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Decisione

12.2016.72

Società anonima - lacune nell'organizzazione (organo di revisione) - scioglimento - appello - ripristino della situazione legale

30 agosto 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 18 maggio 2016 è

Considerandi

parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza

10.

maggio 2016 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3, annullato il

Dispositivo

dispositivo n. 3, è così riformata:

1.

L’istanza è respinta.

2.

La tassa di giustizia

di fr. 300.- è posta a carico della convenuta.

II. Le spese processuali di

appello, di complessivi

fr. 1'500.-, sono poste a

carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

III. Notificazione:

-,

-.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).