12.2017.10
Compravendita di azioni - Nozione di garanzia indipedente. Interpretazione di una clausola contrattuale (concetto di debito e di passività)
20 giugno 2018Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.10
Lugano
20 giugno 2018/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.8 e OR.
2015.253 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione
15 gennaio 2015 da
AO
1
rappr. da PA 1
contro
AP
1
rappr. da RA 1 e da RA 2
con cui l’attore chiede la
condanna della controparte al pagamento di fr. 30'530.68 (poi aumentati a fr.
45’453.50), oltre interessi, il rigetto definitivo dell’opposizione interposta
al PE n. __________ dell’UE di Lugano nonché l’accertamento dell’inesistenza
del credito oggetto del PE n. __________ dell’UE di Riviera fatto spiccare
dalla convenuta nei suoi confronti e la relativa cancellazione dell’esecuzione,
domande avversate dalla
convenuta che ne ha postulato la reiezione e che il Pretore con sentenza del 6
dicembre 2016 ha accolto parzialmente condannando la stessa al pagamento di fr.
45’453.50, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta dalla
convenuta al PE n. __________ dell’UE di Lugano nonché accertando l’inesistenza
del credito oggetto del PE n__________ dell’UE di Riviera, ritenendo però nel
contempo inammissibile la richiesta di cancellazione dell’esecuzione relativa
al PE n. __________,
appellante la convenuta
con atto di appello del 20 gennaio 2017 con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente all’accertamento
dell’inesistenza del debito di cui al PE n. __________ dell’UE di Riviera e di
respingerla per la rimanenza, con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre l’attore con
risposta del 27 febbraio 2017 postula la reiezione dell’appello pure con
protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti,
ritenuto
Fatti
A. In
data 31 marzo 2014 AP 1 e AO 1 hanno sottoscritto un contratto di
compravendita di azioni avente quale oggetto la cessione da parte della prima al
secondo di 50 azioni al portatore di nominali fr. 1'000.- ciascuna della
società F__________ SA di __________, attiva nella gestione di centri di
bellezza e benessere, al prezzo di fr. 65'000.- (doc. C, D, 2 e 3). Nella
medesima data, AO 1 ha sottoscritto un contratto identico con la ditta P__________
SA la quale deteneva l’altro 50% del pacchetto azionario (doc. 3).
Entrambi
i contratti prevedevano al punto 6 la seguente clausola: “La venditrice
garantisce all’acquirente che la Società (F__________) non ha debiti di sorta,
e si impegna ad estinguerli entro il 31.3.2014. In tutti i casi, ogni e
qualsiasi debito e/o passività della Società sino al 31.3.2014 viene assunto
integralmente dalla parte Venditrice, in solido e personalmente. La
firma del presente contratto vale quale impegno a saldare nel termine
usualmente previsto eventuali debiti e/o passività a carico della società sino
al 31.3.2014”.
B. In seguito AO 1 è venuto a sapere che dei terzi vantavano delle pretese
nei confronti della società, e più precisamente a titolo di salari non pagati,
quale risarcimento per un asserito danno arrecato ad una cliente e per una
multa emessa dall’ispettorato del lavoro (doc. E, F e G). Egli ha pertanto
chiesto a AP 1 di farsene carico, ciò che essa ha però rifiutato di fare. Ne è
seguito uno scambio di corrispondenza tra i rispettivi legali che non ha però permesso
di trovare un accordo bonale (doc. I).
C. Previo tentativo di conciliazione, in data 15 gennaio 2015 AO 1 ha
inoltrato presso la Pretura di Lugano, sezione 1, una petizione con cui ha
chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 30'530.68 (poi aumentati
a fr. 45’453.50), oltre interessi, il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano nonché l’accertamento
dell’inesistenza del credito oggetto del PE n. __________ dell’UE di Riviera
fatto spiccare dalla controparte nei suoi confronti e la relativa cancellazione
dell’esecuzione. In sintesi, l’attore ha rimproverato alla controparte una
violazione della clausola di cui al punto 6 del contratto di compravendita per
non aver fatto fronte a tutti i debiti pregressi come invece pattuito. Egli
sostiene, inoltre, che i debiti in questione sono stati da essa dolosamente sottaciuti
al momento della cessione della società.
La convenuta si è
opposta alla petizione contestando integralmente le pretese creditorie. In
breve, essa ha negato che dette pretese possano essere qualificate di debito ai
sensi della clausola in quanto né comprovati né esigibili alla data pattuita.
Essa ha inoltre
chiamato in causa la ditta P__________ AG, __________, in virtù del rapporto di
solidarietà tra esse esistente, istanza poi accolta dal Pretore nella sentenza
(cfr. sentenza cit., pag 12).
Delle altre
argomentazioni si dirà per quanto necessario in seguito.
In sede
di replica e duplica, le parti hanno ribadito le proprie divergenti posizioni in
relazione all’interpretazione da dare alla clausola in esame, approfondendone
alcuni aspetti.
Esperita
l’istruttoria i contendenti hanno rinunciato al dibattimento finale versando
agli atti i propri memoriali conclusivi, con i quali si sono sostanzialmente
riconfermati nelle rispettive antitetiche domande e allegazioni.
In fase
dibattimentale la parte attrice ha, inoltre, inoltrato in data 3 dicembre 2015
un’istanza di mutazione ex art. 230 CPC con richiesta di assunzione di nuove
prove tendente, tra le altre cose, a modificare il petitum e a far condannare
la controparte al pagamento di fr. 45'453.50, istanza accolta dal Pretore (cfr.
decisione pretorile del 25 aprile 2016).
D.
Con decisione del 6 gennaio 2016 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione condannando AP 1 al
pagamento di fr. 45’453.50. Egli ha altresì rigettato in via definitiva
l’opposizione interposta dalla convenuta al PE
n. __________ dell’UE di Lugano. Nel contempo il primo giudice ha accertato
l’inesistenza del credito oggetto del PE n. __________ dell’UE di Riviera e
ritenuto però inammissibile la richiesta di cancellazione dell’esecuzione
relativa a quest’ultimo PE. Il Pretore ha, inoltre, accolto l’istanza di
chiamata in causa e condannato P__________, __________ al pagamento di fr.
22'726.75 a AP 1.
E. Con
atto di appello del 20 gennaio 2017 AP 1 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente all’accertamento
dell’inesistenza del debito di cui al PE n. __________ dell’UE di Riviera e di
respingerla per la rimanenza, con protesta di tasse, spese e ripetibili, mentre
l’attore con risposta del 27 febbraio 2017 postula la reiezione dell’appello
pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.
E considerato,
Considerandi
1.
L’appello
20.
gennaio 2017 contro la decisione 6 dicembre 2016 del Pretore è certamente
tempestivo (art. 145 cpv. 1 lett. c e 311 cpv. 1 CPC) e pertanto ricevibile in
ordine.
2.
Il Pretore,
dopo aver ripercorso i fatti e analizzato nel dettaglio le caratteristiche del
contratto in esame, ha qualificato le assicurazioni fornite dalla venditrice al
punto 6 del contatto come “garanzie indipendenti ai sensi dell’art. 111 CO
atte a generare un obbligo di pagamento a sé stante in capo al venditore”
(sentenza cit., pag. 5). Egli ha, inoltre, ritenuto che gli accordi avessero “una
forte connotazione personale” e che dal contratto emergesse in maniera
chiara “una scissione temporale delle rispettive responsabilità gestionali
legate al passaggio di proprietà” (sentenza cit., pag.6). Sulla base di
quanto accertato il primo giudice ha, quindi, ritenuto che i concetti di “debito”
e di “passività” contenuti in predetta clausola andassero interpretati
da un punto di vista commerciale e intesi “quale assenza di passività munite
di un certo grado di verosimiglianza nella concezione di un ragionevole uomo
d’affari” (sentenza cit., pag. 8). Il Pretore ha quindi esaminato nel
dettaglio le singole passività per cui l’attore ha chiesto l’intervento della
venditrice, giungendo alla conclusione che sia la multa dell’ispettorato del
lavoro e le spese giudiziarie, sia la pretesa risarcitoria della cliente N__________,
come pure le pretese salariali delle ex dipendenti andassero qualificate quali
debiti commerciali e pertanto poste a carico della venditrice secondo quanto
previsto dal contratto. Da ultimo, egli ha ammesso l’azione di chiamata in
causa a carico di P__________ AG, __________.
3.
Con l’appello AP 1
contesta, essenzialmente, la qualifica giuridica della clausola di garanzia e
la sua interpretazione da parte del Pretore. Essa censura, inoltre, il fondamento
delle pretese vantate nei confronti della società e nega che le stesse le siano
opponibili.
4.
Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e
di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata
spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con
ciò da riformare (v. Reetz/Theiler
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n.
36.
ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,
n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n.4A_659/2011,
consid. 4; sentenza II CCA del 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e
riferimenti). Il lungo e a tratti prolisso appello qui in esame in vari punti
non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma ripropone le
motivazioni addotte in prima sede limitandosi nel contempo a fornire una
propria tesi e una propria lettura dei fatti. L’appello in esame viene
quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati e espone
critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e
sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio
impugnato.
5.
Come
accennato poc’anzi, nella prima parte dell’appello AP 1 rimprovera, in maniera
invero piuttosto confusa, al Pretore di aver disatteso arbitrariamente la
dottrina e la giurisprudenza da egli stesso citata in merito alle due possibili
tipologie di garanzia applicabili alla clausola in esame. A detta
dell’appellante, tale clausola sottostarebbe al regime di cui all’art. 197 CO e
non a quello dell’art. 111 CO.
5.1
Il
Pretore ha già ampiamente esposto le norme e i principi dottrinali e
giurisprudenziali applicabili alle assicurazioni fornite dal venditore
contestualmente alla cessione di una partecipazione azionaria. In questa sede
basta pertanto ricordare che, come rettamente osservato dal primo giudice, nel
presente caso le assicurazioni date da AP 1 potrebbero configurare una qualità
promessa ai sensi dell’art. 197 CO oppure una garanzia indipendente disciplinata
dall’art. 111 CO. La distinzione tra queste due costellazioni non è sempre
facile, in particolare quando la vertenza tocca qualità di natura economica. In
assenza di chiare indicazioni al riguardo la classificazione deve essere effettuata
dal giudice tramite l’interpretazione (cfr. Böckli,
Gewährleistungen und Garantien in Unternehmenskaufverträgen, in: Mergers & Acquisitions, 1998, p. 95; Venturi/ Zen-Ruffinen, in: Commentaire Romand,
CO I, 2° ed. nota 14 ad art. 197 CO). In linea di principio, è corretto
affermare che la qualità promessa concerne una proprietà intrinseca all’oggetto
che deve essere presente al momento della vendita mentre la garanzia
indipendente porta su un evento futuro che va al di là della sola conformità
dell’oggetto al contratto, eventualità quest’ultima che si realizza ad esempio
per le garanzie in ambito fiscale, garanzie attinenti al valore dell’impresa e
ancora a eventi futuri quali l’evoluzione della cifra d’affari o il non
realizzarsi di eventi negativi futuri (cfr. anche Böckli, op. cit., pag. 93; Venturi/
Zen-Ruffinen, op. cit., nota 22 e 24 ad art. 197 CO, pag. 1406).
5.2
Nel
caso specifico, dopo approfondito esame delle circostanze, il Pretore ha
ritenuto che le assicurazioni fornite dalla venditrice andassero intese come
garanzia in senso stretto, ossia quale obbligo d’intervento personale della stessa
a saldo di debiti pregressi della società. Questa valutazione merita di essere
condivisa. AP 1 ha, infatti, garantito esplicitamente l’assenza di qualsivoglia
debito della società al 31.3.2014 e, nel contempo, si è impegnata ad
estinguerlo qualora lo stesso fosse emerso successivamente al passaggio di
proprietà. La venditrice si è pertanto assunta nei confronti dell’acquirente un
impegno personale pro futuro nel caso in cui questo temuto evento si fosse
realizzato, fattispecie che adempie le premesse dell’art. 111 CO. Su questo
punto si rinvia anche a quanto affermato dal Pretore nella propria sentenza (cfr.
sentenza cit., pag. 6 e seg.).
Dall’incarto emerge,
inoltre, in maniera chiara sia la connotazione personale degli accordi che la
scissione temporale delle rispettive responsabilità gestionali legate al
passaggio di proprietà (cfr. a questo proposito l’audizione testimoniale del 3
dicembre 2015 di R__________, pag. 3 in fine; vedi anche risposta, pag. 3 e
duplica, pag. 3). Elementi che suffragano ulteriormente la tesi della garanzia
pura.
A titolo abbondanziale si
osserva che l’appellante neppure allega quale sarebbe l’eventuale portata
pratica della, da lei invocata, applicazione dell’art. 197 CO.
Alla luce di quanto
precede la censura va disattesa.
6.
L’appellante
prosegue poi contestando l’interpretazione pretorile della clausola secondo cui
la garanzia di copertura assunta dalla venditrice sarebbe da intendere da un
punto di vista commerciale e non giuridico. Riproponendo la tesi addotta in
prima sede essa sostiene, infatti, che il concetto di “debito o passività”
debba essere interpretato “come una pretesa sorta, liquida effettiva ed
esigibile” (cfr. appello pag. 8).
6.1
In base ai
criteri abituali d'interpretazione, il contenuto di un determinato accordo
viene stabilito in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva, ovvero
sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO);
solamente quando non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza
della loro volontà rispettivamente se il giudice constata che una parte non ha
compreso la volontà dell'altra, la loro presunta volontà viene accertata con
un'interpretazione oggettiva / normativa, interpretando le dichiarazioni
secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni
contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di
volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 131 III 217 consid. 3; 129
III 664 consid. 3.1; 128 III 265 consid. 3a).
6.2
Nel presente caso, in
assenza di accordo sull’interpretazione da dare ai concetti di “debito” e di
“passività”, è pertanto necessario procedere a un’interpretazione normativa
alla luce delle considerazioni esposte poc’anzi, in particolare tenendo conto
del carattere fortemente personale dellattività svolta dalla società ceduta e
della volontà, manifestata a più riprese dalle parti, di scindere la
responsabilità debitoria delle due gestioni.
Emerge dagli atti che con
la clausola qui in esame AO 1 voleva cautelarsi da eventuali “sorprese”
connesse all’acquisto della società. A questo fine egli ha chiesto ed ottenuto
la garanzia che non avrebbe dovuto farsi carico di oneri derivanti dalla
precedente gestione. Il Pretore ha ritenuto che il concetto di “debito” andasse
inteso da un punto di vista commerciale, ovvero quale assenza di passività
munite di un certo grado di verosimiglianza nell’ottica di un ragionevole uomo
d’affari. Questa interpretazione merita di essere condivisa e rispecchia quanto
è lecito attendersi in una cessione di questo genere. Emerge, infatti,
dall’incarto che l’attore voleva essere sicuro che la società da lui acquistata
fosse esattamente come descritta, ovvero “sana”, senza pendenze e/o lacune
attribuibili alla precedente gestione.
Non solo la tesi
dell’appellante secondo cui l’obbligo di risarcimento avrebbe dovuto coprire
solo i debiti liquidi o accertati giudizialmente non è suffragata da elementi
concreti ma questa interpretazione stride pure con il principio
dell’affidamento e meglio con quanto poteva ragionevolmente intendere l’attore
dalle pattuizioni così come formulate.
I debiti vantati da terzi
nei confronti della società vanno, pertanto, valutati in concreto per
stabilirne l’effettiva consistenza e il grado di verosimiglianza da un punto di
vista commerciale, così come correttamente fatto dal Pretore.
6.2.1
In merito alle pretese
salariali, pur dovendo dare atto - come allegato dall’appellante - che le
stesse sono rimaste allo stadio del precetto esecutivo e non sono state seguite
dall’inoltro di un’azione di merito (cfr. in relazione alle ragioni alla base
di questo modo di procedere si rinvia all’audizione testimoniale del 3 dicembre
2015.
di G__________, pag. 6), si osserva come vi sia sostanziale concordanza
tra le argomentazioni alla base delle richieste avanzate dalle ex dipendenti
(cfr. audizione cit., pag. 5) e la problematica salariale rilevata
dall’Ispettorato del lavoro e che ha portato a sanzionare la F__________ SA,
sotto la gestione di AP 1, per il mancato rispetto del Contratto Normale di Lavoro
per i saloni di bellezza (CNLE) e, in particolare, proprio dei salari minimi
(doc. Q). Problematica che, come emerge dall’incarto, al momento delle
trattative è stata sottaciuta all’acquirente; circostanza che solleva dubbi
sulla buonafede della convenuta. Tutti questi elementi combinati rendono
verosimile, in un’ottica commerciale, il debito vantato dalle ex dipendenti.
Per quanto attiene alla
congruità dell’importo richiesto dalle stesse, contestata genericamente
dall’appellante, si rinvia alla documentazione agli atti che ne conferma, da un
punto di vista commerciale, la sostanziale fondatezza (cfr. edizione documenti
da UNIA, audizione testimoniale di G__________, pag. 5 seg.). Le pretese in
parola vanno, pertanto, considerate dei debiti commercialmente quantificabili,
riconducibili alla precedente gestione e come tali da porsi a carico della
venditrice come da contratto.
6.2.2
In relazione alla richiesta
di risarcimento avanzata da N__________, cliente del centro estetico sotto la
gestione di AP 1, per le bruciature da laser subite presso predetto centro e comprovate
dalla documentazione agli atti (doc. G), non vi è dubbio che la stessa rientri
nella nozione di debito commerciale e debba essere presa a carico dalla
precedente gestione conformemente alle pattuizioni intercorse tra le parti in
causa.
6.2.3
Rientrano tra i debiti
da porre a carico dell’appellante pure la multa inflitta alla società
dall’Ispettorato del lavoro nonché le spese giudiziarie concernenti il ricorso
al Consiglio di Stato in quanto riconducili a violazioni commesse dalla società
sotto la precedente gestione (doc. Q e R). Temerarie si rivelano le argomentazioni
di AP 1 secondo cui la nuova gestione dovrebbe lasciarsi imputare di non aver “saldato
per tempo l’importo” e di non aver “onorato per tempo la fattura”
(appello pag. 7), trattandosi, in realtà, di importi che la stessa non poteva
ignorare essere a suo carico e che essa si è fin qui rifiutata di pagare.
6.2.4
Errate si rivelano,
inoltre, le allegazioni dell’appellante secondo cui l’interpretazione seguita
dal Pretore violerebbe il principio della buona fede siccome, a detta della
stessa, la connotazione commerciale di debito implicherebbe un obbligo
generalizzato di risarcire a suo carico (cfr. appello pag. 8). Ciò non è con
ogni evidenza il caso, essendo state le singole passività analizzate
individualmente, in concreto, di modo da circoscrivere l’obbligo di copertura a
carico di AP 1 a quanto pattuito.
Così stando le cose, ne
consegue che tutte le pretese risarcitorie esaminate poc’anzi devono essere
considerate dei debiti commerciale riconducibili alla precedente gestione
societaria, per i quali AP 1 è tenuta a rispondere secondo contratto.
6.2.5
A titolo di complemento
vale inoltre la pena di rimarcare che, in considerazione del rischio concreto
connesso alle pretese in parola, il principio di cautela avrebbe richiesto che
le stesse venissero assicurate mediante accantonamento e indicate nel bilancio,
ciò che invece la precedente gestione della società ha omesso di fare (in
relazione alla tenuta della contabilità per le piccole e medie imprese si
rinvia anche a quanto indicato sul sito internet della Confederazione Svizzera,
portale PMI, www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/questioni-finanziarie).
Assodato quanto sopra, quale
ultimo rilievo è utile ricordare che l’accordo in discussione è stato redatto
da R__________ (cfr. audizione testimoniale cit., pag. 3 in fine), padre AP 1. È
pertanto lecito ritenere che se, come sostenuto dalla medesima in sede
giudiziaria, la clausola avesse avuto per scopo quello di garantire solo i debiti
liquidi o accertati giudizialmente, questa volontà sarebbe stata espressa in
maniera chiara nell’accordo, ciò che non è invece stato fatto. L’interpretazione
proposta dal Pretore e condivisa da questa Camera rispetta, pertanto, anche il principio
“in dubio contra stipulatorem”.
7.
Alla luce di tutto
quanto esposto è a giusta ragione che il Pretore ha accolto la pretesa
creditoria vantata da AO 1.
Ne discende la reiezione
dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili di appello seguono la soccombenza dell’appellante la
quale rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle
ripetibili
decide: 1. L’appello 20 gennaio 2017
di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali
di fr. 4’000.- sono poste a carico dell’appellante con l’obbligo di rifondere
alla controparte complessivi fr. 4’000.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
- e
-.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).