12.2017.110
Diritto alla prova
26 novembre 2018Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.110
Lugano
26 novembre 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.271
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 7
dicembre 2015 da
AP
1
rappr. da RA 1
contro
AO
1
rappr. da RA 2
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 436'966.65 oltre interessi al
5% dal 6 marzo 2015;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
decisione 12 giugno 2017 ha respinto;
appellante l'attore con
appello 13 luglio 2017, con cui ha chiesto in via principale, previo
accertamento del carattere ingiustificato del suo licenziamento immediato, la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, in via subordinata,
sempre previo accertamento del carattere ingiustificato del suo licenziamento
immediato, l’annullamento della decisione impugnata con rinvio della causa al
Pretore affinché statuisca sulle pretese pecuniarie derivanti dallo stesso, e,
in via ancor più subordinata, l’annullamento della pronuncia pretorile con
rinvio dell’incarto al primo giudice affinché, assunte le prove necessarie (in
particolare l’interrogatorio delle parti), statuisca nuovamente sul fondamento
del suo licenziamento e sulle relative pretese pecuniarie, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con
risposta 5 ottobre 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta
di spese e ripetibili;
preso atto della replica
spontanea 20 ottobre 2017 dell'attore e dello scritto 3 novembre 2017 della
convenuta;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Con
contratto 8 novembre 2011 AP 1 è stato assunto a tempo indeterminato da AO 1 in
qualità di gestore patrimoniale e, dal 13 dicembre 2012, è stato pure nominato
membro del consiglio di amministrazione della società. Il 25 settembre 2013 le
parti hanno poi sottoscritto un nuovo contratto di lavoro, modificando, tra le
altre cose, gli accordi in merito al salario e aumentando il periodo di
disdetta a 6 mesi.
Con raccomandata 6 marzo
2015 AO 1 ha rescisso con effetto immediato sia il contratto di lavoro sia il
contratto di membro del consiglio di amministrazione.
2. Ottenuta la
necessaria autorizzazione ad agire, con petizione 7 dicembre 2015 AP 1, ritenendo ingiustificato il suo licenziamento immediato, ha convenuto
in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per
ottenerne la condanna al pagamento di fr. 436'966.65 oltre interessi al
5% dal 6 marzo 2015, somma corrispondente al salario fisso dovuto fino alla
scadenza del periodo di disdetta (fr. 85'000.-), all’indennità per
licenziamento ingiustificato pari a 4 mensilità (fr. 56'666.65), al bonus e
alla partecipazione alle performances generate dal team “portfolio
management” (fr. 80'000.-), alla partecipazione alle revenues generate
dal “certificato finanziario” tra aprile 2014 e febbraio 2015 (fr. 208'000.-) e
alla partecipazione alle revenues generate da __________ tra gennaio e febbraio
2015 (fr. 7'300.-).
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione.
3. Il Pretore, con la decisione
12 giugno 2017 qui impugnata, ha respinto la petizione, ponendo la tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 15’000.- a carico dell’attore, tenuto
altresì a rifondere alla controparte fr. 33’000.- a titolo di ripetibili.
Il giudice di prime
cure ha innanzitutto ritenuto giustificato il licenziamento immediato dell’attore
e ha pertanto escluso il buon fondamento delle pretese attoree relative al
salario fisso nel periodo di disdetta e all’indennità per licenziamento ingiustificato.
Quanto alle pretese a titolo di bonus rispettivamente a titolo di
partecipazione alle performances generate dal team “portfolio management”,
alle revenues generate dal “certificato finanziario” e alle revenues
generate da __________, le prime sono state a loro volta disattese in quanto il
bonus previsto contrattualmente costituiva in realtà una mera gratificazione a
carattere volontario, mentre le seconde sono state respinte siccome le allegazioni
e i mezzi di prova offerti dall’attore a dimostrazione del relativo quantum
erano assolutamente insufficienti.
4. Con l’appello 13 luglio
2017 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 5 ottobre 2017 (a
cui hanno fatto seguito la replica spontanea 20 ottobre 2017 dell'attore e lo
scritto 3 novembre 2017 della convenuta), l'attore ha chiesto in via
principale, previo accertamento del carattere ingiustificato del suo
licenziamento immediato, la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
la petizione: egli ha ritenuto che le risultanze istruttorie, se interpretate
correttamente, avrebbero permesso di confermare il carattere ingiustificato del
suo licenziamento e con ciò il buon fondamento delle pretese relative al
salario fisso nel periodo di disdetta e all’indennità per licenziamento
ingiustificato; non era poi vero che il bonus previsto contrattualmente
costituiva una mera gratificazione a carattere volontario; e neppure era vero che
le allegazioni e i mezzi di prova offerti a dimostrazione del quantum
delle pretese a titolo di partecipazione alle performances generate dal
team “portfolio management”, alle revenues generate dal “certificato
finanziario” e alle revenues generate da __________ erano insufficienti.
In via subordinata, qualora fosse confermato il carattere ingiustificato del
suo licenziamento immediato, ciò di cui ha nuovamente chiesto il preventivo
accertamento, e non fosse però possibile riformare su quel tema la decisione impugnata,
egli ha instato per l’annullamento di quest’ultima con rinvio dell’incarto al
Pretore affinché statuisca sulle pretese pecuniarie derivanti dallo stesso. E infine,
in via ancor più subordinata, qualora l’istruttoria su tutte le questioni
rilevanti dovesse essere completata, ha chiesto l’annullamento della pronuncia
pretorile con rinvio dell’incarto al primo giudice affinché, assunte le prove
necessarie (in particolare l’interrogatorio delle parti), statuisca nuovamente
sul fondamento del suo licenziamento e sulle relative pretese pecuniarie, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi.
5. Ancorché sollevata nel
gravame solo in via ancor più subordinata, la censura dell’attore relativa alla
violazione del suo diritto di essere sentito per la mancata assunzione da parte
del Pretore di tutta una serie di prove da lui regolarmente offerte in prima
sede - che, se fondata, implicherebbe già di per sé l’annullamento della
decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la
continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione, e ciò
indipendentemente dalle possibilità di successo del gravame nel merito - va
trattata preliminarmente (cfr. DTF 118 Ia 17 consid. 1a, 127 V 431 consid. 3d;
TF 11 novembre 2008 4A_165/2008 consid. 6; II CCA 20 giugno 2016 inc. n.
12.2015.121).
6. Il
diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e ripreso all’art.
53 CPC, garantisce alle parti, tra l’altro, il diritto alla prova, ossia la
facoltà di offrire i mezzi di prova sui fatti rilevanti per il giudizio, di
esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi
esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui possano influire sulla
decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; TF 19 maggio 2010
4A_35/2010 consid. 6). Il diritto alla prova, che nell’ambito del diritto
privato federale è disciplinato dalla lex specialis di cui all’art. 8 CC (TF 28
agosto 2012 4A_228/2012 consid. 2.3, 4 febbraio 2016 4A_693/2014 consid. 4), è
stato espressamente codificato nel nuovo Codice di diritto processuale svizzero
all’art. 152 cpv. 1 CPC, norma secondo cui ogni parte può pretendere che il
giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e
nelle forme prescritte. Il diritto alla prova non è tuttavia assoluto. Esso è
controbilanciato da uno strumento al servizio dell’economicità e celerità del
processo, ovvero dall’apprezzamento anticipato delle prove da parte del giudice
(Haberbeck, Abgrenzung der zulässigen antizipierten
Beweiswürdigung von der Verletzung des Rechts auf Beweis im Zivilprozess, in:
Jusletter 3 febbraio 2014, n. 2, p. 2).
L’apprezzamento anticipato delle prove è ammesso anche dal nuovo Codice di
diritto processuale svizzero (Messaggio concernente il Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6684; Haberbeck, op. cit., n. 1-5, p. 2 seg.; Hasenböhler in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3ª ed., n. 33f ad art. 152 e n. 32 segg. ad art. 157;
DTF 138 III 374 consid. 4.3.2; TF 6 gennaio 2014 4A_307/2013 consid. 2.1.1, 10
febbraio 2014 5A_877/2013 consid. 4.1.3) e permette al giudice di rifiutare
l’assunzione di determinati mezzi di prova se non ritiene pertinenti quelli offerti
oppure se quelli assunti in precedenza gli hanno già consentito di fondare il
proprio convincimento (cfr. Messaggio, op. cit., ibidem; Haberbeck, op. cit., n. 3, p. 2; TF 6
gennaio 2014 4A_307/2013 consid. 2.1.1, 10 febbraio 2014 5A_877/2013 consid. 4.1.3).
7. Nel caso di specie, si osserva che in occasione
dell’udienza di prime arringhe del 23 agosto 2016, l’attore ha offerto a titolo
di prova, per quanto qui interessa, l’interrogatorio di __________ e di sé
stesso, nonché le testimonianze di __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________ e __________; la convenuta ha offerto, sempre a titolo di prova e
per quanto qui interessa, l’interrogatorio di __________ e dell’attore, nonché
le testimonianze di __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________ e __________. Al termine
dell’udienza, con decisione processuale ordinatoria, il Pretore, ritenuto
che “va dapprima chiarito se il licenziamento immediato fosse o meno
giustificato”, ha “per il momento” ammesso le audizioni testimoniali
di __________, __________, __________ e __________, non ammettendo invece già a
quel momento, “in quanto non preannunciati negli allegati scritti”, i
testi __________, __________ e __________ (p. 13).
Sentiti
Fatti
i quattro testimoni, il Pretore, con decisione processuale ordinatoria 23
novembre 2016, “per il proseguo della vertenza” ha in seguito assegnato
“alle parti un termine di 20 … giorni per indicare, motivandole, quali prove
intendono mantenere utili per giudicare quanto indicato a p. 13 del verbale di
prime arringhe, ovvero se il licenziamento immediato fosse o meno giustificato”
(p. 4). In esito a tale richiesta, l’attore, riservandosi “di chiedere la
riassunzione di detti testi, rispettivamente l’assunzione degli altri testi
citati nell’udienza di prime arringhe, una volta chiarito il tema principale
del licenziamento immediato”, ha indicato di voler mantenere, oltre
all’interrogatorio delle parti, le testimonianze di __________, __________, __________
e __________ (lettera 13 dicembre 2016); la convenuta ha invece indicato di
voler mantenere, oltre all’interrogatorio delle parti, le testimonianze di __________,
__________, __________ e __________ (lettera 8 dicembre 2016). Con decisione
processuale ordinatoria 30 gennaio 2017, il Pretore, considerato che “si
ritiene opportuno per il momento ammettere quelle di cui al dispositivo”,
ha ammesso le audizioni testimoniali di __________ e __________, aggiungendo
che “sulle restanti si deciderà una volta assunte quelle qui ammesse”.
Sentiti
i due ulteriori testimoni, il Pretore, con decisione processuale ordinatoria 17
marzo 2017, considerando che “a fronte delle allegazioni delle parti nelle
comparse scritte, dei fatti rilevanti ai fini del giudizio e oggetto di
contestazione le prove offerte dalle parti e non ancora assunte non necessitano
ai fini del giudizio, per le ragioni che verranno indicate in sede di decisione
finale, motivo per cui va ordinata la chiusura dell’istruttoria”, ha disposto
la reiezione di tutte le prove offerte dalle parti non ancora ammesse.
Nella
decisione 12 giugno 2017, infine, il Pretore non ha spiegato le ragioni per cui
non ha ritenuto di assumere altre prove con riferimento al tema del carattere
giustificato o meno del licenziamento immediato, mentre, con riferimento alle
pretese a titolo di partecipazione alle performances generate dal team
“portfolio management”, alle revenues generate dal “certificato
finanziario” e alle revenues generate da __________, ha osservato che le
allegazioni e i mezzi di prova offerti dall’attore a dimostrazione del quantum
erano assolutamente insufficienti e “di conseguenza risultava inutile anche
l’assunzione di mezzi di prova tesi a dimostrare l’asserito accordo verbale tra
le parti”.
8. L’attore
ha innanzitutto contestato il fatto che il Pretore non avesse assunto tutte le prove
da lui offerte sul tema del carattere ingiustificato o meno del suo
licenziamento immediato.
L’esame della censura d’appello risulta a questo
momento prematuro, lo stesso presupponendo la conoscenza dei motivi che avevano
indotto il Pretore a non ammettere l’assunzione di quelle prove, che tuttavia non
sono noti. In effetti il giudice di prime cure, pur avendo preannunciato, con
la decisione processuale ordinatoria 17 marzo 2017, che “a fronte delle
allegazioni delle parti nelle comparse scritte, dei fatti rilevanti ai fini del
giudizio e oggetto di contestazione le prove offerte dalle parti e non ancora
assunte non necessitano ai fini del giudizio, per le ragioni che verranno
indicate in sede di decisione finale”, non ha poi spiegato, con la decisione
finale qui impugnata, violando con ciò il suo obbligo di motivazione (cfr. Hasenböhler, op. cit., n. 32 ad art. 152;
TF 8 ottobre 2002 4P.142/2002 consid. 2.3.1), perché le prove che l’attore
aveva indicato di voler mantenere sul tema con la lettera 13 dicembre 2016, e
meglio l’interrogatorio delle parti (ossia quello di sé stesso e di __________)
e le testimonianze di __________, __________ e __________, erano state da lui respinte.
La
richiesta di annullare la decisione sul tema del carattere ingiustificato del
licenziamento immediato dell’attore e di rinviare l’incarto al primo giudice risulta
dunque fondata. Il Pretore, dunque, dovrà assumere quelle prove e con esse, se
ritenuto opportuno, anche le testimonianze che la convenuta aveva indicato di voler
a sua volta mantenere sul tema con la lettera 8 dicembre 2016 (ossia quelle di __________
e __________), statuendo poi nuovamente sul fondamento del licenziamento immediato
dell’attore e sulle relative pretese pecuniarie; oppure, in alternativa, se non
dovesse ritenere necessario procedere in quel senso, dovrà spiegare nella sua
decisione per quali motivi le stesse non dovevano essere assunte.
9. È
pure senz’altro a ragione che l’attore ha in seguito lamentato di essere pure stato
impedito di assumere tutte le prove da lui offerte riferite alle pretese a
titolo di bonus rispettivamente a titolo di partecipazione alle performances
generate dal team “portfolio management”, alle revenues generate dal
“certificato finanziario” e alle revenues generate da __________.
Come si è già accennato, dopo aver respinto con
decisione processuale ordinatoria 17 marzo 2017 tutte le prove offerte dalle
parti non ancora ammesse, ossia, per quanto qui interessa, tutte quelle
relative a queste ultime due pretese, il Pretore, con la decisione qui
impugnata ha accertato che il bonus previsto contrattualmente costituiva in
realtà una mera gratificazione a carattere volontario, rispettivamente che, anche
se il fatto che il contratto non prevedeva un diritto alla partecipazione al
risultato d’esercizio era stato validamente contestato e avrebbe dovuto essere
oggetto di istruttoria, le allegazioni e i mezzi di prova offerti dall’attore a
dimostrazione del quantum della partecipazione alle performances e
alle revenues di cui si è detto erano assolutamente insufficienti e “di
conseguenza risultava inutile anche l’assunzione di mezzi di prova tesi a
dimostrare l’asserito accordo verbale tra le parti” (p. 13). Sennonché, già
dalla sola lettura della decisione si poteva evincere che negli allegati
preliminari l’attore aveva addotto che il nuovo contratto di lavoro allestito
per scritto tra le parti era stato integrato da accordi verbali tali da
giustificare le sue pretese a titolo di bonus e di partecipazione alle performances
e alle revenues, rispettivamente che egli aveva pure fornito le
necessarie indicazioni sul quantum di quest’ultima pretesa: nella
pronunzia pretorile si leggeva in effetti che l’attore “con la petizione … a
sostegno della propria pretesa ha dapprima allegato che nonostante la
sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro del 25 settembre 2013 … la
convenuta gli avrebbe garantito anche una componente variabile del salario,
così come già previsto nel precedente contratto di lavoro, ovvero il versamento
di una partecipazione ai proventi da lui generati per la società” (p. 2) e
che “in replica … ha ribadito le proprie richieste aggiungendo che la
remunerazione legata ai fondi, versatagli trimestralmente, dimostrerebbe
l’accordo relativo alla componente salariale aggiuntiva non prevista nella
versione cartacea del contratto di lavoro” (p. 4); lo stesso Pretore ha poi
precisato che “né il contratto prevedeva alcun diritto alla partecipazione
al risultato dell’esercizio ai sensi dell’art. 322a CO. L’attore sostiene però
che, nonostante la modifica contrattuale avvenuta il 25 settembre 2013, la
convenuta gli avrebbe garantito fin da subito il pagamento di una parte
variabile del salario, così come già previsto nel precedente contratto di
lavoro, ossia il versamento di una partecipazione ai proventi da lui generati
per la società. Difatti, il contratto di lavoro dell’8 novembre 2011 prevedeva
una remunerazione variabile nei seguenti termini: “un bonus annuo, calcolato al
31.12. di ogni anno, determinato come segue: il 30% dell’utile netto della
società generato dalla gestione di un fondo equity asimmetrico del quale il
dipendente risulta esserne il gestore e il 30% dei ricavi della società sulle
negoziazioni dei prodotti forex al netto dei costi per i quali il dipendente
risulta essere stato il negoziatore (doc. C p. 2 pt. 3)” (p. 12 seg.); ma
soprattutto, sul tema del quantum delle pretese a titolo di
partecipazione alle performances e alle revenues, il giudice di
prime cure ha infine osservato che “a fronte delle contestazioni della
convenuta i docc. T, Y e BB [N.d.R.
versati agli atti dall’attore con la petizione] non sono … idonei a dimostrare
la bontà degli importi posti alla base dei calcoli del signor AP 1, stante che
il doc. T è praticamente illeggibile e nulla indica che si riferisca effettivamente
al certificato gestito dall’attore, così come inteso nel contratto di lavoro
doc. C, mentre i docc. Y e BB
hanno unicamente valore di allegazione di parte e non comprovano nulla” (p. 13), senza tuttavia avvedersi che se quei due
ultimi documenti, prodotti proprio per “dimostrare
la bontà degli importi posti alla base dei calcoli del signor AP 1”, avevano il “valore di allegazione di parte” -
ed era proprio così -, era ovvio che l’attore aveva in tal modo ossequiato al
suo onere di allegazione anche sul relativo quantum, per cui non era poi
possibile concludere che l’assunzione del mezzi di prova su quel tema era
inutile e che “di conseguenza risultava inutile anche l’assunzione di mezzi
di prova tesi a dimostrare l’asserito accordo verbale tra le parti”. Ammessa
con ciò l’esistenza di una sufficiente allegazione sui fatti rilevanti, all’attore
doveva senz’altro essere data la possibilità di dimostrare, con le pertinenti
prove da lui offerte in prima sede e qui riproposte, le circostanze da lui evocate
a sostegno di quelle due pretese.
L’attore può così essere seguito laddove ha chiesto di
rinviare l’incarto al primo giudice affinché provveda ad assumere, sul tema, le
prove da lui ribadite in questa sede, segnatamente l’interrogatorio delle parti
(ossia quello di sé stesso e di __________) e le testimonianze di __________, __________,
__________ e __________, quest’ultimo sentito inizialmente solo sulla questione
del carattere ingiustificato o meno del licenziamento immediato. Nulla impedirà
beninteso al Pretore, se dovesse ritenerlo opportuno, di eventualmente assumere
sul tema anche le ulteriori testimonianze offerte in prima sede dalla
convenuta.
10. Ne
discende, in parziale accoglimento dell’appello dell’attore (e meglio in
accoglimento della sua richiesta formulata in via ancor più subordinata), che
la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio dell’incarto al Pretore
affinché proceda ai sensi dei considerandi che precedono.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado
seguono la rispettiva soccombenza delle parti, concretamente da attribuirsi per
1/4 all’attore e per 3/4 alla convenuta, ritenuto che le stesse, nonostante un
valore litigioso di fr. 436'966.65, sono state quantificate in misura ridotta per
tener conto del fatto che la presente decisione non pone fine alla lite.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 106 CPC, la LTG e il Rtar
decide:
I.
L’appello 13 luglio 2017 di AP 1 è
parzialmente accolto nel senso che la decisione 12 giugno 2017 del
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è annullata e gli atti di causa
sono ritornati al Pretore per la continuazione della causa ai sensi dei
considerandi.
Considerandi
II.
Le spese processuali della
procedura d’appello di fr. 5'000.- sono poste a carico dell’appellante per 1/4
e per 3/4 a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 2'000.- per
ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è
ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).
Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune
conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,
o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.
91.
LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92
cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il
ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile
o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione
finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).