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Decisione

12.2017.110

Diritto alla prova

26 novembre 2018Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i quattro testimoni, il Pretore, con decisione processuale ordinatoria 23

novembre 2016, “per il proseguo della vertenza” ha in seguito assegnato

“alle parti un termine di 20 … giorni per indicare, motivandole, quali prove

intendono mantenere utili per giudicare quanto indicato a p. 13 del verbale di

prime arringhe, ovvero se il licenziamento immediato fosse o meno giustificato”

(p. 4). In esito a tale richiesta, l’attore, riservandosi “di chiedere la

riassunzione di detti testi, rispettivamente l’assunzione degli altri testi

citati nell’udienza di prime arringhe, una volta chiarito il tema principale

del licenziamento immediato”, ha indicato di voler mantenere, oltre

all’interrogatorio delle parti, le testimonianze di __________, __________, __________

e __________ (lettera 13 dicembre 2016); la convenuta ha invece indicato di

voler mantenere, oltre all’interrogatorio delle parti, le testimonianze di __________,

__________, __________ e __________ (lettera 8 dicembre 2016). Con decisione

processuale ordinatoria 30 gennaio 2017, il Pretore, considerato che “si

ritiene opportuno per il momento ammettere quelle di cui al dispositivo”,

ha ammesso le audizioni testimoniali di __________ e __________, aggiungendo

che “sulle restanti si deciderà una volta assunte quelle qui ammesse”.

Sentiti

i due ulteriori testimoni, il Pretore, con decisione processuale ordinatoria 17

marzo 2017, considerando che “a fronte delle allegazioni delle parti nelle

comparse scritte, dei fatti rilevanti ai fini del giudizio e oggetto di

contestazione le prove offerte dalle parti e non ancora assunte non necessitano

ai fini del giudizio, per le ragioni che verranno indicate in sede di decisione

finale, motivo per cui va ordinata la chiusura dell’istruttoria”, ha disposto

la reiezione di tutte le prove offerte dalle parti non ancora ammesse.

Nella

decisione 12 giugno 2017, infine, il Pretore non ha spiegato le ragioni per cui

non ha ritenuto di assumere altre prove con riferimento al tema del carattere

giustificato o meno del licenziamento immediato, mentre, con riferimento alle

pretese a titolo di partecipazione alle performances generate dal team

“portfolio management”, alle revenues generate dal “certificato

finanziario” e alle revenues generate da __________, ha osservato che le

allegazioni e i mezzi di prova offerti dall’attore a dimostrazione del quantum

erano assolutamente insufficienti e “di conseguenza risultava inutile anche

l’assunzione di mezzi di prova tesi a dimostrare l’asserito accordo verbale tra

le parti”.

8. L’attore

ha innanzitutto contestato il fatto che il Pretore non avesse assunto tutte le prove

da lui offerte sul tema del carattere ingiustificato o meno del suo

licenziamento immediato.

L’esame della censura d’appello risulta a questo

momento prematuro, lo stesso presupponendo la conoscenza dei motivi che avevano

indotto il Pretore a non ammettere l’assunzione di quelle prove, che tuttavia non

sono noti. In effetti il giudice di prime cure, pur avendo preannunciato, con

la decisione processuale ordinatoria 17 marzo 2017, che “a fronte delle

allegazioni delle parti nelle comparse scritte, dei fatti rilevanti ai fini del

giudizio e oggetto di contestazione le prove offerte dalle parti e non ancora

assunte non necessitano ai fini del giudizio, per le ragioni che verranno

indicate in sede di decisione finale”, non ha poi spiegato, con la decisione

finale qui impugnata, violando con ciò il suo obbligo di motivazione (cfr. Hasenböhler, op. cit., n. 32 ad art. 152;

TF 8 ottobre 2002 4P.142/2002 consid. 2.3.1), perché le prove che l’attore

aveva indicato di voler mantenere sul tema con la lettera 13 dicembre 2016, e

meglio l’interrogatorio delle parti (ossia quello di sé stesso e di __________)

e le testimonianze di __________, __________ e __________, erano state da lui respinte.

La

richiesta di annullare la decisione sul tema del carattere ingiustificato del

licenziamento immediato dell’attore e di rinviare l’incarto al primo giudice risulta

dunque fondata. Il Pretore, dunque, dovrà assumere quelle prove e con esse, se

ritenuto opportuno, anche le testimonianze che la convenuta aveva indicato di voler

a sua volta mantenere sul tema con la lettera 8 dicembre 2016 (ossia quelle di __________

e __________), statuendo poi nuovamente sul fondamento del licenziamento immediato

dell’attore e sulle relative pretese pecuniarie; oppure, in alternativa, se non

dovesse ritenere necessario procedere in quel senso, dovrà spiegare nella sua

decisione per quali motivi le stesse non dovevano essere assunte.

9. È

pure senz’altro a ragione che l’attore ha in seguito lamentato di essere pure stato

impedito di assumere tutte le prove da lui offerte riferite alle pretese a

titolo di bonus rispettivamente a titolo di partecipazione alle performances

generate dal team “portfolio management”, alle revenues generate dal

“certificato finanziario” e alle revenues generate da __________.

Come si è già accennato, dopo aver respinto con

decisione processuale ordinatoria 17 marzo 2017 tutte le prove offerte dalle

parti non ancora ammesse, ossia, per quanto qui interessa, tutte quelle

relative a queste ultime due pretese, il Pretore, con la decisione qui

impugnata ha accertato che il bonus previsto contrattualmente costituiva in

realtà una mera gratificazione a carattere volontario, rispettivamente che, anche

se il fatto che il contratto non prevedeva un diritto alla partecipazione al

risultato d’esercizio era stato validamente contestato e avrebbe dovuto essere

oggetto di istruttoria, le allegazioni e i mezzi di prova offerti dall’attore a

dimostrazione del quantum della partecipazione alle performances e

alle revenues di cui si è detto erano assolutamente insufficienti e “di

conseguenza risultava inutile anche l’assunzione di mezzi di prova tesi a

dimostrare l’asserito accordo verbale tra le parti” (p. 13). Sennonché, già

dalla sola lettura della decisione si poteva evincere che negli allegati

preliminari l’attore aveva addotto che il nuovo contratto di lavoro allestito

per scritto tra le parti era stato integrato da accordi verbali tali da

giustificare le sue pretese a titolo di bonus e di partecipazione alle performances

e alle revenues, rispettivamente che egli aveva pure fornito le

necessarie indicazioni sul quantum di quest’ultima pretesa: nella

pronunzia pretorile si leggeva in effetti che l’attore “con la petizione … a

sostegno della propria pretesa ha dapprima allegato che nonostante la

sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro del 25 settembre 2013 … la

convenuta gli avrebbe garantito anche una componente variabile del salario,

così come già previsto nel precedente contratto di lavoro, ovvero il versamento

di una partecipazione ai proventi da lui generati per la società” (p. 2) e

che “in replica … ha ribadito le proprie richieste aggiungendo che la

remunerazione legata ai fondi, versatagli trimestralmente, dimostrerebbe

l’accordo relativo alla componente salariale aggiuntiva non prevista nella

versione cartacea del contratto di lavoro” (p. 4); lo stesso Pretore ha poi

precisato che “né il contratto prevedeva alcun diritto alla partecipazione

al risultato dell’esercizio ai sensi dell’art. 322a CO. L’attore sostiene però

che, nonostante la modifica contrattuale avvenuta il 25 settembre 2013, la

convenuta gli avrebbe garantito fin da subito il pagamento di una parte

variabile del salario, così come già previsto nel precedente contratto di

lavoro, ossia il versamento di una partecipazione ai proventi da lui generati

per la società. Difatti, il contratto di lavoro dell’8 novembre 2011 prevedeva

una remunerazione variabile nei seguenti termini: “un bonus annuo, calcolato al

31.12. di ogni anno, determinato come segue: il 30% dell’utile netto della

società generato dalla gestione di un fondo equity asimmetrico del quale il

dipendente risulta esserne il gestore e il 30% dei ricavi della società sulle

negoziazioni dei prodotti forex al netto dei costi per i quali il dipendente

risulta essere stato il negoziatore (doc. C p. 2 pt. 3)” (p. 12 seg.); ma

soprattutto, sul tema del quantum delle pretese a titolo di

partecipazione alle performances e alle revenues, il giudice di

prime cure ha infine osservato che “a fronte delle contestazioni della

convenuta i docc. T, Y e BB [N.d.R.

versati agli atti dall’attore con la petizione] non sono … idonei a dimostrare

la bontà degli importi posti alla base dei calcoli del signor AP 1, stante che

il doc. T è praticamente illeggibile e nulla indica che si riferisca effettivamente

al certificato gestito dall’attore, così come inteso nel contratto di lavoro

doc. C, mentre i docc. Y e BB

hanno unicamente valore di allegazione di parte e non comprovano nulla” (p. 13), senza tuttavia avvedersi che se quei due

ultimi documenti, prodotti proprio per “dimostrare

la bontà degli importi posti alla base dei calcoli del signor AP 1”, avevano il “valore di allegazione di parte” -

ed era proprio così -, era ovvio che l’attore aveva in tal modo ossequiato al

suo onere di allegazione anche sul relativo quantum, per cui non era poi

possibile concludere che l’assunzione del mezzi di prova su quel tema era

inutile e che “di conseguenza risultava inutile anche l’assunzione di mezzi

di prova tesi a dimostrare l’asserito accordo verbale tra le parti”. Ammessa

con ciò l’esistenza di una sufficiente allegazione sui fatti rilevanti, all’attore

doveva senz’altro essere data la possibilità di dimostrare, con le pertinenti

prove da lui offerte in prima sede e qui riproposte, le circostanze da lui evocate

a sostegno di quelle due pretese.

L’attore può così essere seguito laddove ha chiesto di

rinviare l’incarto al primo giudice affinché provveda ad assumere, sul tema, le

prove da lui ribadite in questa sede, segnatamente l’interrogatorio delle parti

(ossia quello di sé stesso e di __________) e le testimonianze di __________, __________,

__________ e __________, quest’ultimo sentito inizialmente solo sulla questione

del carattere ingiustificato o meno del licenziamento immediato. Nulla impedirà

beninteso al Pretore, se dovesse ritenerlo opportuno, di eventualmente assumere

sul tema anche le ulteriori testimonianze offerte in prima sede dalla

convenuta.

10. Ne

discende, in parziale accoglimento dell’appello dell’attore (e meglio in

accoglimento della sua richiesta formulata in via ancor più subordinata), che

la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio dell’incarto al Pretore

affinché proceda ai sensi dei considerandi che precedono.

Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado

seguono la rispettiva soccombenza delle parti, concretamente da attribuirsi per

1/4 all’attore e per 3/4 alla convenuta, ritenuto che le stesse, nonostante un

valore litigioso di fr. 436'966.65, sono state quantificate in misura ridotta per

tener conto del fatto che la presente decisione non pone fine alla lite.

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 106 CPC, la LTG e il Rtar

decide:

I.

L’appello 13 luglio 2017 di AP 1 è

parzialmente accolto nel senso che la decisione 12 giugno 2017 del

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è annullata e gli atti di causa

sono ritornati al Pretore per la continuazione della causa ai sensi dei

considerandi.

Considerandi

II.

Le spese processuali della

procedura d’appello di fr. 5'000.- sono poste a carico dell’appellante per 1/4

e per 3/4 a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 2'000.- per

ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è

ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).

Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune

conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,

o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.

91.

LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate

separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92

cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il

ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile

o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione

finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).