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Decisione

12.2016.84

Locazione - disdetta per mora - espulsione in procedura giurisdizionale nei casi manifesti

10 agosto 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 9/14 giugno 2016 di AP 1 e AP 2 è

parzialmente accolto.

Di

conseguenza la decisione 8 giugno 2016 della Pretura del Distretto di

Vallemaggia è così riformata:

1. L’istanza è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia in fr. 100.- e le spese sono poste a carico degli istanti in

solido. Non si assegnano indennità.

Considerandi

II. Le spese processuali di complessivi fr. 200.-

sono a carico degli appellati in solido, che rifonderanno agli appellanti complessivi

fr. 300.- quali indennità di appello.

III. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Vallemaggia

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se, nelle vertenze in materia

di locazione, il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF);

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).