12.2017.12
Deposito e esecutività di un lodo internazionale
10 ottobre 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2017.12
Lugano
10 ottobre 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
statuente quale istanza unica
cantonale ai sensi dell’art. 48 lett. b n. 9 LOG
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
statuente
quale autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 193 cpv. 1 e 2 LDIP in materia di
arbitrato internazionale;
vista
la domanda 24 gennaio 2017 intesa ad ottenere il deposito e la dichiarazione di
esecutività del lodo arbitrale emanato il 10 novembre 2016 dall’arbitro unico AR
1 nella vertenza che opponeva
IS 1
rappr. da RA 1
PI 1
a
CO 1
CO 2
CO 3
ritenuto
in fatto e in diritto:
che nell’ambito della
procedura di arbitrato internazionale con sede a __________, retta dagli art.
176 segg. LDIP e promossa il 29 luglio 2014 dal IS 1 e dalla PI 1 nei confronti
del CO 1, di CO 2 e di CO 3, il 10 novembre 2016 l’arbitro unico AR 1 ha
emanato il lodo arbitrale;
che
con istanza 24 gennaio 2017 il IS 1 ha chiesto
alla scrivente Camera di poter depositare presso di lei il lodo arbitrale e di
Considerandi
farsi rilasciare la dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale: a tale
scopo ha prodotto l’originale del lodo arbitrale 10 novembre 2016 (composto di 9
pagine) con le attestazioni di notifica, sempre in originale, a tutte le parti
in causa, evidenziando come quel giudizio non fosse poi stato impugnato da
nessuna delle parti;
che, invitati ad
esprimersi sull’istanza (cfr. decisione ordinatoria 14 marzo 2017 del presidente
della Camera), il CO 1 ed CO 3, entrambi con osservazioni datate 28 marzo 2017,
si sono opposti alla richiesta, ritenuto che CO 2 non si è invece determinata; prendendo
a sua volta posizione sull’istanza, che in seguito è stata a lei pure
notificata (cfr. decisione ordinatoria 12 aprile 2017 del presidente della
Camera), la PI 1, con osservazioni 25 maggio 2017, ha dichiarato la sua adesione
alla stessa;
che, in presenza di un
arbitrato internazionale in materia contrattuale con sede in Ticino, come nella
presente fattispecie, ogni parte è autorizzata a depositare un esemplare del lodo
arbitrale presso questa Camera (art. 193 cpv. 1 LDIP e 48 lett. b n. 9 LOG),
che, ad istanza di ogni parte, è altresì tenuta ad attestarne l’esecutività (art.
193.
cpv. 2 LDIP e 48 lett. b n. 9 LOG), ritenuto che le domande in tal senso
sono rette dalla procedura sommaria giusta l’art. 248 lett. e CPC (cfr. per
analogia Gränicher, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3a ed., n. 18 ad art. 386; II CCA
13.
gennaio 2014 inc. n. 12.2013.186, 16 aprile 2015 inc. n. 12.2015.49, 22
settembre 2015 inc. n. 12.2015.108);
che nel caso di specie le
condizioni per autorizzare il deposito del lodo arbitrale e per rilasciare la
dichiarazione di esecutività dello stesso sono senz’altro adempiute, ciò che
giustifica l’accoglimento dell’istanza;
che in effetti il lodo
arbitrale in parola è stato regolarmente notificato alle parti il 10 novembre
2016.
a cura dell’arbitro unico, come risulta dalle attestazioni postali versate
agli atti; il Tribunale federale, su richiesta della Camera, ha poi attestato
il 31 gennaio 2017 che fino ad allora non era stato registrato alcun ricorso
contro il citato lodo arbitrale; e le uniche contestazioni sollevate dalle
parti, e meglio quelle formulate dal CO 1 e da CO 3, nelle loro osservazioni 28
marzo 2017, erano esclusivamente riferite al procedimento arbitrale e/o al lodo
arbitrale ma non avevano per finire dato luogo ad un ricorso al Tribunale
federale, che è l’unica autorità competente a statuire sulle stesse (cfr. art.
191.
LDIP; cfr. pure, al proposito, TF 9 dicembre 2015 4A_562/2015 consid. 1 già
concernente la lite tra queste medesime parti e meglio la tematica della competenza
dell’arbitro unico), e sono dunque prive di rilevanza in questa sede;
che le spese del deposito
e dell’attestazione di esecutività del lodo arbitrale, calcolate sulla base di
un valore superiore a fr. 30'000.- (essendo incontestabile che il valore dei
due ampi appartamenti a __________ __________ oggetto del contendere nel
procedimento arbitrale sia superiore a tale importo), sono a carico dell’istante,
conformemente all’art. 193 cpv. 1 LDIP;
che trattandosi di un
provvedimento di volontaria giurisdizione si può prescindere dall’attribuzione
di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
visto, per le spese, l’art. 17
LTG
decide:
1. Il
lodo arbitrale emanato il 10 novembre 2016 dall’arbitro unico AR 1 nella
procedura arbitrale promossa il 29 luglio 2014 dal IS 1 e dalla PI 1 nei
confronti del CO 1, di CO 2 e di CO 3, è depositato presso questa autorità
giudiziaria.
2. È
attestato che il lodo arbitrale emanato il 10 novembre 2016 dall’arbitro unico AR
1 nella procedura arbitrale promossa il 29 luglio 2014 dal IS 1 e dalla PI 1
nei confronti del CO 1, di CO 2 e CO 3, è esecutivo.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 500.- sono a carico del IS 1.
4. Notificazione:
-
-
-
-
-,
Comunicazione all’arbitro
unico
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF).