12.2016.90
Trasferimento di averi bancari, procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti
3 ottobre 2017Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.90
Lugano
3 ottobre 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa – inc. n. SO.2016.615
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con istanza 9
febbraio 2016 da
AO 1 e
AO 2
entrambi
rappr. dall’ RA 3
contro
AP
1 ,
rappr. dall’ RA 1
con cui gli istanti hanno
chiesto di obbligare la convenuta al trasferimento immediato dell’integralità
degli averi presenti sulla relazione n. __________ a loro intestata, “stato al
22 maggio 2015: € 90'741”, sul conto intestato ai medesimi presso __________ a __________;
domanda a cui si è
opposta la convenuta e che il Pretore ha integralmente accolto con decisione 10
giugno 2016;
appellante la
convenuta che con appello 24 giugno 2016 chiede di riformare il giudizio
querelato nel senso di dichiarare irricevibile l’istanza, in via subordinata di
respingerla, con protesta di spese giudiziarie di entrambe le sedi;
mentre con osservazioni
(correttamente: risposta) 25 luglio 2016 gli istanti postulano la reiezione del
gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di appello, queste
ultime quantificate in almeno fr. 7'000.-;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
ritenuto
in fatto: A. AO 1 e AO 2,
cittadini italiani residenti in Italia, dal novembre 2007 sono titolari e
aventi diritto economici della relazione n. __________ presso la banca AP 1
(doc. C di parte convenuta), che in data 21 maggio 2015 presentava un saldo di
€ 90'741.- (doc. C). Dalla documentazione di apertura risulta che le parti
hanno previsto che la corrispondenza sarebbe stata trattenuta presso la banca
(doc. C di parte convenuta).
Fatti
B. Con scritto 30 giugno
2013 – trasmesso con la modalità “Fermo Banca” scelta dai clienti – la banca ha
chiesto di firmare entro il 31 dicembre 2013 l’allegata “autorizzazione di
divulgazione volontaria” (doc. D di parte convenuta). Con la medesima modalità
in data 12 maggio 2014 essa ha sollecitato la sottoscrizione della
dichiarazione in questione entro il 31 dicembre 2014 o l’invio di “elementi che
dimostrano che avete avviato il processo di regolarizzazione”. Essa ha
sottolineato che nel frattempo le operazioni di cassa sarebbero state soggette
a maggiori limitazioni, così come non avrebbe accettato richieste di emissione
relative a carte di credito, di debito o elettronica prepagata, né il
caricamento di quest’ultima. La banca ha soggiunto che anche altre operazioni
comportanti un’esposizione a lungo termine sarebbero potute essere soggette a
restrizioni (doc. E di parte convenuta).
D. Il 15 agosto 2014 la
banca ha trasmesso, sempre con la modalità “Posta a trattenere”, le nuove CG
(doc. F di parte convenuta). Il 30 gennaio 2015 essa ha nuovamente sollecitato i
clienti a far fronte alla richiesta indicata sopra entro il 30 marzo 2015 e ha
chiesto loro di dimostrare gli adempimenti relativi al “monitoraggio fiscale”
mediante la copia di una dichiarazione o di un certificato rilasciato da un professionista
incaricato della presentazione della dichiarazione fiscale. La banca ha inoltre
reso i clienti edotti del nuovo reato penale italiano denominato
“auto-riciclaggio”, affermando che l’adesione alla procedura summenzionata “è
essenziale alla prosecuzione delle nostre relazioni d’affari”. Essa ha concluso
rilevando che nel frattempo doveva “adottare le misure che [le] permettono di
evitare ogni rischio di complicità nei reati come definiti dalla nuova legge
italiana”, sicché “come consentito dalle CG” avrebbe rifiutato qualsiasi
operazione di cassa, sospeso l’utilizzo delle carte di credito e di altri mezzi
di pagamento, nonché avrebbe autorizzato unicamente trasferimenti verso conti
di cui i clienti sono titolari in Italia (doc. H di parte convenuta). Il 31
marzo 2015 la banca li ha informati sugli ultimi sviluppi in materia fiscale,
invitandoli ad accertarsi che i loro conti e le loro attività depositate presso
la medesima, nonché i redditi derivanti, fossero dichiarati alle autorità
competenti (doc. I di parte convenuta). Il 31 luglio 2015 ha, infine, trasmesso
delle nuove CG (doc. J di parte convenuta).
E. Il 9 giugno 2015 i
clienti hanno chiesto alla banca di chiudere il conto in questione e di trasferire
tutti gli averi patrimoniali ivi depositati sulla relazione bancaria intestata
ai medesimi presso __________, __________ (decisione impugnata, pag. 2; v. doc.
D). La banca si è rifiutata di eseguire l’istruzione. A nulla sono valse le
sollecitazioni indirizzate alla medesima (doc. E-G).
F. Con istanza di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti 9 febbraio 2016 AO 1 e AO 2 hanno adito la
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo di obbligare la convenuta
al trasferimento immediato dell’integralità degli averi presenti sulla relazione
n. __________, “stato al 22 maggio 2015: € 90'741”, sul conto intestato ai
medesimi presso __________ a __________. Con osservazioni 18 marzo 2016 la
banca si è opposta alla richiesta avversaria. Negli ulteriori allegati
spontanei le parti si sono confermate nelle loro antitetiche posizioni. Il 10 giugno
2016 il Pretore ha accolto integralmente l’istanza.
G. Con appello 24 giugno
2016 la convenuta è insorta contro il giudizio testé menzionato, chiedendone la
riforma nel senso, in via principale, di dichiarare irricevibile l’istanza, in
via subordinata, di respingerla, con protesta delle spese giudiziarie di
entrambe le sedi. Con osservazioni (correttamente: risposta) 25 luglio 2016 l’istante
postula invece la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e
ripetibili di appello, queste ultime quantificate in almeno fr. 7'000.-. Nel __________
__________ è stata modificata a Registro di commercio la ragione sociale della
convenuta in: AP 1.
considerato
in diritto: 1. Nelle controversie patrimoniali
con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile
mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni, ridotto a
10 giorni nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la
decisione impugnata è stata recapitata in data 14 giugno 2016 e l’appello del 24
giugno successivo è pertanto tempestivo. Parimenti tempestiva è la risposta 25
luglio 2015 all’appello, a fronte della comunicazione del gravame intimato alla
parte appellata il 12 luglio 2016.
2. Giusta l'art. 257
cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i
fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e la situazione
giuridica è chiara (lett. b). Quest'ultima condizione è soddisfatta se alla
luce del testo legale o sulla base di una dottrina e di una giurisprudenza
invalse e autorevoli, l’applicazione della norma al caso concreto si impone in
modo evidente e porta a un risultato univoco (DTF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 728 consid. 3.3; 138 III 620 consid. 5.1.2; 138 III
123 consid. 2.1.2; TF 4A_374/2016 del 20.10.2016 consid. 5, riferita
all'obbligo di rendiconto ex art. 400 CO). Ai fini del presente giudizio
è utile menzionare, in particolare, la sentenza resa il 28 ottobre 2015, con
cui il Tribunale federale ha giudicato che tenuto conto del diritto di ottenere,
di principio, la restituzione dei propri averi al termine della relazione
bancaria, associato alla pochezza delle obiezioni della banca contro la
restituzione, in concreto tale restituzione poteva essere ottenuta per la via
della procedura per casi manifesti (TF 4A_168/2015 del 28.10.2015 consid. 5-8).
Per contro la
situazione giuridica non è di regola chiara se l'applicazione di una norma
richiede l’esercizio di un certo potere d’apprezzamento o se il giudice è
chiamato a prendere una decisione in equità (DTF 141 III 23 consid. 3.2; 138
III 728 consid. 3.3; 138 III 123 consid. 2.1.2; TF 4A_350/2015 del 25.8.2015
consid. 4;4A_273/2012 del 30.10.2012 consid. 5.1.2 non pubblicato in DTF 138
III 620). Per impedire l'accoglimento di una domanda fondata sull'art. 257 CPC
non basta tuttavia che la parte convenuta semplicemente sostenga che ci si
trova in presenza di una simile situazione o che la stessa potrebbe remotamente
entrare in linea di conto (cfr. con riferimento a un preteso abuso di diritto
la sentenza del TF 4A_329/2013 del 10.12.2013 consid. 6.1; DTF 138 III 620).
Non è nemmeno possibile vanificare la procedura in discussione invocando degli
argomenti speciosi, eccependo segnatamente in modo artificioso del diritto
straniero. In tal caso, quei mezzi di difesa inconsistenti possono essere
respinti senza che vi sia il bisogno di esaminare approfonditamente quel
diritto estero (TF 4A_415/2013 del 20.1.2014 consid. 7; cfr. anche TF
4A_170/2015 del 28.10.2015 consid. 4).
3. Al titolo
"Fattispecie in breve" l’appellante riprende le constatazioni
fattuali dell'istanza inferiore, che ricama tuttavia con considerazioni
proprie. Infatti, dà per scontato e accertato che i clienti abbiano aderito
alle nuove CG. Tale affermazione, non accompagnata da una valida censura, si
rivela inammissibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
4. L’appellante
afferma, anzitutto, che il Pretore avrebbe applicato al presente caso
indistintamente criteri che la giurisprudenza ha sviluppato in relazione ad altre
fattispecie, sicché non avrebbe vagliato se le restrittive condizioni dell’art.
257 CPC sono riunite in concreto (gravame, pag. 5 in alto e in mezzo). Essa
sostiene che la giurisprudenza alla quale il primo giudice rinvia riguarda
ordini impartiti prima dell’entrata in vigore della norma italiana in materia
di auto-riciclaggio, così come critica il Pretore laddove afferma che si tratta
di fattispecie che la coinvolgono direttamente, poiché a suo dire
concernerebbero un altro istituto di credito (appello, pag. 6 in alto). Effettivamente,
la sentenza del Tribunale federale menzionata dal primo giudice (4A_170/2014
del 28 ottobre 2015) riguarda un’altra banca. A torto, comunque, l’appellante
afferma che il Pretore non avrebbe vagliato se i presupposti dell’art. 257 CPC
sono dati nel presente caso. Infatti, tale esame è stato diffusamente eseguito
da pag. 2 a pag. 9 della decisione impugnata. Quanto ai reati di riciclaggio e
auto-riciclaggio della normativa italiana, la censura non può essere seguita
già solo per il fatto che a pag. 5 in fondo e 6 in alto del giudizio querelato il
primo giudice ha proprio affrontato tale tema.
5. La convenuta sostiene
che l’inapplicabilità dell’art. 257 CPC sarebbe “comprovata” dal fatto che in
una vertenza, a suo dire del tutto analoga, il Tribunale distrettuale del
Canton Zurigo avrebbe emesso una decisione di segno contrario rispetto a quella
qui impugnata (gravame, pag. 5 in alto e in mezzo). Come d’altra parte sostenuto
dall’appellante e indicato sopra, occorre esaminare se in concreto le obiezioni
sollevate dalla convenuta vanificano il diritto dell'istante o se esse non
possono essere immediatamente confutate e quest’ultimo deve far valere le sue
pretese nella procedura ordinaria. A tal fine appare quindi irrilevante,
contrariamente a quanto pare ritenere l’appellante, che tribunali di prima istanza
di altri Cantoni abbiano eventualmente deciso in modo diverso dal Pretore in
fattispecie analoghe (cfr. TF 4A_168/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 3).
6. La banca sbaglia
anche laddove afferma che il primo giudice avrebbe fondato il proprio
ragionamento su un nuovo criterio, ossia la dimostrazione di un interesse degno
di protezione da parte della convenuta. A suo dire, tale interesse costituisce
un presupposto in capo all’istante, mentre il convenuto è di principio
svincolato dal doverlo dimostrare, poiché intrinseco nell’attacco giudiziale
mossogli dall’istante (appello, pag. 6). Va rilevato, anzitutto, che l’argomentazione
pretorile è stata formulata abbondanzialmente (v. decisione impugnata, pag. 2),
sicché non è a sé stante determinante ai fini del giudizio. Per il resto, basta
rilevare che la valutazione dei contrapposti interessi non è contraria alla
procedura dei casi manifesti ma, anzi, ha semplicemente e proprio lo scopo di
esaminare se, a fronte della tesi dell’istante, le obiezioni della convenuta
abbiano sufficiente peso da necessitarsi una procedura ordinaria (cfr. II CCA,
Considerandi
sentenza inc. 12.2014.206 del 12.2.2015 consid. 4).
7.
L’appellante
ribadisce l’inapplicabilità dell’art. 257 CPC. A suo dire, non si sarebbe in
presenza di una situazione giuridica chiara. Essa sostiene che il Pretore
stesso avrebbe rilevato ciò implicitamente, laddove è giunto alla conclusione
che le disposizioni, in particolare di diritto estero, non vadano tenute in
considerazione al fine di verificare il rispetto della garanzia di attività
irreprensibile di cui all’art. 3 LBCR. Secondo la banca, egli avrebbe
proceduto, al riguardo, a un’interpretazione errata della norma menzionata, a
dimostrazione che non sussiste una situazione giuridica chiara (gravame, pag. 7
in fondo). Sennonché, l’appellante si limita ad affermare in maniera apodittica
la propria tesi, senza tenere minimamente conto della motivazione pretorile. Ne
consegue che anche su questo punto l’appello è inammissibile (art. 310 e 311
cpv. 1 CPC).
8.
La banca precisa di
aver subito comunicato ai clienti l’impossibilità di eseguire l’operazione
richiesta così come i motivi che ostavano alla sua implementazione. Essa sostiene
che la sua posizione era quindi nota alle controparti, come sarebbe peraltro
dimostrato dalla circostanza che dopo lo scritto 23 giugno 2015 e fino
all’inizio di dicembre 2015 queste non avrebbero più richiesto né sollecitato
l’evasione degli ordini (appello, pag. 5 in mezzo). L’appellante non trae
tuttavia conclusioni dal suo asserto, sicché anche al riguardo il gravame è
irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
9.
La convenuta valuta
come errate le considerazioni del Pretore riguardanti l’inapplicabilità della
modifica delle CG alla base dei rapporti con gli istanti (appello, pag. 8
segg.).
9.1
Il primo giudice ha spiegato
che la finzione di accettazione invocata dalla banca non si attaglia alla fattispecie,
dato che essa è applicabile, a determinate condizioni, unicamente agli atti di
adempimento del contratto originario e non alle modifiche del medesimo. Il
Pretore ha quindi sottolineato che il silenzio dei clienti deve essere valutato
alla luce dell’art. 6 CO, che però a sua volta non si adatta al caso concreto,
poiché la modifica delle CG è peggiorativa per questi ultimi e migliorativa per
la banca che ha operato la medesima. Egli ha concluso affermando che
quand’anche si volesse applicare la finzione summenzionata, la sua invocazione
sarebbe abusiva, poiché al 30 giugno 2013 la banca sapeva chiaramente che i
clienti non erano d’accordo sul regime proposto con il nuovo testo delle CG,
visto che la richiesta di regolarizzazione della loro relazione dal punto di
vista fiscale era stata loro somministrata in precedenza senza successo. Ciò
che era avvenuto anche il 12 maggio 2014, il 15 agosto 2014, il 30 gennaio 2015
e il 31 marzo 2015 (decisione impugnata, pag. 3 seg.).
9.2
L’appellante afferma che le
CG precedenti (CG 2005), accettate dai clienti, prevedevano la possibilità
della loro modifica in ogni tempo con comunicazione mediante “qualsiasi mezzo
idoneo”, nonché la loro accettazione in mancanza di contestazione entro trenta
giorni dall’invio dell’avviso corrispondente (gravame, pag. 10 segg.). Questa
Camera ha già avuto modo di spiegare che per un adattamento importante delle
condizioni contrattuali – come è il caso nella fattispecie, ove la convenuta
peraltro nemmeno contesta la rilevanza dell’adattamento in questione – la banca
non può validamente sostenere l’esistenza di un consenso tacito dei clienti (da
ultimo: II CCA 12.2015.12 del 7.10.2015 pag. 8 seg.).
9.3
La banca contesta, poi,
l’accertamento pretorile secondo il quale alla stessa era perfettamente chiaro
il disaccordo degli istanti in merito al nuovo regime. Essa sostiene che al
momento in cui ha trasmesso le CG in data 15 agosto 2014, il termine assegnato
con la missiva 12 maggio 2014, scadente al 31 dicembre 2014, non era ancora
decorso e quindi non poteva dedurre dalla mancata reazione dei clienti la sua
volontà di opporsi alle nuove CG (appello, pag. 9). La censura è del tutto
inconsistente, dato che la circostanza che stesse decorrendo un termine per la
risposta dei clienti non può comportare la finzione della sua accettazione.
Semmai, ciò suffraga a maggior ragione la motivazione pretorile, dato che in
assenza di risposta la banca non poteva chiaramente dedurne l’accordo dei
titolari del conto sulle nuove CG. In definitiva, come peraltro rilevato dal
Pretore, non può essere seriamente sostenuto che la modifica delle CG in esame
non necessitasse di un’accettazione espressa. Né la natura particolare del
negozio né le circostanze permettono infatti di dedurre che un’accettazione espressa
non importi, ossia che non sia necessaria (art. 6 CO).
9.4
Su questo punto l’appellante
conclude affermando che la decisione circa l’applicabilità delle nuove CG
presuppone l’esigenza di un’interpretazione di documenti accettati dai clienti
e come tale comporta una decisione di apprezzamento che contrasta con la
procedura di cui all’art. 257 CPC (memoriale, pag. 10 in fondo). A torto. Le
obiezioni sollevate dalla convenuta sono, come evidenziato, del tutto
inconsistenti e l’applicazione della legge non ha richiesto un certo potere di
apprezzamento tale da comportare la non chiarezza della situazione giuridica. Su
questo punto l’appello è quindi respinto.
10.
La convenuta ribadisce
che le prese di posizione/circolari della FINMA impongono di tenere in
considerazione il diritto estero e che in caso contrario la banca
comprometterebbe la garanzia di un’attività e una reputazione irreprensibile,
rispettivamente rinvia a due decisioni della FINMA, sostenendo che si tratta di
due fattispecie concernenti “determinate operazioni transfrontaliere”. Essa
afferma, inoltre, che per tali motivi non si giustifica la limitazione ai “casi
gravi” (appello, pag. 13 segg.) e la distinzione tra “vecchi e rischi nuovi”
(memoriale, pag. 17 in mezzo). Sennonché, essa si limita a un rinvio generico
alle decisioni menzionate e alle posizioni/circolari della FINMA, senza
spiegare compiutamente né che analisi concreta è stata effettuata per definire
l’esistenza del rischio summenzionato, né in che misura le decisioni e le direttive
summenzionate avrebbero ripercussioni nel caso concreto. Con le sue censure
l’appellante nemmeno si confronta validamente con le diffuse argomentazioni
pretorili. Lo stesso vale per quanto da essa formulato a pag. 17 in fondo e 18
in alto, ove ribadisce che con la novella legislativa italiana, la “parafazione
dell’accordo fiscale con l’Italia 23 febbraio 2015” e la cosiddetta “voluntary
disclosure”, sarebbe stato introdotto un nuovo rischio, ossia, a suo dire,
quello di possibile perseguimento della banca in concorso al reato di auto-riciclaggio.
L’appello è, inoltre, irricevibile anche laddove la convenuta si lamenta del
fatto che il primo giudice non avrebbe tenuto in considerazione le direttive
interne alla banca, a suo dire adottate per rispondere alle aspettative
dell’organo di controllo in relazione ai rischi giuridici e di reputazione
nelle operazioni transfrontaliere. Essa critica il Pretore poiché avrebbe in
tal modo rinunciato a esaminare gli elementi per stabilire se e in che misura
la richiesta degli istanti si ponesse in contrasto con la politica di gestione
dei rischi della banca, rispettivamente non le avrebbe permesso di avvalersi in
particolare dell’interrogatorio e delle deposizioni delle parti, che a suo dire
avrebbero potuto fornire ulteriori elementi a comprova della sua posizione
(appello, pag. 20; v. anche pag. 6 in fondo), senza tuttavia specificare i
medesimi, in chiaro spregio degli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC. Sia come sia, va
detto che su questo punto l’appello dovrebbe comunque essere respinto, poiché
le direttive interne non sono cogenti per i rapporti tra banca e cliente (v.
tra le tante: II CCA 12.2015.77 del 14.4.2016).
11.
L’appellante sostiene,
poi, che l’operazione in questione può ostacolare la tracciabilità dei beni o
anche solo, per le modalità esecutive, rendere più difficile la ricostruzione
dei flussi da parte dell’autorità estera ai sensi della normativa italiana in
materia di riciclaggio e auto-riciclaggio (memoriale, pag. 15 seg.). Il Pretore
ha spiegato che la tracciabilità è garantita e che nemmeno può sussistere un
ostacolo nelle indagini, poiché si tratta di un bonifico (non di un prelievo in
contanti). Il primo giudice ha soggiunto che tale trasferimento lascia intatto
il tracciamento degli averi, data peraltro la possibilità dell’Italia di
risalire al movimento dei soldi nei limiti del meccanismo delle domande
raggruppate (decisione querelata, pag. 7 seg.). L’appellante si limita ad
affermare, al riguardo, che solo a partire dal 2018 sarà in vigore lo scambio
automatico di informazioni, sicché le autorità italiane dovrebbero, se del
caso, avvalersi di una procedura di assistenza internazionale, con conseguente
aggravio delle indagini sia in termini economici sia di tempistica (appello,
pag. 18). Essa non si confronta quindi compiutamente con la diffusa
argomentazione pretorile. Per tacere del fatto che i timori paventati dalla
banca si esauriscono in mere ipotesi. Anche su questo punto l’appello è pertanto
irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
12.
L’appellante sostiene
che il Pretore avrebbe omesso di entrare nel merito della richiesta di
applicazione dell’art. 19 LDIP, senza alcuna motivazione plausibile dato che si
sarebbe limitato ad affermare che è “perfettamente infondata” e a rinviare a un
contributo dottrinale in materia. Secondo la banca nemmeno si comprenderebbe il
motivo per cui tale dottrina sia prevalente rispetto a quella da essa addotta
nelle proprie osservazioni di prima sede. Per il resto, la convenuta sostiene
che le normative antiriciclaggio “hanno assunto nel corso degli anni una
valenza sempre più centrale al punto di assurgere a norme di salvaguardia
dell’organizzazione sociale ed economica nello Stato estero che le ha emanate”.
Essa soggiunge che “attraverso la sottoscrizione delle convenzioni
internazionali che prevedono lo scambio automatico di informazioni e tramite
l’adattamento delle norme antiriciclaggio svizzere, quest’evoluzione può ora
essere considerata conforme alla concezione svizzera del diritto”, concludendo
nel senso che nulla osta, a suo dire, a rinviare ai principi giurisprudenziali
sviluppati con riferimento all’art. 19 LDIP “che impongono all’ordinamento
giuridico svizzero (e quindi anche nell’ambito di un rapporto contrattuale
sottoposto a diritto svizzero) di tenere conto degli effetti dell’applicazione
di norme di diritto estero (…)” (appello, pag. 19). Tuttavia, anche
nell’ipotesi in cui il rinvio auspicato dall’appellante sia corretto, essa si
limita a considerazioni del tutto generiche sull’applicabilità della normativa
antiriciclaggio italiana, senza sostanziare compiutamente in che misura i
relativi presupposti sarebbero riuniti nella fattispecie. Si aggiunga che
l’art. 19 LDIP non sarebbe comunque applicabile al caso concreto. La sua
applicazione, di natura eccezionale, presuppone infatti (oltre le altre
condizioni cumulative) che secondo la concezione giuridica svizzera sussista un
interesse manifestamente preponderante e degno di protezione affinché la norma
estera sia applicata. Sennonché, non esiste alcun interesse preponderante ad
applicare in maniera immediata le regole estere in materia di antiriciclaggio,
posto come il diritto svizzero conosce, nella materia, un sistema legislativo
esaustivo (v. II CCA 12.2015.77 del 14.4.2016).
13.
In definitiva, l’appello
è respinto nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma del
giudizio impugnato. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv.
1.
CPC). Le spese processuali sono fissate in applicazione degli art. 2 cpv. 1,
7.
cpv. 1, 9 cpv. 2 e 13 LTG. Le parti appellate chiedono la rifusione di almeno
fr. 7'000.- per ripetibili di appello. Esse reputano che si giustifica di
riconoscere loro un importo corrispondente al margine più elevato previsto dal
Regolamento sulle ripetibili (Rtar), anche perché, a loro dire, il
comportamento della controparte sarebbe stato ingiustificatamente rigido e
temerario (risposta, pag. 11). La richiesta non può essere seguita già perché
anche situandosi nella soglia più alta prevista per il presente valore di causa
(art. 11 cpv. 1 Rtar) e applicando le riduzioni per la procedura sommaria (art.
11.
cpv. 2 lett. b Rtar) e di appello (art. 11 cpv. 2 lett. a Rtar) non si
raggiunge comunque l’importo rivendicato dalle parti appellate. Per il resto,
va ricordato che le ripetibili sono fissate, entro i limiti stabiliti nei cpv.
1.
e 2 del disposto menzionato, secondo l’importanza della lite, le sue
difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto
riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 Rtar). Di
conseguenza, alle parti appellate va riconosciuto un importo di fr. 2'000.-
complessivi a titolo di ripetibili di appello. Il valore litigioso supera
ampiamente la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati la LTG e il Rtar,
decide: 1. L’appello 24 giugno 2016 di
AP 1, __________ è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
della procedura di appello, di fr. 2'000.-, già anticipate dall’appellante
restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alle parti appellate
complessivi fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).