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Decisione

12.2017.10

Compravendita di azioni - Nozione di garanzia indipedente. Interpretazione di una clausola contrattuale (concetto di debito e di passività)

20 giugno 2018Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. In

data 31 marzo 2014 AP 1 e AO 1 hanno sottoscritto un contratto di

compravendita di azioni avente quale oggetto la cessione da parte della prima al

secondo di 50 azioni al portatore di nominali fr. 1'000.- ciascuna della

società F__________ SA di __________, attiva nella gestione di centri di

bellezza e benessere, al prezzo di fr. 65'000.- (doc. C, D, 2 e 3). Nella

medesima data, AO 1 ha sottoscritto un contratto identico con la ditta P__________

SA la quale deteneva l’altro 50% del pacchetto azionario (doc. 3).

Entrambi

i contratti prevedevano al punto 6 la seguente clausola: “La venditrice

garantisce all’acquirente che la Società (F__________) non ha debiti di sorta,

e si impegna ad estinguerli entro il 31.3.2014. In tutti i casi, ogni e

qualsiasi debito e/o passività della Società sino al 31.3.2014 viene assunto

integralmente dalla parte Venditrice, in solido e personalmente. La

firma del presente contratto vale quale impegno a saldare nel termine

usualmente previsto eventuali debiti e/o passività a carico della società sino

al 31.3.2014”.

B. In seguito AO 1 è venuto a sapere che dei terzi vantavano delle pretese

nei confronti della società, e più precisamente a titolo di salari non pagati,

quale risarcimento per un asserito danno arrecato ad una cliente e per una

multa emessa dall’ispettorato del lavoro (doc. E, F e G). Egli ha pertanto

chiesto a AP 1 di farsene carico, ciò che essa ha però rifiutato di fare. Ne è

seguito uno scambio di corrispondenza tra i rispettivi legali che non ha però permesso

di trovare un accordo bonale (doc. I).

C. Previo tentativo di conciliazione, in data 15 gennaio 2015 AO 1 ha

inoltrato presso la Pretura di Lugano, sezione 1, una petizione con cui ha

chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 30'530.68 (poi aumentati

a fr. 45’453.50), oltre interessi, il rigetto definitivo dell’opposizione

interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano nonché l’accertamento

dell’inesistenza del credito oggetto del PE n. __________ dell’UE di Riviera

fatto spiccare dalla controparte nei suoi confronti e la relativa cancellazione

dell’esecuzione. In sintesi, l’attore ha rimproverato alla controparte una

violazione della clausola di cui al punto 6 del contratto di compravendita per

non aver fatto fronte a tutti i debiti pregressi come invece pattuito. Egli

sostiene, inoltre, che i debiti in questione sono stati da essa dolosamente sottaciuti

al momento della cessione della società.

La convenuta si è

opposta alla petizione contestando integralmente le pretese creditorie. In

breve, essa ha negato che dette pretese possano essere qualificate di debito ai

sensi della clausola in quanto né comprovati né esigibili alla data pattuita.

Essa ha inoltre

chiamato in causa la ditta P__________ AG, __________, in virtù del rapporto di

solidarietà tra esse esistente, istanza poi accolta dal Pretore nella sentenza

(cfr. sentenza cit., pag 12).

Delle altre

argomentazioni si dirà per quanto necessario in seguito.

In sede

di replica e duplica, le parti hanno ribadito le proprie divergenti posizioni in

relazione all’interpretazione da dare alla clausola in esame, approfondendone

alcuni aspetti.

Esperita

l’istruttoria i contendenti hanno rinunciato al dibattimento finale versando

agli atti i propri memoriali conclusivi, con i quali si sono sostanzialmente

riconfermati nelle rispettive antitetiche domande e allegazioni.

In fase

dibattimentale la parte attrice ha, inoltre, inoltrato in data 3 dicembre 2015

un’istanza di mutazione ex art. 230 CPC con richiesta di assunzione di nuove

prove tendente, tra le altre cose, a modificare il petitum e a far condannare

la controparte al pagamento di fr. 45'453.50, istanza accolta dal Pretore (cfr.

decisione pretorile del 25 aprile 2016).

D.

Con decisione del 6 gennaio 2016 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione condannando AP 1 al

pagamento di fr. 45’453.50. Egli ha altresì rigettato in via definitiva

l’opposizione interposta dalla convenuta al PE

n. __________ dell’UE di Lugano. Nel contempo il primo giudice ha accertato

l’inesistenza del credito oggetto del PE n. __________ dell’UE di Riviera e

ritenuto però inammissibile la richiesta di cancellazione dell’esecuzione

relativa a quest’ultimo PE. Il Pretore ha, inoltre, accolto l’istanza di

chiamata in causa e condannato P__________, __________ al pagamento di fr.

22'726.75 a AP 1.

E. Con

atto di appello del 20 gennaio 2017 AP 1 chiede la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente all’accertamento

dell’inesistenza del debito di cui al PE n. __________ dell’UE di Riviera e di

respingerla per la rimanenza, con protesta di tasse, spese e ripetibili, mentre

l’attore con risposta del 27 febbraio 2017 postula la reiezione dell’appello

pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.

E considerato,

Considerandi

1.

L’appello

20.

gennaio 2017 contro la decisione 6 dicembre 2016 del Pretore è certamente

tempestivo (art. 145 cpv. 1 lett. c e 311 cpv. 1 CPC) e pertanto ricevibile in

ordine.

2.

Il Pretore,

dopo aver ripercorso i fatti e analizzato nel dettaglio le caratteristiche del

contratto in esame, ha qualificato le assicurazioni fornite dalla venditrice al

punto 6 del contatto come “garanzie indipendenti ai sensi dell’art. 111 CO

atte a generare un obbligo di pagamento a sé stante in capo al venditore”

(sentenza cit., pag. 5). Egli ha, inoltre, ritenuto che gli accordi avessero “una

forte connotazione personale” e che dal contratto emergesse in maniera

chiara “una scissione temporale delle rispettive responsabilità gestionali

legate al passaggio di proprietà” (sentenza cit., pag.6). Sulla base di

quanto accertato il primo giudice ha, quindi, ritenuto che i concetti di “debito”

e di “passività” contenuti in predetta clausola andassero interpretati

da un punto di vista commerciale e intesi “quale assenza di passività munite

di un certo grado di verosimiglianza nella concezione di un ragionevole uomo

d’affari” (sentenza cit., pag. 8). Il Pretore ha quindi esaminato nel

dettaglio le singole passività per cui l’attore ha chiesto l’intervento della

venditrice, giungendo alla conclusione che sia la multa dell’ispettorato del

lavoro e le spese giudiziarie, sia la pretesa risarcitoria della cliente N__________,

come pure le pretese salariali delle ex dipendenti andassero qualificate quali

debiti commerciali e pertanto poste a carico della venditrice secondo quanto

previsto dal contratto. Da ultimo, egli ha ammesso l’azione di chiamata in

causa a carico di P__________ AG, __________.

3.

Con l’appello AP 1

contesta, essenzialmente, la qualifica giuridica della clausola di garanzia e

la sua interpretazione da parte del Pretore. Essa censura, inoltre, il fondamento

delle pretese vantate nei confronti della società e nega che le stesse le siano

opponibili.

4.

Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e

di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).

L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata

spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con

ciò da riformare (v. Reetz/Theiler

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n.

36.

ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,

n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n.4A_659/2011,

consid. 4; sentenza II CCA del 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e

riferimenti). Il lungo e a tratti prolisso appello qui in esame in vari punti

non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma ripropone le

motivazioni addotte in prima sede limitandosi nel contempo a fornire una

propria tesi e una propria lettura dei fatti. L’appello in esame viene

quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati e espone

critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e

sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio

impugnato.

5.

Come

accennato poc’anzi, nella prima parte dell’appello AP 1 rimprovera, in maniera

invero piuttosto confusa, al Pretore di aver disatteso arbitrariamente la

dottrina e la giurisprudenza da egli stesso citata in merito alle due possibili

tipologie di garanzia applicabili alla clausola in esame. A detta

dell’appellante, tale clausola sottostarebbe al regime di cui all’art. 197 CO e

non a quello dell’art. 111 CO.

5.1

Il

Pretore ha già ampiamente esposto le norme e i principi dottrinali e

giurisprudenziali applicabili alle assicurazioni fornite dal venditore

contestualmente alla cessione di una partecipazione azionaria. In questa sede

basta pertanto ricordare che, come rettamente osservato dal primo giudice, nel

presente caso le assicurazioni date da AP 1 potrebbero configurare una qualità

promessa ai sensi dell’art. 197 CO oppure una garanzia indipendente disciplinata

dall’art. 111 CO. La distinzione tra queste due costellazioni non è sempre

facile, in particolare quando la vertenza tocca qualità di natura economica. In

assenza di chiare indicazioni al riguardo la classificazione deve essere effettuata

dal giudice tramite l’interpretazione (cfr. Böckli,

Gewährleistungen und Garantien in Unternehmenskaufverträgen, in: Mergers & Acquisitions, 1998, p. 95; Venturi/ Zen-Ruffinen, in: Commentaire Romand,

CO I, 2° ed. nota 14 ad art. 197 CO). In linea di principio, è corretto

affermare che la qualità promessa concerne una proprietà intrinseca all’oggetto

che deve essere presente al momento della vendita mentre la garanzia

indipendente porta su un evento futuro che va al di là della sola conformità

dell’oggetto al contratto, eventualità quest’ultima che si realizza ad esempio

per le garanzie in ambito fiscale, garanzie attinenti al valore dell’impresa e

ancora a eventi futuri quali l’evoluzione della cifra d’affari o il non

realizzarsi di eventi negativi futuri (cfr. anche Böckli, op. cit., pag. 93; Venturi/

Zen-Ruffinen, op. cit., nota 22 e 24 ad art. 197 CO, pag. 1406).

5.2

Nel

caso specifico, dopo approfondito esame delle circostanze, il Pretore ha

ritenuto che le assicurazioni fornite dalla venditrice andassero intese come

garanzia in senso stretto, ossia quale obbligo d’intervento personale della stessa

a saldo di debiti pregressi della società. Questa valutazione merita di essere

condivisa. AP 1 ha, infatti, garantito esplicitamente l’assenza di qualsivoglia

debito della società al 31.3.2014 e, nel contempo, si è impegnata ad

estinguerlo qualora lo stesso fosse emerso successivamente al passaggio di

proprietà. La venditrice si è pertanto assunta nei confronti dell’acquirente un

impegno personale pro futuro nel caso in cui questo temuto evento si fosse

realizzato, fattispecie che adempie le premesse dell’art. 111 CO. Su questo

punto si rinvia anche a quanto affermato dal Pretore nella propria sentenza (cfr.

sentenza cit., pag. 6 e seg.).

Dall’incarto emerge,

inoltre, in maniera chiara sia la connotazione personale degli accordi che la

scissione temporale delle rispettive responsabilità gestionali legate al

passaggio di proprietà (cfr. a questo proposito l’audizione testimoniale del 3

dicembre 2015 di R__________, pag. 3 in fine; vedi anche risposta, pag. 3 e

duplica, pag. 3). Elementi che suffragano ulteriormente la tesi della garanzia

pura.

A titolo abbondanziale si

osserva che l’appellante neppure allega quale sarebbe l’eventuale portata

pratica della, da lei invocata, applicazione dell’art. 197 CO.

Alla luce di quanto

precede la censura va disattesa.

6.

L’appellante

prosegue poi contestando l’interpretazione pretorile della clausola secondo cui

la garanzia di copertura assunta dalla venditrice sarebbe da intendere da un

punto di vista commerciale e non giuridico. Riproponendo la tesi addotta in

prima sede essa sostiene, infatti, che il concetto di “debito o passività”

debba essere interpretato “come una pretesa sorta, liquida effettiva ed

esigibile” (cfr. appello pag. 8).

6.1

In base ai

criteri abituali d'interpretazione, il contenuto di un determinato accordo

viene stabilito in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva, ovvero

sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO);

solamente quando non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza

della loro volontà rispettivamente se il giudice constata che una parte non ha

compreso la volontà dell'altra, la loro presunta volontà viene accertata con

un'interpretazione oggettiva / normativa, interpretando le dichiarazioni

secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni

contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di

volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 131 III 217 consid. 3; 129

III 664 consid. 3.1; 128 III 265 consid. 3a).

6.2

Nel presente caso, in

assenza di accordo sull’interpretazione da dare ai concetti di “debito” e di

“passività”, è pertanto necessario procedere a un’interpretazione normativa

alla luce delle considerazioni esposte poc’anzi, in particolare tenendo conto

del carattere fortemente personale dellattività svolta dalla società ceduta e

della volontà, manifestata a più riprese dalle parti, di scindere la

responsabilità debitoria delle due gestioni.

Emerge dagli atti che con

la clausola qui in esame AO 1 voleva cautelarsi da eventuali “sorprese”

connesse all’acquisto della società. A questo fine egli ha chiesto ed ottenuto

la garanzia che non avrebbe dovuto farsi carico di oneri derivanti dalla

precedente gestione. Il Pretore ha ritenuto che il concetto di “debito” andasse

inteso da un punto di vista commerciale, ovvero quale assenza di passività

munite di un certo grado di verosimiglianza nell’ottica di un ragionevole uomo

d’affari. Questa interpretazione merita di essere condivisa e rispecchia quanto

è lecito attendersi in una cessione di questo genere. Emerge, infatti,

dall’incarto che l’attore voleva essere sicuro che la società da lui acquistata

fosse esattamente come descritta, ovvero “sana”, senza pendenze e/o lacune

attribuibili alla precedente gestione.

Non solo la tesi

dell’appellante secondo cui l’obbligo di risarcimento avrebbe dovuto coprire

solo i debiti liquidi o accertati giudizialmente non è suffragata da elementi

concreti ma questa interpretazione stride pure con il principio

dell’affidamento e meglio con quanto poteva ragionevolmente intendere l’attore

dalle pattuizioni così come formulate.

I debiti vantati da terzi

nei confronti della società vanno, pertanto, valutati in concreto per

stabilirne l’effettiva consistenza e il grado di verosimiglianza da un punto di

vista commerciale, così come correttamente fatto dal Pretore.

6.2.1

In merito alle pretese

salariali, pur dovendo dare atto - come allegato dall’appellante - che le

stesse sono rimaste allo stadio del precetto esecutivo e non sono state seguite

dall’inoltro di un’azione di merito (cfr. in relazione alle ragioni alla base

di questo modo di procedere si rinvia all’audizione testimoniale del 3 dicembre

2015.

di G__________, pag. 6), si osserva come vi sia sostanziale concordanza

tra le argomentazioni alla base delle richieste avanzate dalle ex dipendenti

(cfr. audizione cit., pag. 5) e la problematica salariale rilevata

dall’Ispettorato del lavoro e che ha portato a sanzionare la F__________ SA,

sotto la gestione di AP 1, per il mancato rispetto del Contratto Normale di Lavoro

per i saloni di bellezza (CNLE) e, in particolare, proprio dei salari minimi

(doc. Q). Problematica che, come emerge dall’incarto, al momento delle

trattative è stata sottaciuta all’acquirente; circostanza che solleva dubbi

sulla buonafede della convenuta. Tutti questi elementi combinati rendono

verosimile, in un’ottica commerciale, il debito vantato dalle ex dipendenti.

Per quanto attiene alla

congruità dell’importo richiesto dalle stesse, contestata genericamente

dall’appellante, si rinvia alla documentazione agli atti che ne conferma, da un

punto di vista commerciale, la sostanziale fondatezza (cfr. edizione documenti

da UNIA, audizione testimoniale di G__________, pag. 5 seg.). Le pretese in

parola vanno, pertanto, considerate dei debiti commercialmente quantificabili,

riconducibili alla precedente gestione e come tali da porsi a carico della

venditrice come da contratto.

6.2.2

In relazione alla richiesta

di risarcimento avanzata da N__________, cliente del centro estetico sotto la

gestione di AP 1, per le bruciature da laser subite presso predetto centro e comprovate

dalla documentazione agli atti (doc. G), non vi è dubbio che la stessa rientri

nella nozione di debito commerciale e debba essere presa a carico dalla

precedente gestione conformemente alle pattuizioni intercorse tra le parti in

causa.

6.2.3

Rientrano tra i debiti

da porre a carico dell’appellante pure la multa inflitta alla società

dall’Ispettorato del lavoro nonché le spese giudiziarie concernenti il ricorso

al Consiglio di Stato in quanto riconducili a violazioni commesse dalla società

sotto la precedente gestione (doc. Q e R). Temerarie si rivelano le argomentazioni

di AP 1 secondo cui la nuova gestione dovrebbe lasciarsi imputare di non aver “saldato

per tempo l’importo” e di non aver “onorato per tempo la fattura”

(appello pag. 7), trattandosi, in realtà, di importi che la stessa non poteva

ignorare essere a suo carico e che essa si è fin qui rifiutata di pagare.

6.2.4

Errate si rivelano,

inoltre, le allegazioni dell’appellante secondo cui l’interpretazione seguita

dal Pretore violerebbe il principio della buona fede siccome, a detta della

stessa, la connotazione commerciale di debito implicherebbe un obbligo

generalizzato di risarcire a suo carico (cfr. appello pag. 8). Ciò non è con

ogni evidenza il caso, essendo state le singole passività analizzate

individualmente, in concreto, di modo da circoscrivere l’obbligo di copertura a

carico di AP 1 a quanto pattuito.

Così stando le cose, ne

consegue che tutte le pretese risarcitorie esaminate poc’anzi devono essere

considerate dei debiti commerciale riconducibili alla precedente gestione

societaria, per i quali AP 1 è tenuta a rispondere secondo contratto.

6.2.5

A titolo di complemento

vale inoltre la pena di rimarcare che, in considerazione del rischio concreto

connesso alle pretese in parola, il principio di cautela avrebbe richiesto che

le stesse venissero assicurate mediante accantonamento e indicate nel bilancio,

ciò che invece la precedente gestione della società ha omesso di fare (in

relazione alla tenuta della contabilità per le piccole e medie imprese si

rinvia anche a quanto indicato sul sito internet della Confederazione Svizzera,

portale PMI, www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/questioni-finanziarie).

Assodato quanto sopra, quale

ultimo rilievo è utile ricordare che l’accordo in discussione è stato redatto

da R__________ (cfr. audizione testimoniale cit., pag. 3 in fine), padre AP 1. È

pertanto lecito ritenere che se, come sostenuto dalla medesima in sede

giudiziaria, la clausola avesse avuto per scopo quello di garantire solo i debiti

liquidi o accertati giudizialmente, questa volontà sarebbe stata espressa in

maniera chiara nell’accordo, ciò che non è invece stato fatto. L’interpretazione

proposta dal Pretore e condivisa da questa Camera rispetta, pertanto, anche il principio

“in dubio contra stipulatorem”.

7.

Alla luce di tutto

quanto esposto è a giusta ragione che il Pretore ha accolto la pretesa

creditoria vantata da AO 1.

Ne discende la reiezione

dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. La tassa di giustizia, le

spese e le ripetibili di appello seguono la soccombenza dell’appellante la

quale rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle

ripetibili

decide: 1. L’appello 20 gennaio 2017

di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali

di fr. 4’000.- sono poste a carico dell’appellante con l’obbligo di rifondere

alla controparte complessivi fr. 4’000.- per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

- e

-.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).