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Decisione

12.2016.94

Locazione - disdetta per mora - pagamento (contestato) delle pigioni insolute - onere della prova - espulsione - tutela giurisdizionale nei casi manifesti

9 novembre 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti non abbiano provveduto a versare agli atti l’originale, che essi

nemmeno avevano preteso di aver a suo tempo consegnato a La Posta Svizzera SA; si

aggiunga che è per altro decisamente inverosimile che non solo uno ma ben due

pagamenti, oltretutto presso due uffici postali diversi, possano non essere

andati a buon fine;

che, a prescindere da quanto si è

detto, la richiesta dei convenuti di riformare il querelato giudizio nel senso

di respingere (recte: di dichiarare irricevibile, cfr. art. 257 cpv. 3

CPC) l’istanza di espulsione avrebbe in ogni caso dovuto essere disattesa già

per il fatto che nell’ambito del loro scritto 10 giugno 2016 essi avevano

informato il Pretore che avrebbero comunque lasciato l’appartamento a far tempo

dal 1° settembre 2016, ritenuto che in tale affermazione può senz’altro essere

intravista una loro acquiescenza all’istanza, almeno a far tempo da quella data

(nel frattempo trascorsa);

che, stando così le cose,

l’ulteriore richiesta dei convenuti, non meglio motivata, volta alla convocazione

delle parti a un’udienza di discussione deve essere respinta, la giurisprudenza

avendo già avuto modo di stabilire che una tale richiesta non può essere

accolta se, come in concreto, l’appello è manifestamente infondato o

inammissibile (DTF 122 V 47 consid. 3b/dd, 136 I 279 consid. 1; TF 18 aprile

2012 1C_453/2011 consid. 1.3 pubbl. in RtiD II 2012 p. 27; II CCA 27 gennaio

2014 inc. n. 12.2013.114, 20 novembre 2014 inc. n. 12.2012.177, 16 febbraio

2016 inc. 12.2015.69, 2 marzo 2016 inc. n. 12.2015.24);

che le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore

litigioso di fr. 136'800.- (pari alla pigione e all’acconto per le spese

accessorie dovuti nel termine triennale di protezione dell’art. 271a cpv. 1

lett. e CO qualora la contestazione della disdetta fosse risultata fondata),

seguono la soccombenza (art. 106 CPC);

che essendovi il fondato sospetto

che i convenuti in relazione al doc. 1 si siano resi responsabili del reato di

falsità in documenti (art. 251 CP), copia di questa decisione viene trasmessa

al Ministero Pubblico per le sue incombenze (art. 27a LOG).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

1. L’appello 1° luglio 2016 di

AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

2.

Le spese processuali di fr.

200.

- sono a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla

controparte sempre in solido

fr. 2’500.- per ripetibili.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 4,

e al Ministero Pubblico, Lugano

(con fotocopia del doc. 1)

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso

superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).