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Decisione

12.2017.101

Società anonima - scioglimento per carenze organizzative - appello - ripristino della situazione legale

21 novembre 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi allegati);

che in tali circostanze

l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della

convenuta priva dell'amministrazione (art. 707 CO) deve ora essere respinta;

che le spese giudiziarie

della procedura di appello (come quelle della procedura di primo grado) vanno

calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 50'000.-, pari al capitale

sociale della convenuta (doc. A; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8

luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132

I p. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133), e dovrebbero

di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC);

che nel caso concreto

Considerandi

ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio;

che la presente procedura

- come del resto già quella dinnanzi al Pretore - avrebbe in effetti potuto

essere evitata se la convenuta avesse ripristinato tempestivamente la

situazione legale, anziché rimanere passiva di fronte all’ingiunzione che ha

ricevuto, di modo che, in applicazione dell’art. 108 CPC, si giustifica di

porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate e di non

riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012

consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 4; II CCA 24 giugno 2013 inc. n.

12.2013

, 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62, 27 novembre 2013 inc. n.

12.2013

, 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197, 29 gennaio 2015 inc. n.

12.2014

, 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.189);

che in definitiva

l’appello può essere accolto solo parzialmente, nel senso dei considerandi che

precedono.

Dispositivo

Per questi motivi

richiamati, per le spese, l’art. 108 CPC nonché la LTG

decide:

I. L’appello 28 giugno 2017 di AP 1 è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza la decisione 9 giugno 2017 del Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 3, è così riformata:

1. L’istanza 7 giugno 2017 dell’AO 1 è

respinta.

2. (invariato)

II. Le spese

processuali di fr. 1'250.-, da anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo

carico. Non si attribuiscono ripetibili.

III. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).