12.2017.105
Contratto di locazione - compensazione della pigione in concreto non ammissibile in quanto esclusa espressamente dal contratto - massima inquisitoriale sociale
28 febbraio 2019Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.105
Lugano
28 febbraio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2015.400
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con petizione 12
novembre 2015 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
Contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
in materia di locazione con
cui l’attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr.
20'028.20, oltre interessi, nonché il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al PE n__________ dell’UE di Oberengadin/Bergell (Samedan),
richieste avversate dalla
convenuta che ha postulato la reiezione della petizione ed ha fatto valere in
compensazione l’importo di fr. 16'340.-, oltre interessi,
petizione che il Pretore ha
integralmente accolto con sentenza del 2 giugno 2017,
appellante la convenuta
con atto di appello del 6 luglio 2017 con cui chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di accogliere la petizione limitatamente all’importo di fr.
2'769.45, protestate tasse, spese e ripetibili,
mentre l’attrice con
risposta del 14 settembre 2017 postula la reiezione del gravame pure con
protesta di tasse, spese e ripetibili,
preso atto della replica
spontanea presentata dalla convenuta in data 28 settembre 2017 e della duplica
spontanea presentata dall’attrice in data 3 ottobre 2017,
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti,
ritenuto
Fatti
A.
Con contratto di data 12
ottobre/12 novembre 2014 la società AO 1 (in seguito: AO 1) ha concesso in
sublocazione alla società AP 1 (in seguito: AP 1), una superficie commerciale
adibita a ufficio open space e un posto auto nell’autorimessa dello
stabile sito in via __________ a Lugano. La pigione mensile complessiva
assommava a fr. 2'861.45 di cui fr. 1'952.25 quale canone locativo e fr. 908.95,
quale forfait per le spese accessorie (AIL, utilizzo mobili e tecnologie, pulizia
locali e canone rete Swisscom). L’accordo prevedeva una durata indeterminata
della locazione, con possibilità di notificare la disdetta per le scadenze di
giugno, settembre, dicembre e marzo, la prima volta per il 30 giugno 2015. Le
parti hanno stabilito il versamento di un deposito di garanzia pari a fr. 1'952.24
che non è però mai stato effettuato (doc. 5). Al punto 5 del contratto di
locazione era inoltre indicato che “ E’ esclusa la compensazione della
pigione con crediti che non derivino dal contratto di locazione.” AO 1 ha
consegnato le chiavi dei vani locati alla conduttrice in data 24 ottobre 2014
(doc. E nell’incarto dell’Ufficio Conciliazione, in seguito: inc. UC)
B.
In data 12 novembre
2014 le stesse parti hanno sottoscritto un contratto di assistenza
professionale denominato “offerta Full-Service”, in base al quale AP 1
si è impegnata a fornire alla controparte una serie di prestazioni nell’ambito
della consulenza e dell’ottimizzazione di impresa (cfr. per i dettagli, doc.6)
dietro pagamento di un compenso di fr. 2'000.- mensili.
C.
Come testimonia la
corrispondenza intercorsa tra le parti, dopo pochi mesi sono sorte delle
divergenze e i rapporti sono diventati conflittuali. Con scritto email del 24
marzo 2015 AP 1 ha comunicato a AO 1 che a partire dal 1° maggio
2015 avrebbe provveduto a pagare unicamente il canone locativo mensile,
assumendosi direttamente il pagamento delle spese accessorie (doc. 22). Con email
datata 30 marzo 2015 la conduttrice ha poi chiesto alla locatrice spiegazioni
sull’ammontare delle spese accessorie relative al mese di aprile 2015 (doc. 19).
Inoltre, con lettera dello stesso giorno AP 1 ha manifestato alla controparte
le proprie rimostranze in merito all’intenzione di AO 1 di procedere alla
risoluzione unilaterale del contratto di assistenza e ha preso atto della
volontà della stessa di voler aggiungere alcune poste di costi variabili alla
pigione. Nel contempo la conduttrice ha fatto valere una pretesa di fr.
10'372.- per i servizi da lei effettuati, da cui dedursi l’importo di fr. 9'078.88
a favore della parte locatrice, con un saldo restante di fr. 1'293.12, importo
che a suo dire sarebbe stato da compensare con la pigione relativa al mese di
aprile 2015 (doc. 19).
Per sua parte AO 1, con email del 14 aprile
2015, ha comunicato di aver preso “atto della disdetta degli uffici da te
comunicatami” per la fine di aprile 2015 e ha respinto la richiesta di
sottoscrivere un nuovo contratto di sublocazione alle condizioni proposte dalla
conduttrice; la locatrice ha inoltre contestato la compensazione invocata dalla
conduttrice (doc. 27). Con successivo scritto del 15 aprile 2015 AP 1 ha contestato
gli importi dovuti alla locatrice a titolo di “servizi fissi”, facendo
valere un credito a suo favore di CHF 181.68 (doc. H inc. UC). Con email dello
stesso giorno essa ha inoltre spiegato di non aver mai “disdetto affitti”
ma unicamente i “servizi da voi forniti”(doc. 25).
Con raccomandata di data 28 aprile 2015 AO 1 ha
preteso da AP 1 il pagamento dei canoni di locazione per i mesi di dicembre
2014, gennaio 2015, febbraio 2015, marzo 2015 e aprile 2015 per complessivi CHF
15'141.42, oltre le spese accessorie relative al mese di aprile 2015, pena la
disdetta del contratto di locazione, ed ha contestato, nel contempo, qualsivoglia
compensazione fatta valere dalla conduttrice (doc. 7). Con raccomandata separata
di stessa data, AO 1 ha, inoltre, ricordato alla controparte di aver disdetto
unilateralmente il contratto di assistenza “full service” in data 11
marzo 2015 e ha contestato qualsiasi pretesa in relazione al mandato (doc. 8).
Con lettera del 30 aprile 2015 AP 1 ha chiesto
il pagamento delle sue fatture relative all’anno 2015 derivanti dal contratto
di servizi “full service” (doc. 26). Con scritto separato di stessa data
la conduttrice ha affermato di aver compensato le prestazioni, dicendosi
disposta a pagare la differenza una volta saldate le sue fatture (doc. M inc. UC).
Con missiva datata 19 maggio 2015 AP 1 ha disdetto il contratto di sublocazione
per la scadenza del 30 giugno 2015 (doc. N inc. UC).
In
data 3 agosto 2015, AO 1 ha fatto emettere dall’UE di Oberengadin/Bergell
(Samedan) nei confronti di AP 1 il PE n. __________ per l’importo di fr.
17'000.- oltre interessi al 7% e spese.
D. Previo
tentativo di conciliazione presso il competente ufficio di conciliazione in
materia di locazione, in data 12 novembre 2015 AO 1 ha inoltrato una
petizione alla Pretura di Lugano, sezione 4, con cui ha chiesto la condanna di AP
1 al pagamento dell’importo di CHF 20'028.20, oltre interessi, a titolo di
pigioni non pagate. Nel contempo essa ha postulato il rigetto dell’opposizione
interposta al PE __________ dell’UE di Oberengadin/Bergell, Samedan.
In breve, l’attrice ha chiesto il pagamento
della pigione pattuita e ha contestato l’eccezione di compensazione sollevata
dalla controparte. Essa ha, tra l’altro, sostenuto che le pretese prestazioni
compiute dalla conduttrice non sarebbero in realtà mai state effettuate.
Con osservazioni del 5 dicembre 2015 AP 1 ha
contestato integralmente le pretese attoree e ha sostenuto che il pagamento del
canone locativo era stato estinto tramite le prestazioni di consulenza da lei
effettuate sulla base del contratto “full service”. Al riguardo essa ha
affermato che il contratto di locazione farebbe parte di un accordo più ampio
che prevedeva l’estinzione delle reciproche obbligazioni mediante resa di
reciproche prestazioni. La pretesa relativa ai servizi resi ammonterebbe a CHF
16'340.48 oltre interessi. La convenuta ha inoltre invocato l’applicazione
dell’art. 82 CO per la mancata messa a disposizione del posto auto e dei
servizi telefonici e, in subordine, ha chiesto una riduzione della pigione.
Esperita l’istruttoria, le parti hanno
rinunciato al dibattimento finale producendo dei memoriali conclusivi scritti
nei quali hanno ribadito le proprie antitetiche posizioni. Nelle conclusioni la
convenuta non ha più menzionato la sua domanda volta a una riduzione della
pigione.
E. Con
sentenza del 2 giugno 2017, il Pretore ha integralmente accolto la petizione.
F. Con
appello del 6 luglio 2017 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel
senso di accogliere la petizione limitatamente all’importo di fr. 2'769.45 e di
respingerla per la rimanenza, protestate tasse, spese e ripetibili. Con
risposta del 14 settembre 2017 AO 1 postula la reiezione del gravame pure con
protesta di tasse, spese e ripetibili. L’appellante ha presentato una replica
spontanea in data 28 settembre 2017 e l’appellata una duplica spontanea in data
3 ottobre 2017.
E considerato,
Considerandi
1.
Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è
impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30
giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC).
L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione
di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel
termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla
trattazione del gravame.
2.
Preliminarmente va
esaminata la contestazione dell’appellata volta all’estromissione dagli atti di
causa della replica spontanea del 29 settembre 2017, a suo dire inoltrata oltre
il termine di 10 giorni dalla notificazione della risposta all’appello
stabilito dalla giurisprudenza e che in concreto iniziava a decorrere il 18
settembre 2017. Nello specifico, questa lagnanza oltre che infondata si rivela
pretestuosa e dev’essere disattesa. Il Tribunale federale ha in effetti già
avuto modo di stabilire che un tale termine ha per scopo d'indicare alla parte
fino a quando, per rispettare l'incondizionato diritto di replica sgorgante
dagli art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. e 6 CEDU, il tribunale è disposto ad attendere
prima di trattare il ricorso, ritenuto che la sua mancata osservanza non ha
però per conseguenza l'esclusione dall'incartamento di atti giunti dopo tale
termine ma prima dell'emanazione della decisione (TF 17 aprile 2013 5A_155/2013
consid. 1.4 e 1.5, 28 ottobre 2015 4A_170/2015 consid. 1; II CCA 26 gennaio
2016.
inc. n. 12.2015.149 v. anche verda
Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale
civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 40 segg. ad art. 312 con rinvii).
3.
Nella decisione impugnata,
il Pretore, dopo aver ripercorso i fatti e aver accertato il diritto
dell’attrice al pagamento della pigione, ha rilevato che il contratto di
sublocazione sottoscritto tra le parti escludeva espressamente la compensazione
della pigione con crediti estranei alla locazione e ha pertanto negato il
diritto alla compensazione invocato dalla convenuta.
A titolo abbondanziale il
primo giudice ha inoltre osservato che, nel caso concreto, l’art. 120 CO non
avrebbe comunque potuto essere applicato in quanto, sulla base delle risultanze
istruttorie, il credito posto in compensazione non appariva liquido.
In relazione alla domanda
di riduzione della pigione, il Pretore ha ritenuto che questa richiesta,
menzionata unicamente in sede di osservazioni e in maniera del tutto generica,
non potesse essere intesa quale domanda riconvenzionale. Nel contempo, egli ha
ritenuto che la convenuta non avesse seguito le corrette vie legali per
eventualmente far valere la sua pretesa. Il Pretore ha pertanto accolto la petizione.
4.
Con l’appello e la
replica spontanea AP 1 rimprovera al Pretore di non aver correttamente
calcolato l’importo spettante alla locatrice a titolo di pigioni e spese, essa
sostiene infatti che dallo stesso va dedotto l’importo di fr. 258.75, pari alla
metà delle spese accessorie dovute a titolo di “utilizzo Mobili e tecnologie” e
“costo linee Swisscom” per il mese di dicembre 2014. Essa contesta, inoltre,
la decisione pretorile nella misura in cui il primo giudice ha negato la
compensazione fondandosi sul punto 5 del contratto di sublocazione sottoscritto
tra le parti e questo benché l’attrice non si sia appellata a tale clausola.
L’appellante prosegue quindi censurando le valutazioni del Pretore in quanto questi
ha ritenuto che gli accertamenti istruttori non permettessero di ritenere liquida
la pretesa fatta valere in compensazione; essa sostiene di aver diritto al
pagamento di fr. 5'000.- per i servizi prestati e a ulteriori fr. 12’000.- quale
indennizzo per il danno subito dalla disdetta del contratto in tempo
inopportuno. In conclusione, essa afferma che la pretesa di AO 1 va accolta
limitatamente all’importo di fr. 2'769.45.
5.
Per
sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui
quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante
deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando
per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da
riformare (v. Verda Chiocchetti, op.
cit., n. 21 seg. ad art. 311; Reetz/Theiler
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n.
36.
ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,
n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n.4A_659/2011,
consid. 4). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica
puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e
una propria lettura dei fatti, senza peraltro approfondire, in alcuni casi, le
tematiche sollevate. Problematica che concerne, in particolare, la
questione dei legami tra i due contratti firmati dalle parti in causa, l’importo
dovuto alla controparte a titolo di pigioni e spese accessorie e l’esecuzione
delle prestazioni del contratto “full service”.
L’appello in esame
viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed
espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno
analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica
al giudizio impugnato.
6.
La procedura
in esame è una procedura semplificata regolata dagli art. 243 e seg. CPC.
L’art. 247 cpv. 2 lett. b n. 1 CPC stabilisce che nelle controversie in materia
di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali fino a un valore
litigioso di fr. 30’000.-, il giudice accerta i fatti d'ufficio. Dispone quindi
di potere inquisitorio. Ciò non vale però in misura assoluta. Questa norma
ancora la massima inquisitoriale sociale secondo cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove, ovvero deve interrogare
le parti e informarle sul loro obbligo di collaborare nell'istruttoria e di
fornire le necessarie prove. La massima inquisitoria sociale riguarda la
raccolta del materiale probatorio – ovvero l'accertamento dei fatti rilevanti
ai fini del giudizio – davanti al giudice di prima istanza, non invece
l'oggetto della controversia, che resta nella libera disposizione delle parti
(cfr. sentenza del Tribunale federale 2
dicembre 2004, inc.4C.340/2004 , consid. 4.1; v. Trezzini, op. cit., n. 1 segg. ad art. 247). Queste rimangono tenute a esporre – nei
modi e nei tempi stabiliti dalle norme procedurali applicabili – le circostanze
all'origine delle loro pretese e a indicare i mezzi di prova disponibili (DTF
130.
III 102 consid. 2.2, 125 III 231 consid. 4a). Se ha oggettivamente motivo
di dubitare della completezza delle allegazioni di fatto e dei mezzi di prova
offerti, il giudice è tenuto a interpellare le parti e può
assumere prove di propria iniziativa (sentenza del Tribunale federale
4A_522/2008 del 3 settembre 2009 consid. 3.1 con
riferimenti). La massima inquisitoria sociale non esonera le parti dal loro
obbligo di collaborare alla determinazione della fattispecie rilevante (DTF 130
III 102 consid. 2.2, 125 III 231, consid. 4a), né obbliga il giudice ad
istruire d'ufficio la causa se una parte rinuncia a spiegare la sua posizione
(sentenza del Tribunale federale 4A_484/2011 del 2 novembre 2011 consid. 2.2; Tappy, op. cit. n. 23 ad art. 247 CPC).
La massima inquisitoria sociale mira infatti a favorire una procedura
accessibile anche ai laici, non a supplire alle carenze di una parte negligente
rispettivamente preclusa (sentenza del TF 4C.255/2006
del 2 ottobre 2006 consid. 4.2). Giusta l’art. 57 CPC il giudice applica
d’ufficio il diritto.
7.
Come
accennato poc’anzi (consid. 4) l’appellante contesta l’ammontare riconosciuto come
dovuto dal Pretore e rimprovera allo stesso di non aver ridotto gli importi
forfettari delle spese accessorie relative al costo delle linee telefoniche e
all’utilizzo dei mobili e delle tecnologie per il mese di dicembre 2014,
assommanti a fr. 517.75 (fr. 177.51 + fr. 340.-). A detta della stessa i predetti
importi andrebbero, infatti, dimezzati in quanto il servizio telefonico sarebbe
stato disponibile solo a partire dal 15 dicembre 2014, allegazione che l’appellata
chiede sia giudicata irricevibile in quanto tardiva.
Per quanto attiene a
questa censura è necessario rilevare che la richiesta di riduzione per la
mancata messa a disposizione del posteggio e della linea telefonica è stata
formulata dalla convenuta (unicamente) in sede di osservazioni (pag. 7, par. 21)
ma non è stata inserita nel petitum né riproposta in sede di conclusioni. Inoltre,
diversamente da quanto fatto con l’allegato d’appello, in prima sede la
richiesta è stata formulata in maniera estremamente generica e senza alcuna
quantificazione. Sulla base di questi elementi il Pretore ha ritenuto che la
stessa non potesse essere intesa quale domanda riconvenzionale; egli ha nel
contempo ricordato a AP 1 le norme speciali che reggono la locazione e ha
concluso giudicando la domanda della conduttrice priva d’oggetto (cfr.
sentenza, pag. 4). La valutazione pretorile è corretta.
Come ricordato più sopra,
la massima inquisitoria sociale riguarda la raccolta del materiale probatorio -
ovvero l'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio - non invece
l'oggetto della controversia, che resta nella libera disposizione delle parti
le quali sono tenute a sostanziare la loro posizione processuale in ossequio
alle regole processuali applicabili.
Nel concreto caso il
Pretore sarebbe andato al di là delle sue facoltà se avesse deciso una
riduzione delle spese accessorie in assenza di una chiara e sostanziata richiesta
in tal senso della convenuta.
A titolo di complemento si
osserva, inoltre, che la posta di fr. 340.- si riferisce all’utilizzo del
mobilio e degli apparecchi tecnologici collocati negli spazi presi in locazione
da AP 1 e non concerne pertanto specificatamente la questione delle linee
telefoniche.
8.
L’appellante
prosegue rimproverando al Pretore di aver rilevato d’ufficio l’esclusione della
compensazione prevista al punto 5 del contratto di locazione e questo malgrado la
predetta clausola non sia stata invocata dall’attrice. A detta di AP 1, il
primo giudice non avrebbe inoltre interpretato correttamente il contratto.
In concreto, l’attrice
ha espresso, sia in sede preprocessuale che innanzi al Pretore, in maniera
chiara e ripetuta la sua opposizione alla compensazione invocata dalla
controparte. A sostegno delle proprie pretese essa ha allegato il contratto di
locazione nel quale figura la clausola n. 5 che esclude espressamente la compensazione della pigione con crediti che non derivino dal contratto medesimo,
clausola che con ogni evidenza è compatibile con i dettami dell’art. 265 CO.
Contrariamente
a quanto pretende l’appellante, AO 1 ha fatto fronte - seppur in maniera poco
accurata ma comunque sufficiente - al proprio onere di allegazione e ha prodotto
i relativi mezzi di prova in relazione ai fatti su cui poggiano le sue domande.
Assodato quanto sopra, ne discende che il Pretore, a cui incombe l’applicazione
d’ufficio del diritto ex art. 57 CPC, non è andato al di là delle proprie
facoltà giudicando inammissibile la compensazione sulla base della predetta
clausola e questo malgrado la stessa non sia stata espressamente menzionata
dall’attrice. La censura dell’appellante è pertanto priva di buon fondamento.
Poco
convincente si rivela la tesi appellatoria secondo cui l’attrice non avrebbe
invocato questa pattuizione in quanto essa non avrebbe rispecchiato la reale
volontà delle parti e secondo cui il Pretore non avrebbe applicato correttamente
l’art. 18 CO.
Nel caso
concreto, infatti, la clausola in discussione è estremamente chiara e non
lascia dubbi su quale sia il suo significato e la sua portata, ciò che di fatto
anche l’appellante ammette (cfr. appello, pag. 5 par. 4). Contrariamente a quanto
asserisce AP 1, l’istruttoria ha evidenziato vari elementi a comprova del fatto
che quanto indicato nella clausola rispecchiava (per lo meno) la volontà di AO
1, la quale si era pure occupata dell’allestimento del contratto di locazione
(cfr. anche interrogatorio formale di F__________ del 14 aprile 2016, pag. 1).
Con ogni evidenza, la mancanza di un riferimento esplicito a questa clausola negli
allegati di causa dell’attrice è da attribuire a una svista del suo
patrocinatore legale.
Per quanto
attiene invece alla posizione dell’appellante che afferma che “l’esclusione
della compensazione non corrispondeva alla volontà delle parti” (cfr.
appello, pag. 6), giova rilevare che essa non fornisce alcuna spiegazione sul
perché questa clausola figuri nell’accordo sottoscritto dalle parti in causa se
- come da essa sostenuto - la volontà delle stesse, o per lo meno la sua, fosse
stata diversa. Riesce difficile credere che questa pattuizione sia passata
inosservata - ciò che per altro neppure l’appellante sostiene - ritenuto che
essa è posta in una parte del contratto che la rende ben visibile, ovvero pochi
centimetri sotto il numero IBAN sul quale effettuare i bonifici delle pigioni
(cfr. doc. 5, pag. 3).
A fronte di
quanto poc’anzi esposto, la circostanza, citata a più riprese dall’appellante a
sostegno della propria tesi, che l’attrice abbia sollecitato il pagamento delle
pigioni arretrate solo nell’aprile 2015, ovvero 5 mesi dopo l’inizio della
locazione (doc. 7), non si rivela decisiva per accertare l’asserita comune volontà
di compensare le reciproche pretese. Al riguardo è utile sottolineare che non
vi era alcun obbligo della locatrice di richiedere il pagamento delle pigioni
non appena esse fossero diventate esigibili.
Chiarito quanto sopra, è
necessario ricordare che il principio dell'affidamento permette di imputare a
una parte il senso oggettivo di una sua dichiarazione o di un suo comportamento
anche qualora ciò non corrisponda alla sua intima volontà. Nel caso concreto,
l’appellante deve lasciarsi imputare la sottoscrizione di detta clausola e la
sua adesione alla stessa.
9.
Alla luce di
quanto precede si può prescindere dall’entrare nel merito delle altre
contestazioni sollevate da AP 1. L’appello dovendo essere respinto per i motivi
sopra indicati.
10.
In definitiva, l’appello deve
essere respinto e la sentenza impugnata confermata. La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili di appello seguono la soccombenza dell’appellante. Nella
determinazione delle ripetibili si terrà conto del fatto che l’appellata ha sì presentato
una risposta e una duplica spontanea ma non ha approfondito questioni
giuridiche complesse lasciando questo onere alla Camera.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la
LTG,
decide:
1. L’appello 6 luglio 2017 di AP 1 è respinto.
2. Le
spese d’appello di complessivi fr. 200.-, già anticipate dall’appellante,
restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr. 1’000.- per
ripetibili di appello. Il maggiore anticipo sarà restituito.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).