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Decisione

12.2016.69

Contratto di imprenditore generale, formula chiavi in mano - carente motivazione dell'appello - nozione di fatto contestato

25 giugno 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i committenti hanno contestato la conclusione del primo giudice in merito,

asserendo che la pretesa relativa ai fr. 9'127.- è stata da loro ripetutamente

contestata, sia precedentemente all’inoltro della causa, sia in sede di

risposta riconvenzionale, con la quale essi hanno criticato l’entità della

fattura, sottolineando come gli accordi presi successivamente, prevedevano il

pagamento di fr. 10'000.- a tacitazione di ogni pretesa e come, in ogni caso,

la somma stabilita contrattualmente era di complessivi fr. 25'000.-, alla quale

andava dedotto l’acconto versato, per cui la somma eccedente tale importo non

era in alcun modo giustificata.

c. Giusta l’art. 150

cpv. 1 CPC sono oggetto di prova i fatti controversi, se giuridicamente

rilevanti. Per l’art. 222 cpv. 2 CPC con la risposta il convenuto deve

specificare quali fatti, così come esposti dall’attore, riconosce o contesta.

E’ un fatto controverso

quello la cui correttezza è confutata dalla controparte, esplicitamente o per

atti concludenti. La contestazione deve essere sostanziata, cioè avvenire in

maniera dettagliata (STF 4A_309/2011 consid. 3.1.3, DTF 117 II 113 consid. 2).

Il dovere di sostanziare non comporta che quelle posizioni di una fattura per

le quali la controparte non è stata in grado di contrapporre eccezioni

specifiche, debbano essere considerate accettate, poiché questo comporterebbe

un’inversione dell’onere della prova; anche una contestazione senza conoscenza

precisa è pensabile, fintanto che i fatti contestati non sono oggetto di atti o

accertamenti attribuibili alla persona che li mette in discussione (STF

4A_443/2017 del 30 aprile 2018 consid. 4.3).

Contestazioni generiche

non sono sufficienti per poter considerare controverso un fatto. Una

contestazione deve per contro essere al punto minuziosa, da potersi considerare

un’asserzione concreta, nei confronti della quale la controparte può prendere

posizione e che può essere fatta oggetto di assunzione di prove. Se ciò non

avviene, il fatto in questione deve essere considerato non sufficientemente

contestato e quindi non controverso, per cui non è necessario che venga

Considerandi

provato.

Ad eccezione dei casi

previsti dall’art. 229 CPC, nelle conclusioni non possono essere addotti nuovi

fatti o prodotte nuove prove.

d. Nel caso concreto, in

effetti, né nella risposta riconvenzionale, né nella duplica riconvenzionale si

trovano delle contestazioni specifiche relative alla fatturazione delle spese

anticipate da AO 1, essendosi i convenuti riconvenzionali limitati a sollevare

obiezioni in merito all’onorario dell’architetto, senza fare cenno alcuno alle

spese di cui è stata postulata la rifusione. Solo nelle conclusioni (pag. 5) -

e dunque tardivamente, art. 229 CPC, come vedremo - per contro, le voci di

spesa sono state, come detto, confutate con la motivazione che non è stato

comprovato che AO 1 le abbia realmente sostenute, rispettivamente che esse

siano congrue.

Per contro, nello scritto

del 7 luglio 2009 inviato dal patrocinatore dei committenti a quello del

convenuto (doc. 17), si trova un’argomentazione precisa in merito, avendo egli

sostenuto che l’onorario complessivo di fr. 25'000.- concordato dai suoi

clienti con AO 1 era comprensivo di tutte le prestazioni che avrebbe dovuto

fornire l’attore riconvenzionale, sicché tutti gli importi eccedenti la somma

pattuita, esposti nella fattura, non sarebbero giustificati. Tuttavia, queste

esplicite contestazioni non sono state riprese in occasione della procedura

giudiziaria in disamina, introdotta quasi tre anni dopo, se non con l’allegato

finale, come appena ricordato.

In definitiva, quindi, non

sussiste alcuna specifica e valida contestazione da parte dei convenuti

riconvenzionali in merito all’importo di fr. 9'127.- per anticipo spese. Il

Pretore ha, dunque, a giusta ragione riconosciuto il relativo credito vantato

dall’attore riconvenzionale.

6.

Ne discende che

l’appello degli attori dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile,

con conseguente conferma della decisione del Pretore (art. 318 cpv. 1 lett. a

CPC).

Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore

qui ancora litigioso di fr. 24’127.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Questo importo risulta determinante anche ai fini di un eventuale ricorso

al Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

1. L’appello 20 febbraio 2017 di AP 1è respinto nella

misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali di fr. 2’500.- sono a carico degli

appellanti, in solido, che rifonderanno, pure in solido, alla controparte fr.

1’500.- per ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).