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Decisione

12.2017.128

Appalto - mercede - lavori a regia - garanzia per difetti - norma SIA 118

12 luglio 2019Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i difetti per le opere sottoposte al CO, non essendo stato dimostrato quando il

manufatto in questione è stato consegnato né quando il difetto sarebbe divenuto

riconoscibile, il Pretore ha respinto qualsiasi rivendicazione in merito.

4. Con

l’appello 28 agosto 2017, che qui ci occupa, il convenuto ha chiesto la riforma

del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese

e ripetibili di entrambe le sedi.

Egli ha innanzitutto

contestato l’accertamento del primo giudice con il quale ha stabilito che i

cinque rapporti di cantiere allestiti da AO 1 comprovano l’esecuzione da parte

di quest’ultima di opere, non previste dagli accordi già conclusi tra le parti,

per complessivi fr. 7'903.31, negando il Pretore sussistere la prova delle

argomentazioni contrapposte dal convenuto, per le quali tali interventi

sarebbero invece costituiti in lavori in garanzia o già inclusi negli accordi

contrattuali.

A suo avviso, inoltre,

il collaudo delle opere non è mai stato fatto, contrariamente a quanto scritto

nella sentenza impugnata, così come non è mai avvenuta alcuna consegna delle

stesse. I lavori, infatti, erano ancora in corso dopo il 2009.

Inoltre per i lavori a

regia, nessuno dei bollettini è stato approvato dal teste __________ G__________,

e nessuna delle relative prestazioni è stata dimostrata, né per quanto concerne

l’esecuzione, né per i costi e prezzi unitari esposti.

Pure a torto il

Pretore avrebbe asserito che l’appellante non sarebbe riuscito a dimostrare che

i lavori fossero già inclusi negli accordi contrattuali, né avrebbe fornito

concrete motivazioni a sostegno della contestazione degli importi fatturati,

essendosi limitato a sostenere genericamente che essi non erano provati. In

realtà, a suo dire, l’onere della prova incombeva all’attrice, che avrebbe dovuto

dimostrare che le opere non erano comprese nell’importo forfettario del

contratto.

In merito

all’indennizzo dei difetti al WC, l’appellante contesta la scelta dell’opzione

meno costosa, di fr. 700.- IVA inclusa. In effetti, a prescindere dal fatto che

il perito giudiziario ha indicato fr. 700.- IVA esclusa, delle tre proposte dal

perito giudiziario, questa sarebbe proprio quella che non risolve il problema

insorto, sicché non avrebbe potuto essere tenuta in considerazione. Il Pretore

avrebbe dunque preso una decisione, non solo errata, ma addirittura arbitraria.

Il primo giudice avrebbe dovuto invece concludere che, per eliminare i difetti,

sarebbero stati necessari interventi per almeno fr. 26'956.80, IVA inclusa.

A questo, continua

l’appellante, va pure aggiunto che vi è stato un errore da parte del Pretore

anche nell’escludere i costi per la coibentazione dei canali esterni della

termopompa, valutati in fr. 2'400.- IVA inclusa. L’eliminazione del difetto,

infatti, era stata già chiesta dal legale del convenuto il 4 dicembre 2013 e

poi il 18 novembre 2014.

Nel complesso, la

sentenza va dunque riformata nel senso di riconoscere una compensazione di fr.

29'548.80, derivante dalla pretesa di ripristino dei difetti e la petizione

respinta.

L’appellata, con

risposta del 9 ottobre 2017, si è integralmente opposta alle richieste del

ricorrente, postulando la reiezione in toto dell’appello. In sostanza, contesta

che vi sia stata una tempestiva notifica dei difetti, ricordando come con

lettera del suo patrocinatore del 4 dicembre 2013 egli aveva riconosciuto

l’esecuzione dei lavori supplementari, contestandone unicamente la mercede per

il fatto che si trattava di lavori in garanzia o a regia, che avrebbero dovuto

essere fatturati mensilmente e quindi non essere pretesi. Inoltre, la Norma SIA

118 non può trovare applicazione per le opere a regia, come rettamente deciso

dal Pretore. A suo dire, poi, ritenuto che sul cantiere si sono avvicendate ben

4 direzioni lavori, __________ R__________ non poteva sapere se il collaudo era

stato fatto nel 2009, poiché se ne era andato prima, mentre __________ G__________

non poteva esserne a conoscenza perché ha seguito i lavori di finitura solo

dalla primavera 2010, quando la casa era già abitata dal committente, che vi è

entrato proprio in quel periodo. Pertanto la testimonianza di __________ W__________

non è contraddetta dalle loro deposizioni, sicché l’accertamento che il

collaudo è stato effettuato nel 2009 è corretto.

Tutte le lavorazioni

supplementari sono state effettivamente eseguite. I bollettini a regia non sono

stati compilati ad arte, ma sono stati addirittura sottoscritti, alcuni, dal

convenuto, e, altri, dalle rispettive DL. Nella sua valutazione di questi

elementi, il Pretore non ha invertito l’onere della prova. La circostanza che

le prestazioni fatturate fossero comprese nei prezzi forfettari o concernessero

lavori in garanzia non è dunque effettivamente stata provata; del resto,

illustra l’appellata, è stata pure avanzata in forma generica, non essendo

stato argomentato in quale dei contratti d’appalto la singola opera dovesse

essere compresa e/o a quale difetto in garanzia dovesse essere riferita.

In merito alla pretesa

rumorosità dell’impianto WC, l’appellata rileva come il perito abbia

sottolineato che oltre al risciacquo vero e proprio, i rumori erano provocati

dall’utente stesso (urinando o facendo cadere il coperchio) e che l’efficacia

della soluzione scelta dal Pretore era stata provata su impianti con problemi

analoghi con ottimi risultati.

Oltre a ciò, l’attrice

contesta nuovamente l’esistenza del difetto stesso, evidenziando come la

perizia, nell’ammetterlo, si sia fondata sull’errato presupposto che nella

fattispecie si tratti di una casa bifamiliare, laddove invece è una casa unifamiliare.

Nel caso che occupa,

le esigenze minime di rumore aereo interno per case singole risultano

rispettate, non essendo stati superati i limiti imposti dalle Norme SIA 181,

art. 3.2, paragrafo 3 21 3.

In merito al mancato

ricorso ai manicotti elettrici per ridurre i rumori, l’appellata precisa come

nulla impedisca, come nel caso di specie, che in sede di progettazione

l’architetto concordi con il proprietario di una casa singola di accontentarsi

di un confort acustico minimo.

Il presunto difetto di

acqua di condensa sui canali di pompa calore è, poi, da imputare al committente

e/o a una scelta errata di progettazione. Inoltre, il committente non ha dato

la possibilità all’appaltatrice di eliminare i difetti lamentati ai sensi

dell’art. 368 CO.

5. Con

l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato

accertamento dei fatti (art. 310 CPC). L’atto di appello deve contenere i

motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e

311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni

siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del

Pretore (DTF 4A_252/2012 del 27 settembre 2012, consid. 9.2.1).

Nella fattispecie,

parte dell’allegato d’appello contiene delle argomentazioni di parte che non si

confrontano puntualmente con quelle della sentenza impugnata e sono pertanto

irricevibili. La scrivente Camera si limiterà pertanto a esaminare quelle

eccezioni che adempiono i presupposti formali e contenutistici previsti dal

CPC.

6. La prima censura,

procedendo nell’ordine in cui sono state poste dall’appellante, concerne

l’errato accertamento in base al quale il Pretore ha stabilito che i bollettini

agli atti (doc. K-O) attestano l’esecuzione di lavori per fr. 7'903.31, mentre

in realtà gli importi in essi indicati assommano a soli fr. 2'991.90.

Al considerando n. 4 della

sentenza impugnata, si legge effettivamente che nel periodo compreso tra il 17

settembre 2010 e il 31 gennaio 2011 la AO 1 ha allestito cinque rapporti di

cantiere attestanti l’esecuzione di ulteriori opere per complessivi fr.

7'903.31 e si trova il riferimento ai doc. K-O.

In realtà, come obiettato

in appello, la somma di tutte le prestazioni indicate nei documenti in

questione, da K ad O, si ferma a fr. 2'991.90, sicché effettivamente, l’errore

evidenziato risulta essere tale.

Al considerando n. 17

tuttavia, il primo giudice, analizzando il credito contestato di fr. 7'903.31,

pur ribadendo l’errore di calcolo, ha stabilito che il teste __________ G__________

ha confermato l’esecuzione dei lavori di cui al doc. J, e che il teste __________

W__________ ha dichiarato di aver controllato la liquidazione di cui al doc. P

e di aver allestito il preavviso favorevole di cui al doc. Q dopo aver

proceduto a tutte le verifiche, discutendo con la DL __________ G__________. In

base ai documenti e alle deposizioni, non quindi solo ai doc. K-O, il credito

per i lavori supplementari è così stato considerato provato nella sua

integralità.

L’errore di calcolo a sé

stante, quindi, non consente di accogliere la relativa censura, poiché non è

risultato essere decisivo, avendo il Pretore fondato i suoi accertamenti anche

su quanto riportato ai doc. P e Q, nonché sulle deposizioni testimoniali di __________

G__________ e __________ W__________.

7. Proprio in

merito alla tematica delle opere extra contratto, l’appellante ha sostenuto,

come visto, che il teste __________ W__________ non è credibile, cosa che

emergerebbe a suo dire in maniera palese quando egli ha sostenuto di aver

controllato personalmente i contenuti della liquidazione finale di cui al doc.

P.

Il teste non sarebbe per

nulla attendibile poiché vi è un contenzioso in corso tra lui e il convenuto e

poiché la sua affermazione che il collaudo dell’opera sarebbe stato effettuato

è palesemente contraddetta dalla dichiarazione del teste __________ R__________

- che ha curato la DL per un certo periodo prima di lui - con cui ha sostenuto

che “Non c’era stato il collaudo delle opere”. Inoltre, pure il teste __________

G__________ avrebbe confermato che nessuna consegna e nessun collaudo erano

stati effettuati. Da ultimo, contraddice la deposizione di __________ W__________

anche il fatto che non è mai stato prodotto un verbale di collaudo.

La deposizione di __________

W__________ è risultata essere di rilevanza capitale, poiché egli ha dichiarato

di aver personalmente esaminato e controllato la fattura finale del 1. giugno

2013 che riportava, tra le altre voci, un importo di fr. 7'903.31 con la

dicitura “Lavori supplementari vedi rapporti allegati” (doc. P) e ha in

questo modo confermato i contenuti dello scritto da lui allestito

all’attenzione del committente di data 20 giugno 2013, nel quale si legge “Die

Pauschalpreise entsprechen den vertraglichen Abmachungen und die zusätzlichen

Arbeiten sind mit Regierapporten nachgewiesen” (doc. Q).

7.1. Preliminarmente va

osservato che le considerazioni esposte dall’appellante in questa sede a

sostegno della sua tesi sono perlopiù irricevibili, poiché non contengono una

critica sufficientemente puntuale al giudizio di prima sede (art. 311 cpv. 1

CPC; DTF 138 III 374), limitandosi l’appellante a fornire una propria

valutazione delle prove a sostegno della propria versione dei fatti,

rispettivamente a riprendere le motivazioni già proposte nelle sue conclusioni.

A prescindere da ciò, le

contestazioni sollevate risultano infondate anche nel merito.

7.2. Nel suo allegato

d’appello, il convenuto parla di “asseriti lavori” per poi non mettere

mai in discussione concretamente la loro esecuzione ma semplicemente la loro

qualifica come lavori supplementari a regia, sostenendo che essi erano compresi

nei contratti iniziali. In tal modo egli assume una posizione quantomeno

contraddittoria, senza portare elementi alla sua argomentazione principale, che

ne risulta indebolita.

La testimonianza è un

mezzo di prova ai sensi dell’art. 168 CPC e, come tale, è soggetta al libero

apprezzamento del giudice.

Nella sua valutazione,

quest’ultimo deve tener conto dell’eventuale vicinanza del testimone a una

parte, se questi è interessato all’esito della vertenza o se è direttamente

coinvolto nella fattispecie da provare. Oltre a ciò, le dichiarazioni rese dai

testi vanno apprezzate alla luce delle altre risultanze istruttorie nonché

dell’impressione personale che il magistrato ha potuto formarsi sul testimone

in occasione della sua audizione (Trezzini, Commentario pratico al Codice di

diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 91 seg. ad

art. 157 CPC).

__________ W__________,

sentito il 28 agosto 2015, ha dichiarato di non avere un contenzioso con la

parte convenuta, ma di avere ricevuto un precetto esecutivo per l’importo di

fr. 45'000.- da questa, asseritamente con lo scopo di interrompere la

prescrizione, al quale ha interposto opposizione, di aver scritto poi a AP 1 e

di non aver più sentito nulla. In seguito, per quanto qui poi di rilievo, ha

affermato che i collaudi delle opere in oggetto erano stati eseguiti nel 2009

(VI del 28 agosto 2015, pag. 3 seg.) e ha confermato che i doc. P e Q

concernono la liquidazione finale della ditta attrice e il loro preavviso

favorevole alla stessa, fondato su una verifica puntuale da parte sua dei

lavori fatturati, in base ai bollettini a regia, a sopralluoghi e a discussioni

con l’architetto __________ G__________ (VI del 28 agosto 2015, pag. 5 seg.).

Il teste __________ G__________,

attivo sul cantiere come DL dalla primavera 2010 alla primavera 2012, ha

confermato che la casa, al momento in cui egli ha iniziato a lavorarvi era già

abitata e che egli si è occupato di lavori di finitura nonché della procedura

per l’ottenimento dell’abitabilità, mentre i lavori principali erano già stati

eseguiti. In altri termini, ha precisato, l’attrice in quel lasso di tempo si è

occupata più che altro di posa di apparecchi secondari, di messa in esercizio

della piscina e dell’esecuzione dell’impianto di irrigazione, mentre che, per

quanto concerne la ventilazione e la climatizzazione, gli impianti erano già

stati realizzati (VI 1. dicembre 2015, pag. 3). Egli ha poi precisato che nel

periodo in cui è stato presente sul cantiere non è mai stato fatto un collaudo

delle opere demandate all’attrice e che la casa era abitata ma non terminata,

laddove per non terminata ha inteso che la piscina non funzionava, che c’era un

problema di temperatura in cucina e che vi erano delle finiture da eseguire (VI

1. dicembre 2015, pag. 4).

Da queste affermazioni non

si può desumere che il collaudo non sia stato fatto quando lo ha sostenuto __________

W__________, così come non si possono individuare elementi in contrasto con le

sue deposizioni.

Il teste __________ C__________,

che si è occupato della DL nel 2009 e 2010, ha confermato che quando è

intervenuto la casa era già abitata, l’impianto sanitario e di riscaldamento

era stato terminato ed era già in funzione, mentre che restavano da eseguire

unicamente lavori di dettaglio (VI 1. dicembre 2015, pag. 2). Egli ha pure

ammesso di aver personalmente deliberato i lavori di cui al doc. H.

Il fatto che gli impianti

fossero già in funzione sorregge l’assunto che il collaudo fosse già avvenuto.

Di certo non lo sconfessa.

__________ __________, che

ha curato per un anno e tre mesi la DL prima che gli subentrasse __________ W__________,

ha affermato che a parte un problema di scarico di un wc, le opere gli sembrava

fossero state eseguite come da contratto e che non c’era ancora stato, quando

lui era sul cantiere, il loro collaudo (VI 28 agosto 2015, pag. 2). La frase -

che è diversa da quella riportata come una citazione nell’allegato d’appello, a

pag. 6, “Non c’era stato il collaudo delle opere” , mancando in

quest’ultima il termine “ancora” - non toglie valenza alcuna alle

dichiarazioni di __________ W__________, anzi. In effetti, __________ ____________________,

pur non ricordando esattamente quando è stato attivo sul cantiere, non ha fatto

cenno alcuno al fatto che la casa fosse già abitata a quel tempo, fatto che

conferma che egli se ne era andato molto tempo prima del 2009. In questo modo

egli nulla poteva dire in merito a quanto avvenuto in seguito, collaudo

incluso.

In definitiva, dunque, non

bastando la mera affermazione, nemmeno comprovata, che tra il convenuto e il

teste __________ W__________, al momento della sua audizione, vi fosse un

contenzioso per minarne la credibilità, e non avendo l’istruttoria di causa

permesso di raccogliere elementi in grado di sconfessare le sue dichiarazioni,

le valutazioni in merito effettuate dal Pretore risultano essere corrette.

L’appello deve quindi, su questo punto, essere respinto anche nel merito.

8. AP 1, con

riferimento ai lavori a regia, sostiene che nulla può essere riconosciuto

all’attrice poiché nessuno dei bollettini relativi è stato approvato dalla DL,

in particolare da __________ G__________. In questo modo non è stato rispettato

quanto prescritto dall’art. 47 Norma SIA 118, così che AO 1 ha perso il

beneficio della presunzione dell’esecuzione dei lavori che nel contempo non è

riuscita a dimostrare.

Non dimostrate sarebbero

secondo lui anche le altre prestazioni fatturate dall’attrice e qui contestate,

sia nella loro esecuzione che nella loro entità, non essendo credibile che __________

W__________ abbia potuto correttamente esaminarle nel giugno 2013, quando

disponeva solo di una ricapitolazione e non era per sua stessa ammissione stato

più attivo sul cantiere dal 2009. Egli, a suo dire, non ha in realtà mai

controllato nulla, tant’è che vi erano dei difetti.

Il Pretore, continua

l’appellante, ha quindi accertato in maniera errata i fatti perché se i lavori

controversi risalivano al 2009 ed erano ancora stati seguiti da __________ W__________,

non potevano essere quelli dei bollettini doc. J-O che risalgono al 2010. In

effetti tali bollettini sono del 2010-2011, quando il teste chiave non era più

incaricato della DL ma era stato sostituito da __________ G__________.

Il convenuto riprende qui

sostanzialmente delle argomentazioni già avanzate con le sue conclusioni di

causa, senza di nuovo confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della

sentenza impugnata e soprattutto con la motivazione secondo cui il fatto che __________

W__________ fosse o meno autorizzato a verificare e approvare le eventuali

liquidazioni in nome e per conto del committente sia stato considerato dal

primo giudice di marginale importanza e non in grado di destituire di valenza

la prova.

Le censure risultano

dunque essere in gran parte irricevibili per carenza di motivazione (art. 311

cpv. 1 CPC).

Ciò detto, nemmeno

un’analisi nel merito porta a un risultato più favorevole all’appellante.

In effetti, l’esecuzione

dei lavori e gli importi fatturati possono essere considerati dimostrati, oltre

che grazie alla testimonianza, come detto affidabile, di __________ W__________,

anche per altri motivi.

Per le prestazioni per le

quali sono stati prodotti dei bollettini, si può rilevare come: il doc. I,

relativo alla tubazione per il futuro stagno, sia stato siglato da __________ R__________,

allora responsabile della DL e rappresentante del committente; il doc. J è

relativo a lavori confermati da __________ G__________, pure lui a quel momento

responsabile della DL (VI 1. dicembre 2015, pag. 3); il doc. K concerne lavori

confermati dall’appellante con il suo allegato ricorsuale, pag. 5; i doc. L e M

concernono lavori per la posa dell’impianto d’irrigazione del giardino, che il

teste __________ G__________ ha attestato essere stata demandata alla ditta

attrice (VI 1. dicembre 2015, pag. 3); i doc. N e O riportano la firma del

committente.

Il fatto che tutte le

fatture prodotte concernono lavori realmente eseguiti e riportano nel dettaglio

la relativa mercede, associato al fatto che __________ W__________ abbia

sostenuto di aver verificato tutti i lavori supplementari fatturati in base ai

bollettini sottopostigli, tra i quali sono compresi anche questi, e

discutendone con __________ G__________, rende l’accertamento pretorile della

reale esecuzione di tutte le opere e del loro valore del tutto corretto.

L’appello è dunque pure su

questo punto, nei limiti della sua ricevibilità, da respingere.

9. L’appellante

eccepisce poi che il Pretore, a torto, ha affermato che egli non ha comprovato

che i lavori fossero già inclusi negli accordi contrattuali, né tantomeno ha

fornito concrete motivazioni a supporto della contestazione degli importi

fatturati, limitandosi a sostenere che non erano comprovati.

A suo parere, incombeva

all’attrice l’onere di dimostrare che le opere non erano comprese nell’importo

forfettario del contratto (doc. E), non a lui, così che il Pretore ha stravolto

l’onere della prova.

Ciò detto, egli ha

ribadito il concetto dell’inaffidabilità del teste __________ W__________ e

dunque della mancata dimostrazione, oltre che della loro esecuzione, anche del

fatto che esulassero da quelle previste a contratto.

9.1. Come esposto in

precedenza, il Pretore, sulla scorta della testimonianza di __________ W__________,

dei bollettini di cui ai docc. I-O e della deposizione di __________ G__________,

ha ritenuto provato che l’importo di fr. 7'903.31 fatturato dall’attrice fosse

relativo ad opere extra contrattuali effettivamente realizzate (sentenza

impugnata, consid. 17, pag. 9). In assenza della dimostrazione delle eccezioni

sollevate in merito dal committente, egli ha quindi riconosciuto la relativa

pretesa.

9.2. Tenuto

conto della valenza della testimonianza di __________ W__________, qui

confermata, le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure non possono

che essere confermate.

In

effetti il teste, ribadendo di aver verificato tutte le prestazioni fatturate

dall’appaltatrice e di averne discusso con __________ G__________ prima di

formulare il suo preavviso favorevole al pagamento della nota di cui al doc. P

(doc. Q), ne ha attestato l’esecuzione, la conformità e la natura extra

contrattuale.

AP

1 sostiene che il Pretore abbia commesso un errore manifesto perché,

trattandosi di lavori del 2009, ancora seguiti da __________ W__________, essi

non potevano riferirsi ai bollettini doc. J-O, risalenti al 2010-2011, quando

il teste non era più attivo sul cantiere. Egli tuttavia, con quest’argomentazione

poco pertinente, non si confronta assolutamente con la sentenza impugnata che

ha considerato ininfluente per il giudizio la questione della facoltà del teste

di verificare ed approvare eventuali liquidazioni in nome e per contro della committenza.

Inoltre,

l’appellante, mai, nemmeno in appello, è andato oltre la generica contestazione

della posta in questione; egli non ha spiegato in alcun modo perché le opere

contestate sarebbero lavori già inclusi nel contratto, rispettivamente di riparazione

dei difetti imputabili alla ditta attrice.

L’appello è anche su

questo punto, laddove ricevibile, da respingere.

10. Nel suo allegato

ricorsuale, l’appellante prosegue sostenendo che il Pretore, dopo aver

riconosciuto correttamente la tempestività della notifica dei difetti del

bagno/WC, in special modo quelli concernenti la sua eccessiva rumorosità, e

rilevato che la relativa responsabilità incombe all’appaltatore, ha sbagliato

reputando equivalenti tra loro le tre proposte formulate dal perito per

rimediarvi e scegliendo quindi tra esse la terza e meno costosa, per fr. 700.-.

A suo dire, quest’ultima

costituisce una soluzione minima che non ovvia al problema dello scroscio

attraverso le condotte di scarico, come asserito dal perito stesso a pag. 17

del suo referto, e che non poteva quindi essere presa in considerazione.

A suo dire, in effetti, la

cosiddetta soluzione n. 3 del perito sarebbe un intervento da effettuarsi per

ridurre i rumori dell’uso del WC, ma non risolverebbe quelli dello scroscio

attraverso le condotte di scarico. La membrana prevista a muro in questo caso

smorzerebbe i rumori cagionati dall’utente durante l’atto di urinare o quelli

della caduta del coperchio, per altro nemmeno rilevati durante le misurazioni

foniche fatte esperire.

Inoltre, il Pretore non

può nemmeno essere seguito ove sostiene che le altre soluzioni proposte con la

perizia sarebbero più costose e comporterebbero dei lavori e delle modifiche

che potrebbero risultare poco gradevoli dal profilo estetico. In effetti, per

il committente, dalla perizia giudiziaria emerge come la causa dell’errore

principale sia evidentemente nelle modalità esecutive delle condotte sotto il

pavimento e sotto il muro, per cui le uniche soluzioni atte a eliminare il difetto,

tra quelle proposte dal perito, sono la prima e la seconda. Che esse comportino

interventi invasivi e costi elevati è irrilevante, poiché lo scopo della

garanzia è eliminare il difetto e non invece trovare una cura palliativa che

non ovvia al problema. Il costo e la difficoltà d’attuazione non sono motivi

sufficienti per scartare delle proposte di intervento. Non avendo l’attrice

provveduto a eliminare il difetto ed essendole regolarmente stato notificato

che i lavori sarebbero stati effettuati da terzi a sue spese, il primo giudice

avrebbe quindi dovuto ammettere a favore del committente almeno un costo di fr.

24'960.-, IVA esclusa (pari a fr. 26'956.80) e non solo fr. 700.- come fatto nella

sentenza.

10.1. Il Pretore ha ammesso

una deduzione di fr. 700.- dalla mercede dovuta all’attrice, scegliendo, dopo

aver esposto le tre possibili soluzioni avanzate dal perito giudiziario, quella

limitata alla posa di un nuovo fissaggio fonoassorbente al preventivato costo

di fr. 700.-, IVA inclusa, poiché l’esperto incaricato dal tribunale ha

precisato che le soluzioni 1 e 2, oltre ad essere più costose, comporterebbero

lavori e modifiche che potrebbero risultare poco gradevoli dal profilo estetico

ed ha dato priorità alla soluzione 3 (sentenza impugnata, consid. 20.6, pag. 14

seg.).

10.2. La perizia giudiziaria

dell’ing. __________ P__________, resa il 29 luglio 2016, accerta che:

“Dal locale bagno

provengono rumori causati dall’impianto WC. Il rumore è provocato da quattro

elementi: 1. Dall’ampiezza dell’atrio e del salone che favorisce il riverbero.

Considerandi

2.

Dalla tipologia di vaso WC. 3. Dalle condotte di scarico che allacciano il

vaso WC. 4. Dal fissaggio del vaso WC alla parete.

(…)

L’artigiano ha lavorato

secondo le indicazioni del progettista per quanto riguarda la disposizione

delle condotte non ha però impiegato condotte fonoassorbenti (Geberit Silent) e

non ha seguito le regole di posa richieste dal fornitore in quanto non ha

provveduto alla posa dell’isolazione disaccoppiante o fonoassorbente. Quest’ultima

è solo stata posata parzialmente in un secondo momento quando il problema si

era presentato.

Come intervento

primario si consiglia la posa dei fissaggi fonoassorbenti (soluzione 3). Le

soluzioni 1 e 2 si distinguono per l’elevato costo e per la difficoltà

realizzativa. Infatti la parete dove è montato il vaso WC è arcuata e ciò

potrebbe implicare che i dettagli esecutivi e le finiture potrebbero non

soddisfare appieno le esigenze estetiche del committente.

Le soluzioni 1 e 2

correggono sia la parte del fissaggio quanto quella dell’allacciamento delle

condotte di scarico, la soluzione 3 interviene solo sul fissaggio del vaso WC

alla parete.” (perizia giudiziaria 29 luglio 2016, pag. 18).

10.3

Non essendo contestato

l’accertamento del primo giudice secondo il quale la perizia ha evidenziato il

mancato rispetto delle prescrizioni inerenti le tolleranze foniche degli

impianti tecnici previste dalla Norma SIA 118 e dalla EN ISO 160032,

addebitando le cause ai quattro punti indicati nel considerando precedente, non

occorre dilungarsi sulla questione.

Così come si può dare per appurato

che in base alla perizia, come indicato dal primo giudice (sentenza impugnata,

consid. 20.3., pag. 13), il vaso posato, più corto degli standard e non

reperibile in Svizzera, a causa delle ridotte dimensioni favorisce il

diffondersi di vibrazioni durante la fase di risciacquo, che vengono poi

trasmesse alla struttura portante e diffuse nei locali adiacenti, provocando un

rumore eccedente i limiti di tolleranza acustica consentiti. Inoltre l’ing. __________

P__________ ha appurato che le condotte di scarico non sarebbero state

correttamente saldate e che quelle posate non sarebbero fonoisolate, ciò che

contribuirebbe alla creazione dei rumori eccessivi, ed ha giudicato inidoneo il

materiale di fissaggio utilizzato (sentenza impugnata, consid. 20.3, pag. 12

seg.).

Pure incontestato è che di

tali difetti sia responsabile l’appaltatore e che gli stessi siano stati

tempestivamente notificati, rispettivamente che siano state adempite le

condizioni dell’art. 368 CO, avendo il committente dato all’appaltatore la

possibilità di eliminare i difetti, pena la decadenza dei suoi diritti

(sentenza impugnata, consid. 20.3 e consid. 20.5, pag. 13).

10.4

Il diritto alla

riparazione dell’opera, o a farla riparare da terzi, ai sensi dell’art. 368 CO,

si concretizza nel diritto di poter disporre di un’opera conforme agli accordi

contrattuali, e quindi priva di ogni difetto. In altri termini, qualora il

committente propenda per questa via, non deve accontentarsi di una riparazione

parziale ma può pretendere che i difetti vengano eliminati in maniera completa.

Ne è attestazione il fatto che, qualora l'appaltatore abbia effettuato una

riparazione in modo difettoso, il committente può valersi nuovamente

dell'opzione stabilita a suo favore dall'art. 368 CO (DTF 109 II 40 consid. 6).

Nel caso che ci occupa,

come detto, le problematiche all’origine dei rumori eccessivi sono varie, e la

soluzione prescelta dal perito e dal Pretore, la terza, è in grado di sanare

solo la problematica dei rumori causati dall’utente, mentre non risolve quella

dei rumori dovuti allo scroscio attraverso le condotte di scarico (referto

peritale 29 luglio 2016, pag. 15). La soluzione numero 2, per contro, consente

a detta del perito di soddisfare i requisiti imposti dalla Norma SIA 118

(referto peritale 29 luglio 2016, pag. 14).

Certo, la differenza di

costi tra l’opzione n. 3 e la n. 2 è molto importante. Tuttavia, non

consentendo la via scelta dal Pretore di ovviare ai difetti riscontrati in

maniera completa, si impone qui rivedere la sua decisione e fondarsi sulla

soluzione n. 2, meno costosa della n. 1 ma pure in grado di risolvere il

problema e comunque sia con un costo elevato ma non spropositato (DTF 111 II

173).

D’altronde, l’appaltatore

non ha dimostrato in alcun modo che i costi sarebbero esorbitati (sull’onere

della prova in merito: STF 4C.265/2003 consid. 3.2.).

Pertanto su questo punto

l’appello deve essere accolto, la sentenza impugnata riformata, e all’attrice

devono essere computati i fr. 24'960.- IVA esclusa della soluzione n. 2,

corrispondenti a fr. 26'956.80 (IVA 8%).

11.

L’appellante contesta

poi il mancato riconoscimento da parte del Pretore di fr. 2'400.- IVA esclusa

per i costi di coibentazione dei canali esterni della termopompa. A sostegno

della sua tesi egli si rifà innanzitutto ancora una volta all’inaffidabilità

del __________ W__________ e al fatto che il 4 dicembre 2013 il suo legale

aveva chiesto anche l’eliminazione di quel difetto (doc. 1) e il 18 novembre

2014.

aveva precisato che in caso di mancata sistemazione ed eliminazione dei

difetti avrebbe proceduto personalmente a farli eliminare a spese dell’attrice

(doc. 3). Di conseguenza chiede che con la decisione di secondo grado venga riconosciuta

in compensazione anche la pretesa di fr. 2'592.- (pari a fr. 2'400.- + IVA

all’8%).

11.1

Nella sentenza il

Pretore ha accertato, sulla scorta della perizia giudiziaria, che in effetti è

imputabile all’appaltatrice anche il difetto della presenza di acqua di

condensa sui canali della pompa di calore (perizia giudiziaria 29 luglio 2016,

pag. 21 e sentenza impugnata, consid. 20.5, pag. 13), ha considerato tempestiva

la sua notifica ai sensi della Norma SIA 118 ed ha stimato che i costi per la sua

eliminazione ammontano a fr. 2'400.- IVA inclusa.

Senza necessità di

soffermarsi a lungo sulla questione, è evidente l’errore del Pretore nella

ripresa dei costi di intervento, poiché il perito ha esplicitamente indicato

che la cifra di fr. 2'400.- non comprende l’IVA, sicché, tenuto conto anche

dell’imposta sul valore aggiunto, il prezzo ammonta a fr. 2'592.- (perizia

giudiziaria 29 luglio 2016, pag. 21 seg.).

Ciò posto, ritenendo che

il committente non abbia offerto all’attrice la possibilità di eliminare

personalmente il difetto in questione ai sensi dell’art. 169 cpv. 1 Norma SIA

118, così che il ricorso alle opzioni di cui all’art. 368 CO non risulta

percorribile (sentenza impugnata, consid. 20.5, pag. 14), il primo giudice ha

respinto la relativa pretesa di compensazione.

11.2

L’art. 169 cpv. 1 Norma

SIA 118 prescrive che per ogni difetto il committente debba dapprima far valere

il diritto alla sua eliminazione da parte dell’imprenditore entro un termine

conveniente, ritenuto che se entro tale scadenza egli non rimedia al difetto,

il committente ha diritto di esigere le migliorie dell’opera, una riduzione del

prezzo corrispondente al minor valore della stessa (art. 368 cpv. 2 CO) oppure,

a precise condizioni, di recedere dal contratto.

In concreto, per quanto

qui d’interesse, il committente, prima di poter far riparare i difetti

lamentati da una ditta terza a spese dell’impresa, deve aver dato la

possibilità a quest’ultima di sanarli (DTF 116 II 453; 116 II 305 consid. 3).

Le opzioni previste

dall’art. 368 CO possono essere fatte valere direttamente solo quando

l’appaltatore si rifiuta espressamente di procedere alla riparazione o risulti

chiaramente incapace di farlo (art. 169 cpv. 2 Norma SIA 118).

11.3

Dalla corrispondenza in

atti emerge come effettivamente, con scritto 4 dicembre 2013 (doc. 1) dell’avv.

__________ C__________ al legale della AO 1 il difetto in questione era stato

segnalato ed era stato chiesto all’attrice di intervenire per porvi rimedio. A

tale missiva ha fatto seguito quella del 18 novembre 2014, sempre a firma del

patrocinatore del committente e all’indirizzo della controparte e, questa

volta, anche dello Studio Tecnico W__________ (doc. 3), con la richiesta ai

destinatari di intervenire per eliminare i difetti, con l’indicazione che in

caso di mancato intervento AP 1 avrebbe proceduto a far eliminare i difetti da

terzi, a spese della convenuta e dello studio tecnico.

Sull’altro fronte vi sono

due scritti dell’avv. RA 1 al committente, datati 6 febbraio 2014 e 7 agosto

2014.

(doc. Z e doc. AA) con i quali egli ha sollecitato la comunicazione alla

sua cliente di indicazioni circa quando avrebbe potuto passare presso la sua

abitazione per verificare e ripristinare lo stato dei canali di ventilazione

della termopompa e la relativa isolazione, con la precisazione che se ciò non

fosse avvenuto la AO 1AO 1 si sarebbe ritenuta esonerata da qualsiasi

responsabilità in merito.

Il 15 dicembre 2014, poi,

l’avv. RA 1 ha risposto a due lettere della controparte, tra cui quella del 18

novembre 2014, respingendo ogni contestazione e definendole tardive,

tendenziose e pretestuose (doc. BB).

Il 10 dicembre 2014 anche

lo Studio W__________ ha scritto all’avv. __________ C__________ per rispondere

alla sua missiva del 18 novembre precedente. Sul tema della condensa sui canali

d’aria della termopompa, egli ha puntualizzato: “La sistemazione

dell’isolazione anticondensa è un normale lavoro di garanzia e verrà eseguita

dalla ditta AO 1 appena i sigri WAP 1 gli daranno la possibilità” (doc. DD,

pag. 2).

In occasione della sua

deposizione, __________ W__________ (VI del 28 agosto 2015, pag. 4), ha

dichiarato, come già illustrato nella

sentenza impugnata, di

ricordare che erano stati rilevati due o tre piccoli difetti, che erano stati

discussi con l’attrice e che avrebbero potuto essere sistemati con poco lavoro,

ma che i proprietari non le avevano mai dato la possibilità di intervenire per

porvi rimedio.

Sulla scorta di queste

prove, può considerarsi dimostrato che i committenti non sono mai andati oltre

le parole del loro legale, non avendo mai offerto concretamente alla ditta

attrice la possibilità di intervenire per sanare i difetti lamentati, tra i

quali, per quanto qui ora di rilievo, quello della condensa sui tubi della termopompa.

In tal modo risulta

ineccepibile la conclusione del primo giudice, che ha negato al convenuto la

possibilità di far valere un credito in compensazione nei confronti

dell’attrice per i costi di eliminazione del difetto in questione, pari a fr.

2'592.-, non avendo egli concesso all’appaltatrice la possibilità di

eliminarlo, così come previsto dall’art. 169 cpv. 1 Norma SIA 118.

Su questo punto, l’appello

è pertanto da respingere, nei limiti della sua ricevibilità.

12.

Ricapitolando, dalla

pretesa attorea riconosciuta dal primo giudice per fr. 13'944.91, devono essere

dedotti fr. 26'956.80 relativi all’opzione n. 2 di intervento per riparazione

dei difetti al WC, posti in compensazione dal convenuto.

Pertanto, la sentenza

impugnata va riformata in tal senso, con conseguente reiezione della petizione.

13.

Le spese giudiziarie

di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ritenuto che

per il giudizio di secondo grado esse sono state calcolate sulla base del

valore qui ancora litigioso di fr. 13'944.91.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 28 agosto 2017 di AP 1 è, nei

limiti della sua ricevibilità, parzialmente accolto. Di conseguenza la

decisione 26 giugno 2017 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è così

riformata:

1. La petizione è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 2'000.- (duemila) e le spese, da anticipare come di

rito, nonché le spese di perizia e quelle della conciliazione inc. CM.2014.766

(di fr. 300.-), restano a carico dell’attrice. Quest’ultima rifonderà al

convenuto fr. 4'000.- a titolo di ripetibili.

II. Le

spese processuali della procedura di appello di fr. 2’000.- sono a carico

dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 1'500.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).