12.2017.1
Appello manifestamente infondato
31 gennaio 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.1
Lugano
31 gennaio 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa inc. n. SE.2016.49 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud promossa con petizione 15
settembre 2016 da
AO
1
rappr. dall' RA 1
contro
AP
1
con cui l'attrice ha chiesto la condanna
del convenuto al pagamento in suo favore di fr. 10'110.95 oltre interessi al 5%
dall'11 marzo 2016;
domanda avversata dal convenuto e che il
Pretore ha integralmente accolto con sentenza 28 novembre 2016;
appellante che, con appello 30 dicembre 2016, chiede di annullare
il querelato giudizio;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che, con
sentenza 11 marzo 2016, la Corte delle assise correzionali di Mendrisio ha
condannato il qui convenuto, AP 1, per svariati reati (ripetuta appropriazione
indebita, ripetuta truffa, ripetuta falsità in documenti, ripetuto
conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, sviamento della giustizia per
guida nonostante revoca); lo ha in pari tempo condannato a rifondere il danno,
pari a fr. 7'198,45, causato all'accusatrice privata AO 1, qui attrice, che lo
aveva denunciato per una parte dei reati succitati; per quanto atteneva alla
rifusione delle spese legali sostenute, di fr. 10'110.95, AO 1 è stata rinviata
al foro civile, ritenuto che, a garanzia di tale pretesa, la Corte ha disposto
il mantenimento del sequestro conservativo sino a concorrenza di tale importo
(cfr. doc. A);
che,
mediante petizione 15 settembre 2016, AO 1 ha quindi convenuto AP 1 dinanzi
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud, alla quale ha chiesto di
condannarlo al versamento in suo favore di fr. 10'110.95, corrispondenti
all'importo delle spese legali sostenute nel suddetto procedimento penale, oltre
interessi al 5% dall'11 marzo 2016;
che, con
decisione 28 novembre 2016 il Pretore ha integralmente accolto la petizione,
ritenuto che AP 1 non aveva contestato né la sussistenza del debito né la
congruità della somma richiesta; le asserite difficoltà economiche in cui versava
il convenuto, dallo stesso addotte quale unico argomento per opporsi alle
pretese creditorie di controparte, non costituivano un valido motivo per negare
il loro riconoscimento in sede giudiziaria; di tali ristrettezze si sarebbe
semmai tenuto conto nell'ambito della successiva procedura esecutiva; nella fattispecie
il versamento del controverso importo risultava oltretutto garantito attraverso
il sequestro conservativo di una somma corrispondente disposto dal giudice
penale;
che il primo
giudice ha inoltre condannato AP 1 a pagare la tassa di giustizia, di fr.
300.-, e le spese, oltre che a rifondere alla controparte fr. 1'000.- per
ripetibili;
che, con
appello 30 dicembre 2016, AP 1 impugna il giudizio pretorile, che chiede di
annullare, ribadendo di trovarsi in una difficile situazione economica;
che, il 3
gennaio 2017, l'appellante è stato invitato a depositare entro il 19 gennaio
2017 un anticipo di fr. 500.- in garanzia delle spese processuali presumibili;
che il
giorno di scadenza del termine per il versamento dell'anticipo l'appellante ha comunicato
alla Camera, via e-mail, di non poter procedere allo stesso a cagione della sua
situazione finanziaria; mediante un ulteriore invio per via elettronica dello
stesso giorno egli ha trasmesso una fotografia della versione cartacea,
firmata, della richiesta, che tuttavia la Camera non ha mai ricevuto per posta
nei giorni successivi;
che nella
fattispecie, per i motivi che seguono, non è necessario verificare se la
surriferita corrispondenza elettronica possa essere qualificata come valida
domanda di assistenza giudiziaria;
che, in
effetti, sia comechessia l'appello, manifestamente infondato, dev'essere
respinto d'acchito nel merito, per gli stessi motivi esposti in modo chiaro dal
Pretore, cui viene rinviato per amore di brevità; la situazione di ristrettezza
economica in cui versa il convenuto non è difatti suscettibile di impedire la
sua condanna, in sede giudiziaria, al risarcimento del danno, accertato, causato
alla controparte;
che, ferme
queste premesse, non è nemmeno necessario intimare il ricorso alla controparte
per la presentazione di una risposta (art. 312 cpv. 1 CPC);
che la
Camera rinuncia in via eccezionale al prelievo di una tassa di giudizio (art. 2
LTG); alla controparte, che non è stata invitata a presentare una risposta, non
vengono assegnate ripetibili;
che l'evasione,
nel merito, dell'appello attraverso il presente giudizio rende priva di oggetto
la procedura di richiesta dell'anticipo; una decisione al riguardo non appare
pertanto più necessaria.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello 30 dicembre 2016 di AP 1 è respinto.
2. Non si
prelevano spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi
(art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).