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Decisione

12.2016.93

Stufenklage (rendiconto e creditoria)

12 ottobre 2017Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i € 25'822.- frattanto già retrocessi all’attore) oltre interessi al 5% dal 28

novembre 2000 e l’attribuzione in proprietà dei 4 quadri “__________” (n. 6 della

lista di cui al doc. A), “__________” (n. 18 della lista di cui al doc. A), “__________”

(n. 22 della lista di cui al doc. A) e “__________” (della lista di cui al doc.

A), sui quali ha dichiarato di voler esercitare, a garanzia dei suoi crediti,

il diritto di ritenzione.

3. Nelle more della procedura

l’attore è deceduto ed allo stesso è subentrata, in qualità di erede

universale, la figlia AO 1 (doc. N).

4. Con sentenza 30

maggio 2016 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, facendo obbligo alla

convenuta di fornire all’attrice informazioni pertinenti in merito al destino

della somma di

€ 186'437.- incassata dalle vendite, in merito al destino dei quadri a suo

tempo presso un magazzino in __________ e in merito agli importi relativi ai quadri

ritirati da __________ P__________, e condannandola a restituire all’attrice le

4 opere in discussione, ritenuto che la tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le

spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna con

compensazione delle ripetibili; ed ha respinto la domanda riconvenzionale,

ritenuto che la tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese sono state poste a

carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 6'000.-

per ripetibili.

Il giudice di prime

cure, esprimendosi sulla petizione, ha da un lato ritenuto che, a seguito della

produzione di varia documentazione, il 2 settembre 2010 e il 17 settembre 2015,

da parte della convenuta, la domanda di rendiconto originaria fosse divenuta in

larga misura priva d’oggetto, ma che in occasione dell’udienza del 7 novembre

2015 l’attrice avesse chiesto altre informazioni, riferendosi al destino della

somma di denaro incassata, all’attuale luogo di deposito dei quadri in __________

ed agli importi relativi ai quadri ritirati dal direttore della convenuta __________

P__________, senza che quella modifica dell’azione fosse stata allora

contestata, e poi esaudita; mentre dall’altro ha evidenziato come la domanda di

risarcimento non fosse nemmeno stata quantificata e come, a seguito

dell’avvenuto ritiro da parte dell’attrice, confermato all’udienza dell’11

aprile 2016, di tutte le opere depositate presso il punto franco tranne le 4

oggetto del diritto di ritenzione, la domanda di restituzione delle opere

esistenti fosse divenuta priva d’oggetto e potesse essere accolta, per le

ragioni esposte più avanti, solo per queste ultime. Quanto alla domanda

riconvenzionale ha ritenuto che le pretese sorte in € e fatte valere dalla

convenuta in franchi svizzeri dovessero essere respinte in applicazione dell’art.

84 CO e che quelle sorte in quest’ultima valuta, e meglio quella per i costi

per catalogazione, ricerca, contratti con potenziali clienti, restauri, spese

vive e ulteriori mostre (di fr. 150'000.-), quella per locazione punto franco

(di fr. 113'241.50) e quella per locazione futura punto franco (di fr.

120'000.-), dovessero pure esserlo siccome non sufficientemente provate, né in

parte allegate; in assenza di qualsiasi credito a favore della convenuta,

neppure poteva dunque esservi un suo diritto di ritenzione sulle 4 opere.

Il primo giudice ha nel

contempo dato atto che l’istanza cautelare 7 novembre 2015 volta ad ottenere la

conferma dell’ordine di blocco sulle 4 opere nonché l’ordine alla convenuta di

consegnargliele, per altro destinata all’insuccesso, era diventata priva

d’oggetto con l’emanazione della sentenza.

5. La decisione

pretorile è stata impugnata da entrambe le parti.

5.1. Con appello 30 giugno

2016, avversato dall’attrice con risposta 29 settembre 2016, la convenuta ha

chiesto l’annullamento del querelato giudizio con il conseguente rinvio

dell’incarto al Pretore per una nuova decisione e in via subordinata la sua

riforma nel senso di respingere la petizione e con ciò di essere autorizzata ad

esercitare il diritto di ritenzione sulle 4 opere litigiose nonché di

accogliere la domanda riconvenzionale e con ciò di condannare l’attrice al

pagamento di fr. 263'241.50 e di

€ 10'624.-, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Essa ha

rimproverato al Pretore di aver reso la sentenza di merito invece di decidere

sulle misure di esecuzione chiestegli dall’attrice il 7 novembre 2015, il tutto

senza neppure essersi espresso sulle prove da lei offerte e senza aver citato

le parti al dibattimento finale, l’udienza dell’11 aprile 2016 non potendo

essere intesa in tal senso, ritenuto poi che l’istanza 7 novembre 2015 nemmeno

era una richiesta di mutazione dell’azione ed era oltretutto stata da lei

contestata in occasione dell’udienza dell’11 aprile 2016. Ed ha osservato, con

riferimento alla domanda riconvenzionale, che le pretese sorte in € ma da lei

azionate in franchi svizzeri avrebbero ancora potuto essere fatte valere in €

con una mutazione dell’azione e che le altre pretese sorte in franchi svizzeri

e già correttamente esposte in quella valuta dovevano essere accolte siccome ammesse

dall’attore (cfr. doc. 8 e 9) e comunque debitamente allegate e comprovate (cfr.

inc. n. EF.2009.215), il che avrebbe pure giustificato di confermare la

validità del diritto di ritenzione da lei esercitato sulle 4 opere.

5.2. Con appello

incidentale 29 settembre 2016, avversato dalla convenuta con risposta 14

novembre 2016, l’attrice ha chiesto di modificare la sentenza pretorile sulla

petizione nel senso di obbligare la convenuta a fornirle informazioni

pertinenti in merito al destino della somma di € 186'437.- incassata, in merito

al destino dei quadri a suo tempo presso un magazzino in __________ e in merito

agli importi relativi ai quadri ritirati da M__________ P__________ e da __________

B__________ e di accertare che il diritto di ritenzione che la convenuta

pretendeva di esercitare sulle 4 opere era respinto e definitivamente decaduto,

nonché, in via subordinata, di pure condannarla, in un secondo tempo (una volta

cioè ottenute le informazioni richieste di cui si è detto sopra), a risarcirle

€… equivalenti a €…., equivalenti a fr. … oltre interessi al 5% dal 1° giugno

2002 quale risarcimento per le opere mancanti, con protesta di spese e

ripetibili di entrambe le sedi.

Nel caso in cui il

Pretore avesse avuto ragione a rendere già sin d’ora il giudizio finale sulla

petizione e sulla domanda riconvenzionale, essa ha chiesto che la controparte

avesse a fornirle il rendiconto anche in merito agli importi relativi ai quadri

ritirati dalla sua attuale amministratrice unica __________ B__________ e che

fosse accertata la decadenza del diritto di ritenzione vantato sulle 4 opere.

Qualora invece quel suo giudizio dovesse risultare prematuro ed il primo

giudice avesse dovuto limitarsi a decidere sulla richiesta preliminare di

rendiconto, essa ha ribadito la bontà di quelle medesime domande, aggiungendo

che il giudizio sul risarcimento del danno chiesto con la petizione e (come

risulta dai considerandi) sulla restituzione dei quadri spostati in __________ e

quello sulla domanda riconvenzionale, da evadere come da lei auspicato, avrebbe

dovuto essere reso in un secondo tempo.

6. Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).

Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data,

la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale

previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile

ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che,

avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella

data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

7. È pacifico che la

sentenza, di cui la convenuta ha qui chiesto in via principale l’annullamento (rimproverando

al Pretore di non aver invece deciso, senza per altro essersi espresso sulle

prove da lei offerte ed aver citato le parti al dibattimento finale, sulle

misure di esecuzione chiestegli dall’attrice il 7 novembre 2015), è stata

emanata dopo che, al termine dell’udienza dell’11 aprile 2016, il primo giudice

aveva fatto verbalizzare, con l’accordo delle parti, che avrebbe provveduto a

decidere (“giudicherà”) “sulla domanda cautelare 7 novembre 2015 e sul merito”.

7.1. Ora, dal fatto che le

parti nulla abbiano eccepito quando il giudice di prime cure, al termine

dell’udienza, ha utilizzato la locuzione “il Pretore giudicherà”, la

giurisprudenza ne ha costantemente dedotto che esse hanno dato atto di non

avere ulteriori prove da proporre (CCC 15 luglio 1996 inc. n. 16.1995.133; I

CCA 25 luglio 2002 inc. n. 11.2002.34; II CCA 30 novembre 2007 inc. n.

12.2006.202), rispettivamente di essere d’accordo con l’emanazione della

sentenza nonostante la mancata assunzione di quelle prove (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art.

187; TF 6 dicembre 1994 4P.134/1994 consid. 2b; CCC 9 settembre 2003 inc. n.

16.2003.13; II CCA 26 marzo 1996 inc. n. 12.1995.323, 20 settembre 2005 inc. n.

12.2005.6, 25 maggio 2007 inc. n. 12.2006.123, 30 novembre 2007 inc. n.

12.2006.202, 20 settembre 2013 inc. n. 12.2012.116) e, dato che la rinuncia al

dibattimento finale è possibile e non configura una violazione del diritto al

contraddittorio (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 6 ad art. 280; Rep.

1995 p. 227; II CCA 23 marzo 2000 inc. n. 12.1999.185), nonostante la mancata

effettuazione del dibattimento finale; tanto più che, in base al principio

della buona fede processuale, gli (asseriti) vizi di procedura devono essere segnalati

immediatamente, in un momento ove sia ancora possibile rimediarvi, senza

attendere passivamente l’esito della causa, allo scopo di prevalersene, se del

caso, successivamente dinanzi all’autorità di ricorso (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 2 ad art. 143; DTF 119 Ia

221 consid. 5a; TF 15 settembre 2004 4P.184/2004 consid. 5, 3 febbraio 2010

4A_486/2009 consid. 4.1; II CCA 4 novembre 2014 inc. n. 12.2014.61).

Stando così le cose, la

convenuta sarebbe (il convenzionale è - come si vedrà - d’obbligo) di principio

malvenuta a lamentare il fatto che il Pretore abbia reso la sua decisione finale,

per altro comprensiva del giudizio sull’istanza 7 novembre 2015, senza essersi

espresso sull’ammissibilità o meno di tutte le prove da lei offerte all’udienza

preliminare e senza aver citato le parti all’udienza di dibattimento finale.

7.2. Occorre però ancora

esaminare se, nelle particolari circostanze, dal fatto che il Pretore avesse

preavvisato una sua decisione “sul merito” (oltre che, beninteso, sulla domanda

processuale 7 novembre 2015), le parti potessero e dovessero effettivamente ritenere,

secondo il principio dell’affidamento, che egli avrebbe provveduto ad emanare

la sentenza finale. Non è così.

Già si è accennato

al fatto che la petizione inoltrata dall’attrice, che aveva per oggetto

Considerandi

dapprima un’azione di rendiconto e poi un’azione condannatoria (creditoria e

reale), la prima rappresentando un’azione giudiziaria di aiuto alla

realizzazione della seconda (segnatamente della sua domanda creditoria), costituiva

una “Stufenklage”, ammessa dal diritto federale (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 133 ad

art. 78; II CCA 5 agosto 2011 inc. n. 12.2009.163; ritenuto che il fatto che la

procedura civile ticinese non conosca un tale istituto è di per sé irrilevante,

essa dovendo in ogni caso consentire l’applicazione immediata del diritto

federale, cfr. Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., n. 133 ad art. 78; II CCA 30 gennaio 2006 inc. n. 10.2006.7, 30

gennaio 2007 inc. n. 10.2006.7, 25 gennaio 2017 inc. n. 12.2015.25; cfr. pure Vogel, Die Stufenklage und die dienende

Funktion des Zivilprozessrechts, in recht

1992.

p. 58 segg. e in particolare p. 64 n. 4). Scopo di un’azione del

genere è quello di far sì che il giudice emetta - ante omnia - una

sentenza sul solo rendiconto, ossia un giudizio parziale e, solo in un secondo

momento, dopo che la parte attrice avrà così potuto quantificare la sua domanda

creditoria, provveda all’emanazione della sua sentenza su quest’ultima (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 133 ad

art. 78). Parrebbe pertanto scontato che, nella presente fattispecie, il

giudizio “sul merito” preannunciato nell’occasione dal Pretore non potesse che

essere proprio quello, parziale, sulla sola domanda di rendiconto, anche perché

una pronuncia anche sulla domanda creditoria, non avendo l’attrice ancora

potuto quantificare le sue pretese (ciò che dipendeva dall’esito del rendiconto

ricevuto), sarebbe stata senz’altro prematura, come per altro evidenziato in

questa sede, sia pure solo in via subordinata, anche dalla stessa attrice (cfr.

pure, sulla questione, il prossimo considerando).

Oltretutto, le discussioni

tra le parti, soprattutto quelle avvenute negli ultimi tempi, vertevano unicamente,

o quasi, sul tema del rendiconto: all’udienza del 29 gennaio 2015 l’attrice

aveva in effetti ribadito la richiesta di rendiconto completo, da estendersi anche

alle operazioni relative ai quadri che erano rimasti in __________

rispettivamente ai conteggi finanziari delle diverse operazioni, e la convenuta

(validamente rappresentata da __________ P__________, al beneficio di una

procura rilasciatagli dall’amministratore unico con diritto di firma

individuale __________ P__________, cfr. lettera 28 gennaio 2015) si era

impegnata, in ottica transattiva, a trasmetterglielo entro 60 giorni; a seguito

del mancato rispetto del termine, il 17 agosto 2015, alla stessa era stato

assegnato un ultimo termine di 15 giorni per fornire il rendiconto, con

l’avvertenza che in caso di mancato rispetto sarebbero state prese delle misure

di esecuzione, ritenuto che quel termine è poi stato prorogato, il 19 agosto

2015, di ulteriori 15 giorni; con scritto 7 novembre 2015 l’attrice, preso atto

del rendiconto fornito il 17 settembre 2015 dalla convenuta e della richiesta di

quest’ultima di essere autorizzata a ritirare le 4 opere su cui vantava il

diritto di ritenzione, ha in seguito rilevato come lo stesso fosse incompleto

ed ha dunque auspicato l’adozione delle misure esecutive preannunciate

nell’ordinanza 17 agosto 2015, volte in particolare ad ottenere la conferma

dell’ordine di blocco sulle 4 opere nonché l’ordine alla convenuta di

consegnargliele; in occasione dell’udienza di discussione dell’istanza 7

novembre 2015, inizialmente prevista per il 25 gennaio 2016 (cfr. ordinanza 10

novembre 2015) e poi rinviata all’11 aprile 2016 (cfr. ordinanza 22 gennaio

2016), l’attrice si è quindi riconfermata nell’istanza 7 novembre 2015 ed ha

aggiunto che “il merito non è ancora stato deciso”, ritenuto che in risposta e

replica le parti, pur avendo fatto una brevissima divagazione sulla validità o

meno dei documenti allegati a suo tempo a sostegno della domanda riconvenzionale,

si sono perlopiù espresse sulla completezza o meno del rendiconto fornito e su

quell’istanza.

7.3

Appurato con ciò che

il giudizio preannunciato nell’occasione dal Pretore era quello sulla domanda

processuale 7 novembre 2015 e quello sulla domanda di rendiconto contenuta

nella petizione, è innanzitutto evidente che questi non potesse già esprimersi

sulla domanda creditoria pure oggetto della petizione, quel suo giudizio

essendo così da annullare siccome ampiamente prematuro (cfr. art. 142 cpv. 1

lett. b e 143 cpv. 1 CPC/TI; cfr. pure, per analogia, Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 ad art. 181; II CCA 30

gennaio 1998 inc. n. 12.1997.237, 9 marzo 1999 inc. n. 12.1998.251, 11 marzo

1999.

inc. n. 12.1999.34).

Si tratta ora di esaminare

se questo destino debba essere condiviso anche dall’altra domanda condannatoria

contenuta nella petizione (quella reale) e/o dalla domanda riconvenzionale

della convenuta. Il quesito va risolto affermativamente. Sulla prima questione

si osserva in effetti che la parte attrice, nella petizione, aveva esplicitamente

chiesto che le sue due domande condannatorie (quella creditoria e quella reale)

fossero evase solo in un secondo tempo, e meglio dopo l’ottenimento del

rendiconto: atteso che l’evasione della domanda creditoria, da decidersi solo in

un secondo tempo, era - come detto - prematura, lo stesso deve giocoforza

valere anche per la domanda reale, che pure doveva essere decisa, con lei, in

un secondo tempo. Quanto alla domanda riconvenzionale, il fatto che la stessa

avesse tra le altre cose per oggetto l’attribuzione in proprietà delle 4 opere

per le quali l’attrice aveva introdotto la sua domanda condannatoria reale, fa ovviamente

sì che la stessa non possa essere decisa prima di quest’ultima.

8.

Accertato che

nell’occasione il Pretore avrebbe potuto decidere unicamente sulla domanda

processuale 7 novembre 2015 e sulla domanda di rendiconto contenuta nella

petizione, resta ancora da stabilire se quanto da lui stabilito a tale proposito

nel querelato giudizio possa o meno essere confermato.

8.1

Nel dispositivo della sentenza

non è invero stato indicato qual è stato l’esito della domanda processuale 7

novembre 2015. Nei considerandi della sua decisione, il Pretore - come detto - aveva

tuttavia spiegato che la stessa, da lui considerata come una domanda cautelare,

era diventata priva d’oggetto con l’emanazione della sentenza e comunque

sarebbe stata destinata all’insuccesso (per le ragioni ivi indicate, che non

necessitano qui di essere riassunte), aggiungendo che sul tema non occorreva

attardarsi, considerato per altro che la presentazione di tale domanda non

aveva comportato un dispendio di tempo ulteriore, la stessa essendo stata

discussa unitamente al dibattimento della procedura di merito, ragione per cui

poco mutava anche nell’ottica degli oneri processuali.

Ora, pur dovendosi escludere

che quella domanda processuale potesse effettivamente essere divenuta priva

d’oggetto, e ciò in quanto la stessa non era un’istanza cautelare (ma una domanda

di adozione di misure esecutive) e siccome neppure era stata nel frattempo

emanata la decisione finale, il fatto che le parti non abbiano assolutamente

censurato in questa sede che la stessa sarebbe comunque stata destinata

all’insuccesso e che la sua evasione non era rilevante dal profilo degli oneri

processuali fa sì che la stessa debba essere qui evasa proprio in questo senso,

ritenuto che, per chiarezza, appare opportuno formalizzare esplicitamente tale

esito nel dispositivo.

8.2

Come detto, l’azione

di rendiconto è stata invece decisa dal Pretore nel senso che la convenuta

doveva essere condannata a fornire all’attrice informazioni pertinenti in

merito al destino della somma di € 186'437.- incassata dalle vendite, in merito

al destino dei quadri a suo tempo presso un magazzino in __________ e in merito

agli importi relativi ai quadri ritirati da __________ P__________. Pur avendo

ritenuto che la domanda di rendiconto originaria fosse ormai divenuta in larga

misura priva d’oggetto a seguito della documentazione nel frattempo versata

agli atti, il giudice di prime cure ha in effetti concluso che in occasione

dell’udienza del 7 novembre 2015 l’attrice aveva poi chiesto quelle ulteriori nuove

informazioni, senza che la convenuta avesse avuto da ridire, a cui non è stata

data evasione, precisando che in tali circostanze la convenuta doveva essere

considerata del tutto soccombente, soccombenza che però ha “compensato” con

quella dell’attrice in merito alle domande condannatorie oggetto della

petizione.

La convenuta ha di

per sé ragione laddove ha rilevato che la domanda processuale 7 novembre 2015

non costituiva formalmente una richiesta di modifica / mutazione dell’azione

sul tema del rendiconto (trattandosi invece - come detto - di una domanda di

adozione di misure esecutive motivata sulla presunta incompletezza, su alcuni

punti, del rendiconto fornito) ed era stata da lei contestata in occasione

dell’udienza dell’11 aprile 2016, ma ciò non migliora la sua posizione. Atteso

che a quel momento l’attrice, che all’udienza del 29 gennaio 2015 aveva - come detto

- pure chiesto di essere informata sulle operazioni relative ai quadri che

erano rimasti in __________ e sui conteggi finanziari delle diverse operazioni,

lamentava l’incompletezza su alcuni punti (sul destino della somma di €

186'437.- incassata dalle vendite [tema per altro già evocato a p. 6 della

replica e risposta riconvenzionale e a p. 4 della duplica riconvenzionale], sul

destino dei quadri a suo tempo presso un magazzino in __________ e sugli

importi relativi ai quadri ritirati da __________ P__________) del rendiconto

ricevuto il 17 settembre 2015 dalla convenuta, il Pretore avrebbe in effetti

dovuto avvedersi che le informazioni di cui essa contestava la mancanza rientravano

ancora nelle domande di rendiconto originarie (segnatamente in quella di

fornirle informazioni sulle opere alienate con i relativi dettagli delle

alienazioni e sulle opere custodite dalla stessa convenuta e/o da terzi), che

in tal modo non erano state completamente evase, rispettivamente e in ogni caso

corrispondevano proprio a quelle, non costitutive di una mutazione dell’azione

(art. 75 lett. b CPC/TI), richieste in occasione dell’udienza del 29 gennaio

2015, per altro neppure contestate dalla controparte (dato che a quell’udienza

non vi era stata alcuna contestazione, mentre che la contestazione all’udienza

dell’11 aprile 2016 verteva sulla richiesta di adozione di misure esecutive):

in entrambi i casi avrebbe pertanto dovuto ammetterle (e ciò, stante l’assenza

di contestazione, persino nell’ipotesi in cui le informazioni richieste all’udienza

del 29 gennaio 2015 fossero eventualmente state costitutive di una mutazione

dell’azione ex art. 74 CPC/TI, cfr. Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, n. 266 ad art. 76; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., n. 115 ad art. 75; II CCA 24 luglio 1995 inc. n. 12.1995.5, 3

settembre 1996 inc. n. 12.1996.36, 20 agosto 1999 inc. n. 12.1999.102, 15

febbraio 2000 inc. n. 12.1999.116, 25 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.161, 5

agosto 2011 inc. n. 12.2009.163, 29 novembre 2011 inc. n. 12.2009.227, 9 maggio

2012.

inc. n. 12.2010.61, 23 agosto 2012 inc. n. 12.2011.29).

L’attrice non può invece

essere seguita laddove ha preteso in questa sede che la controparte avesse a

fornirle il rendiconto anche in merito agli importi relativi ai quadri ritirati

dalla sua attuale amministratrice unica __________ B__________. La sua attuale richiesta

in tal senso, fondata su fatti nuovi (e meglio quelli risultanti dal doc. 14, versato

agli atti dalla controparte il 22 gennaio 2010) che avrebbero dovuto esserle

già noti prima del giudizio pretorile, è in effetti irricevibile (art. 317 cpv.

1.

CPC).

9.

In definitiva, la

decisione pretorile dev’essere così annullata e riformata nel senso che: da una

parte, la domanda processuale 7 novembre 2015 dell’attrice è respinta, senza

accollo di spese e di ripetibili; dall’altra, la domanda di rendiconto oggetto

della petizione è parzialmente accolta, nella misura in cui non è divenuta

priva d’oggetto, nel senso che alla convenuta va fatto ordine di fornire

all’attrice informazioni pertinenti in merito al destino della somma di €

186'437.- incassata dalle vendite, in merito al destino dei quadri a suo tempo

presso un magazzino in __________ e in merito agli importi relativi ai quadri

ritirati da __________ P__________, con tasse e spese a carico della convenuta,

ritenuto però che, per quanto riguarda le ripetibili a favore dell’attrice, non

avendo quest’ultima indicato quale importo avrebbe voluto ottenere in riforma

del giudizio del Pretore che le aveva compensate, la sua protesta in tal senso deve

essere dichiarata irricevibile (II CCA 30 giugno 2014 inc. n. 12.2012.208, 26

gennaio 2015 inc. n. 12.2014.147, 22 maggio 2015 inc. n. 12.2013.96, 14

dicembre 2015 inc. n. 12.2013.136, 18 aprile 2017 inc. n. 12.2015.151 e 153),

con conseguente conferma, per lei, della pronuncia pretorile su quel tema; e il

giudizio sulle altre domande condannatorie (creditoria e reale) della petizione

e sulla domanda riconvenzionale potrà e dovrà essere reso dal Pretore solo in

un secondo tempo, dopo aver completato l’istruttoria ed aver

citato le parti al dibattimento finale.

10.

Ne discende che

l’appello 30 giugno 2016 della convenuta e l’appello incidentale 29 settembre

2016.

dell’attrice, quest’ultimo nella misura in cui non è già divenuto privo

d’oggetto, devono essere parzialmente accolti come al considerando che precede.

Le spese

processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla

base di un valore litigioso ampiamente superiore a fr. 3'000'000.- (cfr. il

valore delle 423 opere contese risultante già solo dalle loro stime apposte sul

doc. A, ritenuto poi che il valore dell’appello principale è di gran lunga

superiore a quello dell’appello incidentale), seguono la rispettiva soccombenza

delle parti (art. 106 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. In parziale accoglimento dell’appello 30 giugno 2016 di AP 1 e dell’appello

incidentale 29 settembre 2016 di AO 1 la sentenza 30 maggio 2016 della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio sud è annullata e così riformata:

1. La

domanda processuale 7 novembre 2015 è respinta.

2. Per

il giudizio di cui al dispositivo n. 1 non si prelevano né tasse di giustizia

né spese e neppure si attribuiscono ripetibili.

3. La

domanda di rendiconto oggetto della petizione 10 marzo 2008 è parzialmente

accolta nella misura in cui non è divenuta priva d’oggetto. Di conseguenza AP 1

è condannata a fornire a AO 1 le seguenti informazioni:

a)

informazioni pertinenti in merito al destino della somma di € 186'437.-

incassata da AP 1;

b)

informazioni pertinenti in merito al destino dei quadri a suo tempo presso un

magazzino in __________;

c)

informazioni pertinenti in merito agli importi relativi ai quadri ritirati da __________

P__________.

4. La

tassa di giustizia di fr. 5’000.- e le spese sono a carico dalla convenuta,

compensate le ripetibili.

§ L’incarto è rinviato al Pretore affinché, dopo aver completato

l’istruttoria ed aver citato le parti al dibattimento finale, statuisca sulle

domande condannatorie (creditoria e reale) della petizione e sulla domanda

riconvenzionale.

II. Le spese processuali della procedura di

appello di fr. 13’000.- sono a carico

dell’appellante per 1/4 e per 3/4 sono poste a carico dell’appellata, la quale

rifonderà alla controparte fr. 5'000.- per parti di ripetibili.

III. Le

spese processuali della procedura di appello incidentale di

fr. 2’000.- sono a carico dell’appellata incidentale per 1/4 e per 3/4 sono

poste a carico dell’appellante incidentale, la quale rifonderà alla controparte

fr. 500.- per parti di ripetibili.

IV. Notificazione:

-

-.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio sud

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile

contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure

ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se

queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine

al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure

ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e

concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In

presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è

ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se

l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale

consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.

93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).