12.2017.11
Responsabilità per atto illecito - onere di allegazione e di specificazione - obbligo di interpello
27 febbraio 2019Italiano21 min
Source ti.ch
AO 1AO 1AO 1AO 1AO 1AO 1AO 1AO 1AO 1AO 1AO 1AO 1AO 1AO 1
Incarto n.
12.2017.11
Lugano
27 febbraio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.161
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 26
luglio 2012 da
AP 1
AP 2
AP 3
AP 4
tutti rappr. dagli RA 1 e
RA 2
contro
AO 1
tutti rappr. da RA 3
AO 6
rappr. da RA 5
con cui gli attori hanno
chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di
fr. 1'523'717.10, somma poi aumentata in sede conclusionale a fr. 1'596'331.98,
oltre interessi al 5% dal 29 aprile 2009;
domanda avversata dai
convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
con sentenza 5 dicembre 2016 ha respinto, ponendo a carico degli attori in solido
le spese processuali di fr. 32'000.- e le ripetibili di complessivi fr.
135'000.- (e meglio fr. 45'000.- per i convenuti AO 4 e AO 5,
fr. 45'000.- per i convenuti AO 3, AO 2 e AO 1 e fr. 45'000.- per la convenuta AO
6);
appellanti gli attori con
appello 23 gennaio 2017, con cui hanno chiesto l’annullamento del querelato
giudizio o almeno del dispositivo sulle spese giudiziarie, con conseguente
rinvio dell’incarto al Pretore per completazione dell’istruttoria e nuova
decisione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i convenuti AO 4 e AO
5 con risposta 2 marzo 2017, i convenuti AO 3, AO 2 e AO 1 con risposta 8 marzo
2017 e la convenuta AO 6 con risposta 9 marzo 2017 hanno postulato la reiezione
del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto della replica
spontanea 17 marzo 2017 degli attori, della duplica spontanea 24 marzo 2017 dei
convenuti AO 3, AO 2 e AO 1 e della duplica spontanea 30 marzo 2017 dei
convenuti AO 4 e AO 5;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Il 29 aprile 2009,
verso le 01.30, un evento piovoso ha scatenato un’importante colata detritica,
che, rovinando a valle dalla zona della part. n. __________ RFD di __________, ove
nel maggio 2005 era stato depositato, trattenuto da un nuovo muro ciclopico,
del materiale di risulta, ha infine raggiunto l’abitato di __________ ed in
particolare l’immobile sito sulla part. n. __________ RFD di __________.
2. Esperito il
necessario tentativo di conciliazione, con petizione 26 luglio 2012 AP 1, AP 2,
AP 3 e AP 4, rispettivamente proprietaria di quest’ultimo immobile la prima,
suo padre il secondo, sua madre la terza e sua sorella la quarta, hanno
convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, AO
4, AO 5, AO 3, AO 2, AO 1 e AO 6, rispettivamente comproprietari del fondo da
cui era partita la colata detritica i primi due, comproprietaria del fondo da
cui era stato estratto il materiale necessario all’edificazione del manufatto
la terza, comproprietario di quel medesimo fondo nonché committente - tramite
la quinta - e direttore dei lavori di costruzione del muro ciclopico il quarto
ed esecutrice materiale del muro ciclopico la sesta, al fine di ottenerne la condanna
in solido al pagamento di una somma poi aumentata in sede conclusionale dagli
originari fr. 1'523'717.10 a fr. 1'596'331.98 oltre interessi al 5% dal 29
aprile 2009. Per quanto riguardava il danno, essi hanno allora riprodotto la
tabella di cui al doc. P, da cui emergeva che lo stesso era costituito dalle “differenze
fra danni riconosciuti e danni liquidati dalla assicuratrice __________”,
suddivise tra A stabile (fr. 35'400.- = perizia fr. 645'400.- ./.
pagamento fr. 610'000.-, cfr. doc. FF), B giardino (fr. 18'900.-
= perizia fr. 38’900.- ./. pagamento fr. 20'000.-, cfr. doc. FF), C franchigia
assicurativa (fr. 10'000.- = perizia fr. 10'000.- ./. pagamento fr. 0.-,
cfr. doc. FF) e D economia domestica
(fr. 80'000.- = perizia fr. 310'000.- ./. pagamento fr. 230'000.-, cfr.
doc. FF), dai “costi non rimborsati dall’assicuratrice __________”,
suddivisi in E __________ per allacciamento temporaneo (fr.
7'159.55, cfr. doc. GG), F trasporto e immagazzinaggio e (recte: di) beni
danneggiati (fr. 32'750.82, con pure una stima magazzino
fr. 36'504.- e una stima trasporto fr. 31'000.-, cfr. doc. GG), G
restauri (fr. 21'048.-, cfr. doc. GG), H mancato godimento
(perizia __________) (fr. 340'129.83 [poi aumentato con le conclusioni a
fr. 383'736.23], cfr. doc. HH), I svalutazione per danno (perizia __________)
(fr. 493'000.-, cfr. doc. II), L costo perizia (__________)
(fr. 3’402.-, cfr. doc. OO), nonché dalle posizioni M danni professionali
di AP 2 (fr. 90'000.-, cfr. doc. NN), di AP 3 (fr. 200'000.-, cfr. doc. LL) e di
AP 4 (fr. 50'000.-, cfr. doc. MM), N danni morali (fr. 1.-), O
spese legali - sopralluoghi (fr. 74'421.- [poi aumentati con le
conclusioni a fr. 103'429.40], cfr. doc. OO) e P perdita di valore
opere restaurate (da quantificare [ma poi mai quantificata]).
Fatti
I convenuti si sono
integralmente opposti alla petizione.
3. Respinti, con
disposizione ordinatoria processuale 23 luglio 2014, tutti i mezzi di prova
ulteriormente offerti dalle parti e raccolti gli allegati conclusivi delle
parti, il Pretore, con sentenza 5 dicembre 2016, ha respinto la petizione
(dispositivo n. 1), ponendo a carico degli attori in solido le spese
processuali di
fr. 32'000.- e le ripetibili di complessivi fr. 135'000.- (e meglio
fr. 45'000.- per i convenuti AO 4 e AO 5, fr. 45'000.- per i convenuti AO 3, AO
2 e AO 1 e fr. 45'000.- per la convenuta AO 6) (dispositivo n. 2). Il giudice
di prime cure ha in sostanza ritenuto che gli attori non avessero sostanziato
in modo sufficiente le loro pretese, in parte (si pensi alle posizioni E,
H e O) neppure risarcibili, e che le uniche pretese che potevano
essere fatte valere da AP 2, da AP 3 e da AP 4, quelle indicate alla posizione M,
fossero pure prescritte.
4. Con l’appello 23
gennaio 2017, avversato dai convenuti AO 4 e AO 5 con risposta 2 marzo 2017,
dai convenuti AO 3, AO 2 e AO 1 con risposta 8 marzo 2017 e dalla convenuta AO
6 con risposta 9 marzo 2017 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 17
marzo 2017 degli attori, la duplica spontanea 24 marzo 2017 dei convenuti AO 3,
AO 2 e AO 1 e la duplica spontanea 30 marzo 2017 dei convenuti AO 4 e AO 5),
gli attori hanno chiesto di annullare il querelato giudizio o almeno il dispositivo
sulle spese giudiziarie, con conseguente rinvio dell’incarto al Pretore per
completazione dell’istruttoria e nuova decisione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi. Essi hanno contestato di aver sostanziato in
modo insufficiente le loro pretese, tutte risarcibili, e che le pretese azionate
da AP 2, AP 3 e AP 4 fossero prescritte.
5. Il Pretore, sul tema
dell’onere di allegazione e di specificazione, ha rilevato, in generale, che “a
sostegno della loro domanda di risarcimento, gli attori hanno riprodotto nella
petizione la tabella di cui al doc. P in cui sono esposte le singole poste di
danno, senza però circostanziarle. In particolare hanno omesso di allegare gli
elementi fattuali che permettono di giudicare in che modo l’evento abbia
ridotto il loro patrimonio rispettivamente di quantificare la differenza tra lo
stato dei loro beni prima e dopo la frana del 2009. A nulla serve un rinvio
generico ai doc. FF-OO, senza spiegazione alcuna in merito ai fatti rilevanti
ai fini del giudizio che da questi dovrebbero emergere. Il danno non può
infatti essere identificato semplicemente con la somma di tutti gli esborsi
avuti per opere eseguite dopo la frana né con la differenza tra quanto emerge
da una perizia privata e quanto corrisposto dalla propria assicurazione sulla
base di una perizia interna e del successivo accordo di liquidazione
sottoscritto dalla stessa AP 3 (doc. FF)” (sentenza p. 7). Egli ha aggiunto
che “nemmeno dopo che nelle loro risposte i convenuti hanno rilevato tale
lacuna, contestando l’insufficiente allegazione dei danni asseritamente patiti,
gli attori hanno ossequiato adeguatamente al loro onere di allegazione. Le
precisazioni apportate” in sede di replica - secondo cui “le
uniche pretese riferibili a AP 2, AP 3 e AP 4 sarebbero quelle previste nella
tabella sotto la rubrica M (danni professionali) mentre tutte le altre
sarebbero riconducibili ai danni subiti da AP 1”, “le spese legali
sarebbero giustificate dall’intervento dei loro patrocinatori nel procedimento
penale e nella presente procedura di risarcimento civile”, “il danno
allo stabile riguarderebbe la differenza di fr. 35'400.- non risarcita
dall’assicurazione __________ sulla scorta della polizza stipulata da AP 3 a
nome e per conto della figlia”, “le fatture __________ sarebbero quelle
emesse e pagate nel periodo del cantiere e funzionali ai lavori di ripristino,
pagate dalla famiglia AP 1 senza poter utilizzare lo stabile rovinato dalla
frana”, “i costi per il trasporto e l’immagazzinamento dei beni di
proprietà della famiglia non avrebbero potuto essere evitati con un semplice
spostamento al piano superiore, ritenuto che il cantiere è durato oltre tre
anni e che, proprio perché il piano superiore non era stato danneggiato e i
mobili ivi presenti non erano stati rimossi, non vi avrebbero trovato posto gli
arredi superstiti dei due piani inferiori”, andrebbe “negata pure qualsiasi
negligenza relativa al fatto di aver lasciato in deposito dei documenti presso
l’abitazione di __________, opportunamente munita di misure di sicurezza e con
i documenti posti in armadi e cassetti”, “il danno morale di fr. 1.- non
sarebbe da comprovare poiché simbolico e, alla luce di quanto avvenuto, più che
appropriato” e “per la perdita di valore delle opere restaurate
sarebbero ancora in attesa della relativa perizia” (sentenza p. 5) - “non
sono infatti idonee a giudicare se gli importi pretesi corrispondono a danni
giuridicamente riconoscibili. L’unica aggiunta di rilievo è quella secondo cui
unicamente i danni professionali riportati al punto M della tabella si riferiscono
a AP 3, AP 4 e AP 2, mentre tutti gli altri sarebbero danni subiti da AP 1,
allora proprietaria della part. __________ RFD di __________” (sentenza p.
7). Passando poi concretamente ad esaminare le singole poste di danno fatte
valere dagli attori, ha quindi ritenuto che per tutte le pretese dovesse essere
ammessa una carenza di allegazione.
5.1. In questa sede gli
attori hanno rimproverato al giudice di prime cure di aver ritenuto che essi
avessero sostanziato in modo insufficiente le loro pretese risarcitorie e hanno
nel contempo contestato la disposizione ordinatoria processuale 23 luglio 2014
con cui, per quella stessa ragione, erano stati respinti tutti i mezzi di prova
ulteriormente offerti dalle parti. Essi, a tale proposito, hanno evidenziato
che concretamente “nel capitolo riguardante il danno patito dalle parti
attrici (cfr. § 88-93, p. 34-36 della petizione 26 luglio 2012) era stata
inserita una tabella dettagliata, allestita sulla base del doc. P e degli altri
documenti menzionati nella tabella stessa, illustrante i danni subiti dalla
famiglia AP 1 a seguito dei fatti e delle responsabilità, sviluppati
puntigliosamente negli altri capitoli della petizione. Nella tabella in
questione ... sono stati inseriti i rimandi puntuali ai documenti
giustificativi, ossia i doc. FF, GG, HH, II, LL, MM, NN e OO (cfr. petizione 26
luglio 2012, p. 35 e 36 e relativi documenti)” (appello p. 10 seg., in tal
senso pure p. 15 segg.), aggiungendo poi che “mediante replica del 17
dicembre 2012”, a p. 19 e 20, “e anche alla luce delle contestazioni dei
convenuti, le parti attrici hanno aggiornato, sostanziato e approfondito il
capitolo concernente il danno, già di per sé sufficientemente preciso, suffragando
le loro allegazioni mediante la produzione dei relativi documenti” (appello
p. 12, in tal senso pure p. 15); hanno poi evidenziato che “in occasione del
dibattimento del 19 aprile 2013, parte attrice aveva prodotto un dettagliato
elenco dei mezzi di prova da assumere e ciò in particolare con riferimento ai
danni patiti” (appello p. 12, in tal senso pure p. 15). A loro dire, “mediante
gli allegati di causa e nell’udienza che ha avuto luogo, le parti attrici hanno
esposto in modo dettagliato, completo e strutturato, i fatti e le relative
domande, in modo da permettere ai convenuti di potere prendere posizione e di
chiedere l’assunzione di controprove. In tal senso, si può affermare che gli
appellanti hanno perfettamente soddisfatto quanto disposto della stessa
dottrina menzionata nella decisione impugnata” (appello p. 14, in tal senso
pure p. 17): “le parti attrici hanno infatti dettagliatamente esposto tutte
le circostanze concernenti la fattispecie, con la produzione della relativa
documentazione e con la richiesta di assunzione di altri mezzi di prova”
(appello p. 15). Con riferimento all’assunto con cui il giudice di prime cure, esaminando
le singole poste di danno da loro fatte valere, aveva poi concluso che per
tutte quelle pretese doveva essere ammessa una carenza di allegazione e che
alcune di esse, e meglio quelle di cui alle posizioni E e H, nemmeno
potevano essere azionate a titolo di risarcimento, essi hanno fatto notare come
lo stesso contenesse tutta una serie di inesattezze.
5.1.1. L’obbligo di una parte di
sostanziare i fatti rilevanti significa che la stessa è tenuta ad
allegare e a specificare quei fatti non solo nei suoi fondamenti ma in
maniera chiara e esaustiva così da permettere a lei di offrire le necessarie
prove, alla controparte di poter prendere posizione e di far assumere le
eventuali controprove, rispettivamente al giudice di apprezzare i fatti e di
sussumerli sotto le norme o i principi giuridici pertinenti (Brehm, Berner Kommentar, 4ª ed., n. 9d
ad art. 42 CO; TF 31 gennaio 2000 4C.340/1999 consid. 2b, 18 luglio 2013
4A_73/2013 consid. 6.1.3). L’ampiezza dell’onere di allegazione e di specificazione
dipende dalla natura della norma di legge invocata dalla parte e dal
comportamento processuale della controparte (DTF 127 III 365 consid. 2b; TF 5
agosto 2014 4A_155/2014 consid. 7.3). In particolare, in caso di contestazione
formulata dalla controparte, le affermazioni di fatto dell’altra devono essere ancor
più descritte e rese concrete, ritenuto che l’indicazione di una posizione di
danno globale, non suddivisa nelle sue singole componenti, non è sufficiente
(TF 17 ottobre 2016 4A_252/2016 consid. 2.2). In ogni caso il rinvio globale a
documenti allegati non basta per adempiere all’onere di allegazione e di
specificazione (TF 6 febbraio 2017 4A_502/2016 consid. 5.2).
5.1.2. A questo stadio della
lite è pacifico che gli attori, nella petizione, si erano limitati a riprodurre
la tabella di cui al doc. P, senza aver fornito ulteriori spiegazioni, salvo
aver aggiunto, per ogni singola posta di danno, il riferimento ad alcuni
documenti (doc. FF-OO).
È poi accertato, siccome
il relativo assunto pretorile non è stato censurato - ed anzi ammesso - in
questa sede dagli attori, che nei loro rispettivi allegati di risposta i
convenuti avevano contestato l’insufficiente allegazione dei danni così
azionati.
Deve parimenti essere
ritenuto assodato che le precisazioni apportate dagli attori nei loro rispettivi
allegati di duplica non erano rilevanti sul tema, salvo nella misura in cui
spiegavano che le pretese di cui alla posizione M riguardavano
singolarmente AP 2, AP 3 e AP 4. In effetti, nonostante il giudice di
prime cure si sia espresso in quei termini, in questa sede gli attori, in
violazione del loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si sono
confrontati con quella motivazione e non hanno spiegato per quali ragioni di
fatto o di diritto la stessa non potesse essere confermata (cfr. DTF 138 III
374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012
4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2). Essi
hanno invero preteso di aver a quel momento “sostanziato e approfondito il
capitolo concernente il danno … suffragando le loro allegazioni mediante la
produzione dei relativi documenti”, ma non hanno poi concretamente
indicato in quali precisi termini si fossero allora espressi e con ciò dimostrato
l’erroneità dell’opposta conclusione del primo giudice, per altro corretta.
Contrariamente a quanto
preteso dagli attori, il fatto che in occasione del dibattimento del 19 aprile
2013 essi abbiano infine “prodotto un dettagliato elenco dei mezzi di prova
da assumere e ciò in particolare con riferimento ai danni patiti” è privo
di rilevanza per il giudizio sull’adempimento o meno dell’onere di allegazione
e di specificazione del danno.
5.1.3. Alla luce di quanto
precede, il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che gli attori non avessero
sufficientemente sostanziato le loro posizioni di danno può essere confermato, tranne
per quanto riguarda le posizioni C franchigia assicurativa dedotta
dall’assicuratrice __________, intervenuta nella liquidazione del
sinistro, E __________ per allacciamento temporaneo (posizione
quest’ultima che per altro, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di
prime cure, costituiva un danno risarcibile, non essendo vero che i relativi
costi sarebbero stati pagati anche in caso di normale godimento dello stabile) e
L costo della perizia __________ per mancato godimento e
per svalutazione.
Diversamente da queste
ultime, sostanziate in modo tutto sommato comprensibile e sufficiente sin nella
petizione, le rimanenti denominazioni utilizzate dagli attori in quell’allegato
per allegare e specificare il loro danno (A stabile, B giardino,
D economia domestica, F trasporto e immagazzinaggio di
beni danneggiati - stima magazzino e stima trasporto, G
restauri, H mancato godimento (perizia __________), I
svalutazione per danno (perizia __________), M danni professionali
di AP 2, di AP 3 e di AP 4, N danni morali e O spese
legali - sopralluoghi) erano lungi dal costituire una sufficiente
allegazione e specificazione, essendo state formulate in modo globale o
generico, rispettivamente non permettendo comunque di chiarire come fosse
formata la relativa pretesa (concreta identificazione dei singoli beni
danneggiati laddove indicati solo globalmente, tipologia e misura del
danneggiamento di quei beni, valore degli stessi prima e dopo l’evento, modalità
di ripristino dei singoli beni danneggiati e relativi costi, elementi fattuali e
calcoli adottati per stabilire le varie posizioni di danno, specificazione
delle pretese indicate solo in modo generico, estensione temporale delle
richieste risarcitorie “di durata”, ecc. …). Nonostante i convenuti con le loro
rispettive risposte avessero eccepito una tale carenza allegatoria, gli attori,
in sede di replica non avevano poi provveduto ad apportare alcuna precisazione
rilevante sul tema, venendo così meno al loro obbligo di descrivere
ulteriormente e di rendere ancor più concrete le loro affermazioni di fatto.
Le presunte inesattezze fattuali
rimproverate dagli attori al giudizio pretorile, oltretutto in larga misura
nuove e con ciò irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC), non sono a loro volta
rilevanti, visto e considerato che nell’appello non è stato indicato, ancor
prima di essere stato provato, se ed eventualmente in che misura le stesse
fossero relative a fatti da loro effettivamente allegati e sostanziati in sede
di petizione o di replica, che a loro dire non sarebbero poi stati presi in
considerazione, a torto, dal giudice di prime cure.
5.2. Gli attori,
nell’ipotesi - qui parzialmente confermata - in cui essi fossero effettivamente
venuti meno al loro obbligo di allegazione per quanto concerne la questione del
danno, hanno rimproverato al giudice di prime cure di non aver fissato loro “un
breve termine entro cui porvi rimedio, ritenuto che tutti gli altri presupposti
per entrare nel merito dell’azione risultano soddisfatti” e di aver
successivamente agito con eccessivo formalismo (appello p. 18).
La censura è manifestamente
infondata. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che l’obbligo
di interpellare le parti in presenza di allegazioni non chiare, contraddittorie
o imprecise oppure manifestamente incomplete (art. 56 CPC), che in sé non
permetterebbe comunque al giudice né di rendere le parti attente su eventuali
fatti che esse non hanno considerato né di aiutarle ad impostare meglio la
causa o di suggerire loro quali argomenti pertinenti allegare per vincerla
(cfr. DTF 142 III 462 consid. 4.3; TF 26 marzo 2018 4A_596/2017), non può
entrare in considerazione laddove la parte che ha reso queste particolari
allegazioni, patrocinata da un avvocato, è stata resa attenta dalla controparte
e ciononostante non ha in seguito ritenuto di conformarsi (TF 23 settembre 2014
4A_78/2014 consid. 3.3.3). Ed è proprio quello che è avvenuto nel caso si specie,
ritenuto che - come si è detto - nei loro rispettivi allegati di risposta i
convenuti avevano provveduto a contestare l’insufficiente allegazione dei danni
così azionati e che le precisazioni apportate dagli attori nei loro rispettivi
allegati di duplica non erano rilevanti sul tema (cfr. consid. 5.1.2 e 5.1.3).
6. Non potendosi così confermare che gli attori avevano
sostanziato in modo insufficiente tutte le loro pretese ed in particolare
quelle di cui alle posizioni C franchigia assicurativa, E __________
per allacciamento temporaneo e L costo della perizia
__________ per mancato godimento e per svalutazione, la sentenza pretorile
deve essere annullata, senza che sia necessario verificare se le uniche pretese
fatte valere da AP 2, da AP 3 e da AP 4, quelle indicate alla posizione M,
fossero pure prescritte, rispettivamente ancora se le spese processuali e le
ripetibili attribuite in prima sede fossero effettivamente corrette.
7. Ne
discende, in parziale accoglimento dell’appello degli attori, che la decisione
impugnata deve essere annullata con rinvio dell’incarto al Pretore affinché, se
del caso previa modifica della disposizione ordinatoria processuale 23 luglio
2014 con riferimento alle posizioni C franchigia assicurativa, E __________
per allacciamento temporaneo e L costo della perizia
__________ per mancato godimento e per svalutazione, sostanziate in modo
sufficiente dagli attori, provveda alla completazione dell’istruttoria e all’emanazione
di una nuova decisione.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado,
calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 1'596'331.98, seguono la rispettiva
soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC), che concretamente, ritenuto che
le posizioni C franchigia assicurativa, E __________ per
allacciamento temporaneo e L costo della perizia __________
per mancato godimento e per svalutazione “valgono” complessivamente fr.
20'561.55 (rispettivamente
fr. 10'000.- la prima, fr. 7'159.55 la seconda e fr. 3'402.- la terza),
dev’essere attribuita equitativamente per 14/15 agli attori e per 1/15 ai
convenuti. Le ripetibili a favore della convenuta AO 6 sono state ridotte, per
tener conto della relativa stringatezza della sua risposta all’appello.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 106 CPC, la LTG e il Rtar
decide:
I.
L’appello 23 gennaio 2017 di AP 1, AP
2, AP 3 e AP 4 è parzialmente accolto nel senso che la
decisione 5 dicembre 2016 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è
annullata e gli atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione
della causa ai sensi dei considerandi.
Considerandi
II.
Le spese processuali della procedura
d’appello di fr. 30'000.- sono poste a carico degli appellanti in solido per
14/15 e per 1/15 a carico degli appellati in solido, ai quali gli appellanti,
sempre in solido, rifonderanno complessivi fr. 45'000.- per ripetibili (e
meglio fr. 20'000.- per gli appellati AO 4 e AO 5, fr. 20'000.- per gli
appellati AO 3, AO 2 e AO 1 e
fr. 5'000.- per l’appellata AO 6).
III. Notificazione:
-
-
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è
ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).
Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune
conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,
o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.
91.
LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92
cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il
ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio
irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).