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Decisione

12.2017.102

Contratto di agenzia - diritto alla provvigione - estinzione del diritto alla provvigione

4 novembre 2018Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i clienti e del tenore dei loro contratti, tenendo conto anche delle coperture

assicurative previste per i rispettivi clienti nei due già menzionati e-mail

del 24 maggio 2012 e del 10 luglio 2012 (cfr. plico doc. AP p. 4 e 6 seg.),

ritenuto che in un ulteriore e-mail del 6 agosto 2012 (cfr. plico doc. AQ p. 5)

R__________ __________ aveva persino giustificato l’intestazione a S__________ __________

di uno di quei contratti, in concreto quello con J__________ di cui al doc. O, proprio per il fatto che “S__________ __________ is the

company having the credit limit for J__________”.

8.1.2. La

circostanza, addotta dal Pretore sulla base del doc. 3, che la convenuta avrebbe

accettato soltanto pagamenti entro 120 giorni dalla lettera di carico,

diversamente da S__________ __________, che accettava pagamenti entro 180

giorni dalla lettera di carico, è invece irrilevante e comunque non sarebbe tale

da modificare la situazione appena accertata. Da una parte l’istruttoria ha in

effetti permesso di stabilire che la convenuta era a sua volta disposta ad

accettare pagamenti entro 180 giorni dalla lettera di carico (cfr. plico doc.

AP p. 4 e 7, con riferimento al cliente A__________ __________), tant’è che essa

nel marzo 2013, con riferimento al contratto con T__________ di cui al doc. L, aveva

per finire accettato di prorogare di 60 giorni - confermando così la

facilitazione di pagamento concessa per errore dall’attrice nel doc. 3 - il

termine di pagamento entro 120 giorni dalla lettera di credito inizialmente

concordato con quel cliente. Dall’altra è pure risultato che T__________, che aveva

concluso i contratti di cui ai doc. M e N con S__________ __________, sarebbe

stata senz’altro disposta a pagare entro 120 giorni dalla lettera di credito e

con ciò a concludere con la convenuta (cfr. doc. L e AP p. 4 e 6). In tali

circostanze nulla permette di ritenere che l’intestazione a S__________ __________

piuttosto che alla convenuta dei contratti acquisiti dall’attrice, quand’anche

per ipotesi fosse stata motivata dalla sola diversa modalità di pagamento (che

per altro dipende anche, se non addirittura solo, dalla disponibilità e dalla

bonità del relativo cliente), fosse di per sé tale da escludere il diritto

dell’attrice alle sue provvigioni.

8.1.3. Si aggiunga, per

completezza di motivazione, che nell’e-mail del 30 aprile 2013 (nel plico doc.

AB) lo stesso R__________ __________, confrontato con le varie richieste di

provvigione dell’attrice, da lui per altro contestate nel loro ammontare, non aveva

tuttavia mai preteso che la convenuta non fosse di principio tenuta a

corrisponderle le provvigioni derivanti dai contratti conclusi con S__________ __________,

ossia quelli di cui ai doc. M-Q. La convenuta appare dunque malvenuta a

sostenere, per la prima volta solo in causa, che essa non ne era debitrice per

quella ragione.

8.2. Dovendosi così ammettere

che la conclusione dei contratti in parola da parte di S__________ __________,

anziché da parte della convenuta, non era tale da impedire il riconoscimento di

una provvigione all’attrice (cfr., per analogia, DTF 76 II 378 consid. 3; TF 24

aprile 2008 4A_155/2008 consid. 3.1, 26 luglio 2010 4A_200/2010 consid. 7.1; II

CCA 14 luglio 2008 inc. n. 12.2007.160, 22 gennaio 2018 inc. n. 12.2016.91

secondo cui l’esistenza di un nesso giuridicamente rilevante per l’applicazione

dell’art. 413 cpv. 1 CO, che di regola viene negata quando il contratto non

viene concluso con la persona segnalata dal mediatore bensì con un terzo, deve

ciononostante venir ammessa qualora fra il terzo e la persona indicata dal

mediatore vi sia una relazione economica o personale così intensa da poterli

considerare un tutt’uno), alla stessa vanno riconosciuti USD 15'561.29 (pari a

USD 3.- / MT per i 5'187.098 MT di “Wire Rods (vergella)” poi imbarcati)

per il contratto di cui al doc. M, USD 2'552.95 (pari a USD 1.- / MT per i

2'552.95 MT di “Hot Rolled Coils” poi imbarcati) per il contratto di cui

al doc. N, USD 4'338.15 (pari a USD 3.- / MT per i 1'446.05 MT di “Cold

Rolled Coils” poi imbarcati) per il contratto di cui al doc. O, USD

13'198.32 (pari a USD 3.- / MT per i 4'399.44 MT di “Aluzinc Coils” poi

imbarcati) rispettivamente USD 9'229.89 (pari a USD 3.- / MT per i 3'076.631 MT

di “Hot Rolled Coils” poi imbarcati) per il contratto di cui al doc. P e

USD 4'500.52 (pari a USD 3.- / MT per i 1'500.174 MT di “Aluzinc Coils”

poi imbarcati) per il contratto di cui al doc. Q; il tutto per USD 49'381.12.

9. Il Pretore, con

riferimento ai due contratti conclusi tra la convenuta e Su__________ __________

(in seguito: Su__________), ossia quello del 25 giugno 2012 (doc. R, avente per

oggetto la compravendita di 60'000 [recte: 59'000 - 64'000] MT +/- 10%

di “Iron Ore”) e quello del 3 aprile 2013 (doc. S, avente per oggetto la

compravendita inizialmente di 840’000 MT +/- 10% di “Iron Ore”, quantitativo

poi ridotto a 700'000 MT +/- 10% con il doc. 5), ha evidenziato che per gli

stessi l’attrice aveva di principio maturato il diritto alla provvigione. Egli ha

quindi esaminato se tale diritto si fosse estinto integralmente o parzialmente

in virtù dell’art. 418h cpv. 1 e 2 CO.

Per quanto riguarda il

contratto di cui al doc. R, il Pretore, in fatto, ha rilevato che lo stesso era

stato eseguito solo parzialmente, visto che Su__________ aveva compiuto una

sola spedizione (delle due previste) con 27'159.59 MT, per un valore di USD

287'097.60, a fronte dei USD 1'447'088.20 già versati dalla convenuta; ha

osservato che la seconda spedizione non aveva invece potuto essere effettuata a

causa della situazione venutasi a creare sul mercato dopo l’invio del primo

vascello; e ha evidenziato che per questo motivo gli accordi contrattuali erano

stati in seguito più volte modificati e che Su__________ aveva per finire

riconosciuto un suo debito di USD 1'159'990.60 nei confronti della convenuta

(cfr. doc. 4 addenda 3 e 5), sorto “in quanto la nave era in ritardo, ci

sono stati 5 scioperi mentre stavano caricando la barca e il mercato è sceso,

tra il momento in cui la barca è arrivata al porto, i 22 giorni di imbarco del

vascello, e l’arrivo della merce in Cina. Questo ha creato questo debito di Su__________

nei confronti di AO 1. A questo momento il contratto 4 è chiuso per Su__________

in quanto c’è stato questo riconoscimento di debito. Quanto dovuto verrà pagato

da Su__________ con della merce” (teste __________ p. 4). Preso così atto da

una parte che Su__________, per ragioni di mercato non imputabili alla

convenuta, aveva adempiuto il contratto solo parzialmente e risultava oggi

debitrice della convenuta per USD 1'159'990.60, che dall’altra, considerata la

difficile situazione societaria di Su__________ (cfr. doc. 15), il credito

della convenuta appariva difficilmente recuperabile e che infine appariva

evidente che le modifiche apportate al contratto originariamente trattato dall’attrice

avevano come unico obiettivo quello di ridurre il danno che si sarebbe

prospettato per la convenuta proprio a seguito dell’intervenuta impossibilità,

per la cliente, di adempiere agli obblighi assunti, ne ha dedotto, in diritto,

che, in base all’art. 418h cpv. 1 CO, andava quantomeno ammessa la parziale

estinzione del diritto alla provvigione dell’attrice, che andava ridotta in

considerazione del materiale effettivamente imbarcato, a una somma di USD

13'579.79 (pari a USD 0.50 / MT per i 27'159.59 MT di “Iron Ore” poi

imbarcati).

Quanto al contratto di cui

al doc. S/5, il Pretore, in fatto, ha rilevato che Su__________ aveva

effettuato un’unica spedizione con 32'277.488 MT, per un valore di USD

1'299'279.56, a fronte dei USD 4'950'265.60 già versati dalla convenuta; ha

osservato che anche in questo caso gli accordi contrattuali erano stati in

seguito più volte modificati, con conseguente prolungamento dei termini di

consegna originariamente previsti entro agosto 2014, e che Su__________ il 6

febbraio 2014 aveva per finire riconosciuto un suo debito di USD 3'650'986.04

nei confronti della convenuta (doc. 13 pt. 2.1); e ha evidenziato che il teste __________

aveva dichiarato (a p. 4) che “è intenzione di Su__________ fornire la merce

di cui al doc. 5 … Oggigiorno sono pronte 110'000 tonnellate. Confermo che

abbiamo deciso di comune accordo con il sig. __________ di non spedire la merce

al momento attuale in quanto se mandiamo la merce Su__________ avrebbe

aumentato il debito. Anche AO 1 perderebbe soldi in quanto per questo contratto

ci hanno già dato una lettera di credito e il trasporto della merce al momento

attuale è più caro che il prezzo della merce stessa”, ma aveva in seguito

però pure affermato, in uno scritto del 9 dicembre 2014 (doc. 15), di pochi

giorni successivo alla sua deposizione testimoniale, che il tribunale aveva

nominato un revisore per esaminare la situazione finanziaria, fiscale e

operativa di Su__________ e che soltanto dopo tale revisione la società sarebbe

stata in grado di stabilire come risarcire il suo debito nei confronti della

convenuta, aggiungendo che le condizioni di mercato non permettevano alla

società di esportare il materiale senza incorrere in ingenti perdite e quindi

essa avrebbe ricominciato a spedire la merce soltanto quando e se le stesse

sarebbero migliorate. A fronte di questa situazione e del fatto che l’ultima

spedizione era stata effettuata nel dicembre 2013, ne ha dedotto, in diritto,

che l’irrecuperabilità della merce non ancora spedita e del debito riconosciuto

da Su__________ appariva sufficientemente certa per ritenere adempiuti i

presupposti di cui all’art. 418h cpv. 2 CO, posto che anche in questo caso

l’unico motivo per cui la convenuta aveva acconsentito ad apportare le

successive modifiche contrattuali era quello di ridurre per quanto possibile il

danno che le sarebbe derivato dall’inadempienza della sua cliente. Ad ogni

modo, sempre a suo giudizio, anche una riduzione della provvigione dell’attrice

in ragione della quantità effettivamente imbarcata, a un importo di USD

16'138.75 (pari a USD 0.50 / MT per i 32'277.488 MT di “Iron Ore” poi

imbarcati), non avrebbe cambiato l’esito finale della lite.

9.1. In questa sede

Considerandi

l’attrice ha ribadito che i due contratti di cui ai doc. R e S/5 erano tuttora

in essere, che la convenuta e Su__________ avevano concordato la sospensione

delle forniture e che quest’ultima, le cui presunte difficoltà finanziarie per

altro non erano state sufficientemente provate, aveva chiaramente espresso la

sua volontà di fornire la merce oggetto di quegli accordi. Non essendo così

stato dimostrato che Su__________ fosse stata definitivamente inadempiente, la

convenuta, gravata dell’onere della prova, non poteva pretendere l’estinzione

della provvigione in applicazione dell’art. 418h CO, la sua richiesta in tal

senso risultando quanto meno prematura.

9.2

A questo stadio della

lite è pacifico, in fatto, che i contratti di cui ai doc. R e S/5, a fronte dei

quali la convenuta ha già corrisposto anticipi rilevanti, siano stati adempiuti

da Su__________ solo in modo parziale, in misura del 20% circa il primo (per

raffronto alle somme anticipate) rispettivamente del 26% circa il secondo (per

raffronto alle somme anticipate), e che gli stessi, per l’evoluzione

sfavorevole del mercato non imputabile alle parti contraenti, d’accordo la convenuta

e Su__________ (per quanto riguarda il contratto di cui al doc. R, cfr. teste __________

p. 3 secondo cui “mi viene chiesto perché Su__________ non ha fornito tutta

la merce di cui al doc. 4. Rispondo perché le condizioni di mercato non lo

permettevano. Mi viene chiesto se ciò è stato fatto in accordo con AO 1,

rispondo di sì. Il fatto che le condizioni di mercato non fossero favorevoli

andava a svantaggio di tutti e due i contraenti, AO 1 e Su__________”; per

quanto riguarda quello di cui al doc. S/5, cfr. teste __________ p. 4 secondo

cui “è intenzione di Su__________ fornire la merce di cui al doc. 5 …

Confermo che abbiamo deciso di comune accordo con il sig. __________ di non

spedire la merce al momento attuale in quanto se mandiamo la merce Su__________

avrebbe aumentato il debito. Anche AO 1 perderebbe soldi in quanto per questo

contratto ci hanno già dato una lettera di credito e il trasporto della merce

al momento attuale è più caro che il prezzo della merce stessa”), siano in

seguito stati più volte modificati finché Su__________ ha per finire

riconosciuto, per entrambi i contratti, un suo debito nei confronti della

convenuta (per quanto riguarda il contratto di cui al doc. R, cfr. doc. 4

addenda 3 e 5; per quanto riguarda quello di cui al doc. S/5, cfr. doc. 13 pt.

2.

).

Come rilevato dal Pretore,

l’istruttoria di causa ha permesso di stabilire che il contratto di cui al doc.

R è stato in seguito chiuso (cfr. teste __________ p. 4 secondo cui “il contratto

4.

è chiuso per Su__________”) fermo restando che “quanto dovuto

verrà pagato da Su__________ con della merce” (cfr. teste __________ p. 4),

mentre quello di cui al doc. S/5 era ancora in essere (cfr. teste __________ p.

4.

secondo cui “è intenzione di Su__________ fornire la merce di cui al doc.

5”), ritenuto che le forniture da parte di Su__________, quelle “sostitutive”

del contratto di cui al doc. R e quelle del contratto di cui al doc. S/5,

sarebbero avvenute non appena l’evoluzione del mercato lo avrebbe consentito

(cfr. teste __________ p. 4 e doc. 15, quest’ultimo invero non allestito da

quest’ultimo ma da __________) e meglio non appena il prezzo sui mercati sarebbe

stato tale da non comportare danni alle due parti contraenti. Per pacifica

ammissione delle parti, la situazione, da allora, non risulta essere mutata, se

non per il fatto che il 1° agosto 2017, dopo l’emanazione della decisione

pretorile, la convenuta, allo scopo di recuperare gli anticipi corrisposti a

quella società (doc. 2 e 3 allegati alla risposta all’appello), ha rilasciato

delle procure a degli avvocati brasiliani, che tuttavia, a suo dire, non

avrebbero ancora avviato alcuna procedura in tal senso. Per il resto, nulla,

nemmeno il doc. 15, permette invece di concludere che Su__________ si trovasse

in una situazione finanziaria precaria o che la merce non ancora spedita non

fosse recuperabile.

9.3

In diritto, alla luce

di questi accertamenti, si può concludere quanto segue:

9.3.1

È innanzitutto incontestabile

che l’attrice, a seguito dell’applicazione e contrario dell’art. 418h

cpv. 1 CO (secondo cui il diritto alla provvigione decade solo nella misura in

cui l’esecuzione dell’affare concluso è impedita), possa di principio pretendere

(riservato quanto di dirà al consid. 9.3.3) le provvigioni per le merci che erano

già state imbarcate, ossia per i 27'159.59 MT di “Iron Ore” del

contratto di cui al doc. R e per i 32'277.488 MT di “Iron Ore” del

contratto di cui al doc. S/5.

9.3.2

Le provvigioni per le

merci che non erano ancora state imbarcate, ossia per i 30'000 MT di “Iron

Ore” del contratto di cui al doc. R e per i 667'772.512 MT di “Iron Ore”

del contratto di cui al doc. S/5, non possono invece essere riconosciute.

In merito alle merci

non ancora imbarcate del contratto di cui al doc. S/5, si osserva in effetti

che la mancata esecuzione sino ad oggi di quella parte dell’affare, sostanzialmente

lasciato in sospeso dalle parti contraenti, era dovuta alla particolare e

perdurante evoluzione sfavorevole del mercato e non era così imputabile alla

convenuta, tanto più che quella mancata esecuzione risultava pure necessaria

nell’interesse della sua azienda, non potendosi ragionevolmente pretendere da

lei l’esecuzione di un contratto “in perdita” (art. 418h cpv. 1 CO); oltretutto

Su__________, pur avendo già ricevuto ampi anticipi dalla convenuta, non aveva poi

eseguito la sua controprestazione, senza che nemmeno quella situazione, causata

a sua volta dalla volontà di Su__________ di non lavorare “in perdita” in

considerazione della già menzionata situazione del mercato, potesse essere

imputata alla convenuta (art. 418h cpv. 2 prima semifrase CO). Confrontata con

una disposizione analoga (e meglio dell’art. 1749 cpv. 1 CC/It., nella

formulazione, secondo cui “la provvigione spetta all’agente anche per gli

affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente”, in

vigore prima dell’intervento della direttiva comunitaria del 18 dicembre 1986

sugli agenti di commercio indipendenti e delle due leggi italiane di attuazione,

di cui ai decreti legge del 10 settembre 1991 n. 303 e 15 febbraio 1999 n. 65),

anche la giurisprudenza italiana, condivisa dalla dottrina, ha avuto modo di rilevare

che “non sussiste colpa nell’esecuzione dell’affare, ove il preponente non

esegua l’affare per evitare un danno, ove s’accerti che l’esecuzione avrebbe

comportato, per l’aumento dei costi, un danno certo al preponente (Cass. 2

giugno 1980, n. 3601)” (Pescatore/Ruperto,

Codice civile annotato, 8ª ed., Vol. II, n. 3 ad art. 1749).

Per le merci non ancora

imbarcate del contratto di cui al doc. R la soluzione è analoga, ritenuto che

il fatto che le parti contraenti abbiano considerato chiuso il relativo

contratto a seguito dell’impegno di Su__________ di ripagare il dovuto “con

della merce”, ossia con altra e diversa merce che sarebbe stata oggetto di

un contratto sostitutivo e “gratuito” nella misura dei maggiori anticipi da lei

ricevuti, non toglie che sino ad oggi quell’impegno, a sua volta tenuto in sospeso

per la già menzionata situazione sfavorevole del mercato, non sia in seguito stato

adempiuto (art. 418h cpv. 1 e 2 prima semifrase CO).

9.3.3

Tornando alle

provvigioni dovute per le merci che erano già state imbarcate, resta ancora da

esaminare se, in virtù dell’art. 418h cpv. 2 seconda semifrase CO e contrariamente

a quanto ritenuto dal Pretore, all’attrice debba essere riconosciuto anche il

diritto alle provvigioni per i 32'277.488 MT di “Iron Ore” del contratto

di cui al doc. S/5, rispettivamente la convenuta non possa essere obbligata a corrispondere

nemmeno le provvigioni per i 27'159.59 MT di “Iron Ore” del contratto di

cui al doc. R. Come si dirà, il quesito va risolto come proposto dall’attrice.

Il fatto che i contratti

di cui ai doc. R e S/5 siano già stati adempiuti da Su__________ in misura del 20%

circa (per raffronto alle somme anticipate dalla convenuta) il primo

rispettivamente del 26% circa (per raffronto alle somme anticipate dalla

convenuta) il secondo esclude in effetti a priori l’estinzione delle relative

provvigioni, ciò essendo possibile in presenza non solo di una controprestazione

esigua (cfr. Mirfakhraei, Les

indemnités de fin de contrat dans le contrat d’agence et le contrat de distribution

exclusive, p. 41), circostanza questa che nel caso concreto non risulta però

essersi verificata, ma anzi laddove quella sua esiguità sia poi talmente importante

da non potersi pretendere che il mandante abbia a pagare la provvigione (già

ridotta), eventualità questa che a maggior ragione non risulta essersi avverata.

Il fatto, evocato dalla

convenuta, che a seguito della limitata controprestazione di Su__________ le

siano stati rilasciati due riconoscimenti di debito di complessivi USD

4’810'976.64, è invece del tutto irrilevante sul tema dell’esiguità della

controprestazione, nulla permettendo in ogni caso di ritenere che Su__________,

nei confronti della quale a tutt’oggi non è stata promossa alcuna procedura di

recupero di quelle somme, si trovasse in una situazione finanziaria precaria e che

dunque quei suoi riconoscimenti di debito dovessero essere considerati

sostanzialmente irrecuperabili.

9.4

All’attrice possono

così essere riconosciuti USD 13'579.79 (pari a USD 0.50 / MT per i 27'159.59 MT

di “Iron Ore” già imbarcati) per il contratto di cui al doc. R e USD 16'138.74

(pari a USD 0.50 / MT per i 32'277.488 MT di “Iron Ore” già imbarcati) per

il contratto di cui al doc. S/5; il tutto per USD 29'718.53.

10.

In definitiva

l’attrice ha quindi maturato il diritto a provvigioni per complessivi USD

94'036.11 (USD 14'936.46 [consid. 7], USD 49'381.12 [consid. 8] e USD 29'718.53

[consid. 9]). Avendo a tutt’oggi già percepito dalla convenuta somme per USD

93'891.-, le spettano dunque ancora USD 145.11.

11.

In questa sede

l’attrice ha infine chiesto che gli interessi sulle eventuali somme a suo

favore siano dovuti dalla data di conclusione dei contratti con i clienti e

meglio, per semplicità di calcolo, dal 3 aprile 2013, data di conclusione dell’ultimo

e più importante contratto, quello di cui al doc. S. Il rilievo è infondato.

Come detto, giusta l’art.

418i prima semifrase CO, la provvigione è in effetti esigibile, salvo patto od

uso contrario, qui non evocati né tanto meno provati, per la fine del semestre

dell’anno civile in cui l’affare è stato conchiuso. In tali circostanze,

ritenuto che l’esigibilità della provvigione per l’ultimo e più importante contratto

è intervenuta solo il 30 giugno 2013, gli interessi di mora vanno fatti

decorrere dal 23 settembre 2013, data della notificazione alla convenuta del PE

n. __________ dell’UE del Canton Nidwaldo ([doc. AC] poi annullato e sostituito

d’ufficio, a seguito dell’errata indicazione del creditore da parte

dell’autorità esecutiva [cfr. doc. AV e AZ], dal PE n. __________ del medesimo

UE [doc. BA]), prima valida interpellazione agli atti.

12.

In definitiva, in

parziale accoglimento dell’appello dell’attrice, la convenuta dev’essere

obbligata a pagare a quest’ultima USD 145.11 oltre interessi al 5% dal 23 settembre

2013, con conseguente rigetto in via definitiva, limitatamente al controvalore

in CHF di quella somma (al tasso, non contestato, di CHF 0.985 per USD 1.-),

dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE del Canton Nidwaldo.

Le spese giudiziarie di

entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore litigioso di USD 349'005.57, seguono

la pressoché totale soccombenza dell’attrice (art. 106 CPC), fermo restando che

la stessa nel frattempo è però stata esentata dal prestare le spese processuali

per la procedura d’appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 seg. CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 30 giugno 2017 di AP 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza la decisione 22 maggio 2017 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3, invariati gli altri dispositivi, è così

riformata:

1. La

petizione è parzialmente accolta.

1.1 AO 1

è condannata a versare a AP 1 l’importo di USD 145.11 oltre

interessi al 5% dal 23 settembre 2013.

1.2 Limitatamente

a CHF 142.93 oltre interessi al 5% dal 23 settembre 2013 è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________

dell’UE del Canton Nidwaldo.

II. Le spese processuali della procedura di

appello di CHF 13’000.- sono poste a carico dell’appellante e per essa, al

beneficio del gratuito patrocinio, dello Stato. L’appellante rifonderà all’appellata

CHF 12’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

- , (in formato

elettronico)

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).