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Decisione

12.2017.12

Deposito e esecutività di un lodo internazionale

10 ottobre 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12.2017.12

Lugano

10 ottobre 2017/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

statuente quale istanza unica

cantonale ai sensi dell’art. 48 lett. b n. 9 LOG

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Balerna

vicecancelliere:

Bettelini

statuente

quale autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 193 cpv. 1 e 2 LDIP in materia di

arbitrato internazionale;

vista

la domanda 24 gennaio 2017 intesa ad ottenere il deposito e la dichiarazione di

esecutività del lodo arbitrale emanato il 10 novembre 2016 dall’arbitro unico AR

1 nella vertenza che opponeva

IS 1

rappr. da RA 1

PI 1

a

CO 1

CO 2

CO 3

ritenuto

in fatto e in diritto:

che nell’ambito della

procedura di arbitrato internazionale con sede a __________, retta dagli art.

176 segg. LDIP e promossa il 29 luglio 2014 dal IS 1 e dalla PI 1 nei confronti

del CO 1, di CO 2 e di CO 3, il 10 novembre 2016 l’arbitro unico AR 1 ha

emanato il lodo arbitrale;

che

con istanza 24 gennaio 2017 il IS 1 ha chiesto

alla scrivente Camera di poter depositare presso di lei il lodo arbitrale e di

Considerandi

farsi rilasciare la dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale: a tale

scopo ha prodotto l’originale del lodo arbitrale 10 novembre 2016 (composto di 9

pagine) con le attestazioni di notifica, sempre in originale, a tutte le parti

in causa, evidenziando come quel giudizio non fosse poi stato impugnato da

nessuna delle parti;

che, invitati ad

esprimersi sull’istanza (cfr. decisione ordinatoria 14 marzo 2017 del presidente

della Camera), il CO 1 ed CO 3, entrambi con osservazioni datate 28 marzo 2017,

si sono opposti alla richiesta, ritenuto che CO 2 non si è invece determinata; prendendo

a sua volta posizione sull’istanza, che in seguito è stata a lei pure

notificata (cfr. decisione ordinatoria 12 aprile 2017 del presidente della

Camera), la PI 1, con osservazioni 25 maggio 2017, ha dichiarato la sua adesione

alla stessa;

che, in presenza di un

arbitrato internazionale in materia contrattuale con sede in Ticino, come nella

presente fattispecie, ogni parte è autorizzata a depositare un esemplare del lodo

arbitrale presso questa Camera (art. 193 cpv. 1 LDIP e 48 lett. b n. 9 LOG),

che, ad istanza di ogni parte, è altresì tenuta ad attestarne l’esecutività (art.

193.

cpv. 2 LDIP e 48 lett. b n. 9 LOG), ritenuto che le domande in tal senso

sono rette dalla procedura sommaria giusta l’art. 248 lett. e CPC (cfr. per

analogia Gränicher, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3a ed., n. 18 ad art. 386; II CCA

13.

gennaio 2014 inc. n. 12.2013.186, 16 aprile 2015 inc. n. 12.2015.49, 22

settembre 2015 inc. n. 12.2015.108);

che nel caso di specie le

condizioni per autorizzare il deposito del lodo arbitrale e per rilasciare la

dichiarazione di esecutività dello stesso sono senz’altro adempiute, ciò che

giustifica l’accoglimento dell’istanza;

che in effetti il lodo

arbitrale in parola è stato regolarmente notificato alle parti il 10 novembre

2016.

a cura dell’arbitro unico, come risulta dalle attestazioni postali versate

agli atti; il Tribunale federale, su richiesta della Camera, ha poi attestato

il 31 gennaio 2017 che fino ad allora non era stato registrato alcun ricorso

contro il citato lodo arbitrale; e le uniche contestazioni sollevate dalle

parti, e meglio quelle formulate dal CO 1 e da CO 3, nelle loro osservazioni 28

marzo 2017, erano esclusivamente riferite al procedimento arbitrale e/o al lodo

arbitrale ma non avevano per finire dato luogo ad un ricorso al Tribunale

federale, che è l’unica autorità competente a statuire sulle stesse (cfr. art.

191.

LDIP; cfr. pure, al proposito, TF 9 dicembre 2015 4A_562/2015 consid. 1 già

concernente la lite tra queste medesime parti e meglio la tematica della competenza

dell’arbitro unico), e sono dunque prive di rilevanza in questa sede;

che le spese del deposito

e dell’attestazione di esecutività del lodo arbitrale, calcolate sulla base di

un valore superiore a fr. 30'000.- (essendo incontestabile che il valore dei

due ampi appartamenti a __________ __________ oggetto del contendere nel

procedimento arbitrale sia superiore a tale importo), sono a carico dell’istante,

conformemente all’art. 193 cpv. 1 LDIP;

che trattandosi di un

provvedimento di volontaria giurisdizione si può prescindere dall’attribuzione

di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

visto, per le spese, l’art. 17

LTG

decide:

1. Il

lodo arbitrale emanato il 10 novembre 2016 dall’arbitro unico AR 1 nella

procedura arbitrale promossa il 29 luglio 2014 dal IS 1 e dalla PI 1 nei

confronti del CO 1, di CO 2 e di CO 3, è depositato presso questa autorità

giudiziaria.

2. È

attestato che il lodo arbitrale emanato il 10 novembre 2016 dall’arbitro unico AR

1 nella procedura arbitrale promossa il 29 luglio 2014 dal IS 1 e dalla PI 1

nei confronti del CO 1, di CO 2 e CO 3, è esecutivo.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 500.- sono a carico del IS 1.

4. Notificazione:

-

-

-

-

-,

Comunicazione all’arbitro

unico

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF).