12.2017.114
Procedura di iscrizione nel registro di commercio
6 novembre 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.114
Lugano
6 novembre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire sul ricorso 27 luglio 2017 di
RI
1
rappr. dall' RA 1
contro
la decisione 26 giugno 2017 con cui l'Ufficio del
registro di commercio (URC), Biasca, ha rifiutato l'iscrizione della liberazione
integrale del capitale azionario e della relativa modifica dello statuto
presentata il 23 giugno 2017;
ritenuto
Fatti
A. La ricorrente è stata
iscritta a registro di commercio il 2 agosto 2016 con un capitale azionario di
fr. 100'000.-, liberato sino a concorrenza di fr. 50'000.-.
B. a. Mediante
istanza 23 giugno 2017 la ricorrente ha notificato all'URC, ai fini
dell'iscrizione, la liberazione integrale del capitale azionario, allegando, a
questo scopo, il verbale del consiglio di amministrazione del 23 giugno 2017, allestito
nella forma dell'atto pubblico dal notaio RA 1, il quale disponeva pure la
modifica dell'art. 3 dello statuto societario concernente il capitale azionario.
b. Con decisione 26
giugno 2017 l'URC ha rifiutato l'iscrizione delle modifiche. L'Ufficio ha rilevato
che l'atto pubblico non conteneva la constatazione che i conferimenti ulteriori
di capitale azionario erano stati effettuati conformemente alle esigenze legali
e statutarie o alla deliberazione del consiglio di amministrazione, come
prescrive l'art. 54 cpv. 2 lett. a ORC. L'Ufficio ha posto a carico della
società istante una tassa di
fr. 50.-.
C. a. Con ricorso
27 luglio 2017 la RI 1 ha impugnato la decisione suddetta dinanzi a questa
Camera. L'insorgente ha sostenuto che l'atto pubblico soddisfaceva i requisiti
posti dalla suddetta disposizione legale. Dal verbale 23 giugno 2017 risultava
difatti che l'amministratrice unica della società aveva spiegato i motivi per
cui era necessaria la liberazione totale del capitale azionario; inoltre essa
aveva constatato che i fondi necessari erano depositati presso la Banca __________
di __________, che aveva rilasciato un'attestazione a questo scopo, per cui i
conferimenti ulteriori di capitale azionario erano per forza di cose conformi alla
legge e allo statuto.
Nell'impugnativa l'insorgente
ha poi spiegato che, non potendo attendere sino alla definizione della
contestazione, l'atto pubblico 23 giugno 2017 è stato completato, mediante
postilla del 27 giugno successivo, in cui l'amministratrice unica aveva confermato
che la liberazione degli ulteriori fr. 50'000.- del capitale azionario era stata
effettuata conformemente alle esigenze legali e statutarie e alla deliberazione
del consiglio di amministrazione. La RI 1 ha comunque rivendicato la legittimazione
a censurare l'operato dell'URC; tanto più che essa era tenuta a versare la
tassa percepita per l'emanazione della decisione di rifiuto.
b. Con risposta 17
agosto 2017 l'URC ha contestato le tesi dell'insorgente e confermato la bontà
della sua decisione, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in
diritto.
c. Con replica 6
settembre 2017 e duplica 18 settembre 2017 le parti hanno ribadito le
rispettive posizioni.
Considerato
Considerandi
1.
1.1. La
competenza di questa Camera e la tempestività del gravame sono date dagli art. 165
cpv. 2 e 3 ORC e dall'art. 6 cpv. 1 della legge cantonale sul registro di
commercio del 12 marzo 1997 (RL 4.1.1.3).
1.2
La legittimazione
della ricorrente è retta dall'art. 165 cpv. 3 lett. a ORC, giusta cui il
diritto a ricorrere è dato alle persone e enti giuridici la cui notificazione è
stata respinta, e, a titolo sussidiario, dall'art. 65 cpv. 1 della legge (cantonale)
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1), che
regge la procedura di ricorso a livello cantonale (cfr. art. 6 cpv. 2 della
legge cantonale su registro di commercio testé menzionata; art. 1 cpv. 2 LPAmm).
Nella fattispecie, l'iscrizione delle modifiche societarie è stata rifiutata dall'URC
il 26 giugno 2017, salvo poi essere accolta due giorni dopo, il 28 successivo, previa
produzione allo stesso della completazione dell'atto pubblico in cui l'amministratrice
unica della società aveva constatato che la liberazione di capitale era stata
effettuata conformemente alle esigenze legali e statutarie e alla deliberazione
del consiglio di amministrazione. Alla data di inoltro del gravame, il 27
luglio 2017, l'insorgente non possedeva pertanto più alcun interesse attuale a
contestare il diniego di iscrizione, giacché quest'ultima aveva avuto luogo quasi
un mese prima; il suo ricorso dovrebbe pertanto essere dichiarato
inammissibile. L'insorgente sostiene tuttavia di avere quantomeno un interesse
virtuale a far constatare l'illegittimità della decisione di rifiuto 26 giugno
2017.
Ora, secondo la giurisprudenza, all'esigenza di un interesse attuale è
possibile rinunciare qualora le questioni sollevate nel ricorso potrebbero
ripresentarsi in condizioni analoghe in qualsiasi momento, un loro esame non
sarebbe possibile nel caso di specie e la loro soluzione appare di pubblico
interesse a motivo della loro fondamentale importanza (DTF 141 II 14 consid. 4.4;
Vera Marantelli/Said Huber,
Praxiskommentar VwVG, Zurigo 2016, n. 15 ad art. 48). Nel caso in esame, questo
quesito può rimanere irrisolto, giacché sia comechessia - anche quindi
nell'ipotesi in cui alla ricorrente dovesse bastare un interesse virtuale per
poter censurare il diniego di iscrizione 26 giugno 2017 - il gravame andrebbe
respinto nel merito.
2.
2.1. Giusta
l'art. 54 cpv. 1 ORC, con la notificazione per l'iscrizione di conferimenti
ulteriori di capitale azionario di una società anonima occorre fornire all'URC,
per quanto qui interessa, l'atto pubblico concernente le deliberazioni del consiglio
di amministrazione sulla modifica dello statuto e sulle sue constatazioni (art.
54.
cpv. 1 lett. a ORC). L'atto pubblico deve contenere svariate indicazioni
(art. 54 cpv. 2 lett. a-d ORC); tra queste, in primo luogo (lett. a della
precitata disposizione), figura "la constatazione che i conferimenti sono
stati effettuati conformemente alle esigenze legali e statutarie o alla deliberazione
del consiglio di amministrazione". Spetta infatti al consiglio di amministrazione
stabilire l'ammontare e il genere di conferimenti ulteriori di capitale azionario
(per questi ultimi salvo regolamentazione negli statuti) mediante decisione che
non dev'essere constatata mediante atto pubblico (Franz Schenker, BSK OR-II, art. 634a n. 5, con rinvii) e che
non dev'essere nemmeno prodotta all'URC (Carlo
Lombardini/Caroline Clemetson, CR CO II, art. 634a n. 7). Per questo
motivo l'art. 54 cpv. 2 lett. a ORC esige che l'atto pubblico trasmesso quale
giustificativo all'autorità per l'iscrizione di conferimenti ulteriori (liberazione)
di capitale azionario contenga anche la constatazione, da parte del consiglio
di amministrazione, che tali conferimenti siano stati effettuati in ossequio
alle disposizioni legali e statutarie - così come viene richiesto ai promotori
al momento della costituzione della società anonima (art. 629 cpv. 2 cifra 3 CO)
- e, in più, alla deliberazione del consiglio di amministrazione medesimo.
2.2
Nel caso di
specie, l'atto pubblico 23 giugno 2017, presentato per l'iscrizione il giorno
stesso, non contemplava la constatazione suddetta. A ragione, dunque, l'URC ha
rifiutato di dar seguito alla notificazione. Contrariamente a quanto assume la
ricorrente, a questa mancanza non poteva supplire il fatto che alla trattanda
n. 1 del verbale del consiglio di amministrazione, presentato quale documento
giustificativo per l'iscrizione, l'amministratrice unica della società avesse
spiegato i motivi per cui si rendeva necessaria la liberazione totale del
capitale azionario ed avesse altresì dichiarato che i fondi necessari erano
depositati presso la Banca __________ di __________, la quale aveva rilasciato
un'attestazione a questo scopo. In effetti, le citate verbalizzazioni non potevano
in nessun caso sostituire - sia sotto l'aspetto formale che (sicuramente in parte
anche) sotto quello sostanziale - la constatazione, richiesta dall'art. 54 cpv.
2.
lett. a ORC, secondo cui la liberazione di capitale in oggetto fosse conforme
alla previa (e sconosciuta) deliberazione del consiglio di amministrazione,
oltre che alla legge e allo statuto.
3.
Sulla scorta
di quanto precede, in quanto ricevibile, il ricorso dev'essere respinto.
4.
La tassa di giudizio
è posta a carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1.
In quanto ricevibile, il
ricorso 27 luglio 2017 di RI 1
è
respinto.
2.
La tassa di giudizio, di fr. 300.-,
già anticipata dalla ricorrente, è posta a suo carico.
3. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione all’Ufficio
federale del registro di commercio, Berna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedio
giuridico:
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 segg.
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).