12.2017.123
Attività giudiziaria ammessa durante la sospensione del procedimento, richiesta di prestare cauzione; regiudicata
30 marzo 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.123
Lugano
30 marzo 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Grisanti
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.62 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 14 marzo
2014 (correttamente: 13 marzo 2014) da
AP
1
contro
AO 1 e
AO 2
entrambi rappr. dallo ,
con cui ha chiesto di
condannare i convenuti al versamento di fr. 77'888.95 oltre interessi e di fr.
103.- ciascuno per spese di esecuzione, nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 22 aprile 2013 fatto
spiccare dall’Ufficio esecuzioni di Lugano;
petizione dichiarata
irricevibile con decisione 7 luglio 2017 per mancato pagamento della cauzione
processuale nei termini impartiti;
appellante l’attore,
che con “ricorso” (correttamente: appello) postula l’annullamento della
decisione impugnata, con la conseguenza che la vertenza rimane sospesa fino
all’esito del procedimento penale di cui al doc. C, con protesta di spese
processuali e ripetibili di seconda sede;
letti ed esaminati gli atti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 14 marzo
2014 (correttamente: 13 marzo 2014) AP 1 ha convenuto dinanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, AO 1 e AO 2, chiedendo di condannarli al
versamento di fr. 77'888.95 oltre interessi e fr. 103.- ciascuno per spese di
esecuzione, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al
PE n. __________ del 22 aprile 2013 fatto spiccare dall’Ufficio esecuzioni di
Lugano. Con disposizione ordinatoria processuale 2 giugno 2014 la Pretora ha
respinto la domanda di sospensione del procedimento ex art. 126 cpv. 1
CPC formulata dai convenuti. Il 1° luglio successivo ha invece accolto la richiesta
in tal senso presentata nuovamente dagli stessi in data 23 giugno 2014,
sospendendo il procedimento fino a esito conosciuto della denuncia penale
presentata il 24 aprile 2014 da questi ultimi nei confronti dell’attore.
B. Il 29 dicembre 2016
l’attore ha chiesto la riattivazione della causa. Contestualmente alle
osservazioni in relazione a tale domanda, il 30 gennaio 2017 i convenuti hanno
chiesto di ordinare alla controparte il versamento di una cauzione per le spese
ripetibili pari a fr. 8'000.-. Con decisione 22 febbraio 2017 la prima giudice
ha accolto l’istanza in questione, condannando l’attore al versamento
dell’importo testé menzionato nel termine di trenta giorni dalla notificazione
della decisione sulla cauzione, con la precisazione che fino ad avvenuto
versamento della medesima la trattazione della causa sarebbe rimasta sospesa
giusta l’art. 126 CPC. L’8 marzo 2017 l’attore ha interposto reclamo avverso la
decisione testé citata, chiedendone il suo annullamento. Il 7 aprile 2017 la
terza Camera civile del Tribunale d’appello ha respinto il gravame in questione
(inc. 12.2017.24). L’8 giugno 2017 la Pretora ha assegnato all’attore un ultimo
e improrogabile termine di dieci giorni per prestare la cauzione. Essendo
decorso infruttuoso detto termine, con decisione 7 luglio 2017 il Pretore
aggiunto ha dichiarato irricevibile la petizione e ha di conseguenza stralciato
la causa dai ruoli.
C. Con “ricorso”
(correttamente: appello) l’attore è insorto contro il giudizio testé
menzionato, postulandone l’annullamento, con la conseguenza che la vertenza
rimane sospesa fino all’esito del procedimento penale di cui al doc. C. Il
gravame non è stato intimato alla controparte.
considerato
in diritto: 1. L’appellante produce in
questa sede tutta una serie di documenti. Gli stessi sono, in parte, già agli
atti. I restanti, invece, sono inammissibili già perché, alla luce di quanto
esposto nel seguito, irrilevanti ai fini del giudizio (Verda Chiocchetti in: Trezzini e al., Commentario pratico al
Codice di diritto processuale civile svizzero, 2. ediz., versione aggiornata al
6 febbraio 2018, vol. 2, N 47 ad Art. 317).
2. Constatato che anche
il secondo, ultimo e improrogabile termine assegnato in data 8 giugno 2017 per
prestare la cauzione - provvisto dell’avvertimento di cui all’art. 101 cpv. 3
CPC - era decorso infruttuoso, il Pretore aggiunto ha dichiarato irricevibile
la petizione, stralciando di conseguenza la causa dal ruolo.
3. L’appellante rimprovera
anzitutto al primo giudice di non aver tenuto conto che la procura rilasciata
dai convenuti allo studio legale RA 1 è datata 20 febbraio 2017 e che, quindi, produrrebbe
effetti solo da questo momento. La censura non può essere seguita già solo per
il motivo che producendo la medesima sono stati altresì ratificati gli atti
eseguiti in precedenza.
4. Secondo AP 1, poi,
il Pretore aggiunto non avrebbe potuto emettere la decisione sull’istanza di
cauzione formulata dalle controparti, in quanto la causa era sospesa. Di
conseguenza, il giudizio qui impugnato dovrebbe essere annullato.
4.1 Durante la sospensione del
procedimento è interrotta ogni attività giudiziaria, a esclusione di quella
volta alla riattivazione del medesimo. Resta, inoltre, riservata la possibilità
di assumere delle prove a titolo cautelare (art. 158 CPC) o di istruire e
decidere dei procedimenti provvisionali (art. 261 seg. CPC), già perché gli
stessi vanno a formare degli incarti individuali e differenti rispetto a quello
sospeso, ancorché quello provvisionale sia strumentale allo stesso, nei termini
dell’art. 263 CPC (Trezzini in:
Trezzini e al., op. cit., vol. 1, N 27 ad Art. 126). Gli atti compiuti durante
la sospensione non sono tuttavia nulli, bensì impugnabili (Gschwend in: Spühler e al., Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. ediz., N 17 ad Art. 126; Kaufmann in: Brunner e al.,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 1-196, 2. ediz., N 25 ad Art. 126; Frei in Berner Kommentar, Vol. I, Art.
1-149, 2012, N 17 ad Art. 126).
4.2 Nella fattispecie AP 1 ha
impugnato dinanzi alla terza Camera civile la decisione sulla cauzione emessa
dalla Pretora in data 22 febbraio 2017. La Camera adita ha respinto il suo
reclamo e tale decisione è passata in giudicato. Con il presente appello egli
afferma, come detto, che la decisione sulla cauzione non poteva essere emessa
dato che la causa era, in quel momento, sospesa. L’appellante non si avvede,
tuttavia, che - come evidenziato nel considerando precedente - un simile atto
giudiziario non è nullo (ossia privo di effetti giuridici), bensì annullabile.
Ciò significa che se esso non è impugnato, rispettivamente se lo è e l’istanza
superiore conferma la decisione querelata e tale giudizio passa in giudicato -
come nel caso concreto - non può più essere messo in discussione in una fase
successiva del procedimento. Ne consegue la reiezione dell’appello.
5. Le spese processuali
di fr. 500.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano, invece,
ripetibili alle controparti. Infatti, essendo il gravame manifestamente
infondato non è stato loro notificato (art. 312 cpv. 1 CPC). Il valore di causa
ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di
fr. 77'888.95.
Per questi motivi,
decide: 1. Il “ricorso”
(correttamente: appello) 24 agosto 2017 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali
di fr. 300.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).