12.2017.117
Espulsione - appello
10 agosto 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.117
Lugano
10 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
quale
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG)
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2017.2953 (tutela giurisdizionale nei
casi manifesti, espulsione del conduttore) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 13 giugno 2017 da
AO
1
rappr. da RA 1
contro
AP
1
chiedente l’espulsione immediata della
convenuta, domanda alla quale la conduttrice si è opposta e che il Pretore ha
accolto con decisione 6 luglio 2017;
appellante la convenuta, con scritto del 28 luglio 2017, con il quale
chiede l’annullamento del giudizio impugnato;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che dal 2007
AP 1 conduce in locazione spazi commerciali e parcheggi nello stabile sito in a
L (doc. A);
che, previa diffida del 22 febbraio
2017 (doc. C-C7), la locatrice AO 1 ha notificato alla conduttrice in data 18
aprile 2017, con modulo ufficiale, la disdetta
straordinaria del contratto per il 31 maggio 2017 (doc. D-D6);
che in
assenza di riconsegna dell’ente locato, con istanza 13 giugno 2017 nella
procedura sommaria a tutela nei casi manifesti, la locatrice ha chiesto alla
Pretura di ordinare l’espulsione della conduttrice, assortita delle
comminatorie atte a esigerne l’esecuzione effettiva;
che in occasione dell’udienza del 5 luglio 2017 (atto II) la convenuta non è
comparsa;
che, con giudizio 6 luglio 2017, il Pretore ha accolto l’istanza e ordinato
l’espulsione della conduttrice entro 10 giorni, con le comminatorie di rito;
che con
scritto 28 luglio 2017 la convenuta, rappresentata dall’amministratore unico, ha
comunicato a questa Camera “di interporre ricorso” contro la decisione
pretorile, lamentando di non aver ricevuto la convocazione per l’udienza di discussione
del 5 luglio 2017 e ha pertanto chiesto di annullare il giudizio poiché scaturito
da un procedimento così viziato;
che l’atto di appello non è stato intimato alla controparte e la procedura, visto
il suo esito, può essere decisa dalla Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG);
che dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali
occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria,
avviene o in procedura semplificata (art. 243 e segg. CPC) previa conciliazione
o in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257
CPC) che non richiede la previa conciliazione (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a
ed., n. 1429 pag. 260);
che contro la decisione pretorile
pronunciata in procedura sommaria è proponibile l’appello nel termine di dieci
giorni dalla sua notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC);
che a detta dell’appellante
la decisione impugnata sarebbe stata notificata ben dodici giorni dopo la sua
emanazione (“giuntaci in data 18 luglio 2017”), ma sulla base della verifica
dei tracciamenti degli invii postali (http://service.post.ch/EasyTrack) risulta
che la stessa è stata trasmessa il giorno stesso con invio postale raccomandato,
recapitato alla destinataria il 7 luglio 2017;
che quest’ultima data vale pertanto quale giorno della notificazione della
decisione impugnata e il ricorso, proposto con invio postale del 28 luglio 2017,
risulta quindi irrimediabilmente tardivo, di modo che non è possibile
esaminarlo nel merito;
che abbondanzialmente si
rileva come la censura, limitata alla pretesa mancata convocazione all’udienza
del 5 luglio 2017, andrebbe comunque respinta siccome dagli atti risulta la
regolarità della convocazione, avvenuta con invio postale raccomandato
impostato il 14 giugno 2017 e non ritirato dalla destinataria decorso l’usuale
periodo di giacenza (verifica dei tracciamenti degli invii postali: http://service.post.ch/EasyTrack);
l’appellante non può certo prevalersi della sua inadempienza per chiedere
l’annullamento del giudizio pretorile;
che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e
sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG, tenuto nondimeno conto
del fatto che il giudizio si limita sostanzialmente alla questione della
tardività dell'impugnazione (art. 21 LTG); il valore litigioso
della procedura di appello, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso
al Tribunale federale, ammonta a fr. 136'800.-, come indicato dal Pretore; non si assegnano ripetibili alla
controparte alla quale l'appello non è stato notificato.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello 28 luglio 2017 di AP 1, __________ è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell’appellante.
Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente
Fatti
D.
Bozzini
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in
Considerandi
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).