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Decisione

12.2017.106

Protrazione della locazione, tardività dell'istanza di conciliazione, ricezione della disdetta, teoria della ricezione assoluta e relativa

6 settembre 2018Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con risposte 13 settembre 2017 (AO 1 e AO 2) e 19 settembre 2017 (AO 3),

gli appellati si sono invece riconfermati nell’eccezione di tardività da loro

sollevata e hanno chiesto che il querelato giudizio pretorile 8 giugno 2017

venga confermato.

E considerato

Considerandi

1.

A norma dell’art. 308 cpv. 1 CPC, sono impugnabili mediante appello

le decisioni finali e incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima

istanza in materia di provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di

decisioni pronunciate in controversie patrimoniali, l’appello presuppone che il

valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione

raggiunga almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto, la decisione

impugnata è senz’altro una decisione incidentale di prima istanza, ai sensi

della citata norma, in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-.

Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di

trenta giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie l’appello e le

risposte sono tempestive e nulla osta alla trattazione del gravame.

2.

L’appellante

rimprovera al Pretore una violazione del diritto (art. 310 lett.

a CPC) per aver erroneamente computato il termine di 30 giorni di cui

all’art. 273 cpv. 2 CO per richiedere una protrazione della locazione.

Sull’applicabilità

della teoria della ricezione assoluta

3.

In primo luogo, l’appellante ritiene che il

Pretore si sia a torto avvalso della teoria della ricezione assoluta per

il computo del suddetto termine di cui all’art. 273 CO, sostenendo che al caso

di specie si debba al contrario applicare la teoria della ricezione relativa. A

sostegno di tale tesi afferma che il Tribunale federale già in alcuni casi

attinenti al diritto della locazione abbia sancito l’applicazione di

quest’ultima teoria e che essa, peraltro a fronte di prevalenti opinioni di

dottrina, dovrebbe essere utilizzata anche nel caso di specie, sia in favore

della sicurezza del diritto, sia a tutela del conduttore quale parte

contrattuale debole, affinché il medesimo abbia la concreta possibilità di

difendersi contro le conseguenze gravose di una disdetta del contratto di

locazione.

4.

Giusta l’art. 273 cpv. 2 lett. a CO, per le

locazioni a tempo indeterminato, il conduttore che intende domandare la

protrazione della locazione deve presentare la relativa richiesta all'autorità

di conciliazione entro 30 giorni dal ricevimento della disdetta.

5.

Secondo la teoria della ricezione assoluta,

una manifestazione di volontà scritta produce i suoi effetti dal momento in cui

la stessa entra nella sfera d’influenza del destinatario o del suo

rappresentante, e ciò indipendentemente dal fatto che questi ne prenda

effettivamente conoscenza o meno; nel caso di un invio raccomandato, in

particolare, se il destinatario non viene rintracciato al momento della

distribuzione e il postino gli lascia un avviso di ritiro, la comunicazione è

considerata ricevuta dal momento in cui il destinatario è in misura di

prenderne possesso all’ufficio postale (DTF 137 III 208, consid. 3.1.2).

6.

La teoria della ricezione relativa, codificata

in ambito procedurale dall’art. 138 cpv. 2 e 3 CPC, prevede invece che il

giorno di ricezione di una comunicazione dipende dal momento in cui il

destinatario riceve effettivamente la comunicazione; nel caso di un invio

raccomandato, è dunque determinante il momento in cui il destinatario prende in

consegna la missiva o la ritira all’ufficio postale, oppure, in caso di mancato

ritiro, l'ultimo dei 7 giorni di sua giacenza presso l'Ufficio postale (DTF 119 II 147, consid. 2)

7.

Il Tribunale federale ha stabilito che non

solo i termini di disdetta, ma anche i termini di 30 giorni di cui all’art. 273

CO per contestare una disdetta o per chiedere la protrazione della locazione

sono termini di diritto materiale e, come tali, vanno regolati e computati secondo le regole pertinenti al

diritto materiale; in particolare, a essi non è applicabile l’art. 138 cpv. 3

CPC. Conseguentemente, l’Alta Corte ha sancito che il computo di detti termini

debba avvenire secondo la teoria della ricezione assoluta (DTF 4A_293/2016 del

13.

dicembre 2016, consid. 4.1; DTF 140 III 244, consid. 5.1; DTF 4A_471/2013

dell’11 novembre 2013, consid. 2; DTF 137 III 208, consid. 3.1.2).

8.

In ambito locativo, il Tribunale federale ha

ammesso alcune eccezioni, e meglio in relazione al termine di pagamento in caso

di mora del conduttore di cui all’art. 257d cpv. 1 CO, come pure alla

comunicazione di un aumento del canone di locazione (art. 269d CO), ove ha

sancito l’applicazione della teoria della ricezione relativa (DTF 107 II 189,

consid. 2; DTF 119 II 147, consid. 2).

9.

In sintesi, per quanto riguarda i termini di

cui alla presente fattispecie, il Tribunale federale ha sancito l’applicazione

della teoria della ricezione assoluta. È pur vero che diversi autori, con varie

motivazioni, hanno criticato la giurisprudenza in questione, postulando

l’applicazione uniforme della teoria della ricezione relativa a più vasti

ambiti del diritto della locazione a fronte, in particolare, della necessità di

chiarezza per il computo dei termini in ambito locativo, dei mutati orari di apertura

degli uffici postali, e della necessità di tutela della parte conduttrice in

particolare per quanto riguarda la disdetta del rapporto di locazione, che può

avere effetti ben più gravosi dell’aumento del canone di locazione. Ciononostante,

anche in seguito a un confronto con le summenzionate tesi dottrinali, il Tribunale

federale, più volte e anche recentemente, ha deciso di confermare la propria

giurisprudenza (DTF

4A_293/2016 del 13 dicembre 2016,

consid. 4.1; DTF 140 III 244, consid. 5.1). A tal proposito, si osserva che è essenzialmente

prerogativa del Tribunale federale di garantire un’applicazione uniforme del

diritto federale e di decidere conseguentemente, nei casi non previsti dalla

legge, quale dottrina ritenere più autorevole.

10.

Applicando la teoria della ricezione assoluta, il

Pretore non ha dunque fatto altro che attenersi alla giurisprudenza dell’Alta

Corte federale. Vi è peraltro da aggiungere che, nella presente fattispecie,

detta regola di computo nemmeno appare ingiustificata né tantomeno causa un

risultato iniquo. In primo luogo, si osserva infatti che le due summenzionate

eccezioni in ambito di locazione presentano delle peculiarità dissimili dal

caso qui in esame: la teoria della ricezione relativa permette, con riferimento

all’art. 269d CO (aumento del canone di locazione), di lasciare a disposizione

del conduttore l’intera durata del termine di riflessione, di soli 10 giorni e dunque

particolarmente breve, per

valutare se accettare un aumento di pigione o notificare in tempo utile, per la

prossima scadenza di disdetta, la risoluzione del contratto di locazione. Con

riferimento all’art. 257d CO, la teoria della ricezione relativa garantisce al

conduttore l’interezza dei 30 giorni a disposizione per trovare i mezzi

finanziari per far fronte al pagamento della pigione e scongiurare così una

disdetta per mora. Nel caso di specie, trattasi invece di un termine di 30

giorni per contestare la disdetta rispettivamente per richiedere una

protrazione della locazione. Pur riconoscendo che si tratta di una questione

che può avere effetti molto gravosi per un conduttore, essa non può essere

automaticamente assimilata ai casi sopra descritti (cfr. anche DTF 140 III 244,

consid. 5.1; DTF 137 III 208, consid. 3.1.3). Anche considerando una presa di

conoscenza ritardata da parte del destinatario, trattasi di un termine non

eccessivamente breve per allestire uno scritto di contestazione rispettivamente

presentare la contestazione oralmente mediante dichiarazione a verbale presso

l'autorità di conciliazione (art. 202 CPC), tanto più che la procedura prevista

è quella semplificata (art. 243 cpv. 2 lett. c CPC) e presenta pertanto

esigenze di allegazione estremamente ridotte, potendo semplicemente bastare la

semplice manifestazione della volontà di opporsi agli effetti della disdetta e

di voler ottenere una protrazione della locazione. Oltretutto, come più volte

sottolineato dal Tribunale federale, la teoria della ricezione assoluta

permette un’equa ripartizione dei rischi: il mittente della comunicazione si

assume i rischi di una mancata consegna della medesima fino a che questa è

giunta nella sfera di influenza del destinatario. A partire da questo momento,

è il destinatario che si assume il rischio di non prenderne conoscenza oppure di

farlo solo tardivamente (DTF 4A_293/2016 del 13 dicembre 2016, consid. 4.1). Nel

caso di specie, del resto, l’appellante ha potuto prendere visione della

disdetta in data 7 settembre 2016 alle ore 8:04 e, non avendo fatto valere

alcun impedimento particolare, ha dunque avuto un intero mese a disposizione

per determinarsi a tal proposito.

11.

In aggiunta a ciò, si rileva che

nell’ambito del diritto privato (diritto materiale federale), la teoria della

ricezione assoluta rappresenta la regola, che la medesima viene applicata per

determinare sia la tempestività della disdetta, sia i termini di una sua

contestazione, ed è certamente in favore della sicurezza giuridica e dell’unità

del diritto l’attenersi alla giurisprudenza dell’Alta Corte per un caso che la

medesima, consapevolmente e malgrado fonti dottrinali avverse, ha voluto

escludere dal novero delle già menzionate e limitate eccezioni.

12.

Da tutto ciò ne discende che nel caso di

specie non si ravvisano sufficienti motivi per derogare alla prassi dell’Alta

Corte, la decisione pretorile non essendo dunque da rimproverare sotto questo

aspetto.

13.

Per gli stessi motivi, essendo il termine

di 30 giorni qui in esame un termine di diritto materiale sottoposto alla

teoria della ricezione assoluta, l’applicazione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a

CPC è esclusa (DTF 4A_293/2016 del 13 dicembre 2016, consid. 4.3). La censura

dell’appellante, secondo la quale essa in ogni caso non potesse attendersi di

ricevere una disdetta del contratto di locazione, non può pertanto essere

accolta.

Sulla

data di ricezione della disdetta

14.

A mente dell’appellante, anche applicando la

teoria della ricezione assoluta, il Pretore avrebbe a torto concluso che la ricezione

della disdetta 31 agosto 2016 sia avvenuta già in data 6 settembre 2016. Nello

specifico, la conduttrice rimprovera al Pretore di non aver considerato

l’asserita regola generale secondo la quale, in caso di mancata consegna di una

raccomandata, la ricezione debba essere considerata come avvenuta solo il

giorno successivo al deposito del relativo avviso di ritiro. In secondo luogo,

l’appellante lamenta che il Pretore, nel ritenere data la possibilità di

ritirare la missiva già in data 6 settembre 2016, abbia effettuato valutazioni “avulse alla realtà attuale” (cfr.

scritto di appello 9 luglio 2017, pto. 7). Essa rileva come, per abitudine, la

casella postale di sua pertinenza venga controllata e svuotata una sola volta

al giorno, e meglio verso le 8:00 del mattino. Assodato che l’avviso di ritiro

sia stato depositato in casella solo successivamente, e meglio alle ore 09:16

(doc. D UC inc. n. 187/2016-Ov), essa sostiene che quel giorno non avrebbe più

potuto ragionevolmente prendere conoscenza della raccomandata in questione,

ritenuto che lo sportello postale di ritiro, come confermato in sede

istruttoria (cfr. Edizione documenti da Posta CH SA) chiudeva alle 12:45, e che

non si potesse da lei ragionevolmente pretendere ulteriori controlli durante la

giornata, anche in considerazione del declino della corrispondenza cartacea e

della sempre maggiore importanza della comunicazione tramite posta elettronica.

15.

Innanzitutto, è opportuno sottolineare che il

giorno della ricezione non corrisponde al giorno di inizio del decorso di un

termine: stabilito il giorno della ricezione, il termine in questione inizia infatti

a decorrere dal giorno successivo. Quo alla definizione del momento della

ricezione, secondo consolidata giurisprudenza in relazione alla teoria della

ricezione assoluta, esso non corrisponde forzatamente al momento in cui il

destinatario viene a conoscenza della comunicazione pervenutagli.

16.

Richiamando il considerando 5, si ribadisce

che in casu è determinante il momento in cui la comunicazione in questione

è entrata nella sfera di influenza del destinatario o del suo rappresentante e

poteva da lui essere conosciuta; nel caso di un invio raccomandato, se il

destinatario non viene rintracciato al momento della distribuzione e il postino

gli lascia un avviso di ritiro, la comunicazione è considerata ricevuta dal

momento in cui il destinatario, organizzando normalmente i propri affari, è in

misura di prenderne possesso all’ufficio postale, ritenuto che ci si può

attendere che questi lo faccia al più presto; trattasi dunque del giorno stesso

in cui l’avviso è stato depositato nella bucalettere o nella casella postale,

se si poteva esigere il ritiro in tale data, oppure quale regola generale il

giorno successivo (DTF

4A_293/2016 del 13 dicembre 2016, consid. 4.1; DTF 140 III 244, consid. 5.1; DTF 107 II 189, consid. 2). A tal proposito

occorre compiere una differenziazione fra recapito in bucalettere e recapito

presso una casella postale, sulla scorta della prassi di distribuzione degli

invii da parte della Posta svizzera. Nel caso di deposito di un avviso di

ritiro in bucalettere, solitamente il ritiro è possibile soltanto dal giorno

successivo, giacché non si può garantire che la raccomandata per la quale il

postino ha tentato il recapito rientri prontamente all’ufficio postale e possa

essere ritirata il medesimo giorno. Invece, nel caso di una casella postale, il

ritiro è di regola possibile dal momento stesso in cui l’avviso è pervenuto in

casella. In altre parole, nel caso di deposito di un avviso di ritiro in

casella postale e in assenza di impedimenti particolari, ci si può attendere il

ritiro della raccomandata già nel giorno stesso (Lachat, Le bail à loyer, Losanna 2008, pag. 639, n. 7.3).

Disponendo la

conduttrice nel caso di specie di una casella postale, quest’ultima alternativa

trova applicazione, come correttamente rilevato dal Pretore, che si è peraltro

confrontato con la giurisprudenza di cui sopra, contrariamente a quanto

sostiene l’appellante. Del resto, quest’ultima non ha mai contestato che il

ritiro della disdetta 31 agosto 2016, quantomeno teoricamente, fosse possibile

il giorno in questione, ovvero in data 6 settembre 2016, ritenendo erroneamente

di insistere sui motivi soggettivi che l’hanno indotta a effettuare il ritiro

solamente il giorno successivo rispettivamente su considerazioni in merito

all’opportunità di un ritiro in diversi momenti della giornata, benché

indifferenti ai fini del giudizio in quanto unicamente riconducibili alla sua

organizzazione interna.

17.

Resta dunque da chiarire se, come contestato

dall’appellante, il ritiro della raccomandata in questione in data 6 settembre 2016

fosse esigibile. A tal proposito, si osserva che i principi sopra esposti

presuppongono una finzione, e meglio che l’entrata di una missiva nella sfera

d’influenza del destinatario e la conseguente ricezione non necessitano

un’effettiva conoscenza da parte del medesimo, che deve assumersi il rischio di

una mancata rispettivamente tardiva presa di conoscenza a lui riconducibile. Trattasi

di una finzione necessaria al fine di sancire un punto fermo che non sia

dipendente dall’atteggiamento o dalle abitudini del destinatario, e in

particolare dalla maggiore o minore diligenza del medesimo nel controllo della

propria corrispondenza. In caso contrario vi sarebbe un concreto rischio di

abuso, in quanto un destinatario potrebbe essere indotto a non prendere

volutamente conoscenza di una missiva al fine di ritardarne gli effetti.

18.

Nel caso di specie, l’appellante ha

sottolineato che in data 6 settembre 2016 si è recata a svuotare la propria

cassetta postale, come da sua abitudine, una sola volta, e meglio attorno alle

8.

del mattino. L’istruttoria ha appurato che il noto avviso di ritiro è stato

depositato nella casella postale dell’appellante lo stesso giorno alle ore

09:16, e che la raccomandata di cui trattasi poteva già essere ritirata, e

meglio fino alle 12:45, orario di chiusura dello sportello postale. L’appellante

doveva essere a conoscenza di ciò, anche in virtù dell’estratto “Track and

Trace” da lei stessa prodotto. Aggiungasi che l’appellante non ha mai fatto

valere alcun impedimento particolare che le impedisse un ritiro in data 6

settembre 2016, se non quello dovuto a una sua abitudine organizzativa e dunque

rientrante nella sua sfera personale. Pertanto, nemmeno le ulteriori censure

dell’appellante riguardanti il volume di corrispondenza cartacea e l’utilizzo

della posta elettronica possono essere accolte. In primo luogo, come detto, le

abitudini dell’appellante non possono essere determinanti nel caso di specie.

Determinante è piuttosto il fatto che, come già evidenziato e conformemente

alla giurisprudenza di cui sopra, il ritiro della disdetta presso lo sportello

postale in data 6 settembre 2016 fosse una possibilità concreta. Si sottolinea

infine che l’invio postale, anche di raccomandate, è prassi comune nelle

comunicazioni fra privati, in special modo per quanto riguarda le dichiarazioni

unilaterali di volontà nell’ambito della locazione, e difatti l’appellante si

avvale di una casella postale. Come correttamente rilevato dal Pretore, la

casella postale permette di ricevere comunicazioni più volte nel corso di una

giornata. Dovendo essere a conoscenza di tale circostanza come pure degli orari

di chiusura dello sportello di ritiro, l’appellante doveva pertanto essere

consapevole del fatto che, effettuando un solo controllo giornaliero attorno

alle ore 8:00 del mattino, vi era il concreto rischio di non poter prendere

visione di successiva corrispondenza giunta in casella durante la giornata. Naturalmente,

l’appellante è libera di organizzare a suo piacimento il suo accesso alla

casella postale e il ritiro della propria corrispondenza, ma deve anche

assumersi la responsabilità di un conseguente mancato ritiro, rispettivamente

di una presa di conoscenza tardiva della medesima. Ciò rappresenta per

l’appunto il rischio che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, si

deve assumere il destinatario dal momento in cui una comunicazione giunge nella

sua sfera d’influenza. Aggiungasi che in ogni caso detto rischio non ha

comportato conseguenze particolarmente gravose per l’appellante, bensì

unicamente la privazione di uno dei 30 giorni a disposizione per contestare la

disdetta e la necessità di tenerne debitamente conto nel computo del suddetto

termine, ciò che non può costituire un particolare pregiudizio.

19.

In considerazione di tutto quanto sopra

esposto, si deve ritenere che la disdetta 31 agosto 2016, giunta presso la

casella postale della conduttrice in data 6 settembre 2016 e già ritirabile presso

il relativo sportello dalle ore 09:16 alle ore 12:45, sia stata ricevuta dall’appellante

il medesimo giorno, per cui il termine di 30 giorni di cui all’art. 273 CO per

richiedere una protrazione della locazione ha iniziato a decorrere il giorno

successivo, 7 settembre 2016, ed è giunto a scadenza in data 6 ottobre 2016. Ne

discende pertanto che la decisione del Pretore qui in esame merita conferma.

20.

Abbondanzialmente, si sottolinea che la

finzione della ricezione di cui sopra, secondo la giurisprudenza dell’Alta

Corte, si applicherebbe anche qualora nel periodo in questione il destinatario

fosse assente oppure in vacanza, a meno che il mittente della comunicazione

fosse a conoscenza dell’assenza dello stesso (DTF 140 III 244, consid. 5.2). Il

Tribunale federale rileva esplicitamente che la conseguenza pratica di detta

circostanza è che il conduttore che intende contestare la disdetta di un

contratto di locazione non avrà più a disposizione l’intero periodo di trenta

giorni sancito dalla legge (DTF 4A_293/2016 del 13 dicembre 2016, consid. 4.1).

Se anche in tali casi la finzione della ricezione dev’essere mantenuta, ciò

deve valere a maggior ragione nel caso di specie, ove la conduttrice non ha

fatto valere alcun impedimento e dunque non era in alcun modo impossibilitata a

ritirare la disdetta di cui trattasi, ma semplicemente per una sua

organizzazione interna ha controllato la sua cassetta postale solo una volta e

precedentemente all’arrivo della raccomandata in oggetto.

21.

A titolo abbondanziale si rileva altresì che, qualora

la nota disdetta fosse pervenuta nella casella postale dell’appellante il

giorno in questione, alle ore 09:16, mediante posta A o posta B, per costante

prassi e giurisprudenza, la medesima sarebbe stata considerata come ricevuta il

medesimo giorno, in quanto il relativo deposito sarebbe avvenuto in un orario

in cui ci si può attendere che una bucalettere o casella postale venga svuotata

(DTF 118 II 42, consid. 3b).

22.

Ne discende che l’appello dell’attrice dev’essere

respinto nel senso dei considerandi che precedono. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC), e sono determinate in funzione degli artt. 2 cpv. 2, 7, 8 e 13 LTG

rispettivamente degli artt. 11 e 13 RTar.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

1. L’appello 9 luglio 2017 presentato da AP 1 è

respinto.

2. Le

spese processuali di appello in complessivi fr. 1'000.-, già anticipate

dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere agli

appellati AO 1 e AO 2 fr. 800.- e all’appellata AO 3 fr. 800.-- per

ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le

decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure

ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se

queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine

al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure

ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e

concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In

presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è

ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se

l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale

consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.

93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).