12.2017.112
Sagl - cessione di quote - rifiuto di iscrizione a RC
13 luglio 2018Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.112
Lugano
13 luglio 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire sul ricorso 21 luglio 2017 di
RI
1
rappr. dall’ RA 1
contro
la decisione 20 giugno 2017 con cui l'Ufficio del
registro di commercio, Biasca, ha rifiutato l'iscrizione della cessione di
quote sociali 24 maggio 2017;
ritenuto
Fatti
A. RI 1 è stata iscritta
a registro di commercio il 12 settembre 2014 con un capitale sociale di fr.
20'000.-.
Il suo scopo sociale è
“promuovere la presentazione al pubblico, attraverso internet o grazie all’organizzazione
di eventi, di progetti imprenditoriali al fine di facilitarne lo sviluppo.
Offrire servizi collaterali di consulenza alle nuove società in materia di organizzazione, comunicazione, sistemi informativi,
marketing, trasferimento in Svizzera dei soci fondatori ed ogni altro servizio
complementare all'avviamento di una società svizzera. Promuovere
l'imprenditorialità e l'innovazione tecnologica, con particolare attenzione al
Canton Ticino, collaborando con altre società e con enti pubblici e privati
attivi nel settore dei servizi alle giovani imprese, nonché la promozione delle
aziende verso investitori privati e istituzionali. Acquisire partecipazioni in
altre società nazionali e estere al fine di favorirne l'espansione e la
crescita”.
Soci della società erano
la I__________ AG, con 10 quote da fr. 1'000.-, e la A__________ Sagl, con 10
quote da fr. 1'000.-. In data 15 ottobre 2014 il numero delle quote è stato
trasformato in 200, ma dal valore di fr. 100.-. Il 9 marzo 2015 tutte le 200
quote da fr. 100.- sono state trasferite alla N__________ Sagl, che è così
divenuta detentrice al 100% del capitale sociale.
B.
a. Con istanza 24
maggio 2017 la ricorrente ha notificato all'Ufficio del registro di commercio (URC)
il verbale di assemblea straordinaria 24 maggio 2017 ed il contratto di
cessione quote del 29 novembre 2016, con i quali è stato deciso e concordato
che la N__________ Sagl avrebbe ceduto le sue 200 quote sociali da fr. 100.-
cadauna della RI 1 alla X__________ SA e che A__________ B__________ e S__________
P__________, sino ad allora presidente della gerenza, rispettivamente gerente,
con firma collettiva a due, sarebbero usciti dalla gerenza (come da lettere di
dimissioni allegate), lasciando il ruolo di gerente al solo A__________ T__________,
sino a quel momento gerente con firma collettiva a due. Con lo scritto all’URC l’istante
ha di conseguenza chiesto l’iscrizione della nuova socia, la radiazione di
quelli vecchi, la radiazione dei gerenti uscenti e l’iscrizione di A__________
T__________ quale gerente con firma individuale.
Le modifiche della gerenza
sono state iscritte il 12 giugno 2017. Per contro, per quanto concerne la
cessione delle quote, con scritto 29 maggio 2017, l’URC ha informato la RI 1
d’aver rilevato che essa ha rinunciato ad una revisione limitata e che questa
rinuncia era già stata fatta iscrivere a RC; avendo preso atto che la società
non era operativa e che vi era stata una cessione delle quote sociali, ha
annunciato che potevano essere date le condizioni per procedere ad un controllo
ordinario o limitato. Di conseguenza, in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 ORC,
ha esatto dall’istante il rinnovo della rinuncia alla revisione limitata e le ha
chiesto di produrre i documenti determinanti aggiornati. Inoltre ha pure
chiesto di completare ai sensi delle norme di legge il contratto di cessione,
cosa che questa ha fatto con corrispondenza del 16 giugno 2017.
b. Con decisione 20
giugno 2017 l'URC ha rifiutato l'iscrizione delle modifiche (art. 28 ORC),
avendo costatato che dai bilanci della società risultava come questa non
presentasse più il capitale sociale minimo previsto dalla legge per una società
a garanzia limitata, pari a fr. 20'000.- (art. 773 CO), per cui doveva essere
considerata una società liquidata di fatto, nonostante non fosse stata
formalmente sciolta e cancellata dal registro di commercio. Per l’URC, infatti,
i contratti come quello in oggetto, che hanno per oggetto trasferimenti di
quote di simili società, denominate “società mantello”, sono da considerarsi
contrari alla legge e pertanto nulli.
Contestualmente
alla decisione di rigetto dell’istanza, l’URC ha informato RI 1 di voler
avviare nei suoi confronti una procedura d’ufficio ai sensi degli art. 938a CO
e 155 ORC.
Per la decisione è stata
riscossa una tassa di fr. 100.-.
C.
a. Con ricorso 21
luglio 2017 la RI 1 ha impugnato la suddetta decisione dinanzi a questa Camera.
L'insorgente ha sostenuto di non essere una società mantello, bensì
semplicemente una società che ha avuto delle difficoltà ad entrare nel mercato
e che sta cercando di rilanciarsi per poter crescere. Essa non può considerarsi
una società liquidata, rispettivamente sciolta da lungo tempo e, soprattutto,
che non esercita più alcuna attività. Inoltre, la cessione delle quote dalla N__________
Sagl (che precedentemente aveva come ragione sociale A__________ Sagl) alla X__________
SA non è, a suo dire, una vera e propria cessione di quote ad una terza persona,
esterna alla società, bensì una riorganizzazione tra i soci della stessa,
considerato che A__________ T__________ è azionista di X__________ SA
unitamente a M__________ M__________. In effetti, sono stati proprio loro,
tramite la I__________ AG di quest’ultimo e la A__________ Sagl (poi divenuta N__________
Sagl) del primo, a costituire la RI 1.
In altri termini, a
detta dell’insorgente, l’operazione in oggetto è quindi il tentativo di alcuni suoi
soci di continuarne l’attività e renderla redditizia, portando avanti il
progetto per il quale essa è stata creata. Ne sarebbe la prova il fatto che non
sono mai stati presi in considerazione cambiamenti della ragione sociale, della
sede o dello scopo.
b. Con risposta 12
settembre 2017 l'URC ha contestato le tesi dell'insorgente e confermato la
bontà della sua decisione, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario,
in seguito.
c. Con replica 16
ottobre 2017 e duplica 14 novembre 2017 le parti hanno ribadito le rispettive
posizioni.
considerato
Considerandi
1.
1.1
La competenza di
questa Camera e la tempestività del gravame sono date dagli art. 165 cpv. 2 e 3
ORC e dall'art. 6 cpv. 1 della legge cantonale sul registro di commercio del 12
marzo 1997 (RL 4.1.1.3).
1.2
La legittimazione
della ricorrente è retta dall'art. 165 cpv. 3 lett. a ORC, giusta cui il
diritto a ricorrere è dato alle persone e enti giuridici la cui notificazione è
stata respinta, e, a titolo sussidiario, dall'art. 65 cpv. 1 della legge (cantonale)
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1), che
regge la procedura di ricorso a livello cantonale (cfr. art. 6 cpv. 2 della
legge cantonale su registro di commercio testé menzionata; art. 1 cpv. 2 LPAmm).
Il ricorso è
pertanto ricevibile in ordine.
2.
2.1
Giusta l'art. 82 cpv.
1.
ORC, la società a garanzia limitata notifica per l'iscrizione all'ufficio del
registro di commercio tutti i trasferimenti di quote sociali, indipendentemente
dal fatto che i trasferimenti avvengano su base contrattuale o siano previsti
dalla legge.
Per ottenere
l’iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio un documento
giustificativo concernente la cessione della quota sociale al nuovo socio e, se
lo statuto non rinuncia all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, un
documento giustificativo concernente il consenso per la cessione della quota
sociale (art. 82 cpv. 2 ORC).
L'acquirente può essere
iscritto nel registro di commercio soltanto se il trasferimento all'acquirente
della quota sociale del socio iscritto è documentato senza lacune (art. 82 cpv.
3.
ORC).
2.2
L’URC ha rifiutato
l’iscrizione della cessione ritenendo il relativo atto nullo poiché la società
era stata, al momento della conclusione del contratto, interamente liquidata de
facto, per cui costituiva un semplice mantello di quote, cioè una mera cornice
giuridica (TF 4C.19/2001 del 25 maggio 2001 consid. 2a).
2.3
Per costante
giurisprudenza, sussiste una società mantello quando una società è stata
completamente liquidata dal punto di vista economico e abbandonata dai suoi
azionisti/soci (TF 4C.19/2001 del 25 maggio 2001 consid. 2a e cit.). Una simile
società deve essere radiata dal registro di commercio (DTF 123 III 473 consid.
5c e cit.). Si parla di società mantello, tuttavia, solo a fronte di una
società che è stata definitivamente abbandonata, non essendo sufficiente una
semplice inattività temporanea (DTF 94 I 562 consid. 1; 80 I 60 consid. 2; TF
4C.19/2001 del 25 maggio 2001 consid. 2a).
Giusta
l’art. 938 CO, qualora un'impresa iscritta nel registro di commercio cessi di
esistere o sia continuata da un terzo, i precedenti titolari o i loro eredi
devono far cancellare l'iscrizione. Se una società non esercita più alcuna
attività e non ha più attivi realizzabili, l'ufficiale del registro di
commercio può cancellarla dal registro di commercio dopo tre grida successive
rimaste infruttuose (art. 938a CO). La procedura di cancellazione in caso di
cessazione di attività e assenza di attivi realizzabili è retta dall’art. 155
ORC.
2.4
Il trasferimento di
società mantello, o società dormienti, non è regolato né dal diritto
societario, né da quello contrattuale, non trovandosi norme specifiche né nel
codice delle obbligazioni, né nelle leggi connesse. Si tratta di un silenzio
qualificato del legislatore, quindi voluto (Messaggio del Consiglio federale
del 21 febbraio 1928 relativo alla modifica del CO, in FF 1928 I 290 seg.).
Il Tribunale federale ha
da lungo tempo (dalla fine degli anni ’30) sviluppato una giurisprudenza chiara
in materia di trasferimento di mantelli di azioni (e di riflesso di quote di
Sagl) che, seppur criticata dalla dottrina, anche recente, non è mai stata
modificata. Esso ha stabilito che i contratti di acquisto di mantelli azionari,
concernenti sia la totalità che anche solo la maggioranza delle azioni di una
società, liquidata de facto e abbandonata dagli azionisti/soci, è nullo,
dovendo tale società essere radiata dal registro di commercio (DTF 64 II 361
consid. 1; confermata poi con decisione del TF del 4 settembre 1989 in SJ 1990,
108.
e DTF 97 IV 10 nonché 80 I 60).
La nullità si giustifica,
secondo l’Alta Corte, con il fatto che l’operazione è illecita e costituisce un
abuso di diritto (art. 20 CO), poiché il trasferimento mira solamente ad
eludere le disposizioni legali, imperative, relative alla liquidazione ed alla
fondazione di società. D’altronde, una società liquidata ha e non può che avere,
quale scopo, che la sua radiazione dal registro di commercio.
Tra le conseguenze della
nullità del contratto, per quanto qui concerne, vi è quella che, se si accorge
della natura della transazione, la persona preposta dell’Ufficio del registro
di commercio deve rifiutare l’iscrizione di qualsiasi domanda di modifica
dell’iscrizione della società (G. COUCHEPIN, Le transfert d’actions d’une
société dormante (manteau d’actions): situation actuelle et perspectives, SJ
2014, p. 197 segg.). Simili casi sono tuttavia molto rari poiché per l’Ufficio
del registro di commercio è molto difficile individuarli (DTF 97 IV 10); solo
in situazioni manifeste è possibile venirne a conoscenza. Questo avviene, ad
esempio, quando vengono messi a disposizione i conti della società a seguito di
una rinuncia ad una revisione limitata ai sensi dell’art. 62 ORC e il
funzionario incaricato può vedere che la società è vuota, come accaduto nella
fattispecie (G.COUCHEPIN, op. cit., pag. 211).
La giurisprudenza del
Tribunale federale è tutt’ora valida, nonostante le critiche da vari fronti
dottrinali che vorrebbero rendere lecito il trasferimento di mantelli di
azioni/quote (G. COUCHEPIN, op. cit., pag. 215 e citazioni).
3.
Nel caso di specie, la
RI 1 è stata costituita il 12 settembre 2014.
Nel contratto di cessione
delle quote da __________ Sagl a X__________ SA del 7 giugno 2017, le parti, al
punto n. 4, hanno inequivocabilmente chiarito che la società “non è
attualmente operativa”.
Conferma che la società
fosse a quel momento vuota, quindi priva di attivi e di attività, il prezzo
concordato dai contraenti per l’intero pacchetto delle quote, fissato in soli
fr. 1'000.- (punto n. 8 del contratto).
Dai bilanci e conti
economici prodotti risulta che nel periodo dal 1. settembre 2014 al 31 dicembre
2015.
la società ha maturato una perdita di fr. 14'965.20, con un debito
correntista di
fr. 5'625.35. Gli unici attivi al 31 dicembre 2015 erano fr. 301.46 e Euro 7.99
del CCP. Come si rileva dal conto economico, fino alla fine del 2015 sono stati
spesi solo fr. 1'310.- di tasse,
fr. 3'006.30 di materiale d’ufficio, fr. 8'073.- di consulenza aziendale e fr.
2'563.25 per spese di viaggio. Non vi sono stati ricavi di sorta.
Nel 2016 vi sono state
spese minime di telefono, fr. 207.35, e di consulenza giuridica, fr. 400.-, a
fronte di alcun ricavo. Al 31 dicembre 2016 il saldo del CCP ammontava a fr.
34.11
e Euro 267.42. La perdita è stata di fr. 738.05, con una perdita totale
di bilancio di fr. 15'703.25.
E’ dunque evidente che all’inizio,
ossia nel 2015, la società in questione ha avuto un’attività ridotta, per poi
in pratica non più averne in seguito; a questa costatazione va aggiunto che il capitale
sociale è stato subito consumato, non disponendo la società che di attivi per
cifre irrisorie. Non si tratta dunque di una società che ha avuto difficoltà ad
entrare nel relativo mercato, ma di una che non vi è mai entrata. I centri di
costo lo dimostrano: ad eccezione delle spese di cancelleria iniziali, di
consulenza aziendale e di costi di viaggio non ben definiti, le altre spese
concernono quelle del legale che ha gestito la sua costituzione. Nessuna prova quindi
di una effettiva attività - tra l’altro neppure allegata, se non in maniera del
tutto generica ed inconsistente - ma neppure indizi in tal senso sono stati
addotti.
4.
RI 1 è quindi stata
rettamente considerata dall’Ufficio del registro di commercio una società
vuota, liquidata de facto, ossia una società mantello.
Ne segue che l’atto di
trasferimento delle quote è effettivamente nullo (v. sopra consid. 2). A
ragione, pertanto, l’autorità in questione ha rifiutato l’iscrizione della
cessione di tutte le 200 quote di RI 1 dalla N__________ Sagl alla X__________
SA.
5.
Sulla scorta
di quanto precede, nei limiti della sua ricevibilità, il ricorso dev'essere respinto.
6.
La tassa di giudizio
è posta a carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1.
In quanto ricevibile, il
ricorso 21 luglio 2017 di RI 1 è respinto.
2.
La tassa di giudizio di fr. 1’000.-,
già anticipata dalla ricorrente, è posta a suo carico.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione all’Ufficio federale
del registro di commercio di Berna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale
deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119
LTF).