12.2017.127
Gratuito patrocinio - esito favorevole
5 settembre 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2017.127
Lugano
5 settembre 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Bozzini,
vicepresidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.7 della Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna - promossa con petizione 9 marzo 2016
da
IS
1
rappr. dall' RA 1
contro
CO
1
rappr. dall' RA 2
con
cui l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 113'988.-
oltre interessi e il beneficio dell'assistenza giudiziaria; domande avversate dal
convenuto, e che il Pretore, con decisione 17 marzo 2016, ha parzialmente
accolto esonerando l'attrice dal pagamento delle spese processuali, mentre con
decisione 21 giugno 2017 ha respinto integralmente la petizione;
appellante
l'attrice con appello 23 agosto 2017 (inc. n. 12.2017.122), con cui ha chiesto
la riforma della decisione 21 giugno 2017 nel senso di accogliere la petizione
limitatamente a fr. 112'610.-, subordinatamente a un importo “determinato per
apprezzamento secondo l'art. 42 cpv. 2 CO, come minimo di fr. 31'000.-“, e di
essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio oltre l'esenzione delle spese processuali, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
ed
ora sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura di
appello presentata dall'attrice il 23 agosto 2017, poi completata il 20
settembre 2017;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che dal mese di giugno
2010 CO 1 ha ceduto in locazione a IS 1 il primo e il secondo piano dell'abitazione
di sua proprietà situata a __________, in __________ (doc. G, pag. 2);
che durante la notte tra
il 1° e il 2 ottobre 2010 all'interno dell'abitazione è divampato un incendio
che ha distrutto la quasi totalità dell'abitazione, in particolare i due piani
occupati da IS 1 quale abitazione famigliare (doc. G, pag. 2);
che l'inchiesta penale
promossa a carico di CO 1, poi, conclusasi con il proscioglimento dell'accusato,
ha permesso di accertare che l'origine dell'incendio era riconducibile alla
canna fumaria difettosa (incarto penale richiamato II);
che con petizione 9 marzo
2016 IS 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di complessivi di fr. 113'988.-
oltre interessi a titolo di risarcimento del danno subìto a seguito dell'incendio
(fr. 102'610.- pari al valore degli oggetti, dei mobili e delle suppellettili,
fr. 10'000.- quale torto morale, fr. 1'378.- quale rimborso delle spese per il
trasporto in elicottero del materiale recuperato e per la nafta della nuova
abitazione);
che a sostegno della
pretesa di fr. 102'610.- per la perdita dei mobili e delle suppellettili l'attrice
ha prodotto un inventario da lei allestito, il quale riporta gli oggetti a suo
dire presenti nell'abitazione al momento dell'incendio con l'indicazione del
relativo valore (doc. C) e un CD di “fotografie e video di vita famigliare
che dovrebbero essere in grado di dimostrare l'entità dell'inventario”
(petizione, pag. 7 ad. 4 e doc. M);
che, contestualmente alla
petizione, l'attrice ha pure chiesto di essere ammessa al beneficio dell'assistenza
giudiziaria;
che il convenuto si è
integralmente opposto alla petizione, sostenendo che l'attrice non ha provato l'entità
del danno subìto;
che con decisione 17 marzo
2016, passata in giudicato, l'attrice è stata ammessa al beneficio del gratuito
patrocinio limitatamente all'esonero dal pagamento delle spese processuali
(atto II);
che statuendo il 21 giugno
2017 il Pretore ha integralmente respinto la petizione, addebitando le spese
processuali all'attrice (e per essa, al beneficio del gratuito patrocinio, allo
Stato) e obbligandola a rifondere alla controparte fr. 3'500.- per ripetibili;
che il primo giudice pur
accertando che l'origine dell'incendio fosse da imputare a un difetto
costruttivo della canna fumaria, alla quale era collegato il camino ad alto
rendimento posto al secondo piano, e riconosciuto una responsabilità del
convenuto quale proprietario dell'opera ai sensi dell'art. 58 CO oltre che per
violazione contrattuale, ha tuttavia respinto la petizione rimproverando in
sintesi all'attrice di non avere provato l'entità del danno rivendicato (art.
Considerandi
42.
cpv. 1 CO), e di non avere reso verosimile l'adempimento dei presupposti
dell'art. 42 cpv. 2 CO;
che con appello 23 agosto
2017.
l'attrice ha chiesto di riformare il giudizio impugnato nel senso di
accogliere la petizione limitatamente a fr. 112'610.-, subordinatamente all'“importo
determinato per apprezzamento secondo l'art. 42 cpv. 2 CO, come minimo fr. 31'000.-“,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi (inc. n. 12.2017.122);
che, contestualmente all'appello,
essa ha altresì chiesto di essere ammessa al gratuito patrocinio anche per la
procedura di secondo grado e in seguito, il 20 settembre 2017, ha completato la
sua domanda versando agli atti un nuovo scritto e la documentazione richiesta;
che il convenuto non è
stato invitato a esprimersi sulla domanda di gratuito patrocinio;
che ha diritto al gratuito
patrocinio chiunque adempia le due condizioni cumulative di cui all'art. 117
CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui
domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b);
che la situazione di
indigenza dell'appellante emerge in modo chiaro dalla documentazione prodotta su
richiesta di questa Camera, dalla quale risulta che il reddito mensile
complessivo del nucleo famigliare (richiedente e marito con una figlia di
dodici anni a carico) è inferiore al fabbisogno calcolato secondo i parametri riconosciuti
da dottrina e giurisprudenza (DTF 124 I 1 consid. 2a; Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2a edizione,
Vol. 1, pag. 586 seg.) e che l'interessata non dispone di alcuna sostanza;
che in queste circostanze si
può senz'altro ammettere che essa non sia in grado di far fronte alle presumibili
spese processuali (per un importo minimo di fr. 5'000.- secondo gli art. 7 e 13
LTG) e all'onorario della sua legale (per un importo stimabile in fr. 2'000.- in
base all'art. 11 Rtar);
che relativamente al
secondo requisito dell'art. 117 lett. b CPC, per giurisprudenza sono prive di
probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di vittoria sono
notevolmente più ridotte dei rischi di sconfitta e che conseguentemente non
possono essere considerate come serie, mentre che una causa non è considerata priva
di successo quando le possibilità di vittoria e di sconfitta si equivalgono,
oppure se le prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde: decisivo è in
definitiva sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari si
determinerebbe a intraprendere il procedimento in base alle spese che si
esporrebbe a sopportare (DTF 142 III 139 consid. 5.1; Huber, in
Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar, 2ª edizione, n. 59 ad art. 117 CPC; Trezzini, op. cit., pag. 589);
che sapere se sussistono
sufficienti probabilità di successo dev'essere valutato in base a un esame
sommario (art. 119 cpv. 3 CPC), fondato sulle circostanze esistenti al momento
dell'introduzione dell'istanza di gratuito patrocinio (DTF 139 III 476;
consid. 2.2);
che nel caso di specie l'attrice
rimprovera al Pretore di non avere stimato il danno concernente la perdita dei
mobili e delle suppellettili in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO, sostenendo
che la distruzione degli oggetti di cui chiede il risarcimento ha reso impossibile
la prova del valore degli stessi, di modo che il giudice avrebbe dovuto d'ufficio
valutare il danno secondo l'ordinario andamento delle cose sulla base dell'inventario,
delle fotografie e dei video da lei prodotti, una perizia giudiziaria essendo
del tutto inutile;
che per l'art.
42.
cpv. 2 CO se l'ammontare esatto del danno non può essere provato, il giudice
lo determina secondo il suo prudente criterio avuto riguardo all'ordinario
andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato;
che tale norma
instaura bensì una prova facilitata in favore del leso, ma non lo esonera tuttavia
dall'onere di fornire al giudice, nella misura in cui ciò è possibile o da lui
esigibile, tutti gli elementi che costituiscono degli indizi per l'esistenza
del pregiudizio e che permettono o facilitano la sua stima, non accordandogli la
facoltà di semplicemente formulare delle imprecisate pretese di risarcimento (DTF 131 III 360 consid.
5.
, con rinvii);
che, di
conseguenza, se egli non adempie interamente il suo dovere di fornire gli
elementi utili alla stima, una delle condizioni da cui dipende l'applicazione
dell'art. 42 cpv. 2 CO non è soddisfatta, e ciò anche nell'eventualità in cui l'esistenza
di un danno sia certa (sentenza del Tribunale federale 4A_431/2015 del 19
aprile 2016 consid. 5.1.2);
che, in concreto, l'inventario
allestito dall'attrice contiene un generico elenco dei mobili, degli oggetti e delle
suppellettili, privo di qualsiasi indicazione quantitativa e senza alcuna
specificazione sul tipo e/o sul genere e/o sulla qualità degli stessi; anche le
foto e i video sono privi di qualsiasi riferimento o spiegazione in merito;
che l'attrice nulla ha precisato
al proposito nemmeno in sede di scambio degli allegati, di modo che essa non ha
adempiuto il suo onere di allegazione e specificazione (art. 55 cpv. 1 CPC);
che all'inventario, alle
foto e ai video prodotti dall'attrice non può essere riconosciuta alcuna valenza
probatoria, costituendo gli stessi delle semplici allegazioni di parte;
che agli atti manca
qualsiasi altro riscontro oggettivo che permetta o faciliti la stima dell'asserito
danno, di modo che una delle condizioni per l'applicazione dell'art. 42 cpv. 2
CO non appare soddisfatta sicché il Pretore non potrebbe essere rimproverato
per aver ritenuto insufficienti gli elementi per procedere all'apprezzamento;
che, in merito al torto
morale, l'appellante si limita a riproporre la propria posizione, secondo cui
la perdita di oggetti a lei particolarmente cari dal punto di vista affettivo
(album di fotografie, disegni, libri, ecc.) giustificherebbe un'indennità,
senza però confrontarsi con la motivazione del Pretore, il quale ha rimproverato
all'attrice di non avere minimamente sostanziato né dimostrato la grave lesione
della personalità (art. 49 CO), donde la verosimile irricevibilità dell'appello
per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC);
che le critiche dell'appellante
in merito al rifiuto di riconoscere le spese della propria patrocinatrice
appaiono tardive, la decisione sulla concessione del gratuito patrocinio in
prima sede essendo stata oggetto della decisione incidentale emessa il 17 marzo
2016.
(atto II), passata in giudicato;
che, nelle circostanze
descritte, la prognosi sull'esito presumibile dell'appello conduce dunque a un
risultato sfavorevole all'appellante sicché la domanda di gratuito patrocinio
per la procedura di secondo grado non può essere accolta, mancando il requisito
cumulativo della probabilità di successo dell'appello previsto dall'art. 117
lett. b CPC;
che nella procedura per il
conferimento del gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese processuali
(art. 119 cpv. 6 CPC), né sono assegnate ripetibili alla controparte, in concreto
neppure invitata a esprimersi;
che una volta passata in
giudicato la presente decisione, all'attrice appellante sarà fissato il termine
per versare l'anticipo delle spese di fr. 5'000.- (calcolato sulla base di un
valore litigioso di fr. 112'610.-);
che l'impugnabilità
di un giudizio incidentale, come quello emesso in tema di assistenza
giudiziaria, segue la via dell'azione principale (TF 14 febbraio 2012
5A_565/2011 consid. 1.1).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 117 segg. CPC,
decide:
1. L'istanza di
ammissione al gratuito patrocinio 23 agosto 2017 di IS 1 è respinta.
2. Non si prelevano spese
processuali. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).