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Decisione

12.2017.107

Procedura di iscrizione nel registro di commercio

21 novembre 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI 1 è stata

iscritta a registro di commercio il 6 novembre 2007. Da quella data ha la sua

sede a __________ e il recapito in Via __________ dello stesso comune.

B. a. A seguito di una segnalazione

della C__________, secondo cui la società non aveva probabilmente più domicilio

legale nella sede statutaria, il 10 novembre 2016 l'URC ha avviato una

procedura di iscrizione d'ufficio a tenore dell'art. 153a ORC, fissando alla RI

1 un termine di 30 giorni per procedere alla notifica del nuovo domicilio

legale e comminando le conseguenze di una disattenzione di tale obbligo. La

diffida, che è stata notificata mediante invio raccomandato all'indirizzo della

società in Via __________ a __________, è stata ritornata all'Ufficio mittente

dalla Posta Svizzera con la specifica "Il destinatario è irreperibile

all'indirizzo indicato". La diffida è pure stata notificata al socio e

gerente della società __________ R__________. Il 13 gennaio 2017 la RI 1 ha

quindi comunicato via telefax all'URC, a firma __________ R__________, che il

domicilio legale della società era ed era sempre stato in Via __________ a __________.

Con lettera dello stesso giorno l'URC ha invitato la società a trasmettere la

suddetta dichiarazione in originale, come prescrive l'art. 20 ORC. Ha pure

chiesto alla destinataria di verificare con La Posta Svizzera le cause dei

problemi delle notifiche degli invii che la concernevano. Anche questa

richiesta, spedita per raccomandata, è stata restituita all'URC sempre colla

specifica dell'irreperibilità del destinatario. Questo invio è tuttavia pure

stato trasmesso a __________ R__________, il quale non ha tuttavia atteso alla

sollecitazione dell'URC, ma ha inviato copia dello scritto del 4 febbraio 2017 indirizzato

alla C__________. Di conseguenza, l'URC ha successivamente fatto pubblicare la

diffida sul FUSC del 24 febbraio 2017, che è tuttavia rimasta inascoltata. Ciò

malgrado, il 4 maggio 2017 l'URC ha ancora scritto alla RI 1, indicando come

indirizzo "c/o __________ R__________ ", informandola che la

procedura rimaneva in sospeso per altri 30 giorni ed invitandola "a

voler verificare con l'ufficio postale eventuali disguidi, ma anche valutare la

possibilità di far iscrivere a registro di commercio il recapito della società

presso il suo domicilio privato (che peraltro risulta essere il medesimo)".

L'8 maggio 2017 la RI 1 ha quindi spedito una raccomandata a La Posta Svizzera,

trasmessa in copia all'URC il giorno successivo, in cui ribadiva il recapito della

società all'indirizzo di Via __________ di __________, che veniva segnalato anche

sulla bucalettere.

b. Il 4 luglio 2017 l'URC

ha decretato lo scioglimento della società a norma dell'art. 153b ORC ed ha

altresì inflitto a __________ R__________ un'ammenda di fr. 300.- giusta l'art.

943 cpv. 1 CO. La decisione stata intimata con invio raccomandato al domicilio

di __________ R__________.

C. a. Con ricorso 12 luglio

2017, la RI 1 ha impugnato dinanzi a questa Camera la decisione suddetta, di

cui ha domandato l'annullamento. L'insorgente ha affermato di sempre aver avuto

il domicilio legale in Via __________ a __________.

b. Con risposta 29 agosto 2017,

l'URC ha riconfermato la bontà del proprio operato ed ha pertanto sollecitato

la reiezione dell'impugnativa.

c. Con replica 16

settembre 2017, la ricorrente ha ribadito e precisato i propri argomenti,

contestando quelli dell'URC.

d. Con duplica 22

settembre 2017 l'URC ha ammesso che, da quanto era emerso nel corso della

procedura (di cui si dirà in prosieguo), sembrava che la società avesse

ripristinato il suo recapito legale.

considerato

Considerandi

1.

La competenza di

questa Camera e la tempestività del gravame sono date dall'art. 6 cpv. 1 della

legge cantonale sul registro di commercio del 12 marzo 1997 (RL 4.1.1.3;

inoltre art. 165 cpv. 2 e 4 ORC). La legittimazione della ricorrente è retta

dall'art. 165 cpv. 3 lett. b ORC, giusta cui il diritto a ricorrere è dato alle

persone e enti giuridici direttamente interessati da un'iscrizione d'ufficio e,

a titolo sussidiario, dall'art. 65 cpv. 1 della legge (cantonale) sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1), che regge

la procedura di ricorso a livello cantonale (cfr. art. 6 cpv. 2 della legge

cantonale su registro di commercio testé menzionata; art. 1 cpv. 2 LPAmm).

Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

2.

2.1. Nella

fattispecie l'URC, dopo aver ossequiato le procedure previste dagli art. 153a e

153b ORC, ha pronunciato lo scioglimento della ricorrente. Com'è ammesso dallo

stesso URC (che usa comunque il condizionale), la procedura di ricorso ha tuttavia

permesso di appurare che la società ricorrente ha ripristinato a tutti gli

effetti il proprio domicilio legale originario, semmai lo avesse perso in

precedenza. Lo attesta, peraltro, il fatto che tutti gli invii raccomandati

spediti da questa Camera all'indirizzo in Via __________ di __________ sono

stati regolarmente ritirati dalla destinataria. Ferma questa premessa, il

ricorso dev'essere accolto e la decisione 4 luglio 2017 annullata; questo vale,

ovviamente, anche per quanto concerne l'ammenda inflitta contestualmente alla

decisione di scioglimento al socio e gerente __________ R__________.

2.2

A questo punto, si

tratta di determinare se la RI 1, ancorché vittoriosa, debba comunque assumere

i costi della procedura dinanzi all'URC e di quella di ricorso. In effetti,

secondo l'opinione espressa dall'URC, il ripristino della legalità ha avuto

luogo solo a seguito dell'avvio, nei confronti della predetta società, della procedura

di iscrizione d'ufficio giusta l'art. 153a seg. ORC, ritenuto che il mancato

recapito della corrispondenza fosse da attribuire al comportamento della

ricorrente, "verosimilmente perché non era indicato sulla bucalettere

la sua ragione sociale" (cfr. duplica 22 settembre 2017). Ora, da un

lato è assodato che la procedura d'ufficio sia stata iniziata perché non

appariva effettivamente possibile recapitare gli invii alla ricorrente

all'indirizzo di Via __________ di __________, ciò che faceva presumere la

perdita del domicilio legale della medesima in quel luogo: l'avvio della

procedura d'ufficio appariva pertanto giustificato. D'altro canto, questa

Camera non riesce a comprendere perché, dopo aver ricevuto la lettera spedita l'8

maggio 2017 dalla RI 1 a La Posta Svizzera, in riscontro alla sospensione della

procedura disposta dall'Autorità di prima istanza il 4 maggio precedente

proprio per permetterle di far luce sull'impossibilità di recapitare gli invii

destinati alla società, l'URC abbia potuto emettere la decisione di

scioglimento dell'ente giuridico, gravida di conseguenze e di oneri finanziari.

La trasmissione di quel documento all'URC appariva difatti suscettibile di chiudere

immediatamente la procedura o quantomeno di dimostrare che la società ricorrente

si era tosto attivata, per quanto in suo potere, per rendere possibile il

recapito degli invii indirizzatile, così come suggerito dall'Ufficio stesso. Alla

luce dello svolgimento dei fatti, l'emanazione dell'ostata decisione risultava pertanto

sia comechessia intempestiva, ovvero illegittima. L'unico onere che potrebbe

pertanto apparire giustificato di far assumere alla ricorrente è la tassa della

diffida iniziale del 10 novembre 2016, che l'URC ha fissato in fr. 100.- appoggiandosi

alla disposizione a carattere generale di cui all'art. 9 lett. h dell'Ordinanza

federale sulle tasse in materia di registro di commercio del 3 dicembre 1954,

com'era del resto anticipato anche nella diffida medesima; tassa che l'URC ha inserito

nel dispositivo n. 3 della decisione di scioglimento qui impugnata. Ora,

tuttavia, una simile diffida ricadeva nel campo di applicazione dell'art. 12

della citata Ordinanza, norma speciale applicabile alle diffide secondo gli

art. 152-155 ORC, per cui, a tenore di quest'ultimo disposto, essa "è

dovuta soltanto se ha luogo l'iscrizione corrispondente"; nella

fattispecie, in assenza di iscrizione della decisione di scioglimento della

società, che è stata annullata in questa sede (cfr. supra, consid. 2.1),

non può dunque essere nemmeno prelevata la suddetta tassa di diffida.

3.

3.1. Sulla scorta di

quanto precede, la decisione impugnata dev'essere dunque annullata interamente,

in ogni suo dispositivo.

3.2

Visto l'esito, questa

Corte non preleva tasse né spese per quanto attiene alla procedura di ricorso (art.

47.

cpv. 1 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso 12 luglio 2017 di RI

1 è accolto.

Di conseguenza:

1.1. La decisione 4 luglio 2017 dell'URC è

integralmente annullata.

2.

Non si preleva una tassa di

giudizio per la procedura di ricorso. L'anticipo delle presumibili spese

processuali concernenti quest'ultima, di fr. 300.-, dev'essere restituito alla

ricorrente.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione all'Ufficio federale

del registro di commercio di Berna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedio

giuridico:

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).