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Decisione

12.2017.127

Gratuito patrocinio - esito favorevole

5 settembre 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

12.2017.127

Lugano

5 settembre 2018/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Bozzini,

vicepresidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.7 della Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna - promossa con petizione 9 marzo 2016

da

IS

1

rappr. dall' RA 1

contro

CO

1

rappr. dall' RA 2

con

cui l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 113'988.-

oltre interessi e il beneficio dell'assistenza giudiziaria; domande avversate dal

convenuto, e che il Pretore, con decisione 17 marzo 2016, ha parzialmente

accolto esonerando l'attrice dal pagamento delle spese processuali, mentre con

decisione 21 giugno 2017 ha respinto integralmente la petizione;

appellante

l'attrice con appello 23 agosto 2017 (inc. n. 12.2017.122), con cui ha chiesto

la riforma della decisione 21 giugno 2017 nel senso di accogliere la petizione

limitatamente a fr. 112'610.-, subordinatamente a un importo “determinato per

apprezzamento secondo l'art. 42 cpv. 2 CO, come minimo di fr. 31'000.-“, e di

essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio oltre l'esenzione delle spese processuali, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

ed

ora sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura di

appello presentata dall'attrice il 23 agosto 2017, poi completata il 20

settembre 2017;

letti

ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

che dal mese di giugno

2010 CO 1 ha ceduto in locazione a IS 1 il primo e il secondo piano dell'abitazione

di sua proprietà situata a __________, in __________ (doc. G, pag. 2);

che durante la notte tra

il 1° e il 2 ottobre 2010 all'interno dell'abitazione è divampato un incendio

che ha distrutto la quasi totalità dell'abitazione, in particolare i due piani

occupati da IS 1 quale abitazione famigliare (doc. G, pag. 2);

che l'inchiesta penale

promossa a carico di CO 1, poi, conclusasi con il proscioglimento dell'accusato,

ha permesso di accertare che l'origine dell'incendio era riconducibile alla

canna fumaria difettosa (incarto penale richiamato II);

che con petizione 9 marzo

2016 IS 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di complessivi di fr. 113'988.-

oltre interessi a titolo di risarcimento del danno subìto a seguito dell'incendio

(fr. 102'610.- pari al valore degli oggetti, dei mobili e delle suppellettili,

fr. 10'000.- quale torto morale, fr. 1'378.- quale rimborso delle spese per il

trasporto in elicottero del materiale recuperato e per la nafta della nuova

abitazione);

che a sostegno della

pretesa di fr. 102'610.- per la perdita dei mobili e delle suppellettili l'attrice

ha prodotto un inventario da lei allestito, il quale riporta gli oggetti a suo

dire presenti nell'abitazione al momento dell'incendio con l'indicazione del

relativo valore (doc. C) e un CD di “fotografie e video di vita famigliare

che dovrebbero essere in grado di dimostrare l'entità dell'inventario”

(petizione, pag. 7 ad. 4 e doc. M);

che, contestualmente alla

petizione, l'attrice ha pure chiesto di essere ammessa al beneficio dell'assistenza

giudiziaria;

che il convenuto si è

integralmente opposto alla petizione, sostenendo che l'attrice non ha provato l'entità

del danno subìto;

che con decisione 17 marzo

2016, passata in giudicato, l'attrice è stata ammessa al beneficio del gratuito

patrocinio limitatamente all'esonero dal pagamento delle spese processuali

(atto II);

che statuendo il 21 giugno

2017 il Pretore ha integralmente respinto la petizione, addebitando le spese

processuali all'attrice (e per essa, al beneficio del gratuito patrocinio, allo

Stato) e obbligandola a rifondere alla controparte fr. 3'500.- per ripetibili;

che il primo giudice pur

accertando che l'origine dell'incendio fosse da imputare a un difetto

costruttivo della canna fumaria, alla quale era collegato il camino ad alto

rendimento posto al secondo piano, e riconosciuto una responsabilità del

convenuto quale proprietario dell'opera ai sensi dell'art. 58 CO oltre che per

violazione contrattuale, ha tuttavia respinto la petizione rimproverando in

sintesi all'attrice di non avere provato l'entità del danno rivendicato (art.

Considerandi

42.

cpv. 1 CO), e di non avere reso verosimile l'adempimento dei presupposti

dell'art. 42 cpv. 2 CO;

che con appello 23 agosto

2017.

l'attrice ha chiesto di riformare il giudizio impugnato nel senso di

accogliere la petizione limitatamente a fr. 112'610.-, subordinatamente all'“importo

determinato per apprezzamento secondo l'art. 42 cpv. 2 CO, come minimo fr. 31'000.-“,

protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi (inc. n. 12.2017.122);

che, contestualmente all'appello,

essa ha altresì chiesto di essere ammessa al gratuito patrocinio anche per la

procedura di secondo grado e in seguito, il 20 settembre 2017, ha completato la

sua domanda versando agli atti un nuovo scritto e la documentazione richiesta;

che il convenuto non è

stato invitato a esprimersi sulla domanda di gratuito patrocinio;

che ha diritto al gratuito

patrocinio chiunque adempia le due condizioni cumulative di cui all'art. 117

CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui

domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b);

che la situazione di

indigenza dell'appellante emerge in modo chiaro dalla documentazione prodotta su

richiesta di questa Camera, dalla quale risulta che il reddito mensile

complessivo del nucleo famigliare (richiedente e marito con una figlia di

dodici anni a carico) è inferiore al fabbisogno calcolato secondo i parametri riconosciuti

da dottrina e giurisprudenza (DTF 124 I 1 consid. 2a; Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2a edizione,

Vol. 1, pag. 586 seg.) e che l'interessata non dispone di alcuna sostanza;

che in queste circostanze si

può senz'altro ammettere che essa non sia in grado di far fronte alle presumibili

spese processuali (per un importo minimo di fr. 5'000.- secondo gli art. 7 e 13

LTG) e all'onorario della sua legale (per un importo stimabile in fr. 2'000.- in

base all'art. 11 Rtar);

che relativamente al

secondo requisito dell'art. 117 lett. b CPC, per giurisprudenza sono prive di

probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di vittoria sono

notevolmente più ridotte dei rischi di sconfitta e che conseguentemente non

possono essere considerate come serie, mentre che una causa non è considerata priva

di successo quando le possibilità di vittoria e di sconfitta si equivalgono,

oppure se le prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde: decisivo è in

definitiva sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari si

determinerebbe a intraprendere il procedimento in base alle spese che si

esporrebbe a sopportare (DTF 142 III 139 consid. 5.1; Huber, in

Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar, 2ª edizione, n. 59 ad art. 117 CPC; Trezzini, op. cit., pag. 589);

che sapere se sussistono

sufficienti probabilità di successo dev'essere valutato in base a un esame

sommario (art. 119 cpv. 3 CPC), fondato sulle circostanze esistenti al momento

dell'introduzione dell'istanza di gratuito patrocinio (DTF 139 III 476;

consid. 2.2);

che nel caso di specie l'attrice

rimprovera al Pretore di non avere stimato il danno concernente la perdita dei

mobili e delle suppellettili in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO, sostenendo

che la distruzione degli oggetti di cui chiede il risarcimento ha reso impossibile

la prova del valore degli stessi, di modo che il giudice avrebbe dovuto d'ufficio

valutare il danno secondo l'ordinario andamento delle cose sulla base dell'inventario,

delle fotografie e dei video da lei prodotti, una perizia giudiziaria essendo

del tutto inutile;

che per l'art.

42.

cpv. 2 CO se l'ammontare esatto del danno non può essere provato, il giudice

lo determina secondo il suo prudente criterio avuto riguardo all'ordinario

andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato;

che tale norma

instaura bensì una prova facilitata in favore del leso, ma non lo esonera tuttavia

dall'onere di fornire al giudice, nella misura in cui ciò è possibile o da lui

esigibile, tutti gli elementi che costituiscono degli indizi per l'esistenza

del pregiudizio e che permettono o facilitano la sua stima, non accordandogli la

facoltà di semplicemente formulare delle imprecisate pretese di risarcimento (DTF 131 III 360 consid.

5.

, con rinvii);

che, di

conseguenza, se egli non adempie interamente il suo dovere di fornire gli

elementi utili alla stima, una delle condizioni da cui dipende l'applicazione

dell'art. 42 cpv. 2 CO non è soddisfatta, e ciò anche nell'eventualità in cui l'esistenza

di un danno sia certa (sentenza del Tribunale federale 4A_431/2015 del 19

aprile 2016 consid. 5.1.2);

che, in concreto, l'inventario

allestito dall'attrice contiene un generico elenco dei mobili, degli oggetti e delle

suppellettili, privo di qualsiasi indicazione quantitativa e senza alcuna

specificazione sul tipo e/o sul genere e/o sulla qualità degli stessi; anche le

foto e i video sono privi di qualsiasi riferimento o spiegazione in merito;

che l'attrice nulla ha precisato

al proposito nemmeno in sede di scambio degli allegati, di modo che essa non ha

adempiuto il suo onere di allegazione e specificazione (art. 55 cpv. 1 CPC);

che all'inventario, alle

foto e ai video prodotti dall'attrice non può essere riconosciuta alcuna valenza

probatoria, costituendo gli stessi delle semplici allegazioni di parte;

che agli atti manca

qualsiasi altro riscontro oggettivo che permetta o faciliti la stima dell'asserito

danno, di modo che una delle condizioni per l'applicazione dell'art. 42 cpv. 2

CO non appare soddisfatta sicché il Pretore non potrebbe essere rimproverato

per aver ritenuto insufficienti gli elementi per procedere all'apprezzamento;

che, in merito al torto

morale, l'appellante si limita a riproporre la propria posizione, secondo cui

la perdita di oggetti a lei particolarmente cari dal punto di vista affettivo

(album di fotografie, disegni, libri, ecc.) giustificherebbe un'indennità,

senza però confrontarsi con la motivazione del Pretore, il quale ha rimproverato

all'attrice di non avere minimamente sostanziato né dimostrato la grave lesione

della personalità (art. 49 CO), donde la verosimile irricevibilità dell'appello

per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC);

che le critiche dell'appellante

in merito al rifiuto di riconoscere le spese della propria patrocinatrice

appaiono tardive, la decisione sulla concessione del gratuito patrocinio in

prima sede essendo stata oggetto della decisione incidentale emessa il 17 marzo

2016.

(atto II), passata in giudicato;

che, nelle circostanze

descritte, la prognosi sull'esito presumibile dell'appello conduce dunque a un

risultato sfavorevole all'appellante sicché la domanda di gratuito patrocinio

per la procedura di secondo grado non può essere accolta, mancando il requisito

cumulativo della probabilità di successo dell'appello previsto dall'art. 117

lett. b CPC;

che nella procedura per il

conferimento del gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese processuali

(art. 119 cpv. 6 CPC), né sono assegnate ripetibili alla controparte, in concreto

neppure invitata a esprimersi;

che una volta passata in

giudicato la presente decisione, all'attrice appellante sarà fissato il termine

per versare l'anticipo delle spese di fr. 5'000.- (calcolato sulla base di un

valore litigioso di fr. 112'610.-);

che l'impugnabilità

di un giudizio incidentale, come quello emesso in tema di assistenza

giudiziaria, segue la via dell'azione principale (TF 14 febbraio 2012

5A_565/2011 consid. 1.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 117 segg. CPC,

decide:

1. L'istanza di

ammissione al gratuito patrocinio 23 agosto 2017 di IS 1 è respinta.

2. Non si prelevano spese

processuali. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).