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Decisione

12.2017.114

Procedura di iscrizione nel registro di commercio

6 novembre 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La ricorrente è stata

iscritta a registro di commercio il 2 agosto 2016 con un capitale azionario di

fr. 100'000.-, liberato sino a concorrenza di fr. 50'000.-.

B. a. Mediante

istanza 23 giugno 2017 la ricorrente ha notificato all'URC, ai fini

dell'iscrizione, la liberazione integrale del capitale azionario, allegando, a

questo scopo, il verbale del consiglio di amministrazione del 23 giugno 2017, allestito

nella forma dell'atto pubblico dal notaio RA 1, il quale disponeva pure la

modifica dell'art. 3 dello statuto societario concernente il capitale azionario.

b. Con decisione 26

giugno 2017 l'URC ha rifiutato l'iscrizione delle modifiche. L'Ufficio ha rilevato

che l'atto pubblico non conteneva la constatazione che i conferimenti ulteriori

di capitale azionario erano stati effettuati conformemente alle esigenze legali

e statutarie o alla deliberazione del consiglio di amministrazione, come

prescrive l'art. 54 cpv. 2 lett. a ORC. L'Ufficio ha posto a carico della

società istante una tassa di

fr. 50.-.

C. a. Con ricorso

27 luglio 2017 la RI 1 ha impugnato la decisione suddetta dinanzi a questa

Camera. L'insorgente ha sostenuto che l'atto pubblico soddisfaceva i requisiti

posti dalla suddetta disposizione legale. Dal verbale 23 giugno 2017 risultava

difatti che l'amministratrice unica della società aveva spiegato i motivi per

cui era necessaria la liberazione totale del capitale azionario; inoltre essa

aveva constatato che i fondi necessari erano depositati presso la Banca __________

di __________, che aveva rilasciato un'attestazione a questo scopo, per cui i

conferimenti ulteriori di capitale azionario erano per forza di cose conformi alla

legge e allo statuto.

Nell'impugnativa l'insorgente

ha poi spiegato che, non potendo attendere sino alla definizione della

contestazione, l'atto pubblico 23 giugno 2017 è stato completato, mediante

postilla del 27 giugno successivo, in cui l'amministratrice unica aveva confermato

che la liberazione degli ulteriori fr. 50'000.- del capitale azionario era stata

effettuata conformemente alle esigenze legali e statutarie e alla deliberazione

del consiglio di amministrazione. La RI 1 ha comunque rivendicato la legittimazione

a censurare l'operato dell'URC; tanto più che essa era tenuta a versare la

tassa percepita per l'emanazione della decisione di rifiuto.

b. Con risposta 17

agosto 2017 l'URC ha contestato le tesi dell'insorgente e confermato la bontà

della sua decisione, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in

diritto.

c. Con replica 6

settembre 2017 e duplica 18 settembre 2017 le parti hanno ribadito le

rispettive posizioni.

Considerato

Considerandi

1.

1.1. La

competenza di questa Camera e la tempestività del gravame sono date dagli art. 165

cpv. 2 e 3 ORC e dall'art. 6 cpv. 1 della legge cantonale sul registro di

commercio del 12 marzo 1997 (RL 4.1.1.3).

1.2

La legittimazione

della ricorrente è retta dall'art. 165 cpv. 3 lett. a ORC, giusta cui il

diritto a ricorrere è dato alle persone e enti giuridici la cui notificazione è

stata respinta, e, a titolo sussidiario, dall'art. 65 cpv. 1 della legge (cantonale)

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1), che

regge la procedura di ricorso a livello cantonale (cfr. art. 6 cpv. 2 della

legge cantonale su registro di commercio testé menzionata; art. 1 cpv. 2 LPAmm).

Nella fattispecie, l'iscrizione delle modifiche societarie è stata rifiutata dall'URC

il 26 giugno 2017, salvo poi essere accolta due giorni dopo, il 28 successivo, previa

produzione allo stesso della completazione dell'atto pubblico in cui l'amministratrice

unica della società aveva constatato che la liberazione di capitale era stata

effettuata conformemente alle esigenze legali e statutarie e alla deliberazione

del consiglio di amministrazione. Alla data di inoltro del gravame, il 27

luglio 2017, l'insorgente non possedeva pertanto più alcun interesse attuale a

contestare il diniego di iscrizione, giacché quest'ultima aveva avuto luogo quasi

un mese prima; il suo ricorso dovrebbe pertanto essere dichiarato

inammissibile. L'insorgente sostiene tuttavia di avere quantomeno un interesse

virtuale a far constatare l'illegittimità della decisione di rifiuto 26 giugno

2017.

Ora, secondo la giurisprudenza, all'esigenza di un interesse attuale è

possibile rinunciare qualora le questioni sollevate nel ricorso potrebbero

ripresentarsi in condizioni analoghe in qualsiasi momento, un loro esame non

sarebbe possibile nel caso di specie e la loro soluzione appare di pubblico

interesse a motivo della loro fondamentale importanza (DTF 141 II 14 consid. 4.4;

Vera Marantelli/Said Huber,

Praxiskommentar VwVG, Zurigo 2016, n. 15 ad art. 48). Nel caso in esame, questo

quesito può rimanere irrisolto, giacché sia comechessia - anche quindi

nell'ipotesi in cui alla ricorrente dovesse bastare un interesse virtuale per

poter censurare il diniego di iscrizione 26 giugno 2017 - il gravame andrebbe

respinto nel merito.

2.

2.1. Giusta

l'art. 54 cpv. 1 ORC, con la notificazione per l'iscrizione di conferimenti

ulteriori di capitale azionario di una società anonima occorre fornire all'URC,

per quanto qui interessa, l'atto pubblico concernente le deliberazioni del consiglio

di amministrazione sulla modifica dello statuto e sulle sue constatazioni (art.

54.

cpv. 1 lett. a ORC). L'atto pubblico deve contenere svariate indicazioni

(art. 54 cpv. 2 lett. a-d ORC); tra queste, in primo luogo (lett. a della

precitata disposizione), figura "la constatazione che i conferimenti sono

stati effettuati conformemente alle esigenze legali e statutarie o alla deliberazione

del consiglio di amministrazione". Spetta infatti al consiglio di amministrazione

stabilire l'ammontare e il genere di conferimenti ulteriori di capitale azionario

(per questi ultimi salvo regolamentazione negli statuti) mediante decisione che

non dev'essere constatata mediante atto pubblico (Franz Schenker, BSK OR-II, art. 634a n. 5, con rinvii) e che

non dev'essere nemmeno prodotta all'URC (Carlo

Lombardini/Caroline Clemetson, CR CO II, art. 634a n. 7). Per questo

motivo l'art. 54 cpv. 2 lett. a ORC esige che l'atto pubblico trasmesso quale

giustificativo all'autorità per l'iscrizione di conferimenti ulteriori (liberazione)

di capitale azionario contenga anche la constatazione, da parte del consiglio

di amministrazione, che tali conferimenti siano stati effettuati in ossequio

alle disposizioni legali e statutarie - così come viene richiesto ai promotori

al momento della costituzione della società anonima (art. 629 cpv. 2 cifra 3 CO)

- e, in più, alla deliberazione del consiglio di amministrazione medesimo.

2.2

Nel caso di

specie, l'atto pubblico 23 giugno 2017, presentato per l'iscrizione il giorno

stesso, non contemplava la constatazione suddetta. A ragione, dunque, l'URC ha

rifiutato di dar seguito alla notificazione. Contrariamente a quanto assume la

ricorrente, a questa mancanza non poteva supplire il fatto che alla trattanda

n. 1 del verbale del consiglio di amministrazione, presentato quale documento

giustificativo per l'iscrizione, l'amministratrice unica della società avesse

spiegato i motivi per cui si rendeva necessaria la liberazione totale del

capitale azionario ed avesse altresì dichiarato che i fondi necessari erano

depositati presso la Banca __________ di __________, la quale aveva rilasciato

un'attestazione a questo scopo. In effetti, le citate verbalizzazioni non potevano

in nessun caso sostituire - sia sotto l'aspetto formale che (sicuramente in parte

anche) sotto quello sostanziale - la constatazione, richiesta dall'art. 54 cpv.

2.

lett. a ORC, secondo cui la liberazione di capitale in oggetto fosse conforme

alla previa (e sconosciuta) deliberazione del consiglio di amministrazione,

oltre che alla legge e allo statuto.

3.

Sulla scorta

di quanto precede, in quanto ricevibile, il ricorso dev'essere respinto.

4.

La tassa di giudizio

è posta a carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1.

In quanto ricevibile, il

ricorso 27 luglio 2017 di RI 1

è

respinto.

2.

La tassa di giudizio, di fr. 300.-,

già anticipata dalla ricorrente, è posta a suo carico.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione all’Ufficio

federale del registro di commercio, Berna.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedio

giuridico:

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).