12.2017.101
Società anonima - scioglimento per carenze organizzative - appello - ripristino della situazione legale
21 novembre 2017Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.101
Lugano
21 novembre 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2017.2876
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 7
giugno 2017 da
AO
1
contro
AP
1
rappr. da RA 1
chiedente l’adozione delle
misure necessarie nei confronti della convenuta, priva dell'amministrazione
(art. 707 CO);
nell’ambito della quale il
Pretore, con decisione 9 giugno 2017, ha accolto l'istanza, pronunciando lo
scioglimento della convenuta e ordinandone la messa in liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante la convenuta
con appello 28 giugno 2017, con cui ha chiesto di annullare il querelato
giudizio;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con istanza 7 giugno
2017 l’AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, la società AP 1, chiedendo che nei confronti della stessa,
priva di amministrazione a seguito del decesso del suo amministratore unico __________
M__________ (cfr. doc. A e B) e invano diffidata con raccomandata del 10 aprile
2017 (doc. C) a ripristinare entro 30 giorni la situazione legale (art. 154
cpv. 1 ORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC, art.
731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);
che con decisione 9 giugno
2017 il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, ha pronunciato
lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la messa in liquidazione
secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivo n. 1), ponendo a
suo carico le spese giudiziarie (recte: processuali) di fr. 300.-
(dispositivo n. 2);
che con l’appello 28
giugno 2017, che qui ci occupa, la convenuta ha chiesto, previa concessione
dell’effetto sospensivo (domanda, quest’ultima, superflua, siccome l’effetto
sospensivo è in tal caso già dato per legge, cfr. art. 315 cpv. 1 e 4 CPC), di annullare
il querelato giudizio, rilevando come la situazione legale fosse stata nel
frattempo ripristinata con la nomina del nuovo amministratore unico, come
risultava dall’istanza già inoltrata all’AO 1;
che in considerazione del
fatto che il 30 giugno 2017 l’AO 1 aveva comunicato alla Pretura, aderendo in
pratica alle richieste d’appello, di voler ritirare l’istanza (con un’iniziativa
di per sé irrita e inattuabile, in quanto il Pretore, con l’emanazione del suo
giudizio, non è di principio più competente a trattare il caso e la sua
decisione può semmai essere modificata solo dall’autorità superiore), lo stesso
non è stato richiesto di presentare una risposta al gravame;
che la dottrina e la
giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che il ripristino della
situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura
ricorsuale, è idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava
lacune nell’organizzazione (Lorandi,
Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu
Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n.
12.2011.206);
che nel caso di specie questa
ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come del resto
risulta dalle prove allegate all’appello (ricevibili siccome si tratta di
documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “nova
autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), il 27 giugno 2017 la
convenuta aveva provveduto a notificare all’AO 1 il nuovo amministratore unico
- nella persona di __________ - nominato in occasione dell’assemblea generale
straordinaria degli azionisti di pari data (cfr. doc. D annesso all’appello con
Fatti
i relativi allegati);
che in tali circostanze
l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della
convenuta priva dell'amministrazione (art. 707 CO) deve ora essere respinta;
che le spese giudiziarie
della procedura di appello (come quelle della procedura di primo grado) vanno
calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 50'000.-, pari al capitale
sociale della convenuta (doc. A; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8
luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132
I p. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133), e dovrebbero
di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC);
che nel caso concreto
Considerandi
ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio;
che la presente procedura
- come del resto già quella dinnanzi al Pretore - avrebbe in effetti potuto
essere evitata se la convenuta avesse ripristinato tempestivamente la
situazione legale, anziché rimanere passiva di fronte all’ingiunzione che ha
ricevuto, di modo che, in applicazione dell’art. 108 CPC, si giustifica di
porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate e di non
riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012
consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 4; II CCA 24 giugno 2013 inc. n.
12.2013
, 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62, 27 novembre 2013 inc. n.
12.2013
, 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197, 29 gennaio 2015 inc. n.
12.2014
, 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.189);
che in definitiva
l’appello può essere accolto solo parzialmente, nel senso dei considerandi che
precedono.
Dispositivo
Per questi motivi
richiamati, per le spese, l’art. 108 CPC nonché la LTG
decide:
I. L’appello 28 giugno 2017 di AP 1 è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza la decisione 9 giugno 2017 del Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3, è così riformata:
1. L’istanza 7 giugno 2017 dell’AO 1 è
respinta.
2. (invariato)
II. Le spese
processuali di fr. 1'250.-, da anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo
carico. Non si attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).