12.2016.73
Scioglimento di SA per carenze organizzative - appello - ripristino della situazione legale
25 luglio 2016Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.73
Lugano
25 luglio 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2016.1571
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 5
aprile 2016 da
AO
1
contro
AP
1
chiedente l’adozione delle
misure necessarie nei confronti della convenuta priva dell’organo di revisione
(art. 727 CO), domanda su cui la convenuta non si è espressa;
nell’ambito della quale il
Pretore, con decisione 10 maggio 2016, ha pronunciato lo scioglimento della
società e ne ha ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni
applicabili al fallimento;
appellante la convenuta con
appello 19 maggio 2016, con cui ha chiesto di annullare la decisione impugnata
e con essa lo scioglimento e la messa in liquidazione della società,
protestando spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 5 aprile 2016 AO
1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, la società AP 1, chiedendo che nei confronti della stessa, priva
dell’organo di revisione a seguito delle dimissioni del suo revisore __________
(cfr. doc. A) e invano diffidata sia con raccomandata del 7 settembre 2015
(doc. B) sia tramite pubblicazione sul FUSC del 29 febbraio 2016 (doc. C) a
ripristinare entro 30 giorni la situazione legale (art. 154 cpv. 1 ORC),
fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC, art. 731b cpv. 1 e
941a cpv. 1 CO);
che il 7 aprile 2016 il Pretore ha
assegnato alla convenuta un ultimo termine di 20 giorni per ripristinare la
situazione legale (convocare un’assemblea generale allo scopo di designare un
organo di revisione abilitato e richiedere le pertinenti iscrizioni a registro
di commercio), pena lo scioglimento della società e la sua messa in
liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
che, preso atto che la convenuta
aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 10 maggio
2016 il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, ha pronunciato
lo scioglimento della società e ne ha ordinato la messa in liquidazione secondo
le prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivo n. 1), ponendo a suo
carico la tassa di giustizia di fr. 300.- (dispositivo n. 2);
che con appello 19 maggio 2016 la
convenuta ha chiesto di annullare la decisione impugnata e con essa lo
scioglimento e la messa in liquidazione della società con protesta di tasse,
spese e ripetibili, rilevando che la situazione legale era stata ripristinata
il 17 maggio 2016 con la nomina del nuovo ufficio di revisione (cfr. verbale
dell’assemblea generale straordinaria della società allegato al gravame), il
quale aveva in precedenza già dichiarato l’accettazione del mandato (cfr.
dichiarazione di accettazione di __________ allegata al gravame), ritenuto che lo
stesso 17 maggio 2016 la relativa istanza era poi stata inoltrata a RC (cfr. l’istanza
d’iscrizione allegata al gravame);
che nel caso di specie la
decisione del Pretore di pronunciare lo scioglimento della convenuta e di
ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento era
ineccepibile: l’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che la società,
in modo del tutto inspiegabile e incomprensibile, non aveva reagito né alle
richieste dell’AO 1 di ripristinare la situazione legale formulate in due
diversi momenti, con la raccomandata del 7 settembre 2015 prima (doc. B) e con
la pubblicazione sul FUSC del 29 febbraio 2016 poi (doc. C), né tanto meno alla
diffida pretorile 7 aprile 2016 con cui le era stato assegnato un ultimo
termine (con tra l’altro l’esplicita comminatoria di scioglimento) per agire in
tal senso, per cui da questo comportamento il giudice di prime cure poteva
senz’altro presumere che la società neppure avrebbe ossequiato ad eventuali
provvedimenti meno severi, quali la nomina dell’organo mancante, se del caso
previa assegnazione di un termine per anticipare le spese del revisore (TF 29
luglio 2013 4A_706/2012 consid. 2.2.2, 8 luglio 2013 4A_158/2013 consid.
2.1.6);
. che
resta da esaminare se la convenuta abbia nondimeno provveduto a ripristinare la
situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura
ricorsuale, ciò che in base alla dottrina e alla giurisprudenza sarebbe idoneo
ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune
nell’organizzazione (Lorandi,
Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu
Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n.
12.2011.206);
che questa ipotesi si è
effettivamente realizzata, visto e considerato che, come del resto risulta
dalle prove allegate all’appello (ricevibili siccome si tratta di documenti
allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “nova
autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), il 17 maggio 2016 la
convenuta aveva provveduto a notificare all’AO 1 un nuovo organo di revisione,
nominato in occasione dell’assemblea generale straordinaria di pari data;
che in tali circostanze l’istanza
chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta
priva dell’organo di revisione (art. 727 CO) deve ora essere respinta;
che le spese processuali e le
ripetibili di entrambe le sedi vanno calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. A;
TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6,
22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6 SJ 132 I pag. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA
25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133), e dovrebbero di principio seguire la
soccombenza (art. 106 CPC);
che, nondimeno, per diritto
federale, nella particolare procedura all’istante (rispettivamente al Cantone)
non possono essere caricate spese procedurali (art. 154 cpv. 3 2a
frase ORC; Lorandi, in: AJP
11/2008 p. 1388);
che la presente procedura - come
già quella dinnanzi al Pretore - avrebbe in effetti potuto essere evitata se l’appellante
avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, anziché rimanere
passiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, di modo che, in
applicazione dell’art. 108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese
processuali da essa inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr.
per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013
4A_560/2012 consid. 4; II CCA 24 giugno 2013 inc. n. 12.2013.57, 28 giugno 2013
inc. n. 12.2013.62, 27 novembre 2013 inc. n. 12.2013.165, 19 dicembre 2014 inc.
n. 12.2014.197, 29 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.221, 12 febbraio 2015 inc. n.
12.2014.189);
che in definitiva l’appello può
essere accolto solo parzialmente, nel senso dei considerandi che precedono.
Per questi motivi
richiamati, per le spese, l’art. 108 CPC nonché la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 19 maggio 2016 di AP 1 è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza la decisione 10 maggio 2016 del Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3, è così riformata:
1. L’istanza 5 aprile 2016 dell’Ufficio
del registro di commercio è respinta.
2. (invariato)
Considerandi
II. Le spese processuali di
fr. 1'500.-, da anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si
attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).