12.2016.81
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti - perizia di arbitratore
10 gennaio 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.81
Lugano
10 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria (tutela giurisdizionale nei casi
manifesti) - inc. n. SO.2016.368
della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza 19 aprile 2016
da
AP
1
rappr. da RA 1
contro
AO
1
rappr. da RA 2
con cui l’istante ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 19'608.60 oltre interessi
al 5% dal 15 gennaio 2015;
domanda avversata dal
convenuto, che ha postulato la reiezione in ordine dell’istanza, e che il
Pretore aggiunto con decisione 1° giugno 2016 ha dichiarato irricevibile;
appellante l'istante con
appello 13 giugno 2016, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre il convenuto con risposta
20 luglio 2016 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e
ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con contratto 4 novembre 2014
(doc. C) AO 1 ha incaricato l’impresa AP 1 di effettuare una serie di
interventi edili nello stabile di sua proprietà sito sul fondo n. __________
RFD di __________;
che al termine dei lavori tra le
parti è sorto un contenzioso inerente la fatturazione finale dell’impresa, la
quale, per tutelarsi, il 3 marzo 2015 ha chiesto e l’indomani (doc. D) ha poi
ottenuto l’annotazione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani
sul fondo oggetto degli interventi per la somma di fr. 38'109.50 oltre interessi
al 5% dal 15 gennaio 2015;
che il 24 agosto 2015 (doc. F),
per cercare di risolvere il contenzioso, le parti hanno congiuntamente
incaricato l’arch. M__________ __________ di allestire un parere tecnico sulle
opere allora realizzate e sulla loro fatturazione, rispondendo in particolare
ai seguenti 4 quesiti: accertare quali opere fossero state eseguite; accertare
se le opere eseguite fossero qualitativamente conformi a quanto previsto
contrattualmente ed alle Norme SIA oppure se vi fossero dei difetti; dire se la
fattura finale era corretta e conforme alle opere eseguite; e, in caso di
accertamento dei difetti, quantificare il minor valore dell’opera eseguita;
che l’arch. M__________ __________,
nel referto da lui consegnato il 14 ottobre 2015 (doc. H), ha proposto, al
termine dei suoi rilievi e delle sue valutazioni, di riconoscere a favore
dell’impresa un saldo di fr. 19'608.62 (mercede fr. 83'166.02 ./. sistemazione
difetti fr. 5'054.40 ./. acconti fr. 58'503.-);
che con istanza 19 aprile 2016,
promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti
(art. 257 CPC), AP 1, evidenziando come AO 1 si fosse in precedenza impegnato
ad accettare l’esito della perizia (doc. G) e non avesse poi provveduto a
presentare gli eventuali quesiti di delucidazione che pure aveva annunciato di
voler inoltrare (doc. I e O), nonché rilevando come le risultanze del referto
peritale di cui al doc. H fossero dunque vincolanti, ha chiesto la sua condanna
al pagamento di fr. 19'608.60 oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 2015;
che in occasione dell’udienza del
25 maggio 2016 il convenuto ha chiesto di dichiarare irricevibile l’istanza;
che con decisione 1° giugno 2016
il Pretore aggiunto ha dichiarato irricevibile l’istanza, ponendo la tassa di
giustizia di fr. 950.- e le spese di fr. 50.- a carico dell’istante, tenuta
altresì a rifondere alla controparte fr. 1’200.- per ripetibili: egli ha in
sostanza ritenuto che i documenti versati agli atti dall’istante, segnatamente
Fatti
i doc. E, F e G, non permettevano di concludere in modo chiaro e convincente
che il convenuto si fosse impegnato ad accettare il carattere vincolante
dell’esito peritale;
che con l’appello 13 giugno 2016,
che qui ci occupa, l'istante ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel
senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi: essa ha ribadito che la documentazione da lei presentata, ed in
particolare proprio il doc. G, confermava inequivocabilmente che il convenuto
si era impegnato ad accettare gli esiti del referto dell’arch. M__________ __________,
che costituiva pacificamente una perizia di arbitratore ai sensi dell’art. 189
CPC;
che con
risposta 20 luglio 2016 il convenuto ha postulato la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
che
giusta l’art. 257 CPC il giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2),
accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono
incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara
(cpv. 1), fermo restando che se queste condizioni non sono date non entra nel
merito (cpv. 3);
che in
base alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 III 620 consid. 5.1.1,
141 III 23 consid. 3.2), un fatto è incontestato se non è contestato dal
convenuto, mentre un fatto è immediatamente comprovabile in base alla norma, se
può essere accertato senza ritardi e senza dispendio particolare; la prova del
fatto deve di regola essere portata mediante documenti (e l’ispezione oculare);
la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non soggiace a una limitazione del
rigore probatorio: l’istante non può perciò limitarsi a rendere verosimile la
sua pretesa, ma deve recarne la prova piena, così da creare chiarezza nei
rapporti fattuali; se la controparte contesta i fatti in modo verosimile, la
tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata; ciò sarà in
particolare il caso laddove essa sostanzi e adduca in modo concludente
obiezioni, che dal punto di vista fattuale non possano essere immediatamente
confutate e siano atte a far vacillare il convincimento del giudice già formato
in precedenza; decisivo è in definitiva sapere se l’approfondito chiarimento
delle obiezioni della parte convenuta possa mutare il convincimento del giudice
circa l’avvenuta dimostrazione della pretesa dell’istante, così che esse non
possano a priori essere considerate prive di rilevanza;
che
sempre in base alla giurisprudenza dell’Alta Corte (DTF 138 III 123 consid.
2.1.2, 141 III 23 consid. 3.2), la situazione giuridica è chiara ai sensi della
norma, laddove la conseguenza giuridica è senz’altro evincibile
dall’applicazione della legge tenendo conto della dottrina e della
giurisprudenza e l’applicazione del diritto porta a un risultato univoco; per
contro la situazione giuridica non è di regola chiara se l’applicazione di una
disposizione impone al tribunale una decisione di apprezzamento o in equità
previa valutazione di tutte le circostanze del caso;
Considerandi
che,
ciò premesso, nel caso di specie, come si dirà qui di seguito, le condizioni
per concedere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria non sono
adempiute, non potendosi ritenere che i fatti siano incontestati o
immediatamente comprovabili e la situazione giuridica sia chiara;
che, pacifico
che il referto dell’arch. M__________ __________ (doc. H) costituisca una
perizia di arbitratore giusta l’art. 189 CPC, è in effetti indubbio che al
convenuto è data la facoltà di far valere in via d’eccezione (cfr. Dolge, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 41
ad art. 189 CPC; Berger, Berner
Kommentar, n. 13 ad art. 189 CPC) nella causa in cui quel referto sia stato
prodotto - come egli ha sostanzialmente fatto facendo riferimento alle numerose
e complesse contestazioni da lui sollevate nello scritto di cui al doc. 2 (inerenti
in particolare le valutazioni peritali circa lo spessore delle pareti divisorie
interne, l’isolazione delle pareti esterne, i difetti ai serramenti esterni, i
danni alle piastrelle, ecc.) atte ad azzerare il credito dell’istante - che lo
stesso non sia vincolante siccome manifestamente errato ai sensi del cpv. 3
lett. c della norma (cfr. Dolge,
op. cit., n. 54 ad art. 189 CPC, secondo cui, con rif. a DTF 129 III 535
consid. 2 e 2.2, a tale scopo basterebbe che il referto risulti errato con uno
scarto del 15-25%): ritenuto che tali contestazioni possono di regola essere
vagliate solo alla luce di una perizia giudiziaria (cfr. Dolge, op. cit., ibidem; Weibel, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 3ª ed., ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 189
CPC), che - come detto - non può però essere assunta nell’ambito della
procedura sommaria ex art. 257 CPC, è così escluso che nelle particolari circostanze
l’istante possa ottenere l’auspicata tutela giurisdizionale nei casi manifesti;
oltretutto il fatto che l’arch. M__________ __________ fosse stato a suo tempo
incaricato di allestire il suo parere tecnico fondandosi solo su alcune prove e
meglio basandosi “unicamente sulla documentazione ufficiale, ossia l’offerta,
il contratto e la fattura finale, nonché su quanto potrà accertare
personalmente in occasione del sopralluogo da esperire in contraddittorio con
le parti” (cfr. doc. F) neppure esclude che sulla base delle altre prove delle
quali il convenuto nello scritto di cui al doc. 2 aveva pure lamentato la
mancata considerazione in sede peritale (si pensi ai numerosi documenti indicati
e alle assunzioni testimoniali del sanitario, del tecnico del riscaldamento,
dell’elettricista, dell’ingegnere, dell’operaio del proprietario, ecc.) il
credito residuo a favore dell’istante sarebbe potuto essere assai inferiore a
quello esposto peritalmente; contrariamente a quanto ritenuto dall’istante, poco
importa invece se il convenuto non avesse mai presentato i quesiti di
delucidazione che pure aveva annunciato di voler inoltrare o ancora non avesse
provveduto ad impugnare quel referto, da ciò non potendosi ancora desumere una
sua incondizionata accettazione delle risultanze della perizia (cfr. Weibel, op. cit., n. 15c ad art. 189
CPC; Berger, op. cit., ibidem);
che in ogni caso, esaminando più da
vicino il referto dell’arch. M__________ __________ (doc. H p. 21 e 23), si
osserva che lo stesso, segnatamente nella misura in cui l’esperto per
determinare le spettanze residue dell’istante si è dovuto esprimere, oltretutto
formulando delle semplici “proposte”, sull’entità della deduzione della mercede
a suo favore per alcune opere a corpo sovrastimate rispettivamente sul grado di
responsabilità a lei imputabile per l’insorgenza di alcuni difetti (che
costituiscono questioni giuridiche di spettanza esclusiva dei tribunali, cfr. Dolge, op. cit., n. 13 ad art. 189 CPC; Weibel, op. cit., n. 4 e 6 ad art. 189
CPC), non è giuridicamente vincolante, ma espone una mera opinione peritale
(cfr. Dolge, op. cit., n. 14 e 40
ad art. 189 CPC), non sufficiente per fondare il credito dell’istante;
che, stando così le cose, la
decisione con cui il Pretore aggiunto ha concluso per l’irricevibilità
dell’istanza può senz’altro essere confermata e l’appello dell’istante deve
essere respinto con accollo alla parte soccombente delle spese giudiziarie
(art. 106 CPC), calcolate su un valore litigioso di fr. 19'608.60.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 13 giugno 2016
di AP 1 è respinto.
II. Le spese processuali di
fr. 1’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr.
1’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).