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Decisione

12.2016.90

Trasferimento di averi bancari, procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti

3 ottobre 2017Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con scritto 30 giugno

2013 – trasmesso con la modalità “Fermo Banca” scelta dai clienti – la banca ha

chiesto di firmare entro il 31 dicembre 2013 l’allegata “autorizzazione di

divulgazione volontaria” (doc. D di parte convenuta). Con la medesima modalità

in data 12 maggio 2014 essa ha sollecitato la sottoscrizione della

dichiarazione in questione entro il 31 dicembre 2014 o l’invio di “elementi che

dimostrano che avete avviato il processo di regolarizzazione”. Essa ha

sottolineato che nel frattempo le operazioni di cassa sarebbero state soggette

a maggiori limitazioni, così come non avrebbe accettato richieste di emissione

relative a carte di credito, di debito o elettronica prepagata, né il

caricamento di quest’ultima. La banca ha soggiunto che anche altre operazioni

comportanti un’esposizione a lungo termine sarebbero potute essere soggette a

restrizioni (doc. E di parte convenuta).

D. Il 15 agosto 2014 la

banca ha trasmesso, sempre con la modalità “Posta a trattenere”, le nuove CG

(doc. F di parte convenuta). Il 30 gennaio 2015 essa ha nuovamente sollecitato i

clienti a far fronte alla richiesta indicata sopra entro il 30 marzo 2015 e ha

chiesto loro di dimostrare gli adempimenti relativi al “monitoraggio fiscale”

mediante la copia di una dichiarazione o di un certificato rilasciato da un professionista

incaricato della presentazione della dichiarazione fiscale. La banca ha inoltre

reso i clienti edotti del nuovo reato penale italiano denominato

“auto-riciclaggio”, affermando che l’adesione alla procedura summenzionata “è

essenziale alla prosecuzione delle nostre relazioni d’affari”. Essa ha concluso

rilevando che nel frattempo doveva “adottare le misure che [le] permettono di

evitare ogni rischio di complicità nei reati come definiti dalla nuova legge

italiana”, sicché “come consentito dalle CG” avrebbe rifiutato qualsiasi

operazione di cassa, sospeso l’utilizzo delle carte di credito e di altri mezzi

di pagamento, nonché avrebbe autorizzato unicamente trasferimenti verso conti

di cui i clienti sono titolari in Italia (doc. H di parte convenuta). Il 31

marzo 2015 la banca li ha informati sugli ultimi sviluppi in materia fiscale,

invitandoli ad accertarsi che i loro conti e le loro attività depositate presso

la medesima, nonché i redditi derivanti, fossero dichiarati alle autorità

competenti (doc. I di parte convenuta). Il 31 luglio 2015 ha, infine, trasmesso

delle nuove CG (doc. J di parte convenuta).

E. Il 9 giugno 2015 i

clienti hanno chiesto alla banca di chiudere il conto in questione e di trasferire

tutti gli averi patrimoniali ivi depositati sulla relazione bancaria intestata

ai medesimi presso __________, __________ (decisione impugnata, pag. 2; v. doc.

D). La banca si è rifiutata di eseguire l’istruzione. A nulla sono valse le

sollecitazioni indirizzate alla medesima (doc. E-G).

F. Con istanza di tutela

giurisdizionale nei casi manifesti 9 febbraio 2016 AO 1 e AO 2 hanno adito la

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo di obbligare la convenuta

al trasferimento immediato dell’integralità degli averi presenti sulla relazione

n. __________, “stato al 22 maggio 2015: € 90'741”, sul conto intestato ai

medesimi presso __________ a __________. Con osservazioni 18 marzo 2016 la

banca si è opposta alla richiesta avversaria. Negli ulteriori allegati

spontanei le parti si sono confermate nelle loro antitetiche posizioni. Il 10 giugno

2016 il Pretore ha accolto integralmente l’istanza.

G. Con appello 24 giugno

2016 la convenuta è insorta contro il giudizio testé menzionato, chiedendone la

riforma nel senso, in via principale, di dichiarare irricevibile l’istanza, in

via subordinata, di respingerla, con protesta delle spese giudiziarie di

entrambe le sedi. Con osservazioni (correttamente: risposta) 25 luglio 2016 l’istante

postula invece la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e

ripetibili di appello, queste ultime quantificate in almeno fr. 7'000.-. Nel __________

__________ è stata modificata a Registro di commercio la ragione sociale della

convenuta in: AP 1.

considerato

in diritto: 1. Nelle controversie patrimoniali

con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile

mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni, ridotto a

10 giorni nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la

decisione impugnata è stata recapitata in data 14 giugno 2016 e l’appello del 24

giugno successivo è pertanto tempestivo. Parimenti tempestiva è la risposta 25

luglio 2015 all’appello, a fronte della comunicazione del gravame intimato alla

parte appellata il 12 luglio 2016.

2. Giusta l'art. 257

cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i

fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e la situazione

giuridica è chiara (lett. b). Quest'ultima condizione è soddisfatta se alla

luce del testo legale o sulla base di una dottrina e di una giurisprudenza

invalse e autorevoli, l’applicazione della norma al caso concreto si impone in

modo evidente e porta a un risultato univoco (DTF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 728 consid. 3.3; 138 III 620 consid. 5.1.2; 138 III

123 consid. 2.1.2; TF 4A_374/2016 del 20.10.2016 consid. 5, riferita

all'obbligo di rendiconto ex art. 400 CO). Ai fini del presente giudizio

è utile menzionare, in particolare, la sentenza resa il 28 ottobre 2015, con

cui il Tribunale federale ha giudicato che tenuto conto del diritto di ottenere,

di principio, la restituzione dei propri averi al termine della relazione

bancaria, associato alla pochezza delle obiezioni della banca contro la

restituzione, in concreto tale restituzione poteva essere ottenuta per la via

della procedura per casi manifesti (TF 4A_168/2015 del 28.10.2015 consid. 5-8).

Per contro la

situazione giuridica non è di regola chiara se l'applicazione di una norma

richiede l’esercizio di un certo potere d’apprezzamento o se il giudice è

chiamato a prendere una decisione in equità (DTF 141 III 23 consid. 3.2; 138

III 728 consid. 3.3; 138 III 123 consid. 2.1.2; TF 4A_350/2015 del 25.8.2015

consid. 4;4A_273/2012 del 30.10.2012 consid. 5.1.2 non pubblicato in DTF 138

III 620). Per impedire l'accoglimento di una domanda fondata sull'art. 257 CPC

non basta tuttavia che la parte convenuta semplicemente sostenga che ci si

trova in presenza di una simile situazione o che la stessa potrebbe remotamente

entrare in linea di conto (cfr. con riferimento a un preteso abuso di diritto

la sentenza del TF 4A_329/2013 del 10.12.2013 consid. 6.1; DTF 138 III 620).

Non è nemmeno possibile vanificare la procedura in discussione invocando degli

argomenti speciosi, eccependo segnatamente in modo artificioso del diritto

straniero. In tal caso, quei mezzi di difesa inconsistenti possono essere

respinti senza che vi sia il bisogno di esaminare approfonditamente quel

diritto estero (TF 4A_415/2013 del 20.1.2014 consid. 7; cfr. anche TF

4A_170/2015 del 28.10.2015 consid. 4).

3. Al titolo

"Fattispecie in breve" l’appellante riprende le constatazioni

fattuali dell'istanza inferiore, che ricama tuttavia con considerazioni

proprie. Infatti, dà per scontato e accertato che i clienti abbiano aderito

alle nuove CG. Tale affermazione, non accompagnata da una valida censura, si

rivela inammissibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).

4. L’appellante

afferma, anzitutto, che il Pretore avrebbe applicato al presente caso

indistintamente criteri che la giurisprudenza ha sviluppato in relazione ad altre

fattispecie, sicché non avrebbe vagliato se le restrittive condizioni dell’art.

257 CPC sono riunite in concreto (gravame, pag. 5 in alto e in mezzo). Essa

sostiene che la giurisprudenza alla quale il primo giudice rinvia riguarda

ordini impartiti prima dell’entrata in vigore della norma italiana in materia

di auto-riciclaggio, così come critica il Pretore laddove afferma che si tratta

di fattispecie che la coinvolgono direttamente, poiché a suo dire

concernerebbero un altro istituto di credito (appello, pag. 6 in alto). Effettivamente,

la sentenza del Tribunale federale menzionata dal primo giudice (4A_170/2014

del 28 ottobre 2015) riguarda un’altra banca. A torto, comunque, l’appellante

afferma che il Pretore non avrebbe vagliato se i presupposti dell’art. 257 CPC

sono dati nel presente caso. Infatti, tale esame è stato diffusamente eseguito

da pag. 2 a pag. 9 della decisione impugnata. Quanto ai reati di riciclaggio e

auto-riciclaggio della normativa italiana, la censura non può essere seguita

già solo per il fatto che a pag. 5 in fondo e 6 in alto del giudizio querelato il

primo giudice ha proprio affrontato tale tema.

5. La convenuta sostiene

che l’inapplicabilità dell’art. 257 CPC sarebbe “comprovata” dal fatto che in

una vertenza, a suo dire del tutto analoga, il Tribunale distrettuale del

Canton Zurigo avrebbe emesso una decisione di segno contrario rispetto a quella

qui impugnata (gravame, pag. 5 in alto e in mezzo). Come d’altra parte sostenuto

dall’appellante e indicato sopra, occorre esaminare se in concreto le obiezioni

sollevate dalla convenuta vanificano il diritto dell'istante o se esse non

possono essere immediatamente confutate e quest’ultimo deve far valere le sue

pretese nella procedura ordinaria. A tal fine appare quindi irrilevante,

contrariamente a quanto pare ritenere l’appellante, che tribunali di prima istanza

di altri Cantoni abbiano eventualmente deciso in modo diverso dal Pretore in

fattispecie analoghe (cfr. TF 4A_168/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 3).

6. La banca sbaglia

anche laddove afferma che il primo giudice avrebbe fondato il proprio

ragionamento su un nuovo criterio, ossia la dimostrazione di un interesse degno

di protezione da parte della convenuta. A suo dire, tale interesse costituisce

un presupposto in capo all’istante, mentre il convenuto è di principio

svincolato dal doverlo dimostrare, poiché intrinseco nell’attacco giudiziale

mossogli dall’istante (appello, pag. 6). Va rilevato, anzitutto, che l’argomentazione

pretorile è stata formulata abbondanzialmente (v. decisione impugnata, pag. 2),

sicché non è a sé stante determinante ai fini del giudizio. Per il resto, basta

rilevare che la valutazione dei contrapposti interessi non è contraria alla

procedura dei casi manifesti ma, anzi, ha semplicemente e proprio lo scopo di

esaminare se, a fronte della tesi dell’istante, le obiezioni della convenuta

abbiano sufficiente peso da necessitarsi una procedura ordinaria (cfr. II CCA,

Considerandi

sentenza inc. 12.2014.206 del 12.2.2015 consid. 4).

7.

L’appellante

ribadisce l’inapplicabilità dell’art. 257 CPC. A suo dire, non si sarebbe in

presenza di una situazione giuridica chiara. Essa sostiene che il Pretore

stesso avrebbe rilevato ciò implicitamente, laddove è giunto alla conclusione

che le disposizioni, in particolare di diritto estero, non vadano tenute in

considerazione al fine di verificare il rispetto della garanzia di attività

irreprensibile di cui all’art. 3 LBCR. Secondo la banca, egli avrebbe

proceduto, al riguardo, a un’interpretazione errata della norma menzionata, a

dimostrazione che non sussiste una situazione giuridica chiara (gravame, pag. 7

in fondo). Sennonché, l’appellante si limita ad affermare in maniera apodittica

la propria tesi, senza tenere minimamente conto della motivazione pretorile. Ne

consegue che anche su questo punto l’appello è inammissibile (art. 310 e 311

cpv. 1 CPC).

8.

La banca precisa di

aver subito comunicato ai clienti l’impossibilità di eseguire l’operazione

richiesta così come i motivi che ostavano alla sua implementazione. Essa sostiene

che la sua posizione era quindi nota alle controparti, come sarebbe peraltro

dimostrato dalla circostanza che dopo lo scritto 23 giugno 2015 e fino

all’inizio di dicembre 2015 queste non avrebbero più richiesto né sollecitato

l’evasione degli ordini (appello, pag. 5 in mezzo). L’appellante non trae

tuttavia conclusioni dal suo asserto, sicché anche al riguardo il gravame è

irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).

9.

La convenuta valuta

come errate le considerazioni del Pretore riguardanti l’inapplicabilità della

modifica delle CG alla base dei rapporti con gli istanti (appello, pag. 8

segg.).

9.1

Il primo giudice ha spiegato

che la finzione di accettazione invocata dalla banca non si attaglia alla fattispecie,

dato che essa è applicabile, a determinate condizioni, unicamente agli atti di

adempimento del contratto originario e non alle modifiche del medesimo. Il

Pretore ha quindi sottolineato che il silenzio dei clienti deve essere valutato

alla luce dell’art. 6 CO, che però a sua volta non si adatta al caso concreto,

poiché la modifica delle CG è peggiorativa per questi ultimi e migliorativa per

la banca che ha operato la medesima. Egli ha concluso affermando che

quand’anche si volesse applicare la finzione summenzionata, la sua invocazione

sarebbe abusiva, poiché al 30 giugno 2013 la banca sapeva chiaramente che i

clienti non erano d’accordo sul regime proposto con il nuovo testo delle CG,

visto che la richiesta di regolarizzazione della loro relazione dal punto di

vista fiscale era stata loro somministrata in precedenza senza successo. Ciò

che era avvenuto anche il 12 maggio 2014, il 15 agosto 2014, il 30 gennaio 2015

e il 31 marzo 2015 (decisione impugnata, pag. 3 seg.).

9.2

L’appellante afferma che le

CG precedenti (CG 2005), accettate dai clienti, prevedevano la possibilità

della loro modifica in ogni tempo con comunicazione mediante “qualsiasi mezzo

idoneo”, nonché la loro accettazione in mancanza di contestazione entro trenta

giorni dall’invio dell’avviso corrispondente (gravame, pag. 10 segg.). Questa

Camera ha già avuto modo di spiegare che per un adattamento importante delle

condizioni contrattuali – come è il caso nella fattispecie, ove la convenuta

peraltro nemmeno contesta la rilevanza dell’adattamento in questione – la banca

non può validamente sostenere l’esistenza di un consenso tacito dei clienti (da

ultimo: II CCA 12.2015.12 del 7.10.2015 pag. 8 seg.).

9.3

La banca contesta, poi,

l’accertamento pretorile secondo il quale alla stessa era perfettamente chiaro

il disaccordo degli istanti in merito al nuovo regime. Essa sostiene che al

momento in cui ha trasmesso le CG in data 15 agosto 2014, il termine assegnato

con la missiva 12 maggio 2014, scadente al 31 dicembre 2014, non era ancora

decorso e quindi non poteva dedurre dalla mancata reazione dei clienti la sua

volontà di opporsi alle nuove CG (appello, pag. 9). La censura è del tutto

inconsistente, dato che la circostanza che stesse decorrendo un termine per la

risposta dei clienti non può comportare la finzione della sua accettazione.

Semmai, ciò suffraga a maggior ragione la motivazione pretorile, dato che in

assenza di risposta la banca non poteva chiaramente dedurne l’accordo dei

titolari del conto sulle nuove CG. In definitiva, come peraltro rilevato dal

Pretore, non può essere seriamente sostenuto che la modifica delle CG in esame

non necessitasse di un’accettazione espressa. Né la natura particolare del

negozio né le circostanze permettono infatti di dedurre che un’accettazione espressa

non importi, ossia che non sia necessaria (art. 6 CO).

9.4

Su questo punto l’appellante

conclude affermando che la decisione circa l’applicabilità delle nuove CG

presuppone l’esigenza di un’interpretazione di documenti accettati dai clienti

e come tale comporta una decisione di apprezzamento che contrasta con la

procedura di cui all’art. 257 CPC (memoriale, pag. 10 in fondo). A torto. Le

obiezioni sollevate dalla convenuta sono, come evidenziato, del tutto

inconsistenti e l’applicazione della legge non ha richiesto un certo potere di

apprezzamento tale da comportare la non chiarezza della situazione giuridica. Su

questo punto l’appello è quindi respinto.

10.

La convenuta ribadisce

che le prese di posizione/circolari della FINMA impongono di tenere in

considerazione il diritto estero e che in caso contrario la banca

comprometterebbe la garanzia di un’attività e una reputazione irreprensibile,

rispettivamente rinvia a due decisioni della FINMA, sostenendo che si tratta di

due fattispecie concernenti “determinate operazioni transfrontaliere”. Essa

afferma, inoltre, che per tali motivi non si giustifica la limitazione ai “casi

gravi” (appello, pag. 13 segg.) e la distinzione tra “vecchi e rischi nuovi”

(memoriale, pag. 17 in mezzo). Sennonché, essa si limita a un rinvio generico

alle decisioni menzionate e alle posizioni/circolari della FINMA, senza

spiegare compiutamente né che analisi concreta è stata effettuata per definire

l’esistenza del rischio summenzionato, né in che misura le decisioni e le direttive

summenzionate avrebbero ripercussioni nel caso concreto. Con le sue censure

l’appellante nemmeno si confronta validamente con le diffuse argomentazioni

pretorili. Lo stesso vale per quanto da essa formulato a pag. 17 in fondo e 18

in alto, ove ribadisce che con la novella legislativa italiana, la “parafazione

dell’accordo fiscale con l’Italia 23 febbraio 2015” e la cosiddetta “voluntary

disclosure”, sarebbe stato introdotto un nuovo rischio, ossia, a suo dire,

quello di possibile perseguimento della banca in concorso al reato di auto-riciclaggio.

L’appello è, inoltre, irricevibile anche laddove la convenuta si lamenta del

fatto che il primo giudice non avrebbe tenuto in considerazione le direttive

interne alla banca, a suo dire adottate per rispondere alle aspettative

dell’organo di controllo in relazione ai rischi giuridici e di reputazione

nelle operazioni transfrontaliere. Essa critica il Pretore poiché avrebbe in

tal modo rinunciato a esaminare gli elementi per stabilire se e in che misura

la richiesta degli istanti si ponesse in contrasto con la politica di gestione

dei rischi della banca, rispettivamente non le avrebbe permesso di avvalersi in

particolare dell’interrogatorio e delle deposizioni delle parti, che a suo dire

avrebbero potuto fornire ulteriori elementi a comprova della sua posizione

(appello, pag. 20; v. anche pag. 6 in fondo), senza tuttavia specificare i

medesimi, in chiaro spregio degli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC. Sia come sia, va

detto che su questo punto l’appello dovrebbe comunque essere respinto, poiché

le direttive interne non sono cogenti per i rapporti tra banca e cliente (v.

tra le tante: II CCA 12.2015.77 del 14.4.2016).

11.

L’appellante sostiene,

poi, che l’operazione in questione può ostacolare la tracciabilità dei beni o

anche solo, per le modalità esecutive, rendere più difficile la ricostruzione

dei flussi da parte dell’autorità estera ai sensi della normativa italiana in

materia di riciclaggio e auto-riciclaggio (memoriale, pag. 15 seg.). Il Pretore

ha spiegato che la tracciabilità è garantita e che nemmeno può sussistere un

ostacolo nelle indagini, poiché si tratta di un bonifico (non di un prelievo in

contanti). Il primo giudice ha soggiunto che tale trasferimento lascia intatto

il tracciamento degli averi, data peraltro la possibilità dell’Italia di

risalire al movimento dei soldi nei limiti del meccanismo delle domande

raggruppate (decisione querelata, pag. 7 seg.). L’appellante si limita ad

affermare, al riguardo, che solo a partire dal 2018 sarà in vigore lo scambio

automatico di informazioni, sicché le autorità italiane dovrebbero, se del

caso, avvalersi di una procedura di assistenza internazionale, con conseguente

aggravio delle indagini sia in termini economici sia di tempistica (appello,

pag. 18). Essa non si confronta quindi compiutamente con la diffusa

argomentazione pretorile. Per tacere del fatto che i timori paventati dalla

banca si esauriscono in mere ipotesi. Anche su questo punto l’appello è pertanto

irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).

12.

L’appellante sostiene

che il Pretore avrebbe omesso di entrare nel merito della richiesta di

applicazione dell’art. 19 LDIP, senza alcuna motivazione plausibile dato che si

sarebbe limitato ad affermare che è “perfettamente infondata” e a rinviare a un

contributo dottrinale in materia. Secondo la banca nemmeno si comprenderebbe il

motivo per cui tale dottrina sia prevalente rispetto a quella da essa addotta

nelle proprie osservazioni di prima sede. Per il resto, la convenuta sostiene

che le normative antiriciclaggio “hanno assunto nel corso degli anni una

valenza sempre più centrale al punto di assurgere a norme di salvaguardia

dell’organizzazione sociale ed economica nello Stato estero che le ha emanate”.

Essa soggiunge che “attraverso la sottoscrizione delle convenzioni

internazionali che prevedono lo scambio automatico di informazioni e tramite

l’adattamento delle norme antiriciclaggio svizzere, quest’evoluzione può ora

essere considerata conforme alla concezione svizzera del diritto”, concludendo

nel senso che nulla osta, a suo dire, a rinviare ai principi giurisprudenziali

sviluppati con riferimento all’art. 19 LDIP “che impongono all’ordinamento

giuridico svizzero (e quindi anche nell’ambito di un rapporto contrattuale

sottoposto a diritto svizzero) di tenere conto degli effetti dell’applicazione

di norme di diritto estero (…)” (appello, pag. 19). Tuttavia, anche

nell’ipotesi in cui il rinvio auspicato dall’appellante sia corretto, essa si

limita a considerazioni del tutto generiche sull’applicabilità della normativa

antiriciclaggio italiana, senza sostanziare compiutamente in che misura i

relativi presupposti sarebbero riuniti nella fattispecie. Si aggiunga che

l’art. 19 LDIP non sarebbe comunque applicabile al caso concreto. La sua

applicazione, di natura eccezionale, presuppone infatti (oltre le altre

condizioni cumulative) che secondo la concezione giuridica svizzera sussista un

interesse manifestamente preponderante e degno di protezione affinché la norma

estera sia applicata. Sennonché, non esiste alcun interesse preponderante ad

applicare in maniera immediata le regole estere in materia di antiriciclaggio,

posto come il diritto svizzero conosce, nella materia, un sistema legislativo

esaustivo (v. II CCA 12.2015.77 del 14.4.2016).

13.

In definitiva, l’appello

è respinto nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma del

giudizio impugnato. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv.

1.

CPC). Le spese processuali sono fissate in applicazione degli art. 2 cpv. 1,

7.

cpv. 1, 9 cpv. 2 e 13 LTG. Le parti appellate chiedono la rifusione di almeno

fr. 7'000.- per ripetibili di appello. Esse reputano che si giustifica di

riconoscere loro un importo corrispondente al margine più elevato previsto dal

Regolamento sulle ripetibili (Rtar), anche perché, a loro dire, il

comportamento della controparte sarebbe stato ingiustificatamente rigido e

temerario (risposta, pag. 11). La richiesta non può essere seguita già perché

anche situandosi nella soglia più alta prevista per il presente valore di causa

(art. 11 cpv. 1 Rtar) e applicando le riduzioni per la procedura sommaria (art.

11.

cpv. 2 lett. b Rtar) e di appello (art. 11 cpv. 2 lett. a Rtar) non si

raggiunge comunque l’importo rivendicato dalle parti appellate. Per il resto,

va ricordato che le ripetibili sono fissate, entro i limiti stabiliti nei cpv.

1.

e 2 del disposto menzionato, secondo l’importanza della lite, le sue

difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto

riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 Rtar). Di

conseguenza, alle parti appellate va riconosciuto un importo di fr. 2'000.-

complessivi a titolo di ripetibili di appello. Il valore litigioso supera

ampiamente la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati la LTG e il Rtar,

decide: 1. L’appello 24 giugno 2016 di

AP 1, __________ è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

della procedura di appello, di fr. 2'000.-, già anticipate dall’appellante

restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alle parti appellate

complessivi fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).