12.2017.111
Scioglimento di società anonima - carenze nell'organizzazione
12 ottobre 2017Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.111
Lugano
12 ottobre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. SO.2017.2804 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con istanza 21 marzo 2017 da
AO
1
contro
AP
1
chiedente l’adozione delle
misure necessarie nei confronti della convenuta, priva dell'amministrazione,
domanda su cui la convenuta non si è espressa;
nell’ambito della quale il
Pretore, con sentenza 20 giugno 2017, ha accolto l'istanza, ha pronunciato lo
scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante la convenuta
con atto di appello 17 luglio 2017, con cui chiede di riformare il querelato giudizio
nel senso di respingere l'istanza dell'AO 1, protestando le spese;
mentre che l'Ufficio
istante ha comunicato di non presentare una risposta, protestando tuttavia le
spese;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che, a seguito delle
dimissioni dell'amministratice unica __________ C__________, AP 1 è rimasta
priva dell'amministrazione (art. 707 segg. CO);
che l’AO 1, dopo aver
invano diffidato la società tramite pubblicazione sul FUSC del 24 ottobre 2016 (cfr.
doc. B) a ripristinare entro 30 giorni la situazione legale (art. 154 cpv. 1 e
2 ORC), con istanza 21 marzo 2017 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1, chiedendo che nei confronti della
stessa fossero adottate le misure necessarie (art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1
CO, art. 154 cpv. 3 ORC); ha altresì indicato che la società era priva di un
domicilio legale dal 6 settembre 2016;
che con decisione 20
giugno 2017 il Pretore, fondandosi sugli art. 707, 731b, 941a CO, 154 ORC, 250
lett. c cifra 6 CPC, ha pronunciato lo scioglimento della convenuta e ne ha
ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, senza
prelevare né tasse né spese; la decisione è stata pubblicata sul foglio
ufficiale n. 54/2017 del 7 luglio 2017;
che, con l’appello 17
luglio 2017, AP 1 chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di
respingere l'istanza dell'AO 1, revocando di conseguenza il suo scioglimento e
la sua liquidazione in via di fallimento: l'appellante adduce di avere nel
frattempo ripristinato la situazione legale, grazie alla decisione, da parte
dell'assemblea generale straordinaria del 12 dicembre 2016, di nominare un
nuovo amministratore e di stabilire la nuova sede legale a __________, nel Canton
N__________ (doc. 3);
che, dopo aver soddisfatto
alcune richieste dell'Ufficio del registro di commercio di quel Cantone (doc.
4-6), il 3 luglio 2017 quest'ultimo ha comunicato la sua disponibilità a
iscrivere il trasferimento della sede societaria nello stesso per il giorno successivo,
4 luglio 2017; tuttavia, con comunicazione di stessa data, l'AO 1 ha negato la
possibilità di iscrivere la contestuale cancellazione della sede ticinese dell'insorgente
a seguito della testè menzionata decisione di scioglimento della società pronunciata
dal Pretore (cfr. doc. 7);
che, giusta l'art. 317
cpv. 1 CPC, in appello nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati
soltanto se vengono immediatamente addotti e dinanzi alla giurisdizione
inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente
esigibile, tenuto conto delle circostanze;
che nel caso concreto la
nomina del nuovo amministratore e la designazione del nuovo domicilio legale della
società, debitamente comprovati dai documenti allegati all’impugnativa (cfr. doc.
3 - 7), sono avvenute il 12 dicembre 2016, prima che il Pretore emanasse la
decisione qui impugnata, ma i relativi documenti non potevano essere presentati
dalla convenuta in precedenza, in quanto il primo giudice non le aveva
assegnato un termine per esprimersi sull’istanza: la nuova documentazione può pertanto
essere tenuta in considerazione in questa sede (cfr. Messaggio concernente il
Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6747; II
CCA 2 dicembre 2013 inc. n. 12.2013.176);
che, in definitiva, il
provvedimento di scioglimento della società, adottato dal Pretore nei confronti
della convenuta senza che però ne fossero più date le condizioni, dev’essere
annullato, con conseguente reiezione dell’istanza (in tal senso Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388; Machado, Carences dans l’organisation de
la société anonyme - Arrêt 4A_106/2010 du 22 juin 2010 de la 1ère Cour de droit
civil - (publié en partie à l’ATF 136 III 369), in: Reprax 1/2011 p. 56 seg.; Philippin, nota a sentenza in JdT 2010
p. 362; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.206);
che le spese giudiziarie
della procedura di appello (per il giudizio di primo grado non ne sono state
assegnate) vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-,
pari al capitale sociale della convenuta (doc. A; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010
consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010
consid. 6, SJ 132 I p. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n.
12.2011.133), e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC);
che nel caso concreto
ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio;
che la presente procedura
- come del resto già quella dinnanzi al Pretore - avrebbe in effetti potuto
essere evitata se l’appellante avesse ripristinato tempestivamente la
situazione legale, anziché rimanere passiva di fronte all’ingiunzione che ha
ricevuto, di modo che, in applicazione dell’art. 108 CPC, si giustifica di
porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate e di non
riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012
consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 4; II CCA 24 giugno 2013 inc. n.
12.2013.57, 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62, 27 novembre 2013 inc. n.
12.2013.165, 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197, 29 gennaio 2015 inc. n.
12.2014.221, 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.189);
che in definitiva
l’appello può essere accolto solo parzialmente, nel senso dei considerandi che
precedono.
Per questi motivi
decide:
Fatti
I. L’appello 17 luglio
2017 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1
della decisione 20 giugno 2017 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
1, è annullato e riformato come segue:
1. L’istanza è respinta.
Considerandi
II. La tassa di
giustizia e le spese di appello, di complessivi
fr. 1'000.-,
anticipati dall'appellante, sono poste a suo carico. Non si attribuiscono
ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro
30.
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF).