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Decisione

12.2016.9

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti. Prelievero di averi bancari

11 aprile 2017Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Fiscalini, presidente,

Bozzini

e Balerna

vicecancelliera:

Verda

Chiocchetti

sedente

per statuire nella causa – inc. n. SO.2015.3121

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con istanza 22 ottobre 2015 da

AO

1 (PC)

rappr. dall’ RA 3

contro

AP

1

rappr. dall’avv. RA 1 e dall’avv. RA 2,

con cui l’istante ha

chiesto di condannare la convenuta a dare seguito al suo ordine 25 novembre

2014, chiudendo immediatamente il conto n. __________ e bonificare il saldo (al

netto delle spese di chiusura e di liquidazione) sulla relazione n. __________

intestata a __________ presso la __________ a __________, con la comminatoria

dell’art. 292 CP e della multa disciplinare di fr. 1'000.- al giorno per ogni

giorno di ritardo nell’adempiere la decisione pretorile;

domanda a cui si è opposta

la controparte e che il Pretore ha accolto integralmente con decisione 4

gennaio 2016;

appellante la

convenuta che con appello 18 gennaio 2015 (correttamente: 2016) chiede di

riformare il giudizio testé menzionato nel senso, in ordine, di dichiarare

irricevibile l’istanza, e, nel merito, di respingerla, con protesta di spese

giudiziarie di entrambe le sedi;

mentre con osservazioni

(correttamente: risposta) 3 febbraio 2016 l’istante postula di respingere il

gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di appello;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto: A. AO 1,__________ (PC), è

titolare dal 20 ottobre 2011 della relazione n. __________ presso la banca AP 1

(doc. 3), che in data 16 ottobre 2015 presentava un saldo di € 364'653.72 (doc.

N).

B. Con scritto 30 giugno 2013 –

trasmesso con la modalità “Fermo Banca”, ossia la modalità scelta dal

cliente – la banca ha chiesto di firmare entro il 31 dicembre 2013 l’allegata autorizzazione

di divulgazione volontaria (doc. 4). In data 12 maggio 2014, sempre con la

modalità “Fermo Banca”, essa ha sollecitato l’invio, entro il 31

dicembre 2014, di “elementi che dimostrano l’avvio (…) del processo di

regolarizzazione o in alternativa, abbiate chiuso il vostro conto presso di noi”.

La banca ha sottolineato che “nel frattempo, come per tutti i nostri clienti

che si trovano nella medesima situazione, i nostri rapporti saranno regolati

come segue, tenuto conto che alcuni punti potrebbero non applicarsi al vostro

caso: rifiuteremo qualsiasi operazione di cassa; non accetteremo richieste di

emissione relative a carte di credito, di debito o di altra carta elettronica

prepagata né il caricamento di quest’ultima; rifiuteremo qualsiasi proroga di

credito a durata determinata del quale siate mutuatari o garanti, oltre il 16

giugno 2014; non potremo mantenere i crediti a durata indeterminata dei quali

siate mutuatari o garanti e saremo indotti a rescindere detti crediti entro il

16 giugno 2014. Siete pregati di adottare le misure adeguate o di farle adottare

al mutuatario se siete i garanti; potremo essere indotti a limitare l’accesso a

determinati elementi della nostra offerta che implicano un’esposizione a lungo

termine” (doc. 5). Con missiva 15 agosto 2014 la banca ha altresì

comunicato al cliente, sempre con la modalità “posta a trattenere”, che

erano state aggiunte tre nuove disposizioni alle CG, e meglio n. 3.4 (“Protezione

dei depositi bancari in Svizzera”), n. 7.27 (“Responsabilità del cliente

in materia fiscale”) e n. 7.33 (“Averi senza notizie”), con la

precisazione che in caso di mancata contestazione entro trenta giorni esse

sarebbero state considerate accettate senza riserva (doc. 6).

C. Il 25 novembre 2014 il

cliente ha revocato il mandato di gestione patrimoniale alla banca e ha dato

istruzione di chiudere la sua relazione, trasferendo gli averi su quella

intestata a __________ presso la __________ (doc. C). L’ordine non è stato

eseguito e nemmeno quello inteso a trasferire almeno € 60'000.-, formulato in

data 18 dicembre 2014, asseritamente necessari per l’acquisto di un

appartamento a __________ (doc. D). Il medesimo giorno AO 1 ha sottoscritto l’“autorizzazione

di divulgazione volontaria relazione «persone fisiche» (rinuncia al segreto

bancario)”. Il 30 gennaio 2015 la banca ha sollecitato il cliente e ha chiesto

di consegnarle entro il 30 marzo 2015 una prova degli adempimenti relativi al

“monitoraggio fiscale” (copia di una dichiarazione o di un certificato

rilasciato dal professionista incaricato della presentazione della sua

dichiarazione fiscale) o, in alternativa, la dichiarazione allegata

sottoscritta o qualsiasi altro documento atto a dimostrare l’imminenza di una

procedura di regolarizzazione fiscale. La banca ha concluso rilevando che nel

frattempo doveva adottare le misure che le permettevano “di evitare ogni

rischio di complicità nei reati come definiti dalla nuova legge italiana”,

sicché “come consentito dalle (…) CG” avrebbe rifiutato qualsiasi operazione di

cassa, sospeso l’utilizzo delle carte di credito e di altri mezzi di pagamento,

nonché avrebbe autorizzato, fatte salve altre restrizioni, unicamente

trasferimenti verso conti di cui il cliente o i suoi beneficiari economici

erano titolari in Italia (doc. 9). Il 31 marzo 2015 la banca ha informato il

cliente sugli ultimi sviluppi in materia di scambio automatico d’informazioni,

di assistenza amministrativa in materia fiscale e di riciclaggio di denaro

(doc. 10).

D. Con istanza di tutela

giurisdizionale nei casi manifesti 22 ottobre 2015 AO 1 ha adito la Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo di condannare la AP 1, __________, a

dare seguito al suo ordine 25 novembre 2014, chiudendo immediatamente il conto

n. __________ e bonificare il saldo (al netto delle spese di chiusura e di

liquidazione) sulla relazione n. __________ intestata a __________ presso la __________

a __________, con la comminatoria dell’art. 292 CP e della multa disciplinare

di fr. 1'000.- al giorno per ogni giorno di ritardo nell’adempiere la decisione

pretorile. Con osservazioni 25 novembre 2015 la banca si è opposta a tale

richiesta, chiedendo, in ordine, di dichiarare irricevibile l’istanza e, nel

merito, di respingerla. Nei successivi allegati spontanei 7 dicembre e 21

dicembre 2015 le parti hanno confermato le loro antitetiche posizioni. Con

decisione 4 gennaio 2016 il Pretore ha accolto integralmente l’istanza.

F. Con appello 18 gennaio 2015

(correttamente: 2016) la convenuta è insorta contro il giudizio testé

menzionato, chiedendone la riforma nel senso, in ordine, di dichiarare

irricevibile l’istanza, e, nel merito, di respingerla. Con osservazioni

(correttamente: risposta) 3 febbraio 2016 l’istante postula di respingere il

gravame. Nel gennaio 2016 è stata modificata a Registro di commercio la ragione

sociale della convenuta in: AP 1.

considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova

applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è

stata avviata dopo tale data (art. 404 seg. CPC). Nelle controversie

patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è

impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30

giorni, ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, sia l’appello sia la risposta sono tempestive.

Considerandi

2.

Giusta l'art. 257 cpv. 1

CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti

sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e la situazione

giuridica è chiara (lett. b). Quest'ultima condizione è soddisfatta se, sulla

base di una dottrina e di una giurisprudenza invalse, la conseguenza giuridica

è senz'altro evincibile dall'applicazione della legge e porta a un risultato

univoco. Per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se la parte

convenuta oppone delle obiezioni o eccezioni motivate su cui il giudice non può

statuire immediatamente o se l'applicazione di una norma richiede l'emanazione

di una decisione di apprezzamento o in equità con una valutazione di tutte le

circostanze del caso (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2, con rif.). Per impedire

l'accoglimento di una domanda fondata sull'art. 257 CPC non basta tuttavia che

la parte convenuta semplicemente sostenga che ci si trova in presenza di una

simile situazione o che la stessa potrebbe remotamente entrare in linea di

conto (cfr. con riferimento ad un preteso abuso di diritto TF 4A_329/2013 del

10.

dicembre 2013 consid. 6.1; DTF 138 III 620). Non è nemmeno possibile

vanificare la procedura in discussione invocando degli argomenti speciosi,

eccependo segnatamente in modo artificioso del diritto straniero (TF

4A_415/2013 del 20 gennaio 2014 consid. 7; cfr. anche TF 4A_170/2015 del 28

ottobre 2015 consid. 4).

3.

L’appellante critica

anzitutto il Pretore per aver, a suo dire, ricostruito parzialmente i fatti

laddove avrebbe indicato che la controparte non ha sottoscritto la

documentazione allegata alle sue missive inviate tra agli anni 2013 e 2015.

Secondo la banca il cliente avrebbe, infatti, firmato il formulario di

“Autorizzazione di divulgazione volontaria relazione «persone fisiche»

(rinuncia al segreto bancario)”, annesso allo scritto 12 maggio 2014 (appello,

pag. 5). La censura cade nel vuoto già solo per il motivo che, come d’altra

parte ammesso dalla stessa appellante, il primo giudice ha indicato l’esistenza

di tale documento (decisione impugnata, pag. 1 in fondo e 2 in alto). La

convenuta rileva che il cliente, “preso atto dell’esigenza, già espressa dalla

banca a più riprese di dimostrare la conformità fiscale degli averi per poter

eseguire l’istruzione”, avrebbe accettato tale principio e sottoscritto la

relativa autorizzazione, formulando contestualmente una nuova e diversa

istruzione, ossia quella volta al trasferimento di € 60'000.- a favore della

medesima società a __________ (doc. D). Tuttavia, come rilevato dal Pretore

(decisione impugnata, pag. 4 in mezzo), l’autorizzazione in questione (doc. 8)

concerne l’eventuale trasmissione di informazioni (anche) alle autorità fiscali

e non riguarda, invece, direttamente il rapporto contrattuale tra la banca e il

cliente. In particolare, non legittima la prima a non eseguire l’istruzione del

secondo. Inoltre, nello scritto doc. D non emerge che trattasi di una nuova

istruzione, bensì che il cliente ha chiesto ragguagli circa la mancata

esecuzione dell’ordine 25 novembre 2014, postulando di provvedervi almeno

per l’importo testé menzionato il prima possibile, per poter portare avanti le

trattative di acquisto di un appartamento a __________.

4.

L’appellante critica, inoltre,

il Pretore per aver reputato applicabile al caso concreto l’art. 257 CPC

(memoriale, pag. 6 segg.). Essa sostiene che il primo giudice si sarebbe

limitato a rimandare alle condizioni previste dalla disposizione in questione

nonché alla giurisprudenza in materia, senza esaminare l’adempimento delle

medesime. A torto. Infatti, tutto il suo giudizio è pervaso dall’esame dei presupposti

del disposto testé menzionato. In particolare, egli ha diffusamente spiegato il

motivo per cui le obiezioni sollevate dalla convenuta non erano tali da

comportare l’inapplicabilità dell’art. 257 CPC. La banca sbaglia, quindi, anche

laddove afferma che il primo giudice avrebbe fondato il proprio ragionamento su

un nuovo criterio, ossia la dimostrazione di un interesse degno di protezione

da parte della convenuta. Basti rilevare, al riguardo, che la valutazione dei

contrapposti interessi non è contraria alla procedura dei casi manifesti ma,

anzi, ha semplicemente e proprio lo scopo di esaminare se, a fronte della tesi

dell’istante, le obiezioni della convenuta hanno sufficiente peso da

necessitarsi una procedura ordinaria (cfr. II CCA 12.2014.206 del 12 febbraio

2015.

consid. 4). La banca critica, inoltre, il Pretore per aver fondato il

proprio giudizio su una sentenza del Tribunale federale che non sarebbe

pertinente alla presente fattispecie. Il primo giudice ha indicato, al

riguardo, la TF 4A_170/2014 del 28.10.2015 (decisione impugnata, pag. 2 in

fondo). Si tratta evidentemente di una svista e la rubrica corretta è

4A_170/2015. Secondo l’appellante, il caso si differenzia comunque perché in

quello presente il cliente ha rinunciato al segreto bancario. Per i motivi

illustrati sopra (consid. 3), la censura non può essere seguita. L’appellante

reputa, poi, la situazione giuridica non sarebbe chiara e le stesse

argomentazioni pretorili farebbero emergere delle incertezze, laddove nella

decisione querelata è indicato che “la convenuta individua nei reati di

riciclaggio e auto-riciclaggio la normativa topica estera applicabile alla

presente fattispecie. In realtà, la questione non è evidente”. La banca

dimentica, tuttavia, che il primo giudice ha poi spiegato dettagliatamente il

motivo per cui l’invocazione di tale norma non era tale da inficiare

l’applicazione dell’art. 257 CPC (decisione impugnata, pag. 6 in mezzo).

L’appellante non si confronta compiutamente con tale motivazione, così come non

adempie ai requisiti posti dagli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC laddove afferma

l’applicazione dell’art. 19 LDIP e dell’art. 20 CO, “l’incertezza giuridica

(…) determinata dalla continua evoluzione della posizione delle autorità

svizzere, in particolare della FINMA”, senza minimamente sostanziare la sua

argomentazione in relazione al caso concreto. Anche su questo punto l’appello è

di conseguenza irricevibile.

5.

L’appellante critica,

altresì, il Pretore per aver reputato inapplicabile alla fattispecie la

modifica delle condizioni generali (appello, pag. 8 segg.). Il primo giudice ha

spiegato che la finzione di accettazione invocata dalla banca non si attaglia

alla fattispecie, dato che essa è applicabile, a determinate condizioni,

unicamente agli atti di adempimento del contratto originario e non alle

modifiche del medesimo. Il Pretore ha quindi sottolineato che il silenzio del

cliente deve essere valutato alla luce dell’art. 6 CO, che però a sua volta non

si attaglia al caso concreto, poiché la modifica delle CG è peggiorativa per il

cliente e migliorativa per la banca che ha operato la medesima (decisione

impugnata, pag. 3). L’appellante non contesta l’accertamento pretorile sulla

modalità di trasmissione della modifica delle CG. Essa si limita ad affermare

che tale modalità è stata richiesta dal cliente medesimo al momento

dell’apertura del conto e che le CG precedenti (CG 2008) prevedevano la

possibilità della loro modifica in ogni tempo con comunicazione mediante “qualsiasi

mezzo idoneo”, nonché la loro accettazione in mancanza di contestazione

entro trenta giorni dall’invio dell’avviso corrispondente. Questa Camera ha già

avuto modo di spiegare che per un adattamento importante delle condizioni

contrattuali – come è il caso nella fattispecie, ove la convenuta peraltro

nemmeno contesta la rilevanza dell’adattamento in questione – la banca non può

validamente sostenere l’esistenza di un consenso tacito del cliente, o

avvalersi della finzione di accettazione in caso di cosiddetta “posta

trattenere” (da ultimo: II CCA 12.2015.12 del 7 ottobre 2015 pag. 8 seg.).

A nulla muta il riferimento dell’appellante alla sentenza del Tribunale

federale inc.4C.378/2004. Al contrario della presente fattispecie in tal caso,

infatti, si trattava di addebiti controversi. Su questo punto l’appello è

quindi respinto. L’appellante critica, altresì, il Pretore per aver reputato

che la banca sapesse dell’effettiva non approvazione del cliente con

riferimento alle sue comunicazioni, e meglio agli scritti 12 maggio 2014 (doc.

5), 30 gennaio 2015 (doc. 9) e 30 marzo 2015 (doc. 10). Essa sostiene che la

sottoscrizione, il 18 dicembre 2014, del formulario “autorizzazione di

divulgazione volontaria relazione «persone fisiche» (rinuncia al segreto

bancario)” (doc. 8) dimostra esattamente il contrario, dato che sarebbe stato

annesso alla missiva 12 maggio 2014. Si ribadisce che il primo giudice ha

spiegato, a ragione, che il formulario in questione autorizza la banca a

trasmettere informazioni (anche) alle autorità fiscali di cui trattasi e non

riguarda direttamente il rapporto contrattuale cliente/banca (decisione

impugnata, pag. 4 in mezzo). Secondo l’appellante, invece, la sottoscrizione di

tale formulario avrebbe modificato la tutela della privacy nei confronti

dell’autorità fiscale estera, ossia uno degli aspetti della relazione tra le

parti. Tale censura non inficia, tuttavia, la motivazione pretorile, nel senso

che una cosa è la comunicazione alle autorità fiscali, un’altra è rifiutare

un’istruzione di chiusura del conto e di trasferimento del saldo. Anche su

questo punto l’appello è di pertanto respinto nella misura in cui è ricevibile.

6.

L’appellante critica, poi,

il Pretore laddove reputa che essa non possa validamente appellarsi alla presa

di posizione della FINMA 22 ottobre 2010 sui rischi transfrontalieri (appello,

pag. 12 seg.). Il primo giudice ha spiegato che per sottomurare lo scenario

fondato sul diritto pubblico la banca ha invocato ripetutamente la posizione

della FINMA sui rischi transfrontalieri del 22 ottobre 2010, ma lo ha fatto

erroneamente, poiché ha evocato il concetto di diritto con riferimento a questo

documento, mentre esso non costituisce né un'ordinanza né una circolare, ma una

(semplice) posizione, dove FINMA esprime il suo approccio secondo cui sarebbe

essenziale, onde contenere i rischi connessi ad attività transfrontaliere, che

gl'istituti finanziari considerassero anche i rischi di natura fiscale

(decisione impugnata, pag. 5). L’appellante sostiene che le circolari hanno la

medesima portata giuridica delle disposizioni di legge, disconoscendo in tale

maniera che trattasi di una presa di posizione. Essa reputa, inoltre, che la

presa di posizione s’innesta nell’interpretazione del concetto di attività

irreprensibile previsto all’art. 3 cpv. 2 lett. c LBCR (appello, pag. 13). Il

Pretore ha spiegato, al riguardo, che sebbene sia vero che seguendo questa

logica la violazione di norme fiscali estere potrebbe eventualmente condurre a

ledere il precetto dell'attività irreprensibile di cui all'art. 3 cpv. 2 lit. c

LBCR, ciò potrebbe avvenire soltanto in casi gravi, poiché il diritto svizzero

sulla sorveglianza non impone agli istituti finanziari svizzeri un obbligo di

ossequiare il diritto estero. Tantomeno lo impone nello scenario che qui ci

occupa, ossia quello di dismissione della relazione bancaria che qui interessa,

dove anche l'autorità di controllo (FINMA) è stata decisamente meno esplicita

rispetto allo scenario speculare di apertura di una relazione bancaria in un

contesto transfrontaliero. A conferma di tutto ciò, anche nella stessa

"posizione sui rischi giuridici" del 22.10.2010 si legge appunto

della neutralità della presente questione dal punto di vista del diritto penale

svizzero. Lo stesso approccio lo si trova in dottrina (decisione impugnata,

pag. 5). L’appellante si limita ad affermare che nella presa di posizione non

vi sarebbe alcuna limitazione ai casi gravi, senza però avvedersi che la

motivazione pretorile si fonda sugli elementi summenzionati, non sulla presa di

posizione, e, quindi, senza confrontarsi compiutamente con la medesima, in

spregio ai dettami di motivazione del gravame (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). La

convenuta si limita, poi, a un rinvio generico alle decisioni della FINMA,

senza spiegare compiutamente né che analisi concreta è stata effettuata per

definire l’esistenza del rischio summenzionato, né in che misura tali decisioni

avrebbero ripercussioni nel caso concreto. L’appello è, inoltre, irricevibile

anche laddove la convenuta si lamenta del fatto che il primo giudice non

avrebbe tenuto in considerazione le direttive interne alla banca (doc. 13), a

suo dire adottate per rispondere alle aspettative dell’organo di controllo in

relazione ai rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni

transfrontaliere. Essa critica il Pretore poiché avrebbe in tal modo rinunciato

a esaminare gli elementi per stabilire se e in che misura la richiesta

dell’istante si ponesse in contrasto con la politica di gestione dei rischi

della banca, rispettivamente non le avrebbe permesso di avvalersi in

particolare dell’interrogatorio e delle deposizioni delle parti, che a suo dire

avrebbero potuto fornire ulteriori elementi a comprova della sua posizione,

senza tuttavia specificare i medesimi, in chiaro spregio degli art. 310 e 311

cpv. 1 CPC. Sia come sia, va detto che su questo punto l’appello dovrebbe

comunque essere respinto, poiché le direttive interne non sono cogenti per i

rapporti tra banca e cliente (II CCA 12.2015.77 del 14 aprile 2016).

7.

Secondo la convenuta il

Pretore avrebbe a torto reputato che la fattispecie non raggiungerebbe quella

gravità tale da comportare il rischio di imputabilità per i reati di riciclaggio

e auto-riciclaggio italiani, poiché la tracciabilità dei fondi sarebbe

garantita. A suo dire, la normativa italiana sanzionerebbe, invece, ogni

comportamento in grado di rendere più difficoltosa la ricostruzione dei flussi e,

quindi, potenziale di assurgere a ostacolo per le indagini (appello, pag. 15

segg. e 18 in mezzo). La censura in questione si esaurisce, tuttavia, in una

mera ipotesi, mentre non si comprende in che misura, essendo la tracciabilità

garantita come nel caso concreto, il trasferimento degli averi possa essere

interpretato come un ostacolo, al pari del fatto che il conto è intestato a una

persona differente dall’attore. Inoltre, la norma italiana è entrata in vigore

il 1° gennaio 2015, cioè dopo la richiesta dell’istante di chiudere la relazione

e di trasferire altrove i propri averi. D’altra parte, l’appellante nemmeno

afferma che essa abbia effetto retroattivo. Ne consegue, peraltro, che le ulteriori

argomentazioni formulate dalla convenuta e volte a spiegare che la normativa

italiana dev’essere tenuta in considerazione in ragione dell’attività

irreprensibile giusta l’art. 3 cpv. 2 LBCR (appello, pag. 17 seg.) sono

inconferenti ai fini del giudizio. In conclusione, alla richiesta del cliente

avvenuta a fine 2014 la banca non può seriamente pretendere di opporre una

normativa penale italiana entrata in vigore il 1° gennaio 2015 e priva di

effetto retroattivo. Anche su questo punto l’appello è quindi inammissibile.

8.

L’appellante sostiene che

il Pretore avrebbe omesso di entrare nel merito della richiesta di applicazione

dell’art. 19 LDIP, limitandosi ad affermare che essa è perfettamente infondata,

tanto chiare essendo le norme di diritto applicabili alla fattispecie. La

convenuta sostiene che le normative antiriciclaggio “hanno assunto nel corso

degli anni una valenza sempre più centrale al punto di assurgere a norme di

salvaguardia dell’organizzazione sociale ed economica nello Stato estero che le

ha emanate”. Essa soggiunge che “attraverso la sottoscrizione delle convenzioni

internazionali che prevedono lo scambio automatico di informazioni e tramite

l’adattamento delle norme antiriciclaggio svizzero, quest’evoluzione può ora

essere considerata conforme alla concezione svizzera del diritto”, concludendo

nel senso che nulla osta, a suo dire, a rinviare ai principi giurisprudenziali

sviluppati con riferimento all’art. 19 LDIP “che impongono all’ordinamento

giuridico svizzero (e quindi anche nell’ambito di un rapporto contrattuale

sottoposto a diritto svizzero) di tenere conto degli effetti dell’applicazione

di norme di diritto estero (…)” (appello, pag. 18 seg.). La censura non può

essere seguita. Infatti, l’applicazione dell’art. 19 LDIP, di natura

eccezionale, presuppone (oltre le altre condizioni cumulative) che secondo la

concezione giuridica svizzera sussista un interesse manifestamente

preponderante e degno di protezione affinché la norma estera sia applicata.

Sennonché, non esiste alcun interesse preponderante ad applicare in maniera

immediata le regole estere in materia di antiriciclaggio, posto come il diritto

svizzero conosce, nella materia, un sistema legislativo esaustivo. Anche su

questo punto l’appello è quindi respinto.

9.

L’appellante si lamenta,

infine, del fatto che il Pretore abbia ammesso le misure di esecuzione diretta

richieste dall’istante giusta l’art. 236 cpv. 3 CPC. Secondo la convenuta,

infatti, il trasferimento ordinato dev’essere equiparato a un pagamento di

denaro, inteso come pagamento di un’obbligazione contrattuale al fine di

procedere all’acquisto di una proprietà immobiliare a __________. A suo dire,

risultano quindi applicabili le misure esecutive previste dalla LEF (appello,

pag. 20 seg.). A torto. Infatti, come correttamente spiegato dal primo giudice,

il dispositivo non condanna la convenuta al versamento di una somma di denaro,

bensì a una prestazione reale di natura economica.

7.

L’appello è respinto nella

misura in cui è ricevibile. Le spese processuali seguono la soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC) e sono fissate in applicazione degli art. 2 cpv. 1, 7 cpv. 1, 9

cpv. 2 e 13 LTG (v. BU 10 febbraio 2015, pag. 38 seg.). Le ripetibili sono

calcolate secondo i criteri stabiliti dall’art. 11 Rtar. Il valore litigioso,

valido anche per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale,

è di € 364'653.72.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,

decide: 1. L’appello 18 gennaio 2016 di AP

1, __________, è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali della

procedura di appello, di fr. 4'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a

suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte identico importo a

titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

- e,;

-,.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).