12.2016.75
Società anonima - scioglimento per carenze organizzative
25 luglio 2016Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.75
Lugano
25 luglio 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. SO.2016.2 della Pretura
del Distretto di Riviera promossa con istanza 4 gennaio 2016 da
AO
1
contro
AP
1
chiedente l’adozione delle
misure necessarie nei confronti della convenuta priva di un organo di revisione
e, inoltre, dell'amministrazione, domanda su cui la convenuta non si è
espressa;
nell’ambito della quale il
Pretore, con sentenza 27 aprile 2016, ha accolto l'istanza, ha pronunciato lo
scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante la convenuta con
atto di appello 23 maggio 2016, con cui chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere l'istanza dell'AO 1, protestando le spese;
mentre che l'Ufficio
istante ha comunicato di non presentare una risposta;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che AP 1 è rimasta priva tanto dell'organo
di revisione (art. 727 segg. CO) che - a seguito della partenza per l'estero
dell'amministratore unico - di un rappresentante domiciliato in Svizzera giusta
l'art. 718 cpv. 4 CO (il generico riferimento a quest'ultimo riguardo, da parte
dell'AO 1 e della Pretora, all'art. 707 CO risulta errato);
che l’AO 1, dopo aver invano
diffidato la società sia per raccomandata (cfr. doc. B) sia tramite
pubblicazione sul FUSC (cfr. doc. D) a ripristinare la situazione legale (art.
154 cpv. 1 e 2 ORC), con istanza 4 gennaio 2016 ha convenuto in giudizio innanzi
alla Pretura del Distretto di Riviera AP 1, chiedendo che nei confronti della stessa
fossero adottate le misure necessarie (art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO, art.
154 cpv. 3 ORC);
che il 22 gennaio 2016 la Pretora,
sulla base in particolare dell'art. 731b cpv. 1 n. 1 CO, ha assegnato alla
convenuta un termine di 20 giorni per ripristinare la situazione legale, pena
lo scioglimento della società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni
applicabili al fallimento;
che, scaduto infruttuosamente il
termine assegnato, con decisione 27 aprile 2016 la Pretora, fondandosi sugli
art. 707, 727, 731b, 941a CO, 154 ORC, 250 lett. c CPC, ha pronunciato lo
scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento, mettendo a carico della convenuta la tassa
di giustizia di fr. 150.-, le spese di fr. 408.- oltre alle spese di
pubblicazione della decisione stessa;
che, con l’appello 23 maggio 2016,
AP 1 chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere
l'istanza dell'AO 1, revocando di conseguenza il suo scioglimento e la sua
liquidazione in via di fallimento; l'appellante adduce di avere nel frattempo
ripristinato la situazione legale, grazie alla nomina, da parte dell'assemblea
generale straordinaria di medesima data, di un nuovo organo di revisione e di
un nuovo membro del consiglio di amministrazione domiciliato in Svizzera,
annunciata il giorno stesso all'AO 1 (cfr. doc. 4 rispettivamente 3 allegati
all'appello);
che, giusta l'art. 317 cpv. 1
CPC, in appello nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se
vengono immediatamente addotti e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era
possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto
conto delle circostanze;
che, nel caso di specie, la
nomina di un nuovo organo di revisione e di un membro del consiglio di
amministrazione residente in Svizzera, debitamente comprovata dai documenti
(doc. 3, 4) allegati all’impugnativa, costituisce un vero e proprio novum,
trattandosi di un fatto che si è verificato dopo l’emanazione della pronunzia
pretorile, di modo che la stessa può e deve essere tenuta in considerazione
senza restrizioni in questa sede in applicazione dell'art. 317 cpv. 1 CPC (cfr.
Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC),
in: FF 2006 p. 6747);
che, ferma questa premessa, il
ripristino della situazione di legalità nelle more della procedura ricorsuale è
idoneo ad evitare lo scioglimento di una società che presentava lacune
nell’organizzazione (Lorandi,
Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu
Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; cfr. TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 11.4.3, pubbl. in DTF 136 III
369; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133, 28 ottobre 2011 inc. n.
12.2011.142, 29 gennaio 2015 inc. 12.2014.221);
che la presa in considerazione di
questo fatto nuovo implica, dunque, la reiezione dell'istanza 4 gennaio 2016
dell'AO 1 e, di conseguenza, anche l'annullamento della pronuncia pretorile,
che l'accoglieva (in tal senso Lorandi,
in: AJP 11/2008 p. 1388; Machado,
Carences dans l’organisation de la société anonyme - Arrêt 4A_106/2010 du 22
juin 2010 de la 1ère Cour de droit civil - (publié en partie à l’ATF 136 III
369), in: Reprax 1/2011 p. 56 seg.; Philippin,
nota a sentenza in JdT 2010 p. 362; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133,
28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.142);
che, per quanto riguarda gli
oneri processuali, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr.
100'000.-, pari al capitale nominale della società convenuta (cfr. doc. A
allegato all'istanza dell'AO 1; TF
22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 19
agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc.
n. 12.2011.133, 28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.142; 29 gennaio 2015 inc.
12.2014.221), non vi è anzitutto motivo di modificare il giudizio di prima sede,
attraverso il quale la Pretora ha posto la tassa di giudizio e le spese a
carico della convenuta (dispositivo n. 3 della sentenza), visto che il
ripristino della situazione di legalità è avvenuto solo in appello;
che, per quanto attiene invece a
questa sede, all’Ufficio istante (rispettivamente al Cantone) non possono
essere caricate le spese procedurali (art. 154 cpv. 3 2ª frase ORC; Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388);
inoltre, per quanto concerne la convenuta, qui appellante, essa è risultata,
alla fin fine, vincente, ma avrebbe potuto risparmiare la presente procedura -
come già quella dinnanzi alla Pretura - se avesse ripristinato tempestivamente
la situazione legale, anziché rimanere passiva di fronte alle ingiunzioni che
aveva ricevuto, di modo che, in applicazione dell’art. 108 CPC, si giustifica
di porre a suo carico (anche) le spese processuali di questa sede, dalla stessa
inutilmente causate (cfr. per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012 consid.
3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 4; II CCA 24 giugno 2013 inc. n.
12.2013.57, 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62, 27 novembre 2013 inc. n.
12.2013.165, 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197); per il medesimo motivo, alla
stessa - peraltro non patrocinata - non vengono assegnate ripetibili, che non
ha nemmeno protestato;
che, in definitiva, l'appello può
essere accolto solo parzialmente;
Per questi motivi
decide:
Fatti
I. L’appello 23 maggio 2016
di AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza, invariato
il dispositivo n. 3, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 27 aprile 2016 della
Pretura del Distretto di Riviera sono annullati e riformati come segue:
1. L’istanza è respinta.
Considerandi
II. La tassa di giustizia e le
spese di appello, di complessivi
fr. 1'500.-, anticipati
dall'appellante, sono poste a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Riviera
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro
30.
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).