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Decisione

12.2016.76

Appalto - notifica dei difetti

31 agosto 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i ripetuti tentativi di conciliazione effettuati e respinti da quest’ultimo, la

spesa sostenuta per l’istanza conciliativa;

domanda avversata dal

convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto

con decisione 25 aprile 2016 ha respinto nella misura in cui era ricevibile;

appellante l'attore con

appello 25 maggio 2016, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio

nel senso di condannare il convenuto alla riparazione gratuita delle opere da

marmista da lui posate presso la sua casa plurifamiliare sita in __________ a __________

e in via subordinata al versamento di fr. 10'000.- a titolo di risarcimento per

il minor valore delle opere dovuto a difetti, il tutto protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con

risposta 4 luglio 2016 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta

di spese e ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

che nell’estate / autunno

2011 AP 1 ha incaricato AO 1 di effettuare, nell’ambito dei lavori di costruzione

della propria casa plurifamiliare sita in __________ a __________ (part. n. __________

RFD di __________), delle opere da marmista;

che quelle opere sono

state portare a termine nella prima metà del mese di marzo 2012 e la relativa

fattura, emessa il 24 settembre 2012, è stata saldata il 27 dicembre 2012;

che con e-mail 15 aprile

2013, successiva ad un incontro avvenuto il precedente 11 aprile, AP 1 ha

segnalato a AO 1 la presenza di alcune anomalie al granito che gli era stato

fornito, ed in particolare delle striature rispettivamente delle strisce scure larghe

12 cm su delle “pianelle” posate in vari punti, una vistosa differenza di

tonalità tra il granito sulle scale e quello all’entrata, come pure delle fughe

di colore non uniforme sui pianerottoli delle scale; con scritto 16 maggio 2013

egli ha quindi segnalato un ulteriore difetto ad un gradino e ad un’alzata

della scala dell’appartamento duplex;

che, dopo aver ottenuto la

necessaria autorizzazione ad agire, con istanza (recte: petizione) 4

febbraio 2014 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della

giurisdizione di Locarno-Città, allo scopo di condannarlo, previo accertamento

delle circostanze meglio evidenziate in ingresso (ai punti da 1 a 3), alla

riparazione gratuita dei difetti nonché, in via subordinata, qualora la stessa

non fosse più possibile, al pagamento di circa fr. 10'000.- a titolo di minor

valore nonché di un’eventuale indennità per perdita di affitto; il convenuto si

è integralmente opposto alla petizione;

che il Pretore aggiunto, con

la decisione 25 aprile 2016 ora impugnata, ha respinto la petizione nella

misura in cui era ricevibile: egli, dopo aver concluso per l’irricevibilità

delle domande di accertamento, ha in sostanza ritenuto che l’azione di garanzia

per difetti doveva essere disattesa siccome l’attore, saldando la fattura

inviatagli dal convenuto, aveva tacitamente approvato l’opera (art. 370 cpv. 1

CO) e in quanto la notifica dei difetti palesi da parte sua era stata tardiva

(art. 367 cpv. 1 e 370 cpv. 2 CO), poco importando al proposito se gli stessi

fossero stati accertati e poi segnalati unicamente al momento in cui le

coperture dei pavimenti con un telo protettivo, posate subito dopo l’esecuzione

dei lavori, erano state tolte, nell’aprile 2013, in occasione della pulizia

finale del cantiere;

che con l’appello 25

maggio 2016 che qui ci occupa, avversato dal convenuto con risposta 4 luglio

2016, l'attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di

condannare la controparte alla riparazione gratuita dei difetti e in via

subordinata al pagamento di fr. 10'000.- per il minor valore dell’opera: egli,

in estrema sintesi, ha ribadito come il pagamento della fattura non fosse tale

da comportare la perenzione dei suoi diritti e come nelle particolari circostanze

la notifica dei difetti dovesse essere considerata tempestiva;

che, giusta l’art. 367

cpv. 1 CO, seguita la consegna dell’opera il committente, appena lo consenta

l’ordinario corso degli affari, deve verificare lo stato e segnalarne

Considerandi

all’appaltatore i difetti, fermo restando che, ai sensi dell’art. 370 cpv. 1 e

2.

CO, vi è tacita approvazione dell’opera, e con ciò la liberazione dell’appaltatore

dalla sua responsabilità (salvo che si tratti di difetti occulti o di quelli

scientemente dissimulati), se il committente omette la verifica e l’avviso

previsti dalla legge;

che la dottrina e la

giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che, in assenza di una diversa

pattuizione tra le parti o di un uso nel settore, la verifica dell’opera e la

notifica dei difetti devono avvenire non appena ciò è oggettivamente possibile

ed è ragionevolmente pretendibile dal committente, e meglio nei tempi

ragionevolmente necessari, tenuto conto della tipologia e dello scopo

dell’opera, ad effettuare un esame coscienzioso della stessa, ritenuto che un

prolungamento di questi ultimi è indicato se in concreto motivi tecnici o

motivi indipendenti dalla sua persona impongono un procrastinamento dell’esame

(cfr. Gauch, Der Werkvertrag, 5ª

ed., n. 2111 segg. ed in particolare n. 2115; Giger,

Berner Kommentar, n. 37 segg. ed in particolare n. 41 ad art. 201 CO; Zindel/Pulver/Schott, Basler Kommentar,

6ª ed., n. 6 ad art. 367 CO; DTF 118 II 142 consid. 3b; TF 11 settembre 2007

4A_51/2007 consid. 4.5, 24 marzo 2009 4A_534/2008 consid. 7.3);

che nel caso di specie la

conclusione del giudice di prime cure circa la tardività della notifica dei

difetti, il cui carattere palese non è qui stato censurato, può senz’altro

essere confermata: in assenza di una diversa pattuizione tra le parti o di un

uso nel settore, per altro neppure pretesi, la verifica delle opere da marmista

fornite dal convenuto e la conseguente notifica dei difetti da parte

dell’attore avrebbero in effetti potuto e dovuto avvenire - ciò essendo

oggettivamente possibile e ragionevolmente pretendibile da quest’ultimo - già a

fine marzo 2012, cioè subito dopo la loro esecuzione, o comunque al più tardi a

fine settembre 2012, cioè subito dopo l’invio della fattura (cfr. Zindel/Pulver/Schott, op. cit., n. 3 ad

art. 367 CO; TF 17 marzo 2005 4C.469/2004 consid. 2.7 e 11 settembre 2007 4A_51/2007

consid. 4.5, secondo cui l’invio della fattura impone al committente di verificare

l’opera e di notificare i difetti), tanto più che il ritardo a procedere da

parte sua era tale da impedire al convenuto appaltatore, a tutela del quale è

stata prevista la particolare regolamentazione, di far tempestivamente valere

eventuali diritti di garanzia nei confronti del suo fornitore (cfr. DTF 81 II

56.

consid. 2b; TF 28 maggio 2002 4C.395/2001 consid. 2.1.1); il fatto che, su

richiesta dell’attore e quindi per esigenze sue, nel marzo 2012 quelle opere

fossero state immediatamente coperte con un telo protettivo per non rovinarle e

per permettere ad altri artigiani di portare a termine i loro rispettivi

interventi, non migliora la sua posizione, quella circostanza non costituendo né

un motivo tecnico né un motivo indipendente dalla sua persona, tali da impedire

un loro esame già allora ed imporre così un procrastinamento dello stesso;

che le ulteriori

considerazioni esposte sul tema dall’attore, per altro perlopiù irricevibili

(art. 317 cpv. 1 CPC) siccome evocate per la prima volta solo in questa sede e fondate

in larga misura su fatti mai addotti in precedenza, non sono tali da modificare

la conclusione che precede: il fatto che una parte della dottrina (Gauch, op. cit., n. 2175; Tercier/Favre/Carron, Les contrats

spéciaux, 4ª ed., n. 4504) ritenga eccessivamente gravosa per il committente,

specie se non esperto della materia, la regolamentazione di cui agli art. 367

cpv. 1 e 370 cpv. 2 CO, non basta in effetti ancora, nelle particolari

circostanze, ad imporre l’opposta soluzione auspicata nel caso specifico

dall’attore; non è inoltre vero che il termine per provvedere alla verifica

dell’opera e alla notifica dei difetti dipenda dal ramo a cui appartiene il

committente (cfr. Tercier/Favre/Carron,

op. cit., n. 4511, secondo cui esso dipende semmai dal ramo a cui appartengono

entrambe le parti); il fatto, pure evidenziato, che l’attore potesse essere stato

in buona fede circa l’assenza di difetti al momento della copertura delle opere

ed al momento della notifica dei difetti è invece del tutto irrilevante; l’auspicata

applicazione alla fattispecie delle disposizioni previste in caso di difetti

occulti (art. 370 cpv. 3 CO) rispettivamente delle norme SIA 118 non entra poi

in linea di conto, visto che i difetti qui in esame erano palesi e la norma SIA

118.

non era pacificamente parte degli accordi contrattuali; quanto infine all’asserita

violazione dell’obbligo d’interpello da parte del giudice di prime cure (art.

56.

CPC), che non aveva attirato l’attenzione dell’attore, allora non

patrocinato da un avvocato, sulle circostanze relative alla presenza sul

cantiere il 18 aprile 2013 di un operaio del convenuto, la stessa risulta

persino temeraria, nulla permettendo a quel momento di ritenere, visto e

considerato che per lo stesso attore quell’operaio si era limitato a visionare

le opere e a constatare i presunti difetti (petizione p. 6 e replica p. 7), che

quell’aspetto potesse essere rilevante per la tematica della tempestività della

notifica dei difetti;

che, a prescindere da

quanto precede, si osserva in ogni caso che anche l’altro assunto del giudice

di prime cure, secondo cui il pagamento della fattura da parte dell’attore

senza riserve (nemmeno, nonostante le opere non fossero ancora state da lui verificate,

in merito all’esistenza di eventuali difetti) potesse essere inteso in buona

fede come un’accettazione tacita dell’opera tale da comportare, ai sensi

dell’art. 370 cpv. 1 CO, la liberazione del convenuto dalla sua eventuale

responsabilità, ha a sua volta trovato riscontro nella dottrina e nella

giurisprudenza (cfr. Zindel/Pulver/Schott,

op. cit., n. 11 ad art. 370 CO; TF 8 ottobre 2004 4C.231/2004 consid. 2.2);

che l’appello dell’attore deve

pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile, ritenuto che le

spese processuali e le ripetibili di secondo grado, calcolate sulla base di un

valore litigioso di fr. 10'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 25 maggio

2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese

processuali di fr. 1’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellato

fr. 1’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).