113 consid. 2).
Il dovere di sostanziare non comporta che quelle posizioni di una fattura per
le quali la controparte non è stata in grado di contrapporre eccezioni
specifiche, debbano essere considerate accettate, poiché questo comporterebbe
un’inversione dell’onere della prova; anche una contestazione senza conoscenza
precisa è pensabile, fintanto che i fatti contestati non sono oggetto di atti o
accertamenti attribuibili alla persona che li mette in discussione (STF
4A_443/2017 del 30 aprile 2018 consid. 4.3).
Contestazioni generiche
non sono sufficienti per poter considerare controverso un fatto. Una
contestazione deve per contro essere al punto minuziosa, da potersi considerare
un’asserzione concreta, nei confronti della quale la controparte può prendere
posizione e che può essere fatta oggetto di assunzione di prove. Se ciò non
avviene, il fatto in questione deve essere considerato non sufficientemente
contestato e quindi non controverso, per cui non è necessario che venga
Considerandi
provato.
Ad eccezione dei casi
previsti dall’art. 229 CPC, nelle conclusioni non possono essere addotti nuovi
fatti o prodotte nuove prove.
d. Nel caso concreto, in
effetti, né nella risposta riconvenzionale, né nella duplica riconvenzionale si
trovano delle contestazioni specifiche relative alla fatturazione delle spese
anticipate da AO 1, essendosi i convenuti riconvenzionali limitati a sollevare
obiezioni in merito all’onorario dell’architetto, senza fare cenno alcuno alle
spese di cui è stata postulata la rifusione. Solo nelle conclusioni (pag. 5) -
e dunque tardivamente, art. 229 CPC, come vedremo - per contro, le voci di
spesa sono state, come detto, confutate con la motivazione che non è stato
comprovato che AO 1 le abbia realmente sostenute, rispettivamente che esse
siano congrue.
Per contro, nello scritto
del 7 luglio 2009 inviato dal patrocinatore dei committenti a quello del
convenuto (doc. 17), si trova un’argomentazione precisa in merito, avendo egli
sostenuto che l’onorario complessivo di fr. 25'000.- concordato dai suoi
clienti con AO 1 era comprensivo di tutte le prestazioni che avrebbe dovuto
fornire l’attore riconvenzionale, sicché tutti gli importi eccedenti la somma
pattuita, esposti nella fattura, non sarebbero giustificati. Tuttavia, queste
esplicite contestazioni non sono state riprese in occasione della procedura
giudiziaria in disamina, introdotta quasi tre anni dopo, se non con l’allegato
finale, come appena ricordato.
In definitiva, quindi, non
sussiste alcuna specifica e valida contestazione da parte dei convenuti
riconvenzionali in merito all’importo di fr. 9'127.- per anticipo spese. Il
Pretore ha, dunque, a giusta ragione riconosciuto il relativo credito vantato
dall’attore riconvenzionale.
6.
Ne discende che
l’appello degli attori dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile,
con conseguente conferma della decisione del Pretore (art. 318 cpv. 1 lett. a
CPC).
Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore
qui ancora litigioso di fr. 24’127.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Questo importo risulta determinante anche ai fini di un eventuale ricorso
al Tribunale federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
1. L’appello 20 febbraio 2017 di AP 1è respinto nella
misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 2’500.- sono a carico degli
appellanti, in solido, che rifonderanno, pure in solido, alla controparte fr.
1’500.- per ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).