12.2017.118
Scioglimento di una società anonima priva dell'organo di revisione - appello - ripristino della situazione legale
4 ottobre 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.118
Lugano
4 ottobre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2016.1036
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 3 marzo
2016 da
AO
1
contro
AP
1
rappr. dallo RA 1
chiedente l’adozione delle
misure necessarie nei confronti della convenuta, priva dell’organo di revisione
(art. 727 CO);
nell’ambito della quale il
Pretore, con decisione 20 luglio 2017, ha pronunciato lo scioglimento della
società e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento;
appellante la convenuta,
con appello 2 agosto 2017, con cui ha chiesto, previa concessione dell’effetto
sospensivo, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’istante con
osservazioni (recte: risposta) 23 agosto 2017 si è rimessa al giudizio
del tribunale, chiedendo tuttavia che la controparte fosse tenuta a pagare
tutte le spese della procedura d’ufficio;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 3 marzo
2016 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, la società AP 1, chiedendo che nei confronti della stessa,
priva dell’organo di revisione a seguito delle dimissioni del suo revisore __________
(cfr. doc. A) e invano diffidata sia con raccomandata del 9 dicembre 2015 (doc.
B) sia tramite pubblicazione sul FUSC del 29 gennaio 2016 (doc. C) a
ripristinare entro 30 giorni la situazione legale (art. 154 cpv. 1 ORC),
fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC, art. 731b cpv. 1 e
941a cpv. 1 CO);
che il 18 agosto 2016 il Pretore ha
assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione
legale (convocare un’assemblea generale allo scopo di designare un nuovo organo
di revisione e richiedere la sua iscrizione al registro di commercio, oppure
produrre al giudice una dichiarazione di rinuncia, a condizione che fossero
adempiuti i presupposti dell’art. 727a cpv. 2 CO), pena l’adozione delle misure
necessarie indicate nei considerandi ivi compreso (se del caso) lo scioglimento
della società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento; in conseguenza del mancato ritiro da parte della convenuta
dell’invio postale contenente la decisione, la stessa è stata pubblicata sul
foglio ufficiale n. 69/2016 del 30 agosto 2016;
che a seguito delle decisioni ordinatorie 14
settembre, 13 ottobre e 16 novembre 2016, emanate a seguito delle richieste in
tal senso della convenuta (datate 13 settembre, 12 ottobre e 14 novembre 2016),
il termine in questione è stato prorogato a tre riprese, sostanzialmente fino
alla fine del 2016;
che il termine prorogato essendo scaduto
infruttuosamente, il 31 gennaio 2017 il Pretore ha assegnato alla convenuta un
ultimo termine di 15 giorni per ripristinare la situazione legale (convocare
un’assemblea generale allo scopo di designare un nuovo organo di revisione e
richiedere la sua iscrizione al registro di commercio, oppure produrre al
giudice una dichiarazione di rinuncia, a condizione che fossero adempiuti i
presupposti dell’art. 727a cpv. 2 CO), pena l’adozione delle misure necessarie
indicate nei considerandi ivi compreso (se del caso) lo scioglimento della
società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento;
che, preso atto che la convenuta aveva
lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 20 luglio 2017
il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, ha pronunciato lo
scioglimento della società e ne ha ordinato la liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento; la decisione è stata pure pubblicata
sul foglio ufficiale n. 59/2017 del 25 luglio 2017;
che con appello 2 agosto
2017 la convenuta ha chiesto, previa concessione dell’effetto sospensivo (domanda,
quest’ultima, superflua, siccome l’effetto sospensivo è in tal caso già dato
per legge, cfr. art. 315 cpv. 1 e 4 CPC), di riformare il querelato giudizio
nel senso di respingere l’istanza, con protesta di spese e ripetibili di
entrambe le sedi, rilevando che la situazione legale era stata nel frattempo
ripristinata con la nomina del nuovo ufficio di revisione, come risultava
dall’istanza da lei già inoltrata al registro di commercio (cfr. l’istanza
d’iscrizione prodotta contestualmente al gravame con i relativi allegati);
che con risposta 23 agosto
2017 l’istante si è rimessa al giudizio del tribunale, chiedendo tuttavia che
la controparte fosse tenuta a pagare tutte le spese della procedura d’ufficio;
che nel caso di specie la
decisione del Pretore di pronunciare lo scioglimento della convenuta e di
ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento era
ineccepibile: l’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che la società,
in modo del tutto inspiegabile e incomprensibile, non aveva reagito né alle
richieste dell’AO 1 di ripristinare la situazione legale formulate in due
diversi momenti, con la raccomandata del 9 dicembre 2015 prima (doc. B) e con
la pubblicazione sul FUSC del 29 gennaio 2016 poi (doc. C), né tanto meno alla
diffida pretorile 31 gennaio 2017 con cui, preso atto del mancato ossequio del
termine assegnato il 18 agosto 2016, poi prorogato a tre riprese, le era stato
assegnato un ultimo termine (con tra l’altro l’esplicita comminatoria di
scioglimento) per agire in tal senso, per cui da questo comportamento il
giudice di prime cure poteva senz’altro presumere che la società neppure
avrebbe ossequiato ad eventuali provvedimenti meno severi, quali la nomina dell’organo
mancante, se del caso previa assegnazione di un termine per anticipare le spese
del revisore (TF 29 luglio 2013 4A_706/2012 consid. 2.2.2, 8 luglio 2013
4A_158/2013 consid. 2.1.6);
. che
resta da esaminare se la convenuta abbia nondimeno provveduto a ripristinare la
situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura
ricorsuale, ciò che in base alla dottrina e alla giurisprudenza sarebbe idoneo
ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune
nell’organizzazione (Lorandi,
Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu
Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n.
12.2011.206);
che questa ipotesi si è
effettivamente realizzata, visto e considerato che, come del resto risulta
dalle prove allegate all’appello (ricevibili siccome si tratta di documenti
allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “nova
autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), il 31 luglio 2017 la
convenuta aveva provveduto a notificare all’AO 1, oltre al nuovo amministratore
unico, il nuovo organo di revisione - nella persona di Studio __________ SA,
che aveva accettato il mandato - entrambi nominati in occasione dell’assemblea
generale straordinaria di pari data (cfr. doc. D allegato all’appello);
che in tali circostanze
l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della
convenuta priva dell’organo di revisione (art. 727 CO) deve ora essere
respinta;
che le spese giudiziarie
della procedura di appello (per il giudizio di primo grado non ne sono state
assegnate) vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-,
pari al capitale sociale della convenuta (doc. A; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010
consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010
consid. 6, SJ 132 I p. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n.
12.2011.133), e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC);
che nel caso concreto
ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio;
che la presente procedura
- come del resto già quella dinnanzi al Pretore - avrebbe in effetti potuto
essere evitata se l’appellante avesse ripristinato tempestivamente la
situazione legale, anziché rimanere passiva di fronte alle ingiunzioni che ha
ricevuto, di modo che, in applicazione dell’art. 108 CPC, si giustifica di
porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate e di non
riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012
consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 4; II CCA 24 giugno 2013 inc. n.
12.2013.57, 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62, 27 novembre 2013 inc. n.
12.2013.165, 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197, 29 gennaio 2015 inc. n.
12.2014.221, 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.189);
che in definitiva
l’appello può essere accolto solo parzialmente, nel senso dei considerandi che
precedono.
Per questi motivi
richiamati, per le spese, l’art. 108 CPC nonché la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 2 agosto 2017 di AP 1 è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza la decisione 20 luglio 2017 del Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, è così riformata:
1. L’istanza 3 marzo 2016 dell’AO 1 è
respinta.
Considerandi
II. Le spese
processuali di fr. 1'500.-, da anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo
carico. Non si attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).