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Decisione

12.2017.11

Responsabilità per atto illecito - onere di allegazione e di specificazione - obbligo di interpello

27 febbraio 2019Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I convenuti si sono

integralmente opposti alla petizione.

3. Respinti, con

disposizione ordinatoria processuale 23 luglio 2014, tutti i mezzi di prova

ulteriormente offerti dalle parti e raccolti gli allegati conclusivi delle

parti, il Pretore, con sentenza 5 dicembre 2016, ha respinto la petizione

(dispositivo n. 1), ponendo a carico degli attori in solido le spese

processuali di

fr. 32'000.- e le ripetibili di complessivi fr. 135'000.- (e meglio

fr. 45'000.- per i convenuti AO 4 e AO 5, fr. 45'000.- per i convenuti AO 3, AO

2 e AO 1 e fr. 45'000.- per la convenuta AO 6) (dispositivo n. 2). Il giudice

di prime cure ha in sostanza ritenuto che gli attori non avessero sostanziato

in modo sufficiente le loro pretese, in parte (si pensi alle posizioni E,

H e O) neppure risarcibili, e che le uniche pretese che potevano

essere fatte valere da AP 2, da AP 3 e da AP 4, quelle indicate alla posizione M,

fossero pure prescritte.

4. Con l’appello 23

gennaio 2017, avversato dai convenuti AO 4 e AO 5 con risposta 2 marzo 2017,

dai convenuti AO 3, AO 2 e AO 1 con risposta 8 marzo 2017 e dalla convenuta AO

6 con risposta 9 marzo 2017 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 17

marzo 2017 degli attori, la duplica spontanea 24 marzo 2017 dei convenuti AO 3,

AO 2 e AO 1 e la duplica spontanea 30 marzo 2017 dei convenuti AO 4 e AO 5),

gli attori hanno chiesto di annullare il querelato giudizio o almeno il dispositivo

sulle spese giudiziarie, con conseguente rinvio dell’incarto al Pretore per

completazione dell’istruttoria e nuova decisione, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi. Essi hanno contestato di aver sostanziato in

modo insufficiente le loro pretese, tutte risarcibili, e che le pretese azionate

da AP 2, AP 3 e AP 4 fossero prescritte.

5. Il Pretore, sul tema

dell’onere di allegazione e di specificazione, ha rilevato, in generale, che “a

sostegno della loro domanda di risarcimento, gli attori hanno riprodotto nella

petizione la tabella di cui al doc. P in cui sono esposte le singole poste di

danno, senza però circostanziarle. In particolare hanno omesso di allegare gli

elementi fattuali che permettono di giudicare in che modo l’evento abbia

ridotto il loro patrimonio rispettivamente di quantificare la differenza tra lo

stato dei loro beni prima e dopo la frana del 2009. A nulla serve un rinvio

generico ai doc. FF-OO, senza spiegazione alcuna in merito ai fatti rilevanti

ai fini del giudizio che da questi dovrebbero emergere. Il danno non può

infatti essere identificato semplicemente con la somma di tutti gli esborsi

avuti per opere eseguite dopo la frana né con la differenza tra quanto emerge

da una perizia privata e quanto corrisposto dalla propria assicurazione sulla

base di una perizia interna e del successivo accordo di liquidazione

sottoscritto dalla stessa AP 3 (doc. FF)” (sentenza p. 7). Egli ha aggiunto

che “nemmeno dopo che nelle loro risposte i convenuti hanno rilevato tale

lacuna, contestando l’insufficiente allegazione dei danni asseritamente patiti,

gli attori hanno ossequiato adeguatamente al loro onere di allegazione. Le

precisazioni apportate” in sede di replica - secondo cui “le

uniche pretese riferibili a AP 2, AP 3 e AP 4 sarebbero quelle previste nella

tabella sotto la rubrica M (danni professionali) mentre tutte le altre

sarebbero riconducibili ai danni subiti da AP 1”, “le spese legali

sarebbero giustificate dall’intervento dei loro patrocinatori nel procedimento

penale e nella presente procedura di risarcimento civile”, “il danno

allo stabile riguarderebbe la differenza di fr. 35'400.- non risarcita

dall’assicurazione __________ sulla scorta della polizza stipulata da AP 3 a

nome e per conto della figlia”, “le fatture __________ sarebbero quelle

emesse e pagate nel periodo del cantiere e funzionali ai lavori di ripristino,

pagate dalla famiglia AP 1 senza poter utilizzare lo stabile rovinato dalla

frana”, “i costi per il trasporto e l’immagazzinamento dei beni di

proprietà della famiglia non avrebbero potuto essere evitati con un semplice

spostamento al piano superiore, ritenuto che il cantiere è durato oltre tre

anni e che, proprio perché il piano superiore non era stato danneggiato e i

mobili ivi presenti non erano stati rimossi, non vi avrebbero trovato posto gli

arredi superstiti dei due piani inferiori”, andrebbe “negata pure qualsiasi

negligenza relativa al fatto di aver lasciato in deposito dei documenti presso

l’abitazione di __________, opportunamente munita di misure di sicurezza e con

i documenti posti in armadi e cassetti”, “il danno morale di fr. 1.- non

sarebbe da comprovare poiché simbolico e, alla luce di quanto avvenuto, più che

appropriato” e “per la perdita di valore delle opere restaurate

sarebbero ancora in attesa della relativa perizia” (sentenza p. 5) - “non

sono infatti idonee a giudicare se gli importi pretesi corrispondono a danni

giuridicamente riconoscibili. L’unica aggiunta di rilievo è quella secondo cui

unicamente i danni professionali riportati al punto M della tabella si riferiscono

a AP 3, AP 4 e AP 2, mentre tutti gli altri sarebbero danni subiti da AP 1,

allora proprietaria della part. __________ RFD di __________” (sentenza p.

7). Passando poi concretamente ad esaminare le singole poste di danno fatte

valere dagli attori, ha quindi ritenuto che per tutte le pretese dovesse essere

ammessa una carenza di allegazione.

5.1. In questa sede gli

attori hanno rimproverato al giudice di prime cure di aver ritenuto che essi

avessero sostanziato in modo insufficiente le loro pretese risarcitorie e hanno

nel contempo contestato la disposizione ordinatoria processuale 23 luglio 2014

con cui, per quella stessa ragione, erano stati respinti tutti i mezzi di prova

ulteriormente offerti dalle parti. Essi, a tale proposito, hanno evidenziato

che concretamente “nel capitolo riguardante il danno patito dalle parti

attrici (cfr. § 88-93, p. 34-36 della petizione 26 luglio 2012) era stata

inserita una tabella dettagliata, allestita sulla base del doc. P e degli altri

documenti menzionati nella tabella stessa, illustrante i danni subiti dalla

famiglia AP 1 a seguito dei fatti e delle responsabilità, sviluppati

puntigliosamente negli altri capitoli della petizione. Nella tabella in

questione ... sono stati inseriti i rimandi puntuali ai documenti

giustificativi, ossia i doc. FF, GG, HH, II, LL, MM, NN e OO (cfr. petizione 26

luglio 2012, p. 35 e 36 e relativi documenti)” (appello p. 10 seg., in tal

senso pure p. 15 segg.), aggiungendo poi che “mediante replica del 17

dicembre 2012”, a p. 19 e 20, “e anche alla luce delle contestazioni dei

convenuti, le parti attrici hanno aggiornato, sostanziato e approfondito il

capitolo concernente il danno, già di per sé sufficientemente preciso, suffragando

le loro allegazioni mediante la produzione dei relativi documenti” (appello

p. 12, in tal senso pure p. 15); hanno poi evidenziato che “in occasione del

dibattimento del 19 aprile 2013, parte attrice aveva prodotto un dettagliato

elenco dei mezzi di prova da assumere e ciò in particolare con riferimento ai

danni patiti” (appello p. 12, in tal senso pure p. 15). A loro dire, “mediante

gli allegati di causa e nell’udienza che ha avuto luogo, le parti attrici hanno

esposto in modo dettagliato, completo e strutturato, i fatti e le relative

domande, in modo da permettere ai convenuti di potere prendere posizione e di

chiedere l’assunzione di controprove. In tal senso, si può affermare che gli

appellanti hanno perfettamente soddisfatto quanto disposto della stessa

dottrina menzionata nella decisione impugnata” (appello p. 14, in tal senso

pure p. 17): “le parti attrici hanno infatti dettagliatamente esposto tutte

le circostanze concernenti la fattispecie, con la produzione della relativa

documentazione e con la richiesta di assunzione di altri mezzi di prova”

(appello p. 15). Con riferimento all’assunto con cui il giudice di prime cure, esaminando

le singole poste di danno da loro fatte valere, aveva poi concluso che per

tutte quelle pretese doveva essere ammessa una carenza di allegazione e che

alcune di esse, e meglio quelle di cui alle posizioni E e H, nemmeno

potevano essere azionate a titolo di risarcimento, essi hanno fatto notare come

lo stesso contenesse tutta una serie di inesattezze.

5.1.1. L’obbligo di una parte di

sostanziare i fatti rilevanti significa che la stessa è tenuta ad

allegare e a specificare quei fatti non solo nei suoi fondamenti ma in

maniera chiara e esaustiva così da permettere a lei di offrire le necessarie

prove, alla controparte di poter prendere posizione e di far assumere le

eventuali controprove, rispettivamente al giudice di apprezzare i fatti e di

sussumerli sotto le norme o i principi giuridici pertinenti (Brehm, Berner Kommentar, 4ª ed., n. 9d

ad art. 42 CO; TF 31 gennaio 2000 4C.340/1999 consid. 2b, 18 luglio 2013

4A_73/2013 consid. 6.1.3). L’ampiezza dell’onere di allegazione e di specificazione

dipende dalla natura della norma di legge invocata dalla parte e dal

comportamento processuale della controparte (DTF 127 III 365 consid. 2b; TF 5

agosto 2014 4A_155/2014 consid. 7.3). In particolare, in caso di contestazione

formulata dalla controparte, le affermazioni di fatto dell’altra devono essere ancor

più descritte e rese concrete, ritenuto che l’indicazione di una posizione di

danno globale, non suddivisa nelle sue singole componenti, non è sufficiente

(TF 17 ottobre 2016 4A_252/2016 consid. 2.2). In ogni caso il rinvio globale a

documenti allegati non basta per adempiere all’onere di allegazione e di

specificazione (TF 6 febbraio 2017 4A_502/2016 consid. 5.2).

5.1.2. A questo stadio della

lite è pacifico che gli attori, nella petizione, si erano limitati a riprodurre

la tabella di cui al doc. P, senza aver fornito ulteriori spiegazioni, salvo

aver aggiunto, per ogni singola posta di danno, il riferimento ad alcuni

documenti (doc. FF-OO).

È poi accertato, siccome

il relativo assunto pretorile non è stato censurato - ed anzi ammesso - in

questa sede dagli attori, che nei loro rispettivi allegati di risposta i

convenuti avevano contestato l’insufficiente allegazione dei danni così

azionati.

Deve parimenti essere

ritenuto assodato che le precisazioni apportate dagli attori nei loro rispettivi

allegati di duplica non erano rilevanti sul tema, salvo nella misura in cui

spiegavano che le pretese di cui alla posizione M riguardavano

singolarmente AP 2, AP 3 e AP 4. In effetti, nonostante il giudice di

prime cure si sia espresso in quei termini, in questa sede gli attori, in

violazione del loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si sono

confrontati con quella motivazione e non hanno spiegato per quali ragioni di

fatto o di diritto la stessa non potesse essere confermata (cfr. DTF 138 III

374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012

4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2). Essi

hanno invero preteso di aver a quel momento “sostanziato e approfondito il

capitolo concernente il danno … suffragando le loro allegazioni mediante la

produzione dei relativi documenti”, ma non hanno poi concretamente

indicato in quali precisi termini si fossero allora espressi e con ciò dimostrato

l’erroneità dell’opposta conclusione del primo giudice, per altro corretta.

Contrariamente a quanto

preteso dagli attori, il fatto che in occasione del dibattimento del 19 aprile

2013 essi abbiano infine “prodotto un dettagliato elenco dei mezzi di prova

da assumere e ciò in particolare con riferimento ai danni patiti” è privo

di rilevanza per il giudizio sull’adempimento o meno dell’onere di allegazione

e di specificazione del danno.

5.1.3. Alla luce di quanto

precede, il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che gli attori non avessero

sufficientemente sostanziato le loro posizioni di danno può essere confermato, tranne

per quanto riguarda le posizioni C franchigia assicurativa dedotta

dall’assicuratrice __________, intervenuta nella liquidazione del

sinistro, E __________ per allacciamento temporaneo (posizione

quest’ultima che per altro, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di

prime cure, costituiva un danno risarcibile, non essendo vero che i relativi

costi sarebbero stati pagati anche in caso di normale godimento dello stabile) e

L costo della perizia __________ per mancato godimento e

per svalutazione.

Diversamente da queste

ultime, sostanziate in modo tutto sommato comprensibile e sufficiente sin nella

petizione, le rimanenti denominazioni utilizzate dagli attori in quell’allegato

per allegare e specificare il loro danno (A stabile, B giardino,

D economia domestica, F trasporto e immagazzinaggio di

beni danneggiati - stima magazzino e stima trasporto, G

restauri, H mancato godimento (perizia __________), I

svalutazione per danno (perizia __________), M danni professionali

di AP 2, di AP 3 e di AP 4, N danni morali e O spese

legali - sopralluoghi) erano lungi dal costituire una sufficiente

allegazione e specificazione, essendo state formulate in modo globale o

generico, rispettivamente non permettendo comunque di chiarire come fosse

formata la relativa pretesa (concreta identificazione dei singoli beni

danneggiati laddove indicati solo globalmente, tipologia e misura del

danneggiamento di quei beni, valore degli stessi prima e dopo l’evento, modalità

di ripristino dei singoli beni danneggiati e relativi costi, elementi fattuali e

calcoli adottati per stabilire le varie posizioni di danno, specificazione

delle pretese indicate solo in modo generico, estensione temporale delle

richieste risarcitorie “di durata”, ecc. …). Nonostante i convenuti con le loro

rispettive risposte avessero eccepito una tale carenza allegatoria, gli attori,

in sede di replica non avevano poi provveduto ad apportare alcuna precisazione

rilevante sul tema, venendo così meno al loro obbligo di descrivere

ulteriormente e di rendere ancor più concrete le loro affermazioni di fatto.

Le presunte inesattezze fattuali

rimproverate dagli attori al giudizio pretorile, oltretutto in larga misura

nuove e con ciò irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC), non sono a loro volta

rilevanti, visto e considerato che nell’appello non è stato indicato, ancor

prima di essere stato provato, se ed eventualmente in che misura le stesse

fossero relative a fatti da loro effettivamente allegati e sostanziati in sede

di petizione o di replica, che a loro dire non sarebbero poi stati presi in

considerazione, a torto, dal giudice di prime cure.

5.2. Gli attori,

nell’ipotesi - qui parzialmente confermata - in cui essi fossero effettivamente

venuti meno al loro obbligo di allegazione per quanto concerne la questione del

danno, hanno rimproverato al giudice di prime cure di non aver fissato loro “un

breve termine entro cui porvi rimedio, ritenuto che tutti gli altri presupposti

per entrare nel merito dell’azione risultano soddisfatti” e di aver

successivamente agito con eccessivo formalismo (appello p. 18).

La censura è manifestamente

infondata. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che l’obbligo

di interpellare le parti in presenza di allegazioni non chiare, contraddittorie

o imprecise oppure manifestamente incomplete (art. 56 CPC), che in sé non

permetterebbe comunque al giudice né di rendere le parti attente su eventuali

fatti che esse non hanno considerato né di aiutarle ad impostare meglio la

causa o di suggerire loro quali argomenti pertinenti allegare per vincerla

(cfr. DTF 142 III 462 consid. 4.3; TF 26 marzo 2018 4A_596/2017), non può

entrare in considerazione laddove la parte che ha reso queste particolari

allegazioni, patrocinata da un avvocato, è stata resa attenta dalla controparte

e ciononostante non ha in seguito ritenuto di conformarsi (TF 23 settembre 2014

4A_78/2014 consid. 3.3.3). Ed è proprio quello che è avvenuto nel caso si specie,

ritenuto che - come si è detto - nei loro rispettivi allegati di risposta i

convenuti avevano provveduto a contestare l’insufficiente allegazione dei danni

così azionati e che le precisazioni apportate dagli attori nei loro rispettivi

allegati di duplica non erano rilevanti sul tema (cfr. consid. 5.1.2 e 5.1.3).

6. Non potendosi così confermare che gli attori avevano

sostanziato in modo insufficiente tutte le loro pretese ed in particolare

quelle di cui alle posizioni C franchigia assicurativa, E __________

per allacciamento temporaneo e L costo della perizia

__________ per mancato godimento e per svalutazione, la sentenza pretorile

deve essere annullata, senza che sia necessario verificare se le uniche pretese

fatte valere da AP 2, da AP 3 e da AP 4, quelle indicate alla posizione M,

fossero pure prescritte, rispettivamente ancora se le spese processuali e le

ripetibili attribuite in prima sede fossero effettivamente corrette.

7. Ne

discende, in parziale accoglimento dell’appello degli attori, che la decisione

impugnata deve essere annullata con rinvio dell’incarto al Pretore affinché, se

del caso previa modifica della disposizione ordinatoria processuale 23 luglio

2014 con riferimento alle posizioni C franchigia assicurativa, E __________

per allacciamento temporaneo e L costo della perizia

__________ per mancato godimento e per svalutazione, sostanziate in modo

sufficiente dagli attori, provveda alla completazione dell’istruttoria e all’emanazione

di una nuova decisione.

Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado,

calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 1'596'331.98, seguono la rispettiva

soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC), che concretamente, ritenuto che

le posizioni C franchigia assicurativa, E __________ per

allacciamento temporaneo e L costo della perizia __________

per mancato godimento e per svalutazione “valgono” complessivamente fr.

20'561.55 (rispettivamente

fr. 10'000.- la prima, fr. 7'159.55 la seconda e fr. 3'402.- la terza),

dev’essere attribuita equitativamente per 14/15 agli attori e per 1/15 ai

convenuti. Le ripetibili a favore della convenuta AO 6 sono state ridotte, per

tener conto della relativa stringatezza della sua risposta all’appello.

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 106 CPC, la LTG e il Rtar

decide:

I.

L’appello 23 gennaio 2017 di AP 1, AP

2, AP 3 e AP 4 è parzialmente accolto nel senso che la

decisione 5 dicembre 2016 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è

annullata e gli atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione

della causa ai sensi dei considerandi.

Considerandi

II.

Le spese processuali della procedura

d’appello di fr. 30'000.- sono poste a carico degli appellanti in solido per

14/15 e per 1/15 a carico degli appellati in solido, ai quali gli appellanti,

sempre in solido, rifonderanno complessivi fr. 45'000.- per ripetibili (e

meglio fr. 20'000.- per gli appellati AO 4 e AO 5, fr. 20'000.- per gli

appellati AO 3, AO 2 e AO 1 e

fr. 5'000.- per l’appellata AO 6).

III. Notificazione:

-

-

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è

ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).

Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune

conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,

o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.

91.

LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate

separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92

cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il

ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio

irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una

decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).