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Decisione

12.2016.86

Mediazione per indicazione - mercede

13 settembre 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I convenuti si sono

integralmente opposti alla petizione.

3. Con decisione 18

maggio 2016 il Pretore, in (parziale) accoglimento della petizione, ha condannato

i convenuti in solido al pagamento di fr. 90'000.-, IVA compresa, oltre

interessi al 5% dal 17 giugno 2008 (recte, come ai considerandi: dal

3 luglio 2009), ponendo le spese giudiziarie di fr. 4’700.- (comprese quelle

della procedura di conciliazione) a carico dei convenuti in solido, tenuti

altresì a rifondere alla controparte, sempre in solido, fr. 9’000.- per

ripetibili. Per quanto qui interessa, egli, dopo aver accertato che tra le

parti era effettivamente venuto in essere un contratto di mediazione, ha

ritenuto che l’attività dell’attrice avesse favorito in modo determinante la

successiva conclusione del contratto di compravendita.

4. Con l’appello 16 giugno

2016 che qui ci occupa, avversato dagli attori con risposta 6 settembre 2016, i

convenuti hanno chiesto di annullare il querelato giudizio, protestando spese e

ripetibili di secondo grado. Essi hanno in sostanza contestato l’esistenza

delle condizioni per l’attribuzione di una mercede di mediazione.

5. Preliminarmente si

osserva che il fatto che in questa sede i convenuti, anziché chiedere la

riforma della decisione impugnata nel senso della reiezione della petizione, si

siano formalmente limitati a postulare l’annullamento del querelato giudizio, oltretutto

senza addurre un qualsiasi motivo di annullamento, non è di per sé ancora tale

da comportare l’irricevibilità dell’appello. Il fatto che le domande d’appello

possano essere state formulate in modo impreciso non comporta in effetti la

sanzione dell’irricevibilità del gravame se dal suo contenuto risulta comunque

chiara l’intenzione di impugnare la sentenza di primo grado nella misura in cui

sia sfavorevole all’appellante e dalla sua irregolarità formale non derivi

alcun pregiudizio alla controparte (TF 17 giugno 2016 5A_929/2015 consid. 3.2;

Considerandi

II CCA 28 febbraio 2014 inc. n. 12.2013.168, 31 marzo 2014 inc. n. 12.2013.6,

15.

aprile 2014 inc. n. 12.2013.5, 20 novembre 2015 inc. n. 12.2014.28, 25

gennaio 2016 inc. n. 12.2015.149). Ed è quello che è avvenuto in concreto. Dalla

lettura delle motivazioni dell’appello, è in effetti evidente che la richiesta

d’impugnazione dei convenuti doveva essere intesa nel senso che, in riforma del

primo giudizio, la mercede di mediazione non era dovuta (cfr. appello p. 5 e 9)

e dunque la petizione doveva essere respinta. E gli attori non sono certo stati

pregiudicati nei loro legittimi interessi, essendo stati perfettamente in grado

di presentare le proprie osservazioni di risposta.

6.

Nella sua sentenza il

Pretore ha innanzitutto rilevato che, in risposta alla segnalazione ricevuta dall’attrice

il 26 maggio 2008 circa l’avvenuto reperimento di un interessato all’acquisto nella

persona di __________ C__________ (doc. I), i convenuti, con scritto 28 maggio

2008.

(doc. H), l’avevano autorizzata a “chiudere la vendita della ns casa al

mapp. __________ di __________ per fr. 2’700'000.- (…), riconoscendo alla r__________

SA fr. 90'000.- (…) IVA compresa, quale commissione” e ne ha concluso che con

quel documento l’attrice, già incaricata in passato di vendere l’immobile (doc.

5.

e 6 [recte: 7]), aveva nuovamente ricevuto il contratto di mediarne la

vendita, ora con __________ C__________, al prezzo e per la mercede indicati. Atteso

che l’attrice non aveva rifiutato quel mandato, ha poi ritenuto che lo stesso

dovesse essere considerato accettato (art. 395 CO), con conseguente ratifica

degli atti eseguiti in precedenza nell’interesse dei mandanti.

In questa sede i

convenuti non hanno censurato questi accertamenti, che devono con ciò essere

considerati assodati, ma si sono limitati a sostenere che il contratto ex art.

412.

cpv. 1 CO allora venuto in essere fosse un contratto di mediazione per

indicazione. Questa qualifica del contratto, per altro non diversa da quella prospettata

dal Pretore (secondo il quale “… il contratto non” prevedeva “altri

obblighi da parte del mandatario se non l’indicazione del potenziale acquirente”,

cfr. sentenza p. 7), può essere confermata: a parte il fatto che già i mandati

di vendita conferiti in precedenza all’attrice (doc. 5 e 7), di fatto poi ripristinati

con lo scritto di cui al doc. H, erano dei contratti di mediazione per

indicazione (cfr. il loro punto 8, che prevedeva il pagamento della mercede in

caso di sottoscrizione dell’atto notarile da parte di un interessato “segnalato”

dal mandatario), è in effetti a ragione che i convenuti hanno qui evidenziato

che, in caso di dubbio sulla natura del contratto di mediazione, si sarebbe in

ogni caso dovuto concludere a favore della forma di mediazione meno estesa, ossia

proprio quella di mediatore indicatore (TF 5 aprile 2004 4C.322/2003 consid.

2.4

).

7.

Nel prosieguo del

suo esposto il Pretore ha quindi evidenziato che dagli atti di causa (cfr.

testi __________ __________ __________ V__________, __________ P__________, __________

M__________ e __________ B__________, doc. N) erano emersi sia l’attività di

mediazione svolta dall’attrice in collaborazione con I__________ __________ Sagl,

comprensiva tra l’altro di diversi sopralluoghi in presenza dei consulenti

delle due agenzie e dei convenuti, sia il fatto che tale attività avesse

favorito in modo determinante la successiva conclusione del contratto di

compravendita con __________ C__________. Egli ha in particolare evidenziato

che quest’ultimo, pur avendo a suo tempo dichiarato di aver già visto la villa

esternamente, aveva però ammesso di averla poi visitata per la prima volta

grazie ad I__________ __________ Sagl e che gli era a quel momento piaciuta

(cfr. teste __________ C__________), mentre non risultava che egli avesse già

avuto un contatto con i venditori prima di allora.

In questa sede i

convenuti hanno evidenziato da una parte che __________ C__________ sapeva già

prima dell’intervento dell’attrice che la villa era in vendita ed hanno dall’altra

rilevato che la controparte non aveva dimostrato di aver segnalato per prima

quel nominativo, che anzi era a loro già noto.

7.1

Ai sensi dell’art. 413

cpv. 1 CO la mercede del mediatore indicatore è dovuta tosto che il contratto

sia concluso a seguito della sua indicazione. Per far sì la mercede sia dovuta

occorre che il contratto che il mandante cercava di ottenere sia stato concluso

e che esista un nesso di causalità tra l’attività del mediatore e la

conclusione di quel contratto. A tale scopo è sufficiente che il mediatore

abbia comunicato al suo mandante un’occasione di concludere che fino a quel

momento gli era sconosciuta (TF 5 aprile 2004 4C.322/2003 consid. 2.4.1, 13

luglio 2004 4C.136/2004 consid. 3.2.1), ritenuto che è in ogni caso al

mediatore indicatore che incombe l’onere di provare che egli è stato il primo a

designare, come interessata all’affare, la persona che ha in seguito concluso

il contratto, e che è precisamente sulla base di quella sua indicazione che le

parti sono entrate in relazione ed hanno concluso il contratto (TF 28 marzo

2001.

4C.333/2000 consid. 2d/bb, 13 luglio 2004 4C.136/2004 consid. 3.3.2, 13

settembre 2016 4A_75/2016 consid. 2.2.1, 21 aprile 2017 4A_479/2016 consid. 2 e

4.

).

7.2

L’assunto dei convenuti,

secondo cui il fatto che __________ C__________ già prima dell’intervento

dell’attrice sapesse che la villa era in vendita era tale da far venir meno il

necessario nesso di causalità tra l’attività di quest’ultima e la conclusione

della vendita stessa, deve senz’altro essere disatteso.

Esso è innanzitutto

irricevibile in ordine, visto e considerato che essi, venendo meno al loro obbligo

di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si sono confrontati con gli argomenti

esposti sul tema dal Pretore riassunti in precedenza, da loro neppure menzionati,

e non hanno spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto gli stessi fossero

errati e dovessero essere modificati (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4,

27.

settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid.

3.

; II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150).

La censura sarebbe

comunque stata destinata all’insuccesso anche nel merito. Ammesso - ma non

concesso - che la conoscenza da parte di __________ C__________ già prima

dell’intervento dell’attrice del fatto che la villa fosse in vendita possa

essere rilevante per l’esito della lite (ciò che, in presenza di un contratto

di mediazione per indicazione, non parrebbe essere il caso, cfr. TF 15 novembre

2011.

4A_337/2011 consid. 2.1, 21 aprile 2017 4A_479/2016 consid. 4.1), si

osserva in effetti che l’istruttoria ha permesso di accertare che il suo interesse

ad acquistarla si è però concretizzato unicamente dopo che lo stesso, il 9 e il

14.

maggio 2008 (cfr. doc. N), ha potuto visitarne per la prima volta l’interno (cfr.

doc. N e testi __________ M__________ p. 1 seg., __________ __________ p. 6

seg. e __________ P__________ p. 3, da cui risulta pure come la villa gli fosse

allora piaciuta), il che è stato possibile grazie all’intervento dell’attrice,

presente nell’occasione, oltre che con la sua ausiliaria I__________ __________

Sagl, con la propria collaboratrice N__________ __________ (cfr. testi __________

p. 1 seg., __________ p. 4 e __________ p. 3; cfr. pure doc. N e conclusioni di

parte convenuta p. 4), come per altro stabilito anche dal Pretore, senza che la

circostanza sia qui stata oggetto di censura: in tali circostanze il rilievo

dei convenuti non avrebbe certamente potuto trovare accoglimento.

7.3

Nemmeno l’altra

censura dei convenuti, secondo cui l’attrice non aveva dimostrato di

aver segnalato loro per prima quel nominativo, a loro anzi già noto, ha infine migliore

sorte.

Essa è innanzitutto

irricevibile in ordine, visto e considerato che i convenuti, venendo anche qui

meno al loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si sono

confrontati con gli argomenti esposti sul tema dal Pretore riassunti in

precedenza, da loro neppure menzionati, e non hanno spiegato per quali ragioni gli

stessi fossero errati e dovessero essere modificati; ma, soprattutto, essa lo è

anche per il fatto che la relativa contestazione è in definitiva stata

sollevata per la prima volta, e con ciò irritualmente, solo in questa sede (art.

317.

cpv. 1 CPC).

La stessa sarebbe comunque

stata destinata all’insuccesso anche nel merito. Dall’incarto si è in effetti potuto

evincere che la prima segnalazione ai convenuti del nominativo di __________ C__________

da parte dell’attrice è avvenuta, almeno implicitamente, allorché - come detto

- questi, il 9 e il 14 maggio 2008, alla presenza di una collaboratrice di

quest’ultima, aveva potuto visitare per la prima volta l’interno della villa,

ritenuto che a quelle visite avevano anche partecipato, alla prima, la

convenuta, rispettivamente, alla seconda, entrambi i convenuti (cfr. doc. N),

come del resto stabilito anche dal Pretore, senza che la circostanza sia qui stata

censurata. Il solo fatto, qui evidenziato da costoro, che __________ C__________

(come da lui dichiarato a p. 7 della sua deposizione) possa essersi poi messo

in contatto telefonicamente con loro allo scopo di fissare un ulteriore

appuntamento ed abbia in seguito condotto le trattative direttamente con loro,

è dunque irrilevante visto che ciò era chiaramente avvenuto dopo le visite di

cui si è detto (come risulta inequivocabilmente dalla testimonianza di __________

C__________, p. 7), tanto più che neppure è stato possibile confermare se quei fatti

fossero precedenti alla segnalazione formale del nominativo dell’acquirente da

parte dell’attrice, quella del 26 maggio 2008 (doc. I), che per altro era stata

inviata dopo l’effettuazione di una terza visita da parte di __________ C__________,

sempre in presenza della collaboratrice dell’attrice e dei convenuti (cfr. doc.

N), come del resto stabilito anche dal Pretore, senza che neanche in questo

caso la circostanza sia qui stata censurata.

8.

Ne discende che

l’appello dei convenuti dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore

litigioso di fr. 90’000.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 16 giugno

2016 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese

processuali di fr. 5’000.- sono a carico degli appellanti in solido, che

rifonderanno agli appellati, sempre in solido, fr. 3’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).