12.2017.107
Procedura di iscrizione nel registro di commercio
21 novembre 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.107
Lugano
21 novembre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire sul ricorso 12 luglio 2017 di
RI
1
contro
la
decisione 4 luglio 2017 con cui l'Ufficio del registro di commercio (URC),
Biasca, ha pronunciato lo scioglimento dell'insorgente in applicazione dell'art.
153b ORC
ritenuto
Fatti
A. La RI 1 è stata
iscritta a registro di commercio il 6 novembre 2007. Da quella data ha la sua
sede a __________ e il recapito in Via __________ dello stesso comune.
B. a. A seguito di una segnalazione
della C__________, secondo cui la società non aveva probabilmente più domicilio
legale nella sede statutaria, il 10 novembre 2016 l'URC ha avviato una
procedura di iscrizione d'ufficio a tenore dell'art. 153a ORC, fissando alla RI
1 un termine di 30 giorni per procedere alla notifica del nuovo domicilio
legale e comminando le conseguenze di una disattenzione di tale obbligo. La
diffida, che è stata notificata mediante invio raccomandato all'indirizzo della
società in Via __________ a __________, è stata ritornata all'Ufficio mittente
dalla Posta Svizzera con la specifica "Il destinatario è irreperibile
all'indirizzo indicato". La diffida è pure stata notificata al socio e
gerente della società __________ R__________. Il 13 gennaio 2017 la RI 1 ha
quindi comunicato via telefax all'URC, a firma __________ R__________, che il
domicilio legale della società era ed era sempre stato in Via __________ a __________.
Con lettera dello stesso giorno l'URC ha invitato la società a trasmettere la
suddetta dichiarazione in originale, come prescrive l'art. 20 ORC. Ha pure
chiesto alla destinataria di verificare con La Posta Svizzera le cause dei
problemi delle notifiche degli invii che la concernevano. Anche questa
richiesta, spedita per raccomandata, è stata restituita all'URC sempre colla
specifica dell'irreperibilità del destinatario. Questo invio è tuttavia pure
stato trasmesso a __________ R__________, il quale non ha tuttavia atteso alla
sollecitazione dell'URC, ma ha inviato copia dello scritto del 4 febbraio 2017 indirizzato
alla C__________. Di conseguenza, l'URC ha successivamente fatto pubblicare la
diffida sul FUSC del 24 febbraio 2017, che è tuttavia rimasta inascoltata. Ciò
malgrado, il 4 maggio 2017 l'URC ha ancora scritto alla RI 1, indicando come
indirizzo "c/o __________ R__________ ", informandola che la
procedura rimaneva in sospeso per altri 30 giorni ed invitandola "a
voler verificare con l'ufficio postale eventuali disguidi, ma anche valutare la
possibilità di far iscrivere a registro di commercio il recapito della società
presso il suo domicilio privato (che peraltro risulta essere il medesimo)".
L'8 maggio 2017 la RI 1 ha quindi spedito una raccomandata a La Posta Svizzera,
trasmessa in copia all'URC il giorno successivo, in cui ribadiva il recapito della
società all'indirizzo di Via __________ di __________, che veniva segnalato anche
sulla bucalettere.
b. Il 4 luglio 2017 l'URC
ha decretato lo scioglimento della società a norma dell'art. 153b ORC ed ha
altresì inflitto a __________ R__________ un'ammenda di fr. 300.- giusta l'art.
943 cpv. 1 CO. La decisione stata intimata con invio raccomandato al domicilio
di __________ R__________.
C. a. Con ricorso 12 luglio
2017, la RI 1 ha impugnato dinanzi a questa Camera la decisione suddetta, di
cui ha domandato l'annullamento. L'insorgente ha affermato di sempre aver avuto
il domicilio legale in Via __________ a __________.
b. Con risposta 29 agosto 2017,
l'URC ha riconfermato la bontà del proprio operato ed ha pertanto sollecitato
la reiezione dell'impugnativa.
c. Con replica 16
settembre 2017, la ricorrente ha ribadito e precisato i propri argomenti,
contestando quelli dell'URC.
d. Con duplica 22
settembre 2017 l'URC ha ammesso che, da quanto era emerso nel corso della
procedura (di cui si dirà in prosieguo), sembrava che la società avesse
ripristinato il suo recapito legale.
considerato
Considerandi
1.
La competenza di
questa Camera e la tempestività del gravame sono date dall'art. 6 cpv. 1 della
legge cantonale sul registro di commercio del 12 marzo 1997 (RL 4.1.1.3;
inoltre art. 165 cpv. 2 e 4 ORC). La legittimazione della ricorrente è retta
dall'art. 165 cpv. 3 lett. b ORC, giusta cui il diritto a ricorrere è dato alle
persone e enti giuridici direttamente interessati da un'iscrizione d'ufficio e,
a titolo sussidiario, dall'art. 65 cpv. 1 della legge (cantonale) sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1), che regge
la procedura di ricorso a livello cantonale (cfr. art. 6 cpv. 2 della legge
cantonale su registro di commercio testé menzionata; art. 1 cpv. 2 LPAmm).
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
2.
2.1. Nella
fattispecie l'URC, dopo aver ossequiato le procedure previste dagli art. 153a e
153b ORC, ha pronunciato lo scioglimento della ricorrente. Com'è ammesso dallo
stesso URC (che usa comunque il condizionale), la procedura di ricorso ha tuttavia
permesso di appurare che la società ricorrente ha ripristinato a tutti gli
effetti il proprio domicilio legale originario, semmai lo avesse perso in
precedenza. Lo attesta, peraltro, il fatto che tutti gli invii raccomandati
spediti da questa Camera all'indirizzo in Via __________ di __________ sono
stati regolarmente ritirati dalla destinataria. Ferma questa premessa, il
ricorso dev'essere accolto e la decisione 4 luglio 2017 annullata; questo vale,
ovviamente, anche per quanto concerne l'ammenda inflitta contestualmente alla
decisione di scioglimento al socio e gerente __________ R__________.
2.2
A questo punto, si
tratta di determinare se la RI 1, ancorché vittoriosa, debba comunque assumere
i costi della procedura dinanzi all'URC e di quella di ricorso. In effetti,
secondo l'opinione espressa dall'URC, il ripristino della legalità ha avuto
luogo solo a seguito dell'avvio, nei confronti della predetta società, della procedura
di iscrizione d'ufficio giusta l'art. 153a seg. ORC, ritenuto che il mancato
recapito della corrispondenza fosse da attribuire al comportamento della
ricorrente, "verosimilmente perché non era indicato sulla bucalettere
la sua ragione sociale" (cfr. duplica 22 settembre 2017). Ora, da un
lato è assodato che la procedura d'ufficio sia stata iniziata perché non
appariva effettivamente possibile recapitare gli invii alla ricorrente
all'indirizzo di Via __________ di __________, ciò che faceva presumere la
perdita del domicilio legale della medesima in quel luogo: l'avvio della
procedura d'ufficio appariva pertanto giustificato. D'altro canto, questa
Camera non riesce a comprendere perché, dopo aver ricevuto la lettera spedita l'8
maggio 2017 dalla RI 1 a La Posta Svizzera, in riscontro alla sospensione della
procedura disposta dall'Autorità di prima istanza il 4 maggio precedente
proprio per permetterle di far luce sull'impossibilità di recapitare gli invii
destinati alla società, l'URC abbia potuto emettere la decisione di
scioglimento dell'ente giuridico, gravida di conseguenze e di oneri finanziari.
La trasmissione di quel documento all'URC appariva difatti suscettibile di chiudere
immediatamente la procedura o quantomeno di dimostrare che la società ricorrente
si era tosto attivata, per quanto in suo potere, per rendere possibile il
recapito degli invii indirizzatile, così come suggerito dall'Ufficio stesso. Alla
luce dello svolgimento dei fatti, l'emanazione dell'ostata decisione risultava pertanto
sia comechessia intempestiva, ovvero illegittima. L'unico onere che potrebbe
pertanto apparire giustificato di far assumere alla ricorrente è la tassa della
diffida iniziale del 10 novembre 2016, che l'URC ha fissato in fr. 100.- appoggiandosi
alla disposizione a carattere generale di cui all'art. 9 lett. h dell'Ordinanza
federale sulle tasse in materia di registro di commercio del 3 dicembre 1954,
com'era del resto anticipato anche nella diffida medesima; tassa che l'URC ha inserito
nel dispositivo n. 3 della decisione di scioglimento qui impugnata. Ora,
tuttavia, una simile diffida ricadeva nel campo di applicazione dell'art. 12
della citata Ordinanza, norma speciale applicabile alle diffide secondo gli
art. 152-155 ORC, per cui, a tenore di quest'ultimo disposto, essa "è
dovuta soltanto se ha luogo l'iscrizione corrispondente"; nella
fattispecie, in assenza di iscrizione della decisione di scioglimento della
società, che è stata annullata in questa sede (cfr. supra, consid. 2.1),
non può dunque essere nemmeno prelevata la suddetta tassa di diffida.
3.
3.1. Sulla scorta di
quanto precede, la decisione impugnata dev'essere dunque annullata interamente,
in ogni suo dispositivo.
3.2
Visto l'esito, questa
Corte non preleva tasse né spese per quanto attiene alla procedura di ricorso (art.
47.
cpv. 1 LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso 12 luglio 2017 di RI
1 è accolto.
Di conseguenza:
1.1. La decisione 4 luglio 2017 dell'URC è
integralmente annullata.
2.
Non si preleva una tassa di
giudizio per la procedura di ricorso. L'anticipo delle presumibili spese
processuali concernenti quest'ultima, di fr. 300.-, dev'essere restituito alla
ricorrente.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione all'Ufficio federale
del registro di commercio di Berna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedio
giuridico:
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 segg.
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).