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Decisione

12.2016.91

Mediazione - nesso causale psicologico

22 gennaio 2018Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 28

giugno 2016 di AP 1 è accolto.

Di

conseguenza la decisione 30 maggio 2016 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:

1.1 (invariato)

1.2 L’azione creditoria presentata dall’attrice è respinta.

2. La

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.-, da anticipare come di

rito, nonché le spese giudiziarie della procedura di conciliazione (pari a fr.

250.-), già anticipate, sono poste a carico dell’attrice, la quale rifonderà

inoltre alla parte convenuta fr. 4'000.- a titolo di ripetibili.

Considerandi

II. Le spese processuali di fr. 2’000.- sono a

carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 2’000.- per ripetibili

di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30.

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).