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Decisione

12.2017.113

Ditta individuale - radiazione da RC per presunta cessazione dell'attività - ricorso

12 novembre 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

12.2017.113

Lugano

12 novembre 2018/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente della seconda Camera civile del

Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48b

cpv. 1 lett. b cfr. 3)

visto il ricorso 26 luglio 2017 presentato da

RI 1 ,

contro

la decisione 28 giugno 2017 dell'Ufficio del registro

di commercio di Biasca

ritenuto

in fatto e in diritto: che a far tempo dal 17 marzo 2013 risulta iscritta a

Registro di commercio la ditta individuale RI 1, con recapito in___;

che con lettera 9 marzo 2017 (doc. 3)

l’Ufficio del registro di commercio ha comunicato a RI 1che, sulla base di una

segnalazione dell’Ufficio Ispettorato del Lavoro, risultava mancargli un valido

permesso per operare in Svizzera quale lavoratore frontaliere, circostanza che avrebbe

lasciato dedurre l’intervenuta cessazione dell’attività della ditta,

imponendone la radiazione dal Registro di commercio, se del caso d’ufficio ai

sensi dell’art. 152 cpv. 1 lett. b ORC, non avendovi provveduto le persone obbligate

alla notifica (art. 937 CO e 27 ORC);

che con il medesimo scritto l’Ufficio del registro di commercio ha pertanto

assegnato un termine di 30 giorni “entro il quale procedere alla

cancellazione della ditta o comprovare che l’iscrizione non è necessaria”,

precisando altresì che “se invece dispone di un permesso di lavoro e può

quindi continuare l’attività della ditta può inviarne copia”,

preannunciando infine una decisione formale: avvertendo della possibilità che

venisse inflitta un’ammenda ai sensi dell’art. 943 CO;

che, in assenza di riscontri, con pubblicazione sul

FUSC del 27 aprile 2017 (doc. 2), in applicazione dell’art. 152 ORC, è stato

assegnato a RI 1 un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale,

con conseguente diffida alle persone obbligate alla notificazione a notificare

l’iscrizione della modifica (ovvero la cancellazione della ditta individuale) o

comprovare che questa non fosse necessaria, menzionando le prescrizioni

determinanti e le conseguenze giuridiche in caso di violazione di tale obbligo;

che, rilevato come anche quest’ultimo termine è

decorso senza che fosse presentata una notificazione o una comunicazione come

richiesto con la lettera 9 marzo 2017, con decisione 28 giugno 2017 l’Ufficio

del registro di commercio ha disposto l’iscrizione della radiazione della ditta,

accertandone la cessazione dell’attività e procedendo alla cancellazione

d’ufficio in applicazione dell’art. 152 ORC (dispositivo n. 1), statuendo conseguentemente

in merito a spese, tasse e ammenda a carico di RI 1 (dispositivi n. 2-6);

che, con il ricorso 26 luglio 2017, la ditta RI 1 (recte:

RI 1) ha impugnato la decisione di radiazione chiedendone l’annullamento: menzionati

il cambio di ragione sociale e sede intervenuto il 17 marzo 2016 e la relativa

comunicazione all’Ufficio del registro di commercio, l’atto ricorsuale ha

indicato che “il signor RI 1 ha provveduto anche al cambio di residenza e

permesso B di Lavoro. La registrazione è in itinere presso l’Ufficio della

Migrazione Bellinzona”;

che, con risposta 28 agosto 2017, l’Ufficio del registro di commercio ha chiesto

di respingere il ricorso sottolineando la correttezza della procedura svolta ai

sensi dell’art. 152 ORC; rilevato come il ricorrente non si confronti con le

circostanze poste alla base della decisione e neppure dimostri che la

radiazione non sia più necessaria, ricordate inoltre le prescrizioni

applicabili in merito alla necessità di un permesso di soggiorno e di lavoro

per uno straniero titolare di una ditta individuale operante in Svizzera, esso ha

tuttavia dichiarato di non opporsi a un’eventuale sospensione della procedura

ricorsuale in attesa dell’esito della non meglio precisata procedura che, a

Considerandi

detta del ricorrente, sarebbe stata avviata presso l’Ufficio della Migrazione;

che, con replica 18 settembre 2017, il ricorrente ha richiamato alcuni documenti

già prodotti, rispettivamente indicato l’intenzione di produrre nuova

documentazione; con duplica 11 ottobre 2017 l’Ufficio del registro di commercio

ha ribadito la richiesta di respingere il reclamo sottolineando l’assenza di

una valida contestazione nel merito della questione oggetto di giudizio e non

avendo il ricorrente provato di essere in possesso di un valido permesso di

lavoro in Svizzera o perlomeno l’avvio di una procedura per il rilascio presso

il competente Ufficio della Migrazione;

che il 10 novembre 2017 questa Camera ha assegnato al ricorrente un termine di

trenta giorni per dimostrare l’avvenuto inoltro della richiesta di un permesso all’Ufficio

della Migrazione tramite produzione di una dichiarazione o della decisione nel

frattempo eventualmente emessa;

che il 4 dicembre 2017 il ricorrente ha prodotto varia documentazione, di cui

non occorre indicare i dettagli, e due dichiarazioni datate 7 aprile 2017,

rispettivamente 5 ottobre 2017 rilasciate dal Servizio regionale degli stanieri

Locarno attestanti entrambe l’avvenuto inoltro di una “domanda di rilascio

di un permesso B UE/AELS”;

che l’Ufficio del registro di commercio, con osservazioni 8 gennaio 2018, ha

rilevato come dalle dichiarazioni prodotte dal ricorrente risulti unicamente

l’entrata in Svizzera il 20 marzo 2017 e l’avvio di una procedura per il

rilascio di un permesso di dimora, ma che nessuna prova è stata da lui

apportata per dimostrare che disponesse di un permesso al momento dell’inizio

della procedura che ha condotto alla decisione impugnata, così come non sarebbe

mai stato comunicato il nuovo indirizzo, circostanze che impongono di ritenere

corretta la decisione di procedere in applicazione dell’art. 152 ORC; rilevato

come il termine di ammissione provvisoria sia oramai scaduto e che pertanto il

ricorrente deve essere in grado di produrre una conseguente decisione di

rilascio o di diniego del permesso, esso ha ribadito la richiesta di respingere

il ricorso, postulando subordinatamente di accoglierlo parzialmente a condizione

che il ricorrente produca tale permesso e chieda contemporaneamente

un’iscrizione della modifica dei suoi dati personali;

che, trascorsi oramai dieci mesi, nessuna reazione ha fatto seguito, così come

non vi è stata comunicazione alcuna a questa Camera da parte del ricorrente in

merito all’esito della procedura di rilascio di un permesso di dimora o ad

altre eventuali circostanze rilevanti;

che la decisione impugnata merita pertanto conferma, il reclamante non avendo

saputo apportare prove a sostegno delle circostanze invocate per criticare la

procedura avviata dall’Ufficio del registro di commercio e per contestarne il

suo esito;

che il ricorrente neppure ha saputo cogliere, come auspicato dallo stesso

Ufficio del registro di commercio e come invitato a fare da questa Camera, l’opportunità

di sanare nel corso di procedura le lacune rilevate, nessuna prova essendo stata

prodotta in merito all’ottenimento di un permesso di dimora e all’avvenuto

inoltro della necessaria richiesta di modifica delle iscrizioni a registro;

che il ricorso deve pertanto essere respinto; le spese della procedura

ricorsuale seguono la soccombenza (art. 47 LPAmm, applicabile nella procedura

di ricorso in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC); all’Ufficio del

registro di commercio non vengono attribuite ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm).

decide 1. Il ricorso 26 luglio

2017.

presentato da RI 1 è respinto.

2.

Le spese processuali

per complessivi fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione all’Ufficio federale

del registro di commercio, Berna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

vicepresidente

(Giudice

Bozzini)

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).