12.2017.116
Scioglimento di società anonima per carenze organizzative - legittimazione ricorsuale
2 novembre 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.116
Lugano
2 novembre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2017.28 della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 28 dicembre 2016 da
AO
1
contro
AP
1
rappr. da RA 1
chiedente l’adozione delle
misure necessarie nei confronti della convenuta, priva di amministrazione (art.
707 CO);
nell’ambito della quale il
Pretore, con decisione 13 luglio 2017, ha pronunciato lo scioglimento della convenuta
e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento;
appellanti la convenuta
e __________ M__________, __________ (I) (pure rappr. dall’avv. RA 1, __________),
con appello 28 luglio 2017, con cui hanno chiesto di annullare la decisione di
scioglimento e di liquidazione della società con in via principale il rinvio
dell’incarto al Pretore affinché esamini la questione in base ai documenti ora prodotti
e fissi alla società un nuovo termine per ripristinare la situazione del
consiglio di amministrazione e in via subordinata con la sola fissazione alla
società di un nuovo termine per ripristinare la situazione del consiglio di amministrazione,
il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’istante con
risposta 16 agosto 2017 si è rimessa al giudizio del tribunale;
preso atto della replica
spontanea 25 agosto 2017 degli appellanti;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 28
dicembre 2016 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 1, la società AP 1, chiedendo che nei confronti della
stessa, priva di amministrazione a seguito della cancellazione del suo amministratore
unico __________ R__________ (cfr. doc. A) e invano diffidata, sia con raccomandata
del 28 settembre 2016 (doc. B), sia tramite pubblicazione sul FUSC del 24 ottobre
2016 (doc. C), a ripristinare entro 30 giorni la situazione legale (art. 154
cpv. 1 ORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC, art.
731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);
che il 30 gennaio 2017 il Pretore ha
assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione
legale (convocare un’assemblea generale, ai sensi dell’art. 699 cpv. 1 CO, allo
scopo di nominare l’amministrazione come previsto dall’art. 698 cpv. 2 n. 2 CO),
pena l’adozione delle misure necessarie indicate nei considerandi ivi compreso
(se del caso) lo scioglimento della società e la sua liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento; in conseguenza del mancato ritiro da
parte della convenuta dell’invio postale contenente la decisione, la stessa è
stata pubblicata sul FUCT n. 12/2017 del 10 febbraio 2017;
che, preso atto che la convenuta aveva
lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 13 luglio 2017
il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, ha pronunciato lo
scioglimento della società e ne ha ordinato la liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento; la decisione è stata notificata alla
convenuta tramite pubblicazione sul FUCT n. 57/2017 del 18 luglio 2017;
che con l’appello 28 luglio
2017 che qui ci occupa la convenuta e __________ M__________, che si professava
azionista unico della stessa, hanno chiesto, se del caso previa
sospensione della procedura (almeno per qualche settimana), l’annullamento
della decisione di scioglimento e di liquidazione della società, con in via
principale il rinvio dell’incarto al Pretore affinché esamini la questione in
base ai documenti ora prodotti e fissi alla società un nuovo termine per
ripristinare la situazione del consiglio di amministrazione, e in via
subordinata con la sola fissazione alla società di un nuovo termine per
ripristinare la situazione del consiglio di amministrazione, il tutto
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi: essi hanno in sostanza rilevato
che il ripristino della situazione legale, da loro auspicato, non era attualmente
possibile - aspetto questo di cui per altro il giudice di prime cure nemmeno
era al corrente - non essendo stato ancora chiarito se le azioni al portatore
della società fossero state emesse e, in tal caso, chi le detenesse e dove si
trovassero, e che in queste circostanze si sarebbe potuto valutare l’adozione
di una misura meno severa, se del caso restituendo alla società il termine a
suo tempo assegnato, e comunque attendere ancora che le verifiche in corso
fossero terminate così da dare il tempo all’azionista unico, concordando una
soluzione con l’istante, di ripristinare la situazione di legalità;
che con risposta 16 agosto
2017 (a cui ha fatto seguito la replica spontanea 25 agosto 2017 delle attuali
controparti) l’istante si è rimessa al giudizio di questa Camera;
che l’appello è d’acchito
inammissibile nella misura in cui è stato inoltrato da __________ M__________, che
oltretutto neppure ha comprovato (a fronte dell’ammissione contenuta nel
gravame che egli non era attualmente in possesso delle relative azioni al
portatore della società) la sua asserita qualità di azionista unico della convenuta:
legittimato ad impugnare la decisione di primo grado è in effetti solo chi ha
partecipato alla procedura o avrebbe dovuto parteciparvi (TF 8 luglio 2010
4A_278/2010 consid. 5), ritenuto che in questa causa tale qualità andava
riconosciuta solo all’azionista, al creditore o all’Ufficio del registro di
commercio (a cui andava riconosciuta la legittimazione attiva) e alla società
nei confronti della quale era stato ordinato il provvedimento (a cui spettava
la legittimazione passiva, cfr. TF 5 agosto 2010 4A_321/2008 consid.2, 2
ottobre 2015 4A_215/2015 consid. 3.3); l’appello è però inammissibile anche
nella misura in cui è stato inoltrato dalla convenuta, visto e considerato che
non risulta che essa disponga attualmente di organi (cfr. doc. A) che possano
aver conferito un mandato di patrocinio al legale ora intervenuto in sua rappresentanza,
non potendosi riconoscere tale qualità nemmeno a __________ M__________, che -
come detto - neppure ha dimostrato di esserne azionista;
che l’appello dev’essere comunque
dichiarato irricevibile anche per il fatto che è fondato esclusivamente su
nuovi fatti e nuove prove (segnatamente i doc. C-F e H-L prodotti con il
rimedio giuridico, di cui si dirà meglio qui di seguito): giusta l’art. 317
cpv. 1 CPC nuovi fatti e mezzi di prova possono in effetti essere considerati
in appello soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b), ciò che
nella fattispecie non è stato il caso, visto e considerato che gli stessi,
tutti precedenti alla decisione pretorile, avrebbero già potuto essere addotti
in prima sede, ritenuto che, a fronte di un giudizio di primo grado reso solo
il 13 luglio 2017, nell’appello è stato sostenuto che il presunto azionista
unico della convenuta, cittadino italiano residente in Italia, già nel marzo
2017 (cfr. l’estratto RC di cui al doc. E, datato 16 marzo 2017) si era
preoccupato per l’assenza di notizie sulla società e aveva così dato l’incarico
di seguire le questioni civili e amministrative della società ad un legale (cfr.
la procura di cui al doc. C, che riporta la data del 23 marzo 2017), al quale,
a sua volta, in quella particolare situazione, specialmente alla luce di quell’estratto
RC (doc. E), non poteva e non doveva certo sfuggire il fatto che la convenuta, tenuto
oltretutto conto delle precedenti pubblicazioni sul FUSC (quella datata 24
ottobre 2016, che in forza dell’effetto di pubblicità positivo del registro di
commercio è reputata essere conosciuta da ogni persona, comprese le eventuali
persone straniere domiciliate all’estero, cfr. Eckert,
Basler Kommentar, 5ª ed., n. 6 ad art. 933 CO; DTF 96 II 439 consid. 3b; TF 14
maggio 1997 4C.467/1996 consid. 3b) e sul FUCT (quella datata 10 febbraio
2017), potesse essere (ancora) oggetto di una procedura ex art. 731b e 941a CO
(e del resto la pubblicazione sul FUCT, il 18 luglio 2017, della decisione di scioglimento
della società non gli è poi sfuggita, come pure non gli era sfuggito in
precedenza [cfr. lo scritto 26 giugno 2017 di cui al doc. I] che la società era
stata escussa con vari PE che non avevano potuto essere ritirati ma erano stati
pubblicati, il 4 aprile 2017 [doc. L], sul FUCT); in tali circostanze, il fatto,
pure evocato nell’appello, che il 27 aprile 2017 quel legale abbia ritenuto di
contattare telefonicamente l’Ufficio del registro di commercio, senza che si
sia allora parlato di eventuali diffide o procedure in corso (non è invece stato
preteso che a quel momento egli abbia però chiesto lumi al proposito o che le
informazioni richieste in tal senso non gli siano state fornite o ancora che gli
siano state fornite in modo errato), è chiaramente costitutivo di una colpa non
lieve, tale pure da impedire l’applicazione dell’art. 148 CPC, ossia la
restituzione del termine di 30 giorni assegnato dal Pretore;
che, se ciò non bastasse,
si osserva in ogni caso che nella fattispecie la decisione del Pretore di
pronunciare lo scioglimento della convenuta e di ordinarne la liquidazione
secondo le prescrizioni applicabili al fallimento era ineccepibile:
l’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che essa, in modo del tutto
inspiegabile e incomprensibile, non aveva reagito né alle richieste dell’AO 1
di ripristinare la situazione legale formulate in due diversi momenti, con la
raccomandata del 28 settembre 2016 prima (doc. B) e con la pubblicazione sul
FUSC del 24 ottobre 2016 poi (doc. C), né tanto meno alla diffida pretorile 30
gennaio 2017 con cui le era stato assegnato un ultimo termine (con tra l’altro
l’esplicita comminatoria di scioglimento) per agire in tal senso, per cui da
questo comportamento il giudice di prime cure poteva senz’altro presumere che essa
neppure avrebbe ossequiato ad eventuali provvedimenti meno severi (TF 29 luglio
2013 4A_706/2012 consid. 2.2.2, 8 luglio 2013 4A_158/2013 consid. 2.1.6), come
quello qui auspicato dalla convenuta e dal suo presunto azionista unico, per
altro già ordinato e rimasto privo di riscontro e con ciò non più riproponibile
(cfr. II CCA 13 luglio 2017 inc. n. 12.2017.72), volto alla fissazione di un
nuovo termine per ripristinare la situazione del consiglio di amministrazione; in
tali circostanze restava tutt’al più da esaminare se la situazione di legalità
fosse eventualmente stata ripristinata nelle more della causa, anche solo nella
procedura ricorsuale, ciò che in base alla dottrina e alla giurisprudenza
sarebbe stato idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava
lacune nell’organizzazione (Lorandi,
Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu
Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n.
12.2011.206), sennonché nell’appello è stato affermato che il ripristino della
situazione legale non era attualmente possibile e non è dunque stato effettuato;
che, stando così le cose,
nemmeno è possibile dar seguito alla richiesta di sospendere la procedura per
permettere di terminare le non meglio precisate verifiche in corso così da dare
il tempo all’azionista unico, concordando una soluzione con l’istante, di
ripristinare la situazione di legalità, tanto più che il termine di sospensione
auspicato, pari ad almeno qualche settimana, è nel frattempo trascorso senza
che sia stato comunicato l’esito di quelle verifiche e senza che siano così stati
avviati e poi adottati, sempre che ciò potesse essere considerato nell’ambito
di questa lite, i passi necessari per ripristinare quella situazione;
che in definitiva
l’appello in esame dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile;
che le spese giudiziarie
della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso
di fr. 100'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. A; TF 19
agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22
giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132 I p. 541; ZSR 2011 p. 86), seguono la
soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che all’istante, per altro rimessosi al
giudizio del tribunale, non si attribuiscono ripetibili.
Per questi motivi
richiamati, per le spese, l’art. 106 CPC nonché la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 28 luglio 2017 di AP 1 e di __________
M__________ è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese
processuali di fr. 1’000.- sono poste a carico degli appellanti in solido. Non
si attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).