12.2017.120
Lavoro - divieto di concorrenza - obbligo cautelare di astenersi dall'attività concorrenziale
7 novembre 2017Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.120
Lugano
7 novembre 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. CA.2017.8 della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con istanza 24 maggio 2017 da
AO
1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
AP 2
tutti rappr. da RA 1
con cui l’istante ha
chiesto, in via supercautelare e cautelare, che ai tre convenuti fosse fatto ordine,
con la comminatoria dell’art. 292 CP, di astenersi da qualsiasi contatto con i
suoi fornitori e clienti, e che il secondo e il terzo convenuto fossero
condannati a chiudere immediatamente la prima convenuta;
domanda avversata dai
convenuti, che hanno postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore, con
decisione cautelare 21 luglio 2017, ha parzialmente accolto nel senso che ha
fatto ordine al secondo e al terzo convenuto di astenersi da qualsiasi contatto
con i clienti dell’istante, respingendo ogni altra domanda;
appellanti i convenuti
AP 1 e AP 2 con appello 3 agosto 2017, con cui hanno chiesto la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere integralmente l’istanza cautelare,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’istante con
osservazioni (recte: risposta) 28 agosto 2017 ha postulato la reiezione
del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto della replica
spontanea 4 settembre 2017 degli appellanti;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. AP 2 e AP 1 sono
stati assunti da AO 1, società attiva nella compravendita di materiale
elettrico, elettronico, elettromeccanico e pneumatico (cfr. doc. P), sulla base
di due contratti firmati il 19 settembre 2005 il primo (doc. B),
rispettivamente il 22 ottobre 2012 il secondo (doc. A), che, al punto 6, prevedevano
una clausola di divieto di concorrenza.
Fatti
I due rapporti di lavoro sono
poi terminati nel corso del 2017: AP 1 è in effetti stato licenziato in tronco
il 20 gennaio 2017 (cfr. doc. D), mentre AP 2 ha rassegnato le sue dimissioni
con effetto al 1° maggio 2017 (cfr. doc. E).
Da quest’ultima data AP 1
e AP 2 sono entrati alle dipendenze della neocostituita PI 1 (cfr. doc. 2 e 3),
società attiva nella compravendita di materiale per imballaggi, elettrico,
elettromeccanico e pneumatico (cfr. doc. G).
2. Con istanza 24
maggio 2017 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud PI 1, AP 1 e AP 2, chiedendo, in via
supercautelare e cautelare, che fosse fatto loro ordine, con la comminatoria
dell’art. 292 CP, di astenersi da qualsiasi contatto con i suoi fornitori e
clienti, e che gli ultimi due convenuti fossero condannati a chiudere
immediatamente la prima convenuta.
I convenuti si sono
integralmente opposti all’istanza.
3. Il Pretore, con la decisione
cautelare 21 luglio 2017 qui impugnata, ha parzialmente accolto l’istanza (dispositivo
n. 1) nel senso che ha fatto ordine al secondo e al terzo convenuto di
astenersi da qualsiasi contatto con i clienti dell’istante (dispositivo n. 1.1),
ha assegnato all’istante un termine di 60 giorni per promuovere la relativa
causa di merito (dispositivo n. 1.2) ed ha respinto ogni altra domanda
dell’istante (dispositivo n. 2); ha respinto la domanda di garanzia formulata
dai convenuti (dispositivo n. 3); ed ha posto le spese processuali, di complessivi
fr. 600.-, a carico del secondo e del terzo convenuto, in solido, in ragione di
2/3 e per 1/3 a carico dell’istante, obbligando altresì il secondo e il terzo
convenuto, sempre in solido, a rifondere fr. 1'000.- di ripetibili all’istante,
a sua volta tenuta a rifondere, per quel medesimo titolo, fr. 500.- alla prima
convenuta (dispositivo n. 4). Egli, per quanto qui interessa, ha ritenuto che,
a fronte dell’attuale attività concorrenziale svolta dal secondo e dal terzo
convenuto, rei di aver contattato i clienti dell’istante e di aver loro
sottoposto delle proposte di collaborazione, le condizioni per la concessione del
provvedimento cautelare ora richiesto, da limitarsi però come al dispositivo, fossero
senz’altro date.
4. Con l’appello 3
agosto 2017 che qui ci occupa, avversato dall’istante con risposta 28 agosto
2017 (a cui ha fatto seguito la replica spontanea 4 settembre 2017 della
controparte), AP 1 e AP 2 hanno chiesto di riformare il querelato giudizio nel
senso di respingere integralmente l’istanza cautelare, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi. Essi, in sintesi, hanno contestato la
sussistenza dei requisiti dell’urgenza, del danno difficilmente riparabile e della
parvenza del buon fondamento della futura azione di merito (“fumus boni
iuris”). Ed hanno pure osservato come il provvedimento adottato non fosse
rispettoso del principio della proporzionalità.
5. Prima di esaminare
le censure di diritto sollevate dalle parti, appare opportuno evadere le due contestazioni,
attinenti all’accertamento dei fatti operato dal Pretore, con cui l’istante ha preteso
che il secondo e il terzo convenuto avessero a suo tempo pure rubato
l’indirizzario dei suoi clienti e tutti i dati concernenti i contratti di
manutenzione, le scadenze e i prezzi stipulati, rispettivamente avessero tenuto
un comportamento contrario alla LCSl. La censura deve senz’altro essere
disattesa.
Sulla prima
questione si osserva che l’istante non ha qui reso verosimile, non avendo
neppure indicato alcuna prova o indizio al proposito, che quell’indirizzario,
se esistente, potesse essere stato rubato dal secondo e dal terzo convenuto o
che questi ultimi potessero averle sottratto tutti i dati concernenti i
clienti, circostanza questa che per altro appare poco verosimile già per il solo
fatto che costoro, grazie alla loro attività presso la controparte (di cui si
dirà meglio più avanti, cfr. consid. 9.2.2.), erano comunque già a conoscenza
di tutte quelle circostanze.
La seconda deve invece
essere respinta in quanto il Pretore aveva rilevato che non si scorgevano
eventuali circostanze tali da giustificare l’applicazione della LCSl e che
l’istante non le aveva allegate, ritenuto che in questa sede quest’ultima, in
violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha spiegato
per quali ragioni di fatto o di diritto quell’argomentazione (specie l’ultima
parte della stessa, quella, alternativa e indipendente, circa l’assenza delle necessarie
allegazioni sul tema) fosse errata e con ciò da riformare.
6. Giusta l’art. 261
cpv. 1 CPC il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando
l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo
(lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente
riparabile (lett. b). La dottrina e la giurisprudenza ne hanno dedotto che
l’adozione di un provvedimento cautelare è subordinata all’esistenza dei
seguenti presupposti: la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela
giurisdizionale di merito, l’esistenza di una lesione o di una minaccia di
lesione del diritto dell’istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile, l’urgenza e la proporzionalità (Trezzini,
Commentario CPC, p. 1161 segg.; II CCA 20 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.221, 18
giugno 2012 inc. n. 12.2012.38, 18 settembre 2012 inc. n. 12.2012.46, 10
ottobre 2012 inc. n. 12.2012.104, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 18
agosto 2014 inc. n. 12.2014.162, 17 agosto 2015 inc. n. 12.2015.48, 22 gennaio
2016 inc. n. 12.2015.84).
7. In questa sede il
secondo e il terzo convenuto hanno innanzitutto sostenuto che il provvedimento
richiesto dall’istante non fosse urgente. La censura dev’essere disattesa. Essa
è innanzitutto irricevibile in ordine, siccome essi, venendo meno al loro obbligo
di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non hanno spiegato per quali ragioni di
fatto o di diritto non si potesse condividere l’argomentazione pretorile
secondo cui l’urgenza risultava invece dal fatto che la loro attività
concorrenziale perdurasse tuttora e fosse così tale da aumentare il pregiudizio;
le ragioni a sostegno del mancato adempimento del requisito sono per altro
state addotte per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC).
Essa in ogni caso sarebbe stata da respingere anche nel merito, visto e considerato
che l’unico motivo da loro evocato, quello secondo cui quel requisito difettasse
in quanto non vi erano interventi intesi alla rottura di contratti, è privo di
rilevanza, non attenendo all’aspetto dell’urgenza temporale della misura.
8. La censura con cui il
secondo e il terzo convenuto hanno rimproverato al Pretore di aver ritenuto
adempiuto il requisito del danno difficilmente riparabile non può pure trovare
accoglimento. Anche in questo caso essa dev’essere innanzitutto dichiarata
irricevibile in quanto essi, in violazione del loro obbligo di motivazione
(art. 311 cpv. 1 CPC), non si sono confrontati con l’argomentazione pretorile
secondo cui quel requisito risultava invece dato in considerazione del fatto
che la loro attuale attività concorrenziale era certamente suscettibile di
causare un pregiudizio che poteva raggiungere il carattere della gravità; le
ragioni a sostegno del mancato adempimento del requisito sono per altro state anche
qui addotte per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC). La
stessa sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso anche nel merito, atteso
che l’unica ragione da loro evocata sul tema, quella secondo cui quell’attività
avrebbe provocato solo un danno economico, non appare convincente, visto e considerato
che nell’occasione la loro attività concorrenziale, svolta in modo ripetuto e
sistematico (cfr. in particolare doc. I e S, il cui tenore a detta del Pretore
non era stato da loro contestato; cfr. pure doc. N, O, R e T-Z), era idonea,
siccome tale da dirottare tutti i clienti dell’istante e di fatto messa in atto
in tale misura, a minacciarne la sua stessa esistenza (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ª ed., n. 3856 seg.; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat del
travail, 2ª ed., n. 3.1 e 3.2 ad art. 340b CO; Häfliger,
Das Konkurrenzverbot im neuen schweizerischen Arbitsvertragsrecht, 2ª ed., p.
76; Rep. 1995 n. 46 p. 203 seg.) e rischiava comunque di crearle un danno certo
e grave (cfr. Aubert, Commentaire
Romand, 2ª ed., n. 4 ad art. 340b CO; II CCA 11 ottobre 2010 inc. n.
12.2010.110, 26 maggio 2015 inc. n. 12.2014.155); il secondo e il terzo
convenuto non hanno per altro preteso che il danno economico causato in tal
modo alla controparte sarebbe stato contenuto e con ciò non tale da
comprometterne l’esistenza. Sempre a questo proposito non va oltretutto dimenticato
che il secondo ed il terzo convenuto, trasferitisi in blocco presso la prima
convenuta, neocostituita ditta concorrente dell’istante, erano gli unici
dipendenti di quest’ultima (cfr. risposta dei convenuti ad 10-12, appello p. 4).
L’apprezzamento
delle circostanze permette in definitiva di concludere nel senso dell’esistenza
del requisito del pregiudizio difficilmente riparabile (cfr. DTF 131 III 473
consid. 3.2).
9. Il Pretore, esprimendosi
sul requisito del “fumus boni iuris”, ha ritenuto che la pretesa
dell’istante si fondasse su un valido divieto di concorrenza che impediva al
secondo e al terzo convenuto di prendere contatto con la sua clientela. A suo
giudizio, questo divieto di concorrenza non solo era stato validamente pattuito,
ai sensi degli art. 340 e 340a CO, nei due contratti di lavoro (doc. A e B), ma
risultava anche dal fatto che, per quanto atteneva al secondo convenuto, lo
stesso, nell’ambito di un’altra vertenza giudiziaria, si era impegnato, fino a (N.d.R.:
fine) marzo 2018, a non comunicare a terzi e a ditte concorrenti dell’istante i
dati dei suoi clienti e i prezzi praticati (cfr. doc. F) ritenuto che la messa
a disposizione della sua conoscenza della clientela dell’istante nell’ambito della
sua attività attuale lavorativa non rispettava pure questo impegno.
9.1. In questa sede, mentre
il secondo e il terzo convenuto hanno rilevato che la clausola di divieto di
concorrenza inserita nei contratti, per altro a loro inapplicabile siccome non
sussistevano conoscenze acquisite tali da giustificare l’esistenza di un
divieto di concorrenza giusta l’art. 340 cpv. 2 CO, non adempiva le condizioni
di validità previste dall’art. 340a cpv. 1 CO e non poteva così essere
“completata” dal giudice, rispettivamente che il divieto di concorrenza
contrattuale nei confronti del secondo convenuto era nel frattempo cessato in
virtù dell’art. 340c cpv. 2 CO, l’istante ha a sua volta evidenziato come la
proposta ai suoi clienti di cominciare a lavorare con loro in quanto la
scadenza contrattuale si avvicinava fosse pure contraria alla LCSl.
9.2. Nel caso di specie,
alla luce di quanto detto dal giudice di prime cure e dalle parti, l’esistenza
o meno del requisito del “fumus boni iuris” dev’essere esaminata da tre
distinti punti di vista.
Come si vedrà, quel
requisito è solo parzialmente adempiuto.
9.2.1. Contrariamente a quanto
preteso dall’istante, non è possibile ritenere che l’eventuale futura causa di
merito fondata sulla LCSl sarebbe stata verosimilmente accolta. Come già
evidenziato con pertinenza dal Pretore, nel fatto che il secondo e il terzo
convenuto abbiano contattato i clienti dell’istante ed abbiano sottoposto loro
delle proposte di collaborazione per il periodo successivo alla scadenza dei
relativi contratti con l’istante non è in effetti ancora ravvisabile un
comportamento contrario alla LCSl, segnatamente all’art. 4 lett. a LCSl.
9.2.2. Ma neppure si può condividere
l’assunto pretorile secondo cui l’eventuale futura causa di merito fondata sul
divieto di concorrenza pattuito contrattualmente avrebbe verosimilmente trovato
accoglimento. Nonostante il secondo e il terzo convenuto non possano essere
seguiti laddove, dopo aver evidenziato che non sussistevano conoscenze da loro acquisite
tali da giustificare l’esistenza di un divieto di concorrenza giusta l’art. 340
cpv. 2 CO (a torto, in quanto essi nella loro attività, essendo oltretutto gli
unici dipendenti dell’istante, erano pure venuti a conoscenza dei segreti
d’affari dell’istante, quali la clientela, i fornitori e i prezzi applicati,
cfr. Aubert, op. cit., n. 4 ad
art. 340 CO), hanno preteso da una parte che la clausola di divieto di
concorrenza inserita nei contratti fosse sostanzialmente nulla siccome non
adempiva le condizioni di validità previste dall’art. 340a cpv. 1 CO (la
dottrina e la giurisprudenza ritengono infatti che - come fatto qui dal Pretore
- la relativa clausola non sia nulla ma che la sua estensione vada in tal caso
ridotta dal giudice, cfr. Tercier/Favre,
op. cit., n. 3852; Rehbinder/Stöckli,
Berner Kommentar, n. 6 ad art. 340a CO; Streiff/Von
Känel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ª ed., n. 5 ad art. 340a CO; Aubert, op. cit., n. 2 ad art. 340a CO;
Considerandi
II CCA 11 ottobre 2010 inc. n. 12.2010.110, 4 aprile 2011 inc. n. 12.2010.112,
13.
gennaio 2012 inc. n. 12.2011.71, 26 maggio 2015 inc. n. 12.2014.155), rispettivamente
laddove hanno rilevato dall’altra che il divieto di concorrenza contrattuale
nei confronti del secondo convenuto era nel frattempo cessato in virtù
dell’art. 340c cpv. 2 CO (la relativa argomentazione, fondata su fatti nuovi, è
in effetti irricevibile, cfr. art. 317 cpv. 1 CPC), resta però il fatto che,
giusta l’art. 340b cpv. 3 CO, la cessazione dello stato lesivo del contratto
derivante da una clausola di divieto di concorrenza, ossia l’inoltro di una
causa di merito avente per oggetto la cessazione della turbativa, sarebbe stata
possibile tra l’altro solo in virtù di uno speciale accordo scritto tra le
parti (cfr. DTF 131 III 473 consid. 3.2; Tercier/Favre,
op. cit., n. 3855; Rehbinder/Stöckli,
op. cit., n. 10 seg. ad art. 340b CO; Streiff/Von
Känel/Rudolph, op. cit., n. 8 seg. ed in particolare n. 9 ad art. 340b
CO; Aubert, op. cit., n. 1 ad art.
340b CO; Bohny, Das
arbeitsrechtliche Konkurrenzverbot, p. 159). Sennonché, nel caso di specie, la
clausola n. 6 del contratto (in base alla quale “con questo contratto il
dipendente si obbliga per scritto verso il datore di lavoro ad astenersi da
ogni attività concorrenziale dopo la fine del rapporto di lavoro, in
particolare a non esercitare per proprio conto, un’azienda concorrente né a
lavorare in una tale azienda né a parteciparvi. Art. 340 segg CO”), che di
fatto si limitava a riprendere il tenore dell’art. 340 cpv. 1 CO, non prevedeva
nulla nel senso sopra indicato.
9.2.3
L’altro assunto
pretorile in merito al verosimile buon fondamento dell’eventuale futura causa
di merito promossa nei confronti del solo secondo convenuto, fondata
sull’impegno di divieto di concorrenza che a detta del giudice di prime cure
era stato da questi assunto transattivamente nel doc. F, non è stato invece
censurato nell’appello. Lo stesso deve così essere ritenuto assodato, tanto più
che non vi sono ragioni giuridiche per non poter prendere in considerazione
quel suo impegno che, avendo fatto oggetto di un accordo giudiziario transattivo
nell’ambito di una procedura di conciliazione, ha la valenza, per altro
indicata espressamente nel documento stesso, di una decisione del giudice (cfr.
art. 208 cpv. 2 CPC). Tenuto conto che quell’impegno era stato allora assunto dal
secondo convenuto unicamente fino alla fine del marzo 2018 (cfr. doc. F), s’impone
ora di inserire questa limitazione temporale nel dispositivo.
9.3
In definitiva il
requisito del “fumus boni iuris” può così essere ammesso, nella misura
ed ai sensi del considerando che precede, solo nei confronti di AP 1.
10.
Con l’ultima censura
il secondo e il terzo convenuto hanno evidenziato come il provvedimento
adottato non fosse rispettoso del principio della proporzionalità laddove li
obbligava ad astenersi da qualsiasi contatto con “i clienti dell’istante”,
termine che essi hanno ritenuto eccessivamente indeterminato e generico e dunque
da sostituire con l’espressione “clienti con un contratto di manutenzione in corso
presso l’istante”. La censura deve senz’altro essere disattesa. Essa è
innanzitutto irricevibile, visto e considerato che nella sede pretorile mai era
stato preteso che la richiesta della controparte in tal senso potesse essere
lesiva del principio della proporzionalità per queste ragioni (art. 317 cpv. 1
CPC). Essa sarebbe comunque stata infondata, visto che la formulazione adottata
dal Pretore è chiara, tanto più che nei considerandi egli aveva ulteriormente precisato
il senso dell’ordine cautelare, nel senso che restava inteso che la prima convenuta,
indirettamente, non avrebbe potuto in alcun modo sfruttare le conoscenze della clientela
dell’istante da parte dei suoi attuali dipendenti, ossia del secondo e del
terzo convenuto, i quali di contro erano vincolati da un divieto di concorrenza
e non potevano dunque sfruttare le conoscenze maturate nella precedente ditta
nell’ambito della loro attività professionale.
11.
Ne discende, in
parziale accoglimento dell’appello, che il provvedimento cautelare nei
confronti del terzo convenuto dev’essere revocato, mentre quello nei confronti
del secondo convenuto dev’essere limitato ai sensi dei considerandi.
Le spese processuali e le
ripetibili di entrambe le sedi, calcolate sulla base di un valore litigioso di
fr. 50'000.- (come indicato nell’istanza e non contestato in causa dalla
controparte), seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello
3 agosto 2017 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
decisione 21 luglio 2017 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud è
così riformata:
1. L’istanza 24 maggio 2017 di AO 1, per quanto diretta
nei confronti di AP 1, è parzialmente accolta.
1.1. Di
conseguenza è fatto ordine a AP 1 di astenersi con effetto immediato, e fino
alla fine di marzo 2018, da qualsiasi contatto con i clienti di AO 1.
1.2. (invariato)
2. (invariato)
3. (invariato)
4. Le
spese processuali, in complessivi fr. 600.-, sono poste a carico di AP 1 in
ragione di 1/3 e per 2/3 sono poste a carico di AO 1. AP 1 rifonderà fr. 500.-
di ripetibili a AO 1, che a sua volta rifonderà fr. 500.- ciascuno, per quel
medesimo titolo, a AP 2 e a PI 1.
II. Le
spese processuali di fr. 1’000.- sono poste a carico dell’appellante AP 1 per 1/2
e per 1/2 sono poste a carico dell’appellata. L’appellante AP 1 rifonderà
fr. 750.- di ripetibili all’appellata, che a sua volta rifonderà
fr. 750.-, per quel medesimo titolo, all’appellante AP 2.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro il termine di 30 giorni, non sospeso
dalle ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF), dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Contro le
decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto
la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).