12.2016.86
Mediazione per indicazione - mercede
13 settembre 2017Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.86
Lugano
13 settembre 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.265
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 21
dicembre 2012 da
, e per essa, nel frattempo
fallita, , alla quale sono subentrati in qualità di
cessionari ex art. 260 LEF:
AO 1
AO 2
tutti rappr. da RA 2
contro
AP 1
AP 2
tutti rappr. da RA 1
volta ad ottenere la
condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 90'000.- oltre interessi
al 5% dal 1° giugno 2008, decorrenza poi procrastinata in sede conclusionale al
17 novembre 2008;
domanda avversata dai
convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
con decisione 18 maggio 2016 ha (parzialmente) accolto, condannando i convenuti
in solido al pagamento di fr. 90'000.-, IVA compresa, oltre interessi al 5% dal
17 giugno 2008 (recte: dal 3 luglio 2009);
appellanti i convenuti con
appello 16 giugno 2016, con cui hanno chiesto l’annullamento del querelato
giudizio, protestando spese e ripetibili di secondo grado;
mentre gli attori con risposta
6 settembre 2016 hanno postulato la reiezione del gravame pure con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Con rogito 19 giugno
2008 (doc. rich. I°-1) AP 1 e AP 2 hanno venduto a F__________ __________ la villa
sita sulla part. n. __________ RFD di __________, ubicazione __________.
Il relativo trapasso di
proprietà è stato iscritto a registro fondiario il 17 novembre 2008 (cfr. doc.
rich. I°-1 e D).
2. Dopo aver ottenuto
la necessaria autorizzazione ad agire, con petizione 21 dicembre 2012 r__________
SA, che nelle more della causa è stata dichiarata fallita ed alla quale sono
subentrati in qualità di cessionari ex art. 260 LEF AO 1 e AO 2, ha convenuto
in giudizio AP 1 e AP 2 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
per ottenerne la condanna in solido al pagamento di fr. 90'000.- oltre
interessi al 5% dal 1° giugno 2008, decorrenza poi procrastinata in sede
conclusionale al 17 novembre 2008. Essa, in estrema sintesi, ha preteso di
essere intervenuta nella vendita dell’immobile quale mediatrice ed ha così
rivendicato il versamento della relativa mercede.
Fatti
I convenuti si sono
integralmente opposti alla petizione.
3. Con decisione 18
maggio 2016 il Pretore, in (parziale) accoglimento della petizione, ha condannato
i convenuti in solido al pagamento di fr. 90'000.-, IVA compresa, oltre
interessi al 5% dal 17 giugno 2008 (recte, come ai considerandi: dal
3 luglio 2009), ponendo le spese giudiziarie di fr. 4’700.- (comprese quelle
della procedura di conciliazione) a carico dei convenuti in solido, tenuti
altresì a rifondere alla controparte, sempre in solido, fr. 9’000.- per
ripetibili. Per quanto qui interessa, egli, dopo aver accertato che tra le
parti era effettivamente venuto in essere un contratto di mediazione, ha
ritenuto che l’attività dell’attrice avesse favorito in modo determinante la
successiva conclusione del contratto di compravendita.
4. Con l’appello 16 giugno
2016 che qui ci occupa, avversato dagli attori con risposta 6 settembre 2016, i
convenuti hanno chiesto di annullare il querelato giudizio, protestando spese e
ripetibili di secondo grado. Essi hanno in sostanza contestato l’esistenza
delle condizioni per l’attribuzione di una mercede di mediazione.
5. Preliminarmente si
osserva che il fatto che in questa sede i convenuti, anziché chiedere la
riforma della decisione impugnata nel senso della reiezione della petizione, si
siano formalmente limitati a postulare l’annullamento del querelato giudizio, oltretutto
senza addurre un qualsiasi motivo di annullamento, non è di per sé ancora tale
da comportare l’irricevibilità dell’appello. Il fatto che le domande d’appello
possano essere state formulate in modo impreciso non comporta in effetti la
sanzione dell’irricevibilità del gravame se dal suo contenuto risulta comunque
chiara l’intenzione di impugnare la sentenza di primo grado nella misura in cui
sia sfavorevole all’appellante e dalla sua irregolarità formale non derivi
alcun pregiudizio alla controparte (TF 17 giugno 2016 5A_929/2015 consid. 3.2;
Considerandi
II CCA 28 febbraio 2014 inc. n. 12.2013.168, 31 marzo 2014 inc. n. 12.2013.6,
15.
aprile 2014 inc. n. 12.2013.5, 20 novembre 2015 inc. n. 12.2014.28, 25
gennaio 2016 inc. n. 12.2015.149). Ed è quello che è avvenuto in concreto. Dalla
lettura delle motivazioni dell’appello, è in effetti evidente che la richiesta
d’impugnazione dei convenuti doveva essere intesa nel senso che, in riforma del
primo giudizio, la mercede di mediazione non era dovuta (cfr. appello p. 5 e 9)
e dunque la petizione doveva essere respinta. E gli attori non sono certo stati
pregiudicati nei loro legittimi interessi, essendo stati perfettamente in grado
di presentare le proprie osservazioni di risposta.
6.
Nella sua sentenza il
Pretore ha innanzitutto rilevato che, in risposta alla segnalazione ricevuta dall’attrice
il 26 maggio 2008 circa l’avvenuto reperimento di un interessato all’acquisto nella
persona di __________ C__________ (doc. I), i convenuti, con scritto 28 maggio
2008.
(doc. H), l’avevano autorizzata a “chiudere la vendita della ns casa al
mapp. __________ di __________ per fr. 2’700'000.- (…), riconoscendo alla r__________
SA fr. 90'000.- (…) IVA compresa, quale commissione” e ne ha concluso che con
quel documento l’attrice, già incaricata in passato di vendere l’immobile (doc.
5.
e 6 [recte: 7]), aveva nuovamente ricevuto il contratto di mediarne la
vendita, ora con __________ C__________, al prezzo e per la mercede indicati. Atteso
che l’attrice non aveva rifiutato quel mandato, ha poi ritenuto che lo stesso
dovesse essere considerato accettato (art. 395 CO), con conseguente ratifica
degli atti eseguiti in precedenza nell’interesse dei mandanti.
In questa sede i
convenuti non hanno censurato questi accertamenti, che devono con ciò essere
considerati assodati, ma si sono limitati a sostenere che il contratto ex art.
412.
cpv. 1 CO allora venuto in essere fosse un contratto di mediazione per
indicazione. Questa qualifica del contratto, per altro non diversa da quella prospettata
dal Pretore (secondo il quale “… il contratto non” prevedeva “altri
obblighi da parte del mandatario se non l’indicazione del potenziale acquirente”,
cfr. sentenza p. 7), può essere confermata: a parte il fatto che già i mandati
di vendita conferiti in precedenza all’attrice (doc. 5 e 7), di fatto poi ripristinati
con lo scritto di cui al doc. H, erano dei contratti di mediazione per
indicazione (cfr. il loro punto 8, che prevedeva il pagamento della mercede in
caso di sottoscrizione dell’atto notarile da parte di un interessato “segnalato”
dal mandatario), è in effetti a ragione che i convenuti hanno qui evidenziato
che, in caso di dubbio sulla natura del contratto di mediazione, si sarebbe in
ogni caso dovuto concludere a favore della forma di mediazione meno estesa, ossia
proprio quella di mediatore indicatore (TF 5 aprile 2004 4C.322/2003 consid.
2.4
).
7.
Nel prosieguo del
suo esposto il Pretore ha quindi evidenziato che dagli atti di causa (cfr.
testi __________ __________ __________ V__________, __________ P__________, __________
M__________ e __________ B__________, doc. N) erano emersi sia l’attività di
mediazione svolta dall’attrice in collaborazione con I__________ __________ Sagl,
comprensiva tra l’altro di diversi sopralluoghi in presenza dei consulenti
delle due agenzie e dei convenuti, sia il fatto che tale attività avesse
favorito in modo determinante la successiva conclusione del contratto di
compravendita con __________ C__________. Egli ha in particolare evidenziato
che quest’ultimo, pur avendo a suo tempo dichiarato di aver già visto la villa
esternamente, aveva però ammesso di averla poi visitata per la prima volta
grazie ad I__________ __________ Sagl e che gli era a quel momento piaciuta
(cfr. teste __________ C__________), mentre non risultava che egli avesse già
avuto un contatto con i venditori prima di allora.
In questa sede i
convenuti hanno evidenziato da una parte che __________ C__________ sapeva già
prima dell’intervento dell’attrice che la villa era in vendita ed hanno dall’altra
rilevato che la controparte non aveva dimostrato di aver segnalato per prima
quel nominativo, che anzi era a loro già noto.
7.1
Ai sensi dell’art. 413
cpv. 1 CO la mercede del mediatore indicatore è dovuta tosto che il contratto
sia concluso a seguito della sua indicazione. Per far sì la mercede sia dovuta
occorre che il contratto che il mandante cercava di ottenere sia stato concluso
e che esista un nesso di causalità tra l’attività del mediatore e la
conclusione di quel contratto. A tale scopo è sufficiente che il mediatore
abbia comunicato al suo mandante un’occasione di concludere che fino a quel
momento gli era sconosciuta (TF 5 aprile 2004 4C.322/2003 consid. 2.4.1, 13
luglio 2004 4C.136/2004 consid. 3.2.1), ritenuto che è in ogni caso al
mediatore indicatore che incombe l’onere di provare che egli è stato il primo a
designare, come interessata all’affare, la persona che ha in seguito concluso
il contratto, e che è precisamente sulla base di quella sua indicazione che le
parti sono entrate in relazione ed hanno concluso il contratto (TF 28 marzo
2001.
4C.333/2000 consid. 2d/bb, 13 luglio 2004 4C.136/2004 consid. 3.3.2, 13
settembre 2016 4A_75/2016 consid. 2.2.1, 21 aprile 2017 4A_479/2016 consid. 2 e
4.
).
7.2
L’assunto dei convenuti,
secondo cui il fatto che __________ C__________ già prima dell’intervento
dell’attrice sapesse che la villa era in vendita era tale da far venir meno il
necessario nesso di causalità tra l’attività di quest’ultima e la conclusione
della vendita stessa, deve senz’altro essere disatteso.
Esso è innanzitutto
irricevibile in ordine, visto e considerato che essi, venendo meno al loro obbligo
di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si sono confrontati con gli argomenti
esposti sul tema dal Pretore riassunti in precedenza, da loro neppure menzionati,
e non hanno spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto gli stessi fossero
errati e dovessero essere modificati (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4,
27.
settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid.
3.
; II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150).
La censura sarebbe
comunque stata destinata all’insuccesso anche nel merito. Ammesso - ma non
concesso - che la conoscenza da parte di __________ C__________ già prima
dell’intervento dell’attrice del fatto che la villa fosse in vendita possa
essere rilevante per l’esito della lite (ciò che, in presenza di un contratto
di mediazione per indicazione, non parrebbe essere il caso, cfr. TF 15 novembre
2011.
4A_337/2011 consid. 2.1, 21 aprile 2017 4A_479/2016 consid. 4.1), si
osserva in effetti che l’istruttoria ha permesso di accertare che il suo interesse
ad acquistarla si è però concretizzato unicamente dopo che lo stesso, il 9 e il
14.
maggio 2008 (cfr. doc. N), ha potuto visitarne per la prima volta l’interno (cfr.
doc. N e testi __________ M__________ p. 1 seg., __________ __________ p. 6
seg. e __________ P__________ p. 3, da cui risulta pure come la villa gli fosse
allora piaciuta), il che è stato possibile grazie all’intervento dell’attrice,
presente nell’occasione, oltre che con la sua ausiliaria I__________ __________
Sagl, con la propria collaboratrice N__________ __________ (cfr. testi __________
p. 1 seg., __________ p. 4 e __________ p. 3; cfr. pure doc. N e conclusioni di
parte convenuta p. 4), come per altro stabilito anche dal Pretore, senza che la
circostanza sia qui stata oggetto di censura: in tali circostanze il rilievo
dei convenuti non avrebbe certamente potuto trovare accoglimento.
7.3
Nemmeno l’altra
censura dei convenuti, secondo cui l’attrice non aveva dimostrato di
aver segnalato loro per prima quel nominativo, a loro anzi già noto, ha infine migliore
sorte.
Essa è innanzitutto
irricevibile in ordine, visto e considerato che i convenuti, venendo anche qui
meno al loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si sono
confrontati con gli argomenti esposti sul tema dal Pretore riassunti in
precedenza, da loro neppure menzionati, e non hanno spiegato per quali ragioni gli
stessi fossero errati e dovessero essere modificati; ma, soprattutto, essa lo è
anche per il fatto che la relativa contestazione è in definitiva stata
sollevata per la prima volta, e con ciò irritualmente, solo in questa sede (art.
317.
cpv. 1 CPC).
La stessa sarebbe comunque
stata destinata all’insuccesso anche nel merito. Dall’incarto si è in effetti potuto
evincere che la prima segnalazione ai convenuti del nominativo di __________ C__________
da parte dell’attrice è avvenuta, almeno implicitamente, allorché - come detto
- questi, il 9 e il 14 maggio 2008, alla presenza di una collaboratrice di
quest’ultima, aveva potuto visitare per la prima volta l’interno della villa,
ritenuto che a quelle visite avevano anche partecipato, alla prima, la
convenuta, rispettivamente, alla seconda, entrambi i convenuti (cfr. doc. N),
come del resto stabilito anche dal Pretore, senza che la circostanza sia qui stata
censurata. Il solo fatto, qui evidenziato da costoro, che __________ C__________
(come da lui dichiarato a p. 7 della sua deposizione) possa essersi poi messo
in contatto telefonicamente con loro allo scopo di fissare un ulteriore
appuntamento ed abbia in seguito condotto le trattative direttamente con loro,
è dunque irrilevante visto che ciò era chiaramente avvenuto dopo le visite di
cui si è detto (come risulta inequivocabilmente dalla testimonianza di __________
C__________, p. 7), tanto più che neppure è stato possibile confermare se quei fatti
fossero precedenti alla segnalazione formale del nominativo dell’acquirente da
parte dell’attrice, quella del 26 maggio 2008 (doc. I), che per altro era stata
inviata dopo l’effettuazione di una terza visita da parte di __________ C__________,
sempre in presenza della collaboratrice dell’attrice e dei convenuti (cfr. doc.
N), come del resto stabilito anche dal Pretore, senza che neanche in questo
caso la circostanza sia qui stata censurata.
8.
Ne discende che
l’appello dei convenuti dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr. 90’000.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 16 giugno
2016 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese
processuali di fr. 5’000.- sono a carico degli appellanti in solido, che
rifonderanno agli appellati, sempre in solido, fr. 3’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).